TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 28 settembre 2026, n. 15312
Una simile protrazione non può ritenersi conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. La lex specialis aveva infatti individuato nelle prime due ore della prova il limite temporale entro il quale contemperare le esigenze di regolare svolgimento della selezione con la fisiologica tollerabilità dell’astensione dall’uso dei servizi igienici. L’eccezionale e anomalo protrarsi delle operazioni preliminari non avrebbe potuto incidere su tale equilibrio in misura tale da estendere di fatto l’interdizione sino a un arco temporale quasi doppio rispetto a quello formalmente previsto.
La procedura concorsuale è preordinata alla selezione dei candidati maggiormente idonei sotto il profilo delle conoscenze e delle capacità richieste dal bando, e non può trasformarsi, sia pure indirettamente, in una prova di resistenza al disagio fisico. Le modalità di svolgimento devono pertanto essere tali da consentire a tutti i partecipanti di esprimere le proprie capacità in condizioni di ragionevole serenità, senza essere sottoposti a disagi ulteriori rispetto a quelli necessariamente connessi alla prova stessa e privi di attinenza con le qualità oggetto di valutazione. Diversamente, verrebbe ad assumere rilievo, quale fattore selettivo estraneo alla finalità della procedura, la maggiore o minore capacità individuale di sopportare il disagio fisico.
Guida alla lettura
"Mi scappa la pipì. Mi scappa la pipì. Mi scappa la pipì..." è non solo il ritornello di una famosa canzone di Pippo Franco del 1979, ma anche l'affermazione che i commissari del concorso per il reclutamento di 983 allievi marescialli della Guardia di finanza, a Palermo, si sono sentiti rivolgere da alcuni concorrenti. E fin qui la cosa non farebbe notizia. Si sa, quell'agitazione che si ha durante una prova importante impatta anche sulle funzioni fisiologiche… Però nei concorsi pubblici ci sono regole da osservare, alcune delle quali particolarmente stringenti. In particolare il bando di concorso prevedeva che non si potesse uscire dall’aula d’esame per le prime due ore dall’inizio della prova. Ma in certi casi non ragione (e vescica) che tenga. Così la candidata ha lasciato l’aula, è andata in bagno ed è stata esclusa dal concorso per questo motivo.
L’aspirante finanzierà però non si è persa d’animo e ha impugnato l’esclusione davanti al TAR Lazio, che con la sentenza in commento ha accolto il ricorso. In particolare, il Collegio giudicante ha rilevato:
- in punto di fatto, che l’ingresso in aula – e la conseguente interdizione dall’accesso ai servizi – alle ore 11:20, a fronte dell’avvio della prova alle ore 12,58. Cosicché l’impossibilità di andare in bagno si è protratta complessivamente per 3 ore e 38 minuti;
- e, di conseguenza, in diritto che l’operato dell’Amministrazione contrasta con i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità. Invero, se il limite minimo di permanenza in aula fissato dalla lex concorsualis è di due ore, questo è il parametro di fisiologica tollerabilità dell’astensione dall’uso dei servizi igienici. Cosicché non ha nessun senso – ed è quindi (appunto) irragionevole e sproporzionato – pretendere che l’arco temporale d’interdizione dall’uso dei servizi venisse quasi raddoppiato. Ciò a maggior ragione alla luce del fatto che ben venti candidati si sono trovati ad affrontare la stessa difficoltà (e speriamo non anche nella medesima coda per il bagno). Il che costituisce un significativo indice delle concrete difficoltà determinate dalle modalità organizzative adottate dall’Amministrazione.
Così decidendo, il TAR:
- per un verso, ha applicato la regola – ormai ampiamente consolidata – che il ritardo (in questo caso nell’avvio delle prove) produce conseguenze sfavorevoli per la parte che vi ha dato causa (nella specie, l’Amministrazione), la quale deve dunque assumersi le proprie responsabilità (qui l’illegittimità del provvedimento di esclusione e la condanna a disporre, in favore della ricorrente, la ripetizione della prova di concorsi da cui è stata estromessa);
- e, per altro verso, ha – condivisibilmente, ad avviso di chi scrive – rilevato che un concorso per l’ingresso nel mondo del lavoro deve mirare a selezionare i candidati più preparati e meritevoli, non quelli aventi una vescica particolarmente “robusta”, maggiormente in grado di trattenere la pipì. Insomma, “la procedura concorsuale … non può trasformarsi … in una prova di resistenza al disagio fisico”.
La questione – sicuramente buffa – farebbe anche sorridere, se non fosse che questa vicenda ha comportato un ingente impiego di risorse (dapprima amministrative e poi giudiziarie) che avrebbero sicuramente potuto essere spese in maniera più proficua a fronte di una maggiore elasticità mentale da parte della Commissione.
Pubblicato il 28/09/2026
N. 15312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07665/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7665 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del Verbale di Esclusione n. 14, adottato in data 5 maggio 2026 dalla Commissione del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027 (determinazione n. 57373/2026 del 20.02.2026), notificato alla ricorrente in pari data, con il quale la Sig.ra -OMISSIS- è stata esclusa dal concorso in epigrafe per essersi recata ai servizi igienici durante lo svolgimento della prova scritta di cultura generale di cui all’art. 12 del bando di concorso;
- dell’avviso contenente le istruzioni per l’effettuazione della prova scritta di cultura generale, relativa al divieto di usufruire dei servizi igienici per le prime due ore dall’inizio della prova pubblicato sull’area dedicata ai concorsi pubblici della Guardia di Finanza pubblicato il 28 aprile 2026;
- ove occorrer possa dell’art. 12 co.4 della lex specialis recante le modalità e data di svolgimento della prova scritta di cultura generale nella parte in cui prevede che la sottocommissione e i candidati hanno l’obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli artt. 11, 12, 13 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- ove occorrer possa, dell’art. 20, comma 1, lettera b), del bando di concorso, nella parte in cui, per la sola prova scritta di cultura generale, non prevede alcuna deroga o possibilità di differimento per comprovate cause di forza maggiore, a differenza di quanto stabilito, per le altre fasi della procedura concorsuale, dalla lettera a) del medesimo comma;
- ove occorrer possa, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione di
n. 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2026/2027 adottato con determinazione n. 57373, in data 20 febbraio 2026 e pubblicato lo stesso giorno sul sito web concorsi.gdf.gov.it;
- della graduatoria di merito del concorso, non ancora adottata né pubblicata, nella parte in cui non dovesse contenere il nominativo dell’odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente.
Nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla riammissione al concorso in epigrafe e alla ripetizione, in una sessione apposita, della prova scritta di cultura generale di cui all’art. 12 del bando, ed in caso di superamento all’ammissione delle successive fasi dell’iter concorsuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio Ministero dell’economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2026 la dott.ssa Giulia La Malfa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - L’odierna ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata esclusa dalla procedura concorsuale indetta dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 983 allievi marescialli finanzieri, per essersi allontanata dall’aula, al fine di fruire dei servizi igienici, prima del decorso delle prime due ore dall’inizio della prova, in violazione del divieto espressamente previsto dalle istruzioni operative pubblicate il 28 aprile 2026.
Il ricorso è affidato a quattro motivi di censura, con cui la ricorrente lamenta, in sintesi:
i) la violazione della lex specialis e l’eccesso di potere per difetto di proporzionalità e di istruttoria, per avere l’Amministrazione applicato in termini meramente formali e automatici il divieto di accesso ai servizi igienici, senza considerare lo stato di necessità della candidata e le peculiari circostanze, anche organizzative, che lo avevano determinato;
ii) la violazione dell’art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994 e del principio di tassatività delle cause di esclusione;
iii) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per non avere la Sottocommissione adeguatamente considerato lo stato di necessità della ricorrente, l’intervento del presidio medico-sanitario e la possibilità di adottare misure alternative idonee a contemperare la tutela della salute con la regolarità della prova;
iv) l’eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento, nonché la violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, per avere l’Amministrazione disposto l’esclusione in conseguenza di una situazione di necessità determinata anche dall’anticipata chiusura dei servizi igienici e dal significativo ritardo nell’avvio della prova, ad essa direttamente imputabili.
2 - Resiste in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, insistendo per il rigetto del gravame.
3 - All’udienza pubblica del 16 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - L’esame delle censure prospettate impone, in via preliminare, una puntuale ricostruzione della sequenza fattuale rilevante ai fini della decisione, quale emerge, in particolare, dal processo verbale delle operazioni depositato dall’Amministrazione.
Da tale documento risulta, infatti, che l’impedimento all’accesso ai servizi igienici si è protratto ininterrottamente per complessive 3 ore e 38 minuti, secondo la seguente scansione temporale:
- alle ore 11,20 il Presidente ha dato avvio alle operazioni preliminari della prova, procedendo alla lettura delle istruzioni, al controllo del materiale consegnato ai candidati e all’estrazione della traccia; a partire da tale momento, come confermato dalle stesse difese svolte dall’amministrazione, è stato inibito l’accesso ai servizi igienici;
- solamente alle ore 12,58 ha avuto formalmente inizio la prova scritta, sicché da tale momento ha iniziato a decorrere il periodo di due ore durante il quale la lex specialis vietava ai candidati di allontanarsi dall’aula o di usufruire dei servizi, con termine alle ore 14:58;
- alle ore 14:12, dunque prima dello spirare del predetto termine, quando tuttavia l’interdizione dei servizi si era già complessivamente protratta per 2 ore e 52 minuti, la ricorrente ha chiesto di poter usufruire dei servizi igienici, rappresentando all’ispettore addetto alla vigilanza l’urgenza della propria necessità; sebbene fosse stata espressamente avvertita che l’allontanamento dall’aula avrebbe comportato l’esclusione dalla procedura, la ricorrente, non potendo ulteriormente differire l’accesso ai servizi, ha deciso di recarvisi ugualmente.
Nel medesimo processo verbale emerge, inoltre, che, nella stessa giornata e per la medesima ragione, sono stati esclusi ulteriori diciannove candidati, distribuiti tra i due padiglioni nei quali si svolgeva la prova.
2 - Alla luce della ricostruzione che precede, i motivi 1, 3 e 4, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono fondati.
2.1 - Le istruzioni operative prevedevano il divieto di allontanarsi dall’aula o di usufruire dei servizi igienici per le prime due ore dall’inizio della prova. L’Amministrazione, tuttavia, ha di fatto anticipato tale interdizione di oltre un’ora e mezza, impedendo l’accesso ai servizi già dalle ore 11,20, a fronte dell’avvio della prova alle ore 12,58. Ne è derivata un’interdizione complessiva di 3 ore e 38 minuti, ben superiore a quella contemplata dalla lex specialis.
Una simile protrazione non può ritenersi conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. La lex specialis aveva infatti individuato nelle prime due ore della prova il limite temporale entro il quale contemperare le esigenze di regolare svolgimento della selezione con la fisiologica tollerabilità dell’astensione dall’uso dei servizi igienici. L’eccezionale e anomalo protrarsi delle operazioni preliminari non avrebbe potuto incidere su tale equilibrio in misura tale da estendere di fatto l’interdizione sino a un arco temporale quasi doppio rispetto a quello formalmente previsto.
La previsione delle due ore costituiva, inoltre, un parametro sul quale i candidati potevano ragionevolmente calibrare la propria organizzazione personale e le proprie esigenze fisiologiche. Il suo concreto prolungamento, per effetto dell’anomala dilatazione delle operazioni preliminari, ha pertanto inciso anche sull’affidamento riposto nelle modalità di svolgimento previamente stabilite dall’Amministrazione.
2.2 - Del resto, la pluralità delle esclusioni, che hanno riguardato ben venti candidati, non consente di ricondurre l’accaduto a una volontaria ed eccezionale inosservanza delle istruzioni da parte della ricorrente, costituendo piuttosto un significativo indice delle concrete difficoltà determinate dalle modalità organizzative adottate.
2.3 - La procedura concorsuale è preordinata alla selezione dei candidati maggiormente idonei sotto il profilo delle conoscenze e delle capacità richieste dal bando, e non può trasformarsi, sia pure indirettamente, in una prova di resistenza al disagio fisico. Le modalità di svolgimento devono pertanto essere tali da consentire a tutti i partecipanti di esprimere le proprie capacità in condizioni di ragionevole serenità, senza essere sottoposti a disagi ulteriori rispetto a quelli necessariamente connessi alla prova stessa e privi di attinenza con le qualità oggetto di valutazione. Diversamente, verrebbe ad assumere rilievo, quale fattore selettivo estraneo alla finalità della procedura, la maggiore o minore capacità individuale di sopportare il disagio fisico.
2.4 - Neppure persuade l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’esclusione costituirebbe applicazione vincolata della lex specialis e sarebbe imposta dall’esigenza di assicurare la par condicio competitorum. In una situazione del tutto eccezionale, determinata dall’anomalo protrarsi delle operazioni preliminari, la Sottocommissione avrebbe potuto adottare modalità organizzative proporzionate, quali l’accompagnamento ai servizi da parte del personale di vigilanza, secondo modalità uniformi e applicabili indistintamente a tutti i candidati nella medesima condizione, preservando così la parità di trattamento. Né può essere posto a carico della candidata il mancato rispetto di un limite che l’Amministrazione ha essa stessa, per effetto del ritardo nell’avvio della prova, reso di fatto eccessivamente gravoso da osservare.
3 - In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, devono essere accolti i motivi di cui ai nn. 1, 3 e 4, idonei a soddisfare pienamente la pretesa sostanziale azionata, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Per l’effetto, il provvedimento di esclusione deve essere annullato e l’Amministrazione deve essere condannata a disporre, in favore dell’odierna ricorrente, la ripetizione della prova scritta dinanzi a una Commissione in diversa composizione e, ove la medesima risulti idonea, anche delle ulteriori prove della procedura concorsuale, secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal bando.
4 - La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
5 - Quanto alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la difesa della ricorrente ha chiesto, all’udienza del 16 settembre 2026, di essere autorizzata a regolarizzare la relativa istanza, che la competente Commissione ha dichiarato inammissibile. Ove ne ricorrano i presupposti, il Collegio provvederà con separato decreto all’esito della completa regolarizzazione della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
Giulia La Malfa, Referendario, Estensore