Tar Lazio, Roma, sez. V-bis, 4 giugno 2026, n. 10273

L'introduzione dell'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) con il D.Lgs. n. 97/2016 ha sancito il passaggio da un paradigma di trasparenza reattiva ("need to know") a un modello proattivo e universale ("right to know"). La portata di questo diritto fondamentale si scontra quotidianamente con limiti intrinseci, posti a presidio di interessi contrapposti, quali la protezione dei dati personali e il buon andamento della PA. La sentenza in commento si inserisce in questo delicato crocevia, offrendo una soluzione ermeneutica di notevole pregio pratico.

Chiamato a dirimere una controversia tra una giornalista della redazione di un noto programma televisivo d’inchiesta e lo stesso Garante per la Protezione dei Dati Personali, in un singolare cortocircuito di ruoli, il Collegio traccia un percorso di bilanciamento concreto. La pronuncia si distingue come un vero e proprio leading case destinato a orientare la futura applicazione dell'accesso civico generalizzato.

 

 

 

 

Guida alla lettura 1.Accesso civico generalizzato: dallo ius ad cognoscendum ai suoi limiti intrinseci L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 riconosce a "chiunque" il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche". Questo diritto, non subordinato a motivazione né a legittimazione soggettiva qualificata non è tuttavia illimitato. L'art. 5-bis tempera la regola della generale accessibilità con una serie di eccezioni “relative”, che impongono un bilanciamento caso per caso tra l'interesse alla disclosure e la tutela di interessi pubblici o privati, tra cui la protezione dei dati personali.

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente perimetrato l'istituto, escludendo l'accesso per richieste che si rivelino “manifestamente onerose o sproporzionate” e tali da “comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 10/2020).

2.La vicenda processuale La controversia trae origine da due istanze di accesso civico generalizzato presentate da Chiara De Luca, giornalista della redazione di un noto programma televisivo, al Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP). La richiesta verteva principalmente su:  
  • le spese sostenute dai vertici dell'Autorità (Presidente Pasquale Stanzione, Componenti del Collegio, Segretario Generale) per missioni, viaggi, vitto, alloggio e uso dell'auto di servizio, inizialmente per un arco temporale di quasi cinque anni (settembre 2020 – giugno 2025) e poi ridotto al solo anno 2024;
  • la documentazione integrale relativa a tre distinte procedure concorsuali, incluse domande di partecipazione, schede di valutazione e verbali;
  • i contratti di collaborazione e consulenza.

Il GPDP ha opposto un diniego parziale, fornendo dati aggregati sulle spese e verbali concorsuali con ampi oscuramenti, fondando il rifiuto sull'asserita natura "massiva" dell'istanza e sulla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti.

3.La pronuncial del TAR La sentenza in commento trascende i confini della singola controversia per assumere una rilevanza sistematica di primo piano, amplificata dalla sua eccezionale visibilità pubblica. La ricorrente, giornalista del programma di inchiesta della RAI che da decenni si occupa di investigazioni sull'utilizzo del denaro pubblico e sul funzionamento delle istituzioni, ha reso il procedimento non solo una questione giuridica, ma un caso di interesse nazionale, discusso e seguito dal grande pubblico.  

Questa circostanza non è giuridicamente irrilevante.

Il diritto di accesso civico generalizzato nasce, per espressa volontà del legislatore, come strumento di controllo democratico ("allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico") e la sua finalità si realizza nella piena misura in cui l'informazione ottenuta sia portata a conoscenza della collettività. Il giornalismo investigativo è, in questa prospettiva, la longa manus istituzionale del right to know: il giornalista che esercita l'accesso civico non agisce in nome di un interesse personale, ma come intermediario tra la pubblica amministrazione e la comunità dei cittadini.

Il fatto che la vicenda abbia trovato eco nazionale attraverso il programma Report ha determinato tre effetti di sistema di notevole rilievo:

a) L'effetto dissuasivo sulla P.A. resistente. La vasta attenzione mediatica ha messo in luce la peculiarità di una situazione in cui è il Garante per la Protezione dei Dati Personali — l'autorità istituzionalmente preposta a promuovere la trasparenza nel trattamento dei dati e a vigilare sui diritti degli interessati — a opporre resistenza a una richiesta di trasparenza sull'utilizzo di risorse pubbliche. Il cortocircuito istituzionale, reso manifesto dalla copertura del programma televisivo, ha conferito alla sentenza una valenza politico-istituzionale che va ben al di là del dispositivo: essa rappresenta un monito rivolto a tutte le autorità indipendenti, le quali, proprio in ragione della loro natura di garanti dei diritti altrui, sono tenute a uno standard di trasparenza particolarmente elevato.

b) La funzione nomofilattica amplificata. La risonanza mediatica del caso ha trasformato la sentenza in un punto di riferimento di fatto per l'intera comunità dei soggetti interessati all'accesso civico: giornalisti, cittadini, professionisti e amministrazioni. Le statuizioni del T.A.R. Lazio sul "punto di equilibrio" tra trasparenza e privacy, sulla distinzione tra dato aggregato e registro contabile, e sul limite tra accesso civico e controllo ispettivo, circolano ormai nel dibattito pubblico con una forza persuasiva che supera il normale perimetro della giurisprudenza amministrativa di primo grado.

c) La legittimazione del giornalismo investigativo come forma di controllo democratico. La sentenza, nel riconoscere parzialmente le ragioni della ricorrente senza nulla eccepire in ordine alla finalità giornalistica dichiarata nell'istanza, conferma implicitamente un principio già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 60/2021; sent. n. 9849/2023): la finalità della richiesta di accesso civico generalizzato è giuridicamente irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, poiché il diritto è riconosciuto "a chiunque". Tuttavia, la coerenza tra finalità dichiarata (inchiesta giornalistica sull'uso delle risorse pubbliche) e oggetto della richiesta (spese dei vertici istituzionali) è stata valorizzata implicitamente dal Collegio per avvalorare la legittimità della pretesa ostensiva e per escludere ogni connotazione emulativa o pretestuosa dell'istanza.

Come osservato nella più recente elaborazione dottrinale, la funzione di public watchdog del giornalismo investigativo è riconosciuta dalla Corte EDU (si veda la giurisprudenza sull'art. 10 CEDU in materia di libertà di stampa e accesso alle informazioni di interesse pubblico) e si innesta perfettamente nella ratio dell'accesso civico generalizzato quale strumento di democrazia partecipativa. Che tale funzione abbia trovato nella sentenza in commento un riconoscimento giurisdizionale — sebbene parziale — è un dato di assoluto rilievo sistematico.

4. La decisione del T.A.R. Lazio: la ricerca di un "punto di equilibrio"  

Il T.A.R. Lazio affronta le complesse questioni sollevate e le risolve offrendo distinte soluzioni per ciascun petitum.

4.1. Il rigetto della richiesta "massiva" e la modulazione dell'accesso in base alla proporzionalità  

Il Collegio respinge il ricorso introduttivo, che insisteva sull'accesso alla documentazione per l'intero quinquennio. Conformemente all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 10/2020 [Parere anticorruzione del 9 luglio 2025 - fasc.2672.2025]; Sez. V, n. 1426/2021 [Sentenza n. 1426/2021]; Sez. V, n. 10628/2022 [Sentenza n. 10628/2022]), il T.A.R. qualifica la richiesta come "massiva", ritenendo che l'ostensione riferita a un arco temporale così ampio: "potrebbe effettivamente incidere in modo significativo [...] sul regolare svolgimento delle funzioni istituzionali".

La decisione conferma che il principio di proporzionalità opera come limite implicito all'esercizio del diritto di accesso. Sotto questo profilo, la sentenza si allinea alla giurisprudenza che legittima il rigetto di istanze manifestamente sproporzionate, richiamando i criteri della Circolare FOIA n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica [Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 - rif.].

È utile segnalare, in questa sede, l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale potenzialmente contrario alla soluzione adottata dal T.A.R. Alcune pronunce hanno valorizzato, in senso più favorevole all'accesso, il principio per cui la digitalizzazione della P.A. rende sostenibile anche l'evasione di istanze numericamente ingenti [Sentenza n. 587/2021]. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 587/2021, ha in particolare affermato che: "la capacità organizzativa dell'Amministrazione di riscontrare le istanze de quibus meriti di essere apprezzata [...] tenendo conto delle modalità di formazione, conservazione ed esibizione dei documenti, ben potendo il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione agevolare le modalità di accesso documentale".

Questa tensione tra l'approccio restrittivo (che valorizza il buon andamento come limite autonomo) e quello più espansivo (che mette in discussione le resistenze organizzative alla luce del digitale) non è ancora stata risolta in termini definitivi dalla giurisprudenza.

4.2. L'accesso ai "registri contabili": la soluzione intermedia tra dato aggregato e controllo ispettivo  

È sul secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alle spese per il solo anno 2024, che la sentenza offre il suo contributo più innovativo. Il T.A.R. censura la soluzione del GPDP ("mera ostensione di dati aggregati su base mensile"), giudicandola inidonea a soddisfare la finalità di controllo, ma al contempo respinge la pretesa della ricorrente di accedere all'integrale documentazione giustificativa (scontrini, fatture), che si tradurrebbe in un inammissibile "controllo ispettivo".

Il "punto di equilibrio" viene individuato in una modalità intermedia: "[...] l'Autorità Garante dovrà consentire l'accesso, previo eventuale oscuramento dei dati personali ritenuti non necessari [...] secondo i seguenti criteri: i) mediante ostensione dei registri contabili, comunque denominati, dai quali risultino i movimenti in uscita di risorse pubbliche [...]; ii) per le spese effettuate mediante carta di credito, qualora le relative movimentazioni non risultino dai predetti registri contabili, mediante ostensione, in alternativa, dei relativi estratti conto mensili; iii) con indicazione, per ciascuna operazione o movimento, almeno dell'importo e della causale della spesa, quest'ultima espressa anche mediante classificazione sintetica in categorie omogenee (quali, ad esempio, pernottamento, pasti, trasporti o altre voci analoghe)."

Questa soluzione è giuridicamente pregevole perché si fonda su "dati e documenti già esistenti e strutturalmente detenuti dall'Amministrazione", evitando di imporre un'attività di rielaborazione vietata dalla giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, n. 2603/2023 [Sentenza n. 2603/2023]; Cons. Stato, n. 2686/2023 [Sentenza n. 2686/2023]; TAR Lazio, n. 18388/2024 [Sentenza n. 18388/2024]; TAR Lazio, n. 23386/2024 [Sentenza n. 23386/2024]). Il Collegio, anziché negare l'accesso invocando il divieto di facere, individua nella documentazione contabile ordinaria — che per sua struttura già aggrega e classifica le movimentazioni — lo strumento idoneo a consentire un'ostensione efficace e al contempo sostenibile per l'amministrazione.

La soluzione proposta dal T.A.R. segna un'importante evoluzione rispetto ai precedenti, che tendevano a risolvere i casi di specie in chiave binaria (accesso sì/no), senza modularne le modalità. La sentenza introduce, per la prima volta in termini così puntuali per questa tipologia di dati, una sorta di "minimum disclosure standard" per le spese dei vertici istituzionali: il registro contabile con importo e causale sintetica diventa il livello minimo di trasparenza esigibile, al di sotto del quale il controllo diffuso non è effettivo.

Va tuttavia registrato che un orientamento contrario alla prevalente giurisprudenza restrittiva sul facere emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 60/2021 [Sentenza n. 60/2021], in materia di accesso ai dati di Trenitalia, ove si è valorizzata la circostanza che i dati richiesti erano "quasi preconfezionati" in quanto l'azienda si era già impegnata a trasmetterli alla Regione. Il principio sotteso — secondo cui l'accessibilità deve essere valutata in concreto, tenendo conto della struttura dei dati effettivamente detenuti — è coerente con l'approccio pragmatico adottato dalla pronuncia in commento.

4.3. La tutela dei dati personali nelle procedure concorsuali: la prevalenza della riservatezza sul controllo diffuso  

Con riguardo alla documentazione concorsuale, il T.A.R. respinge la richiesta di accesso integrale e senza oscuramenti. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE (C-434/16), il Collegio ribadisce che le risposte fornite da un candidato e le annotazioni dell'esaminatore costituiscono "dati personali". Il diniego all'ostensione integrale è giustificato dalla necessità di tutelare la riservatezza dei candidatispecie quelli non vincitori — e le loro "ragionevoli aspettative" di confidenzialità.

La sentenza sottolinea la distinzione sistematica tra l'accesso difensivo ex L. 241/1990, che garantisce una conoscenza più penetrante al concorrente direttamente interessato, e l'accesso civico generalizzato, che risponde a finalità di controllo diffuso e richiede un bilanciamento più rigoroso con la privacy dei terzi. In questo senso, la pronuncia si pone in netto contrasto con un diverso orientamento giurisprudenziale — prevalentemente relativo all'accesso documentale ex L. 241/1990 — che tende ad escludere ogni esigenza di riservatezza per gli atti concorsuali una volta che i candidati abbiano partecipato alla selezione. Il T.A.R. chiarisce, tuttavia, che tale orientamento liberale non è automaticamente trasponibile nell'ambito dell'accesso civico generalizzato, la cui natura diffusiva e indiscriminata impone un test di bilanciamento più rigoroso, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013.

5.Riflessioni conclusive La sentenza del T.A.R. Lazio n. 10273/2026 si configura come una pronuncia di grande equilibrio e lucidità. A differenza del rigore formale che contraddistingue altri settori — come quello dei contratti pubblici, ove la logica dell'autovincolo della lex specialis conduce a soluzioni nette (si veda, a titolo paradigmatico, Cons. Stato, Sez. V, n. 4753/2026) — il diritto alla trasparenza impone al giudice un ruolo attivo di "arbitro", chiamato a plasmare il contenuto del diritto attraverso un bilanciamento concreto e non meramente formale.  

La straordinaria visibilità del caso — resa possibile dall'attività del noto programma televisivo e dalla sua diffusione su scala nazionale — ha reso la pronuncia non solo un arresto giurisprudenziale, ma un evento istituzionale. Essa ha messo in discussione, davanti all'opinione pubblica, il profilo di trasparenza di una delle principali autorità indipendenti italiane, alimentando un dibattito che trascende la singola vicenda processuale per investire le fondamenta del principio democratico di accountability: i custodi dei diritti altrui sono essi stessi soggetti al controllo della cittadinanza.

La pronuncia invia un triplice messaggio:

  1. Alle Amministrazioni: non è sufficiente invocare genericamente il "carico eccessivo" o la "privacy" per negare l'accesso. È necessario dimostrare il pregiudizio concreto e, soprattutto, esplorare soluzioni intermedie — come l'ostensione di dati pre-esistenti e già strutturati — che soddisfino la pretesa conoscitiva in modo proporzionato. L'accesso ai registri contabili, in tal senso, diviene un obbligo implicito di accountability che nessuna autorità pubblica può ragionevolmente eludere.
  2. Ai Richiedenti: il diritto di accesso non è uno strumento di indagine investigativa. La sua finalità di controllo diffuso deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità. Richieste eccessive, sebbene provenienti da soggetti legittimati come giornalisti, possono essere ridimensionate dal giudice senza che ciò costituisca una lesione del nucleo essenziale del diritto.
  3. Al sistema istituzionale nel suo complesso: la copertura mediatica del programma televisivo ha dimostrato che la trasparenza non è solo un principio giuridico, ma un valore democratico vivente, la cui effettività dipende dalla sinergia tra strumenti giuridici (l'accesso civico) e strumenti di comunicazione pubblica (il giornalismo investigativo). La sentenza, riconoscendo parzialmente le ragioni della giornalista, ha contribuito a legittimare questa sinergia, ponendosi come presidio avanzato del diritto fondamentale dei cittadini di sapere come vengono spese le risorse pubbliche.

 

Pubblicato il 04/06/2026

N. 10273/2026 REG.PROV.COLL.

N. 11894/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11894 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Chiara De Luca, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Petitto, Alessandra Podio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Garante per la Protezione dei Dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pasquale Stanzione, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 4 agosto 2025, avente ad oggetto il diniego parziale dell’istanza di accesso civico generalizzato nota prot. n. 0089472 del 24 giugno 2025, con conseguente condanna dell’Autorità resistente ad esibire tutta la documentazione richiesta;

per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 17 ottobre 2025, avente ad oggetto il diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato nota prot. n. 128706 del 30 settembre 2025, con conseguente condanna dell’Autorità resistente ad esibire tutta la documentazione richiesta;

per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della nota, in parte qua, del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 14 gennaio 2026, avente ad oggetto il riesame dell’istanza di accesso civico generalizzato, nelle parti in cui è stato confermato il diniego, con conseguente condanna dell’Autorità resistente ad esibire tutta la documentazione richiesta.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Garante per la Protezione dei Dati personali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1.- Con istanza di accesso civico generalizzato presentata il 23 giugno 2025 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la ricorrente in epigrafe, giornalista della redazione di un noto programma televisivo, ha chiesto, “per finalità giornalistica” e “per garantire, nell’interesse pubblico, la massima trasparenza sulla gestione delle risorse pubbliche”, l’ostensione di una pluralità di documenti e informazioni riguardanti:

i) le spese sostenute, nel periodo compreso tra settembre 2020 e giugno 2025, dal Presidente, dai componenti del Collegio e dal Segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, connesse, tra l’altro, a missioni, viaggi, pernottamenti, ristorazione, utilizzo dell’auto di servizio, eventuali immobili in uso, acquisto di beni e ulteriori spese di funzionamento, nonché la documentazione regolatoria e organizzativa relativa alla gestione di tali spese e all’utilizzo dell’autovettura di servizio;

ii) tutti i verbali redatti, in ogni singola fase, dai membri della commissione esaminatrice nonché ogni documento e/o relazioni, anche interne, in merito a tre distinte procedure concorsuali indette dal Garante della Privacy riguardanti quattro posti di dirigente (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 81 dell’11 ottobre 2022), otto posti di funzionario (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale – Concorsi ed esami n.6 del 19 gennaio 2018) e dodici posti di impiegato operativo (avviso pubblicato nella piattaforma unica di reclutamento e nel sito istituzionale del GPDP in data 6 novembre 2024);

iii) ogni contratto di collaborazione o consulenza affidato, dal settembre 2020, a personale interno o esterno, unitamente alla relativa documentazione concernente attività svolte e obiettivi raggiunti.

1.1- Con provvedimento del 4 agosto 2025 il Garante ha parzialmente accolto l’istanza, evidenziando in particolare, quanto alla richiesta di ostensione alle spese sostenute, di voler mettere a disposizione informazioni «che costituiscono il risultato di un ponderato e complesso lavoro di elaborazione dei contenuti già presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. Un’attività che – si è consapevoli – esulerebbe dagli obblighi delineati dalla disciplina sull’accesso civico generalizzato, ma che – ciononostante – si è reputata opportuna per prevenire, attraverso un’analisi condotta null’altro che sull’incontrovertibilità dei dati, qualsiasi surrettizia disinformazione circa l’osservanza dei principi di buon andamento dell’Autorità e di tutti i suoi componenti. Pertanto, si allegano al presente provvedimento le tabelle riportanti:- relativamente ai Componenti del Collegio: le spese (dal 2020 al 2024) connesse alla presenza degli stessi presso la sede istituzionale del Garante, riferite al vitto, all’alloggio ed ai trasporti (comprendenti qualsiasi mezzo, nessuno escluso); le spese connesse a viaggi di servizio e missioni ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013, anche in questo caso riferite al vitto, all’alloggio ed ai trasporti (comprendenti qualsiasi mezzo, nessuno escluso). I risultati esposti in tali tabelle depongono per una spesa caratterizzata da assoluta ed oggettiva ordinarietà; valga, in particolare, notare che l’attuale misura mensile delle spese per l’alloggio e per i pasti del Presidente ed i Componenti del Garante è stata fissata non oltre il limite di euro 5.000,00 con delibera n. 290 del 10 dicembre 2020 (allegata), la quale ha aggiornato – ma si badi: dopo ben 8 anni – il precedente limite di euro 3.500,00 fissato dalla delibera n. 216 del 19 luglio 2012 (allegata); e che, ad ogni modo, l’attuale limite di euro 5.000,00 mensili è, comunque, inferiore al limite di euro 6.000,00 mensili, stabilito prima dell’adozione del provvedimento dell’anno 2012;- relativamente ai dirigenti ed al personale non dirigente del Garante: i dati relativi alle missioni (da intendersi nazionali ed internazionali, ed aventi una durata media 2/3 giorni), svolte in modo singolo o collettivo per attività rientranti nei compiti e funzioni a servizio dell’Autorità, riferite al vitto, all’alloggio ed ai trasporti (comprendenti qualsiasi mezzo, nessuno escluso) ».

L’istanza di accesso è stata, di contro, ritenuta non accoglibile limitatamente ai seguenti documenti:

i) quanto alle spese sostenute, il Garante ha rilevato che “Nella specie è stata richiesta una quantità di documenti che, sia in ragione dell’arco temporale (“da settembre 2020 a tutto il mese di giugno 2025”: quasi cinque anni), sia in ragione del carattere indiscriminato dei documenti stessi, depongono per un uso disfunzionale dell’accesso civico generalizzato” e per tale ragione non sono stati ritenuti ostensibili i documenti relativi alle “missioni nazionali e internazionali che hanno coinvolto i componenti del collegio, il segretario generale e personale di ogni profilo o qualifica, interno o esterno all'amministrazione, nonché ogni altra spesa effettuata nel suddetto arco temporale sino ad oggi”, riferite cioè al periodo “a decorrere da settembre 2020 a tutto il mese di giugno 2025”, e con riferimento, altresì, alle “relative autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti” e alle “spese concernenti l’utilizzo dell’autovettura di servizio, il diario di percorrenza inclusi dettagli come date, orari, tragitti, chilometraggio e motivi del viaggio nonché relativo regolamento d’uso”, sempre nel predetto arco temporale”;

ii) quanto alle richieste di accesso riguardanti le tre procedure concorsuali, è stata disposta l’ostensione dei verbali, previo oscuramento o omissione dei dati personali.

1.2- Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 30 settembre 2025 e ritualmente depositato, la ricorrente ha impugnato, ex art. 116 c.p.a., l’anzidetto diniego parziale all’accesso, lamentandone l’illegittimità sotto plurimi profili, insistendo per l’ostensione integrale di quanto richiesto.

1.3- Si è costituita in resistenza l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2.- Prima della proposizione dell’odierno ricorso, la ricorrente ha dedotto di aver presentato in data 19 settembre 2025 – senza prestare acquiescenza al suddetto diniego parziale – una seconda istanza di accesso civico generalizzato (successivamente ritrasmessa in data 30 settembre 2025 munita della sottoscrizione originariamente omessa), più circoscritta sotto il profilo temporale e oggettivo, volta a ottenere l’ostensione di quanto segue:

1) documentazione contabile e giustificativa relativa alle spese sostenute e ai rimborsi presentati, nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, dal Segretario generale e dai componenti del Collegio dell’Autorità, con riferimento a viaggi, missioni nazionali e internazionali, trasporti, pernottamenti, ristorazione, utilizzo di autovetture di servizio e altre spese comunque riconducibili all’utilizzo di risorse pubbliche;

2) diario di viaggio e documentazione relativa all’utilizzo dell’autovettura di servizio in uso al Presidente dell’Autorità nel corso dell’anno 2024, comprensiva di dati su utilizzo, percorrenze e finalità dei tragitti;

3) documentazione relativa alle spese connesse alla locazione dell’immobile di servizio e ai rimborsi per spese di viaggio del Presidente;

4) documentazione di dettaglio relativa a pernottamenti e pasti riferiti al Presidente nel corso dell’anno 2024;

5) documentazione relativa alle spese sostenute in occasione di una missione istituzionale all’estero a Tokyo, tenutasi dal 20 al 21 giugno 2023, con indicazione delle relative voci di costo e dei partecipanti;

6) documentazione relativa alle spese di viaggio del Presidente su specifiche tratte interne;

7) documentazione relativa ad ulteriori spese di natura personale o accessoria, se esistenti, sostenute dai componenti dell’organo collegiale (quali servizi di cura della persona, fitness o lavanderia);

8), 9) e 10) documentazione relativa a tre procedure concorsuali bandite dal Garante, rispettivamente per 4 posti di dirigente (G.U. n. 81 dell’11 ottobre 2022), 8 posti di funzionario (G.U. n. 6 del 19 gennaio 2018) e 12 posti di impiegato operativo (avviso del 6 novembre 2024 pubblicato nella piattaforma unica di reclutamento e nel sito istituzionale del Garante), ivi incluse domande di partecipazione, schede di valutazione, criteri e parametri di valutazione adottati dalla Commissione e verbali relativi alle prove di ciascun candidato.

2.1- Con nota del 17 ottobre 2025, il Garante ha respinto tale seconda istanza di accesso sulla base delle argomentazioni già espresse con il precedente diniego parziale, in particolare ribadendo che con il primo provvedimento «si è, pure, parzialmente accolta la domanda di accesso ed “è stata resa disponibile addirittura l’elaborazione di dati (non dovuta, perché non prescritta dalla legge) trasfusa nelle tabelle”: un accoglimento che, come si è evidenziato, ha comportato un’attività di elaborazione non prescritta dalla legge ed esclusa dalla giurisprudenza, essendosi precisato che “questa Autorità avrebbe potuto trincerarsi nel forte presidio di tutela legislativa. Ma ha ritenuto di non farlo per piena consapevolezza del proprio, legittimo e corretto, operato”. Un’elaborazione di dati, unito ad una richiesta massiva di documenti, reiterata nell’istanza che oggi si riscontro».

2.2- Avverso l’anzidetto diniego l’interessata ha proposto il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 novembre 2025 e ritualmente depositato, lamentandone l’illegittimità in quanto l’Amministrazione avrebbe impropriamente richiamato le medesime argomentazioni già espresse con il precedente diniego parziale di cui alla nota del 4 agosto 2025, sebbene la seconda istanza di accesso in oggetto differisca sostanzialmente dalla prima, essendo stato notevolmente ristretto sia l’arco temporale (limitato all’anno 2024 e non più al periodo dal 2020 al 2025) che l’ambito oggettivo della richiesta.

3.- Nelle more del giudizio, con provvedimento del 14 gennaio 2026, notificato in pari data e depositato in giudizio il 15 gennaio, il Garante ha riesaminato, “in via di autotutela, alla luce del ricorso per motivi aggiunti, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il diniego opposto con nota prot. 0137908 del 17 ottobre 2025”, riconoscendo il diritto di accesso ad una parte della documentazione richiesta con l’istanza del 19 settembre 2025 e confermando, per il resto, il diniego.

In particolare, quanto alla richiesta di accesso ad ogni documento riguardante le spese sostenute nell’anno 2024, il Garante – oltre a quanto già trasmesso con la nota del 4 agosto 2025 - ha disposto l’ostensione anche degli “estratti conto delle carte di credito – utilizzate anche per le spese connesse ai viaggi e missioni – oscurati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali”, allegando gli estratti conto relativi alle carte di credito rispettivamente intestate al Presidente, ai tre componenti del Collegio del Garante e al Segretario generale, indicando per ciascuna mensilità l’importo complessivo di spesa (con la precisazione che non sono stati allegati gli estratti conto relativi alle mensilità in cui non risulta effettuata alcuna spesa).

La restante parte della richiesta non è stata, invece, accolta, ponendo a fondamento del diniego i) contrarie ragioni di interesse privato, segnatamente l’esigenza di tutelare dati personali ai sensi dell’art. 5 bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, nonché ii) la ritenuta inesigibilità dell’attività di rielaborazione della documentazione richiesta, stante la natura “massiva” dell’istanza.

3.1- Avverso tale provvedimento di riesame la ricorrente ha proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 febbraio 2026 e ritualmente depositato, deducendone l’illegittimità in quanto l’Autorità Garante continuerebbe – in tesi - a negare l’esigenza conoscitiva di una cittadina/giornalista relativa a documenti e informazioni che dovrebbero essere invece resi conoscibili a chiunque poiché l’accesso civico generalizzato è preordinato a garantire la conoscenza di documenti e di informazioni – in possesso dall’Autorità resistente – rilevanti circa il perseguimento delle funzioni istituzionali del GPDP e sull’utilizzo delle risorse pubbliche da parte di quest’ultimo, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione costituzionalmente sanciti.

3.2- In data 25 marzo 2026 l’Autorità Garante ha versato in atti ulteriore documentazione, consistente in verbali relativi ai tre concorsi di cui all’istanza di accesso della ricorrente e, inoltre, in pareri resi in precedenza dall’Autorità in altri casi analoghi.

3.3- In data 13 aprile 2026 l’Autorità Garante ha depositato memoria difensiva, eccependo in via pregiudiziale la cessazione della materia del contendere – ovvero l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse - sul presupposto dell’avvenuta ostensione di quanto richiesto dalla ricorrente con le due istanze di accesso. Nel merito, contesta la fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, insistendo per la reiezione degli stessi.

In data 17 aprile 2026 la ricorrente ha depositato memoria difensiva, evidenziando preliminarmente che il provvedimento di riesame ha riguardato soltanto il secondo diniego opposto con nota del 17 ottobre 2025, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti; conseguentemente, mentre può ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento al primo ricorso per motivi aggiunti, permane l’interesse alla decisione relativamente al ricorso introduttivo e al secondo ricorso per motivi aggiunti.

4.- Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, all’esito di ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5.- L’odierna controversia attiene ai limiti dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 rispetto alla pretesa conoscitiva azionata dalla ricorrente - giornalista della redazione di un noto programma televisivo – con riferimento, in estrema sintesi:

- alle spese sostenute con risorse pubbliche da parte dei soggetti apicali dell’Autorità Garante della Privacy (segnatamente il Presidente, gli altri componenti del Collegio e il Segretario generale) nonché all’utilizzo dell’autovettura di servizio da parte del Presidente;

- alla documentazione delle tre procedure concorsuali bandite dal Garante, rispettivamente per 4 posti di dirigente (G.U. n. 81 dell’11 ottobre 2022), 8 posti di funzionario (G.U. n. 6 del 19 gennaio 2018) e 12 posti di impiegato operativo (avviso del 6 novembre 2024).

L’Autorità resistente ha parzialmente accolto le richieste di accesso, negando l’integrale ostensione dei dati e documenti richiesti sulla scorta, da un lato, di contrarie ragioni di interesse privato riguardanti l’esigenza di tutelare dati personali ai sensi dell’art. 5 bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 e, dall’altro, per la natura asseritamente “massiva” dell’istanza ostensiva in virtù dell’inesigibilità dell’attività di analisi e rielaborazione dell’elevata mole di dati richiesti.

Ciò posto, occorre rilevare, in via preliminare, che la ricorrente ha proposto i seguenti mezzi di impugnazione:

i) il ricorso introduttivo avverso il diniego parziale del 4 agosto 2025 relativo alla prima istanza di accesso civico, con la quale si chiedeva, tra l’altro, l’ostensione di tutta la documentazione relativa alle spese nel periodo dal 2020 al 2025;

ii) il primo ricorso per motivi aggiunti avverso il diniego parziale del 17 ottobre 2025 relativo alla seconda istanza di accesso civico, più circoscritta sotto il profilo oggettivo e temporale;

iii) il secondo ricorso per motivi aggiunti avverso la nota del 14 gennaio 2026 con la quale il Garante ha riesaminato, “in via di autotutela, alla luce del ricorso per motivi aggiunti, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il diniego opposto con nota prot. 0137908 del 17 ottobre 2025”, riconoscendo il diritto di accesso ad una parte della documentazione richiesta con l’istanza del 19 settembre 2025 e confermando, per il resto, il diniego.

Pertanto, considerato che il suddetto provvedimento di riesame deve ritenersi sostitutivo esclusivamente del diniego del 17 ottobre 2025, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, soltanto quest’ultimo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Permane, invece, l’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo e sul secondo ricorso per motivi aggiunti.

Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti è parzialmente fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

6.- Tanto premesso, ai fini della risoluzione dell’odierna controversia si rende necessario delineare la cornice normativa e il quadro giurisprudenziale di riferimento.

6.1- L’accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, si aggiunge all’accesso civico c.d. “semplice” di cui al comma 1 dello stesso articolo, in quanto consente a “chiunque” di accedere a dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche “ulteriori” (diversamente dall’accesso civico semplice) rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, e ciò “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Esso non è sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo neanche la titolarità in capo all’istante di un interesse specifico (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23.4.2026, n. 3159; Consiglio di Stato, Sez. IV, 2.2.2024, n. 1117).

L’accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni, quale diritto che consente la partecipazione al dibattito pubblico e di conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni al fine di rendere possibile quel controllo “democratico” che l’istituto intendere perseguire. In quest’ottica si è evidenziato che “la conoscenza dei documenti, dei dati e delle informazioni amministrative consente, infatti, la partecipazione alla vita di una comunità, la vicinanza tra governanti e governati, il consapevole processo di responsabilizzazione (accountability) della classe politica e dirigente del Paese” (Consiglio di Stato, sez. IV, 13.1.2025, n. 179).

Tale tipologia di accesso, come chiarito dalla sentenza n. 10/2020 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, costituisce dunque la “terza generazione” del diritto all’accesso, dopo quello documentale di cui alla legge n. 241/1990 e quello civico semplice di cui all’originaria formulazione del d.lgs. n. 33 del 2013.

Per effetto dell’adesione dell’ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative, ispirato alla disciplina statunitense del Freedom of Information Act (FOIA), l’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di diritto fondamentale (c.d. “right to know”), mentre l’accesso documentale - e ancor di più quello difensivo – si colloca nel diverso paradigma del “need to know”.

La natura fondamentale del diritto di accesso generalizzato rinviene, infatti, fondamento, oltre che nella Carta costituzionale (artt. 1, 2, 97 e 117) e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 42), anche nell’art. 10 della CEDU, in quanto la libertà di espressione include la libertà di ricevere informazioni e le eventuali limitazioni, per tutelare altri interessi pubblici e privati in conflitto, sono solo quelle previste dal legislatore, risultando la disciplina delle eccezioni coperta da riserva di legge.

6.2- Sotto quest’ultimo aspetto, va evidenziato che la regola della generale accessibilità è temperata dalle eccezioni tassativamente previste dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 (rubricato “Esclusioni e limiti all'accesso civico”), poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni (sulla natura dell’accesso civico generalizzato e le limitazioni di legge introdotte, a titolo di contemperamento, al medesimo si veda anche il parere, reso sulla bozza di decreto legislativo correttivo poi emanato con d.lg. 97/2016, di Cons. Stato, Sez. Normativa, n. 515/2016 del 24 febbraio 2016).

Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 5 agosto 2024, n. 6956), tali eccezioni sono state classificate in “assolute” e “relative” e al loro ricorrere le Amministrazioni devono (nel primo caso) o possono (nel secondo) rifiutare l’accesso.

Le eccezioni “assolute” al diritto di accesso generalizzato sono quelle individuate al comma 3 dell’art. 5-bis, a norma del quale l’accesso “è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.

Le eccezioni “relative”, previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, rispettivamente riguardano le contrarie ragioni di interesse pubblico (quali, ad esempio, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico) o di interesse privato. Tra gli interessi privati rientra, per ciò che essenzialmente rileva nella vicenda in scrutinio, anche la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia.

Valga ancora precisare che, nel caso delle eccezioni relative, nelle Linee guida Anac, adottate con deliberazione n. 1309/2016 (recanti le indicazioni operative e le esclusioni e i limiti all’accesso civico generalizzato), è stato chiarito che il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dalle Amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall’ordinamento.

L’Amministrazione, pertanto, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, deve verificare se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi opposti indicati dal legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1117/2024); ne discende che gli interessi-limite di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013 sono oggetto di una valutazione ad “alto tasso di discrezionalità” (Cons. Stato, Ad. Plen. 10/2020; sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817).

Si aggiunga, ancora, che l’accesso civico può essere escluso, oltre che nelle tassative ipotesi normativamente previste dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, anche nel caso di richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, “tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (cfr. Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi” (così, ancora, Ad. Plen. n. 10/2020).

7.- Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si rende necessario ora scrutinare le doglianze formulate dalla parte ricorrente, muovendo innanzitutto dalla richiesta ostensiva relativa alle spese – di cui al punto 1) della prima e della seconda istanza di accesso civico, quest’ultima temporalmente circoscritta all’anno 2024 invece che al periodo dal 2020 al 2025 - sostenute da parte del Presidente e degli altri membri del Collegio del Garante nonché del Segretario generale, mediante utilizzo di carta di credito istituzionale ovvero mediante richieste di rimborso.

7.1- L’Amministrazione resistente ha dato riscontro alla richiesta trasmettendo, con riferimento all’anno 2024, gli estratti conto delle carte di credito nominative dei componenti del Collegio, su base mensile, indicando tuttavia il solo dato aggregato della spesa per ciascun mese ed oscurando ogni ulteriore elemento relativo alle singole operazioni.

Il diniego di ostensione dell’ulteriore documentazione è stato motivato sulla base di due ordini di ragioni:

i) la necessità di tutelare i dati personali dei soggetti interessati e dei terzi eventualmente coinvolti, atteso che l’ostensione analitica delle spese sarebbe idonea a consentire la ricostruzione delle abitudini di vita degli interessati;

ii) il carattere massivo dell’istanza, avuto riguardo alla mole della documentazione da esaminare, comprensiva anche dei giustificativi di spesa, tale da richiedere un’attività di analisi e oscuramento manuale eccessivamente gravosa, con conseguente pregiudizio per il buon andamento dell’azione amministrativa.

Parte ricorrente deduce l’insufficienza del riscontro fornito, in quanto non idoneo a consentire un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La doglianza è suscettibile di positivo di apprezzamento nei limiti di cui ora si dirà.

7.2- Le eccezioni sollevate dall’Amministrazione impongono di affrontare congiuntamente i profili della tutela della riservatezza e della dedotta natura massiva dell’istanza, nell’ambito del più generale bilanciamento tra le contrapposte esigenze sottese all’accesso civico generalizzato.

Per un verso, deve osservarsi che la mera ostensione di dati aggregati su base mensile - con l’oscuramento di ogni altro dato e anche delle causali di spesa - non appare idonea a soddisfare adeguatamente la funzione propria dell’accesso civico generalizzato, che è quella di garantire forme diffuse di controllo sull’operato dell’amministrazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel caso di specie, tale inidoneità risulta ulteriormente avvalorata dalla circostanza che i dati aggregati forniti sono tratti esclusivamente dagli estratti conto delle carte di credito nominative dei componenti del Collegio e, pertanto, non ricomprendono le ulteriori spese sostenute con modalità diverse - tra cui, in particolare, quelle anticipate dai componenti e successivamente rimborsate - che si traducono comunque in movimentazioni in uscita di risorse pubbliche.

Ne deriva che la rappresentazione fornita dall’Amministrazione è, oltre che generica, anche parziale, non consentendo una visione completa delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e risultando, pertanto, inidonea a soddisfare la pretesa conoscitiva sottesa all’istanza.

Per altro verso, tuttavia, non può essere trascurata l’esigenza di tutela della riservatezza opposta dall’Amministrazione, anche al fine di evitare che l’ostensione di dati eccessivamente analitici consenta una indebita profilazione dei soggetti interessati o la ricostruzione delle loro abitudini personali.

Tali esigenze impongono, pertanto, di limitare l’accesso alle informazioni pertinenti e necessarie rispetto alla finalità di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, escludendo o oscurando i dati eccedenti.

Nella medesima ottica, inoltre, occorre considerare anche le esigenze organizzative rappresentate dall’Autorità resistente, alla luce dei criteri interpretativi descritti dalla circolare FOIA del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 - richiamata anche nelle note impugnate - secondo cui “l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione”.

Nel delineare il corretto perimetro dell’accesso, deve altresì richiamarsi l’orientamento giurisprudenziale – cui il Collegio intende dare continuità - secondo cui l’accesso civico generalizzato “guadagna in estensione ciò che perde in intensità” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817), nel senso che, sotto il profilo oggettivo, esso realizza la massima estensione - potendo riguardare non solo documenti, ma anche dati ed elaborazioni informative detenute dall’amministrazione - mentre, sotto il profilo dell’intensità, si risolve in una pretesa conoscitiva meno incisiva (e, quindi, “meno in profondità”) rispetto a quella propria dell’accesso documentale previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Del resto, tale tipologia di accesso non può tradursi in uno strumento di controllo ispettivo generalizzato, né può sovrapporsi ai poteri di indagine propri dell’autorità giudiziaria o di altri organi dotati di specifiche competenze istruttorie. Solo nell’ambito di tali poteri, infatti, è consentito un accesso pieno, penetrante e tendenzialmente indiscriminato all’intera documentazione, funzionale all’accertamento di fatti e responsabilità mediante un’attività istruttoria approfondita.

In definitiva, la vicenda in scrutinio deve essere risolta individuando un punto di equilibrio tra, da un lato, le legittime pretese conoscitive del cittadino, espressione del principio fondamentale di trasparenza (“right to know”) e, dall’altro, le contrapposte esigenze di riservatezza e di buon andamento dell’azione amministrativa; ciò al fine di assicurare un controllo effettivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche – in coerenza con la ratio sottesa a tale tipologia di accesso – senza tuttavia imporre oneri sproporzionati ed eccessivamente gravosi all’Amministrazione, anche con riguardo alle connesse attività di oscuramento dei dati.

7.3- Nel caso di specie, il bilanciamento sopra delineato deve essere effettuato tenuto anche conto del quadro normativo – di rango secondario - che disciplina le spese sostenute dai componenti dell’Autorità, nonché dei principi generali in materia di contabilità pubblica e rendicontazione.

In particolare, l’art. 6, comma 2, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 (“Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali”) stabilisce che “al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno”. In attuazione di tale disposizione, il Garante ha previsto, con delibera n. 290 del 10 dicembre 2020 da ultimo adottata, che “il Presidente e i componenti del Garante, qualora non residenti, hanno diritto al rimborso delle spese di soggiorno a Roma in misura mensile non superiore a euro 5.000, il cui importo tiene conto delle spese per l’alloggio e per i pasti sostenute dagli interessati”.

La previgente delibera n. 216 del 19 luglio 2012, pur fissando il limite del rimborso mensile nella ridotta misura di euro 3.500, prevedeva espressamente - e tale disposizione deve ritenersi tuttora applicabile - che le spese sostenute ai fini del rimborso dovessero essere “documentate mediante la produzione di idonea documentazione valida ai fini fiscali”.

Tali previsioni - pur riferite specificamente ai componenti del Collegio non residenti - assumono rilievo nella fattispecie in esame, in quanto confermano che il sistema non si fonda esclusivamente su limiti quantitativi di spesa, ma presuppone la necessaria verificabilità delle singole operazioni mediante idonea documentazione contabile e fiscale.

Ne deriva che le spese sostenute dal Presidente, dai componenti del Collegio e dal Segretario generale, pur potendo afferire anche ad esigenze personali connesse allo svolgimento dell’incarico, sono comunque integralmente soggette a obblighi di tracciabilità e rendicontazione in quanto gravanti su risorse pubbliche.

L’esposta conclusione risulta ulteriormente suffragata dalle successive disposizioni del ridetto d.P.R. n. 501/1998 in materia di contabilità dell’Autorità Garante della Privacy.

In particolare, l’art. 34 prevede che “sul fondo per le spese di funzionamento del Garante” gravino, tra l’altro, “e) le indennità e i rimborsi spese per missioni svolte anche dal presidente e dai componenti nel territorio nazionale e all'estero”, mentre l’art. 35 stabilisce che il servizio amministrazione e contabilità predispone annualmente “il rendiconto delle spese deliberate e di quelle pagate, distinte per categorie”.

Tali disposizioni, lette in combinazione con i principi generali di contabilità pubblica e con il principio di accountability, impongono all’Amministrazione non solo di sostenere spese legittime, ma anche di assicurarne la piena tracciabilità, mediante la registrazione sistematica delle movimentazioni finanziarie e la conservazione della relativa documentazione giustificativa.

Dalle considerazioni che precedono consegue che l’Autorità deve necessariamente disporre - indipendentemente dalla specifica denominazione utilizzata - di registri contabili, evidenze sistematiche o strumenti equivalenti dai quali risultino i movimenti in entrata e, soprattutto, in uscita delle risorse pubbliche, ivi compresi quelli effettuati in favore dei componenti del Collegio e del Segretario Generale, sia mediante utilizzo di carte di credito istituzionali sia mediante rimborsi disposti con altre modalità, quali, ad esempio, bonifici su conti personali.

In tale contesto, deve escludersi che l’ostensione richiesta comporti la creazione di nuovi dati o la formazione di una banca dati ad hoc, trattandosi piuttosto della messa a disposizione di informazioni già esistenti e necessariamente detenute dall’Amministrazione in quanto funzionali alla gestione contabile e alla rendicontazione della spesa pubblica.

7.4- Ciò chiarito, ritiene il Collegio che il contemperamento tra le contrapposte esigenze possa essere individuato nei sensi di seguito indicati.

Innanzitutto, sotto il profilo temporale, l’accesso deve essere conformato mediante la sua limitazione all’anno 2024, come richiesto nella seconda istanza di accesso del 19 settembre 2025.

Infatti, come rilevato dal Garante, l’ostensione riferita all’arco temporale quinquennale – di cui alla prima istanza di accesso - potrebbe effettivamente incidere in modo significativo, stante la notevole estensione di tale periodo, sul regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, con conseguente rischio di disfunzione dell’azione amministrativa, rilevante ai sensi dei criteri indicati dalla succitata circolare FOIA del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017.

D’altronde, tale limitazione temporale alla singola annualità non incide comunque sul nucleo essenziale della pretesa conoscitiva, atteso che l’accesso civico generalizzato è finalizzato – come si è detto - a garantire un controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche e non a consentire verifiche sistematiche estese a plurimi esercizi, assimilabili a quelle demandate agli organi di controllo o all’autorità giudiziaria.

Inoltre, quanto alle modalità di ostensione, va osservato che il punto di equilibrio tra gli opposti interessi non può essere individuato né nella mera comunicazione di dati aggregati generici - che, come già rilevato, non consentono un controllo effettivo - né nell’ostensione integrale della documentazione giustificativa di ciascuna spesa, che si tradurrebbe in un’attività istruttoria sproporzionata e assimilabile a un controllo ispettivo.

Esso deve essere individuato, invero, in una modalità intermedia, idonea a garantire un livello di conoscenza effettivo, ma al contempo proporzionato e sostenibile.

In tale prospettiva, l’Autorità Garante dovrà consentire l’accesso, previo eventuale oscuramento dei dati personali ritenuti non necessari rispetto alla finalità conoscitiva perseguita, secondo i seguenti criteri:

i) mediante ostensione dei registri contabili, comunque denominati, dai quali risultino i movimenti in uscita di risorse pubbliche riferibili al Presidente, ai componenti del Collegio e al Segretario generale, connessi sia alle spese sostenute mediante carte di credito istituzionali sia ai rimborsi effettuati con altre modalità;

ii) per le spese effettuate mediante carta di credito, qualora le relative movimentazioni non risultino dai predetti registri contabili, mediante ostensione, in alternativa, dei relativi estratti conto mensili;

iii) con indicazione, per ciascuna operazione o movimento, almeno dell’importo e della causale della spesa, quest’ultima espressa anche mediante classificazione sintetica in categorie omogenee (quali, ad esempio, pernottamento, pasti, trasporti o altre voci analoghe).

Ebbene, si rende necessario precisare che la modalità di ostensione innanzi delineata, per un verso, si fonda su dati e documenti già esistenti e strutturalmente detenuti dall’Amministrazione nell’ambito della propria ordinaria attività di gestione contabile e rendicontazione della spesa pubblica, senza richiedere la creazione di nuove banche dati né una rielaborazione complessa delle informazioni disponibili; inoltre, tale soluzione consente anche di evitare la necessità di procedere a un esame analitico dei singoli documenti giustificativi di spesa ai fini dell’individuazione e dell’oscuramento dei dati personali ivi contenuti, con conseguente contenimento dell’onere organizzativo gravante sull’Amministrazione.

Per altro verso, la medesima modalità di accesso consente comunque al richiedente di verificare, in misura adeguata ed effettiva, le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di rilevare eventuali profili di anomalia.

In definitiva, ritiene il Collegio che la suesposta soluzione sia idonea a realizzare un equilibrato contemperamento tra le contrapposte esigenze, preservando il nucleo essenziale del diritto di accesso civico generalizzato e assicurandone, al contempo, un esercizio conforme alle contrapposte esigenze di riservatezza nonché ai principi di proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Ne consegue che, accertata l’illegittimità in parte qua del diniego parziale opposto con il provvedimento di riesame del 14 gennaio 2026, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dovrà riesaminare la seconda istanza del 19 settembre 2025 e consentire l’accesso nei limiti e secondo i criteri sopra indicati.

8.- Le ulteriori richieste ostensive formulate nella seconda istanza di accesso del 19 settembre 2025 ai punti nn. 3), 4), 5), 6) e 7) - concernenti, rispettivamente, le spese sostenute dal Presidente per l’immobile in uso in Roma e per i collegamenti di viaggio Salerno-Roma, le spese per pernottamenti e pasti riferite al medesimo nell’anno 2024, le spese relative al viaggio istituzionale a Tokyo del giugno 2023, le ulteriori spese di viaggio sulla tratta Roma-Salerno nonché eventuali spese per servizi di cura della persona, fitness o lavanderia sostenute dagli attuali componenti del Collegio - si collocano tutte nell’ambito della più ampia categoria delle spese sostenute dai soggetti apicali dell’Autorità mediante utilizzo di risorse pubbliche.

Tali richieste risultano, peraltro, già in larga parte evase mediante la documentazione e i dati trasmessi dall’Amministrazione nel corso del procedimento di accesso; per la restante parte, non si ritiene di disporre ulteriori autonome forme di ostensione documentale, trovando applicazione i limiti e i criteri di accesso già sopra individuati dal Collegio con riguardo al controllo diffuso sulla spesa pubblica.

9.- Inoltre, con riguardo al punto n. 2) della seconda istanza di accesso civico, parte ricorrente censura il parziale diniego opposto dall’Amministrazione all’ostensione dei dati di dettaglio relativi all’utilizzo dell’autovettura di servizio “in uso dal Presidente dell’Autorità”.

A fronte dell’istanza, l’Amministrazione ha fornito, con riferimento all’anno 2024 oggetto della richiesta, i dati aggregati concernenti il chilometraggio complessivo annuo, la spesa totale per carburante e il permesso ZTL, rappresentando altresì che “in base alle prassi in uso, l’Autorità non dispone di un diario di viaggio dell’autovettura di servizio, comprensivo di date, orari, tragitti, motivi dei diversi viaggi”.

Ebbene, considerato che l’accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall’amministrazione e non può tradursi nell’obbligo di creare documenti inesistenti o di procedere a ricostruzioni ex post non risultanti dagli atti effettivamente disponibili, nel caso di specie la suddetta dichiarazione, resa sotto la responsabilità dell’Amministrazione e non specificamente smentita da elementi contrari, deve ritenersi vincolante. Il giudice dell’accesso, infatti, non può presumere l’esistenza di documenti ulteriori rispetto a quelli dichiarati come detenuti (né, peraltro, oggetto di pubblicazione obbligatoria).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, è di norma sufficiente che l’ente intimato “dichiari di non detenere il documento, assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione […]. Al cospetto di una dichiarazione espressa dell’amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2026, n. 779; cfr., negli esatti termini, Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2020, nn. 2138 e 2142; sez. V, 17 agosto 2023, n. 7787; sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622; sez. V, 17 novembre 2023, n. 9896; sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11177; sez. VI, 3 ottobre 2025, n. 7719).

Deve inoltre considerarsi che, secondo quanto rappresentato dall’Amministrazione, l’autovettura di servizio “non è in uso esclusivo del Presidente, ma in uso coordinato dell’intera Autorità”, sicché la richiesta formulata dalla ricorrente si risolve sostanzialmente nella pretesa di una ricostruzione individualizzata e analitica degli spostamenti di uno specifico soggetto.

Sotto tale profilo, occorre ribadire che l’accesso civico generalizzato, pur essendo finalizzato a garantire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, non può trasformarsi in uno strumento di verifica ispettiva o investigativa volto all’accertamento di responsabilità individuali o alla ricostruzione analitica dei movimenti personali di singoli soggetti, attività riservate ai poteri attribuiti dall’ordinamento alle autorità competenti.

In definitiva, una volta dichiarata l’inesistenza di ulteriori documenti detenuti dall’Amministrazione idonei a consentire tale ricostruzione, la pretesa ostensiva non può trovare ulteriore accoglimento.

10.- Infine, quanto alla documentazione riguardante le tre procedure concorsuali indette dal Garante – di cui ai punti 8), 9) e 10) della seconda istanza di accesso - la richiesta ha riguardato l’ostensione, senza oscuramento dei dati in essa contenuti, delle domande di partecipazione di tutti i candidati alla procedura di selezione, delle schede di valutazione di tutti i partecipanti, nonché dei documenti concernenti l’individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice per l’assegnazione del punteggio di valutazione finale, dei verbali di esito della valutazione della Commissione per ciascun candidato, nonché di ogni altro documento e/o relazione inerente il predetto concorso pubblico.

Con specifico riferimento al concorso per quattro posti di dirigente indetto nel 2022, è stata chiesta altresì l’ostensione della documentazione relativa a “dieci quesiti predisposti dalla Commissione Esaminatrice per ciascuno degli ambiti disciplinari oggetto della prova orale (sottoscritti dal Presidente e dai Componenti) e i dieci brani in lingua inglese, e inseriti in una busta chiusa come risulta dal verbale della Commissione Esaminatrice n. 23 del 1 ottobre 2024)” nonché dei “verbali relativi alla prova orale di ciascun candidato, senza oscuramento del numero di quesito estratto”.

Il Garante, con riguardo alle domande di partecipazione, ha negato l’accesso per ragioni di tutela della protezione dei dati personali nonché per il carattere massivo dell’istanza, in ragione dell’innumerevole presenza di dati personali da oscurare e della eccessivamente gravosa attività di rielaborazione da svolgere in ossequio alla disciplina vigente in materia, anche tenuto conto dell’ingente numero di notifiche da effettuare nei confronti dei controinteressati. Quanto alle restanti richieste, ha consentito l’ostensione mettendo a disposizione i verbali, con oscuramento dei dati personali.

Lamenta la ricorrente che l’oscuramento dei dati sarebbe illegittimo trattandosi di concorsi pubblici.

La censura va disattesa.

In questo contesto, occorre anzitutto richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia 20 dicembre 2017, C- 434/16, pure evocata nella motivazione dell’impugnato provvedimento di riesame del Garante, la quale ha chiarito espressamente che vanno qualificati come “dati personali” le “informazioni concernenti un candidato, contenute nelle sue risposte fornite durante un esame professionale e nelle annotazioni dall'esaminatore ad esse riferite”. La Corte ha evidenziato, in particolare, che “il contenuto di tali risposte riflette il livello di conoscenza e di competenza del candidato in un dato settore nonché, se del caso, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico. In caso di esame redatto a mano le risposte contengono, inoltre, informazioni calligrafiche. La raccolta di tali risposte ha, poi, la funzione di valutare le capacità professionali del candidato e la sua idoneità a esercitare il mestiere di cui trattasi. Infine, l'uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all'esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all'impiego desiderati”.

Ne consegue che la documentazione concorsuale richiesta dalla ricorrente - comprendente domande di partecipazione, curricula, schede individuali di valutazione, verbali nominativi, punteggi attribuiti ai singoli candidati e ulteriori atti riferibili alle singole posizioni individuali - involge in maniera evidente dati personali riferibili a una pluralità di soggetti terzi, ivi compresi i candidati non vincitori.

In tale contesto, vengono altresì in rilievo le già richiamate Linee guida ANAC adottate con delibera n. 1309/2016, le quali precisano che, nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, l’Amministrazione deve privilegiare le modalità meno pregiudizievoli per i diritti degli interessati, favorendo l’ostensione dei documenti previo oscuramento dei dati personali non necessari rispetto alla finalità conoscitiva perseguita.

Le medesime Linee guida evidenziano inoltre che, ai fini della valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, occorre tenere conto anche delle possibili conseguenze, sul piano morale, relazionale, sociale e professionale, derivanti dalla conoscibilità generalizzata dei dati da parte di chiunque, considerato che i documenti ostensibili mediante accesso civico generalizzato assumono sostanzialmente natura di dati “pubblici” ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

Si precisa, ancora, che «nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati».

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, occorre considerare che i candidati che hanno partecipato alle procedure concorsuali avevano ragionevole aspettativa che i dati personali – nei sensi sopra chiariti - forniti nell’ambito della partecipazione alle selezioni fossero trattati nei limiti strettamente funzionali allo svolgimento delle procedure medesime e alle ordinarie forme di pubblicità previste dall’ordinamento, non anche che l’intera documentazione individuale potesse essere resa ostensibile indiscriminatamente a chiunque mediante accesso civico generalizzato.

Ebbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare esente da censure la motivazione del provvedimento impugnato laddove evidenzia che un accesso generalizzato, senza oscuramenti, all’intera documentazione richiesta potrebbe esporre gli interessati a conseguenze pregiudizievoli sul piano personale, relazionale e professionale, tenuto conto della natura diffusiva propria dell’accesso civico generalizzato.

Né può ritenersi sproporzionata la scelta dell’Amministrazione di consentire l’ostensione mediante oscuramento dei dati personali non necessari alla finalità di controllo diffuso sull’azione amministrativa.

L’accesso civico generalizzato, infatti, non impone necessariamente la piena ostensibilità nominativa e individualizzata di ogni dato detenuto dalla pubblica amministrazione, dovendosi invece procedere - come avvenuto nel caso di specie - a un bilanciamento concreto tra le esigenze di trasparenza e la tutela dei diritti dei controinteressati.

Parimenti non irragionevole risulta il richiamo operato dall’Amministrazione al carattere massivo dell’istanza, avuto riguardo all’ampiezza della documentazione richiesta, riferita a tre distinte procedure concorsuali e a tutti i candidati partecipanti, nonché alla necessità di procedere a una complessa attività di selezione, verifica, oscuramento dei dati personali e coinvolgimento dei controinteressati ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 33/2013.

Deve inoltre considerarsi che l’ordinamento già prevede, in favore dei candidati direttamente incisi dagli esiti della procedura concorsuale, strumenti di conoscenza particolarmente penetranti, mediante l’accesso documentale difensivo disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, funzionale anche all’eventuale proposizione di impugnative giurisdizionali.

Tale circostanza assume rilievo sistematico nel caso di specie, in quanto conferma che il legislatore distingue tra forme di accesso correlate a una posizione qualificata e finalizzate alla tutela difensiva - rispetto alle quali può giustificarsi una conoscibilità anche più penetrante della documentazione concorsuale - e l’accesso civico generalizzato, che invece risponde a finalità di controllo diffuso sull’operato dell’amministrazione e richiede, pertanto, un più rigoroso bilanciamento con le esigenze di protezione dei dati personali dei controinteressati.

Ne consegue che non può ritenersi irragionevole né sproporzionata la scelta dell’Amministrazione di consentire l’ostensione della documentazione concorsuale mediante oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza perseguita, senza estendere l’accesso all’integrale contenuto individuale degli atti riferiti a tutti i candidati partecipanti alle procedure selettive.

Il profilo di doglianza in esame deve, pertanto, essere respinto.

11.- Con l’ultimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce l’illegittimità del diniego anche sotto il distinto profilo della violazione del d.lgs. n. 36/2006, attuativo della direttiva (UE) 2019/1024 in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, sul presupposto che i dati e le informazioni contenuti nei documenti richiesti costituirebbero comunque “dati pubblici”.

La censura non è fondata.

Come correttamente evidenziato nel provvedimento di riesame, il d.lgs. n. 36/2006 contiene un’espressa clausola di salvaguardia in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a), rubricato “Norma di salvaguardia”, dispone infatti che è fatta salva, tra le altre, “la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

Ne consegue che il regime di apertura e riutilizzo dei dati del settore pubblico non opera in modo indiscriminato, ma incontra pur sempre il limite costituito dalla necessità di tutelare i dati personali e gli ulteriori interessi protetti dall’ordinamento.

Nel caso di specie, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego parziale opposto dall’Amministrazione si fonda proprio sulla necessità di evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali riferibili a una pluralità di controinteressati, pertanto il richiamo operato dall’Amministrazione alla clausola di salvaguardia di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 36/2006 risulta pienamente pertinente e coerente con il quadro normativo di riferimento.

Del resto, il medesimo decreto legislativo, all’art. 3, comma 1, lett. g), esclude espressamente dal proprio ambito applicativo i documenti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

A sua volta, l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che l’accesso civico generalizzato deve essere rifiutato ove il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa vigente.

Ne deriva che il regime di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico invocato dalla ricorrente non può comunque operare rispetto a documenti o dati la cui ostensibilità risulti limitata, in tutto o in parte, proprio in ragione delle esigenze di tutela dei dati personali previste dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

La censura deve, pertanto, essere respinta.

12.- In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento di riesame del 14 gennaio 2026.

Per l’effetto, si dispone che il Garante per la protezione dei dati personali rivaluti l’istanza del 19 settembre 2025, consentendo l’accesso ai dati e ai documenti richiesti nei limiti e secondo le modalità indicate supra al § 7.4, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza.

13.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando, così decide:

a) dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;

b) respinge il ricorso introduttivo;

c) accoglie parzialmente il secondo ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento di riesame del 14 gennaio 2026, disponendo che il Garante per la protezione dei dati personali consenta l’accesso ai dati e documenti richiesti nei termini e secondo le modalità indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 aprile 2026 e 12 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore

Antonietta Giudice, Primo Referendario