Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4099
(…) In sede di ottemperanza, il danno da mancata aggiudicazione, conseguente ad un affidamento diretto illegittimo, deve essere calcolato nell'osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione, nella statuizione di condanna ai criteri ex art. 34 comma 4 c.p.a., e pertanto avendo riguardo per un verso all’intero corrispettivo corrisposto dall’amministrazione nell’ambito del rapporto negoziale invalido, non essendo consentita la detrazione di singole voci di costo ove non adeguatamente dimostrate nei loro presupposti fattuali e contabili e per altro verso all'entità della perdita di chance (…)
Guida alla lettura
La sentenza in illustrazione gemma dà un giudizio di ottemperanza (artt. 112 e ss c.p.a.) proposto da un operatore economico (rectius Ge.Fi.L SpA) nel settore del mercato interno dell’Unione europea dei servizi a supporto della gestione delle tasse automobilistiche, per l’esecuzione degli accertamenti dispositivi di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
A tale riguardo, preliminarmente, si rileva che storicamente la vicenda delibata dal giudice amministrativo di seconde cure origina dall’art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania n. 16/2014, in particolare poiché tale peculiare normativa di riferimento autorizza la Giunta regionale (campana) a stipulare con l'Automobile Club d’Italia (ACI), in funzione di ente pubblico non economico, il servizio di pubblico interesse della gestione della tassa automobilistica, ossia la convenzione triennale inerenti all'applicazione del relativo tributo. In estrema sintesi, il nocciolo duro della vicenda verteva sull’affidamento diretto illegittimo e distorsivo della libertà del mercato interno europeo.
In tale accadimento incompatibile, conflittuale, contrapposto ai principi di parità di trattamento e di trasparenza, perché posto a favore di un operatore economico specifico (ACI) a discapito degli altri concorrenti sul mercato, il Consiglio di Stato, nell’accogliere l’azione di cognizione di annullamento proposta contro gli atti e i provvedimenti amministrativi impugnati e il ricorso in appello dell’operatore economico, ha dato piena esecuzione nell’ordinamento giuridico domestico alla pronuncia pregiudiziale e incidentalmente emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 del TUE e art. 267 TFUE) nel peculiare caso di specie deciso, secondo cui “l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico” (Corte di giustizia UE ordinanza del 30 giugno 2020 emessa nella causa C-618/19).
Alla luce di ciò, allora, nel meditare in disparte sull’immunità della funzione legislativa espressione del potere politico anche regionale in contrasto con il diritto euro-unitario rimessa al prudente apprezzamento dell’acuto lettore (all’art. 7, comma 1, del c.p.a., in relazione art. 117, comma 1, della Cost.), si osserva che la decisione in trattazione si distingue per la specificità con cui è stato attuato il criterio di liquidazione del danno dichiarato nell’esercizio della funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato di accoglimento del ricorso in appello. Principalmente, in quanto lo stesso è stato calibrato proporzionatamente dalla sentenza da ottemperare sul parametro del risarcimento del danno da perdita di chance.
Di talché, nell’accantonare ogni ulteriore possibile approfondimento sul preciso criterio descrittivamente individuato dal collegio giudicante, in ordine al ristoro del danno accertato a favore della parte ricorrente, che si rimette, comunque, per ragioni di sinteticità e di brevità di questa guida alla lettura del portato motivazione della decisione in esame, si stima, allo stato del divenire della trattazione, opportuno soffermarsi sul danno da perdita di chance, principalmente in omaggio all’approdo esegetico presupposto all’azione esecutiva in questione di definitiva condanna dell’autorità amministrativa resistente. Approdo ermeneutico della giustizia amministrativa che, ad ogni modo, pare ormai potenzialmente ascrivibile (intrinsecamente) pure ai super principi enucleabili dalle disposizioni normative in vigore del cosiddetto terzo Codice dei contratti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 e dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, a norma dei quali è rispettivamente disposto che “1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”; e che “(…). 5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. (…)”.
Ed invero, in primo luogo, si osserva che parte della dottrina medita sull’atipicità del risarcimento del danno da perdita di una chance, in quanto obiettivamente oggetto di evoluzione giurisprudenziale. D’altronde, mentre per i danni tipici previsti dalla legge sono apprestate tutele specifiche, il danno da perdita della chance è una figura di creazione giurisprudenziale instillata generalmente nel limite della latitudine dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata. In realtà, perché il danno da perdita della chance non tutela la lesione di un diritto già acquisito al patrimonio del danneggiato, bensì la privazione della concreta possibilità di raggiungere un vantaggio futuro, ossia di evitare proprio il danno. Ragione per cui lo stesso danno da perdita della chance viene spesso ricondotto alla clausola generale incisa nell'art. 2043 del c.c. dell’ingiustizia da cui ne deriva la sua possibile natura atipica da fatto illecito.
Sicché, in secondo luogo, si precisa che per il suo tramite si tendono a ristorare quelle sfumature di utilità non ancora entrate nel patrimonio del danneggiato. Sfumature di utilità delle quali non vi è neppure certezza che possano entrarvi obiettivamente. Donde, la tesi che con esso si verte in tema di opportunità, cioè di occasioni pregiudicate dalla condotta illecita provocata da terzi o d’inadempienze della controparte contrattuale. In breve, di una perdita di una utilità non solo futura, ma anche eventuale, incerta, ma comunque ragionevole. Queste sue caratteristiche, tuttavia, hanno dato impulso a critiche e dubbi sulla sua risarcibilità da parte di quella parte della dottrina che valorizza il principio dell’all or nothing (tutto o nulla) ammesso dall’ordinamento giuridico italiano in materia di risarcimento del danno. Segnatamente, poiché il principio (rigido) del danno da risarcire integralmente pare che è in contrasto, superato, mitigato proprio dalla liquidazione equitativa e la proporzionalità del quantum debeatur (cioè la risposta dell’ordinamento alla domanda del quanto è dovuto) nel caso di liquidazione del danno da perdita di chance.
Per contro, in terzo luogo, si puntualizza che la posizione avversa dell’altra parte della dottrina è, viceversa, favorevole al risarcimento del danno da perdita della chance. Del resto, tale impostazione è stata accolta altresì dalla costante giurisprudenza civile e amministrativa, che riposa sulla posizione del concetto di danno orientato alla integrale risarcibilità della lesione del bene giuridico, sotto qualunque aspetto esso si manifesti (artt. 1218, 1223 e 2043 del c.c.); invero, sul risarcimento del danno da perdita di chance collegato alla probabilità del danno. Vale a dire sull’opinione che il danno da perdita di chance deve innanzitutto essere distinto dalla richiesta di risarcimento del danno relativo al bene giuridico a cui è collegata la chance stessa. Ma come tale qualificato nell’an quale essenza di pregiudizio che ha superato la soglia minima di offensività di un bene giuridico specificatamente presidiato dal Testo costituzionale. E, pertanto, risarcibile nella misura del quantum debeatur al danneggiato.
Conclusivamente, alla stregua pure delle precisazioni che precedono rassegnate in materia di risarcimento del danno da perdita di chance o delle chances, il Collegio giudicante ha accolto il ricorso in ottemperanza e compensato le spese del giudizio, per la particolarità delle questioni trattate, con un approdo motivazionale che pare essere immune da aporie, anche se dovrà attendersi il diffondersi nel tempo di pronunce conformi, per potere poi registrare almeno un orientamento esegetico consolidato sul punto, in quanto, allo stato, pare che non risultano precedenti negli stessi esatti termini della sentenza in dissertazione. In tale contesto, d’altra parte, il giudicante ha accertato che il danno da perdita di chance, derivante dalla mancata indizione di una gara pubblica, andava determinato (in ragione degli accertamenti dispositivi incisi nella sentenza da ottemperare) applicando all’utile conseguibile una riduzione proporzionale alla probabilità di aggiudicazione, la quale doveva essere desunta da elementi oggettivi quali le caratteristiche del mercato e l’andamento di procedure analoghe. Inoltre, sempre il giudice di secondo grado ha evidenziato che la relativa stima, invece, era stata effettuata dalla Regione Campania tenendo conto non già delle gare tenute in altre regioni, piuttosto dei soggetti iscritti all’albo degli abilitati alla gestione delle attività di liquidazione, di accertamento dei tributi, di riscossione dei tributi delle province e dei comuni. E che tale modus procedendi, pertanto, non era stato corretto rispetto alle prescrizioni enucleabili dalle motivazioni della sentenza da ottemperare che facevano riferimento “all’andamento delle procedure simili” e alle “caratteristiche del mercato”. In definitiva, alle caratteristiche dello specifico mercato di riferimento, che imponeva di tenere prioritariamente conto, ove esistenti, delle gare svoltesi in altre Regioni connotate da un contesto economico affine.
N. 04099/2026REG.PROV.COLL.
N. 09741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 9741 del 2025, proposto da
Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
ACI - Automobile Club d’Italia ed ACI Informatica s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 4247/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Nicola De Zan e Massimo Consoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, Ge.Fi.L s.p.a. impugnava, in qualità di impresa operante nel settore dei servizi a supporto della gestione delle tasse automobilistiche per conto di altre Regioni, la delibera della Giunta regionale della Campania n. 866 del 28 dicembre 2017, avente ad oggetto “Schema di convenzione tra la Regione Campania e l'Automobile Club d'Italia in materia di tasse automobilistiche regionali, ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il periodo dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020”, unitamente agli atti ad essa presupposti e conseguenti, lamentandone l’illegittimità.
Detta stipulanda convenzione aveva ad oggetto l’affidamento diretto, da parte della Regione Campania all’ACI, dei servizi di gestione e riscossione delle tasse automobilistiche per la durata di tre anni, con un corrispettivo à forfait, nel triennio, di euro 10.485, oltre corrispettivi a misura, rivalutazione Istat ed Iva per quanto dovuta.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente altresì impugnava la convenzione sottoscritta tra le parti resistenti in giudizio in data 12 e 13 febbraio 2018.
Con sentenza 19 settembre 2018, n. 5538, il giudice adito respingeva il ricorso, sul presupposto che l’accordo in esame tra la Regione e l’ACI fosse riconducibile al novero degli “Accordi fra pubbliche amministrazioni” di cui all’art. 15 della l. n. 241 del 1990, che contempla tale strumento negoziale tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, dovendosi per contro escludere – nel caso di specie – che per le attività interessate da detta cooperazione tanto la Regione quanto l’ACI operassero sul mercato aperto, così da poter ingenerare turbative sulla libera prestazione dei servizi o sulla concorrenza.
Avverso tale decisione Ge.Fi.L. s.p.a. interponeva appello.
Con ordinanza 6 agosto 2019, n. 5581, l’adita V Sezione del Consiglio di Stato sospendeva il giudizio per rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, affinché la stessa chiarisse, in via pregiudiziale, “se osta al diritto eurounitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma regionale come l’art. 1, comma 121, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n. 16, che consente l’affidamento diretto, senza gara, dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica dalla Regione Campania all’ACI”.
La Corte si pronunciava sulla questione con ordinanza del 30 giugno 2020 (Causa C-618/19), dichiarando specificamente che “L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico”.
Riassunto il giudizio, l’appello veniva infine accolto con sentenza n. 4274 del 3 giugno 2021, sul presupposto che:
i) la delibera originariamente impugnata non avesse mero carattere interno, trattandosi invece di
una determinazione conclusiva e, quindi, immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente, tant’è che la convenzione impugnata con i motivi aggiunti era stata stipulata appunto in base alla delibera impugnata con l’atto introduttivo del giudizio;
ii) il cd. rapporto pubblico-pubblico ex art. 15 l. n. 241 del 1990 non costituisse, nel caso di specie, l’unica possibile modalità di gestione del servizio in questione, di talché, potendo l’amministrazione
determinarsi diversamente, era innegabile l’astratto interesse della ricorrente – operatore privato del settore che svolgeva analoghi servizi – a contestare la scelta della Regione Campania di concludere tale accordo per l’affidamento del servizio, in luogo dell’indizione di una procedura concorsuale di evidenza pubblica per la selezione dei candidati aspiranti a contrarre con l’amministrazione aggiudicatrice.
iii) il merito della questione controversa di fatto era stato risolto dalla richiamata pronuncia
pregiudiziale della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-618/19, nel dichiarare illegittimo l’affidamento diretto all’ACI (e, dunque, anche gli impugnati ed i provvedimenti amministrativi ad esso pregiudiziali) del servizio oggetto di vertenza, sulla base di argomentazioni complete ed esaustive, non scalfite dai rilievi delle amministrazioni resistenti.
La medesima sentenza precisava inoltre i criteri ai quali la Regione Campania avrebbe dovuto attenersi nel proporre a Ge.Fi.L. s.p.a. un’ipotesi risarcitoria, nei termini per cui “Quanto al profilo della quantificazione del danno, il Collegio stabilisce che la Regione Campania provveda, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, Cod. proc. amm., nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione, alla formulazione di una proposta di risarcimento che tenga conto, nella stima dell’utile, dell’entità della chance di aggiudicazione ricavabile dalle caratteristiche del mercato e dall’andamento delle procedure simili, considerando una percentuale di utile sulla base dei dati ricavabili dalla gestione, ormai a consuntivo, del servizio in questione in affidamento diretto. Andrà a tal fine considerata la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli “a misura” eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto.
Su tale importo andranno computati rivalutazione ed interessi come per legge.
L’onere risarcitorio va interamente posto a carico della Regione Campania, nella sua qualità di soggetto che avrebbe dovuto porre in essere la procedura di evidenza pubblica imposta dalle vigenti regole del diritto eurounitario”.
Risulta dagli atti che con nota del 18 febbraio 2022 la Regione formulava una proposta di ristoro, peraltro contestata da Ge.Fi.L. s.p.a. con successiva nota di riscontro del 27 aprile 2022, sul presupposto che la stessa violasse in più punti i criteri di quantificazione fissati dal giudice amministrativo.
In primis, secondo l’odierna ricorrente la Regione avrebbe erroneamente individuato la somma a base di calcolo, scomputando una parte consistente degli importi corrisposti ad ACI in esecuzione dell’accordo diretto dichiarato illegittimo (in particolare, l’amministrazione avrebbe sottratto dalla cifra complessiva di 13.904.463,53 euro l’importo ritenuto afferente alla gestione dell’archivio regionale della tassa, quantificato dalla Regione in euro 6.030.084,00).
In conseguenza di ciò, la stessa avrebbe computato il risarcimento non sulla base dell’intero corrispettivo di ACI, pari a euro 13.904.463,53, ma solo sulla base di euro 7.874.379,53.
Tale operazione, secondo la ricorrente, contraddirebbe quanto riportato in sentenza, che avrebbe invece imposto di calcolare il danno in “una percentuale di utile sulla base dei dati ricavabili dalla
gestione, ormai a consuntivo, del servizio in questione in affidamento diretto. Andrà a tal fine considerata la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli “a misura” eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto”.
Altra criticità riguarderebbe la perdita di chance di aggiudicazione, calcolabile in ragione del numero di potenziali concorrenti nella gara omessa.
Al riguardo, Ge.Fi.L. s.p.a. contestava il numero dei potenziali concorrenti alla gara stimato dalla Regione, dal quale calcolare la chance di aggiudicazione: secondo la Regione, infatti, si sarebbe dovuto far riferimento a cinque unità, mentre Ge.Fi.L. s.p.a. obiettava che nelle gare già svoltesi in altre regioni (due in Veneto ed una nelle Marche) il numero dei concorrenti che effettivamente avevano partecipato alle gare era risultato sensibilmente inferiore (sempre e solo due concorrenti).
L’odierna ricorrente segnalava inoltre la mancanza di documentazione idonea a dar conto delle spese postali che ACI avrebbe fatturato alla Regione.
A fronte del perdurante silenzio dell’amministrazione, Ge.Fi.L.s.p.a. sollecitava quindi, con nota del 29 luglio 2025, la conclusione del procedimento risarcitorio, senza però ottenere alcun riscontro concreto alle proprie richieste, venendosi così a determinare una situazione di sostanziale stallo che perdurava anche a seguito di successive interlocuzioni tra le parti.
Il ricorso è fondato, nei termini che si precisano.
La sentenza della quale viene oggi chiesta l’ottemperanza ha stabilito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., la spettanza – nell’an – del risarcimento, da quantificarsi sulla base dei criteri appositamente indicati, in un procedimento in contraddittorio tra le parti in cui la Regione era effettivamente onerata di formulare la proposta.
In primis, il giudicato formatosi tra le parti stabilisce che l’importo sul quale va calcolato il danno (ossia il quantum debeatur) è dato dall’intero corrispettivo versato dalla Regione Campania all’ACI in conseguenza dell’accordo diretto giudicato illegittimo; al riguardo, andrà considerata “una percentuale di utile sulla base dei dati ricavabili dalla gestione, ormai a consuntivo, del servizio in questione in affidamento diretto. Andrà a tal fine considerata la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli “a misura” eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto.
Su tale importo andranno computati rivalutazione ed interessi come per legge.
Andrà a tal fine considerata la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli “a misura” eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto”.
Quindi, in ordine alla predita di chance, in base al medesimo giudicato l’ammontare del relativo danno va determinato riducendo l’utile conseguibile in proporzione alla chance di aggiudicazione, desumibile da dati oggettivi quali le caratteristiche del mercato e quanto avvenuto in procedure similari (in breve, sulla base della stima presuntiva del numero di concorrenti che avrebbero partecipato alla gara ove questa fosse stata indetta: nel caso di due concorrenti, la chance sarebbe quindi pari al 50%, nel caso di tre al 33% e così via).
All’uopo si legge, nell’ottemperanda sentenza, che “il fattore di correzione quantitativa che rende la chance di aggiudicazione un minus rispetto al diritto all’aggiudicazione è dato proprio dal numero di operatori economici potenziali aspiranti alla commessa pubblica affidata senza gara e che invece a quest’ultima avrebbero potuto concorrere se l’amministrazione non si fosse sottratta agli obblighi su di essa gravanti”, laddove la “dell’entità della chance di aggiudicazione ricavabile dalle caratteristiche del mercato e dall’andamento delle procedure simili, considerando una percentuale di utile sulla base dei dati ricavabili dalla gestione, ormai a consuntivo, del servizio in questione in affidamento diretto. Andrà a tal fine considerata la base del corrispettivo fisso pattuito in via forfetaria e di quelli “a misura” eventualmente versati nel corso e per effetto del rapporto.
Su tale importo andranno computati rivalutazione ed interessi come per legge.”.
Il corrispettivo complessivo corrisposto all’ACI dalla Regione è pari ad euro 13.904.463,53 (“al netto dei costi del servizio postale di recapito degli atti conseguenti alle attività di ACI […]”, costi che nella propria proposta la Regione aveva indicato in euro 6.030.084 triennali, senza però dar documentalmente conto, come obiettato da Ge.Fi.L., dei presupposti logico-contabili di tale stima).
Più nello specifico, la Regione non avrebbe fornito alcuna dimostrazione delle spese postali effettivamente sopportate dall’ACI (da scomputare dal corrispettivo di appalto).
In questi termini, le censure di parte ricorrente risultano fondate.
Quanto al secondo profilo di censura dedotto dalla ricorrente, in ordine al numero di partecipanti da tenere in conto ai fini del calcolo della chance di aggiudicazione, va rilevato che la relativa stima era stata effettuata dalla Regione tenendo conto non già delle gare tenute in altre Regioni (ritenute poco significative in ragione del numero esiguo di esse), bensì dei soggetti iscritti all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi delle Province e dei Comuni.
Tale modus procedendi non è però corretto, alla luce di quanto prescritto nelle motivazioni della sentenza n. 4247 del 2021, dove espressamente si fa invece riferimento proprio a “[…] l’andamento delle procedure simili”, oltre che alle “caratteristiche del mercato”, come eccepito da Ge.Fi.L. s.p.a. Con la precisazione, peraltro, che proprio il riferimento, in primis, alle caratteristiche dello specifico mercato di riferimento impone di tenere prioritariamente conto (ove esistenti) delle gare svoltesi in altre Regioni connotate da un contesto economico affine.
Non si ritiene peraltro sussistano i presupposti per l’applicazione della condanna, a carico della Regione Campania, al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, c. 4, lett. e), Cod. proc. amm.
Alla luce dei rilievi che precedono, il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio, vista la precedente decisione della Sezione n. 4257 del 2021 e preso atto della perdurante inottemperanza dell’amministrazione, accoglie altresì l’istanza di nomina di un Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega ad altro dirigente prefettizio idoneo, affinché provveda, senza ulteriori indugi, a dare esatta ottemperanza alla richiamata sentenza, all’uopo attribuendogli ogni più ampia facoltà istruttoria (ivi compresi gli atti, richiamati in causa e richiesti dalla ricorrente, detenuti dalla Regione Campania) indispensabile al corretto svolgimento del suo incarico.
La particolarità della vicenda esaminata giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Dispone altresì la nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli o altro dirigente da lui delegato, che provvederà senza ulteriore indugio all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza 3 giugno 2021, n. 4247 della V Sezione del Consiglio di Stato;
Pone a carico della Regione Campania il compenso del Commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del Commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere