Sommario: 1. Inquadramento generale. 2. L’importanza dei principi nell’ordinamento giuridico in generale…3. (Segue)…e nel Codice dei contratti pubblici; 3.1. La loro gerarchia. 4. Il principio del risultato, la concorrenza e la trasparenza. 5. Il risultato per orientare l’attività discrezionale, come criterio ermeneutico e di valutazione dei dipendenti. 6. La portata del principio del risultato nell’applicazione delle Corti: principio immanente o con portata innovativa?; 6.1. Il recente Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457.

 

  1. Inquadramento generale

In questa lunga estate bollente, appena trascorsa, la pronuncia del Consiglio di Stato del 10 agosto 2026, n. 6457 ha “squarciato il cielo” della pacifica posizione giurisprudenziale, sviluppatasi all’indomani dell’ingresso del nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo cui il principio del risultato deve considerarsi quale immanente nell’ordinamento, mostrandosi attenta alla più recente e sensibile dottrina sviluppatasi sul tema che propende per un’opposta portata innovativa del super principio di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Rivoluzione copernicana o “semplice” attenta (i.e. chirurgica) lettura del principio alla luce della logica del diritto?

 

  1. L’importanza dei principi nell’ordinamento giuridico in generale…[1]

Novità dell’attuale Codice dei contratti pubblici è la positivizzazione dei principi nonché l’importanza ad essi attribuita in chiave interpretativa e attuativa, anche attraverso una gerarchia tra gli stessi.

Nelle intenzioni del Legislatore i principi espressi ad avvio del nuovo Codice dovrebbero essere dotati di puntuale valenza operativa, con l’esplicito e duplice obiettivo di:

  1. rendere chiari agli operatori e agli interpreti gli obiettivi sottesi all’adozione di questo nuovo atto legislativo;
  2. aprire spazi di discrezionalità alle stazioni appaltanti, indotte a considerare tali principi alla stregua di criteri di orientamento e supporti motivazionali per l’individuazione delle regole da seguire in concreto nella loro attività amministrativa[2].

La scelta di codificare, e quindi positivizzare, una serie di principi nella materia dei contratti pubblici, ha riportato alla luce temi e questioni risalenti e di carattere più generale, quali la distinzione più o meno forte tra principi e regole; il ruolo spettante al legislatore a confronto con quello proprio dell’interprete e della scienza giuridica; la funzione politica o anche solo mediatica dei principi.

Per comprendere pienamente l’importanza del nuovo assetto codicistico e degli effetti che dallo stesso derivano, appare doveroso effettuare un passo indietro.

Generalmente si definisce “principio” ogni norma che presenti congiuntamente due caratteristiche: i) abbia carattere fondamentale; ii) sia affetta da una peculiare forma di indeterminatezza, sebbene quest’ultimo aspetto sia ormai proprio di ogni norma giuridica in quanto necessariamente formulata per mezzo di “termini generali classificatori”.

Venendo alla distinzione tra principi e regole, va rilevato che in merito si fronteggiano due diverse tesi: da una parte, i sostenitori della “distinzione forte”, in base alla quale la diversificazione si fonderebbe su una differenza categoriale (per il modo in cui vengono ad esistenza ovvero per il loro funzionamento in sede applicativa); dall’altra, vi sono i sostenitori della cd. “distinzione debole”, in base alla quale la diversificazione sarebbe solo quantitativa o di grado (ciò che caratterizza i principi sarebbe, quindi, il fatto di possedere in misura maggiore o minore certe proprietà o certe caratteristiche, le quali sarebbero, però, possedute anche dalle regole). La versione più radicale della concezione debole arriva addirittura a sostenere che, in sostanza, regole e principi sarebbero la stessa cosa (FERRAJOLI).

Il carattere fondamentale attribuito ai principi mostra l’essenza degli stessi quale fondamento e/o giustificazione assiologica (etico-politica) di altre norme. Ogni complesso di norme, accomunate da uno stesso oggetto di disciplina, infatti, presuppone e sottintende dei valori, delle scelte politiche caratterizzanti, delle idee di giustizia; ebbene, dato un qualsivoglia complesso di norme, si considerano principi quelle disposizioni, così come interpretate, che incorporano tali valori, sentimenti di giustizia, decisioni politiche.

In altre parole, essi rappresentano delle norme che rivestono una speciale importanza ovvero appaiono come “caratterizzanti” dell’ordinamento o di una sua parte, essenziali alla sua identità o fisionomia assiologica[3].

Passando, infine, all’analisi della struttura logica dei principi, essa si connota per la propria vaghezza, indeterminatezza, generalità e “apertura”; sebbene, come innanzi già preannunciato, non manca chi ritiene che qualunque norma giuridica sia in realtà indeterminata[4].

È proprio sotto tale profilo che può affermarsi come i principi si caratterizzano per una particolare forza espansiva in virtù della quale essi chiedono di essere applicati al maggior numero possibile di ipotesi.

Tanto premesso, è necessario precisare che essi non costituiscono affatto una categoria unitaria ma eteronoma sotto una pluralità di aspetti.

In primo luogo, occorre distinguere tra i principi costituzionali, comunemente detti “fondamentali”, e quelli di rango legislativo, detti “generali”. L’importanza della distinzione è ovvia: nell’ordinamento vigente, caratterizzato da una Costituzione rigida e perciò sovraordinata alla legge, i principi costituzionali, sono assolutamente vincolanti per il legislatore mentre quelli legislativi possono essere, dalla legge stessa, derogati o abrogati.

In secondo luogo, occorre distinguere tra i principi generali, che abbracciano l’intero ordinamento, e quelli che riguardano solo uno specifico settore; quelli propri di una singola materia nonché quelli che giustificano un insieme ridotto di norme o, addirittura, una singola norma (ogni principio di questo tipo è ciò che generalmente prende il nome di “ratio legis”).

In terzo luogo, occorre distinguere tra principi espressi e quelli inespressi, frutto della costruzione giuridica, ossia di integrazione del diritto ad opera degli interpreti.

 

  1. Segue:…e nel Codice dei contratti pubblici[5]

Il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica la parte I del libro I ai principi; nello specifico, gli artt. 1-12 disciplinano una serie di principi generali, finalizzati a “sostenere” il complessivo corpo normativo, fornendo indispensabili chiavi interpretative.

A ben guardare, invero, e richiamando l’innanzi indicata distinzione tra principi e regole, gli articoli da 1 a 12 del D.Lgs. 36/2023 contengono sia principi, nel senso di norme con antecedente aperto, sia regole, con antecedente chiuso; che individuano con chiarezza l’ambito di applicazione della norma.

Al di là di tale distinzione strutturale, però, quel che è certo è che gli articoli da 1 a 12 del cd. Codice Carbone dovranno (tutti) avere un “peso” (rectius un ruolo) particolare nell’argomentazione giuridica: ruolo che può consistere, ad esempio, nell’uso di quella norma ai fini della decisione di un caso o nell’influenza che essa esercita sull’interpretazione o sull’applicazione di altre disposizioni.

Più in generale, è possibile affermare che uno dei fattori per determinare il “peso” di una norma è relativo alle gerarchie assiologiche accreditate nell’ordinamento. Una caratteristica qualificante dei principi consiste - come già sostenuto - proprio nell’essere norme “importanti”, espressione di valori etico-politici cui l’ordinamento o la cultura giuridica attribuisce particolare rilevanza[6]; caratteristica che, a contrario, si dovrebbe ritenere assente nelle regole, sebbene molte di esse abbiano assunto nel nostro ordinamento una notevole importanza.

Il progetto del nuovo Codice, nella consapevolezza dei rischi che sono talvolta correlati a un uso inappropriato dei principi generali (e in particolare alla frequente commistione tra essi e le regole), ha inteso affidare alla Parte I del Libro I il compito di codificare solo principi con funzione ordinante e nomofilattica. In questa direzione, si è voluto dare un contenuto concreto e operativo a clausole generali altrimenti eccessivamente elastiche (si veda, ad esempio, la specificazione del concetto di buona fede, anche ai fini delle reciproche responsabilità della stazione appaltante e dell’aggiudicatario illegittimo) oppure utilizzare le norme-principio per risolvere incertezze interpretative (ad esempio, i principi che delimitano il campo di applicazione del codice, enucleando i rapporti tra appalti e contratti gratuiti, da un lato, e affidamenti di servizi sociali agli enti del terzo settore, dall’altro) o per recepire indirizzi giurisprudenziali ormai divenuti “diritto vivente” (come, ad esempio, nel caso della norma sulla tassatività delle cause di esclusione e sul corretto regime delle clausole escludenti atipiche).

Ecco, dunque, che l’operazione condotta nel Codice mostra apertamente la sua finalità di proclamare direttamente l’esistenza di norme aventi un valore particolare, in altre parole, norme cui è stato conferito un potente rilievo assiologico[7].

Il ricorso ai principi - più in generale e con specifico riferimento al Codice dei contratti pubblici - assolve, infine, a una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela degli interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni[8].

 

  1. La loro gerarchia [9]

All’interno del Codice del 2023 la codificazione dei principi si articola in due titoli distinti: il Titolo I, dedicato ai principi generali veri e propri (risultato, fiducia, accesso la mercato, buona fede e tutela dell’affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell’equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro) e il Titolo II, che, invece, codifica principi comuni a tutti i Libri del codice in materia di campo di applicazione, di responsabile unico dell’intervento e di fasi della procedura di affidamento.

Nel rinnovato quadro normativo - come innanzi meglio delineato - rilevanza fondamentale acquista l’introduzione dei principi del risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e dell’accesso al mercato (art. 3), la cui pregnanza è corroborata dalla stessa scelta sistematica di collocarli all’inizio dell’articolato.

Tali principi, infatti, oltre a rappresentare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice[10] e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio (es. in tema di assicurazioni)[11].

Tali tre “super principi” sono, così, definiti “di primo livello” ovvero “di grado maggiore”, rispetto a tutti gli altri[12].

Certo, ci si potrebbe chiedere qual è il significato concreto di tale superiorità.

Soffermando lo sguardo sul principio del risultato, è lo stesso art. 1 del Codice oltre alla Relazione di accompagnamento predisposta dal Consiglio di Stato a chiarire - rispettivamente - che esso: «costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto» (art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 36/23) ed «enuncia (quindi) l’interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che le stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell’esercizio delle loto attività»[13].

A valle di tale “principializzazione” e, ancor di più, dell’ordine gerarchico in cui i differenti principi sono collocati, dubbi sorgono, invero, in merito alla possibilità che essa possa esercitare un freno non solo in direzione della legislazione ma anche del potere giudiziario, riducendone il margine interpretativo[14].

A tal riguardo, per renderci conto dell’effettiva portata applicativa, ovvero di quanto essi riescono ad incidere sull’interpretazione e applicazione delle disposizioni codicistiche, dovremo attendere un bel po’[15]. D’altronde è lo stesso legislatore, nella più volte citata Relazione allo schema definitivo del codice di contratti pubblici, a ricordare che: “La legge, anche se riordinata e semplificata grazie a un codice, è un elemento necessario ma non sufficiente per una riforma di successo, giacché tutte le riforme iniziano “dopo” la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si realizzano soltanto se le norme sono effettivamente attuate ‘in concreto’”[16].

Ne consegue che, la concreta portata innovativa della nuova normativa in materia appalti, da taluni definita come un vero e proprio “cambio di paradigma”, potrà essere confermata esclusivamente a distanza di tempo dalla sua stessa entrata in vigore, scrutinando l’applicazione concreta che di essa ne faranno i Giudici, quali operatori viventi del diritto.

A dirla tutta, con specifico riferimento al settore contrattualistico pubblico, la reale riforma potrà esplicarsi solo a seguito dell’avveramento di almeno tre condizioni essenziali: 1) adeguata formazione dei funzionari pubblici che saranno chiamati ad applicare il nuovo codice; 2) selettiva riqualificazione delle stazioni appaltanti; 3) effettiva attuazione della digitalizzazione, consentendo, pur nel rispetto di tutte le regole di sicurezza, una piena interoperabilità delle banche dati pubbliche[17].

 

  1. Il principio del risultato, la concorrenza e la trasparenza[18]

Come precedentemente evidenziato il principio del risultato, a mente del quale: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza», rappresenta il primo dei tre “super principi” nonché la declinazione, con le precisazioni che seguiranno, nel settore dei contratti pubblici, di quello di buon andamento della pubblica amministrazione.

Con la disposizione de qua il Legislatore ha inteso enunciare l’interesse pubblico primario del Codice: selezionare la migliore offerta possibile (intesa come rapporto tra qualità e prezzo) e realizzare il progetto con la massima tempestività che deve essere perseguito dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti sia nella fase di affidamento del contratto sia nel corso della sua esecuzione.

Emerge, così, la prima grande innovazione del Codice: con il disancoramento dai principi di economicità ed efficienza (ossia con rapporto tra obietti prefissati e risultati ottenuti) il risultato cessa di essere un mero metro di monitoraggio e misurazione dell’attività amministrativa[19] per divenire un criterio interpretativo che deve improntare l’intera disciplina dei contratti pubblici (dall’affidamento all’esecuzione).

Il nuovo Codice individua, quindi, nel risultato, la principale finalità dell’evidenza pubblica che è stata in passato relegata a un ruolo secondario a favore del principio di matrice euro-unitaria della tutela della concorrenza.

Sin dalla codificazione del 2006, il legislatore aveva, infatti, inteso la concorrenza non come un valore da ponderare con gli altri ma come un bene a sé stante da tutelare a ogni costo, come se il compito primario dello Stato fosse quello di indire le gare per favorire la concorrenza e non quello di conseguire il miglior risultato possibile per il committente.

Si tratta di una concezione che non era neppure del tutto in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia la quale ha sempre ripudiato un approccio formalistico, vale a dire ispirato al mero rispetto della legalità o a una formale nonché acritica tutela della concorrenza: essa ha, infatti, più volte precisato, soprattutto in tema di affidamenti in house, che l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 si limita a precisare le condizioni che un’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare quando desidera concludere un'operazione interna, con la conseguenza che non sussiste alcun favor per l’esternalizzazione[20]. Del resto, lo stesso considerando 5 della direttiva 2014/24, sancisce espressamente che: «Nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva».

Analogamente a quanto avvenuto per la concorrenza, anche il principio di trasparenza ha assunto nel tempo un’importanza sempre maggiore, soprattutto nel momento in cui è divenuto funzionale alla lotta al fenomeno corruttivo: tra il 2014 e il 2016, infatti, nella disciplina dei contratti pubblici si è impiantata quella di prevenzione della corruzione, con l'affidamento dei compiti di vigilanza sulla sua corretta applicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e la conseguente sovraordinazione del principio di trasparenza in quanto ritenuto essenziale per raggiungimento di tale obiettivo.

Al contrario, nel nuovo Codice la concorrenza, cosi come la trasparenza, non sono più tutelate come un fine da raggiungere bensì come mezzo per addivenire alla stipula del contratto più vantaggioso possibile[21].

 

  1. Il risultato per orientare l’attività discrezionale, come criterio ermeneutico e di valutazione dei dipendenti[22]

Nonostante l’importanza attribuita dal Legislatore al raggiungimento del risultato, occorre chiarire sin da subito che non ci si trova al cospetto di un principio assoluto, in quanto esso deve pur sempre essere bilanciato con altri, quali, appunto, la tutela della legalità, della trasparenza e della concorrenza.

Si rammenta, infatti, che - addirittura in tema di diritti costituzionalmente garantiti - la stessa Corte Costituzionale ha sempre precisato che essi si trovano in un rapporto di integrazione reciproca, non essendo possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Se così non fosse, infatti, “si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”[23].

Proprio per tale ragione, il nuovo Codice ha previsto, con una portata ancor più innovativa, che il risultato rappresenta il «criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto»[24], delineando, così, una gerarchia degli interessi protetti, alla luce della quale dovrà essere effettuato il menzionato bilanciamento.

Il risultato diviene, quindi, un principio - guida che dovrà guidare l’interprete «nella ricerca della soluzione del caso concreto, al fine di sciogliere la complessità, spesso inevitabile, che deriva dall’intreccio di principi, norme di diritto dell’Unione europea, norme di legge ordinaria, atti di regolazione e indirizzi della giurisprudenza»[25].

Il principio in esame opera, quindi, sia come guida alla discrezionalità (pura[26]) sia come canone ermeneutico e mira a evitare che, come avveniva in passato, nonostante la sua formale proclamazione, l’esigenza di tutelare la legalità e di prevenire la corruzione ne paralizzavano, di fatto, l’esercizio.

Innanzi al possibile rischio di lesione degli interessi in gioco le amministrazioni tendevano, infatti, ad applicare la procedura maggiormente formalizzata che assicurava un'aggiudicazione quanto più possibile automatica, riducendo, così, al minimo il rischio di eventuali responsabilità.

La norma in esame si prefigge, dunque, l’obiettivo di arginare il fenomeno della “burocrazia difensiva” ossia quell’atteggiamento dettato dal timore di generare un danno erariale ovvero di incorrere nel rischio di una responsabilità penale che porta all’astensione dalle decisioni o ancora all’applicazione della procedura più complessa e formale, con conseguente accettazione del rischio di aggravare il procedimento.

Per perseguire l’obiettivo indicato, il comma 4 dell’art. 1 del Codice prevede altresì che il raggiungimento del risultato rappresenta un elemento da ponderare in tema di «responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti»[27].

Il principio in esame diviene, quindi, anche un elemento per valutare la responsabilità (amministrativa e disciplinare) del funzionario che svolge i delicati «compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione»[28].

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla decisione di rivolgersi al mercato ovvero ricorrere all’autoproduzione, all’individuazione del contratto da stipulare[29] e del suo conseguente contenuto, alla scelta del modello procedurale da adottare nonché dei criteri di aggiudicazione.

L’impianto normativo è, poi, completato dalla previsione, contenuta anch’essa nel comma 4 a mente della quale il principio del risultato diviene anche un criterio per premiare l’efficienza dei funzionari attraverso l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici previsti dalla contrattazione collettiva[30].

 

  1. La portata del principio del risultato nell’applicazione delle Corti: principio immanente o con portata innovativa?

All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo Codice, la giurisprudenza[31] ha iniziato a percorrere una ben precisa strada quanto alla portata del principio del risultato, considerato lo stesso immanente al sistema dell’amministrazione di risultato.

In sostanza, sebbene codificato solo nel 2023, tale principio - secondo la posizione sviluppatasi nelle Corti - va considerato come implicitamente esistente nella struttura complessiva della gara, la quale mira ad un risultato ottimale, in linea e nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza, trasparenza.

Conseguenza di tale immanenza, è stata, ad esempio, quella di far derivare da esso precisi obblighi in capo al privato, fra cui quello di contestare tempestivamente gli atti di esercizio del potere direttivo esercitati dalla stazione appaltante nonché quello di generale cooperazione, funzionale al contenimento dei tempi per la realizzazione dell’opera[32].

Tale posizione, però, è stata avversata dalla più attenta dottrina, a tenore della quale se è vero che il risultato affonda le sue radici in principi, interpretazioni e criteri di esercizio del potere discrezionale preesistenti, è altrettanto vero che la sua formale codificazione, oggi, quale canone ermeneutico obbligatorio, gli conferisce una nuova densità normativa, capace di sottrarre il capo sui principi alla taccia di superfluità[33].

 

  1. Il recente Consiglio di Stato, sez. V, 10 agosto 2026, n. 6457.

Come anticipato in apertura, con la recente pronuncia n. 6457, la V Sezione, nel soffermarsi sulla natura - considerata dalla Corte come non perentoria - del termine di 15 giorni per fornire le spiegazioni sull’anomalia dell’offerta, ex art. 110, comma 2, D.Lgs. 36/2023, ha esaminato il principio del risultato, declinato non esclusivamente in chiave di speditezza e celerità del procedimento amministrativo, sì da giungere il più presto possibile all’affidamento della commessa, quanto, altresì, nell’ottica di prioritaria esigenza di assicurare un’istruttoria completa e accurata, volta alla verifica dell’effettiva congruità dell’offerta, con conseguente progressiva svalutazione delle irregolarità formali, a vantaggio del buon esito dell’azione amministrativa.

A tale approdo il Collegio giunge scrutinando a fondo il principio di cui all’art. 1 del Codice, analisi guidata da una chiara presa di posizione: “il principio del risultato è un principio espresso che, s’intende, non era “immanente” nell’ordinamento. La differenza tra formulare un principio espresso e uno inespresso non è di poco conto. I principi espressi sono esplicitamente formulati in una apposita disposizione normativa. Gli interpreti, allorché formulano un principio inespresso, invece, assumono che tale principio sia implicito, latente, nel discorso delle fonti. I principi inespressi, tuttavia, sono frutto non propriamente di interpretazione (in senso stretto, cioè ascrizione di senso a specifici testi normativi) ma di costruzione giuridica, ossia di integrazione del diritto”.

La Corte prosegue ritenendo, conformemente alla ricostruzione fatta propria dalla più attenta dottrina, che “il principio del risultato ha quindi, certamente, portata innovativa dato che… la sua formale codificazione, oggi, quale canone ermeneutico obbligatorio, gli conferisce una particolare ‘densità normativa’”.

Ancora, secondo l’argomentare dei Giudici del Supremo Consesso amministrativo, “la codificazione del principio del risultato opera, tra l’altro, come strumento di contenimento del formalismo espulsivo ed è volto a impedire, ad esempio, che irregolarità prive di incidenza sostanziale provochino l’inutile estromissione del concorrente. La dottrina che ha più attentamente indagato sugli effetti del principio del risultato ha efficacemente sottolineato che il risultato si salda alla tassatività nel punto in cui l’eventuale oscurità di un precetto ne renderebbe incerta l’applicazione, offrendo un criterio ermeneutico potenziato per risolvere l’ambiguità in senso favorevole alla massima partecipazione[34]. Si tratta, tra l’altro, della codificazione di un principio volto a favorire la progressiva svalutazione delle irregolarità formali, a vantaggio del buon esito dell’azione amministrativa e ponendosi quale fattore di stabilizzazione del sistema”.

Ne consegue, a tenore della Corte, che “dal principio del risultato non possono essere tratte regole inesistenti, come in questo caso è accaduto (la perentorietà del termine per la verifica di anomalia dell’offerta). L’operazione ermeneutica condotta dal primo Giudice ha portato, in sostanza, alla formulazione di una norma inespressa, paradossalmente in contrasto proprio con l’invocato principio del risultato che non significa solo tempestività, bensì massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”.

Una pietra miliare, dunque, la pronuncia n. 6457, che riappacifica le spesso troppo distanti posizioni di dottrina e giurisprudenza: la prima, spesso immersa in una grazia iperurania di un diritto quasi scollato dalla realtà, che finisce per allontanarsi dalla finalità che gli è propria: risolvere problemi pratici; la seconda, al contrario, che forte della sua “potenza” interpretativa e quale operatore concreto, talvolta rischia di “dimenticare” aspetti dogmatici del diritto, finendo per generare concetti frutto di salti logici.

Una nuova visione giurisprudenziale del principio del risultato, dunque, che parte dalla logica del diritto per risolvere aspetti e problematiche concrete, quale quella oggetto di giudizio, quella fatta propria dal Consiglio di Stato, lo scorso 10 agosto…“e quindi uscimmo a rivedere le stelle”.

 

 

 

[1] G. CASAMASSIMA, L. PAVIA, I principi dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2025, pag. 4 e ss.

[2] Richiamando le parole di cui alla Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici (art. 12): «La codificazione dei principi mira a realizzare, fra gli altri, i seguenti obiettivi: a) ribadire che la concorrenza è uno strumento il cui fine è realizzare al meglio l’obiettivo di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza (e della collettività) (cfr. art. 1, comma 2); b) accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l’azione dell’amministrazione, il fenomeno della cd. “burocrazia difensiva”, che può generare ritardi o inefficienze nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti (art. 2, comma 2)».

[3] R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Milano, 2011.

[4] G. PINO, Principi e argomentazione giuridica, in “Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica”, 2009.

[5] G. CASAMASSIMA, L. PAVIA, I principi dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2025, pag. 6 e ss.

[6] A pag. 11 della Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici si legge che: «I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all’ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione generale (nomogenetica) rispetto alle singole norme».

[7] G. ROVELLI, Introduzione al nuovo codice dei contratti pubblici. I principi nel nuovo codice degli appalti pubblici e la loro funzione regolatoria, saggio scritto in occasione del Corso di formazione per i Magistrati amministrativi “I contratti pubblici”, in www.giustizia-amministrativa,it.

[8] A pag. 11 della Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici si legge che: «Così, ad esempio, il principio del risultato (art. 1) è destinato ad operare sia come criterio prioritario di bilanciamento con altri principi nell’individuazione della regola del caso concreto sia, insieme con quello della fiducia nell’azione amministrativa (art. 2), come criterio interpretativo delle singole disposizioni. I principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art. 6) perimetrano il campo di applicazione del codice consentendo, alle condizioni stabilite, l’affidamento diretto di servizi sociali agli enti del terzo settore».

[9] G. CASAMASSIMA, L. PAVIA, I principi dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2025, pag. 7 e ss.

[10] L’art. 4, D.Lgs. n. 36/2023 (“Criterio interpretativo e applicativo”) così dispone: «Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3».

[11] G. NAPOLITANO, Committenza pubblica e principio del risultato (Relazione al Convegno su: “Il nuovo Codice degli appalti – La scommessa di un cambi di paradigma: dal codice guardiano al codice volano?”), Roma, 27 gennaio 2023, afferma che la nuova gerarchia tra principi emerge chiaramente dalla formula “criterio prioritario” contenuta nel comma 4 dell’art. 1.

[12] Per queste definizioni si v. M. RENNA, I principi, in Il nuovo corso dei contratti pubblici. Principi e regole in cerca di ordine, a cura di S. FANTINI, H. SIMONETTI, Piacenza, 2023, 2-28.

[13] cfr. pag. 13 della Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici.

[14] Sul punto, invero, non manca chi ritiene - al contrario - che i principi espressi nel Codice, in specie i cd. “super principi” e, su tutti, quello del risultato, potrebbero finire per “ammorbidire” il sindacato giurisdizionale; si pensi, esemplificativamente, alla minore rigidità della valutazione giudiziaria nelle ipotesi in cui si accerti che la P.A. abbia, comunque, “portato a casa” il risultato. Così, G. GRǕNER, I principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici (Relazione alla Giornata di studi su: “Il nuovo Codice degli appalti”), Roma, 11 maggio 2023, che riprende M. SCISA’, Detto non detto. Le forme della comunicazione implicita, Roma-Bari (2007).

[15] A.M. CHIARIELLO, Una nuova cornice di principi per i contratti pubblici, in Dir. Econ., 2023, 144.

[16] cfr. pag. 10 della Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici.

[17] Sul punto si è di recente soffermato G. MONTEDORO, Intervento dello Stato e trasformazioni dell’amministrazione, in www.giustiziainsieme.it, 4 maggio 2023.

[18] G. CASAMASSIMA, L. PAVIA, I principi dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2025, pag. 9 e ss.

[19] S. CASSESE, Che cosa vuol dire “amministrazione di risultati”, in Giornale di diritto Amministrativo, 2004, p. 941.

[20] Corte Giust. UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19.

[21] Art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: “La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità”.

[22] G. CASAMASSIMA, L. PAVIA, I principi dei contratti pubblici, Dike Giuridica, 2025, pag. 11 e ss.

[23] Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85.

[24] Art. 1, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

[25] Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici, pag. 14.

[26] Alla base della discrezionalità amministrativa vi è, infatti, una valutazione di interessi che è invece assente in quella tecnica che si caratterizza per l’adozione di una soluzione tecnico - scientifica individuata sulla base di discipline tecniche più o meno certe, ne consegue che essa non è, pertanto, soggetta al principio del risultato in quanto non dà luogo ad alcuna valutazione di merito.

[27] Art. 1, comma 4, let. a, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

[28] Relazione allo schema definitivo del codice dei contratti pubblici, pag. 14

[29] Si rammenta che nel codice anche i contratti gratuiti, che non costituiscono veri e propri appalti, sono comunque assoggettati ai principi generali di matrice euro-unitaria, con tutte le conseguenze che da ciò derivano.

[30] Art. 1, comma 4, let. b, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

[31] Ex multis, Cons. Stato, sez. III, 31 luglio 2024, n. 2886; Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2024, n. 4996; Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866.

[32] In termini, Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 25 marzo 2024, n. 5834.

[33] In tal senso, con particolare chiarezza, A. SANDULLI, Il principio del risultato quale criterio interpretativo e applicativo, in Dir. pubbl., 2024, 353, dove si può leggere che “è forse enfatico dire che siamo di fronte a un ‘paradigma del tutto innovativo’, ma è anche riduttivo, come pur stato detto, considerare superfluo questo capo sui principi”. L’Autore indica quindi che un possibile modo d’intendere l’innovazione portata dalla codificazione del principio del risultato al vertice del nuovo Codice è quella della lettura “per opposizione antiformalistica rispetto alle posizioni radicali del passato (riguardo alla pervasività e massimizzazione della concorrenza, da un lato, e all’approccio formalistico dell’anticorruzione, dall’altro)”, concludendo che “i principi del risultato e della fiducia, pertanto, non possono essere compresi se non nell’altro da sé: ci indicano ciò che il legislatore, in un contesto di più estesa discrezionalità, ha individuato quale obiettivo per contrasto rispetto al passato”.

[34] Secondo T. TORNIELLI, Il principio del risultato tra favor partecipationis e par condicio nella recente

Giurisprudenza amministrativa in materia di contratti pubblici”, in Diritto processuale amministrativo, fasc. 2-2026: “…è possibile rifletter ulteriormente sul rapporto dialettico che si viene a instaurare tra il principio del risultato e il principio di tassatività delle cause di esclusione. Essi condividono una medesima finalità: entrambi agiscono, sul piano interpretativo, per superare l’ambiguità o l’oscurità delle clausole della legge speciale di gara in vista del favor participationis, puntando al superamento delle irregolarità formali e delle interpretazioni in senso rigorista del criterio della par condicio”.