TAR Lazio, Roma, sez. III, 7 Luglio 2026, n. 12441
La controversia nasce dall’esclusione di Integra Lifesciences Italy s.r.l. per mancata presentazione della campionatura entro il termine previsto dal disciplinare. A seguito di un precedente ricorso, il TAR aveva già annullato tale esclusione, consentendo la riammissione dell’operatore economico e la rivalutazione dell’offerta. Successivamente il lotto è stato aggiudicato a Integra Lifesciences Italy S.r.l. che ha superato la precedente aggiudicataria HD Hospital Device s.r.l. Quest’ultima ha quindi impugnato la nuova aggiudicazione.
Il TAR ha respinto il ricorso confermando la legittimità della riammissione e della successiva aggiudicazione a favore di Integra.
Guida alla lettura
La sentenza in commento chiarisce un principio di rilevante interesse pratico in materia di offerta tecnica, anche se specificato nella “lex specialis”: la campionatura non era un elemento costitutivo dell’offerta.
I temi centrali della sentenza sono riassumibili in quattro parti, di cui due processuali e due sostanziali.
Il primo riguarda l’onere dei motivi aggiunti ex art. 120, comma 7, c.p.a. che grava solo su chi è già ricorrente; in tal senso, la ASL eccepiva l’inammissibilità del ricorso autonomo. Secondo la sua tesi, l’aggiudicazione doveva essere impugnata con motivi aggiunti nel giudizio già pendente già pendente. Il TAR respinge l’eccezione richiamando il Cons. di Stato, VI n. 7419/2021. I motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. sono uno strumento del ricorrente principale o incidentale. L’onere di concentrazione dell’art. 120, comma 7, presuppone quindi che il ricorrente abbia già quella qualifica processuale. HD nel primo giudizio era solo controinteressata e non aveva proposto ricorso incidentale, poteva perciò agire con un nuovo ricorso.
Ciò che merita attenzione in questo primo punto è la riscrittura dell’art. 120, comma 7, operata dal D.Lgs. 36/2023 art. 209, che non ha modificato la portata applicativa, in quanto il nuovo codice riporta quanto segue: “i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiuntivi, senza pagamento del contributo unificato”. Il testo precedente diceva che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. Quindi, si passa dal “devono essere impugnati” al “sono impugnati”. Sul devono la giurisprudenza aveva costruito la natura cogente dell’onere: l’inciso “devono” esprime un onere, e non una facoltà, a carico dell’interessato che abbia avviato un contenzioso sugli atti della procedura. Ulteriore aspetto di rilievo afferisce all’esonero dal contributo unificato; questa esenzione può essere letta come un incentivo alla concentrazione, e quindi come segno di un favor legislativo ancora più marcato per il giudizio unico, potenzialmente esteso a ogni soggetto interessato: “Chi ha fatto ricorso contro una gara può contestare anche i nuovi atti della stessa procedura attraverso i motivi aggiunti, senza pagare un altro contributo unificato”.
Il TAR afferma che questo vantaggio economico non può diventare un obbligo processuale per chi non aveva promosso il giudizio originario. Chiarisce che questa regola riguarda chi ha già presentato il ricorso, non vale automaticamente per chi, nel primo processo, era soltanto controinteressato e si era limitato a difendersi. Se successivamente viene adottato un nuovo provvedimento che danneggia il controinteressato, quest’ultimo può quindi presentare un nuovo ricorso, pagando il relativo contributo unificato. Si crea così una differenza o meglio un possibile (?) paradosso, ossia: chi aveva già fatto ricorso può contestare i nuovi atti senza sostenere un nuovo costo, chi - invece - nel primo processo si era soltanto difeso può essere “costretto” a iniziare una nuova causa e a pagare il contributo. Secondo il TAR, l’esenzione del contributo unificato serve ad agevolare chi utilizza i motivi aggiunti, ma non obbliga il controinteressato a diventare ricorrente nello stesso processo.
Il secondo punto ricade nella scelta del TAR di non attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, in quanto il primo motivo di HD mirava a rimettere in discussione la legittimità dell’esclusione di Integra; ASL e Integra sostenevano invece che questo punto fosse già stato affrontato nelle precedenti decisioni cautelari e nella sentenza n. 8858/2026. Tuttavia, Integra evidenziava (inoltre) che la propria riammissione alla gara era stata una conseguenza necessaria delle decisioni assunte dal giudice. Il TAR precisa che la sentenza n. 8858/2026 non è ancora definitiva, perché è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, di conseguenza, non esiste ancora una decisione definitiva che impedisca al giudice di esaminare nuovamente la questione.
Il TAR avrebbe potuto sospendere il nuovo giudizio e attendere la decisione del Consiglio di Stato, ma ha scelto di non farlo, la sospensione, infatti, non era obbligatoria. Il Collegio ha preferito proseguire e decidere subito, tenendo conto anche del fatto che, nel giudizio di appello, la richiesta cautelare era stata respinta con l'ordinanza n. 2224/2026.
Nel decidere, il TAR ha quindi confermato quanto aveva già sostenuto nella precedente sentenza n. 8858/2026, ribadendo che l'esclusione di Integra non era corretta. Questa scelta, però, crea una situazione delicata, perché i due giudizi continuano separatamente pur riguardando, nella sostanza, la stessa questione: stabilire se Integra dovesse essere esclusa oppure riammessa alla gara.
Il problema potrebbe emergere qualora il Consiglio di Stato, decidendo sull'appello della sentenza n. 8858/2026, arrivasse a una conclusione diversa e ritenesse corretta l'originaria esclusione di Integra. In questo caso si dovrebbe valutare anche cosa accade all'aggiudicazione ottenuta successivamente da Integra, che è stata possibile proprio grazie alla sua riammissione.
Per questo motivo, HD ha interesse a impugnare anche la nuova sentenza n. 12441/2026, evitando che la decisione che conferma l'aggiudicazione a Integra diventi definitiva mentre è ancora aperto il giudizio sulla legittimità della sua riammissione.
In sostanza, il TAR ha scelto di non aspettare il Consiglio di Stato e di decidere immediatamente. Questa scelta rende il processo più rapido, ma lascia aperto il rischio che, in futuro, i due giudizi possano arrivare a conclusioni non perfettamente coerenti tra loro.
Il terzo punto della sentenza è il cuore della vicenda riguarda la qualificazione giuridica della campionatura, sottoforma di natura costitutiva o meramente dimostrativa.
La questione sostanziale dirimente attiene alla corretta qualificazione giuridica della campionatura richiesta dal bando. La sentenza risolve il nodo ermeneutico per relationem, adottando un criterio interpretativo rigoroso: la natura dell’obbligo di campionatura deve desumersi dal ruolo funzionale che la lex specialis le attribuisce all’interno della struttura valutativa dell’offerta, e non dalla perentorietà delle formule comminatorie di esclusione.
Il disciplinare di gara prescriveva l’invio della campionatura ad substantiam, sanzionandone l’omissione con l’esclusione, al fine di «accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto» ai requisiti minimi tecnici. Tuttavia, l’Allegato 1 – rubricato alle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici – faceva riferimento esclusivo a schede tecniche e documentazione scritta, omettendo qualsiasi menzione della campionatura ai fini della valutazione meritocratica.
Il TAR ha respinto altresì il tentativo difensivo dell’ASL di ricondurre etichettatura e confezionamento nell’alveo della «documentazione», osservando che un dispositivo medico, in quanto bene fisico, non è assimilabile a un documento. Da tale premessa il Collegio ha tratto la conclusione che la campionatura assolvesse a una funzione meramente dimostrativa (di verifica ex post di quanto dichiarato), rendendo di conseguenza illegittima la clausola escludente automatica. Tale orientamento trova conferma nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2224/2026, che ha inquadrato la fattispecie nel principio di tassatività delle cause di esclusione e nella nullità delle clausole espulsive atipiche non espressamente contemplate dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023.
Sul piano dogmatico, il passaggio cruciale concerne il perimetro applicativo dell’art. 10 del Codice. La tassatività delle cause di esclusione si riferisce alle ipotesi in senso proprio, ossia quelle attinenti ai requisiti di ordine generale e speciale del concorrente (artt. 94-95 d.lgs. n. 36/2023). Essa non investe, invece, le ipotesi di esclusione per incompletezza dell’offerta tecnica, le quali discendono dalla carenza di un elemento essenziale della proposta economica.
La distinzione tra natura costitutiva e dimostrativa della campionatura diviene, pertanto, il discrimine per l’applicazione del regime sanzionatorio:
- natura costitutiva: la campionatura integra un elemento essenziale dell’offerta. La sua mancanza determina l’incompletezza insuperabile della proposta, rendendo l’esclusione legittima e non sanabile tramite soccorso istruttorio (ex art. 101), il quale non può essere utilizzato per integrare il contenuto tecnico dell’offerta;
- natura dimostrativa: la campionatura costituisce un mero riscontro di quanto già documentato. In tal caso, la clausola che ne sanziona l’omissione con l’esclusione introduce una causa di esclusione atipica, in contrasto con il principio di tassatività, e deve considerarsi nulla.
Il profilo più discutibile della decisione risiede nel test adottato dal Giudice, in quanto la riconduzione della natura della campionatura alla sua rilevanza nella griglia di valutazione dei punteggi appare incentrata esclusivamente sulla funzione meritocratica. Il disciplinare, tuttavia, assegnava alla campionatura una funzione distinta e dichiarata: la verifica di conformità ai requisiti minimi indispensabili (threshold requirements). Tale funzione attiene all’ammissibilità dell’offerta, e non alla sua graduazione.
Si sarebbe potuto sostenere che un campione finalizzato ad accertare la conformità minima della dimensione «costitutiva», poiché in sua assenza la Stazione Appaltante risulterebbe priva dello strumento per verificare l’idoneità dell’offerta. Il TAR ha superato tale obiezione ritenendo, implicitamente, che le schede tecniche fossero già sufficienti a tale verifica e che il campione ne costituisse solo una riprova fisica. Tale lettura, seppur coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3518/2024; Sez. III, n. 6827/2022; Sez. III, n. 1699/2022), ha l’effetto di ridimensionare significativamente l’autonomia negoziale della Stazione Appaltante, la quale al paragrafo 13.1 del disciplinare aveva reiterato la sanzione espulsiva in quattro distinti passaggi. Da ultimo, emerge un ulteriore elemento, non esplicitamente valorizzato dalla sentenza ma idoneo a corroborarne la ratio, ossia la presenza di contraddizioni interne nel disciplinare di gara. La lex specialis affermava, in punti diversi, che il campione “verrà restituito” e, contestualmente, che “rimarrà di proprietà” dell’ASL. Tale incoerenza denota l’utilizzo di clausole standardizzate (clausole di stile), scarsamente calibrate sulla specificità dell’oggetto contrattuale, indebolendo la posizione difensiva dell’Amministrazione circa la natura essenziale della campionatura.
Il quarto punto riguarda la legittimità della rinnovazione valutativa da parte della medesima Commissione "a buste aperte", in quanto, con il secondo motivo di ricorso, HD ha eccepito la violazione del principio di segretezza dell'offerta, osservando che la Commissione di gara, nel procedere alla rivalutazione dell'offerta di Integra, era già a conoscenza del contenuto tecnico ed economico della proposta di HD.
Il TAR ha respinto l'eccezione richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 510/2026 e n. 3557/2026), coerente con l'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 30/2012. Tale principio, originariamente elaborato in relazione all'art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, è stato ritenuto applicabile anche all'art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e all'art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023. In ipotesi di regressione del procedimento a seguito di annullamento giurisdizionale, la medesima Commissione è legittimata a valutare l'offerta illegittimamente pretermessa, pur essendo a conoscenza delle altre offerte economiche. Il principio di segretezza, infatti, non assume carattere assoluto e deve essere bilanciato con esigenze di conservazione degli atti, economicità del procedimento ed effettività della tutela giurisdizionale.
Si tratta di un orientamento ormai consolidato. Il limite implicito, ma essenziale, è che la rinnovazione valutativa investa esclusivamente l'offerta pretermessa. Nella fattispecie, la riparametrazione ha inciso sul punteggio di HD, ma quale operazione aritmetica automatica, priva di margini di discrezionalità potenzialmente condizionati dalla conoscenza delle altrui offerte. La doglianza appariva infondata anche alla luce della previsione codicistica che impone la riconvocazione della medesima Commissione, salvo vizi di composizione; HD chiedeva, in sostanza, la disapplicazione di una norma espressa.
Pubblicato il 07/01/2026
N. 12441/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04898/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4898 del 2026, proposto, in relazione alla procedura CIG B6B5C1FEE0, da Hd Hospital Device S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale - ASL Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierfrancesco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
di Integra Lifesciences Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cursano e Francesca Romana Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a.,
- della Deliberazione del Direttore ad interim dell’U.O.C. Provveditorato di ASL Roma 2 del 17 marzo 2026, n. 298 recante “Aggiudicazione dei Lotti nn. 9-10-12-15-22-37 della procedura di gara aperta per la fornitura di dispositivi medici per Neurochirurgia occorrenti alle Strutture Ospedaliere della A.S.L. Roma 2, per un importo complessivo triennale pari ad € 383.531,40 = (iva inclusa)”, nella parte in cui dispone, con riferimento al lotto n. 22 (CIG B6B5C1FEE0) l’aggiudicazione in favore della Integra Lifesciences Italy S.r.l., in luogo della precedente aggiudicazione in favore della ricorrente;
- del verbale n. 5, allegato alla suddetta delibera, relativo alla seduta del 26 gennaio 2026 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui dispone la riammissione della Integra Lifesciences Italy S.r.l. e la conseguente aggiudicazione del lotto n. 22 in suo favore, previa riparametrazione delle offerte;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a detti provvedimenti;
nonché per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti, nonché
e per il subentro
della ricorrente nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale - ASL Roma 2 e di Integra Lifesciences Italy S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Sanitaria Locale-ASL Roma 2 ha indetto, con deliberazione n. 498 del 30 aprile 2025, una procedura aperta telematica di durata triennale per l'affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia occorrenti ai presidi ospedalieri della ASL Roma 2.
Per il lotto 22 di tale procedura (avente ad oggetto «circuiti monouso con puntale per aspiratore ad ultrasuoni per neurochirurgia per aspiratore tipo CUSA, con apparecchiatura di ULTIMA GENERAZIONE in uso gratuito per tutta la durata della fornitura da fornire contestualmente all’aggiudicazione») hanno presentato domanda di partecipazione le società HD Hospital Device S.r.l. e Integra Lifesciences Italy S.r.l.
Quest’ultima è stata esclusa dalla gara in applicazione della lex specialis, che richiedeva «di inviare entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta la campionatura, a titolo gratuito dei prodotti offerti con chiara indicazione del nome della ditta, al fine di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche minime indispensabili richieste nell’Allegato “Capitolato Tecnico”» e disponeva che «[l]a mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura richiesta secondo le modalità e i termini previsti, determinerà l’esclusione dalla gara» (§ 13.1. del disciplinare); il menzionato lotto 22 veniva perciò provvisoriamente aggiudicato alla HD Hospital Device.
1.1. La Integra Lifesciences Italy ha proposto impugnazione innanzi a questo Tribunale (n. R.G. 13878/2025) avverso la propria esclusione, richiedendo altresì la concessione di idonee misure cautelari.
Nella resistenza dell’ASL Roma 2 e della controinteressata HD Hospital Device, con ordinanza n. 6648/2025 pubblicata il 27 novembre 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ravvisando la sussistenza (oltre che del periculum in mora, anche del fumus boni juris) in quanto «la disciplina di gara in questione non sembra attribuire alla campionatura una sostanziale funzione costitutiva dell’offerta», dovendo perciò trovare applicazione il «consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2024, n. 3518, Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827, Cons. Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2243; CGARS, 20 luglio 2020, n. 634, id. 5 maggio 2017, n. 2076). “Così intesa, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa” (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149). “In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati” (Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827 che richiama: Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246)».
1.1.1. La HD Hospital Device ha proposto appello ex art. 62 cod. proc. amm., che è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 51/2026 pubblicata il 9 gennaio 2026, «tenuto conto dei non implausibili profili di fumus boni iuris emergenti dal ricorso introduttivo del giudizio, nonché dell’assenza di pregiudizi gravi ed irreparabili nelle more della definizione del giudizio nel merito».
1.1.2. In esecuzione dei richiamati provvedimenti giurisdizionali cautelari, la Commissione giudicatrice, riunitasi il 26 gennaio 2026, ha riammesso in gara la Integra Lifesciences Italy e ne ha valutato l’offerta.
Con deliberazione n. 298 del 17 marzo 2026, il lotto 22 è stato conseguentemente aggiudicato a detta società.
1.2. Con ricorso notificato (all’ASL Roma 2, quale Amministrazione intimata, e alla Integra Lifesciences Italy, quale controinteressata) il 16 aprile 2026 e depositato il 27 aprile 2026, la HD Hospital Device ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
- «1. - Violazione dell’art. 13.1 del Disciplinare di gara, in relazione alla natura essenziale della campionatura quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica. Violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di par condicio, trasparenza, completezza e immodificabilità dell’offerta. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento»: parte ricorrente deduce, sotto diversi profili, la correttezza dell’originaria decisione di escludere dalla gara la controinteressata, per violazione della lex specialis;
- «2. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 93 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, par condicio e segretezza delle offerte. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Sviamento»: parte ricorrente, in aggiunta, sostiene che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte, essendo state valutate dalla Commissione nella medesima composizione, che in precedenza aveva perciò già preso visione delle offerte e le aveva valutate.
1.2.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
2. La ASL Roma 2 e Integra Lifesciences Italy si sono costituite in giudizio al fine di resistere al ricorso.
2.1. In vista della camera di consiglio del 12 maggio 2026, originariamente fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ASL ha depositato una memoria con cui ha:
- eccepito l’inammissibilità del gravame, giacché l’art. 120, comma 7, cod. proc. amm. avrebbe imposto di proporre impugnazione tramite ricorso per motivi aggiunti nel giudizio già pendente innanzi a questo Tribunale;
- eccepito altresì l’inammissibilità del primo motivo, perché volto a rimettere in discussione le statuizioni cautelari di questo Tribunale e del Consiglio di Stato;
- confutato nel merito la fondatezza del gravame, invocandone il rigetto.
2.2. La Integra Lifesciences Italy ha depositato una memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità dei motivi (in quanto l’operato dell’Amministrazione era dovuto in esecuzione delle misure cautelari giudiziariamente disposte) e ne ha contestato la fondatezza.
3. Alla suddetta camera di consiglio, le parti hanno richiesto un differimento in attesa della pubblicazione della sentenza che avrebbe definito nel merito il giudizio n. 13878/2025 (la causa era stata spedita in decisione all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026) e questo Tribunale ha ritenuto di provvedere in conformità.
4. La sentenza, pubblicata il successivo 13 maggio 2026 (n. 8858/2026), in accoglimento del ricorso della Integra Lifesciences Italy, ha annullato il provvedimento di esclusione.
5. Alla nuova camera di consiglio del 26 maggio 2026, le parti hanno richiesto un ulteriore rinvio poiché avverso l’anzidetta sentenza era stato proposto appello con istanza cautelare ex art. 98 cod. proc. amm.; anche tale differimento è stato accordato.
6. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2224/2026 pubblicata l’11 giugno 2026, ha respinto la menzionata istanza cautelare, ritenendo prima facie (in virtù della cognizione sommaria propria della fase) condivisibile l’interpretazione seguita da questo Tribunale «in relazione all’applicazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e dei suoi corollari in termini di nullità delle clausole escludenti non contemplate»
7. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2026, il ricorso è stato infine discusso e, previo avviso della possibile definizione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., spedito in decisione.
8. Il Collegio ritiene di definire il giudizio in conformità a quanto disposto dall’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale «in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti»: così è nel caso di specie, essendo integro il contraddittorio e completa l’istruttoria e non avendo le parti, a fronte del menzionato avviso, manifestato specifiche esigenze di difesa potenzialmente ostative all’adozione della presente pronuncia.
9. L’eccezione di rito formulata dall’Amministrazione resistente è infondata.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire quanto segue: «Il ricorso per motivi aggiunti, tipicamente preordinato all’estensione del thema decidendum di un giudizio già pendente, costituisce un rimedio giudiziario impiegabile ai sensi dell’art. 43 c.p.a. soltanto dal ricorrente, principale e incidentale.
Per tali ragioni, il presupposto di operatività dell’istituto è dato dalla deduzione di nuove ragioni di doglianza o di nuove domande proposte da chi abbia già assunto la qualifica processuale di parte ricorrente (principale o incidentale), per avere già proposto un precedente ricorso nell’ambito del medesimo giudizio.
L’onere di impiegare il rimedio dei motivi aggiunti per censurare nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara ex art. 120, comma 7, c.p.a. non potrebbe, dunque, riferirsi a soggetti che, non avendo ancora proposto alcuna impugnazione, non abbiano già assunto la qualifica di parte ricorrente, i quali ben potrebbero agire separatamente, attraverso l’introduzione di un nuovo giudizio, avverso gli atti riguardanti la medesima procedura di gara (da altri) già contestata in sede giurisdizionale» (Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2021, n. 7419).
Tenuto conto di tale indirizzo ermeneutico (pienamente condiviso dal Collegio e da considerarsi ancora attuale, in quanto la riscrittura dell’art. 120, comma 7, cod. proc. amm. ad opera del nuovo codice dei contratti pubblici non ne ha modificato la portata applicativa), è dirimente riscontrare che HD Hospital Device non aveva proposto alcun ricorso incidentale nel precedente giudizio, con conseguente insussistenza del presupposto che fa sorgere l’onere di gravare gli atti di gara successivi esclusivamente con motivi aggiunti.
10. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
11. Il primo motivo non è inammissibile, contrariamente a quanto eccepito dalla ASL e dall’odierna controinteressata, poiché soltanto il giudicato sarebbe ostativo ad una nuova pronuncia sul merito: nella specie, non vi è ancora alcuna sentenza avente l’autorità di cosa giudicata fra le parti, essendo pendente il giudizio d’appello avverso la pronuncia n. 8858/2026 di questo Tribunale.
Sussisterebbero, semmai, i presupposti per disporre la sospensione del presente processo ex artt. 79 cod. proc. amm. e 337, comma 2, cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà l’anzidetto giudizio di gravame.
Trattandosi di un’ipotesi di sospensione facoltativa (cfr., inter alias, T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 27 ottobre 2023, n. 15996, e giurisprudenza ivi richiamata), il Collegio ritiene di non disporla tenuto conto del rigetto dell’istanza cautelare pronunciato dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza n. 2224/2026 e delle relative motivazioni.
11.1. Il motivo è infondato, alla luce di quanto statuito da questo Tribunale con la più volte menzionata sentenza n. 8858/2026 (che non può che essere integralmente ribadito): «Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la campionatura non costituisce un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 aprile 2024, n. 3518, Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827, Cons. Stato, III, 15 marzo 2021, n. 2243; CGARS, 20 luglio 2020, n. 634, id. 5 maggio 2017, n. 2076). “Così intesa, la campionatura non vale a costituire una componente essenziale ed intrinseca dell’offerta, anche se resta ad essa strettamente connessa rivelandosi funzionale alla sua migliore valutazione qualitativa” (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699; id. 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149). “In altri termini, i campioni rivestono una funzione dimostrativa, assumendo lo scopo di consentire l’apprezzamento, dal vivo, dei prodotti presentati” (Cons. Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6827 che richiama: Consiglio di Stato, sez. III, 11 agosto 2017, n. 3996; sez. III, 3 luglio 2017, n. 3246).
L’art. 13.1 del Disciplinare di gara stabilisce che “Per i lotti di che trattasi, è richiesto agli Operatori Economici offerenti, di inviare entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta la campionatura, a titolo gratuito dei prodotti offerti con chiara indicazione del nome della ditta, al fine di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche di minime indispensabili richieste nell'Allegato "Capitolato Tecnico".
Si richiede per ogni prodotto offerto, una campionatura gratuita dotata dei requisiti di gara previsti per la fornitura, sia per quanto riguarda la qualità del prodotto sia per quanto riguarda il confezionamento e le etichette, congiuntamente ai plichi tecnici.
Si specifica che dovrà essere offerta alla commissione giudicatrice, pena esclusione immediata dalla gara, anche una campionatura dello strumento di lettura, unico per ogni prodotto offerto, dei risultati prodotti dai sistemi di rilevazione e dal relativo software di funzionamento. Il campione presentato verrà restituito alla Ditta concorrente alla conclusione della procedura di gara, con modalità da stabilire.
La campionatura, che rimarrà di proprietà dell'Azienda ASL Roma 2, dovrà essere corredata da regolare documento di accompagnamento o da elenco descrittivo dei prodotti campionati, redatto su carta intestata della Ditta offerente.
La mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura richiesta secondo le modalità e i termini previsti, determinerà l'esclusione dalla gara.
In sede di valutazione, l'Azienda ASL Roma 2 appaltante si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature e relativa documentazione, per eventuali prove tecniche aggiuntive.
Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto al presente disciplinare ed a quanto dichiarato nelle Schede Tecniche consegnate dalla Ditta concorrente in sede di gara.
La campionatura inviata s'intenderà concessa a titolo gratuito e non sarà restituita, salvo casi particolari, valutati singolarmente e discrezionalmente dell'Azienda ASL Roma 2 appaltante.
Tutti gli oneri necessari per la dimostrazione quali trasporto, installazione consumabili e quant'altro, sono a totale carico della Ditta concorrente.
Il mancato invio, anche parziale o incompleto, di quanto richiesto, comporterà l'esclusione automatica ed immediata dalla gara per il lotto non campionato.
La campionatura va inviata alla Sede Legale dell'A.S.L. Roma 2, Ufficio Protocollo — Via M. Brighenti n. 23 - 00159 Roma — Ed. B. Indicare sulle scatole l'oggetto di gara a cui si partecipa e la dicitura "Non Aprire" — "Campionatura per la Gara d'appalto …”.
Ne consegue che il disciplinare, al punto indicato, prevede espressamente, a pena di esclusione, l’invio della campionatura dei prodotti offerti entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta, con la dichiarata finalità di accertare le performances e la puntuale corrispondenza del prodotto rispetto alle caratteristiche di minime indispensabili richieste nell’Allegato “Capitolato Tecnico”.
Tuttavia, nel richiamato Allegato 1, recante le “Modalità di attribuzione dei punteggi di qualità”, nella parte relativa all’individuazione della metodologia attraverso la quale pervenire alla determinazione dei punteggi attribuibili con riferimento ai singoli parametri, sono indicate esclusivamente le “schede tecniche” e la “documentazione” e non invece anche la campionatura.
Né può convenirsi su quanto dedotto da parte dell’amministrazione laddove intende ricondurre la campionatura, intesa come etichette e confezionamento, alla “documentazione” di cui sopra, avuto riguardo al chiaro tenore testuale della previsione e al relativo significato e all’evidente diversa natura della documentazione rispetto alla campionatura, costituito da dispositivi per la neurochirurgia.
Ne consegue che la disciplina di gara, per come è stata costruita in concreto, non attribuisce alla campionatura una sostanziale funzione costitutiva dell’offerta, come invece in taluni specifici casi ha ritenuto la giurisprudenza invocata dalla controinteressata e dall’Amministrazione resistente, con la conseguenza che, in tal caso, la clausola di esclusione invocata da parte dell’amministrazione non è legittima».
12. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il più recente orientamento giurisprudenziale, invero, «ammette, in caso di regressione della procedura selettiva alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esito ad annullamento giurisdizionale, che la Commissione possa rivalutare le offerte medesime “a buste aperte”, e finanche avendo già conoscenza delle offerte economiche, non essendo il principio di segretezza di queste ultime un valore assoluto, ma dovendo esso conciliarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Si richiama sul punto l’indirizzo giurisprudenziale elaborato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 30 del 2012 - espressasi con riferimento all’art. 84, comma 12, del d.lgs. n. 163 del 2006, ma sulla base di argomentazioni che risultano valide anche a fronte della formulazione, invariata, dell’art. 77, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 - secondo il quale anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima Commissione preposta alla gara.
Nella suddetta ipotesi […] il principio dell’anonimato deve infatti essere bilanciato con gli antagonisti principi di conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito civilistico agli artt. 1419 e segg. cod. civ. e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’art. 21octies della l. 7 agosto 1990, n. 241, riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi; nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sancito in via generale dall’art. 1, comma 1, della citata l. 7 agosto 1990, n. 241, e, nella specifica materia della contrattualistica pubblica, dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (oggi art. 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), rinveniente una significativa rispondenza anche nella regola di ragionevole speditezza dei procedimenti contemplata dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» (Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510).
In applicazione di tale orientamento (recentemente ribadito da Cons. Stato, Sez. III, 7 maggio 2026, n. 3557, nonché pienamente condiviso dal Collegio), non è all’evidenza da considerarsi illegittimo che, come avvenuta nella specie, la Commissione proceda nella stessa composizione alla rivalutazione delle offerte.
13. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
14. La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna HD Hospital Device S.r.l. alla refusione, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) per la ASL Roma 2 ed ulteriori € 1.000,00 (mille/00) per Integra Lifesciences S.r.l., e dunque complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore