T.r.g.a., Trento, Sez. unica, 10 febbraio 2026, n. 21
...“per consolidata giurisprudenza della Sezione, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi Corte Giust, Ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)...” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454; nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).
Da tale integrazione postuma delle ragioni non esposte in sede procedimentale, ne deriva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza quantomeno sotto due aspetti, in quanto:
- la motivazione di oscuramento ex art. 35 del d. lgs. n. 36/2023 deve essere offerta in sede procedimentale alla P.A., e non nella sede giurisdizionale di contestazione delle decisioni di oscuramento;
- di dette decisioni potrebbe essere vagliata la legittimità per difetto di motivazione solo se la parte interessata abbia esposto le specifiche ragioni alla stazione appaltante, rendendo in tal modo possibile e doveroso alla p.a. esprimere le sue valutazioni sulla pertinenza della richiesta e sul dato o documento specifico, quale espressivo di segreti tecnici o commerciali.
Guida alla lettura
Con la sentenza in commento il T.r.g.a. di Trento si allinea all’orientamento giurisprudenziale del Cons. di Stato sull’ostensione dei documenti amministrativi alla luce della nuova semplificata disciplina introdotto con il d.lgs. n. 36/2023.
In particolare, nel caso in esame, la ricorrente lamentava, in sintesi, la violazione della S.A., nella decisione assunta sul richiesto oscuramento comunicata con l’aggiudicazione, degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 nonché della conseguente falsa applicazione dell’art. 98 del d.lgs. 30/2025, per non aver oscurato parte dei documenti ritenuti per la predetta essenziali per la tutela del proprio know-how industriale e commerciale.
Il T.r.g.a. di Trento, richiamando le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 36/2023 e, in specie, nell’art. 34, c. 4, lett. a) e c. 5 nonché l’art. 36, commi da 3 a 5 e comma 7 ed altresì la Relazione al nuovo Codice, ha precisato che è onere del concorrente interessato indicare in modo specifico e chiaro le richieste oggetto di oscuramento, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento, tale per cui la S.A. potrà valutarne l’oscuramento o meno.
Ed, infatti, afferma il giudice amministrativo: “Le restrizioni al diritto di accesso sono, pertanto, delimitate “...alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280; id., 25 giugno 2025, n. 5547; id., 15 ottobre 2024, n. 8257...” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508). In assenza di tali presupposti – come nel caso in esame – la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)”.
Non è pertanto ammissibile un oscuramento massiccio senza che l’O.E abbia evidenziato le specifiche ragioni di oscuramento in sede procedimentale.
E infatti, afferma il giudice amministrativo, è inammissibile l’integrazione postuma delle ragioni della presunta riservatezza, in quanto, come affermato dal legislatore ex art. 35 del d.lgs. n. 36/2023, le motivazioni di oscuramento dell’offerta devono essere rese in sede procedimentale e non in sede giurisdizionale, ciò al fine di consentire alla S.A. le sue valutazioni sulla pertinenza o meno della richiesta o del dato/documento da oscurare. Ciò consentirebbe, in un’ottica di semplificazione, alla S.A. di decidere sulle istanze di oscuramento, rendendo nota le sue determinazioni con la comunicazione di aggiudicazione. Così che, a sua volta, il concorrente interessato all’ostensione possa, nel termine breve di 10 gg dalla predetta comunicazione, agire in giudizio.
Qui l’oggetto del giudizio sarà - dunque - la legittimità della decisione sulle istanze di oscuramento con cui la S.A. ha operato il necessario “hoc balancing” tra le contrapposte esigenze.
In conclusione, ciò che emerge dalla sentenza in commento è che l’O.E. deve indicare in sede procedimentale le specifiche ragioni sull’oscuramento della propria offerta in modo da consentire alla S.A. di valutarne la fondatezza e trasferire, successivamente, la decisione assunta con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione.
Dal canto suo, il concorrente che abbia interesse all’oscuramento potrà impugnare le determinazioni assunte dalla S.A. in tempi brevi ex art. 36, c. 4, del d.lgs. n. 36/2023, conseguentemente si realizza la ratio acceleratoria sottesa negli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.
Pubblicato il 10/02/2026
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 36, co. 7, d. lgs. n. 36/2023
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2026, proposto da Novareti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A03C546272, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Fozzer, Evelina Stefani e Martina Zini, con domicilio digitale presso la PEC del primo difensore, e con domicilio presso la sede della Provincia in Trento, piazza Dante n. 15;
nei confronti
di Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, Alice Turchetta, Giulia Boldi e Luca Di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione con adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
- della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS171-13/01/2026-0020588, recante in oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di Trento – Comunicazione di aggiudicazione ai sensi degli artt. 90 e 36 del D.lgs. 36/2023”, nonché della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS171-13/01/2026-0022058, recante in oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni dell’ambito unico territoriale di Trento – Trasmissione offerte ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.lgs. 36/2023”, entrambe limitatamente alle determinazioni assunte dalla Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. n.36/2023, in merito, rispettivamente, alle richieste di oscuramento avanzate da Novareti s.p.a., odierna ricorrente e aggiudicataria, e Italgas Reti s.p.a., con riguardo alle parti delle offerte contenenti segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, per quanto oggetto dei motivi del presente ricorso;
-quale atto presupposto, della nota prot. n. 587113 in data 23/7/2025, recante “Nota riservata della commissione tecnica del 21 luglio 2025 in merito alla sussistenza e rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai concorrenti per la presenza di segreti tecnici e commerciali”, citata nelle note di cui sopra, con la quale la Commissione Tecnica si è espressa in merito alla sussistenza e rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai concorrenti;
-di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto, con riserva di motivi aggiunti;
e per l’accoglimento delle domande di ostensione/esibizione formulate nelle conclusioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 7 del 26 gennaio 2026, con il quale è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Italgas Reti s.p.a.;
Viste la memoria di costituzione della Provincia Autonoma di Trento e la relativa documentazione;
Viste la memoria e la documentazione depositata dal Italgas Reti S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – promosso ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 36/2023, notificato e depositato il 23 gennaio 2026 – la società Novareti s.p.a. espone che:
- la Provincia Autonoma di Trento in data 13 gennaio 2026 ha comunicato in favore dell’odierna istante l’aggiudicazione della gara, indetta tramite l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Unico Provinciale di Trento, con un punteggio complessivo di 91,249/100;
- l’odierna controinteressata, Italgas Reti s.p.a., si è classificata al secondo posto con un punteggio complessivo di 90,976/100;
- in fase di presentazione dell’offerta e della valutazione di anomalia la ricorrente ha esercitato la facoltà, prevista sia dall’art. 35, co. 4, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023 che dal punto 3 del disciplinare di gara, di presentare dettagliate dichiarazioni volte all’oscuramento di parte della documentazione contenente segreti tecnici o commerciali, allegando a tal fine versioni oscurate dei file ritenuti sensibili, nelle relative buste (busta documentazione amministrativa; busta 1 offerta tecnica; busta 2 offerta tecnica contenente elementi economici; busta economica), nonché nella fase di verifica della congruità dell’offerta;
- la stazione appaltante, in uno all’aggiudicazione, ha comunicato all’odierna istante anche le proprie determinazioni sulle richieste di oscuramento, rigettando quasi tutte le suddette richieste e consentendo, pertanto, l’ostensione di documenti ritenuti dalla predetta essenziali per la tutela del proprio know-how industriale e commerciale, così aderendo alle valutazioni della commissione tecnica contenute nella nota, pure censurata, del 23 luglio 2025;
- al contempo, con separata nota di pari data (13 gennaio 2026) ha comunicato le proprie determinazioni anche sulle richieste di oscuramento di Italgas Reti s.p.a., che sostanzialmente ha accolto in base alle valutazioni su citate della commissione tecnica.
La ricorrente si duole di tale complessivo esito sull’oscuramento delle parti delle offerte, affidando il ricorso all’articolata censura di Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97, comma 2, Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione della l. n. 241 del 1990 (art. 3 e artt. 22 e ss.) e dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98, d.lgs. n. 30/2005. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Violazione del principio di parità di trattamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, manifeste illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per omessa e/o carente istruttoria e difetto di motivazione.
Si duole sia della carente istruttoria condotta dall’ente sulle argomentazioni offerte dalla ricorrente in ordine al regime di segretezza; sia, della disparità di trattamento rispetto alle determinazioni sulla documentazione di Italgas Reti s.p.a. oggetto di oscuramento.
Ha quindi chiesto:
- in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, anche con decreto monocratico ex art. 56 cod. proc. amm., limitatamente alla parte in cui è stata rigettata la richiesta di oscuramento delle restanti parti dei suoi documenti;
- nel merito, l’annullamento in tale parte degli atti impugnati;
- in via subordinata, in caso di rigetto della domanda caducatoria principale, l’emanazione di un ordine di ostensione di taluni documenti dell’offerta tecnica di Italgas Reti s.p.a.; con vittoria di spese.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ha chiesto di ordinare alla stazione appaltante di depositare in giudizio i documenti dell’offerta tecnica e la Nota illustrativa al Piano industriale di Novareti s.p.a., ritenuti ostensibili dalla stazione appaltante, ai soli fini della visione esclusivamente da parte del Collegio.
B. – Con decreto n. 7 del 26 gennaio 2026 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm..
C. – Si è costituita in giudizio Italgas Reti s.p.a..
D. – Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, la quale ha depositato documentazione e, con memoria, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda subordinata, ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm.; nel merito, ha avversato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.
E. – La controinteressata ha parimenti eccepito profili di inammissibilità e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
F. – Alla camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 – presenti i difensori delle parti, i quali hanno discusso insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni – la causa è stata posta in decisione.
G. – Deve in via preliminare essere precisato che il rito cd. “superaccelerato” in materia di accesso agli atti di gara attiene specificatamente alle decisioni espresse della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento per parti di offerte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 36/2023; con la conseguenza che, in difetto di tale decisione, trova applicazione il rito di cui all’art. 116 cod. proc. amm. (in tal senso, v. T.A.R. Sicilia, Sez. I, ord. 12 dicembre 2025, n. 2742; 6 novembre 2025, n. 2426).
Segnatamente, il Giudice d’appello ha evidenziato come il plesso normativo di cui all’art. 36 citato, nell’atteggiarsi a ius speciale in seno alla disciplina sull’accesso documentale in materia di contratti pubblici, individua un meccanismo acceleratorio per le decisioni assunte sulle istanze di oscuramento e, come avvenuto nel caso di specie, “…coeve alla comunicazione dell’aggiudicazione a presidio della celerità della procedura, dunque nel primario interesse della stazione appaltante che voglia portarla a termine deflazionando il più possibile il contenzioso…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620).
Pertanto, nel caso in esame – essendo oggetto di contestazione la decisione di parziale oscuramento della stazione appaltante, ex art. 35, co. 4, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023, con riguardo alla parte in cui è stata parzialmente respinta la richiesta di oscuramento presentata dall’aggiudicataria – trova applicazione il suddetto rito disciplinato dai commi 4 e seguenti del citato art. 36.
H. – Può quindi procedersi all’esame dell’articolata doglianza mossa dalla ricorrente con la domanda principale, avverso la determinazione della Provincia di non oscurare talune parti dei documenti presentati dalla predetta.
A tal fine, si rende necessario precisare che, rispetto alle richieste di Novareti, la stazione appaltante:
- ha accolto interamente l’istanza di oscuramento delle procedure aziendali inserite nella documentazione amministrativa; aspetto che, infatti, non ha rilievo nel presente giudizio;
- quanto all’offerta economica, non ha accolto tale richiesta per quanto attiene al “Piano degli ammortamenti” e al “Piano degli investimenti”, e per una parte della “Nota Illustrativa al Piano Industriale”;
- per quanto attiene all’offerta tecnica, ha rigettato la richiesta di oscuramento, ad eccezione: a) per la busta 1 (offerta tecnica), del documento “PSI.D.5_Risultato dell’analisi costi-benefici”; b) per la busta 2 (offerta tecnica contenente elementi economici), dei “dati di fornitori riportati in offerta tecnica ed elementi che possano consentire di risalirvi”;
- con riguardo alla documentazione a giustificazione dell’offerta, è stata accolta la richiesta di oscuramento per le ragioni indicate da Novareti (“principalmente legate all’esigenza di tutela di informazioni circoscritte all’ambito dell’unbundling contabile e a particolari partnership o collaborazioni ivi riportati”: cfr. comunicazione di aggiudicazione).
Questa essendo la situazione per quanto attiene alla ricorrente, la predetta contesta le determinazioni della stazione appaltante per la parte in cui non sono state accolte le sue restanti richieste di oscuramento; si duole, altresì, con domanda subordinata all’eventuale reiezione della prima, della determinazione di oscuramento riguardante Italgas Reti s.p.a., in quanto la Stazione Appaltante – fatta eccezione per i dati e i valori necessari per l’attribuzione dei punteggi – avrebbe sostanzialmente accolto integralmente la richiesta della predetta concorrente (collocatasi al secondo posto), aderendo acriticamente alle valutazioni della commissione tecnica.
Per quanto attiene alle determinazioni sulle richieste di oscuramento formulate dalla ricorrente e non accolte, la predetta richiama sia l’art. 35 del Codice che l’art. 98 del d. lgs. n. 30/2005, il quale, com’è noto, fornisce la definizione di segreti tecnici e commerciali, indicando come tali quelle informazioni che “devono essere segrete, nel senso che non debbono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore”; e che “devono possedere valore economico, proprio perché segrete”.
Deduce pertanto il difetto di istruttoria rispetto all’effettiva sussistenza dei requisiti per l’operatività del regime di segretezza; lamentando una carenza di attività istruttoria e di valutazione dei contenuti esposti dalla ricorrente nelle richieste di oscuramento, quali “informazioni chiaramente individuate e suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento”.
Evidenzia altresì profili di disparità di trattamento rispetto alle determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento di Italgas, avuto riguardo ad una presunta asimmetria valutativa rispetto alla decisione assunta con riguardo all’istanza di oscuramento della seconda graduata: assume quindi che la commissione tecnica – mentre ha assertivamente ritenuto generiche e non sufficienti le motivazioni espresse dalla ricorrente – ha ritenuto adeguatamente circostanziate analoghe motivazioni addotte da Italgas con riferimento agli stessi contenuti dell’offerta tecnica.
In generale – rinviando ad una tavola sinottica che confronta i rispettivi documenti e le rispettive motivazioni, che sarebbero sostanzialmente analoghe – evidenzia una corrispondenza tra i contenuti delle dichiarazioni di oscuramento delle due concorrenti, tale per cui sussisterebbe la lamentata disparità di trattamento.
Per tale ragione, ha impugnato, oltre alle note del 13 gennaio 2026 in parte qua, anche la presupposta nota riservata della commissione tecnica del 23 luglio 2025.
Ciò premesso, il ricorso – nella parte in cui Novareti, con la domanda principale, contesta il diniego parziale dell’oscuramento richiesto – non è fondato.
Vanno a tal fine riportate le disposizioni di riferimento contenute nel d. lgs. n. 36/2023 e, in particolare:
- l’art. 35, co. 4, lettera a), e comma 5, secondo cui “4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;
(…omissis…)
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara;
- l’art. 36, commi da 3 a 5, e comma 7, secondo cui:
“3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4”.
(…omissis…)
7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie”.
Come chiarito nella Relazione al nuovo Codice dei contratti pubblici con riguardo all’art. 36, si è preliminarmente precisato che nell’ambito delle procedure di affidamento “grande rilievo assume la fase della conoscenza e della trasparenza della procedura attraverso la possibilità, da parte dei partecipanti, di chiedere alla stazione appaltante di avere contezza non solo di quanto dichiarato dai partecipanti in sede di presentazione delle offerte, ma anche di come la stessa stazione appaltante abbia fatto la sua scelta, anche al fine di comprendere se siano stati rispettati i principi basilari della “evidenza pubblica” e cioè la par condicio dei partecipanti e la concorrenza”, rinviando alla innovativa “messa a disposizione” diretta in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria, la cui offerta “una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di “interesse pubblico” in quanto, rispetto alla collettività, è l’offerta che l’amministrazione si impegna a realizzare e a pagare con soldi pubblici con la possibilità di essere conosciuta da tutti i cittadini e, quindi, a maggior ragione, dai partecipanti alla procedura di gara che sono legittimati a conoscere gli atti della medesima e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale”.
Per quanto attiene al quadro giurisprudenziale che si è venuto a delineare, vanno riportate le seguenti coordinate interpretative, dalle quali si evince in estrema sintesi, in base alla nuova disciplina, uno spostamento del punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di segretezza commerciale e trasparenza verso un’ulteriore maggiore ostensibilità (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 dicembre 2025, n. 9515).
In particolare, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel rilevare l’insufficienza della valutazione di segretezza della parte privata, e la necessità di una precisa e puntuale valutazione, anche per relationem, da parte della stazione appaltante, osservando che:
- “…per consolidata giurisprudenza della Sezione, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione generica che questi ultimi attengono al proprio know how; essendo necessario un bilanciamento volto all'enucleazione di un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. L'ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi Corte Giust, Ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che gli stessi presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2025, n. 9454; nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257);
- “…in merito alla nota questione della delimitazione del concetto di segreto tecnico o commerciale, anche a non voler aderire all’impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (TAR Liguria, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; TAR Lombardia, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 1626), resta il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell’opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257)…” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 2987).
Applicando le su esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, osserva il Collegio che la motivazione della stazione appaltante è esente dalle censure mosse, in quanto la ricorrente nelle parti in interesse non ha indicato alcun elemento specifico a sostegno della richiesta di oscuramento, limitandosi a fare generico riferimento ad informazioni sull’organizzazione interna e alle procedure operative, senza alcuno specifico dato relativo al know-how e senza chiarire in alcun modo quali siano le particolari competenze sviluppate, che meriterebbero il regime di segretezza.
In altri termini, i dati e gli elementi indicati attengono in maniera generica all’attività imprenditoriale e agli strumenti utilizzati, laddove ai fini della limitazione dell’accessibilità – costituente la regola negli appalti pubblici – non può essere sufficiente la mera affermazione che gli stessi attengono al proprio know-how, ma occorrono informazioni specifiche suscettibili di sfruttamento economico, che garantiscono un vantaggio concorrenziale all’operatore economico.
Con particolare riferimento ai limiti all’ostensione dell’offerta tecnica di gara, il giudice di appello nel richiamare la definizione contenuta nell’art. 98 del d. lgs. n. 30/2005 – ha rilevato che “…“Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how; infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti; pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/ conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l'allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l'elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all'art. 98, d.lg. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l'art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all'organizzazione del proprio concorrente”( Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2025, n.6280)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2026, n. 693).
Le restrizioni al diritto di accesso sono, pertanto, delimitate “…alle sole informazioni specificatamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280; id., 25 giugno 2025, n. 5547; id., 15 ottobre 2024, n. 8257…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508).
In assenza di tali presupposti – come nel caso in esame – “la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257).
Nel caso in esame – quanto ai punti in contestazione – va osservato che la commissione tecnica, rispetto ai punti 3.1, 3.3 e 3.4, ha correttamente ritenuto non accoglibile la richiesta di riservatezza, in quanto, rispettivamente: “Le motivazioni espresse circa la peculiarità e la necessità di riservatezza delle informazioni citate appaiono generiche e non adeguatamente circostanziate per delineare un reale interesse alla secretazione” (3.1); e “Le motivazioni espresse circa la peculiarità e la necessità di riservatezza delle informazioni citate, riferite alla protezione di un “particolare know-how” in previsione di altre gare inerenti al servizio di distribuzione gas alle quali la Società NOVARETI intende partecipare, appaiono generiche e non riferibili a specifici brevetti o tutele di oggettiva rilevanza, né tali - ove rese pubbliche nella loro interezza - di limitare o ridurre la capacità competitiva di mercato del concorrente” (3.3; e punto 3.4, che rinvia alla motivazione contenuta nel punto 3.3).
Per quanto attiene, poi, alle modalità operative di verifica fluidodinamica (punto 3.2), la commissione ha fornito una motivazione puntuale sulla scorta dell’esame del documento “PSI.R.2.1.3_Modalità operative di verifica fluidodinamica”, evidenziando come sia stato utilizzato un software commerciale liberamente acquistabile.
Rispetto a tale ultimo punto, la ricorrente contesta la motivazione del rigetto dell’istanza di oscuramento, in quanto errata per quanto attiene alla documentazione sulle innovative modalità di rappresentazione dei risultati per le simulazioni di rete, rispetto alla quale ad avviso della commissione tecnica l’utilizzo del suddetto software commerciale renderebbe insussistenti le motivazioni di riservatezza.
Osserva il Collegio che, su tale specifico punto, la ricorrente solo in seno al ricorso assume che tale modalità innovativa sarebbe il frutto non tanto dell’uso di un software commerciale, ma di sistemi implementati dall’IT (Information Technology) aziendale; deducendo quindi il difetto di istruttoria da parte della commissione tecnica, che non si sarebbe avveduta del fatto che del suddetto software sarebbero utilizzati solo i dati di output.
Alle stesse conclusioni l’organo tecnico è giunto per il punto 3.5 dei Contenuti tecnici (“Proposte di innovazione tecnologica mediante l’utilizzo di dispositivi e componenti innovativi derivanti da tecnologie proprie di terzi”), indicando come generiche le informazioni e le motivazioni, e specificando che “i software e i prodotti di terze parti proposti sono commerciali liberamente acquistabili sul mercato, ancorché coperti da brevetti dei rispettivi costruttori/fornitori”.
Tale parte di motivazione non è sostanzialmente censurata dalla ricorrente – soprattutto il riferimento a prodotti liberamente acquistabili sul mercato – e la predetta in sostanza si duole di un differente trattamento riservato alla controinteressata su tali aspetti dell’innovazione tecnologica.
E, tuttavia, ancora una volta l’assunto della ricorrente si presenta generico, in quanto la predetta, a fronte della motivazione resa dalla commissione tecnica, avrebbe dovuto chiarire quali siano le informazioni specifiche, che ha esposto alla stazione appaltante e che avrebbero meritato l’oscuramento.
Orbene, come fondatamente eccepito dalla difesa della P.A. nella memoria di costituzione, già su un piano generale la ricorrente avrebbe preteso sostanzialmente un oscuramento massiccio pur senza avere evidenziato le specifiche ragioni del richiesto oscuramento; e – come eccepito dalla difesa di Italgas – il tentativo di integrazione postuma delle ragioni della presunta riservatezza si rivela inammissibile, in quanto solo con il ricorso sono state rese talune precisazioni.
Da tale integrazione postuma delle ragioni non esposte in sede procedimentale, ne deriva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza quantomeno sotto due aspetti, in quanto:
- la motivazione di oscuramento ex art. 35 del d. lgs. n. 36/2023 deve essere offerta in sede procedimentale alla P.A., e non nella sede giurisdizionale di contestazione delle decisioni di oscuramento;
- di dette decisioni potrebbe essere vagliata la legittimità per difetto di motivazione solo se la parte interessata abbia esposto le specifiche ragioni alla stazione appaltante, rendendo in tal modo possibile e doveroso alla p.a. esprimere le sue valutazioni sulla pertinenza della richiesta e sul dato o documento specifico, quale espressivo di segreti tecnici o commerciali.
Pertanto, alla luce della genericità, in più punti, delle richieste di oscuramento, non coglie nel segno il dedotto vizio di difetto di motivazione della decisione di parziale non oscuramento, il quale peraltro – stando ai dati forniti dalla difesa della PAT, e non contestati – tenderebbe ad una sorta di oscuramento di oltre 500 file, non giustificato in relazione a quanto finora rilevato sulla limitazione delle restrizioni all’accesso alle sole informazioni specificamente individuate, suscettibili di sfruttamento economico (v. Consiglio di Stato n. 508/2026 cit.).
Per quanto attiene alla presunta disparità di trattamento rispetto alle decisioni di oscuramento assunte con riguardo a Italgas, deve premettersi che per consolidata giurisprudenza “…il vizio di disparità di trattamento presuppone, per il suo apprezzamento, una perfetta identità delle situazioni poste a raffronto, la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 5157; id., 22 maggio 2024, n. 4549; Sez. V, 23 aprile 2024, n. 3718; id., 8 gennaio 2024, n. 256; id., 9 novembre 2023, n. 9629; Sez. III, 18 marzo 2024, n. 2569; Sez. VI, 31 gennaio 2024, n. 1005; id., 5 marzo 2013, n. 1298; Sez. VII, 28 dicembre 2023, n. 11282; id., 23 marzo 2023, n. 2959), a prescindere dal fatto che la sola diversità di trattamento non vale a dimostrare di suo il vizio di eccesso di potere (C.d.S., Sez. II, 28 novembre 2023, n. 10181)…” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2026, n. 203, espressione di un consolidato orientamento che richiede l’allegazione e la prova dell’assoluta identità di situazioni di fatto e della conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato: tra le tante, anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2025, 10355; Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6269).
Ciò precisato in ordine alla necessaria prova rigorosa, da parte di chi deduce tale vizio, dell’assoluta identità delle situazioni, tale prova non è stata fornita dalla parte ricorrente, la quale si è sostanzialmente basata solo sulle dichiarazioni di riservatezza rese, a fronte di un’attività della commissione tecnica che ha esaminato i documenti interessati dalla richiesta di oscuramento, come si evince dalla stessa nota del 23 luglio 2025 impugnata, da cui si desume la verifica dei singoli documenti e delle relative parti indicate.
Sotto tale profilo è opportuno fare un’ulteriore precisazione sulle modalità con cui la parte ricorrente ha impostato l’articolata censura, in quanto – come anche fondatamente eccepito da Italgas – Novareti ha, solo in questa sede, elaborato una scheda sinottica e un prospetto di raffronto ai quali rinvia genericamente, con una tecnica di redazione del motivo di ricorso di dubbia ammissibilità, ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. d), cod. proc. amm..
Ciò chiarito, deve in ogni caso rilevarsi che – a fronte di precisazioni rese solo in questa sede – l’eventuale accoglimento per tali parti potrebbe comportare, oltre ad una violazione della par condicio competitorum, anche una valutazione di questo Giudice su dati ed elementi sui quali l’amministrazione non si è potuta esprimere, e non ha potuto rendere la propria determinazione; con potenziale frontale contrasto con il divieto per il G.A. di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm..
Peraltro – venendo al raffronto tra le dichiarazioni rese dalle due contendenti – come fondatamente argomentato da Italgas nella sua memoria, quest’ultima risulta essere stata precisa nel chiedere l’oscuramento di singole parti dei documenti, e la Stazione Appaltante ha aderito a tali motivate richieste senza che Novareti abbia in alcun punto contestato tali determinazioni di oscuramento (vedasi le dichiarazioni di Italgas sulle parti coperte da riservatezza, in atti, e il riferimento sintetico in memoria).
Per quanto attiene all’offerta economica, la ricorrente censura le determinazioni della Stazione Appaltante solo per la “Nota illustrativa al Piano Industriale”: la predetta, in particolare, ha chiesto una secretazione parziale di tale documento limitatamente a determinati contenuti, e la commissione ha accolto tale istanza solo per una parte degli stessi (paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6), mentre ha rigettato la richiesta per i restanti paragrafi 2.2 e 2.3.
La ricorrente lamenta il mancato oscuramento per la parte 2.3 dei “contenuti economici”, “Dati relativi all’andamento dei costi e ricavi operativi della Società derivanti dai bilanci unbundling, informazioni relative alla redditività del business e all’accesso a forme di finanziamento”.
Orbene – nel dare atto che, per quanto attiene a tale parte dell’offerta economica, la comunicazione di aggiudicazione ha precisato che si intende accolta la richiesta anche con riferimento a “informazioni circoscritte all’ambito dell’unbundling contabile e a particolari partnership o collaborazioni ivi riportati” (cioè, nella Nota illustrativa al Piano Industriale) – occorre anche precisare che la ricorrente, nella dichiarazione di riservatezza presentata unitamente alla domanda di partecipazione, si è limitata ad evidenziare di fare parte del gruppo Dolomiti e che, pertanto, il bilancio di esercizio è parte integrante del bilancio consolidato.
Da tale constatazione ne ha fatto derivare un profilo di segretezza e di potenziale pregiudizio, peraltro facendo riferimento alla “divulgazione”, che è cosa diversa dalla conoscenza che l’operatore economico ne ha in sede di gara, e che non esime ciascun operatore ad assicurare un adeguato trattamento dei dati di terzi al di fuori della competizione e dell’utilizzo mirato a contestare gli atti di gara.
E’, in particolare, evidente che, in tale specifico contesto, resta fermo per il richiedente l’obbligo tassativo di utilizzare i documenti richiesti esclusivamente per la difesa dei propri interessi giuridici in relazione alla specifica gara (v. in tal senso: T.A.R. Campania, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 196).
Rispetto a tale motivazione, la commissione ha correttamente osservato che i bilanci consolidati sono soggetti ad una forma particolare di pubblicità.
Invero, il bilancio consolidato sostanzialmente fotografa la situazione economica dell’intero gruppo societario, in quanto riunisce i dati economici, patrimoniali e finanziari di un gruppo di imprese, presentandoli in modo unitario: il relativo obbligo è previsto dall’art. 42 del d. lgs. n. 127/1991, il quale stabilisce che “Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio”.
Deve anche osservarsi che – a fronte di tale valutazione della commissione tecnica – nella comunicazione di aggiudicazione la Stazione Appaltante pare in effetti avere ampliato tale oscuramento alle “informazioni circoscritte all’ambito dell’unbundling contabile e a particolari partnership o collaborazioni ivi riportati”.
Ciò chiarito, osserva il Collegio che, ancora una volta – rispetto alla forte esigenza difensiva della seconda classificata – la ricorrente invoca l’oscuramento di dati solo genericamente indicati come rilevanti sul piano concorrenziale, senza specificare sotto quale profilo tali dati contabili possano creare un vantaggio competitivo che i concorrenti potrebbero sfruttare.
Non è ininfluente, peraltro, rilevare che la conoscenza dei contenuti della Nota illustrativa è funzionale anche alla verifica della congruità dell’offerta (vedasi anche il punto 2 del disciplinare di gara).
I. – Una volta respinta la domanda principale, deve essere esaminata la domanda proposta in via subordinata dalla ricorrente, di annullamento delle determinazioni di oscuramento assunte dalla stazione appaltante nei riguardi di Italgas.
In particolare, la ricorrente chiede, solo nell’ipotesi di rigetto della sua domanda principale, l’annullamento delle determinazioni assunte dalla P.A. sulla richiesta di oscuramento presentata da Italgas, in quanto aventi ad oggetto documenti asseritamente di contenuto analogo a quelle di Novareti; con correlata deduzione del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Precisa, inoltre, che – pur non potendo mettere in discussione le valutazioni sui segreti tecnici e commerciali di Italgas – sussisterebbero specifiche ragioni di accesso difensivo sottese alla richiesta di ostensione di parte dei documenti rimasti oscurati, afferenti all’offerta tecnica della seconda classificata; ragioni legate alla possibile proposizione di un ricorso incidentale nel contesto dell’impugnazione che Italgas potrebbe proporre nei termini di legge avverso l’aggiudicazione, nonché al minimo divario tra i due punteggi.
Tale domanda non può trovare accoglimento, il che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione sollevata dalla difesa della Provincia, di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, co. 2, cod. proc. amm., per non avere la ricorrente presentato in via amministrativa – successivamente alla decisione di oscuramento – alcuna istanza di accesso avente ad oggetto tali atti di Italgas.
Al fine di respingere tale domanda subordinata è sufficiente osservare che la ricorrente non ha contestato in alcun punto tale decisione di oscuramento, non revocando in dubbio l’esistenza dei segreti tecnici e commerciali.
Osserva a tal fine il Collegio che dal complessivo e sistematico esame delle due disposizioni – articoli 35 e 36 – emerge che la ratio della nuova disciplina è quella di accelerare e semplificare la conoscenza degli atti di gara, rendendo in linea di massima ostensibile tutta la documentazione sia dell’aggiudicataria, sia delle altre quattro concorrenti utilmente collocatesi.
Sempre nell’ottica della finalità acceleratoria, la stazione appaltante – ove non ritenga di ostendere tutta la documentazione – dovrebbe decidere sulle istanze di oscuramento e rendere note tali determinazioni contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione.
In tal modo, nella logica del legislatore del nuovo Codice, si evita in entrambi i casi ai concorrenti di presentare istanze di accesso successivamente alla partecipazione, con la differenza che – ove la P.A. abbia deciso di accogliere alcune istanze di oscuramento – il concorrente interessato all’ostensione ha l’onere di reagire in tempi molto brevi, in quanto l’art. 36, co. 4, stabilisce l’impugnabilità delle decisioni di oscuramento con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
Pertanto, come già chiarito, oggetto del giudizio è la legittimità della decisione sulle istanze di oscuramento, con cui sostanzialmente la p.a. opera in quella sede il necessario bilanciamento tra le due contrapposte esigenze.
Nel caso in esame la stazione appaltante – anche per mezzo della commissione tecnica – ha effettuato una valutazione circa l’esistenza di segreti tecnici e commerciali, rinviando al contenuto della documentazione e alla motivazione con cui Italgas ha esplicato le ragioni della richiesta di oscuramento; ragioni che, stando a quanto emerge dalla documentazione presentata in sede di gara (in atti) e dalle deduzioni difensive, sono state ritenute meritevoli di tutela.
In altre parole, dell’esistenza di un’informazione qualificata in tal senso si traggono elementi – non sconfessati peraltro dalla ricorrente – dalla richiesta di oscuramento presentata dalla ditta, contenente indicazioni specifiche.
La domanda subordinata formulata da Novareti deve, pertanto, essere respinta.
Per quanto attiene, infine, alla domanda volta ad acquisire la richiesta di chiarimenti della Stazione appaltante di cui alla nota del 27 febbraio 2025, e la risposta di Italgas del 10 marzo 2025, deve rilevarsi che tali atti non risultano essere stati oggetto della decisione di oscuramento e, pertanto, restano fuori dal perimetro del presente giudizio.
L. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.
M. – Le spese del giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto della natura del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ai sensi dell’art. 36, co. 7, d. lgs. n. 36/2023, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di Italgas Reti S.p.a. e della Provincia Autonoma di Trento, liquidandole in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Giacomo Bernardi, Consigliere