TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 16 giugno 2026, n. 464

In una procedura di gara pubblica, il concorrente classificatosi al secondo posto ha diritto di accedere all'offerta tecnica dell'aggiudicataria al fine di verificare la legittimità dell'aggiudicazione e di tutelare le proprie posizioni giuridiche in sede giurisdizionale, senza che tale diritto possa essere compresso dalla mera opposizione di segreti tecnici o commerciali non dimostrati secondo i requisiti dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale.

Guida alla lettura

1. Inquadramento generale

Il TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato sentenza non definitiva sul ricorso proposto dalla ricorrente avverso una struttura ospedaliera relativamente alla procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura quinquennale di materiale specialistico per il Blocco Operatorio.

In via preliminare, il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione resistente. L’ospedale aveva sostenuto che il termine di dieci giorni di cui all'art. 36, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 decorresse dalla comunicazione del diniego nei confronti del precedente procuratore della ricorrente. Il TAR ha invece ritenuto che il dies a quo dovesse individuarsi nel momento in cui la ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del provvedimento di diniego, coincidente con il suo deposito in giudizio il 25 maggio 2026, atteso che l'istanza di accesso era stata formulata direttamente dal legale rappresentante della società e indirizzata alla PEC aziendale, senza alcun conferimento di delega al predetto difensore.

Nel merito, il TAR ha accolto integralmente l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ordinando all’ospedale di consentire l'accesso all'offerta tecnica richiesta entro venti giorni. Il Tribunale ha ribadito che la posizione del concorrente classificatosi al secondo posto costituisce titolo sufficiente a legittimare l'accesso alla documentazione tecnica dell'aggiudicataria, sia per verificare la correttezza dei punteggi attribuiti dalla commissione sia per consentire la proposizione di motivi aggiunti senza costringere l'operatore economico a un inammissibile ricorso al buio.

Il nucleo argomentativo della sentenza riguarda la definizione e la prova del segreto tecnico-commerciale. La ricorrente aveva opposto all'accesso l'esistenza di Non-Disclosure Agreement (NDA) con i propri fornitori e la natura riservata di schede tecniche, fascicoli tecnici e test report. Il TAR ha disatteso tali argomentazioni, ribadendo che la tutela del segreto presuppone il rispetto dei requisiti dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005): segretezza, rilevanza economica e adozione di misure di protezione ragionevolmente adeguate. Gli NDA tra privati, inoltre, sono stati ritenuti non opponibili a terzi e inidonei a paralizzare il diritto di accesso, pena la surrettizia elusione dell'obbligo di trasparenza sancito dall'art. 36 del nuovo Codice.

Il TAR ha infine censurato il comportamento del resistente per aver aderito acriticamente alle dichiarazioni di riservatezza della controinteressata, omettendo ogni autonoma valutazione critica in merito all'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali e mancando di assolvere all'onere motivazionale rafforzato richiesto per il corretto bilanciamento tra le opposte posizioni giuridiche.

2. Il quadro sistematico: la tensione strutturale tra trasparenza e riservatezza nel D.Lgs. n. 36/2023

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale che, con crescente intensità, affronta uno dei nodi più delicati del diritto degli appalti pubblici: il bilanciamento tra il principio di trasparenza - inteso come strumento di controllo diffuso sulla correttezza delle procedure competitive - e la tutela del know-how aziendale degli operatori economici partecipanti. Il D.Lgs. n. 36/2023 ha recepito sul punto le direttive europee (dir. 2014/24/UE, art. 21) e i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, cristallizzando all'art. 35 un meccanismo procedurale articolato che impone all'aggiudicatario di dichiarare e comprovare le ragioni di riservatezza, e alla stazione appaltante di effettuare un vaglio critico autonomo e motivato. La sentenza in commento applica e rinforza questo schema, contribuendo a delinearne i confini operativi con particolare riferimento alla categoria dei dispositivi medici, settore in cui la sovrapposizione tra documentazione regolatoria e offerta di gara genera frequenti controversie.

3. Il dies a quo per l'impugnazione del diniego di accesso: un chiarimento atteso

La soluzione adottata dal TAR sulla questione di ammissibilità merita autonoma attenzione. Il ragionamento del Collegio - fondato sull'effettiva conoscibilità del provvedimento lesivo da parte del soggetto nel cui interesse l'istanza era stata proposta - riafferma un principio di civiltà processuale di primario rilievo: il termine per impugnare non può decorrere da una comunicazione indirizzata a un soggetto privo di mandato, quand'anche costui fosse in precedenza intervenuto nella stessa vicenda procedimentale. Questo approccio tutela la pienezza del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e impedisce che cavilli formali si traducano in decadenze sostanziali, in un contesto - quello delle gare pubbliche - in cui la complessità procedurale già di per sé comprime i tempi di reazione degli operatori economici.

4. La prova del segreto tecnico-commerciale: il filtro dell'art. 98 CPI come standard minimo inderogabile

Il contributo più rilevante della pronuncia sul piano dogmatico riguarda la perimetrazione della nozione di segreto tecnico-commerciale nell'ambito delle procedure di gara. Il TAR, richiamando un orientamento ormai consolidato, ribadisce che non ogni elemento di originalità dell'offerta assurge a segreto meritevole di tutela: occorre che l'informazione possegga i requisiti strutturali dell'art. 98 CPI - segretezza, valore economico derivante dalla non divulgazione, protezione attiva e adeguata. La dichiarazione dell'aggiudicataria, per quanto articolata, è apparsa al Collegio una mera affermazione tautologica, priva di dimostrazione specifica circa la natura segreta delle informazioni oscurate (denominazione del prodotto, caratteristiche tecniche, grado di radiopacità, profilo a spirale): elementi che, per la loro intrinseca natura descrittiva, non integrano di per sé il perimetro del segreto industriale.

5. Gli NDA con i produttori: efficacia inter partes e inopponibilità ai terzi aventi diritto

Particolarmente pregnante è il passaggio della sentenza dedicato agli accordi di non divulgazione. Il TAR nega recisamente che un NDA tra distributore e produttore possa avere effetto preclusivo nei confronti di un concorrente titolare di un diritto di accesso giuridicamente fondato. L'argomentazione è ineccepibile sul piano logico-giuridico: ammettere il contrario significherebbe consentire a qualunque operatore economico di neutralizzare integralmente la trasparenza delle procedure di gara mediante un semplice accordo privato, svuotando di contenuto l'art. 36 del Codice e il diritto di difesa dell'art. 24 Cost. Questo principio assume rilievo sistematico particolare nel settore dei dispositivi medici, ove gli NDA tra distributori e fabbricanti sono prassi commerciale diffusa e potrebbero altrimenti diventare uno strumento di opacità strutturale nelle gare ospedaliere.

6. Il dovere di istruttoria autonoma della stazione appaltante: verso un modello di gatekeeping attivo

Il profilo forse più innovativo della sentenza riguarda la responsabilità procedimentale della stazione appaltante. Il Collegio non si limita a censurare il diniego di accesso come illegittimo, ma individua specificamente il vizio nel comportamento acritico del resistente, che si è limitato a recepire le istanze di riservatezza della controinteressata senza svolgere alcuna valutazione autonoma. Questo passaggio prefigura un modello di stazione appaltante come gatekeeping attivo del bilanciamento tra riservatezza e trasparenza: non mero passacarte delle dichiarazioni dei concorrenti, bensì soggetto istituzionalmente tenuto a verificare, motivare e decidere in piena autonomia. L'impostazione è coerente con i più recenti sviluppi del diritto europeo degli appalti e con i principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., e pone le basi per un rafforzamento degli standard di motivazione dei provvedimenti in materia di accesso agli atti di gara.

7. Conclusioni

In sintesi, la sentenza n. 464/2026 del TAR Calabria – Reggio Calabria costituisce un contributo giurisprudenziale di sicuro interesse, che consolida l'orientamento restrittivo sulla tutela della riservatezza nelle gare pubbliche, delimita con precisione i presupposti per l'opponibilità del segreto tecnico-commerciale e impone alle stazioni appaltanti un modello di istruttoria procedimentale rigoroso e autonomo. La sua rilevanza si estende ben oltre il caso concreto, offrendo un riferimento interpretativo utile per tutti gli operatori del settore sanitario e, più in generale, per il diritto degli appalti pubblici nell'era del D.Lgs. n. 36/2023.

 

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N  N O M E  D E L  P O P O L O  I T A L I A N O

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di ReggioCalabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2026, proposto da

Ortho Med S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4D5CBA242, rappresentata e difesa dall’avvocato Agostino Pellerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" (GOM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Damiana Falcone, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

nei confronti

Tau Medica S.r.l., non costituita in giudizio;

per l’annullamento previa sospensiva

 

DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA N. 418 DEL 7.04.2026, LIMITATAMENTE AL LOTTO 38, CON CUI È STATA AGGIUDICATA LA “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE, PER ANNI CINQUE, DI MATERIALE SPECIALISTICO PER LA U.O.S.D. DEL BLOCCO OPERATORIO DEL G.O.M.” CODICE CIG LOTTO 38: B4D5CBA242

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli";

Vista l’istanza ai sensi dell’articolo 116 comma 2 c.p.a., depositata dalla ricorrente il 28 maggio 2026;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli articoli 116 cod. proc. amm. e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

1-        Con istanza notificata il 28.5.2026 e depositata in pari data la Ortho Med s.r.l. ha esposto:

-) in data 6.5.2026 la ricorrente aveva notificato ricorso chiedendo l’annullamento della Delibera del Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria (GOM) n. 418 del 7.4.2026, limitatamente al Lotto 38, con cui è stata aggiudicata la “Gara europea a procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura in somministrazione, per anni cinque (5), di materiale specialistico per la U.O.S.D. del Blocco Operatorio del G.O.M.” Codice CIG Lotto 38: B4D5CBA242 nonché della determinazione, non conosciuta, con la quale il RUP ha sottratto all’accesso le schede tecniche inerenti all’offerta presentata dall’aggiudicatario, i verbali di gara e la visione dei campioni;

-) il GOM non ha pubblicato né ha consentito l’accesso agli atti di gara nella parte in cui hanno riguardato le caratteristiche tecniche e il confronto fra i prodotti; inoltre, non ha acconsentito nemmeno alla visione dei campioni che, ai sensi dell’art. 16.1 del Disciplinare di Gara, i concorrenti avevano l’obbligo di produrre, con conseguente riserva della ricorrente di presentare motivi aggiunti una volta acquisita la documentazione di gara;

-) precedentemente alla notifica del ricorso, in data 17.4.2026 la stessa ricorrente aveva presentato al GOM istanza, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990 e art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023, tesa all’accesso all’offerta ed alle schede del prodotto fornite dalla società aggiudicataria, affermando la propria partecipazione alla gara oggetto di controversia e la titolarità del diritto all’accesso finalizzato a tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi e detta istanza è stata rigettata con l’avversato provvedimento prot. n. 16837 del 7.5.2026, intervenuto successivamente alla notifica del ricorso.

1.1- Con la presente istanza la ricorrente agisce ex art. 116 comma 2 c.p.a. chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del diniego opposto dal GOM con la succitata nota del 7.5.2026, depositata in giudizio dalla resistente, e l’accertamento del suo diritto all’ostensione dei documenti opposti, per il seguente articolato motivo: violazione artt. 24 e 97 Cost., violazione e/o falsa applicazione art. 22 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241 e 35 e ss D.Lgs 36/2023, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, contraddittorietà tra atti e sviamento di potere.

La ricorrente afferma:

-) il GOM impedirebbe illegittimamente l’accesso financo allo stesso nome del prodotto offerto dall’aggiudicataria e alla relativa scheda, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, non trattandosi, nella fattispecie, di accesso a segreti industriali o tecniche di produzione ma alla denominazione, alle caratteristiche tecniche e alla visione del prodotto;

-) la motivazione posta a base del diniego, fondata sull’esistenza di accordi di non divulgazione intercorsi fra la TAU Medica e il produttore (che, secondo il GOM, dovrebbe rimanere segreto), non troverebbe tutela giuridica, essendo unicamente orientata a rendere difficoltosa la tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti;

-) risulterebbe erronea ed eccentrica la decisione del GOM di chiedere alla TAU Medica l’autorizzazione alla produzione della documentazione tecnica presentata, con gli oscuramenti strettamente necessari e che consentano di verificare la sussistenza del requisito e motivare in maniera maggiormente dettagliata la ragione a sostegno degli oscuramenti, financo estesa al nome e alle caratteristiche tecniche del prodotto, trattandosi di caratteristiche -il grado di radiopacità e l’esistenza di uno stabile profilo a spirale- attinenti a dati tecnici non suscettibili di disvelare segreto industriale o commerciale oppure un segreto relativo a contenuti altamente tecnologici, in quanto alla ricorrente non interessa il processo di realizzazione del dispositivo, peraltro non indicato nelle schede tecniche, ma solo la conoscenza delle “caratteristiche” intrinseche del prodotto affermate come conformi alla legge di gara e sotto tale aspetto contestate;

-) l’illegittimità sarebbe a maggior ragione conclamata per il fatto che, nella fattispecie controversa, la ricorrente ha necessità di accedere alla documentazione tecnica (offerta e verbali) finalizzato alla verifica della corretta attribuzione del punteggio tecnico.

2-        Con memoria depositata l’8.6.2026 il GOM ha chiesto il rigetto dell’istanza in quanto l’avversato diniego risulterebbe frutto di una valutazione critica e non costituisce, come sostenuto ex adverso, mera adesione ai desiderata dalla società aggiudicataria, essendo stata comprovata l’esigenza di tutela di asset strategici e segreti commerciali la cui diffusione costituirebbe un danno alla libera concorrenza. Non si è costituita la controinteressata, quantunque ritualmente evocata in giudizio.

3-        Alla camera di consiglio del 10.6.2025 l’amministrazione resistente ha eccepito la tardività dell’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. rispetto al termine di cui all’art. 36 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’avversata nota di diniego era stata già comunicata in data 7.5.2026 all’avv. Vincenzo De Stefano all’indirizzo pec vincenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it.

A fronte di ciò parte ricorrente ha replicato nel senso che l’istanza di accesso era stata formulata direttamente dalla ricorrente Ortho Med s.r.l., la quale non ha ricevuto il provvedimento impugnato e ne ha avuto conoscenza soltanto all’atto del deposito in giudizio della controparte, irrilevante essendo la trasmissione all’avv. De Stefano, peraltro avvenuta per conoscenza. Quindi, al termine della discussione di rito, la controversia è stata spedita in decisione.

4-        Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’istanza ex art. 116 c.p.a., anche nella considerazione dell’applicabilità del termine di 10 giorni previsto dall’art. 36 comma 4 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Premesso che l’istanza di accesso sfociata nell’avversato diniego faceva seguito a precedente istanza, riscontrata l’11.7.2025 (all. 3 al deposito del GOM del 25.5.2026) nel senso del differimento dell’accesso all’esito dell’aggiudicazione, e ad ulteriore nota del 24.7.2025 (all. 4 al deposito del GOM del 25.5.2026) ove si affermava che tutti gli atti della procedura sarebbero stati disponibili attraverso la piattaforma di approvvigionamento contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, per quanto di interesse nell’ambito della presente controversia con successiva istanza del 17.4.2026 (all. 6 alla produzione del 7.5.2026) la ricorrente, in persona del l.r. Massimiliano Crucitti, ha chiesto l’accesso alla documentazione della gara, in particolare all’offerta ed alle schede di prodotto dell’aggiudicataria, chiedendo l’invio di tale documentazione all’indirizzo pec orthomed@pec.it, ovvero in alternativa, il rilascio in formato cartaceo previa indicazione del costo di riproduzione. La suddetta istanza, pertanto, era stata formata e presentata dal rappresentante legale della società ricorrente, aveva chiesto il riscontro all’indirizzo pec della stessa ricorrente e non conteneva alcun riferimento in termini di delega in favore dell’avv. Vincenzo De Stefano o di altri soggetti.

Consegue da ciò che il rapporto procedimentale si è instaurato direttamente e unicamente tra la ricorrente Ortho Med, per il tramite del suo legale rappresentante, e il GOM e a tale rapporto è estraneo, anche quale mero delegato, l’avv. Vincenzo De Stefano, irrilevante essendo, sul punto, che precedenti ed autonome richieste di accesso, fossero state riscontrate al suo indirizzo pec e poi non contestate.

E’ dunque irrilevante, a fini di decorrenza del termine per l’impugnazione del diniego, che la nota di riscontro, prot. n. 16837 del 7.5.2026, sia stata inviata anche al predetto avv. Vincenzo De Stefano, in quanto è dall’intervenuta conoscenza -o conoscibilità-della stessa direttamente da parte della ricorrente Ortho Med s.r.l. che possono ritenersi inverati i presupposti per la decorrenza del termine ad impugnare.

Né, si soggiunge, nel corpo del ricorso introduttivo è dato riscontrare alcunché di specifico da cui fare inferire, con valore confessorio, che la ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza della predetta nota di diniego prima del relativo deposito in giudizio da parte del GOM.

In conclusione, considerato che il GOM resistente non ha comprovato, come è suo onere, che parte ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del diniego prima del deposito in giudizio della predetta nota, avvenuto in data 25.5.2026 (all. 2), tale data costituisce il dies a quo per la relativa impugnazione, con la conseguenza che l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a., notificata e depositata il 28.5.2026, è tempestiva.

5-        Nel merito, l’istanza è fondata.

6-        La  giurisprudenza  ha  affermato  che,  al  fine  di  esercitare  il  diritto di accesso riguardo   a   informazioni   contenenti   eventuali segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica, è essenziale dimostrare un interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, posto che "subordinare l’accesso alle offerte tecniche alla dimostrazione della stretta indispensabilità del documento rispetto alla deduzione di specifici motivi di impugnazione realizza un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza della offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. "ricorso al buio", con inaccettabile compressione del diritto di difesa (cfr. Tar Liguria, sez. I, 22 giugno 2021 n. 1526)" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 145 del 2022).

7-        La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara in favore della società controinteressata e, attraverso la verifica delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dall’aggiudicataria, mira a verificare l’esistenza delle condizioni di legittimità dell’aggiudicazione del lotto in discussione in quanto ritenuti non conforme al capitolato di gara e dunque non coerenti con il punteggio attribuito a quest’ultima, posto che la ricorrente è la seconda classificata ed è chiaro il suo interesse rispetto ad un’eventuale esclusione della aggiudicataria. Al riguardo è stato affermato che "La posizione del concorrente classificatosi al secondo posto in graduatoria concretizza una idonea situazione legittimante l’accesso alla documentazione relativa alla offerta tecnica dell’aggiudicataria: ciò sia quando, avendo già promosso un giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione a favore del controinteressato, egli ha dimostrato di avere interesse alla conoscenza integrale di quella documentazione, al fine di verificare la correttezza - secondo i noti canoni di sindacato degli atti espressivi della discrezionalità tecnica esercitata dalla commissione di gara nella valutazione delle offerte - delle valutazioni compiute e dei punteggi conseguentemente assegnati, sia quando la conoscenza dei documenti di gara è necessariamente funzionale ad agire in giudizio, non potendosi pretendere che un operatore economico, per essere legittimato all’accesso all’offerta tecnica dell’operatore vincitore, debba proporre un cd. ricorso "al buio" (Cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VI, 13.5.2024, n. 3097).

8-        Né possono assumere rilievo le controdeduzioni assunte dall’amministrazione resistente, nel senso che la Commissione ha attestato la conformità dei prodotti offerti dall’aggiudicataria rispetto al capitolato di gara e di tale esito la ricorrente ha potuto prendere atto come da verbali pubblicati sulla piattaforma informatica, atteso che - premesso che l’interesse dell’operatore classificatosi secondo nella procedura all’accesso alla documentazione depositata dall’aggiudicatario risulta, come evidenziato dalla giurisprudenza citata, proprio dalla posizione assunta dalla ricorrente nella procedura e dall’interesse della stessa all’eventuale invalidazione del punteggio attribuito all’aggiudicataria- la predetta conformità è proprio ciò che viene messo in discussione dalla ricorrente, che ha pertanto pieno interesse ad accedere direttamente all’offerta tecnica e così verificare -ed eventualmente contestare- la correttezza delle conclusioni rassegnate dalla Commissione di gara senza l’intermediazione di altri soggetti.

9-        Peraltro, la controinteressata -non costituita in giudizio- aveva presentato in sede di gara richiesta di oscuramento della documentazione datata 4.2.2025 (all. 1 al deposito del GOM dell’8.6.2026) ai sensi dell’art. 35 comma 4 d.lgs. n. 36 del 2023, non autorizzando l’accesso alla documentazione da caricare sulla piattaforma, costituita da “offerta tecnica caricata su piattaforma (certificati+schede tecniche+relazioni)”, ossia sull’intera offerta tecnica, affermando che “La documentazione sopra specificata contiene, invero, elementi di carattere specifico e specialistico, ivi inclusa l’indicazione di modalità operative e processi organizzativi nonché produttivi propri dell’azienda, che trovano applicazione in una serie non determinata di appalti, che la scrivente società non intende condividere con altre realtà operanti nel settore. Si teme, infine, che la divulgazione e la conoscenza da parte di terzi della documentazione succitata potrebbe avvantaggiare indebitamente aziende concorrenti all’interno del mercato di riferimento, tale da favorire ingiustificatamente gli altri operatori economici in vista della partecipazione ad altre gare di oggetto analogo (cfr. TAR Basilicata sentenza sez. I, 4 aprile 2017, n. 276)” e, compulsata dal GOM a seguito di istanza di accesso della ricorrente, con atto di opposizione del 30.4.2026 (all. 2 al deposito dell’8.6.2026), nel ribadire quanto dianzi esposto ha soggiunto che “La documentazione secretata comprende, tra l’altro, le schede tecniche, i fascicoli tecnici e i test report del dispositivo medico offerto: si tratta di know-how strategico non brevettato, il cui valore economico dipende direttamente dalla sua non divulgazione, e che costituisce al contempo oggetto di specifici obblighi contrattuali di riservatezza imposti dai produttori dei dispositivi medici, ai quali la Scrivente è vincolata in qualità di distributore autorizzato. In particolare, i test report sono oggetto di specifici accordi di non divulgazione (NDA – Non Disclosure Agreement) stipulati con i produttori, i quali vietano espressamente la diffusione di tale documentazione a soggetti terzi: la loro ostensione esporrebbe pertanto la Scrivente a responsabilità contrattuali dirette nei confronti dei propri partner industriali, con conseguenze pregiudizievoli gravi e difficilmente reversibili”.

10-      Le affermazioni della società controinteressata, tuttavia, non sono idonee a legittimare, nel caso di specie, la richiesta di oscuramento della documentazione richiesta,  come  condivisibilmente  evidenziato  dalla  giurisprudenza  (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 28.11.2025, n. 7718), In tale ottica, infatti, "l’esistenza di un segreto tecnico-commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all’art. 98 del d.lvo 10 febbraio 2005 n.30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64). In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (cfr. Tar Lazio, sez. I, 11 agosto 2021, n. 9363)" (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 145 del 2022; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. V, 17.7.2025, n. 6280).

Dunque, "l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del decreto legislativo n. 30/2025 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV-bis, 23 settembre 2022, n. 12129)." (cfr. T.R.G.A. Trento, Sez. I, 19.4.2023, n. 59).

11-      Ancora, l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo l’esistenza di accordi di riservatezza con i produttori, atteso che accordi di tal fatta possono valere esclusivamente inter partes ma non sono opponibili a soggetti terzi e comunque attengono a meri rapporti commerciali ma non anche, in sé considerati, ad eventuali caratteristiche di segretezza, nei termini dianzi esposti, tali da sottrarne la conoscenza a chi ne abbia giuridico interesse, viepiù laddove detta documentazione, in quanto attinente direttamente all’offerta tecnica, è naturaliter posta a gara e dunque di per sé passibile di accesso. E’ solo il caso di osservare che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente un mero accordo tra privati per escludere l’accessibilità dell’intera offerta di gara ovvero di parti significative della stessa, con evidente surrettizia elusione del principio consolidato per cui “La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 d.lg. n. 36/2023, deve rendere disponibile l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, salvo la possibilità di escludere dall’accesso le informazioni su segreti tecnici e commerciali o dal contenuto altamente tecnologico, purché tale necessità sia dichiarata e comprovata dall’aggiudicatario” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 19.6.2025, n. 2344).

12-      Si soggiunge, inoltre, che sull’Amministrazione grava l’obbligo di vagliare

criticamente, in sede procedimentale, le dichiarazioni rese dai controinteressati all’accesso, al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, l’accesso ai documenti richiesti (cfr. al riguardo anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV-bis, n. 12129 del 2022) e di determinarsi motivatamente in merito ad esse.

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha escluso l’accesso all’intera offerta tecnica dell’aggiudicataria controinteressata aderendo acriticamente alle ragioni manifestate da quest’ultima, peraltro richiamando esclusivamente l’esigenza di rispettare un accordo di non divulgazione e non prendendo neanche motivata posizione sull’esistenza o meno di segreti tecnici e commerciali, tuttavia, non meglio precisati né provati. Un simile oscuramento impedisce alla ricorrente di potere tutelare i propri interessi e non essendo supportato da quell’onere motivazionale rafforzato, necessario al fine del corretto bilanciamento tra le opposte posizioni giuridiche, rende il provvedimento censurabile sotto il profilo della legittimità.

13-      Per quanto ora esposto, la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente dell’offerta tecnica della controinteressata aggiudicataria deve essere accolta e deve essere ordinato al GOM resistente di consentire l’accesso agli atti e ai documenti richiesti entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

14-      La regolamentazione delle spese viene demandata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116 comma 2 cod. proc. amm. e, per l’effetto, ordina al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria di consentire l’accesso a quanto richiesto con istanza del 17.4.2026 entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

Fissa la trattazione dell’istanza cautelare sul ricorso principale alla camera di consiglio del 17 luglio 2026.

Rinvia al definitivo la pronuncia sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente Roberta Mazzulla, Consigliere

Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore