CGARS, sez. giurisd., 16 aprile 2026, n. 262

Inoltre, in linea generale, la sanzione per cui è causa, rivestendo la natura di sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante, e partecipando, pur se di carattere pecuniario, alla finalità di ricomposizione dell’ordine urbanistico e, segnatamente, di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, comune a tutte le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, non è ascrivibile al genus delle sanzioni pecuniarie (Cons. Stato, VI, 30 giugno 2023, n. 6381); dunque, il sotteso potere di irrogazione, posto a presidio dell’interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio, è esercitabile finché perdura l’illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata (Cons. Stato, VII, 17 luglio 2024, n. 4946)’.

Guida alla lettura

La sentenza in esame costituisce un altro tassello che si inserisce nella ricostruzione della complessiva disciplina della tutela paesaggistica, affrontando un argomento di grande rilevanza costituito dalla natura giuridica dell’indennità prevista dall’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che viene applicata nelle ipotesi di violazione della normativa a tutela del paesaggio e delle relative conseguenze sul piano disciplinare.

Il caso concreto, nelle sue peculiarità, ben si presta a chiarire anche gli aspetti del diritto intertemporale applicabile atteso che il parere di compatibilità ambientale e l’irrogazione della sanzione paesaggistica sono avvenute a notevole distanza di tempo l’una dall’altra.

Il ricorrente infatti aveva commesso un abuso in materia paesaggistica in relazione al quale la Soprintendenza, all’inizio degli anni ’80, aveva espresso parere favorevole al suo mantenimento subordinatamente al pagamento di un’indennità pecuniaria ai sensi dell’art. 15 della l. 1497/1939 allora vigente. La sua quantificazione era tuttavia avvenuta a grande distanza temporale, ossia dopo l’entrata in vigore del d. lgs. 42/2004 e quindi secondo i criteri colà previsti dall’art. 167. Atteso che il mutamento normativo aveva aggravato la disciplina sanzionatoria, il ricorrente contestava l’applicazione della disciplina sopravvenuta ritenendo rilevante, sulla base del principio di irretroattività e di quello del tempus regit actum, il momento in cui l’amministrazione aveva positivamente valutato la compatibilità paesaggistica.

La disciplina dell’indennità prevista dall’art. 167 rappresenta uno snodo cruciale nella tensione tra il particolare rigore della tutela paesaggistica, a sua volta innestata sul valore costituzionale di cui all’art. 9 Cost., e le esigenze di fiscalizzazione degli abusi minori.

Le caratteristiche del caso sottoposto alla cognizione dei giudici del Supremo Collegio rende particolarmente rilevante la questione della natura giuridica, sanzionatoria o ripristinatoria, dell’indennità prevista dal comma 5 dell’art. 167 per i c.d. abusi minori ossia per quegli interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica ma per i quali, in quanto rientranti nel campo di applicazione del comma 4 dell’art. 167, la Soprintendenza, in sede di emanazione del proprio parere vincolante, ne ha accertato la compatibilità paesaggistica. Una volta esposti i due filoni di pensiero, ed in particolare le argomentazioni a sostegno della parte dispositiva della sentenza in commento che ha optato per la tesi ripristinatoria, se ne potranno evidenziare le ricadute operative in termini di applicabilità della l. 689/1981 e di operatività del principio del tempus regit actum.

Volendo iniziare da una sintetica definizione delle categorie giuridiche di riferimento, le sanzioni amministrative in senso tecnico e quelle amministrative ripristinatorie sono accomunate dalla loro natura afflittiva e dall’essere entrambe delle misure di reazione ad un illecito. Ciò che al tempo stesso le caratterizza e le distingue attiene allo scopo perseguito dalla norma attributiva del potere.

Infatti le sanzioni punitive operano come pene, ossia gravano direttamente sul soggetto responsabile dell’illecito con funzione repressiva e operano in una prospettiva di prevenzione generale e speciale. Le misure ripristinatorie, al contrario, mirano a reintegrare il bene giuridico offeso dalla violazione di legge e a ripristinare lo status quo ante la commissione dell’illecito, avendo ad oggetto dunque il bene danneggiato più che la colpa del responsabile dell’illecito. Di conseguenza si applicano anche al nuovo proprietario del bene, pur quando questi è soggetto estraneo rispetto all’abuso.

Dall’esatta qualificazione del potere amministrativo dipende la corretta individuazione delle garanzie per i destinatari della misura. Sotto questo profilo solo alle sanzioni punitive – da considerarsi alla stregua di vere e proprie pene – trova applicazione il sistema delle garanzie e delle regole di cui alla l. 689/1981, segnatamente dei principi di legalità e di irretroattività (art. 1 l. 689/1981). Le sanzioni ripristinatorie, invece, non avendo natura afflittiva nei confronti del trasgressore, rimangono estranee all’area di applicabilità della l. 689/1981. Con la conseguenza che l’ordine ripristinatorio si trasmette ai successivi acquirenti del bene e agli eredi, mantenendo piena efficacia anche alla morte del reo. Inoltre l’applicazione della misura ripristinatoria prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa ed infine non si applica la prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni pecuniarie.

Fatto questo breve inquadramento generale, sulla tematica in questione la giurisprudenza si è divisa tra le due descritte impostazioni, anche se l’orientamento attualmente prevalente (tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2023, n. 6380 e 6381) annovera l’indennità ex art. 167 tra le misure ripristinatorie e non come sanzione amministrativa punitiva in senso stretto.

La sentenza in commento si allinea con l’orientamento prevalente evidenziando in primo luogo la continuità normativa dall’art. 15 della l. 1497/1939, all’art. 164 d. lgs. 490/1999, al vigente art. 167 del d. lgs. 42/2004, disposizioni tutte accomunate dalla previsione di una misura pecuniaria alternativa alla rimessione in pristino e tutte dirette ad individuare un criterio di ricomposizione dello status quo ante violato. Pertanto la misura di natura pecuniaria mutuerebbe da quella reale la medesima finalità riparatoria, e per questo l’importo verrebbe ragguagliato alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Sulla stessa posizione si situa anche la Corte Costituzionale la quale, nell’analizzare l’evoluzione normativa a partire dalla l. 1497/1939, ha opportunamente precisato come la continuità evidenziata riguarda segnatamente l’alternativa nella previsione delle misure ripristinatoria reale e pecuniaria. Questa linea di continuità non è scalfita dalle modifiche normative sopravvenute, in particolare a seguito della modifica al Codice dei beni culturali introdotta nel testo dell’art. 167 dal d. lgs. 24 marzo 2006, n. 157. Pur se tale disciplina ha significativamente mutato l’assetto normativo, avendo perso l’amministrazione il potere discrezionale di scelta tra la riduzione in pristino e la sanzione pecuniaria, l’alternativa tra le due misure non è stata mai messa in discussione. Ad essere cambiata è invece la regola generale in materia che è diventata quella del divieto assoluto delle violazioni della normativa di tutela paesaggistica, onde evitare il rischio che attraverso la scelta di quale misura applicare venisse introdotto nel sistema una sorta di condono mascherato da realizzarsi attraverso il pagamento di un’indennità. L’unica eccezione è stata prevista per le ipotesi di abusi minori, ossia quelli che non comportano nuove superfici o nuovi volumi o un aumento di quelli legittimamente realizzati. Laddove questi ricevano una valutazione di compatibilità paesaggistica (postuma) da parte dell’amministrazione di competenza, verrà applicata una sanzione pecuniaria. L’ammissibilità postuma delle opere realizzate costituisce quindi un’eccezione alla regola della non sanabilità ex post dell’abuso ed è consentita solo per i soli abusi minori accomunati dall’assenza di offensività per i valori ambientali e paesaggistici tutelati con l’apposizione del vincolo.

Inoltre, nel sottolineare come la sanzione amministrativa si applichi a prescindere dalla produzione di un danno, la Corte Costituzionale ne esclude anche la natura risarcitoria. Infatti nella prospettazione normativa l’assenza di un danno non condiziona il potere di stabilire l’an della sanzione ma incide solo come criterio di commisurazione della sanzione stessa in alternativa al profitto conseguito. In altri termini il danno rileverebbe solo come criterio di quantificazione dell’importo dovuto, alternativo al profitto conseguito, ma non come elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria.

Un’ulteriore argomentazione svolta dalla giurisprudenza a favore della tesi ripristinatoria sottolinea il dato letterale contenuto nell’ultimo comma dell’art. 167 in base al quale le somme sono ‘utilizzate […] anche per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessati dalle rimessioni in pristino’. L’obbligazione de qua, quindi, essendo vincolata all’esecuzione di interventi di recupero di valori ambientali e di riqualificazione di aree degradate, deve essere annoverata nell’ambito delle misure riparatorie.

Su basi diverse, invece, è stato sviluppato l’altro filone interpretativo (di carattere minoritario) che riconosce natura sanzionatoria all’indennità pecuniaria in argomento. In particolare proprio il Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza 30 marzo 2026, n. 194 ha posto l’accento sia su un’argomentazione di carattere letterale, ovvero l’uso del termine ‘trasgressore’ nella parte dispositiva del comma 5 dell’art. 167 (e al conseguente profitto conseguito mediante la trasgressione), sia su una di carattere sistematica, collegata alla prima. In particolare, poiché l’accertamento della compatibilità paesaggistica esclude di per sé che l’abuso abbia prodotto un danno ingiusto risarcibile, la somma in questione, non potendo avere finalità risarcitoria, deve possedere un chiaro carattere sanzionatorio in quanto collegata ad una trasgressione, che può avere anche una natura di illecito meramente formale. Quindi la misura alternativa rispetto alla rimessione in pristino sarebbe una sanzione applicabile a qualsiasi inosservanza di obblighi e di disposizioni inerenti alla tutela del paesaggio, senza distinzione tra violazioni sostanziali e violazioni formali. Di conseguenza, trattandosi di sanzione punitiva, dovrebbe soggiacere al principio di intrasmissibilità agli eredi e agli aventi causa di cui alla l. 689/1981 e al principio di irretroattività, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la trasgressione ai sensi dell’art. 28 della l. 689/1981.

La sentenza in commento, come accennato, si allinea all’orientamento maggioritario che riconosce natura riparatoria alla sanzione pecuniaria, non soggetta alla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981. Inoltre viene riconosciuto – anche in questo caso in linea con il pensiero giurisprudenziale prevalente - natura permanente all’illecito ambientale, il quale perciò perdura fino a quando non avviene la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione. Di conseguenza fino a quando la violazione persiste, l’amministrazione può sempre irrogare la sanzione (Consiglio di Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2840; Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420).

Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia attiene al momento rilevante per identificare la disciplina applicabile al provvedimento che quantifica e applica la sanzione pecuniaria. Esclusa, per i motivi anzidetti, l’operatività della l. 689/1981, il principio del tempus regit actum non trova applicazione con riferimento al momento in cui l’amministrazione si è espressa favorevolmente sul mantenimento in sanatoria delle opere realizzate (nel caso di specie all’inizio degli anni ’80), ma a quello in cui la sanzione è stata concretamente quantificata e irrogata. Pertanto, laddove – come nel caso di specie – sia sopravvenuta una normativa che abbia regolamentato la fattispecie in senso peggiorativo, sarà quest’ultima a dover trovare applicazione.

In conclusione la giurisprudenza siciliana, letta in collegamento con la giurisprudenza nazionale e costituzionale, si allinea ad un modello in cui l’indennità paesaggistica viene ricostruita come strumento di limitata fiscalizzazione dell’abuso, preservando la natura reale e ripristinatoria della misura, escludendone la finalità punitiva ma mantenendone un significativo effetto deterrente attraverso la commisurazione della stessa al danno o al profitto conseguito. 

 

Pubblicato il 16/04/2026

N. 00262/2026REG.PROV.COLL.

N. 00188/2024 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 2024, proposto daNunzioSterrantino, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Giovanni Turiano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento beni culturali e identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza), n. 3535/2023, resa tra le parti.

 

Visto il ricorso in appello;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento beni culturali e identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 4 marzo 2026 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

E’ appellata la sentenza in epigrafe, con cui il Tar Catania, con condanna alle spese a favore dell’Amministrazione intimata costituitasi in resistenza, assorbite le eccezioni di rito da questa spiegate, ha respinto il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento n. 4035/2020 della Regione Siciliana - Assessorato beni culturali e identità siciliana, Dipartimento beni culturali e identità siciliana, Servizio tutela e acquisizioni, che ha irrogato al medesimo la sanzione pecuniaria amministrativa di € 7.676,49, ex art. 167 del d.lgs. 42/2004, quale indennità per il danno causato al paesaggio dall’intervento di sopraelevazione, realizzato in carenza di autorizzazione paesaggistica e poi oggetto di istanze di sanatoria, di un fabbricato di civile abitazione ricadente nel territorio del Comune di Castelmola, dichiarato di notevole interesse pubblico (d.P.R.S. n. 2976/1976)

Nel domandare l’annullamento o comunque la riforma della sentenza gravata, l’appellante ha dedotto con un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 in relazione all’art. 159 dello stesso d.lgs., all’art. 1 della l. 689/1981 e all’art. 11 delle preleggi; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, della illogicità, dell’ingiustizia manifesta e del principio di proporzionalità; violazione del principio del legittimo affidamento.

L’Amministrazione, costituitasi in resistenza anche in questa sede, ha sostenuto l’infondatezza dell’appello e concluso per la sua reiezione; ha altresì riproposto le difese ed eccezioni rimaste assorbite nel precedente grado di giudizio.

L’appellante ha depositato una memoria difensiva.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 marzo 2026.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve rammentarsi che, per l’art. 101, comma 1, Cod. proc. amm., il ricorso in appello deve contenere, tra altro, “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”. Indi, per nota e consolidata giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, IV, 21 gennaio 2026, n. 477), nel giudizio amministrativo, l’appello, pena l’inammissibilità, non può risolversi nella mera riproposizione dei motivi di prime cure disattesi dal giudice di primo grado, dovendo sempre contenere, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novumiudicium, ma di una revisiopriorisistantiae. A tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige l’onere specifico, a carico dell’appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente.

1.1. Alla luce delle predette coordinate normative ed ermeneutiche, la disamina dell’appello in trattazione, che si compone di un totale di 35 pagine, di cui quelle da 2 a 25 costituite, dichiaratamente, dalla trascrizione del ricorso di primo grado, non può che prendere le mosse dalla pagina 26 del gravame, dalla quale, previa esposizione delle censure rubricate come in “fatto”, inizia l’illustrazione delle erroneità che, per il deducente, affliggono la sentenza gravata.

2. Prima di passare alla disamina delle predette censure, è ancora necessario premettere che, come emerge dagli atti di causa, per l’opera abusiva di cui in fatto l’appellante ha presentato istanze di sanatoria, prima ai sensi delle leggi regionali siciliane 7/1980 e 70/1981, poi ai sensi della l. 47/1985 e della l.r. Sicilia 37/1985.

Sul relativo progetto la Soprintendenza di Catania e la Soprintendenza di Messina, con note, rispettivamente, n. 9117/1982 e n. 1908/1993, hanno espresso parere favorevole, subordinando il mantenimento dell’abuso al pagamento dell’indennità pecuniaria di cui all’art. 15 della l. 1497/1939, allora vigente, e al rispetto delle prescrizioni ivi dettate.

Ciò posto, si osserva che, con l’atto gravato, il Servizio tutela e acquisizioni del Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, sulla base del citato parere n.1908/1993, con cui “la Soprintendenza di Messina ha fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, sia pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n.18842 del 26.10.2020, il danno causato al paesaggio in Euro 7.676,49”, ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria in questione, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

3. In questo quadro, con un primo ordine argomentativo, l’appellante afferma l’erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla violazione del principio tempusregitactum, sostenendo che l’intervento edilizio di che trattasi è stato assoggettato a una normativa per la dichiarazione di compatibilità paesaggistica e il rilascio del nulla osta, e ad altra normativa successiva, non vigente al tempo della commissione dell’abuso, per l’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Soggiunge l’appellante che la violazione del predetto principio non troverebbe giustificazione nella norma transitoria di cui all’art. 159 del d.lgs. 42/2004, in quanto alla data ivi considerata il procedimento si era già concluso con l’adozione dei due sopracitati provvedimenti favorevoli paesaggistici (n. 9117/1982; n. 1908/1993), né rileverebbe la valutazione di cui alla nota n. 18842/2020 pure citata, come sopra, nel provvedimento gravato, in quanto contraddittoria rispetto ai primi.

Indi, per il deducente, il provvedimento avrebbe inammissibilmente aggravato la disciplina sanzionatoria, così violando il principio di irretroattività delle relative disposizioni, costituite nella specie dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, illegittimamente applicati a una istanza che, anche in ragione dei principi di tutela dell’affidamento e della certezza del diritto, nonché dell’art. 1 della l. 689/1981, andava invece assoggettata all’art. 15 della l. 1947/1939 e ai criteri vigenti a quella data.

3.1. La tesi non convince.

3.2. Si tratta infatti di argomentazioni che costituiscono la mera ripetizione delle doglianze che l’interessato ha formulato in primo grado, e che il Tar ha correttamente respinto, escludendo poter rinvenire una frattura regolatoria, rilevante ai fini della loro applicazione, tra l’art. 167, commi 4 e 5, del d. lgs. 42/2004, l’art. 164 del d.lgs. 490/1999 e l’art. 15 della l. 1497/1939.

In particolare, il primo giudice, concludendo in tale senso, ha applicato il consolidato principio giurisprudenziale della continuità di tutte dette norme, le quali, in relazione alla tutela del vincolo paesistico-ambientale, hanno sempre previsto e tutt’ora prevedono la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due opzioni all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo (Cons. Stato, VI, 8 gennaio 2020, n. 130; IV, 31 agosto 2017, n. 4109); può solo aggiungersi che il principio giurisprudenziale in parola specifica che il ridetto art. 167 esclude che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati.

Né convince la tesi dell’appellante quando espone che il procedimento di sanatoria di che trattasi si era già concluso con l’adozione dei succitati pareri della Soprintendenza di Catania e della Soprintendenza di Messina.

In particolare, nello specifico, il parere n. 1908/1993 ha subordinato il mantenimento dell’opera abusiva al pagamento dell’indennità pecuniaria, che lo stesso parere ha fatto riserva di applicare, previa sua quantificazione mediante perizia, all’esito degli elementi da fornirsi dalla competente Amministrazione comunale circa la compatibilità dell’opera abusiva sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Inoltre, in linea generale, la sanzione per cui è causa, rivestendo la natura di sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante, e partecipando, pur se di carattere pecuniario, alla finalità di ricomposizione dell’ordine urbanistico e, segnatamente, di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio, comune a tutte le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, non è ascrivibile al genus delle sanzioni pecuniarie (Cons. Stato, VI, 30 giugno 2023, n. 6381); dunque, il sotteso potere di irrogazione, posto a presidio dell’interesse pubblico di rango costituzionale alla preservazione del paesaggio, è esercitabile finché perdura l’illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata (Cons. Stato, VII, 17 luglio 2024, n. 4946).

Ne viene che, come pure correttamente osservato dal primo giudice, l’importo della sanzione nella specie adottata non poteva che essere quantificato alla luce delle disposizioni vigenti alla data del relativo provvedimento, e ciò proprio in ossequio al principio tempusregitactum qui invocato.

L’appellante non può poi essere seguito: quando afferma la contraddittorietà con i pareri del 1982 e del 1983 della nota della Soprintendenza di Messina n. 18842/2020, pure citata nel provvedimento impugnato, quest’ultima altro non essendo che l’atto con cui, in applicazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, l’indennità risarcitoria per cui è causa è stata quantificata; quando ventila dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 167 del d. lgs. 42/2004, fondando sulla natura sanzionatoria “pura” della sanzione, che va come sopra esclusa, trattandosi di misura che, per le suesposte ragioni, come da consolidata giurisprudenza, non è soggetta alla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla l. 689/1981 (Cons. Stato, VII, n. 4946/2024, cit.; VI, 20 ottobre 2016, n. 4400); quando invoca principi tratti da precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato (VI, 4 aprile 2027, n. 1566; 28 febbraio 2017, n. 922 ), non attinenti, poiché relativi, il primo, alla questione (opposta a quella qui in rilievo) dell’applicabilità della disciplina normativa posteriore più favorevole, il secondo a un provvedimento che, contrariamente al caso di specie, ha disposto la restituzione in pristino, denegando l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

4. Con un secondo ordine argomentativo (inframezzato nel primo) l’appellante, anche qui ripetendo censure già formulate in primo grado lamenta: che l’indennità de qua è stata calcolata “verosimilmente” in base a parametri sconosciuti, non vigenti al tempo dell’abuso, e di cui non vi è traccia in atti; l’incomprensibilità dei criteri e degli elementi sulla base dei quali sono stati calcolati il profitto conseguito con la realizzazione dell’opera abusiva e il danno al paesaggio; dubita che nel relativo calcolo si sia tenuto conto del costo delle opere da eseguire in adempimento delle prescrizioni impartite.

4.1. Si tratta di questioni che il Tar ha respinto con le seguenti motivazione:

“…il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, avendo l’Amministrazione sufficientemente indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base dello stesso. Per quanto attiene, in particolare, alla contestata quantificazione dell’importo della sanzione da pagare, va rilevato come la determinazione della somma dovuta è il risultato dei calcoli espressi nella perizia di stima, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, con la quale la Soprintendenza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, ha compiutamente valutato sia il danno arrecato all’ambiente e sia il profitto conseguito dal privato derivante dalla realizzazione dell’ampliamento del fabbricato preesistente di cui è stata chiesta la sanatoria, concludendo per elevare, a titolo di sanzione, l’importo relativo alla prima fattispecie de qua, ritenuto maggiore, così come previsto dall’art. 167, co. 5, del d.lgs. n. 42/2004, non ravvisandosi, pertanto, i paventati profili di illegittimità dedotti con il gravame.

A diversa conclusione non può giungersi sulla base della dedotta mancata trasmissione della perizia di stima, la quale è stata puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato, con conseguente assolvimento dell’onere della motivazione nella forma per relationem.

Non grava, infatti, sull’Amministrazione regionale nessun obbligo di trasmissione di tale documento che, se ritenuto utile ai fini della comprensione delle ragioni sottostanti il provvedimento, ben può costituire oggetto di richiesta di ostensione.

Deve, peraltro, rilevarsi che la perizia in questione (che l’Amministrazione afferma di avere trasmesso, unitamente al decreto, al professionista incaricato della pratica) è stata depositata in giudizio, cosicché, se emergevano profili ulteriori sostanziali d’illegittimità, il ricorrente aveva la possibilità di proporre motivi aggiunti”.

4.2. Si tratta di motivazioni che non trovano in questa sede alcuna seria confutazione, tali non essendo le generiche doglianze qui illustrate circa la loro erroneità, e che comunque sono superate dal fatto, anche evidenziato dal primo giudice, che l’Amministrazione resistente ha versato al fascicolo di causa di primo grado la perizia di stima citata nel provvedimento gravato.

5. Con l’ultima linea argomentativa l’appellante, premesso di avere avuto conoscenza della perizia di cui sopra nel corso del giudizio di primo grado, e di avervi riscontrato errori di calcolo, che ha illustrato nella memoria ivi depositata il 12 luglio 2023, lamenta che il Tar li abbia ignorati, e sostiene, anche sotto tale profilo, l’erroneità della sentenza gravata e l’illegittimità dell’atto impugnato.

5.1. La tesi non può essere favorevolmente valutata.

Rispetto al quadro censorio rinveniente dal ricorso di primo grado (con cui l’interessato aveva lamentato la contraddittorietà del decreto gravato rispetto ai pareri favorevoli del 1982 e del 1993, l’omessa trasmissione della presupposta perizia di stima, e comunque la sua mancata allegazione al decreto, con conseguente carenza di motivazione dello stesso, la prescrizione del diritto dell’Amministrazione di riscuotere la sanzione), l’affermazione secondo cui la perizia di stima è inficiata da errori di calcolo costituisce una nuova censura, la cui delibazione nel merito scontava, dopo il deposito in giudizio del documento, e come rilevato dal Tar, la sua impugnazione a mezzo di motivi aggiunti, che non risulta essere avvenuta: la sentenza impugnata non è indi affetta dal denunziato vizio di omesso esame.

Ed è appena il caso di aggiungere, ma solo ad abundantiam, che la questione non può essere esaminata per la prima volta in questa sede, ostandovi l’art. 104, comma 1, Cod. proc. amm..

6. Per tutto quanto sopra, l’appello si rivela infondato.

7. Resta da aggiungere che, stante l’operatività del principio per il quale, nel giudizio amministrativo, la legittimità dei provvedimenti va valutata tenendo conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, nulla muta considerando la memoria da ultimo depositata dall’appellante, con la quale si avanza la pretesa di ricavare l’illegittimità dell’atto gravato da provvedimenti che il Comune di Castelmola ha adottato nelle more del presente appello, nonchè da condotte per l’effetto e successivamente dal medesimo assunte.

8. In definitiva, l’appello va respinto.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte appellante alla refusione, in favore della parte resistente, delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

SolveigCogliani, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Antonino Lo Presti, Consigliere

Sebastiano Di Betta, Consigliere