Durata della concessione

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.

3. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.

5. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.

 

1 - Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa

Sul tema delle Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa si è pronunciata la Corte costituzionale 14 giugno 2024, n. 109, in specie, in merito alla compatibilità con la Costituzione della Legge della Regione Sicilia n. 2/2023. Secondo la Consulta: “1. In materia di concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa, la possibilità̀ di rinnovare la presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell’istanza di proroga del titolo autorizzativo finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso perpetuandone il mantenimento e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto euro unitario sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati all’utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo. Va dunque dichiarata l’illegittimità̀ costituzionale dell’art. 36 della Legge regionale Sicilia n. 2/2023 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alle previsioni interposte dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (1). 2. L’art. 38 della Legge regionale Sicilia n. 2/2023, inserendo il nuovo comma 4-bis nell’art. 24 della Legge regionale Sicilia n. 14/1988, consente in tutto il territorio del parco la realizzazione di opere finalizzate alla ricerca scientifica, anche in deroga alle disposizioni di vincolo dettate dallo statuto del parco. Successivamente alla presentazione del ricorso da parte del Governo la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 15, c. 14, della Legge regionale Sicilia n. 9/2023, con decorrenza dal giorno dell’entrata in vigore della norma abrogatrice. Di tal che, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’impugnazione dell’art. 38 della Legge regionale Sicilia n. 2/2023.”.

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