Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e serviz

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. […].

1 - carenza di programmazione

Il Tar Toscana, sez. II, 16 giugno 2026, n. 1231 ha affermato che la carenza di programmazione non invalida in modo automatico le procedure di affidamento successive.

Secondo la Corte: “Il codice dei contratti pubblici ha introdotto principi fondamentali finalizzati all’utile raggiungimento del risultato, per la parte pubblica ed il soggetto privato.

Tutte le fasi che caratterizzano il ciclo di vita del contratto pubblico sono indirizzate proprio a far sì che il suddetto obiettivo sia conseguito nel rispetto della funzione sostanzialista che lo stesso codice ha totalmente applicato superando, nello stesso tempo, il rigido, precedente formalismo.

La programmazione rappresenta un aspetto fondamentale nell’ambito dei contratti pubblici; la stessa costituisce, con cadenza triennale, un adempimento doveroso e strutturale per ogni stazione appaltante.

Il menzionato d.lgs. 36/2023 non dispone che, proprio in considerazione di un approccio apertamente sostanzialista, l’assenza della suddetta programmazione concernente un acquisto di servizi o forniture determini, ipso iure, la nullità o l’annullabilità automatica degli atti della procedura di affidamento successiva.

In particolare, l’articolo 37 del codice svolge la primaria funzione di regolamentare contenuti e raccordi organizzativi della stessa programmazione, senza individuare un’effettiva sanzione diretta a colpire un acquisto non programmato”.

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