Principi generali in materia di selezione

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell'articolo 91 e dell'allegato II.8, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

 

1 - Modalità di svolgimento dell’inversione procedimentale

Sulle modalità di svolgimento dell’inversione procedimentale si veda Parere ANAC del 13 dicembre 2022, n. 558 nonché TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 24 luglio 2024, n. 15116 secondo cui rientra nella discrezionalità della stazione appaltante la perimetrazione dei soggetti da sottoporre a verifica di idoneità (se, cioè, estendere il giudizio a soggetti diversi e ulteriori rispetto all’aggiudicatario).

Sull’applicabilità dell’inversione procedimentale anche alle procedure sotto soglia cfr. parere MIT del 18 luglio 2024, n. 2615

Sui rapporti intercorrenti tra inversione procedimentale e invarianza della soglia (ex art. 108, comma 12), cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, ord., 21 maggio 2024, n. 3280.

Il Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787 si sofferma sull’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici: tra tutela dell’equilibrio contrattuale e limiti all’alea economica. La Corte afferma che: “In assenza di sopravvenienze realmente in grado di turbare l’originario assetto economico del contratto, [la revisione prezzi] non può trasformarsi in strumento di surrettizia modifica dell’originario equilibrio tra prestazione e controprestazione. La finalità dell’istituto della revisione periodica dei prezzi […] consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale. Il meccanismo compensativo previsto dell’istituto in esame ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi.”.

Il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 ottobre 2025, n. 3459 si è interrogato in merito all’ inversione procedimentale e limiti all’ostensione: l’accesso alla documentazione degli operatori non valutati non è dovuto.Secondo la Corte: “La documentazione amministrativa degli operatori economici collocatisi in posizione successiva alla prima potrà divenire oggetto, in futuro, di valutazione d a parte dell’amministrazione in vista di un’eventuale aggiudicazione ed è in quel momento – allo stato incertus an et incertus quando – che potrebbe sorgere in capo al ricorrente l’interesse a conoscere l’oggetto dell’attività valutativa svolta dalla stazione appaltante, onde sindacarne la correttezza e legittimità”.

Il TAR Sicilia, Palermo, sez. I, ord. 21 novembre 2025, n. 2522 si è pronunciato sul tema dell’inversione procedimentale e accesso agli atti di gara: è legittimo il differimento dell’accesso agli atti e ai documenti di gara non ancora esaminati e valutati dalla stazione appaltante

Secondo la Corte: “In tema di accesso agli atti di una procedura di gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l’aggiudicazione, in riscontro a istanza di accesso del concorrente e a opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l’aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, comma, 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a.

In linea con quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la “fase procedimentale” di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all’esito di tale valutazione. Posticipare l’accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo dell’istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo c.d. “dell’inversione procedimentale” dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti”.

 

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