Collegio consultivo tecnico
1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
1 - Revoca dell’incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico
Il TAR Catanzaro, Sez. I, 11 novembre 2024, n. 1582 si è pronunciato in merito al riparto di giurisdizione nelle ipotesi di revoca dell’incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico (CCT), in specie affermando che: “Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’incarico, in precedenza conferito, di componenti di un collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all’art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici). Difatti, la decisione di revocare l’incarico – al pari della scelta del componente da indicare nel costituendo collegio consultivo tecnico – costituisce espressione di un potere di natura privatistica il cui sindacato va devoluto al giudice ordinario in quanto viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. Difatti, se paritaria è la posizione delle parti di un contratto pubblico, altrettanto è a dirsi rispetto al rapporto che si viene ad instaurare fra la parte contrattuale, sia essa pubblica o privata, da un lato, e i componenti di parte da essa scelti per la composizione del CCT, rapporto che può ricondursi alla figura del mandato.”
Il TAR Veneto, sez. I, 5 novembre 2025, n. 1999 si è soffermato sulla costituzione del Collegio Consuntivo Tecnico facoltativo, visto quale espressione della volontà negoziale delle parti poste in posizione di parità con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario. Secondo la Corte: “La convenzione di arbitrato così conclusa, poiché espressione del libero scambio del consenso tra le parti della concessione, va intesa come negozio giuridico ad effetti processuali, ossia un accordo tipico previsto dalla legge (ex art. 218 del d.lgs. n. 36 del 2023) comportante il conferimento agli arbitri del compito di comporre la controversia. Detto accordo, quindi, trova il proprio fondamento nell’autonomia contrattuale delle parti e produce l’effetto di attivare uno strumento alternativo alla tutela giurisdizionale, seppur ad essa equivalente quanto a funzione decisoria della lite (ancorché il lodo irrituale non produca gli effetti della sentenza, poiché non è suscettibile di essere reso esecutivo ex art. 825 c.p.c.): esso realizza una sostituzione volontaria della tutela giurisdizionale con una composizione consensuale del conflitto, da cui deriva l’exceptio compromissi che ciascuna parte può sollevare dinanzi agli organi di giustizia statali. La natura essenzialmente privata della convenzione arbitrale comporta che la sua impugnazione non rientri nel sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, bensì in quello del giudice ordinario, dinanzi al quale potranno essere azionati i rimedi generali riconosciuti dall’ordinamento per fondare l’invalidità del contratto”.