Cass. pen., Sez. Un., 8 giugno 2026, n. 21077

Il Giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l'applicazione del controllo previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell'ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

Occorre evidenziare come la cognizione del Giudice della prevenzione è piena e autonoma rispetto a quella del Prefetto e il Tribunale è chiamato a valutare, anche retrospettivamente, la "storia" del

soggetto nei cui confronti si procede e, quindi, il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l'effettivo bisogno di risanamento, la bonificabilità del soggetto; non sussiste un rapporto di pregiudizialità - dipendenza del procedimento amministrativo rispetto a quello del giudice della prevenzione e nemmeno di questo rispetto all'accertamento compiuto dal Prefetto.

Ad ogni buon fine, l'inesistenza del pericolo attuale di contaminazione della impresa, pur impedendo ammissione al controllo giudiziario volontario, costituisce, come chiarito dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato, un fatto "nuovo" di cui, come previsto dall'art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 159 del 2011, che contempla l'aggiornamento dell'esito della informazione, il Prefetto deve tenere conto.

Guida alla lettura

1. Introduzione al tema. I diversi strumenti di prevenzione e la loro differente incisività sulla posizione dell’operatore economico

Il cuore pulsante della disciplina legislativa antimafia è rappresentato dalla cd. interdittiva antimafia, introdotta nell'ordinamento dall'art. 4 D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e oggi disciplinata nel Libro II del D Lgs. n. 159 del 2011, recante «Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia», istituto che postula, quale elemento fondante, la sussistenza di «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate».

Sia consentita una premessa di metodo: partendo dalla sintetica ricostruzione della cornice legislativa in cui trova cittadinanza il controllo giudiziario volontario, passando per gli opposti orientamenti giurisprudenziali, l’analisi culminerà nella decisione in rassegna.

L’interdittiva antimafia, al pari del controllo giudiziario volontario, si colloca all’interno del sistema della prevenzione che gode di una struttura gradualistica a prisma attraverso cui è possibile dimensionare le diverse misure di prevenzione e legittimare l'intervento terapeutico dello Stato.

Prima di proseguire oltre, appare necessario prendere le mosse dalle accezioni rispettivamente di «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa» e «tendenza ad influenzare la gestione dell’impresa» idonee a delineare una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, strumentale a prevenire un evento potenziale, poiché per scelta del Legislatore non è necessario che sia attuale, purchè desumibile da elementi concreti e significativi.

Nella giurisprudenza amministrativa si è consolidato l’orientamento secondo cui “il presupposto degli «eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate» non richiede la “prova” che il tentativo sia andato a buon fine, sostanziandosi nel “pericolo di infiltrazione mafiosa”, da valutare secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non necessita di attingere al livello di certezza dell'oltre ogni ragionevole dubbio - tipico dell'accertamento di responsabilità penale - ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi tali da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa[1].

In altre parole, il pericolo di infiltrazione mafiosa non può sostanziarsi in un sospetto della Pubblica Amministrazione o in una vaga intuizione del Giudice, che trasformerebbero il diritto della prevenzione in un “diritto della paura”, ma deve essere ancorato a condotte sintomatiche e fondarsi su una serie di elementi fattuali concreti.

Conseguentemente, al Prefetto è richiesto un vaglio incentrato sulla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai danni dell'impresa interessata, la cui configurabilità in concreto è tuttavia rimessa al prudente apprezzamento dell'Autorità amministrativa ed alle sue discrezionali valutazioni, protese a ricercare un punto di equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare il libero esercizio dell'iniziativa economica e quella di impedire che essa diventi lo strumento per consentire ai gruppi mafiosi di consolidare ed ampliare la loro sfera operativa; qualora il provvedimento interdittivo sia oggetto di gravame, il Giudice amministrativo da par suo esercita un sindacato sull’esercizio del potere prefettizio finalizzato ad accertare non solo l’esistenza di indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma soprattutto la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'Autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva.

La valutazione prefettizia, dunque, deve integrarsi armonicamente con il livello di tipicità dei presupposti legittimanti l'ingerenza nelle sfere di libertà individuali e, in particolare, nel diritto di proprietà e nella libertà di esercizio dell'impresa.

Al precipuo fine di mitigare l’incidenza della interdittiva antimafia sui diritti fondamentali sono stati introdotti gli istituti di collaborazione preventiva tra cui vi rientra a pieno titolo il cd. controllo giudiziario di cui all’art. 34bis D. Lgs. n. 159/2011 introdotto dall’art. 11, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161; in specie, ai commi 6 e 7 dell’art. 34bis è disciplinata la specifica ipotesi di controllo giudiziario ad istanza della parte privata, sul quale si innesta la questione oggetto della pronuncia in commento.

La novella legislativa ha fatto in modo che il controllo giudiziario cessi di essere una mera appendice esecutiva dell’amministrazione giudiziaria, com’era nell’impianto originario, e acquisisca il rango di misura autonoma, avente quale specifico presupposto l’occasionalità dell’infiltrazione; contestualmente, esonda dal sistema chiuso della prevenzione penale e si correla con l’informativa antimafia.

Trattasi di una «misura di prevenzione caratterizzata da una nuova forma di cooperazione tra soggetto economico e autorità giudiziaria [rectius Giudice della prevenzione], abilitando quest'ultima a intervenire direttamente sulla realtà aziendale per verificare la serietà del "pericolo" infiltrativo, senza pregiudicare la funzionalità dell'impresa, né incidere negativamente sui livelli occupazionali».; lo sforzo che si chiede all’Autorità Giudiziaria è quello di realizzare, sia pure in prima approssimazione, una calibrata e proporzionata qualificazione della relazione intercorrente tra impresa e organismo mafioso condizionante.

Invero, allorquando sia proposto il sequestro, il Tribunale può ritenere sussistenti non già i presupposti tipici della misura richiesta[2] ma, in alternativa, proprio quelli della amministrazione giudiziaria (art. 34) o del controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis): in altre parole, il Tribunale può conformare d'ufficio l'esito della richiesta, di talchè le misure di prevenzione "alternative" della amministrazione o del controllo sono affidate al prudente apprezzamento del Giudice di prevenzione.

Il che sta a significare che, laddove ci si trovi di fronte a contiguità più spesse in termini di agevolazioni imprenditoriali in favore di interessi criminali o di condizionamenti mafiosi delle attività economiche, l'art. 34 prevede l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria, ossia uno spossessamento gestorio, selettivo e limitato nel tempo, finalizzato a realizzare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto all'origine della misura; diversamente, laddove l’agevolazione sia “meno spessa” perché occasionale ma pur sempre accompagnata dal pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività, l’art. 34-bis prevede che, sempre a richiesta della parte pubblica, il Tribunale possa applicare il controllo giudiziario quale forma di tutoraggio dell’azienda che, senza sottrarre la gestione ai titolari, si propone l'obiettivo di adottare ogni tipo di iniziativa finalizzata a prevenire specificatamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi, tra cui anche un modello di organizzazione ai sensi della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

A fini di esaustività espositiva e di ricondurre a sistema il quadro normativo, deve evidenziarsi come, allo scopo di limitare ai casi più gravi il ricorso alle misure ablative del sequestro e della confisca, è stata introdotta la cd. prevenzione collaborativa sul versante delle misure amministrative.

Segnatamente, l’art. 49 D. L. 6 novembre 2021, n. 152, ha inserito l’art. 94-bis nel D.Lgs. n. 159/2011 che inaugura una forma di collaborazione partecipata tra impresa e autorità amministrativa, consentendo al Prefetto di prescrivere al soggetto economico interessato da tentativi di infiltrazione

mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale l’osservanza di talune prescrizioni per un periodo non superiore a dodici mesi, al termine del quale potrà essere emesso un provvedimento antimafia liberatorio, ove si accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa.

Emerge ictu oculi quale sia la ratio di tale disposizione, ossia, non travolgere realtà imprenditoriali interessate da contaminazioni solo marginali con una interdittiva antimafia, che potrebbe determinare la cessazione dell'attività di impresa, puntando piuttosto su un intervento di tipo riabilitativo orientato al ripristino della legalità.

Da ultimo, l’art. 3, comma I, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (cd. decreto sicurezza), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto l’art. 94.1, D.Lgs. n. 159/2011, che consente al Prefetto che adotta un'informazione antimafia interdittiva di escludere per la durata di un anno, prorogabile ove permangano i presupposti, uno o più dei divieti e delle decadenze previsti all'art. 67, comma I, D. Lgs. cit., nel caso in cui accerti che, per effetto dell'informazione antimafia interdittiva, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.

Il legislatore ha graduato il sistema della prevenzione di guisa che il grado di invasività della misura di prevenzione è direttamente proporzionale al livello di insinuazione mafiosa all’interno dell’impresa.

2. Il contrasto giurisprudenziale sull’ampiezza delle verifiche del Giudice della prevenzione in caso di richiesta di controllo giudiziario volontario

All’interno del quadro normativo così ricostruito si staglia il tema della differenza tra controllo giudiziario c.d. prescrittivo, ex art. 34-bis, comma 1, e controllo giudiziario c.d. volontario, ex art. 34-bis, comma 6, che si riflette sull’ampiezza delle verifiche che il Giudice della prevenzione condurrà in sede di richiesta del controllo giudiziario volontario.

A partire dalle SS.UU. n. 46898 del 26 settembre 2019 si sono sviluppati due opposti orientamenti, entrambi idonei a valorizzare gli argomenti tratti da tale pronuncia che ha delineato perimetro cognitivo del Giudice della prevenzione, distinguendo tra l'ipotesi in cui il controllo giudiziario sia richiesto dalla parte pubblica, o disposto ex officio, da quella in cui invece la domanda provenga dall'impresa attinta dall'informazione antimafia interdittiva.

Secondo un primo indirizzo, a fronte della domanda di controllo giudiziario proveniente dall’impresa attinta dall’informazione antimafia interdittiva, il controllo demandato al giudice della prevenzione costituisce un momento di «giurisdizionalità piena», nell'ambito del quale deve necessariamente individuare i presupposti fattuali dell'istituto:

  • l’esistenza di una relazione tra l'impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata;
  • l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attività dei secondi;
  • la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose.

In proposito, le valutazioni dell'organo di prevenzione amministrativa [il Prefetto] non sono intangibili per il Tribunale della prevenzione, in quanto la decisione pronunciata in questa sede non incide l’esistenza dell’informazione interdittiva prefettizia.

La richiesta di controllo volontario potrebbe, dunque, essere rigettata non solo nel caso in cui sia verificata l'esistenza di una condizione di agevolazione permanente dell'impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso, ma anche nell’ipotesi in cui emerga l’assenza della relazione tra azienda e organizzazione criminale esterna; l’opzione ermeneutica contraria, come si vedrà appresso, conduce a conclusioni differenti riducendo drasticamente il perimetro delle verifiche condotte dal Giudice della prevenzione poiché finisce per imporre comunque l’applicazione di una misura di prevenzione anche quando l’A.G. non ravvisi la sussistenza del pericolo di condizionamento dell’attività di impresa.

Gli sviluppi ulteriori che hanno interessato il primo orientamento hanno consentito di affermare che il vaglio compiuto dal Giudice della prevenzione è autonomo e indipendente rispetto a quello del Giudice amministrativo, il cui potere di controllo è esercitato in sede di impugnazione dell’informativa interdittiva prefettizia, ed ha la medesima estensione a prescindere dalla natura del controllo giudiziario, prescrittivo o volontario; in realtà il potere del Giudice della prevenzione è completamente diverso da quello del Giudice amministrativo in quanto non è teso a «confermare o revisionare la misura interdittiva, quanto, piuttosto, a verificare la possibilità di sottoporre l'impresa a un controllo pubblico non invasivo, possibile solo in caso di infiltrazione mafiosa occasionale ed emendabile».

A sostegno della pienezza del potere di controllo del Giudice della prevenzione si pone un’ulteriore circostanza, secondo il primo orientamento, qualora vi sia una contemporanea pendenza di separate richieste di controllo avanzate sia dal pubblico ministero che dall'impresa attinta ad interdittiva antimafia; a fronte dell'unicità della misura di prevenzione richiesta, sarebbe irragionevole pretendere dal tribunale l'adozione di un diverso modulo decisorio, più ampio per l'iniziativa pubblica e più ristretto in caso di istanza dell'impresa.

Il secondo orientamento esegetico, al contrario, assume che la cognizione del Giudice della prevenzione ha una diversa colorazione a seconda della provenienza della richiesta di controllo giudiziario: se la richiesta promana dalla parte pubblica, l’Autorità Giurisdizionale dovrebbe valutare autonomamente la sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose; se, invece, la richiesta promana dalla parte privata la valutazione dovrebbe tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito già compiuto con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenterebbe, pertanto, il presupposto costitutivo della decisione del Giudice ordinario per contemperare tutela dell'ordine pubblico e libertà di iniziativa economica[3].

In altri termini, è escluso che l’istanza dell’impresa possa essere respinta per insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, trattandosi di presupposto già valutato in sede amministrativa; il giudice della prevenzione potrebbe rigettare la richiesta della parte privata solo ove ritenesse il pericolo di infiltrazione non occasionale e, di conseguenza, non emendabile con il controllo giudiziario.

Tale opzione ermeneutica, criticando l’orientamento più favorevole ad un controllo esteso ad opera del Giudice della prevenzione, individua nell’«emissione dell'interdittiva antimafia e della pendenza dell'impugnazione di tale provvedimento i presupposti del controllo preventivo collaborativo, così che la misura de qua sarebbe volta da una parte, ad assicurare la bonifica aziendale, consentendo la prosecuzione dell’attività economica, e, dall’altra, a neutralizzare, in attesa della decisione del giudice amministrativo, gli effetti inibitori del provvedimento impugnato».

Sul piano eminentemente sistematico, l’indirizzo in questione, evidenzia che il controllo giudiziario volontario si pone alla confluenza di due istituti diversi per natura e caratteri: da un lato, il controllo giudiziario regolato dall'art. 34-bis, comma 1, cod. antimafia e, dall'altro, l'informativa antimafia interdittiva, non potendo prescindere dal provvedimento prefettizio e dalla sua impugnazione; tale confluenza, pertanto, implicherebbe la contaminazione di detti istituti al punto tale da ridurre l’ambito riservato alla cognizione del Giudice della  prevenzione.

Pertanto, sempre secondo il medesimo indirizzo, qualora sia pendente il giudizio amministrativo, cui ha dato impulso il gravame di cui è oggetto l’informativa interdittiva prefettizia, il grado di infiltrazione mafiosa rileva solo «se riscontrato nella sua massima espressione, quale profilo ostativo alla bonifica dell'impresa istante, costituendo, in caso contrario, la base del giudizio prognostico sulla emendabilità della situazione patologica accertata; ragion per cui se rimane esclusa la stabilità o la sussistenza dell’infiltrazione, l’impresa richiedente meriterebbe sempre di avvalersi della misura e dei suoi effetti neutralizzanti».

Quest’ultimo orientamento è stato accolto dalla Sesta Sezione Penale rimettente della Corte di Cassazione, la quale assume che «dinanzi ad un impianto normativo evidentemente inadeguato a coprire tutte le situazioni che possono prospettarsi nell'ipotesi in cui l'impresa viene attinta da informazione antimafia interdittiva, offre un'interpretazione coerente con la ratio della misura in esame e, soprattutto, idonea a evitare profili di frizione con i principi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché con la libertà di impresa».

In specie, secondo la Sezione rimettente, l’esegesi che legittima il diniego del controllo preventivo collaborativo ove il Giudice della prevenzione non ravvisi alcuna forma di infiltrazione mafiosa, si porrebbe a detrimento della continuità produttiva e gestionale delle attività economiche che devono essere sterilizzate dal fenomeno mafioso.

3. L’orientamento accolto dalle SS. UU. e i doverosi chiarimenti recati dalla Sentenza in rassegna.

Preso atto dell’esistenza del contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione di diritto, ossia, se “a fronte di una richiesta di controllo giudiziario cd. collaborativo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma VI, Cod. Antimafia, il Giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa”.

La questione sollevata è di particolare interesse perché involge diversi piani da quello della collaborazione tra Autorità Giurisdizionale ed Autorità Amministrativa alla compatibilità con i principi costituzionali, passando per la necessità di ancorare il sistema delle misure di prevenzione patrimoniali a criteri di proporzionalità e adeguatezza, salvaguardando i diritti fondamentali.

Orbene, le Sezioni Unite hanno rilevato come la sequela procedimentale del controllo giudiziario presenta differenze a seconda della provenienza della richiesta, se pubblica o privata.

In particolare, l’art. 34-bis al comma 6 prescrive che le imprese che siano state attinte da informazione antimafia interdittiva di cui all’art. 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto, possono richiedere al Tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso art. 34-bis.

Il Tribunale, sentiti il Procuratore Distrettuale Antimafia, il Prefetto che ha emesso l’informazione interdittiva e gli altri soggetti interessati, nelle forme del rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'Amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

Il successivo comma 7 prevede che il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende il termine di trenta giorni, ex art. 92, comma 2, dalla consultazione della banca dati nazionale unica per il rilascio dell'informazione antimafia, ed inoltre gli effetti di cui all'art. 94, consistenti nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ne consegue che la funzione risanatrice del controllo giudiziario volontario muove dal presupposto accertato dal Prefetto in sede di informazione antimafia, ma si sviluppa in ragione della valutazione del Tribunale della prevenzione, che determina il superamento temporaneo degli effetti della interdittiva, quando il grado di condizionamento mafioso non sia considerato a ciò impeditivo.

Proprio con riferimento ai presupposti che devono sussistere ai fini dell'ammissione al controllo giudiziario c.d. volontario, atteso il contrasto giurisprudenziale, la Suprema Corte richiama la propria pronuncia n. 46898 del 26 settembre 2019 in cui le SS.UU. hanno delineato il perimento cognitivo del Giudice, distinguendo tra l’ipotesi in cui la misura sia richiesta dalla parte pubblica o disposta d’ufficio rispetto a quella in cui sia richiesta dall’impresa attinta dall’interdittiva antimafia: nel primo caso, il Giudice deve accertare «le condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie»; nel secondo, tale verifica «non scolora del tutto, dovendo pur sempre il Tribunale adito

accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l’accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l’accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa».

Nell'accertamento operato dal Giudice della prevenzione, in caso di controllo giudiziario richiesto dalla parte privata, il fuoco dell’attenzione deve essere posto sulle concrete possibilità della realtà aziendale considerata di riallinearsi a un contesto economico sano, anche per il tramite dei controlli e delle sollecitazioni del Giudice delegato; in questa prospettiva, deve compiere un accertamento che ha origine e si sviluppa sulla base della verifica della sussistenza di uno stato di condizionamento e di infiltrazione, che fotografa lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versa la realtà aziendale.

Gli ermellini rilevano come anche in dottrina è stato osservato che «in assenza della verifica del profilo di mera occasionalità di agevolazione mafiosa, sia obiettivamente arduo individuare in concreto quale debba essere il percorso da imporre in funzione del perseguimento dell'obiettivo del riallineamento dell'attività di impresa in un contesto economico sano».

Trattasi di una prognosi che per forza di cose deve essere retrospettiva potendo condurre a due possibili scenari negativi: da un lato, quello per cui la bonifica è improduttiva in ragione del livello di condizionamento mafioso che, in quanto, esteso, stabile, consolidato, renderebbe inutile un mero controllo esterno sull’attività economica, dall’altro, quello in cui non vi è nessuna giustificazione dell’intervento terapeutico, in quanto la relazione tra impresa e soggetti portatori di pericolosità assume caratteristiche talmente inconsistenti, o sia radicalmente insussistente, da rendere inutile il ricorso alla misura di prevenzione, che, se applicata, sarebbe del tutto estranea al sistema, perché sganciata dai suoi presupposti costitutivi.

Il nucleo essenziale dell’accertamento che il Giudice ordinario è chiamato a compiere è rappresentato dalla verifica della consistenza della funzione agevolatrice dell’attività economica di cui ci si interessa in favore di un altro soggetto e, soprattutto, che sussista, secondo un giudizio prospettico, il pericolo che l'agevolazione persista nel futuro perché solo ciò costituisce, secondo i principi generali, il presupposto che giustifica l’adozione di quella che resta pur sempre una misura di prevenzione patrimoniale, il controllo giudiziario volontario, idonea ad incidere in modo rilevante e sicuramente limitativo sui diritti fondamentali dei destinatari.

La dimensione di pericolosità dell’Ente attiene, dunque, non solo e non tanto alla verifica del fatto che, in passato, l’impresa abbia avuto rapporti, più o meno solidi, con soggetti legati a contesti mafiosi, quanto, piuttosto, al rischio che tali rapporti si protraggano nel futuro, che l’impresa cioè li mantenga; ciò costituisce l'oggetto della valutazione del Giudice della prevenzione davanti ad ogni richiesta di misura di prevenzione, ivi compresa anche quella del controllo giudiziario volontario.

Una valutazione autonoma e completa, che parte dal passato ma che investe il futuro del soggetto e che può pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle raggiunte dall'autorità prefettizia.

Altresì, le SS.UU. hanno chiarito, condividendo l’indirizzo prevalente in dottrina, che qualora il Giudice ordinario neghi l'accesso alla terapia all’ente “sano” e consentendolo a quello occasionalmente compromesso, non tratta in modo diverso situazioni uguali, ma opera differenziando le scelte da compiere a fronte di due situazioni obiettivamente diverse, avviando le cure per un soggetto che ha effettivamente necessità di essere assistito e negandole, invece, a un potenziale destinatario che non manifesta analoghe esigenze perché non pericoloso.

Al riguardo, di notevole rilevanza è il richiamo operato a Corte Cost. n. 109 del 2025 mediante cui il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma VII, D. Lgs. n. 159/2011 per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui, disponendo la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell'ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario, non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del Prefetto.

In specie, la Corte Costituzionale, dopo aver definito il controllo giudiziario quale «misura di prevenzione giudiziaria patrimoniale» e aver chiarito che nessuna distinzione esiste tra controllo c.d. prescrittivo e controllo c.d. volontario, ha affermato che controllo giudiziario può essere disposto solo se l’agevolazione a persone pericolose sia “occasionale” «secondo un riscontro che la giurisprudenza intende non soltanto come riferito allo "stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto [teso] a comprendere e prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta».

Non solo, la medesima Corte Costituzionale ha anche rilevato come tra la misura di prevenzione patrimoniale de qua e l’informazione interdittiva antimafia non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità, sussistendo piuttosto una coordinata risposta al tentativo di infiltrazione della criminalità di tipo marginale.

Invero, mentre la valutazione del Prefetto in sede di informazione antimafia interdittiva, in quanto preordinata alla adozione della interdittiva quale reazione ordinamentale alle minacce della criminalità, è esclusivamente di tipo retrospettivo quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi, la valutazione compiuta dal Giudice della prevenzione, invece, ha natura eminentemente dinamica, perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano.

In altre parole, in virtù dei principi affermati dalla Consulta il presupposto della misura del controllo giudiziario collaborativo è sempre costituito dal pericolo di contaminazione, ancorché occasionale.

Pertanto, non vi sono elementi di segno positivo acchè possa ritenersi che i presupposti di accesso al controllo giudiziario volontario siano diversi rispetto a quello c.d. prescrittivo e che consistano solo nella esistenza della interdittiva antimafia impugnata davanti al giudice amministrativo; d’altronde, se i presupposti fossero unicamente quelli della sussistenza dell’informazione antimafia interdittiva e della proposizione di impugnazione del relativo provvedimento del Prefetto, non si riuscirebbe a comprendere perché, trattandosi in definitiva di accertare due elementi “fattuali” di semplicissima e quasi banale constatazione e scevri da ogni possibile valutazione, si sia ritenuto di affidare un tale compito non solo ad un Giudice ma, addirittura, di inserirlo in un procedimento da tenersi con le modalità di una udienza camerale in contraddittorio atteso il richiamo della norma alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen.

Da ultimo, le SS.UU. hanno precisato che tanto l’esito positivo del controllo giudiziario, sia esso prescrittivo o volontario, quanto il provvedimento con cui il Giudice della prevenzione neghi l'accesso al controllo volontario della impresa in ragione della inesistenza del pericolo di contaminazione criminale, costituiscono un fatto nuovo che genera l’obbligo dell’organo amministrativo [Prefetto] di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva previsto dall’art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 159/2011, obbligo che, se inadempiuto, rende operante l’azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 dell'Allegato 1 (Codice del Processo Amministrativo) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Trattasi di un obbligo che trova il proprio fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito, di proporzionalità prospettica; si tratta di principi che esprimono l’esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni poste a fondamento della informazione interdittiva antimafia, gli sviluppi del fatto, le finalità perseguite.

Per le ragioni testè esposte, la Corte afferma il seguente principio di diritto: “Il Giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34-bis, comma VI, D. Lgs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa".

 

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[1] Cons. Stato, sez. III, 07/07/2025, n. 5836; Cons. Stato, sez. III, 03/07/2023, n. 6553.

[2] A titolo esemplificativo: disponibilità dei beni in capo al portatore di pericolosità e sproporzione con il reddito di costui o relazione diretta tra attività illecita e beni sub specie di frutto o reimpiego.

[3] Cass. Pen., sez. VI, 17 settembre 2024, n. 42983; Cass. Pen., sez. VI, 17 settembre 2024, n. 41799; Cass. Pen., sez. VI, 04 luglio 2024, n. 32482; Cass. Pen., sez. VI, 06 aprile 2023, n. 22395.