T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, Ord. Caut. 24 ottobre 2025, n. 347

La pronuncia cautelare del TAR Catania offre uno dei primi e più significativi banchi di prova per alcuni dei principi cardine del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Attraverso la lente di una vicenda apparentemente circoscritta – la correzione di un presunto "refuso" nella voce degli oneri di sicurezza aziendali – i giudici amministrativi siciliani colgono l'occasione per tracciare una linea netta e rigorosa, riaffermando la rigidità di alcuni paletti procedurali anche nel mutato contesto normativo, orientato ai principi di risultato e fiducia.

L’ordinanza merita di essere segnalata per la sua capacità di bilanciare le nuove istanze di efficienza e flessibilità con la tutela di principi irrinunciabili come la par condicio competitorum e l'immodificabilità dell'offerta. Il percorso argomentativo del Collegio, che accoglie l'istanza di sospensiva avanzata dalla seconda classificata, si snoda attraverso tre passaggi fondamentali. In primo luogo, il TAR interpreta i principi di risultato e fiducia non come un lasciapassare per sanare le negligenze dei concorrenti, ma, al contrario, come un fondamento per esigere da essi un più elevato grado di diligenza e professionalità sin dalla formulazione dell'offerta. In secondo luogo, la pronuncia ribadisce la natura di "elemento essenziale" e "inalterabile" degli oneri di sicurezza aziendali, sottraendoli a qualsiasi tentativo di modifica postuma, anche se ammantato dalla veste della correzione di un errore materiale. Infine, con notevole acume analitico, il Tribunale smonta la tesi dell'errore ostativo, qualificando l'operato dell'aggiudicataria come un maldestro tentativo di rimediare a un errore sostanziale di compilazione, con ciò violando i principi di autoresponsabilità e lealtà procedurale. La decisione si pone, dunque, come un prezioso vademecum per operatori economici e stazioni appaltanti, illuminando i confini invalicabili del sub-procedimento di verifica dell'anomalia.

 

Guida alla lettura

1. Il quadro normativo di riferimento: i principi del nuovo Codice alla prova dei fatti

La vicenda esaminata dal TAR Catania si innesta nel quadro giuridico inaugurato dal D.Lgs. 36/2023. Sebbene la nuova codificazione sia permeata da una spinta verso l'efficienza e la semplificazione, l'ordinanza dimostra come tale spinta non possa tradursi in un annacquamento delle garanzie fondamentali a presidio della correttezza delle procedure di gara.

1.1. I principi di risultato e fiducia: un'arma a doppio taglio

Gli articoli 1 (principio del risultato) e 2 (principio della fiducia) del D.Lgs. 36/2023 rappresentano la porta d'accesso al nuovo sistema dei contratti pubblici. La difesa dell'aggiudicataria e la stessa stazione appaltante avevano, in qualche modo, evocato tali principi per giustificare la "salvezza" dell'offerta. Il TAR, tuttavia, ne offre una lettura diametralmente opposta e più rigorosa. Il principio del risultato, osserva il Collegio, non si esaurisce nella mera "tempestività dell’affidamento", ma impone all'amministrazione di tendere al "miglior risultato possibile, che sia anche il più 'virtuoso'". Tale virtuosità si misura anche sulla capacità di selezionare operatori affidabili. In quest'ottica, la diligenza e la professionalità dimostrate nella redazione dell'offerta economica diventano "sintomi" di quell'affidabilità che l'amministrazione ricerca.

Come si legge nell'ordinanza: “...il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023, [...] implica che l’amministrazione investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, il quale deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento...”.

Analogamente, il principio della fiducia viene inteso non solo come affidamento dell'amministrazione verso il privato, ma come un vincolo di reciproca lealtà e collaborazione che grava anche sugli operatori economici. La corretta e trasparente formulazione dell'offerta è, pertanto, una prima e fondamentale manifestazione di tale fiducia.

1.2. L'intangibilità degli oneri di sicurezza aziendali

Il cuore della questione giuridica trattata, risiede nella natura degli oneri di sicurezza aziendali. Il TAR Catania si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma lo rafforza alla luce del nuovo Codice. Gli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, imponendo l'indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, mirano a “responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio 'ribasso complessivo', svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi” .

Questa esigenza di responsabilizzazione rende la voce degli oneri di sicurezza aziendale un elemento costitutivo dell'offerta, dotato di una "rigida inalterabilità". Il Collegio è esplicito nel sancire che il generale principio, pur ammesso in giurisprudenza, di poter modificare le singole voci di costo in sede di giustificazioni (a saldo invariato) "incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale". Consentire una modifica postuma di tale voce, anche se motivata da un presunto errore, significherebbe vanificare le finalità di tutela sottese alla norma e aprirebbe le porte a una "indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica" e con ciò in palese violazione della par condicio.

 

2. La vicenda concreta: cronaca di un “refuso” inverosimile

L’aggiudicataria dell'appalto per i lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico, aveva indicato nella propria offerta economica oneri di sicurezza aziendali per un importo di € 105.529,66. A seguito di un'istanza della seconda classificata, la stazione appaltante avviava una richiesta di chiarimenti. In quella sede, l'aggiudicataria sosteneva che l'importo corretto fosse di € 10.552,96 e che la cifra originaria fosse frutto di un "evidente refuso dovuto alla ripetuta 'digitazione' dell’ultima cifra '6'”. La stazione appaltante, recependo la giustificazione, confermava la congruità dell'offerta.

2.1. La demolizione della tesi dell'errore materiale

Il TAR Catania, con un'analisi puntuale e pragmatica, smonta pezzo per pezzo la tesi dell'errore materiale riconoscibile. La giurisprudenza - ricorda il Collegio - ammette la correzione dell'errore materiale solo quando questo sia immediatamente percepibile (ictu oculi) e la reale volontà dell'offerente sia "chiaramente desumibile dal documento".

Nel caso di specie, questi presupposti mancavano totalmente. Il TAR evidenzia un dato fattuale decisivo: “...la Stazione appaltante non ha “chiaramente” desunto dal modulo di offerta economica di New Eco Appalti alcun genere di refuso, tanto da procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore di tale operatore e alla conseguente stipula del contratto; la richiesta di chiarimenti sull’importo in contestazione, invero, è stata formulata solo a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione da parte della società seconda classificata in graduatoria. Tale dato fattuale, evidentemente, è indice del fatto che tale “errore materiale” non fosse percepibile, ictu oculi...”.

Se nemmeno il soggetto deputato alla valutazione dell'offerta si è accorto dell'errore, come può questo definirsi “evidente”? L'argomento è inoppugnabile e svela l'illegittimità di un soccorso istruttorio tardivo e sollecitato dalla controparte.

2.2. Dall'errore materiale all'errore sostanziale: la vera natura della svista

Ma il Tribunale non si ferma qui.

Con un'indagine quasi “investigativa”, va a fondo della genesi dell'errore, giungendo a una conclusione che ne svela la natura sostanziale e non meramente formale. I giudici notano una singolare coincidenza: l'importo erroneamente indicato dall'aggiudicataria per i propri oneri di sicurezza aziendali era quasi identico a quello previsto dal disciplinare di gara per una voce completamente diversa, ovvero gli "oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)".

Questa osservazione trasforma il "refuso" in un "lapalissiano errore di compilazione di natura sostanziale".

Si può quindi ritenere che l'operatore economico non ha commesso una semplice svista di digitazione, ma ha confuso due categorie di costi ontologicamente diverse, dimostrando una carenza di diligenza e comprensione della lex specialis. Tentare di far passare tale errore sostanziale per un refuso formale costituisce, per il TAR, un'operazione che non può essere avallata, poiché incide su una voce "sottoposta a una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa [...] e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara".

 

3. Considerazioni conclusive

L'ordinanza del TAR Catania n. 347/2025 si erge a baluardo della serietà e della responsabilità che devono informare la partecipazione alle gare pubbliche. Essa lancia un messaggio chiaro agli operatori economici: i nuovi principi di risultato e fiducia non sono una licenza di superficialità, ma, al contrario, un richiamo a un più elevato standard di professionalità. L'offerta economica, e in particolare la sua componente relativa ai costi per la sicurezza, non è un mero esercizio contabile emendabile a piacimento, ma un impegno giuridico preciso, la cui formulazione richiede la massima attenzione.

La pronuncia conferma che l'immodificabilità degli oneri di sicurezza aziendale non è un feticcio formalistico, ma una garanzia sostanziale posta a tutela della salute dei lavoratori, della serietà dell'offerta e della leale competizione tra concorrenti. Dequotare un errore palesemente sostanziale a mero "refuso" per salvare un'aggiudicazione si tradurrebbe in una lesione diretta della par condicio e in un'applicazione distorta del principio di fiducia, premiando la negligenza a discapito della diligenza.

In definitiva, il TAR Catania ci ricorda che l'efficienza e la celerità, pur essendo obiettivi primari del nuovo Codice, non possono mai prevalere sulla legalità e sulla correttezza dell'agire amministrativo. La ricerca del “risultato” non può giustificare una scorciatoia che mini le fondamenta stesse della gara pubblica, trasformando il sub-procedimento di verifica dell'anomalia in un'inammissibile sessione di “rimessa a punto” postuma dell'offerta.

 

Pubblicato il 24/10/2025

N. 00347/2025 REG.PROV.CAU.

N. 02061/2025 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

 

Patriarca Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7A6B7CAC4, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Comune di Rosolini, Comune di Comiso, Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

New Eco Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determina n. 1522 del 21.08.2025 adottata dalla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, avente ad oggetto l’aggiudicazione definitiva nei confronti di New Eco Appalti s.r.l. dell’affidamento dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede della scuola media inferiore “E. De Cillis” del Comune di Rosolini;

- dei verbali di gara del 4 e 5.08.2025;

- della nota prot. n. 18628 del 9.09.2025, con la quale il Comune di Rosolini ha chiesto alla società aggiudicataria giustificazioni nell’ambito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta attivato nei confronti di quest’ultima;

- della nota prot. n. 19738 del 24.09.2025, con la quale il Comune di Rosolini ha concesso alla società aggiudicataria un ulteriore termine per fornire le proprie giustificazioni;

- di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale;

e per la dichiarazione

dell’inefficacia del contratto stipulato in data 27.08.2025 con Rep. n. 2661 a seguito dell’aggiudicazione;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione, dichiarandosi sin d’ora la disponibilità a subentrare nel contratto stipulato;

e, in via subordinata, per il risarcimento

per equivalente di tutti i danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione del RUP del Comune di Rosolini dell’8.08.2025, comunicata il giorno successivo, con la quale quest’ultimo ha dichiarato che l’offerta della società aggiudicataria risulti congruamente giustificata dopo la nota prot. 20342 dell’1.10.2025 prodotta da New Eco Appalti s.r.l.;

- di ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso, presupposto o consequenziale.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di New Eco Appalti s.r.l.;

Viste le domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale;

 

 

Premesso che:

- gli atti avversati di cui in epigrafe sono stati impugnati, quanto al ricorso introduttivo, per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023; violazione della lex specialis; violazione art. 97 Costituzione; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi comunitari e nazionali della concorrenza, dell’imparzialità, della par condicio e della trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; illogicità ed irragionevolezza; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023; eccesso di potere per sviamento; ingiustizia manifesta; contraddittorietà; violazione del divieto di soccorso istruttorio e dei principi di imparzialità e par condicio; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 D.lgs. 36/2023; violazione dei principi di par condicio, immodificabilità dell’offerta, concentrazione e celerità del procedimento, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e aggravamento del procedimento; 4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 5 del D.lgs. 36/2023; violazione della par condicio; eccesso di potere per sviamento; ingiustizia manifesta; 5) Violazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023, dell’art. 26 Allegato II.12 D.lgs. 36/2023 e del par. 17 del disciplinare di gara; avvalimento meramente cartolare anziché operativo; mancata messa a disposizione effettiva di mezzi, risorse e certificazione di qualità; illegittima ammissione per carenza dei requisiti speciali;

- il ricorso per motivi aggiunti, invece, è stato proposto per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità in via principale e in via derivata; 2) Inammissibilità della rettifica postuma dei costi aziendali di sicurezza nell’offerta di New Eco Appalti s.r.l.; violazione dell’art. 108, co. 9, D.Lgs. 36/2023; eccesso di potere per travisamento e violazione dei principi di immodificabilità dell’offerta e par condicio dei concorrenti; violazione della par condicio; violazione del principio di risultato e della fiducia; 3) Violazione dell’art. 110, co. 5, lett. c) D.Lgs. 36/2023; contraddittorietà intrinseca; eccesso di potere per elusione e sviamento; illogicità; violazione della par condicio; violazione del principio di imparzialità; violazione del principio di autoresponsabilità; ingiustizia manifesta; 4) Incongruità dell’offerta di New Eco Appalti s.r.l.; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 5 del D.lgs. 36/2023; violazione principi di imparzialità e buon andamento;

Considerato, in particolare, che:

- con il terzo motivo del gravame introduttivo la società ricorrente lamenta che, in sede di giustificazioni rese a seguito dell’avvio del procedimento di verifica della congruità della propria offerta, la società aggiudicataria non si sia limitata a giustificare l’importo relativo ai propri costi aziendali di sicurezza, ma abbia sostituito il valore iniziale ivi indicato (pari a € 105.529,66) con un diverso valore (€ 10.552,96), con conseguente violazione del principio di immodificabilità dell’offerta;

- con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti il provvedimento ivi impugnato viene gravato per invalidità derivata, richiamandosi le censure già formulate con il ricorso introduttivo;

Considerato, altresì, che:

- il Comune di Rosolini, il Comune di Comiso, la Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, Amministrazioni intimate, non si sono costituite in giudizio, non svolgendo, pertanto, alcuna attività difensiva;

- la società New Eco Appalti s.r.l., parte controinteressata, si è costituita in giudizio e, con memoria del 20.10.2025, dopo aver fatto espressa riserva di voler proporre ricorso incidentale entro i termini di rito:

(i) ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per la mancata impugnazione della determina del Responsabile del Settore 8° del Comune di Rosolini n. 462 del 22.08.2025, avente ad oggetto la presa d’atto della determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione locale Comiso n. 1522 del 21.08.2025, relativa all’aggiudicazione dell’appalto;

(ii) con riguardo al merito, ha controdedotto rispetto alle censure sollevate dalla società ricorrente, rilevando, in particolare, che: 1) l’erronea indicazione dei costi di sicurezza aziendale in sede di offerta costituirebbe un errore materiale, chiaramente riconoscibile dalla Stazione appaltante quale errore ostativo, non suscettibile di determinare l’esclusione dell’operatore economico che vi incorra; 2) il procedimento di verifica di congruità dell’offerta sarebbe stato attivato legittimamente al fine di fornire all’aggiudicataria la possibilità di fornire chiarimenti in ordine all’importo dei suddetti costi, come riportato in sede di offerta; 3) i chiarimenti non avrebbero dato luogo ad alcuna modifica dell’offerta, bensì alla correzione di un errore ostativo;

Ritenuto, ai fini della trattazione della domanda cautelare proposta incidentalmente con riguardo al ricorso introduttivo:

- quanto al periculum in mora, che, nella comparazione dei contrapposti interessi, appare meritevole di prevalenza quella connesso alla posizione della società ricorrente, tenuto conto che:

(i) il riferimento all’“...l'obbligo di rispettare il cronoprogramma procedurale stabilito dall'Ente titolare dell'intervento (Dipartimento regionale di protezione civile) che prevede la stipula del contratto entro il 28/08/2025”, di cui alla determina di aggiudicazione n. 1522 del 21.08.2025, non è supportato da alcuna allegazione probatoria versata nel presente giudizio suscettibile di comprovare l’asserita “urgenza” di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, non risultando parimenti comprovato l’asserito “...rischio di perdita di finanziamenti” paventato nella memoria difensiva della parte controinteressata (cfr. pag. 14 della memoria versata in atti il 20.10.2025);

(ii) in ogni caso, il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023, citato dalla stessa Stazione appaltante nella determina di aggiudicazione gravata quale “...criterio temporale della tempestività dell’affidamento ed esecuzione del contratto, in sostanza imponendo il superamento delle situazioni di inerzia o di impasse” (cfr. pag. 8 della determinazione n. 1522 del 21.08.2025), implica che l’amministrazione investita del potere di aggiudicare un appalto debba tendere al miglior risultato possibile, che sia anche il più “virtuoso”, il quale deve essere raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, e, quindi, anche in quella di redazione della propria offerta economica, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno i lavori oggetto di affidamento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738);

(iii) pertanto, costituisce una manifestazione della tutela dell’interesse pubblico sotteso a una procedura ad evidenza pubblica delibare in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti di gara i quali potrebbero risultare inficiati da illegittimità, così da “proteggere” l’oggetto dell’affidamento (e l’interesse pubblico ad esso sotteso) nelle more della definizione del presente giudizio;

- quanto al fumus boni juris, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento relativo alle eccezioni in rito e alle questioni di merito incompatibile con la sommarietà della presente fase cautelare, che:

(i) l’eccezione di improcedibilità formulata dalla parte controinteressata non presenti margini di fondatezza, atteso che la determina n. 1522 del 21.08.2025 di aggiudicazione definitiva nei confronti di New Eco Appalti s.r.l., adottata dalla Centrale Unica di Committenza Trinakria SUD – Sezione di Comiso nella qualità di “Stazione appaltante qualificata delegata” nell’ambito della procedura di gara per cui è causa, costituisce l’atto conclusivo, concretamente lesivo, della procedura ad evidenza pubblica la cui gestione è stata delegata alla predetta Centrale Unica di Committenza dal Comune di Rosolini nelle vesti di “Stazione appaltante delegante”;

(ii) di conseguenza, la determina del Responsabile del Settore 8° n. 462 del 22.08.2025, con la quale “...si prendeva atto della sopra citata aggiudicazione” (cfr. contratto d’appalto rep. 2661 del 27.08.2025, versato in atti dalla controinteressata il 20.10.2025), ha la natura e le caratteristiche di un atto meramente confermativo, adottato dall’Amministrazione che ha “delegato” i propri poteri in merito allo svolgimento della gara, e, pertanto, è da ritenersi privo di portata lesiva autonoma, in quanto non è stato preceduto né da una nuova istruttoria né da una nuova ponderazione degli interessi;

(iii) per costante giurisprudenza, solo l'adozione di un nuovo atto - purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente - che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo sostituisce (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1995);

(iv) nel merito, il ricorso introduttivo presenti prima facie possibili profili di fondatezza con specifico riguardo alle doglianze prospettate in seno al terzo motivo, tenuto conto, in particolare, che:

1) secondo l’orientamento della giurisprudenza al quale questa Sezione accede, «il d.lgs. n. 36 del 2023 segue la via tracciata dal d.lgs. n. 50 del 2016 nell’assicurare una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo ai partecipanti alla gara di indicare, in via separata, nella propria offerta economica, i costi della manodopera e i costi per gli oneri di sicurezza, e sanzionando con l’esclusione la violazione di detto obbligo (come evincibile dagli artt. 41, comma 13, e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023). Dalla lettura combinata delle disposizioni citate, emerge, infatti, la volontà di responsabilizzare gli operatori economici, allo scopo di assicurare che questi ultimi, prima di formulare il proprio “ribasso complessivo”, svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi. (…)» (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6638; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9255);

2) la responsabilizzazione dell’operatore economico nella fase di predisposizione della propria offerta economica – laddove quest’ultimo è chiamato a indicare, a pena di esclusione, “...i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale” (art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023) – costituisce, peraltro, una plastica applicazione del principio-guida della fiducia, introdotto dall’art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, il quale è da intendersi rivolto non solo nei confronti dell'Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell'affidamento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 24 giugno 2025, n. 2022; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738);

3) allorquando la stazione appaltante, analizzata l’offerta economica presentata da un’impresa partecipante alla gara, decida, nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. 36/2023, la possibile modifica dell’offerta in sede di giustificazioni delle singole voci di costo – la quale è generalmente ammessa in giurisprudenza non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche allo scopo di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, a condizione che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (così, tra le tante, Cons,. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1873) – incontra il limite della revisione della voce degli oneri di sicurezza aziendale, che, quale elemento costitutivo dell’offerta, esige una separata identificabilità ed una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677; Cons. Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2020, n. 7943; Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896). Diversamente opinando, infatti, “...si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di consentire un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica (nella fase del controllo dell'anomalia), con il solo limite del rispetto del saldo complessivo, il che si porrebbe in contrasto con le esigenze conoscitive, da parte della stazione appaltante, della sua struttura di costi, e, segnatamente, degli interessi sottesi alla specifica individuazione degli oneri di sicurezza aziendale (...), che resterebbero in tal modo irrimediabilmente vanificati” (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641);

4) detta disciplina, che rende gli oneri aziendali per la sicurezza insuscettibili di essere immutati nell’importo, è, in particolare, inferibile anche dall’art. 110, comma 5, del D.lgs. 36/2023, che, in tema di offerte anormalmente basse, prevede, al quinto comma, sub lett. c), che la stazione appaltante esclude l’offerta, tra l’altro, allorché abbia accertato, all’esito del contraddittorio (sub)procedimentale, che “sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”;

5) l’accentuazione della matrice efficientista che permea il D.lgs. 36/2023, che trova la sua massima espressione nel principio del risultato, già citato, così come sancito dall’art. 1 di tale corpo codicistico, sebbene, da un lato, porti a circoscrivere le ipotesi di esclusione di un operatore dalla procedura di gara, dall’altro non può certo consentire di superare il divieto di modificazione del contenuto dell'offerta, di cui gli oneri aziendali di sicurezza costituiscono parte integrante;

6) lungi dal chiedere una rettifica di un valore riportato nell’offerta economica, suscettibile di entrare in aperta collisione con il principio di immodificabilità dell’offerta e di ledere, conseguentemente, la par condicio competitorum, l’Ente procedente ha attivato il sub-procedimento di cui all’art. 110 del D.lgs. 36/2023 per consentire a New Eco Appalti di esplicitare, fornendone i relativi chiarimenti, le ragioni per le quali l’importo dei propri oneri aziendali di sicurezza risultasse così macroscopicamente superiore a quello indicato dalle altre imprese concorrenti;

7) riscontrando alla suddetta richiesta mediante la nota prot. n. 19714 del 24.09.2025, la società aggiudicataria – piuttosto che attenersi alla richiesta di “chiarimenti” limitandosi a giustificare l’importo indicato nella propria offerta economica – ha materialmente modificato il costo di tali oneri, precisando che «...l’importo degli oneri aziendali di sicurezza contenuto nel riepilogo della propria offerta economica è € 10.552,96 e non € 105,529,66 come erroneamente indicato a causa di un evidente refuso dovuto alla ripetuta “digitazione” dell’ultima cifra “6” nell’apposito campo del modulo da compilare» e aggiungendo che tale errore fosse “...evidente e percepibile da chiunque data l’assoluta incongruenza dell’importo di oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per oltre centomila, rispetto alla dimensione e natura dell’imprese e del lavoro in appalto”;

8) così operando, la società odierna controinteressata ha dato luogo a un’arbitraria modifica postuma della composizione della propria offerta economica nella fase di controllo dell’anomalia, incorrendo nella violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta;

9) a nulla rileva, peraltro, che l’importo originariamente riportato dall’aggiudicataria nella propria offerta potesse esser frutto di un mero errore di trascrizione, come deduce quest’ultima nelle proprie giustificazioni rese nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, rammentandosi, a tal riguardo, che per costante giurisprudenza “...la correzione dell'errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2025, n. 4583; Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798);

10) da un lato, la Stazione appaltante non ha “chiaramente” desunto dal modulo di offerta economica di New Eco Appalti alcun genere di refuso, tanto da procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore di tale operatore e alla conseguente stipula del contratto; la richiesta di chiarimenti sull’importo in contestazione, invero, è stata formulata solo a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione da parte della società seconda classificata in graduatoria. Tale dato fattuale, evidentemente, è indice del fatto che tale “errore materiale” non fosse percepibile, ictu oculi, per il soggetto pubblico investito del compito di conseguire il miglior risultato possibile nell’aggiudicazione dell’appalto in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale fosse stata prevista tale procedura, il quale non ha ritenuto di attenzionare, prima di affidare i lavori oggetto della procedura, tale dato;

11) dall’altro, il presunto errore di digitazione commesso dalla società controinteressata riguarda una cifra esattamente speculare a quella indicata dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara alla voce “oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)”, risultando assai inverosimile ritenere che la volontà erroneamente espressa nel modulo di offerta fosse proprio quella di riportare, con riguardo ai costi degli oneri aziendali di sicurezza, un importo composto precisamente dalle prime sette cifre delle otto che compongono complessivamente l’importo predeterminato dall’Amministrazione aggiudicatrice per quanto concerne gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Appare quindi che Eco Appalti, resasi conto di aver riportato, per errore – alla voce “oneri aziendali sicurezza” della tabella concernente la propria offerta economica –, un importo chiaramente identico a quello previsto per la differente voce “oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), come predeterminato dal disciplinare di gara, abbia tentato di far apparire quale un mero refuso, per vero grossolanamente, un lapalissiano errore di compilazione di natura sostanziale, il quale non è suscettibile di essere dequotato a semplice incongruenza formale, incidendo su una voce – quella degli oneri di sicurezza aziendale – che è sottoposta a una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2025, n. 6641; Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1677, già citati) e della tutela della par condicio dei partecipanti alla gara;

Ritenuto, quanto alla domanda cautelare presentata in via incidentale in seno al ricorso per motivi aggiunti:

(i) di richiamare, quanto al periculum in mora, i medesimi rilievi concernenti la domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo;

(ii) nel merito, che il ricorso per motivi aggiunti presenti prima facie possibili profili di fondatezza con specifico riguardo alle doglianze di illegittimità derivata prospettate in seno al primo motivo, tenuto conto di quanto evidenziato dal Collegio relativamente al terzo motivo del ricorso introduttivo;

Ritenuto, pertanto, di accogliere le due domande cautelari, disponendo la sospensione degli effetti degli atti impugnati e fissando per la trattazione dei due ricorsi l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026;

Ritenuto, quanto alle spese processuali relative alla presente fase, che quest’ultime debbano essere poste in capo alla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, al Comune di Rosolini e alla società New Eco Appalti s.r.l., in favore della società Patriarca Group s.r.l., e di compensare invece tali spese tra quest’ultima e il Comune di Comiso, come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza):

a) accoglie le domande cautelari presentate con il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, sospende gli effetti degli atti ivi impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito dei due ricorsi l'udienza pubblica del 28 gennaio 2026;

c) condanna la Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso, il Comune di Rosolini e la società New Eco Appalti s.r.l. al pagamento delle spese processuali della presente fase cautelare in favore della società Patriarca Group s.r.l., che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, da ripartirsi come segue: € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud – Sezione di Comiso; € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico del Comune di Rosolini; € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori così come per legge, a carico di New Eco Appalti s.r.l.;

d) compensa le spese della presente fase cautelare tra la società Patriarca Group s.r.l. e il Comune di Comiso.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Primo Referendario

Francesco Fichera, Referendario, Estensore