Impegni dell'operatore economico
1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.
1 - Dichiarazioni di impegno di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 36/2023
Il Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2025, n. 26 si pronuncia sulla necessità e specificità delle dichiarazioni di impegno di cui all’art. 102 del d.lgs. n. 36/2023, affermando che: “La dichiarazione sulla stabilità occupazionale ex art. 102, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 non è necessaria quando non sussistono i presupposti fattuali dell’obbligo dichiarativo, come avviene spesso negli appalti di lavori: in tali casi, la dichiarazione di impegno sarebbe priva di oggetto e, quindi, inutile e pretenderne una di segno negativo sarebbe un formalismo sproporzionato.
Rispetto alla dichiarazione sul contratto collettivo applicabile ex art. 102, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, a fronte della dichiarazione dell’operatore di applicare un dato CCNL, l’ulteriore pretesa della stazione appaltante di precisare le modalità di adempimento dell’impegno è irragionevole, perché non rimarrebbe altro che valutare la puntuale applicazione del contratto indicato.
Del pari, la dichiarazione di impegno a garantire le pari opportunità ex art. 102, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 è assolta dalla certificazione di sistema allegata, che implica che nell’impresa certificata si attuano quelle procedure che garantiscono il rispetto delle condizioni ottimali dei lavoratori sotto i profili di volta in volta rilevanti”.
Il TAR Roma, 10 settembre 2025 n. 16150 si è soffermato sul riferimento al CCNL di settore, codice ATECO, subappalto delle categorie scorporabili e qualificazione, valutazione economica delle migliorie
Secondo la Corte: “Qualora la previsione della lex specialis non faccia riferimento testualmente ad un particolare Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, bensì al “settore” di riferimento, possono ritenersi ammissibili offerte che abbiano fatto applicazione di altri C.C.N.L., purché coerenti con l’attività oggetto dell’appalto da affidare. Il codice ATECO ha valenza statistica e la determinazione sulla qualificazione dell’impresa non può basarsi su di esso. Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili, il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione. Il ribasso percentuale offerto va calcolato rispetto all’importo complessivo dell’appalto al netto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, mentre le migliorie offerte costituiscono un “costo esterno”, a totale carico dell’aggiudicataria”.