Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3. L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

4. In deroga al comma 3, l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.

5. Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

6. I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.

 

1 - Applicabilità della verifica dell’anomalia dell’offerta alla concessione di servizi

Secondo quanto osservato di recente dalla giurisprudenza, il comma 5 dell’art. 185 integra la base normativa che consente l’applicabilità della verifica dell’anomalia dell’offerta alla concessione di servizi. Tale esito interpretativo, a cui era pervenuto il Supremo consesso della giurisdizione amministrativa durante la vigenza del D. Lgs. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10567; Id., 24 maggio 2022, n. 4108 Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2020, n. 2885), è, dunque, estensibile anche alle procedure regolate dal Codice del 2023; tale verifica spettante alla commissione prima dell’assegnazione del punteggio, può essere legittimamente disposta anche successivamente, su impulso del RUP (Tar Sicilia, Catania, Sez. II, 27 settembre 2024, n. 3187). La soluzione ermeneutica testé descritta, del resto, non solo è del tutto ragionevole, ma persino opportuna, giacché anche nelle concessioni di servizi occorre verificare l’effettiva sostenibilità economica delle offerte.

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