Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01.
2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purchè garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
1 - Applicazione di un CCNL incoerente rispetto alle lavorazioni
Sul tema dell’interpretazione ed applicazione del contratto collettivo nazionale individuato dalla stazione appaltante ex art. 11 d. lgs. 36/2023 si è di recente pronunciato il TAR Brescia, 12 marzo 2024 nr. 89, secondo il quale: “1. In base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di un CCNL che, essendo incoerente rispetto alle lavorazioni, comporti minori tutele economiche e normative;2. la suddetta norma determina certamente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, ma non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto;3. occorre precisare ulteriormente che non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico.”.
Sull’individuazione del CCNL negli appalti pubblici. Limiti e condizioni per l’inquadramento del personale si veda TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 ottobre 2024, n. 2780 secondo cui: “Per giurisprudenza costante è precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786), il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato: la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; Cons. Stato sez. V, 11 ottobre 2021, n.6784).”
Il TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1463 si è pronunciato sulla verifica di equivalenza delle tutele del CCN, considerando lo stesso quale principio immanente nell’ordinamento già prima dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.
Nel dettaglio, con l’indicata sentenza il TAR Campania si pronunzia sulla legittimità di un provvedimento di esclusione dalla gara per incongruità dei costi della manodopera soggetto alla disciplina del previgente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).
Nel fare ciò, la sentenza ha il pregio di evidenziare che il precedente codice dei contratti pubblici – pur non contenendo (a differenza dell’attuale art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023) una puntuale e analitica disciplina del procedimento di verifica dell’equivalenza del CCNL indicato dall’operatore economico – aveva (comunque) formato oggetto di una giurisprudenza che ha forgiato quegli stessi principi poi positivizzati e sistematizzati nell’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023. Sotto il vigore del precedente codice, infatti, si erano formate le seguenti consolidate coordinate ermeneutiche:
a) l’aggiudicatario è sempre libero di applicare un CCNL diverso rispetto a quello la cui applicazione è imposta ex lege dall’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (detta norma sanciva, infatti, l’obbligo dell’operatore economico di applicare al personale impiegato nell’appalto il CCNL “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” e “il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”);
b) il diverso CCNL eventualmente prescelto dall’operatore economico affidatario deve essere sempre coerente con l’oggetto prevalente dell’appalto (e non con l’attività prevalente dell’impresa);
c) il diverso CCNL eventualmente scelto dall’operatore economico deve contenere un livello di tutele – sia economiche che normative – adeguato ed equivalente rispetto alla soglia di tutele offerta dal CCNL individuato ex art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.
Nel caso deciso dalla sentenza in esame i summenzionati principi pretori hanno spinto il giudice a dichiarare legittimo il provvedimento di esclusione, atteso che l’operatore economico escluso – seppur invitato a dimostrare l’equivalenza delle tutele del CCNL prescelto – non è riuscito a fornire tale dimostrazione. Si tratta di principi ormai sostanzialmente “legificati” dall’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023 con una norma che - a ben guardare - non si limita soltanto a positivizzarli ma anche a convertirli in un vero e proprio procedimento di verifica dell’inerenza oggettiva ed equivalenza del CCNL. La sentenza getta luce, quindi, su un evidente fil rouge che sostanzialmente avvince il preesistente quadro giurisprudenziale al nuovo art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2023, ciò che conferma la meritoria opera del nuovo codice dei contratti pubblici consistente nell’aver tramutato l’organicità di detti principi giurisprudenziali in organicità del dettato legislativo.
Il Cons. di Stato, Sez. V, 28 marzo 2025 n. 2605 ribadisce la natura di elemento essenziale dell’indicazione del CCNL nell’offerta; conseguentemente la sua assenza è causa di esclusione. Nel dettaglio, il Collegio afferma che: “Nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d'esclusione”.
Il Tar Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione I, 24 aprile 2025, n. 1335 si sofferma sui CCNL e sugli obblighi della S.A. e degli Operatori economici: la verifica della dichiarazione di equivalenza tra tutele economiche e normative. Secondo la Corte: “In caso di mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza nell’ambito dell’offerta da parte dell’O.e. che dichiara di applicare un differente CCNL rispetto a quello indicato dalla S.A., ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Amministrazione procedente – prima dell’affidamento o dell’aggiudicazione – deve acquisire dall’operatore economico controinteressato la dichiarazione di equivalenza e, quindi, procedere alle verifiche del caso.”
Il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 12 maggio 2025, n. 1635 si è soffermato in merito all’obbligo di dichiarazione di equivalenza del CCNL negli appalti pubblici.
Secondo la Corte; “l’operatore economico che intende applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante è tenuto a dichiararne l’equivalenza delle tutele sia sul piano normativo che economico. In assenza di tale dichiarazione, oppure in presenza di scostamenti sostanziali e non meramente marginali, l’Amministrazione deve disporre l’esclusione dalla gara”.
Il TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2025, n. 689 si è pronunciato in relazione al giudizio di equivalenza dei CCNL
La sentenza in commento si distingue nel recente panorama giurisprudenziale per il fatto di essere entrata più a fondo nel merito del giudizio di equivalenza dei CCNL, ovverossia nella valutazione di eguaglianza delle tutele tra il CCNL indicato nei documenti iniziali di gara e il diverso CCNL indicato dall’operatore economico nella propria offerta.
I punti chiave della pronunzia in commento sono i seguenti:
(i) ove l’operatore economico indichi nella propria offerta un contratto collettivo diverso rispetto a quello individuato dalla lex specialis, la stazione appaltante è necessariamente obbligata ad effettuare il giudizio di equivalenza tra i due CCNL (si veda, in tal senso, anche T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 30 gennaio 2025, n. 296), sicché l’operatore economico non può essere dispensato da tale verifica soltanto perché il CCNL da egli indicato è uno dei “CCNL leader” del settore;
(ii) nell’ipotesi testé menzionata, inoltre, l’operatore economico non può contestare davanti al Giudice Amministrativo l’esito negativo del giudizio di equivalenza adducendo l’asserita incongruenza oggettiva tra il CCNL indicato nei documenti iniziali di gara e il servizio oggetto dell’appalto, se egli non ha prima impugnato la lex specialis nella parte in cui ha individuato un CCNL oggettivamente inconferente;
(iii) il giudizio di equivalenza economica tra i due CCNL ben può avere ad oggetto – inter alia – la voce retributiva degli scatti di anzianità;
(iv) nell’ambito del giudizio di equivalenza economica ben può divenire rilevante la diversa retribuzione minima tabellare prevista dai due CCNL per alcune figure professionali chiave della commessa pubblica (come, ad esempio, i coordinatori del team preposto all’appalto);
(v) il giudizio di equivalenza normativa tra i due CCNL ben può essere condotto attraverso una comparazione numerica tra: (a) il numero di istituti che il diverso CCNL indicato dall’offerente regola peggiorativamente rispetto agli omologhi istituti contemplati dal CCNL indicato dalla lex specialis; (b) il numero di istituti che, viceversa, è il CCNL indicato dalla lex specialis a regolare peggiorativamente rispetto agli omologhi istituti contemplati dal CCNL indicato dall’offerente.
Il TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 8 aprile 2025, n. 618 si è soffermato sull’obbligo di verifica dell’equivalenza del CCNL nell’affidamento di appalti pubblici. Secondo la Corte: “Se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. [...] dall’altra tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico”.
Il TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 7 luglio 2025, n. 13275 si è pronunciato in merito alla verifica dei minimi salariali nelle gare pubbliche alla luce del nuovo Codice dei contratti. L’ordinanza del TAR Lazio n. 13275/2025 affronta un nodo critico dell’attuazione del D.Lgs. n. 36/2023: la verifica della congruità dell’offerta economica in relazione al rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL. La vicenda giudiziaria, incentrata sull’aggiudicazione della gestione di un grande evento da parte dell’Aeronautica Militare, solleva delicati profili interpretativi circa il rapporto tra ribasso d’offerta, sostenibilità economica e garanzie dei lavoratori. L’articolo esamina il caso in chiave sistematica, ponendo l’accento sull’esigenza di bilanciare l’efficienza dell’azione amministrativa con la salvaguardia dei diritti indisponibili.
Il TAR Toscana, Sez. III, 5 maggio 2025, n. 813 si sofferma sulla corretta individuazione del CCNL e sulla necessaria istruttoria preliminare esercitata da parte della Stazione appaltante. Secondo la Corte: “La norma prevede invece che l’amministrazione debba individuare il ccnl da applicare in considerazione della sua inerenza all’attività oggetto dell’appalto e della natura delle associazioni di categoria firmatarie che devono essere quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. È solo il contratto individuato attraverso i menzionati criteri ad assurgere a standard inderogabile delle tutele spettanti ai lavoratori impiegati nella commessa. A tal fine le stazioni appaltanti, soprattutto nei casi in cui (come accade nella specie) nel settore oggetto dell’appalto si riscontri la applicazione di una pluralità di contratti collettivi, devono effettuare una istruttoria preliminare diretta ad accertare la loro connessione alla attività da svolgere e, in presenza di più ccnl riferibili alla medesima attività, la natura comparativamente più rappresentativa delle associazioni di categoria firmatarie in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa”.
Il TAR Campania, Napoli, sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 7073 si è soffermato in merito al giudizio di equivalenza tra strumenti contrattuali, un’attività tesa al bilanciamento tra libertà di iniziativa economica dell’impresa e tutela del personale impiegato nell’appalto
Secondo la Corte: “ La tesi, infatti, non considera che presupposto del giudizio di equivalenza ex art. 11 comma 4, ultimo periodo, D.lgs. 63/2023, è proprio la (fisiologica) eterogeneità degli strumenti contrattuali, laddove oggetto di scrutinio è la tollerabilità (o meno) dei reciproci scostamenti (economici e normativi) alla luce della ratio di tutela del personale impiegato innanzi descritta (vd. par. 7.2. e 7.2.1. i)), ponendosi il CCNL indicato negli atti di gara (nel nostro caso, il CCNL Metalmeccanici Industria), come limite inderogabile di tutela economica e normativa dei lavoratori; non è un caso che l’attuale disciplina del giudizio di equivalenza ex art. 11, comma 4, D.lgs. 63/2023 (successiva alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024) integrata con il rinvio ai nuovi parametri di cui all’ all. I.01 (comma 4) indichi come soglia (facoltativa) di equivalenza, “il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2” (per le tutela economiche) e lo scostamento marginale “rispetto ai parametri di cui al comma 3” (per le tutele normative), in tal modo delineando un giudizio che, partendo dalle differenze, ne valuta globalmente l’incidenza sui lavoratori, in un’ottica di bilanciamento della libertà di iniziativa economica dell’impresa con la tutela del personale impiegato.
Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell'Amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria dell'Amministrazione”.
Il Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2025, n. 7281si è pronunciato sulla obbligatorietà della – previa - verifica di equivalenza tra il CCNL previsto dal bando e il CCNL diverso applicato dal concorrente. Ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, come riformulato dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2024, la determinazione di affidamento/aggiudicazione deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza tra il CCNL previsto dal bando e il CCNL eventualmente diverso applicato dal concorrente. Tale verifica assume, pertanto, carattere obbligatorio.
Il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 novembre 2025, n. 3845 si è soffermato sulla dichiarazione di equivalenza del CCNL tra autonomia delle scelte imprenditoriali e tutela del lavoro dipendente: il caso del cd. superminimo. Secondo la Corte, la ratio dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, rinvenibile nella Relazione al Codice, non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa. La disposizione in parola rappresenta dunque il punto di compromesso tra le opposte esigenze dell’autonomia aziendale e della tutela del lavoro dipendente, per evitare che la massimizzazione del profitto economico dell’impresa passi attraverso l’ingiusta riduzione delle tutele economiche e normative del personale oggetto di riassorbimento nell’ambito della procedura di cambio appalto, quale conseguenza del diverso contratto collettivo applicato dall’aggiudicatario. L’introduzione sul piano normativo dell’obbligo, per la stazione appaltante, di procedere alla verifica di equivalenza delle tutele laddove l’aggiudicatario si sia avvalso della facoltà di applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis è pertanto volta a evitare fenomeni di c.d. dumping contrattuale – ovvero forme di concorrenza al ribasso attraverso la sottoscrizione di contratti collettivi non sufficientemente tutelanti per i lavoratori, che consentono all’operatore economico un risparmio diretto sul costo del lavoro – trattandosi di fenomeno che impatta negativamente non solo sul trattamento dei lavoratori, ma anche sul corretto funzionamento del sistema di relazioni industriali e, in ultimo, sulla conflittualità del lavoro. Il connesso giudizio di equivalenza, però, non implica necessariamente una perfetta identità o sovrapponibilità della disciplina prevista dai diversi contratti collettivi a confronto, poiché ciò significherebbe richiedere agli operatori economici un’omologazione sostanziale dei CCNL applicati, in contrasto sia con il divieto di imporre l’applicazione di un determinato contratto collettivo sia con il principio di libertà economica e di organizzazione aziendale costantemente riconosciuto anche nell’interpretazione della clausola sociale, quale limite all’obbligo di integrale riassorbimento del personale e della conservazione del medesimo trattamento. Se, dunque, non può pretendersi una piena identità nella disciplina complessiva dei diversi CCNL, l’equivalenza che deve essere accertata dalla stazione appaltante implica tuttavia che le “tutele” garantite ai lavoratori siano sostanzialmente le stesse, come recita appunto il testo dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. Il che significa evitare che, ferma restando l’autonomia organizzativa dell’impresa, venga applicato un contratto collettivo che preveda plurimi trattamenti deteriori a detrimento della posizione complessiva dei lavoratori ferma restando l’ammissibilità di contratti collettivi che stabiliscono condizioni di miglior favore per i lavoratori rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Quanto alla componente economica, il giudizio di equivalenza deve prendere a riferimento le componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste. In tal senso un’utile indicazione operativa proviene dalla Relazione Illustrativa del Bando tipo n. 1/2023, che a sua volta ha fatto propri i contenuti della circolare INL n. 2/2020, laddove sono menzionati gli istituti oggetto di comparazione, precisandosi che uno scostamento limitato, stimato complessivamente in due parametri, è considerato compatibile con un giudizio di sostanziale equiparabilità delle tutele. L’art. 4 dell’Allegato I. 01 al D. Lgs. n. 36/2023, per parte sua, dopo aver elencato gli istituti rilevanti ai fini di detta valutazione, precisa che le stazioni appaltanti possono esprimere un giudizio positivo di equivalenza quando gli scostamenti rispetto ai parametri di riferimento “sono marginali”. Il mero impegno a corrispondere il c.d. “superminimo”, quindi, oltre a rendere evidentemente incerta la reale portata della retribuzione fissa e continuativa garantita ai lavoratori, rimanda ad un evento futuro e contingente – ossia l’accordo bilaterale tra parte datoriale e rappresentanze sindacali, frutto di libera volontà negoziale – l’effettivo riconoscimento di un trattamento retributivo equivalente.