Cass. Civ., Sez. Un., ord. 20 giugno 2026, n. 20990

L'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione "alla prima udienza", deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio.

In seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adito per primo, se la riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo viene proposta la medesima domanda, si determina una unitarietà della causa che preclude alle parti di metterla in discussione sotto il profilo della giurisdizione con la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativo potere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, a sua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare il relativo conflitto negativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisione presa all'esito della prima udienza di trattazione, di cui essa costituisce ontologicamente la prosecuzione e la conclusione, sebbene il conflitto sia sollevato senza previa esternazione di dubbi sulla questione e senza una espressa riserva pertinente, giacché tale omissione non lede il diritto di difesa delle parti.

Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario anche il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite, con l’unico limite dell’osservanza, a pena di inammissibilità, del requisito temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. (Cass. Sez. U n. 19196/2025; Cass. Sez. U. n. 1611/2020); detto principio trova indubbiamente applicazione anche nel caso in cui il giudizio si sia svolto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Guida alla lettura

Con l’ordinanza del 20 giugno 2026 n. 20990, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibile il conflitto di giurisdizione hanno ribadito che, l'art. 11, comma 3, c.p.a. - che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione "alla prima udienza"- deve essere inteso nel senso che il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall'udienza di discussione, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa, intendendo il legislatore evitare, con la previsione di tale barriera, che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio (Cass. Sez. U. n. 23749/2020).

Invero, evidenziano le Sezioni Unite, in seguito a diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario adito per primo, se la riassunzione è tempestiva e se al giudice amministrativo viene proposta la medesima domanda, si determina una unitarietà della causa che preclude alle parti di metterla in discussione sotto il profilo della giurisdizione con la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativo potere; ne consegue che il giudice amministrativo "ad quem", se si ritenga, a sua volta, privo di giurisdizione, può tempestivamente sollevare il relativo conflitto negativo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., con la decisione presa all'esito della prima udienza di trattazione, di cui essa costituisce ontologicamente la prosecuzione e la conclusione, sebbene il conflitto sia sollevato senza previa esternazione di dubbi sulla questione e senza una espressa riserva pertinente, giacché tale omissione non lede il diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. U. n. 17329/2021).

Le Sezioni Unite rimarcano altresì che nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario anche il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite, con l’unico limite dell’osservanza, a pena di inammissibilità, del requisito temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm. (Cass. Sez. U n. 19196/2025; Cass. Sez. U. n. 1611/2020); detto principio trova indubbiamente applicazione anche nel caso in cui il giudizio si sia svolto dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Le Sezioni Unite rilevano che nella fattispecie esaminata, non risulta osservato il limite preclusivo all'esercizio del potere di elevazione del conflitto, stabilito dall'art. 11, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che la giurisdizione in ordine alla domanda relativa alla corresponsione della indennità da occupazione legittima si deve ritenere definitivamente consolidata davanti al giudice amministrativo.

Segnatamente, il TAR Sicilia, si legge nella sentenza, svolgendosi la prima udienza nel giudizio del 2023, avrebbe potuto sollevare immediatamente in quell’occasione il conflitto, come sarebbe stata sua facoltà. Nemmeno il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, investito della questione in sede di appello, ha reputato di sollevare il conflitto entro il limite preclusivo stabilito dall’art.11, comma 3, c.p.a.

Il conflitto di giurisdizione è stato sollevato soltanto con l'ordinanza n. 843/2025, resa dopo la riserva in decisione della causa assunta all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025, nel secondo giudizio svoltosi dinanzi al TAR e, quindi, ben oltre il termine stabilito dall’art.11, comma 3, c.p.a.

 Conclusivamente, in ragione del tardivo esercizio del potere, essendosi consolidata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di corresponsione della indennità da occupazione legittima, le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

 

https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260620/snciv@sU0@a2026@n20990@tO.clean.pdf