Disciplina dell'esclusione

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;

b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.

4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.

5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);

c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

12. L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

15. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

 

1 - Applicazione pro futuro della norma

Secondo TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2189 del 2024: “La mancata valutazione delle misure di self-cleaning adottate dall’impresa – ammissibili in fase di gara anche secondo la recente giurisprudenza – rappresenta una ragione di illegittimità del provvedimento di esclusione”.

TAR per il Lazio, Sez. II, 25 novembre 2024, n. 21017 ha chiarito che la valutazione amministrativa dell’idoneità della misura di self cleaning a garantire l’affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti pertiene alla sfera di discrezionalità tecnica della stazione appaltante che involge aspetti altamente incerti ed opinabili fondati sul canone del “più probabile che non”, sicché il sindacato giudiziale di tale discrezionalità può investire soltanto i presupposti di fatto e il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione, ma non può estendersi fino a preferire una valutazione opinabile rispetto ad un’altra. Inoltre, l’idoneità oggettiva della misura di self cleaning a garantire l’affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti può essere concretamente apprezzata dalla stazione appaltante ora valorizzando la sua concreta incisività, ora valorizzando la sua estensione applicativa, ora valorizzando anche altri profili, tra cui la sua tempestività come previsto dall’art. 96, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, non può esservi misura di self cleaning oggettivamente idonea a ripristinare l’affidabilità professionale del singolo operatore economico ove essa sia adottata tardivamente al solo fine di rimanere in gara (a meno che il ritardo dipenda da fattori esterni non imputabili a detto operatore). Pertanto, la misura di self cleaning è concretamente “idonea” (e quindi atta a ripristinare la credibilità professionale del singolo operatore economico) soltanto se adottata spontaneamente in tempi non sospetti, e non invece in circostanze estreme al solo fine di conservare la partecipazione alla gara.

Art 96, comma 14

Secondo il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Stralcio, sentenza n. 6002 del 27 marzo 2024: “Deve ritenersi legittima l’annotazione nel Casellario informatico ANAC, ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sia motivata con riferimento alla omessa dichiarazione di fatti e circostanze idonei ad integrare gravi illeciti professionali. Ed infatti, l’operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa concorsuale, sussistendo l’obbligo della “onnicomprensività” della dichiarazione, in modo da permettere alla S.A. di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza”.

 

Art 96, comma 15

Secondo T.A.R. Napoli, IV, n. 132/2024, l’articolo 80 coma 12 del d.Lgs. 50/2016 (attuale art.96, comma 15, del nuovo codice dei contratti pubblici), è norma di stretta interpretazione, poiché connotata dall’evidente natura afflittiva e compressiva dei diritti del destinatario, quali quello di partecipazione a pubbliche gare, espressivo della libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41, co 1, della Costituzione, e appare funzionale solo a un’applicazione pro futuro. Si deve, quindi, escludere, che tale inibizione stabilita per le gare e per i subappalti futuri, possegga idoneità a riverberarsi anche sui contratti di appalto o di subappalto già sottoscritti dalla stazione appaltante, per di più quasi cinque anni addietro, come  nel caso di specie – equivale a:

1) confliggere con il divieto generale di applicazione estensiva o analogica di norme di stretta interpretazione;

2) conferire alla norma stessa, efficacia retroattiva e attitudine a produrre effetti, inammissibilmente, anche su di una vicenda procedimentale ormai conclusa da oltre cinque anni, quale la procedura di gara sfociata nell’aggiudicazione presupposta alla stipulazione del contratto d’appalto risolto con l’impugnato provvedimento. ( In punto di fatto la Prefettura aveva risolto un precedente contratto atteso che il divieto di partecipazione dalle procedure di gara, sia pur per soli 90 giorni, pronunciato ai danni della Cooperativa dall’ANAC , quantunque emesso in occasione della nuova procedura di gara indetta dalla Prefettura, importerebbe la risoluzione del precedente contratto in virtù del principio di necessaria permanenza dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare per tutta la durata dell’esecuzione del contratto.)

 

Art. 96, comma 6

Secondo TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2189 del 2024: “La mancata valutazione delle misure di self-cleaning adottate dall’impresa – ammissibili in fase di gara anche secondo la recente giurisprudenza – rappresenta una ragione di illegittimità del provvedimento di esclusione”.

 

TAR per il Lazio, Sez. II, 25 novembre 2024, n. 21017 ha chiarito che la valutazione amministrativa dell’idoneità della misura di self cleaning a garantire l’affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti pertiene alla sfera di discrezionalità tecnica della stazione appaltante che involge aspetti altamente incerti ed opinabili fondati sul canone del “più probabile che non”, sicché il sindacato giudiziale di tale discrezionalità può investire soltanto i presupposti di fatto e il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione, ma non può estendersi fino a preferire una valutazione opinabile rispetto ad un’altra. Inoltre, l’idoneità oggettiva della misura di self cleaning a garantire l’affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti può essere concretamente apprezzata dalla stazione appaltante ora valorizzando la sua concreta incisività, ora valorizzando la sua estensione applicativa, ora valorizzando anche altri profili, tra cui la sua tempestività come previsto dall’art. 96, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, non può esservi misura di self cleaning oggettivamente idonea a ripristinare l’affidabilità professionale del singolo operatore economico ove essa sia adottata tardivamente al solo fine di rimanere in gara (a meno che il ritardo dipenda da fattori esterni non imputabili a detto operatore). Pertanto, la misura di self cleaning è concretamente “idonea” (e quindi atta a ripristinare la credibilità professionale del singolo operatore economico) soltanto se adottata spontaneamente in tempi non sospetti, e non invece in circostanze estreme al solo fine di conservare la partecipazione alla gara.

 

Il TAR Marche, Sez. I, 22 marzo 2025, n. 192 si è interrogato in merito all’efficacia e all’ambito di applicazione soggettiva delle misure di self cleaning. Nel dettaglio, con la pronuncia in parola, il TAR adito evidenzia come - in ipotesi di esclusione dell’operatore economico per gravi illeciti professionali - le misure di self cleaning, che consentono la sostituzione di soggetti titolari di cariche societarie sensibili, assumono valenza diversa a seconda che i soggetti coinvolti detengano o meno quote azionarie nella società.

 

Il Cons. Stato, Sez V, 11 marzo 2025 n. 1992 si è soffermato sull’applicazione delle misure di self cleaning a valle della teoria del contagio.

Secondo la Corte: “L’accertamento dei presupposti di applicazione della causa escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett c) del d. lgs. n. 50 del 2016 è espressione di discrezionalità tecnica dal momento che, una volta riscontrati, “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto” gli offerenti che integrano i presupposti di fattispecie.

La sussistenza degli elementi della fattispecie è infatti apprezzabile dalla stazione appaltante sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all’accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un’attività connotata da discrezionalità tecnica, fondata sul giudizio di verosimiglianza, sindacabile da questo Giudice per manifesta irragionevolezza o difetto dei presupposti di fatto.

Lo stesso è a dirsi con riferimento alla fattispecie del self cleaning, cioè all’adozione di misure correttive sufficienti per evitare il ripetersi dell’irregolarità avente portata escludente e dell’idoneità delle stesse a dimostrare l’affidabilità malgrado l’esistenza di una causa di esclusione pertinente.

L’Amministrazione infatti, dopo avere ritenuto sussistente la causa escludente, deve, “Prima di pronunciare tale esclusione”, in conformità dell’art. 57 par. 6 della direttiva 2014/24/UE (in combinato disposto con il considerando 102), “lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate”, valutando se sono “sufficienti per evitare il ripetersi dell’irregolarità” e se sono “pertanto idonee a dimostrare la sua affidabilità malgrado l’esistenza di una causa facoltativa di esclusione pertinente” (Cgue, sez. IV, 3 ottobre 2019, C267/18).

Accertati infatti i presupposti, le stazioni appaltanti ammettono gli offerenti che hanno adottato idonee misure di self cleaning: l’effetto escludente o meno non dipende quindi da una scelta discrezionale, piuttosto la discrezionalità (tecnica) permea la valutazione dei presupposti della fattispecie rimediale.

Peraltro le due fattispecie sono accomunate anche dal fatto che producono riflessi sull’affidabilità del concorrente, nel senso che la stazione appaltante è chiamata in entrambi i casi a vagliare la ricorrenza dei requisiti della relativa fattispecie al fine di stabilire l’affidabilità, o meno, dell’offerente (in un caso in termini negativi, nel senso che l’integrazione dei presupposti di fattispecie rileva in termini di inaffidabilità dell’operatore economico, e nell’altro caso in termini positivi, nel senso che l’integrazione dei presupposti di fattispecie rileva in termini di affidabilità dell’operatore economico).

 

Il Cons. Stato, sez. V, 28 ottobre 2025, n. 8353 si è pronunciato sulla sostituzione della consorziata esecutrice e adozione delle misure di self cleaning. Art. 96, comma 6 D.Lgs. n. 36/2023

Secondo la Corte sulla Stazione appaltante impone l’obbligo di valutare concretamente la misura di self cleaning adottata dall’operatore economico anche in presenza di una causa di esclusione non automatica. Non è, di contro, possibile una valutazione implicita sulla rilevanza o meno dell’illecito commesso occorrendo una esplicita valutazione tecnica.

Il Tar Lazio, Roma, sez. IV ter, 6 maggio 2026, n. 8407 si è soffermato con riferimento alla causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, comma 1, lett. d, del nuovo Codice appalti, pevedendo che: “con riguardo alla causa di esclusione non automatica prevista dall’articolo 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, la più recente giurisprudenza amministrativa ha posto in rilievo che “a) l’art. 95, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 36/2023 - con una formulazione diversa e più definita rispetto al precedente articolo 80, comma 5, lett. m) del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di dare migliore attuazione al disposto euro-unitario di cui all’articolo 57, par. 4, lett. d), della direttiva 2014/24/UE, che fa riferimento a ‘indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza’ - prevede ora che la stazione appaltante escluda dalla gara un operatore economico, qualora accerti ‘sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara’; b) nella vigenza del precedente articolo 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016, la Sezione ha affermato alcuni principi di diritto, sulla questione dell’unicità del centro decisionale, che possono comunque continuare a trovare applicazione, anche con il nuovo codice dei contratti pubblici; in particolare la Sezione ha già avuto modo di chiarire che: b.1) «Innanzitutto deve essere scrutinata l’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte. Ove tale relazione sia accertata, deve essere verificata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’ da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale (Cons. St., sez. V, 3 gennaio 2019 n. 69 e 10 gennaio 2017 n. 39)» (C.g.a.r.s, sez. giur., n. 24 del 2025, § 11.2); b.2) «Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame è la concorrenza e lo sviluppo del mercato interno, che impongono, da un lato, la più ampia partecipazione possibile alle gare e, dall’altro lato, l’effettiva competizione fra i partecipanti. Di talché, se si richiede, in uno con la Corte di Giustizia, che vi sia stata un’influenza sul contenuto delle offerte affinché il collegamento fra le imprese partecipanti ne comporti l’esclusione, la lesione dell’interesse alla concorrenza deve essere effettiva, così enucleando un istituto di pericolo concreto e non di mero pericolo presunto. Invero, se anche la presentazione di più offerte decise da un medesimo centro di interessi non ha comportato un’alterazione del risultato della gara e non ha quindi pregiudicato i concorrenti, è quanto meno necessario che le offerte concretamente presentate siano state il frutto dell’accordo fra i competitors, di talché risulti quanto meno alterata la tensione verso il punto di massima efficienza del sistema (cui lo strumento della gara comunque aspira), che presuppone la parità fra le parti e la segretezza delle offerte» (C.g.a.r.s, sez. giur., n. 24 del 2025, § 11.2); b.3) «la fattispecie escludente de quo si contraddistingue per un profilo di concretezza che la differenzia dalle fattispecie di pericolo presunto. Invero nel caso di specie la disposizione è contemplata nella direttiva n. 24/2014/UE e in particolare dall’art. 57 par. 4 lett. d), laddove si mette in relazione la sottoscrizione di accordi all’idoneità a ‘falsare la concorrenza’. Le norme eurounitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici sono state infatti adottate nell’ambito della realizzazione del mercato interno, nel quale è assicurata la libera circolazione e sono eliminate le restrizioni alla concorrenza. Nel contesto di un mercato interno unico e di concorrenza effettiva, è nell’interesse del diritto UE che venga garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti ad una gara d’appalto (Corte Giust. 19 maggio 2009, in C-538/07)» (C.g.a.r.s., sez. giur., n. 1336 del 2022, § 10.3); nella medesima sentenza la Sezione ha altresì richiamato la sentenza della C.G.U.E. 8 febbraio 2018, in C-144/17, ove si è affermata la necessità di «accertare se il rapporto sussistente tra due entità abbia esercitato un’influenza concreta sul rispettivo contenuto delle offerte depositate nell’ambito di una medesima procedura di aggiudicazione pubblica, e la constatazione di una simile influenza, in qualunque forma, è sufficiente affinché le suddette imprese possano essere escluse dalla procedura», dovendosi altresì escludere la sufficienza di presunzioni meramente generiche e rifiutandosi ogni automatismo, come da comunicazione della Commissione europea 2021/C 91/01 ‘comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione’; b.4) la Sezione ha quindi abbracciato una posizione ermeneutica maggiormente rivolta a verificare, in concreto, la lesione della concorrenza, discostandosi in questo dall’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, basato sulla nozione di ‘pericolo astratto’, secondo cui: «Ai fini dell’esclusione da una pubblica gara, ciò che deve essere provato è soltanto l’unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale; ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte» (Cons. Stato, sez. V, n. 10201 del 2024; conformi Cons. Stato, sez. V, n. 7607 del 2024; id., n. 48 del 2024); c) la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul punto ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell’esclusione dalla gara, non è di per sé sufficiente la semplice constatazione dell’esistenza di un rapporto di controllo tra imprese, che partecipino simultaneamente ad una medesima gara d’appalto (né è sufficiente che queste imprese siano tra loro collegate), dovendosi lasciare la possibilità agli operatori economici di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara (C.G.U.E. 19 maggio 2009, causa C-538/07)” (cfr. C.G.A.R.S., sezione giurisdizionale, sent. n. 210 del 30 marzo 2026)”.

 

Art 96, comma 14

Secondo il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Stralcio, sentenza n. 6002 del 27 marzo 2024: “Deve ritenersi legittima l’annotazione nel Casellario informatico ANAC, ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sia motivata con riferimento alla omessa dichiarazione di fatti e circostanze idonei ad integrare gravi illeciti professionali. Ed infatti, l’operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa concorsuale, sussistendo l’obbligo della “onnicomprensività” della dichiarazione, in modo da permettere alla S.A. di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza”.

 

Il Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1628 si è soffermato sull’ipotesi di grave illecito professionale per mancata comunicazione di violazioni tributarie definitivamente accertate.

Secondo il Collegio: “In fase di gara, il concorrente deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica, con la conseguenza che, nel caso in esame la società era tenuta a comunicare i debiti fiscali pendenti al momento della presentazione dell’offerta, e anche successivamente alla presentazione della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95”. Il Collegio di prima istanza ha fatto buon governo dei suddetti principi, dando conto della sussistenza di un grave illecito professionale, idoneo ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, ravvisando quindi gli elementi sintomatici previsti dall’art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 e la presenza di adeguati mezzi di prova, nella specie costituiti dal Certificato di irregolarità fiscale rilasciato dal FVOE””

 

 

Art 96, comma 15

Secondo TA.R.  Napoli,  IV, n. 132/2024, l’articolo 80 coma 12 del d,Lgs 50/2016 (attuale art.96, comma 15, del nuovo codice dei contratti pubblici), è  norma di stretta interpretazione poiché connotata dall’evidente natura afflittiva e compressiva dei diritti del destinatario, quali quello di partecipazione a pubbliche gare, espressivo della libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41, co 1, della Costituzione, e appare funzionale solo a un’applicazione pro futuro. Si dev, quindi, escludere., quindi, che  tale inibizione  stabilita per le gare e per i subappalti futuri, possegga idoneità a riverberarsi anche sui contratti di appalto o di subappalto già sottoscritti dalla stazione appaltante, per di più quasi cinque anni addietro, come  nel caso di specie – equivale a: 1) confliggere con il divieto generale di applicazione estensiva o analogica di norme di stretta interpretazione; 2) conferire alla norma stessa, efficacia retroattiva e attitudine a produrre effetti, inammissibilmente, anche su di una vicenda procedimentale ormai conclusa da oltre cinque anni, quale la procedura di gara sfociata nell’aggiudicazione presupposta alla stipulazione del contratto d’appalto risolto con l’impugnato provvedimento. ( In punto di fatto la Prefettura aveva risolto un precedente contratto atteso che il divieto di partecipazione dalle procedure di gara, sia pur per soli 90 giorni, pronunciato ai danni della Cooperativa dall’ANAC , quantunque emesso in occasione della nuova procedura di gara indetta dalla Prefettura, importerebbe la risoluzione del precedente contratto in virtù del principio di necessaria permanenza dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare per tutta la durata dell’esecuzione del contratto.)

 

Annotazioni


2 - Dichiarare situazioni ed eventi anche solo potenzialmente rilevanti

Secondo il T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Stralcio, sentenza n. 6002 del 27 marzo 2024: “Deve ritenersi legittima l’annotazione nel Casellario informatico ANAC, ex art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sia motivata con riferimento alla omessa dichiarazione di fatti e circostanze idonei ad integrare gravi illeciti professionali. Ed infatti, l’operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa concorsuale, sussistendo l’obbligo della “onnicomprensività” della dichiarazione, in modo da permettere alla S.A. di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza”.

Annotazioni