Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4576
Nel processo amministrativo, l’atto di integrazione del contraddittorio, oltre a dover essere notificato nel termine fissato dal giudice, deve essere depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a.; la violazione di tale termine comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’impugnazione ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a., norme applicabili anche al giudizio di appello, in forza del rinvio interno di cui all'art. 38 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile, quale istituto di carattere eccezionale, non è ammessa in presenza di disposizioni processuali chiare che stabiliscono termini perentori, quando l’inosservanza sia imputabile alla parte; essa richiede oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero impedimenti non imputabili alla parte. Diversamente, lungi dal rafforzarsi l'effettività della tutela giurisdizionale, si arrecherebbe un grave vulnus al pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge.
Guida alla lettura
La pronuncia della Quinta Sezione in commento offre importanti chiarimenti in merito al regime dell’ordine di integrazione del contraddittorio in appello e alle conseguenze del mancato rispetto del termine previsto per il deposito delle prove di avvenuta notifica dell’atto di integrazione stesso.
In particolare, il Consiglio di Stato, reputando l’appello non manifestamente infondato, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio in appello, senza disporne la remissione al primo giudice, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale per cui, ove il primo giudice non abbia ordinato l’integrazione del contradditorio, ritenendo il ricorso manifestamente infondato ex art. 49 comma 2 c.p.a., un'applicazione acritica del rinvio al primo giudice ex art. 105 avrebbe effetti di vincolatività del relativo principio di diritto per il giudice di primo grado, dando così luogo ad una sorta di giudicato a formazione progressiva.
Ciò premesso, a seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio, la parte onerata sostiene di aver provveduto alle notifiche entro il termine assegnato, da ciò la tempestività del deposito, e che per mero errore materiale non si era provveduto al deposito della prova di due notifiche, effettuato solo in allegato alla memoria difensiva.
La parte appellante, in sostanza, ritiene che una volta rispettato il termine per la notifica, come assegnato dal Giudice, ciò sia sufficiente anche ai fini della tempestività del deposito; quanto alle due notifiche tardive, afferma essere incorsa in errore materiale scusabile che giustificherebbe la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a.
Il Collegio, nel rigettare la tesi di parte, dichiara l’appello improcedibile per le seguenti ragioni.
In primo luogo, appare decisivo l’argomento testuale desumibile dagli articoli 35 comma 1 lett. c) e 49 comma 3 c.p.a.
Ai sensi di tale combinato disposto, infatti, “il giudice nell’ordinare il contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede a norma dell’art. 35”.
Da ciò emerge chiaramente come il giudice sia onerato dall’indicazione del solo termine per la notifica del ricorso ai controinteressati, ferma restando la necessità della tempestività del deposito, quale disciplinata dal codice di rito, posto che il ricorso è dichiarato improcedibile anche qualora l’atto di integrazione del contraddittorio non sia tempestivamente depositato.
Invero, mentre il termine per la notifica va individuato dal giudice, dovendo tenere in considerazione anche il numero dei destinatari, il termine per il deposito è comunque fissato ex lege ai sensi dell’art. 45, comma 1 c.p.a. secondo cui: “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”.
Detta norma è applicabile anche all’appello in forza dell’art. 45 comma 1 c.p.a. (che, come detto, fissa il termine perentorio di trenta giorni per il deposito di tutti gli atti soggetti a previa notifica), che opera anche per i giudizi di impugnazione per effetto del rinvio interno di cui all’art. 38 c.p.a. (“Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali”).
In applicazione della richiamata disciplina, essendo il deposito tardivo rispetto al termine di 30 giorni previsto dal codice del processo, l’appello è improcedibile.
In secondo luogo, non conducono a diverse conclusioni le osservazioni di parte circa l’opportunità di procedere ad una lettura non formalistica delle norme che fissano i termini per il deposito, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 1 c.p.a., oltre che di derivazione Costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.) e comunitaria (artt. 6 e 13 CEDU).
Invero, la previsione di un termine di trenta giorni per l’effettuazione del deposito degli atti di integrazione del contradditorio, nell’ottica della decadenza che governa il processo amministrativo, non deve considerarsi irrazionale e tale da impedire l’effettività della tutela giurisdizionale.
Sul punto il Collegio, oltre a richiamare propri precedenti in materia, ricorda anche che la Consulta ha a più riprese ribadito come il legislatore possa discrezionalmente conformare gli istituti processuali nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (Corte cost. n. 121/2016).
Quanto, infine, alla richiesta di rimessione in termini per errore scusabile all’origine del deposito tardivo, il Collegio afferma come ostativi al relativo riconoscimento sia l’inequivocità del dettato normativo, che la giurisprudenza in materia in ordine all’applicabilità del termine generale di trenta giorni per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio.
Viene al riguardo richiamato il pacifico orientamento per cui la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; non può essere riconosciuta quando il quadro normativo sia chiaro, né quanto l’inosservanza del termine discenda da scelte organizzative o comportamenti imputabili alla parte stessa (ex multis Cons. Stato, sez VII, 11 novembre 2025, n. 8824).
Pubblicato il 05/06/2026
N. 04576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9492 del 2024, proposto da
Stefania Barbe', Mara Piera Guidotti, Alessandra Ricevuti, Maria Sannino, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Franco Scarpelli, Silvia Balestro, Alessia Bellini, Giulia Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Vincenza Palmieri, Paolo Radaelli, Massimo Cali', Emilio Pregnolato, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
nei confronti
Calti Marta, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. V, n. 01280/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Visti gli artt. 38, 35, comma 1, lett c), 49, comma 3, 45 comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Bonetti, Scarpelli e Palmieri
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto notificato in data 29 novembre 2024 e depositato il successivo 19 dicembre le ricorrenti in epigrafe indicate hanno interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, sez. V, 29 aprile 2024, n. 1280, con cui è stato respinto il ricorso da loro presentato avverso un bando di selezione pubblica del Comune di Milano, per l’assunzione a tempo indeterminato di venti educatori per le Scuole dell’Infanzia (età 3-6 anni), nella parte in cui per l’accesso, pur facendo salvo il titolo specifico per l’insegnamento richiesto a coloro che avessero conseguito diploma abilitante prima del 2001/2002, come da normativa transitoria di settore, richiedeva accanto a questo titolo un diploma di laurea di qualsivoglia materia, sulla base del rilievo che gli educatori dell’infanzia, essendo a regime per l’accesso a detta qualifica richiesta la laurea, sarebbero stati inquadrati nel nuovo CCNL enti locali come funzionari di elevata qualificazione, categoria D, per il cui accesso è richiesta la laurea.
Con il ricorso per motivi aggiunti veniva altresì impugnata in prime cure la graduatoria finale di merito con notifica ad una sola controinteressata.
2. Si è costituito il Comune di Milano, riproponendo le eccezioni preliminari di rito evidenziate in prime cure, riferite anche alla circostanza che alcune ricorrenti non erano state ammesse per non avere presentato domanda in via telematica.
3. All’esito dell’udienza pubblica del 6 maggio 2025, la Sezione, tenuto conto dei propri precedenti in materia, ha adottato l’ordinanza collegiale n. 03898 del seguente tenore:
“Rilevato che:
- la presente impugnativa involge non solo l’esclusione dei ricorrenti ed odierni appellanti dalla procedura concorsuale riferita all’assunzione di venti educatori per le Scuole dell’Infanzia, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex fascia D), alla luce del nuovo contratto collettivo enti locali, ma anche la graduatoria di merito del concorso, oggetto in prime cure di ricorso per motivi aggiunti;
- l’appello, al pari del ricorso per motivi aggiunti di primo grado, è stato notificato ad un solo controinteressato;
Ritenuto che:
-debba procedersi all’integrazione del contraddittorio, ex art. 49 comma 1 c.p.a. in quanto l’appello non si presenta come manifestamente infondato (cfr sentenze di questa sezione 3 settembre 2024 n. 07377 - sul concorso per educatore scuola infanzia - 19 agosto 2024 n. 7165 e 14 febbraio 2025, n. 1227 sul concorso per educatore asili nido), per cui non può farsi applicazione del disposto dell’art. 49 comma 2 c.p.a.;
- avuto riguardo al numero limitato dei controinteressati non evocati in giudizio (quattordici) non ricorrano i presupposti per la notifica a mezzo pubblici proclami;
- debba assegnarsi a parte appellante il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica dell’atto di appello, della sentenza appellata nonché della presente ordinanza;
- il prosieguo della causa vada fissata per l’udienza pubblica del 20 novembre 2025”.
3.1. Detta ordinanza, con cui è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio in appello, senza disporre la remissione al primo giudice, è stata adottata dal collegio in base al condivisibile orientamento giurisprudenziale (ex multis Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2024, n. 3126) secondo cui, ove il primo giudice non abbia ordinato l’integrazione del contradditorio, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, ex art. 49 comma 2 c.p.a. “un'applicazione acritica del rinvio al primo giudice ex art. 105 implicherebbe una sorta di inevitabile disclosure anticipata delle motivazioni del rinvio, non ravvisabili nel mero rilievo della non completezza del contraddittorio, con quanto ne potrebbe conseguire in ordine alla vincolatività del relativo principio di diritto per il giudice di primo grado: si addiverrebbe, cioè, ad una sorta di giudicato a formazione progressiva, che peraltro, ove il primo giudice ritenesse di confermare la propria originaria motivazione a contraddittorio integro, ovvero a seguito di gravame di controparte, finirebbe per perfezionarsi solo all'esito di tale complessa alternanza.
La Sezione ritiene che la ricostruzione delineata sia pur sempre saldamente ancorata alla previsione dell'art. 49, comma 2, c.p.a., e consenta inoltre di risolvere l'assai più pregnante complicazione pratica che deriva dalla scelta del primo giudice di non ordinare l'integrazione del contraddittorio, della quale il giudice di appello, come nella specie, non condivida i presupposti”.
4. La difesa di parte appellante, ha provveduto al deposito, peraltro incompleto, della documentazione riferita alle notifiche effettuate nei confronti dei controinteressati pretermessi in prime cure solo in data 18 novembre 2025, ovvero un giorno libero prima dell’udienza di discussione fissata per la data del 20 novembre.
5. All’esito dell’udienza del 20 novembre 2025, mandata in decisione dal legale di parte appellante sulla base dei soli scritti difensivi, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, la sezione ha adottato l’ordinanza collegiale, ex art. 73 comma 3 c.p.a., 25 novembre 2025, n. 9206, comunicata alle parti in pari data, del seguente tenore “Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine alla procedibilità dell’appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) c.p.a. sotto un duplice profilo:
1) In quanto parte appellante ha depositato copia delle notifiche relative all’integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza 7 maggio 2025, n. 3898, solo in data 18 novembre 2025, ovvero solo un giorno libero prima dell’udienza, in palese violazione del termine di 30 giorni dall’ultima notifica, ex art. 94 c.p.a., da intendersi applicabile anche all’atto di integrazione del contraddittorio, comportante la notifica del ricorso in appello, senza necessità per il giudice che fissi il termine perentorio per la notifica di indicare anche il termine per il deposito, in quanto ex lege, come peraltro evincibile dalla lettera dell’art. 49 comma 3 c.p.a. secondo cui “Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35”;
2) In quanto con l’ordinanza 7 maggio 2025, n. 3898 si è disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei quattordici controinteressati non evocati in giudizio, quali risultanti dalla graduatoria di merito oggetto di impugnativa con il ricorso per motivi aggiunti in prime cure, mentre il contraddittorio risulta integrato solo nei confronti di dodici controinteressati (undici a mezzo posta e uno a mezzo pec), non risultando la notifica a Zuccon Valentina e Gherghina Georgiana;
Ritenuto di dover assegnare alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione e di dovere rinviare per il prosieguo all’udienza pubblica del 26 febbraio 2026”.
6. L’appellante con memoria difensiva depositata in data 23 dicembre 2025 ha dedotto che tutte le notifiche erano state effettuate nel termine assegnato e che l’ultima notifica si era perfezionata solo in data 27 ottobre 2025; da ciò, in tesi, la tempestività del deposito, e che per mero errore materiale non si era provveduto al deposito della prova delle notifiche a Zuccon Valentina e Gherghina Georgiana, deposito avvenuto in allegato alla memoria difensiva.
Ha pertanto insistito per l’accoglimento dell’appello anche in subordine con richiesta di rimessione in termini.
7. Il Comune di Milano, con memoria depositata in data 24 dicembre 2025, ha per contro insistito nella declaratoria di improcedibilità dell’appello, evidenziando che “dalla documentazione versata in atti da parte appellante, risulta: - a) totalmente e ingiustificatamente omessa la notifica degli atti indicati dal Collegio nell’ordinanza n. 9206/2025 a due dei quattordici controinteressati inseriti nella graduatoria de qua, segnatamente le Signore Zuccon Valentina e Gherghina Georgiana; - b) totalmente e ingiustificatamente omessa la notifica della sentenza di primo grado a dodici dei quattordici controinteressati, segnatamente alle Signore Fiore Gabriella, Robustelli Della Cuna Emma, Giamminola Elisa, Marrone Marilena, Borgogni Morena, Barbini Daniela, Casali Cinzia, Quaglia Annamaria, Della Rocca Rosa, Nacci Daniela, Muratore Lucia, Barbieri Annabella; - c) ingiustificatamente omesso il deposito nei termini della copia degli atti notificati, ai sensi dell’art. 45, comma 1, c.p.a., risultando il perfezionamento dell’ultima notifica avvenuto in data 25 giugno 2025 (cfr. notifica nei confronti della Sig.ra Barbieri Antonella).
8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 26 febbraio 2026.
9. L’appello, secondo quanto già anticipato con l’ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a. è improcedibile ex art. 35 comma 1 lett. c) e 49 comma 3 c.p.a. secondo cui “il giudice nell’ordinare il contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede a norma dell’art. 35”.
9.1. Da tale diposto normativo emerge claris verbis come il giudice sia onerato dall’indicazione del solo termine per la notifica del ricorso ai controinteressati, ferma restando la necessità della tempestività del deposito, quale normata dal codice di rito, posto che il ricorso è dichiarato improcedibile anche qualora l’atto di integrazione del contraddittorio non sia tempestivamente depositato.
9.2. Infatti, mentre il termine per la notifica va individuato dal giudice anche in relazione al numero dei destinatari, il termine per il deposito è comunque fissato ex lege, ai sensi dell’art. 45, comma 1 c.p.a. secondo cui “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario […].
9.3. Ciò in conformità peraltro alla giurisprudenza amministrativa secondo la quale “nel processo amministrativo l'ordinanza di integrazione del contraddittorio deve obbligatoriamente contenere, a mente dell'art. 49, comma 3, primo periodo, c.p.a, il termine perentorio entro cui effettuare le notifiche, ma non anche (o non necessariamente) il termine per il successivo deposito, essendo al riguardo dettata, nell'art. 45, comma 1, c.p.a., la disposizione generale, che inequivocabilmente impone un termine di trenta giorni per il deposito degli atti notificati” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 29 gennaio 2024, n. 861; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1534 che richiama Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 1626; T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II, 24 giugno 2024, n. 12757).
Ed invero detti principi sono applicabili anche al grado di appello, non solo in forza del combinato disposto dell’art. 94 comma 3 c.p.a. secondo cui “L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice” e 94 comma 1 c.p.a. secondo cui “Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni” ma in forza della norma generale di cui all’art. 45 comma 1 c.p.a. che esplicitamente fissa il termine perentorio di trenta giorni per il deposito di tutti gli atti soggetti a previa notifica, applicabile anche ai giudizi di impugnazione in forza del rinvio interno di cui all’art. 38 c.p.a. secondo cui “ Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali”.
9.4. Ciò posto, non resta a questo giudice che dichiarare l’improcedibilità dell’appello, in quanto anche a volere ritenere che l’ultima notifica si sia perfezionata, come ritenuto dalla difesa di parte appellante, solo in data 27 ottobre 2027 (avendo peraltro riguardo alla conoscenza del perfezionamento dell’ultima notifica), risulta evidente come sia comunque intempestivo il deposito, imputabile alla parte, della prova della notifica avvenuta nei confronti delle due controinteressate Zuccon Valentina e Gherghina Georgiana, con riferimento all’integrazione del contraddittorio effettuata con atti distinti, di cui risultano peraltro depositate la sole relate finali.
Infatti la prova di dette notifiche - perfezionatasi rispettivamente in data 22 maggio e 26 maggio 2025 - oltre a risultare incompleta, non essendosi provveduto al deposito degli atti notificati, come prescritto nell’ordinanza di integrazione del contraddittorio - è stata prodotta solo in data 23 dicembre 2025, dopo il decorso del termine di trenta giorni ritenuto da parte ricorrente come decorrente dal 27 ottobre 2025; ciò in disparte dal rilievo che essendo stato il contraddittorio nei confronti di Zuccon Valentina e Gherghina Georgiana effettuato con autonomi atti rispetto all’atto di integrazione del contradditorio, notificato a mezzo del servizio postale, alle altre undici controinteressate - come chiaramente evincibile dalla documentazione depositata - avrebbe dovuto procedersi al loro deposito nel termine di trenta giorni dal correlativo perfezionamento, senza attendere il perfezionamento della notifica relativo al distinto atto “collettivo”.
9.5. Né appare condivisibile, a fronte dell’espressa previsione dell’improcedibilità del gravame prevista dal codice di rito e dall’imputabilità alla parte del tardivo deposito, la prospettazione di parte appellante secondo cui la normativa non potrebbe applicarsi in termini formalistici, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 1 c.p.a. oltre che di derivazione Costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.) e comunitaria (artt. 6 e 13 CEDU).
9.6. Ed invero la previsione di un termine di trenta giorni per l’effettuazione del deposito degli atti di integrazione del contradditorio, nell’ottica della decadenza che governa il processo amministrativo, non deve affatto considerarsi irrazionale e tale da impedire l’effettività della tutela giurisdizionale (cfr ex multis con riferimento al diverso tema dell’insanabilità della procura nel processo amministrativo, la recente sentenza Cons. Stato, Ad. Plen. 2 ottobre 2025 n. 11, laddove precisa che “non esiste un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle altre giurisdizioni speciali, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte cost. n. 191/1985), oltre che in relazione all’epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento …
Il legislatore può pertanto regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale, purché non ne siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività (Corte cost. n. 49/ 1979; n. 38/1988; n. 251/1989) ...
Anche da ultimo la Corte ha ribadito che il legislatore può discrezionalmente conformare gli istituti processuali (v. ex multis, sentenze nn. 172,160, 139 e 45/2019, nn. 225 e 77/2018, nn. 94 e 241/2017) nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l’azione (tra le tante, sentenze n. 45/2019, n. 6/2018, n. 94/2017 e n. 155/2014), «con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (v., ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)» (Corte cost. n. 121/2016)”.
10. Ad avviso del collegio, stante l’inequivocità del dettato normativo e la giurisprudenza in materia, quale dianzi riportata, in ordine all’applicabilità del termine generale di trenta giorni per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, non potendo, peraltro, il mancato deposito degli atti di integrazione del contraddittorio, a fronte di un termine perentorio claris verbis individuato dal codice di rito, ascriversi a mero errore materiale.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza in materia nel processo amministrativo la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione è, dunque, istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall'oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all'applicazione della normativa violata, dal caso fortuito o dalla forza maggiore; infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale; non è, dunque, ravvisabile un errore scusabile in presenza di norme processuali che impongono un termine decadenziale in modo univoco e che non sono lambite da ragionevoli incertezze interpretative (ex multis Cons. Stato, sez. II, 05 febbraio 2024, n. 1182).
Va dunque dato seguito al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; non può essere riconosciuta quando il quadro normativo sia chiaro, né quanto l’inosservanza del termine discenda da scelte organizzative o comportamenti imputabili alla parte stessa (ex multis per la natura eccezionale e la stretta interpretazione dell’istituto della rimessione in termini: Cons. Stato, sez VII, 11 novembre 2025, n. 8824; sez V, 5 novembre 2024, n. 8821; 29 dicembre 2023, n. 11312; 30 dicembre 2022, n. 11721; sez. IV, 8 novembre 2022, n. 9797; 7 novembre 2022, n. 9731; sez. V, 20 dicembre 2021, n. 8458; sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6623; sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5985; sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344; sez. V, 3 maggio 2019, n. 2864; sez. III, 25 gennaio 2018, n. 529; sez. V, 28 luglio 2015, n. 3710; sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3162; principi confermati da ultimo da Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2026, n. 4071 e sez. VI, 1 aprile 2026, n. 2647).
11. L’appello va pertanto dichiarato improcedibile, con assorbimento degli ulteriori profili di improcedibilità eccepiti dal Comune di Milano.
12. Sussistono nondimeno, ad avviso del collegio, stante la decisione in rito, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore