TAR Emilia-Romagna, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1304
La sentenza in commento afferma alcuni principi chiari: laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.
Guida alla lettura
Il T.A.R. Emilia-Romagna si pronuncia su un ricorso proposto dalla seconda classificata in una procedura negoziata per la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso le sedi regionali, respingendolo integralmente. La sentenza affronta tre nuclei tematici di rilievo sistematico: il regime giuridico dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) tra fase di gara e fase esecutiva, i limiti del soccorso istruttorio rispetto all'offerta tecnica, e i confini del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice.
Il caso
La Regione Emilia-Romagna indice nell'agosto 2025 una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, per la concessione di spazi destinati alla gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati e di noleggio di erogatori d'acqua per un periodo di sei anni, con un valore stimato di circa 1,7 milioni di euro. All'esito della valutazione, la commissione giudicatrice attribuisce il punteggio massimo di 100 punti a G.I. S.p.A. e 81,29 punti a B. S.p.A., che impugna l'aggiudicazione deducendo tre distinti ordini di censure: la mancata esclusione dell'aggiudicataria per violazione della disciplina sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 6 novembre 2023 n. 6; la mancata attivazione del soccorso istruttorio in proprio favore; l'illegittimità dei punteggi tecnici assegnati dalla commissione.
I CAM tra fase di gara e fase esecutiva
Il profilo più interessante della decisione riguarda il primo motivo di ricorso. La ricorrente lamentava che la controinteressata, pur avendo inserito nella propria offerta prodotti quali panini e prodotti da forno, avesse omesso di illustrare nella relazione CAM — documento richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis — le modalità di conformità di tali prodotti ai criteri prescritti dal D.M. 6 novembre 2023. Il Tribunale respinge la censura facendo leva su un duplice ordine di argomentazioni.
In primo luogo, il Collegio aderisce all'orientamento inaugurato da Consiglio di Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1990, secondo cui occorre distinguere il regime delle specifiche tecniche ambientali a seconda della loro funzione nella struttura dell'offerta: quando una specifica tecnica rileva quale criterio premiante, la sua verifica è necessaria in gara ai fini dell'attribuzione del punteggio, ma la sua assenza non comporta esclusione bensì solo il mancato riconoscimento della premialità; quando invece la specifica tecnica è imposta quale elemento essenziale dell'offerta, l'operatore deve assumere un impegno in tal senso a pena di esclusione, ma la verifica concreta del rispetto di quell'impegno può essere legittimamente demandata alla fase esecutiva del contratto. Il TAR ritiene che tale seconda ipotesi ricorra nel caso di specie, con la conseguenza che l'incompletezza della relazione CAM — limitata ad alcuni prodotti e non all'intera documentazione — non giustifica la sanzione espulsiva.
In secondo luogo, il Tribunale valorizza il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, già elevato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 30 maggio 2025) a espressione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità. Nella prospettiva del "super principio" codicistico, la concorrenza tra operatori è strumentale al conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidamento ed esecuzione dei contratti: l'esclusione per una lacuna documentale relativa a prodotti di presumibile scarsa incidenza economica — come i panini nell'economia complessiva di una concessione da 1,7 milioni di euro — si porrebbe in contrasto con tale principio e con quello di tassatività delle cause di esclusione di matrice euro-unitaria, nonché con il favor partecipationis.
Il ragionamento del Collegio merita attenzione critica. Se da un lat,o l'adesione all'orientamento del Consiglio di Stato del 2025 appare coerente con la tendenza sistematica a distinguere tra obblighi di dichiarazione e verifica sostanziale di conformità, dall'altro, la valorizzazione del principio del risultato in chiave di "scudo" contro la sanzione espulsiva rischia di ridurre la portata precettiva dei CAM, che l'art. 57, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 qualifica espressamente come obblighi cogenti e immediatamente vincolanti per le stazioni appaltanti. La sentenza sembra tuttavia bilanciare correttamente i valori in gioco laddove pone l'accento non sulla facoltatività dei CAM, ma sull'esigenza di proporzionare la risposta sanzionatoria all'effettiva gravità della carenza documentale.
Il soccorso istruttorio e i requisiti minimi tecnici
Il secondo motivo di ricorso si fondava sull'assunto che la commissione, avendo espresso "dubbi" circa la presenza del dispositivo antiallagamento negli erogatori d'acqua proposti dalla ricorrente, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio procedimentale di cui all'art. 101, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023, consentendo alla ricorrente di chiarire la propria offerta e potenzialmente ottenere un punteggio superiore.
Il TAR respinge la censura con motivazione lineare: il dispositivo antiallagamento era previsto dalla lex specialis come requisito minimo di ammissibilità tecnica, non come elemento migliorativo premiale. Ne discende che la sua verifica non avrebbe in alcun caso potuto incidere sull'attribuzione di punteggi aggiuntivi, ma solo sulla conformità dell'offerta ai requisiti minimi di partecipazione. La commissione ha quindi correttamente demandato al RUP la verifica definitiva del possesso del requisito prima della stipula del contratto, senza che tale scelta imponesse una rivalutazione dei punteggi già attribuiti. La decisione si inserisce nel consolidato orientamento che esclude l'operatività del soccorso istruttorio per gli aspetti contenutistici dell'offerta tecnica ed economica, confermando che tale istituto non può trasformarsi in uno strumento di integrazione postuma dell'offerta in danno della par condicio tra concorrenti.
Il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione
Il terzo motivo di ricorso concentrava numerose censure sui punteggi attribuiti dalla commissione nei singoli criteri valutativi, lamentando contraddittorietà, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia (T.A.R. Napoli, sez. I, n. 7598/2022; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2524/2021), riafferma che la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e che il sindacato del giudice amministrativo è ammissibile solo entro il limite dell'abnormità o della manifesta irragionevolezza, non potendo spingersi sino a sostituire valutazioni opinabili con altre ugualmente opinabili.
Nel merito, il Collegio confuta puntualmente ciascuna delle doglianze. Quanto ai punteggi sul criterio relativo alle modalità del servizio, il Tribunale rileva che la commissione aveva già attribuito a B. una valutazione più favorevole proprio su quel criterio, rendendo la censura di contraddittorietà priva di fondamento. Sul criterio relativo agli erogatori d'acqua, la ricorrente aveva mal rappresentato le caratteristiche dei modelli offerti dalla controinteressata, in particolare circa il numero delle vie d'acqua disponibili. Quanto alle caratteristiche merceologiche dei prodotti, il Tribunale chiarisce che il bicchiere offerto da Illiria non era in plastica bensì in materiale cartaceo biodegradabile e compostabile, smentendo il travisamento dedotto.
Sul criterio delle certificazioni — forse il profilo più articolato — il TAR nega che la lex specialis richiedesse certificazioni riferite allo specifico sito operativo destinato all'esecuzione del servizio, e afferma l'autonomia valutativa della ISO 22005 (rintracciabilità della filiera agroalimentare) rispetto alla ISO 22000 (gestione della sicurezza alimentare), in quanto afferenti a profili distinti pur appartenendo alla medesima famiglia normativa. Infine, il Tribunale stigmatizza come inammissibile la doglianza relativa a malfunzionamenti del portale SATER, in assenza di qualsiasi prova al riguardo.
Conclusioni
La sentenza offre una lettura sistematicamente coerente dei principali istituti del nuovo Codice dei contratti pubblici applicati alle concessioni di servizi. Sul piano dei CAM, il TAR consolida un'interpretazione che distingue nettamente tra obbligo di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali in fase di gara e verifica concreta della conformità in fase esecutiva, alleggerendo il rischio di esclusioni "formalistiche" e valorizzando il principio del risultato quale canone ermeneutico trasversale. Sul piano processuale, la decisione ribadisce i limiti del soccorso istruttorio rispetto al contenuto dell'offerta tecnica e conferma l'assetto tradizionale del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici, escludendo ogni forma di riesame sostitutivo da parte del giudice amministrativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2026, proposto da
Buonristoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuditta Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Argnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gruppo Illiria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura negoziata per la concessione di spazi per la gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati e di noleggio erogatori d'acqua presso le sedi della Regione Emilia-Romagna per il periodo di 6 anni (2026-2031) a favore di Gruppo Illiria s.p.a., ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG b7e6505d16 - DPG/2026/297 del 09/01/2026;
- la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
comunque, per quanto occorrer possa:
- degli atti di gara e delle risultanze a seguito dei lavori svolti dalla Commissione di gara nella procedura di cui sopra ignoti atti ed estremi;
- dei verbali della Commissione giudicatrice delle sedute del 17/10/2025, 27/10/2025, 04/11/2025 e 27/11/2025, nella parte in cui hanno attribuito i punteggi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti;
- della graduatoria finale che vede al primo posto Gruppo Illiria S.p.A. con punti 100,00 e al secondo posto Buonristoro S.p.A. con punti 81,29;
- del riscontro istanza di annullamento in autotutela prot. 0089848.U inviato dalla Regione Emilia Romagna alla ricorrente in data 3.2.2026;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedere rinnovata la procedura evidenziale e, comunque per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro nel contratto o per equivalente ex art. 124 c.p.a., nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa, nell’ipotesi che non sia possibile il risarcimento in forma specifica nemmeno parziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna e del Gruppo Illiria S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-In data 5.8.2025, la Regione Emilia-Romagna indiceva una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 187 del D.Lgs. n. 36/2023, per la concessione di spazi presso le proprie sedi per la successiva gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti, oltreché per il noleggio di erogatori d’acqua per un periodo di 6 anni (CIG: B7E6505D16).
La procedura, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vedeva la partecipazione delle società Gruppo Illiria S.p.A. (odierna controinteressata) e Buonristoro S.p.A. (odierna ricorrente) con un valore complessivo stimato della concessione pari a 1.696.560,00 euro.
All’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice, nelle sedute del 17.10.2025, 27.10.2025, 04.11.2025 e 27.11.2025, valutate le offerte tecniche ed economiche, stilava la graduatoria che vedeva Gruppo Illiria S.p.A. al primo posto con un punteggio complessivo di 100,00 punti e Buonristoro S.p.A. al secondo posto con 81,29 punti.
Con la determinazione n. 215 del 9.1.2026, oggi impugnata, la stazione appaltante aggiudicava dunque la gara a Gruppo Illiria S.p.A.
Il provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti di gara presupposti, è stato impugnato da Buonristoro S.p.A. con il ricorso in esame, notificato in data 6.2.2026.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto motivi così riassumibili:
I)MOTIVO.VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE ARTT. 10,57, 94, 95 e 100 D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DECRETO DELMINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DM N. 6 DEL 06-11-2023. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITÀ. MANIFESTA IRRAZIONALITÀ. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ. PALESE E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ABNORMITÀ. SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO: la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto priva per alcuni dei prodotti offerti (spremute, frutta, ortaggi, panini e prodotti da forno, prodotti esotici, uova) dei richiesti requisiti di partecipazione con particolare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM n. 6 del 6.11.2023 per gli affidamenti dei servizi di distribuzione automatica di bevande e alimenti. Nonostante tali obblighi cogenti la Relazione CAM richiesta dalla lex specialis redatta da Illiria non avrebbe dimostrato il rispetto dei CAM e, ciononostante, la stazione appaltante non l’ha esclusa.
II) MOTIVO.VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE ART. 108 D.LGS. 36/2023. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.14 DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. LLEGITTIMA MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI FAVOR PARTECIPATIONIS E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE: ove la stazione appaltante avesse attivato il soccorso istruttorio procedimentale di cui all’art.101 co 3 d.lgs. 36/2023 e richiesto chiarimenti sul contenuto dell’offerta, la ricorrente avrebbe potuto ottenere un punteggio superiore in misura sufficiente ad ottenere l’aggiudicazione.
III) MOTIVO.VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE ARTT. 3, 101, 108 e 187 D.LGS. 36/2023. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. MANIFESTA ILLOGICITÀ. MANIFESTA IRRAZIONALITÀ. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ. PALESE E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI. FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ABNORMITÀ. SVIAMENTO. VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO: i punteggi assegnati dalla Commissione alle offerte tecniche sarebbero manifestamente erronei in danno della ricorrente. In particolare: (i) la Commissione ha riconosciuto espressamente la superiorità dell’organizzazione Buonristoro (“5 sedi garantiscono migliori tempi di risposta e buona capillarità vs 1 sola sede sufficiente capillarità”) ma ha attribuito alla ricorrente un punteggio penalizzante con contraddittorietà “ictu oculi” rilevabile; (ii) la Commissione non ha riconosciuto la presenza nell’offerta tecnica della ricorrente di 5 certificazioni chiaramente documentate nella Relazione Tecnica attribuendole quindi solo 4 punti invece di 10 con macroscopico errore nell'accertamento dei fatti; (iii) la Commissione ha affermato che "emergono dubbi" sulla presenza del dispositivo antiallagamento quando questo è stato documentato nelle schede tecniche allegate e non ha chiesto chiarimenti al riguardo con palese travisamento; (iv) la Commissione ha attribuito punteggio "buono" a Illiria nonostante il verbale riconosca che i suoi bicchieri "non rispettano i requisiti minimi del capitolato": valutazione manifestamente irragionevole e l’offerta tecnica fosse incompleta e mancasse dell’indicazione dei requisiti previsti dal Capitolato (frequenze minime e risorse addette all’appalto).
Si è costituita in giudizio Gruppo Illiria S.p.A. eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “ex adverso” dedotti poiché, in sintesi, non potrebbe essere invocata l’esclusione per violazione degli obblighi in tema di CAM allorquando come nella fattispecie vengono in rilievo prodotti che il concorrente non era obbligato ad offrire. Quanto al secondo motivo di gravame era onere della ricorrente presentare offerta chiara e completa non essendo ammissibile il soccorso istruttorio per documentazione inerente l’offerta tecnica ed economica. Quanto infine al terzo motivo tutte le doglianze mosse nei confronti delle valutazioni discrezionali tecniche effettuate dalla Commissione sarebbero manifestamente infondate. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova di resistenza.
Si è costituita anche la Regione Emilia Romagna eccependo parimenti l’infondatezza del ricorso.
Con memoria parte ricorrente ha insistito in particolare per la fondatezza del primo motivo avendo la controinteressata proposto nella propria offerta prodotti (panini e prodotti da forno) completamente privi dei CAM.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
In prossimità della discussione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione precisando le proprie conclusioni.
La difesa regionale in sintesi ha eccepito l’inammissibilità di alcune censure proposte per la prima volta nella memoria conclusiva ed insistito per l’infondatezza del gravame.
La difesa di parte ricorrente ha controdedotto alle eccezioni in rito sollevate dalle controparti ed insistito per l’accoglimento del ricorso. In particolare quanto al primo motivo il rispetto del CAM dovrebbe essere a suo dire dimostrato per tutti i prodotti che l’operatore sceglie di offrire si che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa avendo pacificamente indicato nel proprio progetto tecnico frutta ortaggi e panini.
Con memoria di replica la difesa della controinteressata, di contro, ha ribadito il pieno rispetto della disciplina in tema di CAM essendo i panini e prodotti esotici offerti documentati nella relazione e rispettosi nella sostanza dei CAM stessi. A suo avviso poi ai sensi del DM 6.11.2023 n. 6 la verifica di conformità del rispetto dei CAM può essere effettuata anche in sede esecutiva.
Alla pubblica udienza del 11 giugno 2026, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità dell’aggiudicazione disposta dalla Regione Emilia Romagna della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, per la concessione di spazi presso le proprie sedi per la successiva gestione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti, oltreché per il noleggio di erogatori d’acqua per un periodo di 6 anni.
La ricorrente Buonristoro s.p.a. quale seconda classificata con punti 81,29 ha anzitutto lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria Gruppo Illiria s.p.a. (punti 100) per violazione della disciplina in tema di Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 6.11.2023 oltre che contestato i punteggi assegnati dalla Commissione a suo dire frutto di valutazioni manifestamente arbitrarie, illogiche ed irragionevoli.
2.- Ritiene anzitutto la Commissione di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla stazione appaltante e dalla controinteressata in considerazione dell’infondatezza del ricorso nel merito, essendo sufficiente rilevare il sicuro interesse concreto ed attuale della ricorrente all’esame del primo motivo di gravame in quanto diretto a contestare l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria senza dunque necessità di alcuna verifica in merito alla c.d. prova di resistenza (ex multis T.A.R. Roma Lazio sez. III, 6/04/2023, n. 5814).
3.- Il primo motivo di gravame, per quanto argomentato, non merita adesione.
3.1.- Giova preliminarmente rilevare che ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale tra i prodotti presenti nei distributori figurano tra l’altro anche i panini non essendo desumibile alcuna distinzione tra prodotti obbligatori e facoltativi e che sia la ricorrente che la controinteressata hanno pacificamente inserito i panini nella propria offerta.
Il citato art 12 inoltre è inequivocabile nel richiedere il rispetto dei CAM.
Al contempo l’art 16 della lettera di invito include nella documentazione richiesta a pena di esclusione anche la relazione CAM, redatta sulla base del Modello allegato, che indichi le scelte adottate dall’operatore economico ai fini del rispetto di quanto previsto nel documento allegato al Decreto del 6 novembre 2023 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e la documentazione a comprova. Prescrive l’art.16 anche che “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.”
Il D.M. 9 aprile 25 in tema di CAM (vedi punto 4 dell’Allegato 1) detta a sua volta specifiche prescrizioni e requisiti sul servizio di preparazione e somministrazione di panini.
Nella relazione CAM, richiesta come visto a pena di esclusione dalla lex specialis, la controinteressata nulla ha indicato quanti ai panini mentre la ricorrente nella propria corrispondente relazione ha descritto a pag.9 le caratteristiche di conformità ai CAM.
3.2.-Tanto premesso, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale i criteri ambientali minimi di cui all’art. 57, co. 2, d.lg. 31 marzo 2023 n. 36 non sono mere norme programmatiche ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche in quello di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, circolari e nel diffondere l’occupazione verde (ex multis T.A.R. Latina Lazio sez. I, 15/07/2025, n. 624).
In riferimento al previgente Codice contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2016 ed a specifici appalti oltre che al diverso D.M. 24 maggio 2021, la presentazione di offerte in violazione di tali criteri giustifica, coerentemente con quanto previsto dalla legge di gara, l'esclusione del concorrente (Consiglio di Stato sez. VI, 18/07/2022, n. 6117).
Tuttavia secondo orientamento più recente maturato in vigenza del d.lgs. n. 36/2023, in ordine ai criteri ambientali minimi laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto (così Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2025, n. 1990; cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. V, 29/10/2025, n. 2382).
Ritiene il Collegio di aderire a tale suesposto orientamento potendo dunque la verifica di conformità in tema di CAM essere effettuata anche in sede esecutiva, come peraltro sostenuto dalla difesa della controinteressata.
In secondo luogo, se è indubbio che la mancanza (ma non l’incompletezza) della relazione CAM costituisca causa di esclusione, è quanto meno dubbio che la mancata dichiarazione nella predetta Relazione circa la conformità ai CAM di soltanto alcuni dei prodotti da inserire nei distributori automatici possa giustificare la richiesta sanzione espulsiva, che si porrebbe in contrasto con i noti principi di matrice euro unitaria di tassatività della cause di esclusione e di “favor partecipationis”.
Ciò d’altronde pare maggiormente aderente anche al principio “rectius” c.d. super principio del risultato di cui all’art.1 del vigente Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 quale espressione dei principi di buon andamento (ex multis Corte Costituzionale, 30/05/2025, n. 77) efficienza, efficacia ed economicità in “subiecta materia” (ex plurimis T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 23/02/2026, n. 356) anche tenuto conto della presumibile - seppur non evidenziata dalle parti - scarsa incidenza economica della fornitura dei panini nel valore della concessione in esame.
Con l’introduzione di tale principio ermeneutico, invero già presente nell’ordinamento, il legislatore ha voluto ancor più evidentemente imporre una lettura di tipo sostanziale e non formalistica della disciplina in tema di contratti pubblici, chiarendo in senso innovativo che la stessa concorrenza tra gli operatori economici “è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti” si che l’esclusione dell’aggiudicataria nel caso di specie si porrebbe in contrasto anche con il citato art.1.
5.- Il secondo motivo di gravame è infondato.
Il rilevato “dubbio” della Commissione circa la presenza del dispositivo antiallagamento degli erogatori d’acqua non avrebbe comunque potuto incidere sull’attribuzione del punteggio tecnico.
Tale dispositivo costituiva, infatti, requisito minimo previsto dal Capitolato e non elemento migliorativo suscettibile di attribuzione di premialità tecnica.
Ne consegue che l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio di tipo procedimentale invocato dalla ricorrente (anche a volerlo ritenere ammissibile riguardando comunque aspetti contenutistici dell’offerta tecnica) non avrebbe in alcun modo determinato un incremento del punteggio all’offerta di Buonristoro, poiché la verifica avrebbe riguardato unicamente la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità tecnica degli erogatori d’acqua proposti dalla ricorrente.
La Commissione ha, pertanto, correttamente ritenuto di demandare al RUP la verifica definitiva del possesso del requisito prima della stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, senza che ciò imponesse alcuna rivalutazione del punteggio tecnico assegnato.
6.- Il terzo motivo di ricorso è parimenti privo di pregio.
Come ampiamente noto per giurisprudenza pacifica la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità di cui essa gode, con la conseguenza che, fatto salvo il limite della abnormità o della manifesta irragionevolezza della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che impingono nel merito delle valutazioni per loro natura opinabili, e sollecitano il g.a. a esercitare un inammissibile sindacato di tipo sostitutivo (ex plurimis T.A.R. Napoli Campania sez. I, 5/12/2022, n. 7598; cfr. Consiglio di Stato sez. V, 25/03/2021, n. 2524) diretto a sostituire le valutazioni opinabili effettuate in sede amministrativa con quelle altrettanto opinabili in sede giudiziale.
Le censure dedotte dalla ricorrente, in quanto come si vedrà dirette almeno in parte a lambire il merito delle valutazioni discrezionali tecniche effettuate dalla Commissione, appaiono di dubbia ammissibilità; nondimeno esse sono ad ogni modo infondate.
Quanto al criterio 1 (Modalità di espletamento del servizio) il giudizio espresso dalla Commissione risulta pienamente coerente e ragionevole, avendo la stessa attribuito, proprio con riferimento al criterio in esame, una valutazione maggiormente favorevole all’offerta della odierna ricorrente Buonristoro.
Sul criterio 2 (Caratteristiche degli erogatori d’acqua) la ricostruzione effettuata dalla ricorrente appare fuorviante.
Gli ulteriori modelli Hydrazon 15 Fizz e Hydrazon Hot 15 Fizz dispongono di 4 vie d’acqua, ossia del minimo richiesto dal Capitolato, ma non dispongono di 5 vie d’acqua.
Del presunto sistema “Nano Silver Protection”, inoltre, non vi è alcuna menzione né nelle schede tecniche allegate all’offerta tecnica né nella documentazione reperibile in rete per i modelli offerti.
Anche in riferimento al criterio 3 (Gamma e caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti) è sufficiente rilevare che il bicchiere “Biologica” prodotto da Aristea e offerto da Illiria (doc. 14 pag. 22) non è infatti in plastica, come affermato dalla ricorrente, bensì in materiale cartaceo biodegradabile e compostabile, soluzione pienamente coerente con le politiche regionali di sostenibilità ambientale e di riduzione dell’impatto ambientale dei materiali monouso.
Infine anche le lagnanze inerenti i punteggi attribuiti al criterio n. 4 (Certificazioni) poggiano su ricostruzioni erronee.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il Disciplinare di gara non richiedeva affatto che le certificazioni possedute dagli operatori economici fossero necessariamente riferite allo specifico sito operativo destinato all’esecuzione del servizio.
La lex specialis si limitava, infatti, a prevedere l’attribuzione di punteggio premiale in relazione al possesso di determinate certificazioni aziendali, senza introdurre alcun vincolo territoriale o alcuna limitazione riferita alla singola sede operativa.
Parimenti infondata è l’affermazione secondo cui la certificazione ISO 22005 non sarebbe valutabile in quanto “sovrapponibile” alla ISO 22000.
Le due certificazioni, infatti, appartengono alla medesima famiglia normativa ma disciplinano profili distinti:
• la ISO 22000 attiene ai sistemi di gestione della sicurezza alimentare;
• la ISO 22005 riguarda invece specificamente la rintracciabilità della filiera agroalimentare.
Si tratta dunque di certificazioni autonome, aventi oggetto differente e suscettibili di autonoma valorizzazione.
Non corrisponde inoltre al vero che “L’elenco riportato sul portale SATER ,peraltro, risulta intrinsecamente equivoco, in quanto formato da voci che sono, tra loro, sostanzialmente equivalenti o ridondanti”.
Le doglianze relative al portale SATER sono inammissibili, posto che la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa i malfunzionamenti del sistema che invece la controinteressata non ha mai lamentato.
Nel merito delle certificazioni, la Commissione ha riconosciuto a Buonristoro le certificazioni “ISO 9001 e ISO 22000”, nonostante la mancata allegazione prevista tassativamente dal disciplinare, applicando il soccorso istruttorio e il principio del favor nei confronti dell’operatore economico.
Non poteva invece in alcun caso essere valorizzato il “Bilancio di sostenibilità”, trattandosi di elemento non previsto dal Disciplinare e meramente indicato sul portale SATER.
6.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l’obiettiva complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere