Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.
2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.
3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato.
4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le seguenti condizioni:
a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;
b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
5. […].
1 - decorrenza termine minimo di trenta giorni
Secondo il Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2026, n. 5630 “In materia di gare telematiche, il termine minimo di trenta giorni per la presentazione delle offerte, previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, decorre dalla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e non dalla sua pubblicazione nazionale. L'eventuale malfunzionamento della piattaforma rileva solo se accertato come impeditivo e formalmente gestito dalla stazione appaltante mediante sospensione o proroga dei termini ai sensi dell'art. 25 del Codice; in difetto, il ritardo nell'invio dell'offerta resta imputabile all'operatore economico in applicazione del principio di autoresponsabilità”.