Cons. Stato, sez. VII, 11 giugno 2026, n. 4686

Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici ha visto accresciuta la propria centralità. A differenza del Codice previgente è stata inserita una autonoma e più articolata disposizione e ne è stato ampliato l’ambito, la portata e le funzioni. Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è pertanto la leale collaborazione delle parti.

Guida alla lettura

La pronuncia in esame si inserisce nel più ampio processo di progressiva trasformazione del soccorso istruttorio da istituto eccezionale e derogatorio a principio ordinatore dell’evidenza pubblica, funzionalmente orientato alla realizzazione del risultato amministrativo e alla massima partecipazione concorrenziale. La decisione offre infatti una lettura particolarmente evolutiva dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, valorizzandone la matrice euro-unitaria e collocandolo nel quadro dei principi di fiducia, buona fede e leale collaborazione che permeano il nuovo Codice dei contratti pubblici.

La sentenza assume rilievo non tanto per l'affermazione, ormai consolidata, della natura sostanzialistica del soccorso istruttorio, quanto per la portata delle conseguenze che ne trae sul piano applicativo. Il Collegio, infatti, supera una concezione rigidamente formalistica della procedura selettiva e riconduce la disciplina delle carenze documentali entro una prospettiva funzionale nella quale l'interesse pubblico alla corretta individuazione del miglior contraente prevale sulle irregolarità prive di effettiva incidenza sulla par condicio.

La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato muove dalla considerazione che l'art. 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE non limita il potere della stazione appaltante alla mera richiesta di chiarimenti, ma consente anche l'integrazione, il completamento e la regolarizzazione della documentazione presentata dagli operatori economici. L'elemento centrale non è dunque la natura della carenza riscontrata, bensì la verifica che l'intervento correttivo non si traduca in una modificazione sostanziale dell'offerta e non determini una compromissione dei principi di trasparenza e uguaglianza tra i concorrenti.

In tale prospettiva la decisione si colloca nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia, dalla quale emerge una progressiva attenuazione della tradizionale contrapposizione tra immodificabilità dell'offerta e regolarizzazione documentale. L'immodificabilità dell'offerta continua certamente a rappresentare un presidio essenziale della concorrenza, ma non assume più il significato di un divieto assoluto ed indiscriminato. Essa deve essere interpretata alla luce del principio di proporzionalità e della necessità di evitare esclusioni fondate su mere irregolarità formali prive di effettiva rilevanza sostanziale.

Particolarmente significativa appare l'affermazione secondo cui il soccorso istruttorio può operare anche in presenza della mancanza di sottoscrizioni ulteriori rispetto a quella dell'offerente principale, laddove la volontà negoziale risulti comunque chiaramente ricostruibile sulla base della documentazione complessivamente versata in gara. La sentenza individua, infatti, il criterio discretivo non nella mera assenza materiale di un adempimento formale, ma nella permanenza della riconducibilità soggettiva dell'offerta e nella possibilità di accertarne con certezza provenienza, contenuto e portata vincolante.

Il punto assume notevole rilevanza sistematica. Tradizionalmente la sottoscrizione è stata considerata elemento essenziale dell'offerta in quanto strumento di imputazione giuridica della dichiarazione negoziale. Tuttavia il Consiglio di Stato chiarisce che non ogni difetto concernente la sottoscrizione determina automaticamente l'esclusione. Occorre distinguere tra le ipotesi nelle quali la mancanza della firma rende impossibile individuare l'autore della dichiarazione e quelle nelle quali la provenienza dell'atto risulta comunque certa e documentata.

La sentenza valorizza, sotto tale profilo, il principio di conservazione degli atti giuridici, principio di matrice generale che trova applicazione anche nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica. La conservazione degli effetti giuridici dell'atto diviene così il criterio interpretativo privilegiato ogniqualvolta sia possibile ricostruire con certezza la volontà sostanziale del concorrente senza alterare l'equilibrio competitivo tra gli operatori economici.

L'aspetto maggiormente innovativo della pronuncia è rappresentato dalla rilevanza attribuita alla cosiddetta discrasia informatica generata dalla diversa visualizzazione della modulistica predisposta dalla stazione appaltante. Il Collegio riconosce che la clausola dalla quale l'amministrazione aveva tratto la causa di esclusione risultava percepibile soltanto mediante determinati programmi di videoscrittura, mentre rimaneva invisibile utilizzando altri software comunemente impiegati dagli utenti.

La questione investe direttamente il principio di trasparenza procedimentale e il correlato principio di affidamento. Se la disciplina di gara non è resa conoscibile in modo uniforme a tutti i concorrenti, l'operatore economico non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da una carenza imputabile alla stessa amministrazione. La decisione pone così in evidenza come la digitalizzazione delle procedure non elimini i tradizionali obblighi di chiarezza e intelligibilità dell'azione amministrativa, ma anzi li rafforzi.

L'affidamento del privato viene elevato a parametro di legittimità dell'azione amministrativa. Quando la condotta del concorrente sia stata ragionevolmente determinata da una rappresentazione della disciplina di gara indotta dalla stessa amministrazione, l'esclusione si traduce in una misura sproporzionata e incompatibile con i canoni di correttezza che devono governare i rapporti tra amministrazione e operatore economico.

La pronuncia si colloca inoltre nel più ampio processo di affermazione del principio del risultato quale criterio ermeneutico fondamentale del nuovo diritto dei contratti pubblici. L'interesse dell'amministrazione non coincide più esclusivamente con il rigoroso rispetto delle forme procedimentali, ma con l'effettivo conseguimento dell'utilità perseguita mediante la gara.

In questa prospettiva assume particolare significato il passaggio nel quale il Collegio richiama il pregiudizio economico derivante dall'illegittima esclusione del concorrente autore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non si tratta di una mera considerazione fattuale, bensì dell'applicazione del principio secondo cui la procedura ad evidenza pubblica deve essere interpretata in funzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico sostanziale e non della mera osservanza di formalità prive di effettiva utilità.

La sentenza manifesta dunque una concezione dell'evidenza pubblica sempre meno ancorata al formalismo escludente e sempre più orientata alla valorizzazione del contenuto sostanziale delle offerte. L'art. 101 del nuovo Codice viene interpretato quale espressione di una amministrazione collaborativa che non ricerca nell'errore formale una causa di estromissione del concorrente, ma uno spazio procedimentale entro cui favorire la corretta emersione della volontà negoziale.

Da tale impostazione emerge una rinnovata configurazione del rapporto tra legalità e risultato. La legalità non viene sacrificata in nome dell'efficienza amministrativa, ma viene riletta in chiave sostanziale attraverso il filtro dei principi europei di proporzionalità, concorrenza e massima partecipazione. Il soccorso istruttorio diviene così uno strumento di attuazione della legalità effettiva, poiché consente di evitare che l'esito della procedura sia condizionato da irregolarità meramente formali incapaci di incidere sull'affidabilità dell'operatore o sulla qualità dell'offerta.

La decisione conferma, in conclusione, che nel sistema delineato dal d.lgs. n. 36 del 2023 il soccorso istruttorio non costituisce più una deroga eccezionale al principio di autoresponsabilità del concorrente, ma rappresenta una manifestazione del più generale dovere di cooperazione procedimentale. La tutela della concorrenza non coincide con l'esclusione del maggior numero possibile di operatori per vizi formali, bensì con la garanzia che la selezione avvenga sulla base del merito delle offerte e della loro effettiva capacità di soddisfare l'interesse pubblico perseguito dalla procedura.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/06/2026

 

N. 04686 /2026 REG.PROV.COLL.

N. 00654/2026 REG.RIC.

 

     

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N  N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 654 del 2026, proposto da Silvia Del Curto, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo e Michele Lodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piuro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Giulia Roversi Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giorgio De Stefani, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Tarabini e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 4286/2025

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giorgio De Stefani e del Comune di Piuro; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2026 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Francesco Antonio Caputo, Daniele Vagnozzi su delega in atti dell’avv. Riccardo Villata e Franco Coccoli su delega in atti dell’avv. Maria Giulia Roversi Monaco.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con deliberazione n. 187/24 il Comune di Piuro indiceva una procedura per l’alienazione dell’immobile denominato “ex partenza funivia”.

All’esito della procedura, la sig.ra Del Curto veniva dichiarata aggiudicataria.ù

A seguito della domanda di annullamento in autotutela del secondo classificato, la Commissione escludeva gli aggiudicatari provvisori, con determina n. 35/2025A giacché la domanda di partecipazione era stata presentata dalla sig. Silvia Del Curto a nome di altri co-offerenti senza che questi ultimi avessero sottoscritto l’offerta.; l’immobile veniva aggiudicato quindi al Sig. De Stefani.

Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato dalla sig.ra Del Curto con ricorso n. 982/25 innanzi al T.A.R. Lombardia, che rigettava l’istanza cautelare con ordinanza

n. 444/25.

Avverso tale ordinanza la sig.ra Del Curto proponeva appello cautelare accolto con ordinanza del Consiglio di Stato 2 luglio 2025 n. 2430.

Il Comune ottemperava alle statuizioni impartite con la citata ordinanza n. 2430/25 e, riammessa l’appellante, rinnovava l’intera procedura e assumeva l’atto di aggiudicazione a favore degli originari aggiudicatari con determina n.219 del 2 settembre 2025 .

Il ricorso di primo grado veniva successivamente respinto con sentenza 29 dicembre 2025 n. 4286, la quale, pur prendendo espressamente atto dell’ordinanza di questa Sezione, respingeva il ricorso sul rilievo che: - nel caso di co-offerenti l’offerta è congiunta, per cui ciascun soggetto deve manifestare la volontà di obbligarsi per la propria quota; - la mancanza della sottoscrizione in caso di co-offerenti impedisce la formazione della volontà negoziale, in quanto manca l’effettivo consenso dei soggetti offerenti a vincolarsi negozialmente; -l’offerta della sig.ra Del Curto, in assenza delle firme dei co-offerenti, è inficiata non solo in base alle prescrizioni del bando, ma pure sotto il profilo strettamente contrattuale, vincolando la sola ricorrente nei confronti dell’Amministrazione.

Appellata ritualmente la sentenza resistono il Comune di Piuro e Giorgio De Stefano. All’udienza del 4 giugno 2026 la causa passava in decisione.

 

DIRITTO

Con il primo motivo di appello l’appellante deduce error in procedendo et in iudicando: violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. violazione del principio del chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulla constatazione (e comunque sulla richiesta) di declaratoria di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. e, comunque, pretermessa considerazione (e valutazione) di documenti decisivi ai fini dell’assunzione di una posizione in termini (per come non oggetto di impugnativa).

Evidenzia che l’ordinanza cautelare di secondo grado aveva disposto esclusivamente la riammissione di Del Curto nonché l’inibizione alla stipula del contratto con De Stefani nelle more del merito.

L’Amministrazione appellata aveva aggiudicato (con nuova determinazione) il bene oggetto di alienazione.

Tale provvedimento non era stato gravato dalla parte lesa, facendo sì che il medesimo divenisse inoppugnabile.

Il motivo non è fondato.

Il provvedimento (favorevole alla appellante ) è stato infatti adottato dall’Amministrazione in ottemperanza alla ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. La riforma della sentenza di primo grado travolge automaticamente gli atti che da essa dipendono ai sensi dell’art. 336 comma 2 c.p.c., in base al quale “la riforma […] estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata” (Cons. St., sez. V, 25 ottobre 2024 n. 8534 e 19 gennaio 2024, n. 645). Infatti l’atto successivo, da un lato, non sarebbe stato essere adottato in mancanza della pronuncia e, dall’altro lato, è stato adottato in mera esecuzione della stessa, con la conseguenza che la sentenza ha travolto gli effetti dell’ordinanza.

Con il quarto motivo di appello l’appellante deduce error in iudicando dei primi giudici nell’escludere l’ipotesi del soccorso istruttorio per l’asserita assenza di un elemento fondamentale dell’offerta.

La censura da esaminarsi prioritariamente quale ragione più liquida è fondata.

La sentenza appellata ha osservato che “La sig.ra Del Curto Silvia si è obbligata esclusivamente per la propria quota di partecipazione, per cui il Comune non potrebbe obbligare l’aggiudicataria ad acquistare l’immobile per intero” e che “L’esclusione è stata disposta, in quanto la domanda di partecipazione – sia con riferimento alla documentazione amministrativa sia all’offerta economica – era priva della sottoscrizione di tutti i co-offerenti, essendo sottoscritta unicamente dalla sig.ra Del Curto Silvia per la quota del 35%”

In sostanza, l’esclusione comminata in capo alla Del Curto personalmente è stata disposta a causa della mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutti i co-offerenti, quale “adempimento” richiesto da una specifica contenuta nella nota a piè di pagina del modello di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione alla gara, si fa esplicito riferimento ai co-offerenti, dei quali vengono allegati i documenti di riconoscimento.

Tuttavia, è stato constatato che i documenti messi a disposizione sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Piuro in vigenza dei termini utili per presentare offerta di partecipazione al bando di gara – in formato “Rich Text Format”, ovvero in formato “.rtf” editabile – mostravano contenuti diversi a seconda del programma di videoscrittura utilizzato per la loro apertura Nello specifico, il modello di domanda di partecipazione all’asta pubblica – ove lo stesso fosse stato aperto, utilizzando programmi di videoscrittura propri dell’ambiente Mac, quali, ad esempio, TextEdit e Pages, per l’appunto, utilizzati dalla Del Curto – non riportava alcuna nota in calce, contenente l’espressa necessità di sottoscrizione dello stesso da parte di ciascun co-offerente; al contrario – in ipotesi di apertura dell’identico modello con programmi di videoscrittura propri dell’ambiente Microsoft, quali, ad esempio, Word o Openoffice – in calce a detto modulo compariva – quale “Nota a piè di pagina” – una specifica, secondo cui si richiedeva, in ipotesi di domanda di partecipazione presentata da plurimi soggetti, di “Riportare gli estremi della persona fisica o giuridica co-offerente. La circostanza è stata ammessa dal Comune di Piuro.

La clausola sulla cui base è stata disposta l’esclusione era dunque contenuta in una nota a piè di pagina del modello di partecipazione che non era leggibile con tutti i programmi di videoscrittura.

La volontà negoziale di Silvia del Curto e degli altri co-offerenti doveva essere correttamente ricostruita non solo sulla base domanda di partecipazione alla gara, dalla quale risulta che ella abbia partecipato anche nell’interesse dei soggetti ivi menzionati, ma anche sulla base del significato inequivoco dell’offerta economica presentata, dalla quale risulta che la ricorrente abbia inteso vincolarsi, unitamente agli altri soggetti indicati e dei quali sono allegati i documenti nei confronti dell’amministrazione per l’acquisto dell’intero immobile.

Come rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare alla fattispecie sono applicabili i princìpi già espressi nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1620, secondo cui “una lettura sostanzialistica della lex specialis, conduce ad escludere una lettura meramente formale della regula iuris del caso concreto, dovendo essere orientata piuttosto al perseguimento del raggiungimento del risultato sostanziale» (…) «senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza che regolamentano l’accesso al mercato

L’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, in relazione alla mancanza della sottoscrizione degli altri co-offerenti.

Il soccorso istruttorio, introdotto dall’art. 27, Dir. 71/305/CEE in materia di coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, oggi è disciplinato dall’art. 56, par. 3, Dir. 2014/24/UE secondo cui “Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella  piena  osservanza  dei  principi  di  parità  di  trattamento  e  trasparenza”.

Il soccorso istruttorio può quindi essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara - prevedendo come unico limite il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

La Corte di Giustizia ha tracciato i confini dell’istituto precisando che:

  1. il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza ostano a qualsiasi forma di trattativa o di negoziato tra l’amministrazione aggiudicatrice e i concorrenti nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica;
  2. in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente (Corte di Giustizia UE, 29 marzo 2012, C-599/10, SAGELV Slovensko e a.; Corte di Giustizia UE 10 ottobre 2013, C-336/12, Manova);
  3. la richiesta di chiarimenti deve essere rivolta in modo equivalente a tutti gli offerenti che si trovano nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti dell’offerta che richiedono un chiarimento (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama);
  4. nell’esercizio di tale potere, l’amministrazione aggiudicatrice deve trattare i candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è stata rivolta (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama);
  5. la richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione che la disciplina di gara richiedeva a pena di esclusione, posto che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad osservare rigorosamente i criteri da essa stessa fissati (Corte di Giustizia UE 6 novembre 2014, C-42/13, Cartiera dell’Adda; Corte di Giustizia UE 10 novembre 2016, C-199/15, Ciclat; Corte di Giustizia UE 28 febbraio 2018, C-523/16 e C-536/16, MA.T.I. SUD S.p.a.);
  1. la richiesta di chiarimenti, e dunque l’attivazione del soccorso istruttorio, è ammissibile in presenza di carenze informative e documentali non richieste a pena di esclusione dalla stessa amministrazione (Corte di Giustizia UE 2 giugno 2016, C-27/15, Pizzo Pippo e aa.);
  2. la richiesta di chiarimenti non può condurre, da parte dell’offerente interessato, alla presentazione di una nuova offerta (Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, SAGELV Slovensko e a., C-599/10);
  3. eventuali integrazioni o correzioni all’offerta possono essere eccezionalmente consentite, ma ciò solo ove non conducano ad una modifica sostanziale della offerta medesima e siano quindi finalizzate ad eliminare errori materiali manifesti (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama).

Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei contratti pubblici ha visto accresciuta la propria centralità. A differenza del Codice previgente è stata inserita una autonoma e più articolata disposizione e ne è stato ampliato l’ambito, la portata e le funzioni. Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è pertanto la leale collaborazione delle parti.

La Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che il principio di parità di trattamento non osta a che un’offerta possa essere corretta o completata su singoli punti, qualora quest’ultima necessiti in modo evidente un chiarimento o qualora si tratti di correggere errori materiali manifesti (Corte di Giustizia UE 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama)

Ciò che conta è che, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone la stazione appaltante, quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta (Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 29 marzo 2012, n. 599).

La complessiva redazione della documentazione da parte della signora Del Curto benché con le carenze sopra riscontrate con riferimento alla sottoscrizione dei co-obbligati, non genera dubbi sulla provenienza dell’offerta e consente la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e le tempistiche del relativo trattamento, che di fatto rendono conoscibili le provenienze degli atti che in essa sono confluiti.

La situazione sopra descritta non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595).

In considerazione della discrasia informatica per la quale l’adempimento” escludente richiesto da una specifica contenuta nella nota a piè di pagina del modello di partecipazione non era leggibile con tutti i programmi di videoscrittura, il principio di conservazione degli atti giuridici imponeva, al Comune appellante di fare salva l’aggiudicazione in quanto rispondente all’intenzione ed all’interesse della parte, secondo il significato desumibile dagli atti negoziali da lei compilati e sottoscritti, e non pregiudicando situazioni giuridiche soggettive di terzi.

Peraltro l’illegittima esclusione della Sig.ra Del Curto ha comportato un evidente pregiudizio economico per l’Amministrazione resistente, in quanto l’offerta economica da lei presentata era significativamente più alta rispetto a quella del secondo classificato. Anche tale circostanza non può, per vero, essere ignorata, poiché il fine ultimo della procedura ad evidenza pubblica è quello di garantire il massimo rendimento economico per l’amministrazione aggiudicatrice. Di converso, dalla partecipazione da parte della ricorrente alcun serio ed effettivo pregiudizio può essere lamentato dal controinteressato secondo in graduatoria per avere offerto una somma ben minora di quella offerta dell’appellante.

Il quarto motivo dia appello deve essere, pertanto, accolto e la sentenza riformata, con assorbimento degli altri motivi dedotti.

In considerazione della particolarità e novità delle questioni trattate le spese processuali possono essere compensate.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata respinge l’originario ricorso.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

Massimiliano Noccelli, Presidente F/F

Daniela Di Carlo, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore