Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.

 

1 - Verifica dei requisiti nelle gare pubbliche

Il TAR Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2025 n. 11821 si è soffermato sull’ interesse a ricorrere e sulla verifica dei requisiti nelle gare pubbliche: l’effetto paralizzante della mancata esclusione del secondo classificato

Secondo la Corte: “Il giudice di prime cure, una volta ritenute infondate le censure formulate avverso la seconda graduata, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere – dipendente dal previo rigetto delle censure formulate avverso la seconda graduata – l’impugnativa proposta avverso la posizione di (…).

Il mancato riscontro da parte del secondo classificato a una richiesta meramente eventuale e ipotetica di documentazione da parte della stazione appaltante, non avente carattere vincolante, non costituisce causa di esclusione automatica dalla procedura di gara.

Secondo un’interpretazione di buona fede e nel rispetto del principio di affidamento ai sensi dell’art. 1366 c.c., la destinataria della richiesta, seconda in graduatoria, non aveva alcun modo di avvedersi che il riscontro era da intendersi a pena di immediata esclusione dalla gara.

L’art. 22 del disciplinare prevede le verifiche nei confronti degli operatori economici collocatisi in graduatoria in posizione successiva all’aggiudicatario, nel caso in cui si proceda all’esclusione del concorrente precedente, con conseguente scorrimento della graduatoria, fattispecie che, di fatto, non si è verificata.

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Nel caso in cui siano respinte le censure formulate avverso la seconda graduata, non possono essere vagliate quelle avverso l’aggiudicatario, per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo più la ricorrente aspirare all’aggiudicazione della procedura di gara in proprio favore finché è in gara la seconda classificata.

Se non vi sono dubbi che la ricorrente abbia ab origine interesse al ricorso, contestando la posizione sia della prima che della seconda in graduatoria, è parimenti da osservare che il mantenimento in gara della seconda classificata priva la ricorrente, terza graduata, della possibilità di ottenere l’aggiudicazione, rendendo improcedibile il ricorso”.

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