Criterio interpretativo e applicativo
1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.
1 - Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale
L’art. 4 si collega ai principi dettati dai primi tre articoli del Codice e stabilisce un chiaro criterio interpretativo e applicativo, in forza del quale l’intero impianto codicistico deve essere interpretato. In ipotesi di dubbio interpretativo, quindi, la soluzione ermeneutica da privilegiare è quella che sia funzionale a realizzare il risultato amministrativo, che sia coerente con la fiducia da riporre nella P.A., nei suoi funzionari e negli operatori economici e che permetta di favorire il più ampio accesso al mercato degli operatori stessi (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, ord., 15 febbraio 2024, n. 311 ove viene rilevata la visione sostanzialistica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell’operatore economico nelle gare pubbliche nonché il principio di buona fede e di collaborazione che pervadono tutta la materia degli appalti pubblici).
Il TAR Puglia, Bari, Sez. unica, 16 settembre 2024, n. 975 si è di recente pronunciato in merito ai casi di esclusione non automatica ex art 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 per “gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale” e verifica sostanzialistica dei requisiti generali di partecipazione all’appalto alla luce dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, in specie sostenendo che:“L’operare congiunto di consimili principi impone di approfondire la verifica dei requisiti generali di partecipazione all’appalto – che sono previsti essenzialmente per assicurare la partecipazione prima e, soprattutto, l’affidamento poi del contratto di appalto soltanto in favore di operatori economici solidi e affidabili (e, nella specie, in regola nei rapporti obbligatori fiscali e previdenziali) – in modo sostanzialistico e non più in modo formalistico; ciò che importa è verificare la sostanziale posizione di affidabilità e di capacità dell’operatore economico a soddisfare i requisiti generali e specifici e la capacità operativa nel realizzare l’opera o i lavori, la fornitura, o il servizio, a seconda dei casi.”
Il Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9510 si è pronunciato sul nuovo volto della gara pubblica, affermando che la stella polare è il risultato da perseguire nel rispetto dei diversi principi già immanenti nel sistema appalti. Nel dettaglio, la Corte rileva che: “I principi introdotti dal Legislatore con il nuovo Codice dei contratti, il d.lgs. n. 3 6 del 2023, devono considerarsi immanenti nel sistema, in quanto espressione di valori primari che affondano le loro radici nei precetti di cui all’articolo 97 Cost. Esiste un preciso obbligo degli enti committenti e delle stazioni appaltanti di ispirare le scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura ‘meramente formale’ della legge di gara, ciò al fine di conseguire un contesto partecipativo ispirato all’attuazione della massima concorrenzialità nel segmento di mercato interessato (il caso concreto), altrimenti preclusa dall’interpretazione formalistica della lex specialis”.