Cons. Stato, Sez. VII, 10 marzo 2026, n. 1942
In materia di impugnazione di graduatorie di concorso occorre distinguere tra graduatorie “quantitative” e "qualitative", poiché nelle prime lo specifico posizionamento è indifferente rispetto a coloro che vi risultano utilmente collocati e rileva solo l’appartenenza al novero dei vincitori, nelle seconde il posizionamento incide su utilità differenziate (ad esempio, ai fini della scelta della sede di lavoro). Pertanto, nelle graduatorie “quantitative”, il soggetto controinteressato da evocare in giudizio è esclusivamente l’ultimo degli ammessi, quale unico soggetto suscettibile di essere escluso, mentre nel secondo caso devono essere evocati i soggetti la cui posizione è incisa dal ricorso.
Guida alla lettura
Con la pronuncia n. 1942/2026, la VII Sezione del Consiglio di Stato si occupa della nozione di controinteressato con particolare riferimento all’impugnazione di provvedimenti che possano incidere sulle graduatorie concorsuali.
Si ricorda che nel processo amministrativo la nozione di controinteressato comprende un elemento formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato tale da consentire alla parte ricorrente l’agevole individuazione dello stesso, e un elemento sostanziale, derivante dall’esistenza, in capo a tale soggetto, di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria.
Calando tale principio generale nell’ambito delle procedure e graduatorie concorsuali, l’individuazione del controinteressato a cui notificare il ricorso, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, presuppone l’ individuazione di quale utilità sia maggiormente tutelata, ossia se l’utilità del soggetto risultato primo classificato in graduatoria a conservare detta specifica posizione, ovvero quella del soggetto classificatosi ultimo nella medesima graduatoria, con riferimento al suo interesse a permanervi, ai fini della sua utile assunzione in servizio.
La risposta va data in concreto, tenuto conto delle caratteristiche della procedura concorsuale e muovendo dall’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui il controinteressato necessario è solo ed esclusivamente quel soggetto che subirebbe un pregiudizio personale, concreto e diretto dall’accoglimento del ricorso.
Rispetto alla questione della rilevanza delle posizioni in graduatoria e di quella, immediatamente consequenziale, di chi sia il soggetto pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, possono distinguersi due nozioni di graduatoria, una quantitativa e un’altra qualitativa.
La prima - graduatoria “quantitativa” - si riferisce ai casi in cui lo specifico posizionamento in graduatoria è indifferente rispetto a coloro che vi risultano utilmente collocati, in quanto gli stessi ricavano dalla graduatoria la medesima utilità. In queste ipotesi, l’unico soggetto che può ritenersi effettivamente pregiudicato dall’accoglimento del ricorso è l’ultimo collocato, in quanto l’unico destinato ad essere escluso dalla lista degli aventi diritto al bene della vita oggetto di concorso.
La nozione “qualitativa” della graduatoria postula invece che alle diverse posizioni corrispondano diverse utilità per le specifiche ragioni previste dal bando o dalle normative di settore (ad esempio, ai fini della scelta dell’amministrazione, della sede di lavoro, dell’ordine di chiamata per l’assunzione o della precedenza in caso di mobilità).
Nel caso di specie, il bando doveva ritenersi di tipo “quantitativo” non essendo emerse diverse utilità derivanti dal diverso collocamento in graduatoria. Ne deriva che il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, andava notificato all’ultimo classificato in graduatoria il quale sarebbe stato escluso per effetto dell’eventuale accoglimento del ricorso; soggetto che, invece, non è mai stato evocato in giudizio.
L’appellante ha infatti attivato il contraddittorio solo nei confronti della prima classificata la cui posizione utile in graduatoria non sarebbe stata scalfita nemmeno ove il ricorrente fosse stato riconosciuto primo classificato scavalcandola, perché la stessa avrebbe potuto essere in tal caso ricollocata in seconda posizione, ma pur sempre in posizione utile rispetto al bene della vita dell’assunzione.
Né, al fine di motivare la propria azione e quindi anche di aver correttamente individuato il contraddittore necessario al fine della ammissibilità del ricorso, l’appellante ha motivato le ragioni per cui il soggetto collocato al primo posto in graduatoria sarebbe stato pregiudicato dall’eventuale slittamento.
Il Consiglio di Stato conferma quindi la statuizione del TAR nel senso della inammissibilità del ricorso,
Pubblicato il 10/03/2026
N. 01942/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, proposto dall’avvocato - OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato -OMISSIS- Ferrara, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. -OMISSIS-Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Paolo Clarizia per delega dell’avvocato - OMISSIS- -OMISSIS- e Luca Scipione per delega dell’avvocato -OMISSIS- Ferrara;
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante impugna la sentenza con la quale è stata dichiarata la inammissibilità, oltre che l’infondatezza, del ricorso proposto dallo stesso per l’annullamento:
a) della delibera assunta in data 20 marzo 2024 dalla Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva generale dei vincitori in relazione al bando di concorso del 19 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 28 dell’11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, per il concorso pubblico per la procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso la Corte d’Appello di Napoli: in particolare, detta delibera veniva impugnata nella parte in cui era stato espunto in capo al ricorrente “il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie”, nella selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di: quaranta posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli; dodici posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa; sei posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Caserta (circondario di Santa Maria Capua Vetere);
b) la medesima delibera, anche nella parte in cui il ricorrente stesso non veniva inserito nella riserva di posti prevista ex lege in favore delle categorie protette, in quanto equiparato agli orfani di guerra;
c) del presupposto bando di concorso, ove e nella misura in cui possa essere
interpretato in senso lesivo per il ricorrente;
d) di tutti gli atti agli stessi presupposti, ivi compresi i verbali delle operazioni di
valutazione delle domande dei candidati, ancorché non conosciuti, qualora lesivi degli
interessi del ricorrente.
2.- È opportuno ripercorrere le vicende che hanno preceduto l’emanazione degli atti impugnati, e quelle giudiziarie che ne sono seguite.
Con bando del 19 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del giorno 11 aprile 2023 - Suppl. Ordinario n. 1, veniva indetto il concorso pubblico per titoli per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso il circondario della Corte d’Appello di Napoli.
In data 5 maggio 2023, presentava domanda di partecipazione al suddetto concorso l’odierno appellante, indicando come sedi di preferenza l’Ufficio del giudice di pace di Napoli, quello di Caserta e quello Napoli-Nord in Aversa. Nella domanda, l’interessato – oltre a dichiarare di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università “Roma Tre” in data 26 ottobre 2000, con il voto 107/110, di aver svolto la professione forense dal 27 novembre 2003 e di aver conseguito due titoli equiparati al dottorato (Master Universitario di II Livello Master in Diritto Tributario di II livello
presso l’Università “La Sapienza” di Roma, conseguito il 10 novembre 2007, nonché Diploma della Scuola di Specializzazione Biennale per le Professioni Legali, presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, conseguito il 24 luglio 2003) – dichiarava sia di aver esercitato le funzioni giudiziarie in qualità di arbitro nominato ex art. 810 c.p.c., sia di appartenere alle c.d. categorie protette in quanto orfano di guerra. Nelle tre graduatorie provvisorie del 18 maggio 2023, pubblicate rispettivamente per le sedi dianzi indicate, l’istante veniva collocato in posizioni utili (rispettivamente, 2°, 1° e 3°) al fine di consentirgli l’ammissione al tirocinio.
Con tre distinte delibere del 20 marzo 24 venivano poi pubblicate le graduatorie definitive generali dei vincitori del concorso relative agli Uffici Giudiziari sopra indicati e in esse veniva testualmente affermato: “Ritenuto che all’aspirante - OMISSIS--OMISSIS- deve essere espunto il punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie…”, in quanto il titolo dallo stesso dichiarato di “arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di L’Aquila ex art. 810 c.p.c.” non è riconducibile alle funzioni di cui all’art. 4, comma 1. lett. a) del bando, infatti, la funzione giurisdizionale è attribuita a particolari organi dello Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario e si connota per l’esercizio di poteri autoritativi
consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell’ordinamento 3 giuridico. Sulla base della modifica del punteggio, pertanto, il predetto aspirante è collocato, nella graduatoria della sede in oggetto, in posizione non utile all’ammissione al tirocinio”.
Con ricorso del 19 aprile 2024, notificato in pari data, il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari: 1) della delibera del 20 marzo 2024 della Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva generale dei vincitori; 2) del bando di concorso, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per la parte ricorrente; 3) di tutti gli atti presupposti –compresi i verbali delle operazioni di valutazione delle domande dei candidati- collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, qualora lesivi degli interessi della parte ricorrente.
Si doleva, in particolare, il ricorrente, di non essere stato inserito nella riserva di posti prevista ex lege in favore delle categorie protette, in quanto equiparato orfano di guerra, e di avere ingiustamente subito la espunzione del punteggio relativo al titolo di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. lett. a) del bando “esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie”.
Si costituivano il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, il difetto di legittimazione passiva del Ministero nonché, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.
Non si costituiva, invece, -OMISSIS--OMISSIS-, individuata dal ricorrente quale soggetto controinteressato.
3.- Più in particolare, l’adito TAR del Lazio così motivava la declaratoria di inammissibilità del ricorso: “Preliminarmente deve rilevarsi che, come eccepito dall’Amministrazione resistente, il ricorso è stato notificato unicamente alla dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS-, collocata al primo posto nella graduatoria finale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, mentre non è stato notificato ad alcuno degli altri soggetti collocati nelle tre graduatorie. Di conseguenza, in primo luogo, risulta inammissibile l’impugnazione delle graduatorie per la copertura di dodici posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa e di sei posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Caserta (circoscrizione Santa Maria Capua Vetere); in secondo luogo, se si considera che, sulla graduatoria di Napoli, la controinteressata alla quale è stato notificato il ricorso è collocata al primo posto in graduatoria, mentre il ricorrente sarebbe stato, con il punteggio inizialmente assegnato, al secondo posto, risulta evidente che il gravame non è stato notificato ad alcun effettivo controinteressato posizionato nella graduatoria per la copertura di quaranta posti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, posto che il ricorrente, anche ottenendo il punteggio reclamato, sarebbe ricollocato al secondo posto, dopo la dott.ssa -OMISSIS-, che quindi non subirebbe alcun pregiudizio dall’accoglimento del ricorso.
Non arrestandosi alla suddetta declaratoria di rito, l’adito Tribunale comunque motivava le ragioni che conducevano, altresì, al rigetto del ricorso nel merito, sia in relazione al motivo avente ad oggetto il mancato riconoscimento della riserva di posti legislativamente prevista a favore degli orfani di guerra e dei soggetti equiparati, sia in relazione a quello concernente l’espunzione del punteggio relativo all’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, previsto quale titolo di preferenza ex art. 4,
comma 1. lett. a) del bando, per l’attività svolta dal ricorrente in qualità di Arbitro nominato ex art. 810 c.p.c..
4.- L’appello lamenta:
1) la erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso non notificato ad idoneo controinteressato – violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a.. La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non ha riconosciuto in capo al soggetto privato che ha ricevuto la notificazione del ricorso (dott.ssa -OMISSIS--OMISSIS-), la qualità di controinteressato necessario.
2) La erroneità della sentenza appellata laddove il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso non notificato ad idoneo controinteressato nelle singole graduatorie - violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a. In base al bando, i candidati potevano indicare n. 3 Uffici del giudice di pace dove
essere inseriti in graduatoria all’interno del medesimo distretto di Corte d’Appello.
Il ricorrente ha indicato l’Ufficio del giudice di pace di Napoli, quello Napoli Nord in Aversa e quello di Caserta. La dott.ssa -OMISSIS- ha invece indicato l’Ufficio del giudice di pace di Napoli in via preferenziale, e in via gradata quello di Napoli Nord in Aversa. La sentenza appellata sarebbe quindi, altresì, erronea, nella parte in cui ha ritenuto il ricorso inammissibilmente proposto anche sotto l’ulteriore profilo della mancata specificazione delle singole graduatorie rispetto alle quali si nutriva interesse a permanere, attesa la unitarietà della procedura concorsuale.
3) La violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del bando di concorso, in relazione alle riconosciute funzioni giudiziarie degli arbitri nominati ai sensi dell’art. 810 c.p.c., oltre alla apparente, perplessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Il bando di concorso ha specificatamente previsto, quale titolo preferenziale, tra gli altri, l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, svolte negli ultimi dieci anni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione della domanda. Secondo il ricorrente, in tale fattispecie va fatta rientrare anche l’attività, dallo stesso svolta, come arbitro nominato ai sensi dell’art. 810 c.p.c..
4) La violazione e falsa applicazione della legge a tutela delle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, che agli artt. 8 e 12 disciplina la riserva di posti in favore delle suddette categorie di lavoratori. Nella domanda di partecipazione al concorso, il ricorrente ha chiesto espressamente di essere incluso nella riserva di posti prevista dall’art. 12 della citata legge n. 482/1968, rappresentando di averne diritto in quanto soggetto equiparato agli orfani di guerra (in particolare, in sede procedimentale, l’interessato depositava l’attestazione dell’Opera Nazionale Invalidi di Guerra del 21 aprile 1978 e quella della Prefettura di Roma del 1° marzo 2001).
5) L’appellante formulava poi il seguente motivo aggiunto: incostituzionalità sopravvenuta dell’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – illegittimità, in via derivata e riflessa, del mancato computo nel punteggio del ricorrente, degli effettivi anni di anzianità professionale, quale conseguenza della denunciata illegittimità costituzionale. La necessità di proporre il motivo aggiunto per la prima volta in appello deriverebbe dalla sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante la Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57, limitatamente alle parole «con il limite massimo di dieci anni di anzianità». Il ricorrente avrebbe pertanto diritto anche all’ulteriore punteggio pari a 7105, corrispondente all’intera anzianità maturata nell’esercizio della professione forense, in aggiunta ai punteggi già reclamati con la proposizione del ricorso introduttivo.
5.- Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia hanno eccepito la infondatezza dei primi quattro motivi di appello e l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, del quinto motivo, oltre ad insistere sulla inammissibilità ab origine del ricorso.
6.- Si è altresì costituito l’avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, anch’esso insistendo in generale sulla inammissibilità e sulla infondatezza dell’originario ricorso, ma più nello specifico del quinto motivo aggiunto proposto per la prima volta in appello, in quanto sarebbe dall’eventuale accoglimento di questo motivo che la sua posizione di soggetto collocatosi alla posizione n. 12 della graduatoria definitiva verrebbe irreversibilmente travolta, da qui la sua legittimazione e il suo interesse ad intervenire nel giudizio.
7.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
8.- Alla udienza in camera di consiglio del 3 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dall’appellante, il collegio, previa discussione delle parti e previo avviso alle stesse della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60, c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
9.- L’appello può essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendo sia le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a., sia quelle dell’art. 74, comma 1, c.p.a., stante la manifesta inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio in ragione della mancata notificazione dello stesso al controinteressato necessario ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., eccepita sia dalle amministrazioni appellate che dal soggetto intervenuto.
10.- In generale, come è noto, nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si basa sulla contemporanea sussistenza dell’elemento formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentire alla parte ricorrente l’agevole individuazione dello stesso, e di quello sostanziale, derivante dall’esistenza in capo a tale soggetto, di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 agosto 2023, n. 7544).
11.- Declinando il suddetto principio con specifico riferimento alle procedure e alle graduatorie concorsuali, la questione della regolare instaurazione del rapporto processuale presuppone a sua volta, sempre in via generale, quella della individuazione di quale utilità sia maggiormente tutelata, ossia se l’utilità del soggetto, risultato primo classificato in graduatoria, a conservare detta specifica posizione, ovvero quella del soggetto classificatosi ultimo nella medesima graduatoria, con riferimento al suo interesse a permanervi, ai fini della sua utile assunzione in servizio.
12.- La risposta non può essere data una volta e per tutte, dipendendo la stessa dalle caratteristiche che contraddistinguono in concreto la procedura concorsuale, fermo restando il rispetto del principio, da considerarsi indiscusso in base all’indirizzo consolidato seguito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il controinteressato necessario è solo ed esclusivamente quel soggetto che subirebbe un pregiudizio personale, concreto e diretto dall’eventuale accoglimento del ricorso.
13.- Più in particolare, rispetto alla questione della rilevanza delle posizioni in graduatoria e di quella, immediatamente consequenziale, di chi sia il soggetto maggiormente pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, possono enuclearsi due diverse nozioni di graduatorie, una quantitativa e un’altra qualitativa.
13.1.-La prima nozione, ossia quella quantitativa, trova applicazione nei casi in cui lo specifico posizionamento in graduatoria è indifferente rispetto a coloro che vi risultano utilmente collocati, in quanto gli stessi ricavano dalla graduatoria la medesima utilità: in quest’ottica, il collocarsi primi, ultimi ovvero in posizione mediana, appare un elemento puramente soggettivo ed estrinseco, privo di effettiva giuridica utilità ai fini del conseguimento del bene primario della vita al quale i candidati aspirano, e cioè l’assunzione al posto di lavoro. In questo tipo di graduatorie, l’unico soggetto che può ritenersi effettivamente pregiudicato dall’accoglimento del ricorso, è l’ultimo collocato, in quanto l’unico destinato irrimediabilmente ad essere scalzato dalla platea degli aventi diritto alla stipula del contratto di lavoro. È quindi a questo soggetto, oltre che all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato, che il ricorso introduttivo deve essere notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
13.2.- All’esatto opposto si pone la nozione qualitativa della graduatoria, che postula invece la diversa utilità delle posizioni, per le più svariate e contingenti ragioni previste dal bando o dalle normative di settore: ad esempio, ai fini della scelta dell’amministrazione o della sede di lavoro; rispetto all’ordine di chiamata per l’assunzione; in relazione alla precedenza in caso di mobilità; in riferimento ai diritti
di precedenza in vista di future procedure concorsuali.
14.- Nel caso in questione, sulla base di quanto è stato dedotto e allegato dalle parti, non sono emerse le diverse utilità derivanti dal diverso collocamento in graduatoria, risultando i quaranta vincitori di concorso, in buona sostanza, tutti beneficiari di posizioni indifferenti rispetto all’espletamento del tirocinio. Sarebbe stato in ogni caso onere del ricorrente dimostrare i fatti costitutivi sui quali la sua pretesa si fonda, non potendo egli limitarsi ad addurre di avere correttamente individuato il contraddittore necessario sol perché collocatosi al primo posto in graduatoria, ma dovendo anzi egli dimostrare quali diverse utilità i singoli concorrenti potrebbero ricavare dall’essere collocati in una posizione piuttosto che in un’altra, sia rispetto all’espletamento del tirocinio, sia eventualmente rispetto al futuro rapporto di impiego, se e in quanto dipendenti, per l’appunto, le eventuali diversità di trattamento, dall’originario diverso posizionamento in graduatoria.
15.- In applicazione dei suddetti principi, il primo motivo risulta infondato. Va infatti evidenziato come il bando di concorso prevedeva quaranta posti per l’ammissione al tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario sito in comune di Napoli, ragione per cui dall’eventuale accoglimento del ricorso non si sarebbe potuto produrre alcun pregiudizio in capo all’avvocato -OMISSIS--OMISSIS-, la quale è e resterebbe comunque legittimata alla partecipazione al suindicato tirocinio.
La posizione della suddetta candidata non sarebbe stata infatti minimamente scalfita nemmeno ove al ricorrente fosse riconosciuto il punteggio dallo stesso reclamato, perché la stessa avrebbe potuto essere al limite scavalcata e ricollocata in seconda posizione, ma pur sempre in posizione utile rispetto all’assunzione. L’ultimo in graduatoria che, invece, risulterebbe irreversibilmente escluso, non è mai
stato evocato in giudizio.
Inoltre, va soggiunto, il ricorrente non solo ha omesso di notificare il ricorso all’unico controinteressato certo, ma ha aggravato tale omissione omettendo di impugnare con motivi aggiunti le successive delibere di scorrimento del 20 novembre 2024 e del 19 febbraio 2025.
16.- Pure infondato è il secondo motivo di appello, che fa riferimento all’ammissione al tirocinio del ricorrente per la nomina a giudice onorario di Pace di Aversa e Caserta. Rispetto alla sede di Napoli, va anzitutto considerato che l’avvocato -OMISSIS-- OMISSIS- ha chiesto in via gradata l’attribuzione della sola sede in Aversa, non anche quella di Caserta. In questo caso, il ricorso introduttivo del giudizio non è stato addirittura notificato ad alcun controinteressato facente parte delle menzionate graduatorie, e cioè né quella per la copertura di dodici posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa, né quella per la copertura di sei posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Caserta.
Ne deriva quindi l’inammissibilità del ricorso anche sotto ulteriori profili, e cioè che: (i) in riferimento alla graduatoria di Caserta, il ricorrente non si è proprio posto il problema di individuare il contraddittore necessario, e non poteva certo esserlo l’avvocato -OMISSIS--OMISSIS-, che la domanda per tale sede non aveva proprio effettuato; (ii) rispetto alla graduatoria di Aversa, seppure è vero che il bando è unico, è tuttavia dirimente osservare che le graduatorie sono diverse, e sarebbe stato quindi onere del ricorrente individuare il soggetto che, in ipotesi di ricalcolo del punteggio,
sarebbe stato pregiudicato, non potendo apoditticamente ritenersi tale l’avvocato - OMISSIS--OMISSIS-, sol perché collocatasi in prima posizione nella diversa graduatoria per la sede di Napoli. Da quanto sin qui esposto consegue che anche in questo caso nessun controinteressato
è stato evocato in giudizio.
17.- Non sono infine conferenti le argomentazioni dell’appellante relative all’assenza di dati anagrafici completi, alla difficoltà di reperire indirizzi, all’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a..
Il giudice di prime cure non ha fondato la decisione su un’impossibilità materiale di notifica, ma sulla mancanza di notificazione ad un soggetto che, in concreto, fosse effettivo controinteressato, e cioè contraddittore necessario. Di conseguenza, anche a voler ammettere astrattamente una difficoltà di notifica, la stessa si sarebbe potuta agevolmente superare con una istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a.. È infatti invalso nella giurisprudenza amministrativa, l’indirizzo esegetico secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria, in quanto non vi è ragione letterale o sistematica per seguire l’opposto indirizzo interpretativo, in forza del quale la previsione dell’art. 41, comma 2, del codice del processo amministrativo prevarrebbe incondizionatamente sulla disposizione di cui al comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ad uno dei controinteressati, nelle forme ordinarie (Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 1° febbraio 2024, n. 1047).
Allo stato, la mancata notificazione al contraddittore necessario risulta ex lege insanabile e inderogabile dal giudice, con la conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado.
18.- Alla luce delle predette considerazioni, l’appello va quindi respinto.
19.- Dal rigetto dell’appello deriva l’assorbimento delle restanti questioni, in rito e nel merito, proposte dalle amministrazioni appellate e dal soggetto intervenuto.
20.- Le spese del giudizio possono nondimeno compensarsi, stante la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
-OMISSIS-Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere