Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2026, n. 5605
In materia di ricorsi proposti innanzi al G.A., al di fuori degli eccezionali casi previsti ex lege, il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito.
Guida alla lettura.
La Sezione conferma l’orientamento secondo il quale, in materia di ricorsi proposti innanzi al G.A., al di fuori degli eccezionali casi previsti ex lege, il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito. Per gli stessi motivi, anche il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori è inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo proposto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito[1].
Pubblicato il 13/07/2026
N. 05605/2026REG.PROV.COLL.
N. 02184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2025, proposto da
Fiodor Chior, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiodor Chior, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00494/2025, resa tra le parti, della sentenza 494/2025 dal 13/03/2025 al TAR per il Piemonte, dell'avviso di intimazione emesso dal agente dell'ufficio Agenzia delle entrate - Riscossione della provincia di Alessandria Frigerio 00120249001513670/000 dal 23/02/2024 - 6709,71 euro.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il Cons. Davide Ponte e per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato in fatto che:
- con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 494 del 2025 con cui il Tar Piemonte aveva dichiarato inammissibile l’originario gravame;
- quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellante personalmente al fine di ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento prot. 00120249001513670/000 del 23/02/2024, indirizzata da Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata per violazione degli artt. 24, 54 e 11 Cost e 21 septies l. 241 del 1990;
- la parte appellata non si costituiva in giudizio;
- alla pubblica udienza del 9 luglio 2026 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
- preliminarmente, fra i diversi profili di inammissibilità assume primario rilievo quello correttamente già individuato dal Giudice di prime cure;
- va quindi ribadito il principio consolidato per cui, al di fui degli eccezionali casi previsti ex lege (e nella specie on sussistente), il ricorso non sottoscritto da un legale abilitato deve ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l'atto difensivo prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito;
- peraltro, anche il ricorso in appello non sottoscritto da un legale abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori è inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l'atto difensivo proposto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi al giudice adito (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2025, n. 9088);
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto;
- nulla va disposto per le spese di giudizio, a fronte della mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
[1] Ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2025, n. 9088.