Commissione giudicatrice
1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
5. Non possono essere nominati commissari:
a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.
1 - RUP e Commissione aggiudicatrice
Secondo il Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2024, n. 4016 non sembra che, in questa fase, possa aderirsi alla prospettazione di parte appellante, secondo cui: “sotto il vigore del nuovo codice degli appalti (art. 93 co. 3 d. lgs. n. 36/2023) il RUP potrebbe unicamente “far parte” della commissione giudicatrice, ma non anche svolgere il ruolo di presidente. Trattasi di una interpretazione che non sembra trovare appiglio nella cennata previsione normativa, posto che la circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice, non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente. Il tutto senza trascurare che, negli appalti c.d. sotto-soglia (art. 48 d. lgs. n. 36/2023), il RUP può far parte della commissione giudicatrice “anche in qualità di presidente”, sicché non si comprende la ragione per la quale – in difetto di una chiara previsione normativa – tale possibilità debba ritenersi ammessa unicamente negli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, e non anche in quelli di importo ad esse superiore”.
Secondo il Cons. Stato, Sez. V Sez., ord., 28 ottobre 2024, n. 4016: “La circostanza che il RUP possa “far parte” della commissione giudicatrice non esclude che egli possa farne parte anche in qualità di presidente”.
Il Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196 si è pronunciato in merito nomina della commissione di gara: legittimità della composizione in relazione alla esperienza dei componenti. Secondo la Corte: “L’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, nello stabilire che “la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”, non condiziona il tipo ed il livello di esperienza richiesto ai commissari al contenuto del disciplinare di gara, da cui prescinde completamente, ma solo al settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Ai fini della legittima composizione della commissione di concorso, deve, quindi, ritenersi sufficiente che i componenti siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali, esperienza che va verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto; c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare; d) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza. Con riferimento al caso concreto, le esperienze nel campo della pedagogia (disciplina che studia i processi dell’educazione e della formazione umana), della didattica (disciplina che si occupa dell’attività e della teoria educativa con riferimento ai metodi di insegnamento) e più in generale dell’istruzione dei commissari assicurano la legittima composizione della commissione nominata per la gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi educativi ed ausiliari degli asili nido e della scuola dell’infanzia comunale alla luce dell’art. 93 del d.lgs. n. 36 del 2023, che non condiziona l’esperienza richiesta ai commissari allo specifico contenuto del disciplinare di gara, ma solo al settore di gara”.