T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. V, 8 aprile 2026, n. 1057

…il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta informativa antimafia è un atto estraneo alla sfera di diritto privato, che esprime uno speciale potere pubblicistico che spetta alla stazione appaltante anche nella fase esecutiva del contratto, finalizzato a scongiurare il rischio di intrattenere rapporti contrattuali con imprese legate alla criminalità organizzata: prevale l’interesse pubblicistico e non trovano applicazione le regole del diritto privato, sicché la giurisdizione a conoscere delle relative controversie appartiene al giudice amministrativo.

… a fronte di un’interdittiva che accerti il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata (valutazione compiuta dal Prefetto, a monte), non residua in capo all’Ente committente (a valle) alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico …

ogni successiva statuizione della stazione appaltante, quindi, si configura come dovuta e vincolata

l’esito del giudizio avverso l’interdittiva non può rilevare ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti di risoluzione adottati anteriormente all’annullamento giurisdizionale, dovendo questi ultimi essere accertati sulla base della situazione esistente al momento della loro adozione

Guida alla lettura

Il contenzioso oggetto della sentenza n. 1057/2026 del T.A.R. Sicilia-Catania verte sull’obbligo per la PA di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di interdittiva antimafia e, soprattutto, sull’eventuale obbligo di annullare in autotutela la risoluzione nel caso in cui il provvedimento prefettizio venga successivamente annullato dal giudice amministrativo.

Nel caso di specie, il Comune resistente non aveva provveduto, a seguito dell’istanza dell’operatore economico interessato, all’annullamento in autotutela degli atti di risoluzione contrattuale e di incameramento della cauzione definitiva nonostante fosse intervenuta sentenza di annullamento dell’interdittiva.

Il giudice amministrativo rileva come il recesso del Comune sia un atto non di diritto privato, ma di esercizio di uno speciale potere pubblicistico di cui è titolare la stazione appaltante che può esercitarlo anche nella fase esecutiva del contratto al fine di evitare di stipulare contratti con operatori economici legati alla mafia (per tale motivo, peraltro, ne deriva la giurisdizione del giudice amministrativo).

Il T.A.R. rammenta che ai sensi dell’art. 92, comma 4 D.Lgs. n. 159/2011, le Amministrazioni recedono dai contratti anche quando l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa avvenga successivamente alla stipula del contratto.

A seguito di interdittiva antimafia adottata sulla valutazione svolta a monte dal Prefetto, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di analisi in merito ai presupposti che hanno portato alla sua adozione. Questa disamina, infatti, spetta esclusivamente all’Autorità di pubblica sicurezza essendo in gioco interessi di rilievo pubblico.

L’esame dei presupposti svolto a monte dal Prefetto è vincolante per la stazione appaltante e tutte le conseguenze previste per legge (come la risoluzione contrattuale) sono dovute ad eccezione dei casi di cui al comma 3 dell’art. 94 D.Lgs. n. 159/2011, ovvero qualora l’opera oggetto dell’appalto stia per essere ultimata o nel caso in cui la fornitura di beni e servizi sia ritenuta essenziale per l’interesse pubblico e il soggetto che la fornisce non è sostituibile in tempi rapidi.

Tale vincolatività sussiste anche nel caso in cui l’interdittiva sia stata impugnata e indipendentemente dall’eventuale successivo annullamento da parte del GA e della sua illegittimità ne potrà rispondere ai fini risarcitori, eventualmente, solo l’organo statale che l’ha adottata.

Infine, la legittimità della risoluzione contrattuale deve essere valutata sulla base delle circostanze esistenti al momento della sua adozione essendo irrilevante un eventuale futuro annullamento dell’interdittiva.

Queste conclusioni rispondono alle esigenze di celerità e di prevenzione tipiche di tale tipologia di provvedimenti antimafia.

 

 

 Pubblicato il 08/04/2026

N. 01057/2026 REG.PROV.COLL.

N. 02563/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2563 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone e Stefano Rametta, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC zaccone0957@cert.avvmatera.it;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Assennato, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Napoli, n. 116;
Centrale Unica di Committenza -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia,

- della nota prot. n. 0009643 del 5.8.2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto d’appalto Rep. 88 del 28.5.2024 relativo all’appalto avente ad oggetto “Progetto per la costruzione di nuovi loculari ed ossari in aree libere all’interno del cimitero di -OMISSIS- nella forma di “partenariato pubblico – privato” convenzione per i lavori di costruzione di loculi ed ossari con annessa gestione lampade votive nel cimitero di -OMISSIS- D.lgs. n. 56/2016” CIG: A02C65D6A9 – CUP: I85I23000220005;

- della nota prot. n. 9518 del 1.8.2025, ancorché non conosciuta, con cui la Centrale Unica di Committenza -OMISSIS- ha comunicato al Comune di -OMISSIS- l’intervenuta adozione da parte dell’UTG di Siracusa del provvedimento interdittivo prot. n. 0055520 del 24.7.2025 a danno dell’esponente;

- delle note prot. n. 55760 e 0055736 del 24.7.2025, ancorché non conosciute, con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato alla CUC l’intervenuta adozione a carico della società esponente della già citata misura interdittiva;

- della nota prot. n. 369 del 28.08.2025, ancorché non conosciuta, con cui l’Ente comunale ha adottato a danno dell’esponente il provvedimento di risoluzione del succitato contatto d’appalto Rep. n. 88/2024;

- della successiva nota prot. n. 0012132 del 1.10.2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha illegittimamente richiesto all’esponente il pagamento di 60.000,00 € a titolo di obbligazione restitutoria;

- per quanto di ragione, della nota prot. n. 3692 del 25.03.2025, ancorché non conosciuta, richiamata nel precedente provvedimento;

- della nota prot. n. 0012131 dell’1.10.2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha escusso, a prima richiesta, la polizza fideiussoria n. 024129 del 16.5.2025 rilasciata in favore dell’Esponente da -OMISSIS- per un importo Garantito di 31.044,75 €;

- del diniego tacito frapposto dall’amministrazione alle note del 9.10.2025 e 7.11.2025 con cui l’esponente ha diffidato il Comune a voler riconsiderare le proprie determinazioni lesive assunte a danno dell’esponente;

- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese alla determina di revoca;

- per quanto occorra, della presupposta misura interdittiva adottata dalla prefettura di Siracusa il 24.7.2025, ancorché già annullata dal Tar Sicilia - Sede di Catania;

- di ogni ulteriore atto istruttorio presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi i difensori della società ricorrente e del Comune resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 20 novembre 2025 e depositato in data 1 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.

Con nota prot. n. 3509 del 18 marzo 2021, la -OMISSIS-. S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a proporre al Comune di -OMISSIS- un progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la costruzione di nuovi loculari, ossari e tombe a terra presso il cimitero di -OMISSIS-.

Con deliberazione n. 64 dell’11 maggio 2023 la Giunta municipale ha dichiarato di pubblico interesse la proposta presentata dalla -OMISSIS-. S.r.l., acconsentendo successivamente al subentro della ricorrente -OMISSIS- S.r.l., giusta nota prot. n. 3498 del 17 marzo 2023.

Con determina a contrarre n. 385 del 28 luglio 2023 il Comune di -OMISSIS- ha demandato alla Centrale unica di committenza del consorzio Tirreno ecosviluppo 2000 S.c. a r.l., l’esperimento della procedura di gara aperta ai sensi dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento mediante project financing ex art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’appalto avente ad oggetto “Affidamento in concessione della proposta di Project financing relativa alla costruzione di nuovi loculari ed ossari in aree libere all'interno del cimitero comunale di -OMISSIS-” CIG: A02C65D6A9 – CUP: I85I23000220005 con diritto di prelazione in favore dell’esponente, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010, con importo a base d’asta di € 340.000,00. Sicché, con determina n. 105 dell’11 aprile 2024, la Centrale unica ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara alla ricorrente -OMISSIS- S.r.l. e, conseguentemente, in data 28 maggio 2024, il Comune di -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l. hanno stipulato il contratto d’appalto.

Con provvedimento prot. n. 0055520 del 24 luglio 2025, l’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa ha adottato nei confronti della -OMISSIS- S.r.l. una misura interdittiva antimafia, impugnata con ricorso iscritto al n. r.g. n. 1717/2025.

Medio tempore, in pendenza del succitato giudizio, la committente, con nota prot. n. 0009643 del 5 agosto 2025, ha comunicato all’esponente l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto d’appalto, sul presupposto per cui l’emissione del succitato provvedimento interdittivo determina ai sensi dell’art. 94 d.lgs. 151/2011 la perdita dei requisiti di moralità necessari per contrarre con la P.A.; con la medesima nota il Comune ha altresì fatto riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti e la restituzione di quanto dovuto in esecuzione del contratto.

Quindi, con nota prot. n. 369 del 28 agosto 2025, l’Ente comunale ha adottato il successivo provvedimento di risoluzione del contratto d’appalto.

Il Comune di -OMISSIS-, giusta nota prot. n. 0012132 dell’1 ottobre 2025, ha poi richiesto all’esponente il pagamento di € 60.000,00 a titolo di obbligazione restitutoria e, contestualmente, ha escusso a prima richiesta la polizza fideiussoria n. 024129 del 16 maggio 2025 rilasciata in favore dell’esponente per un importo garantito di € 31.044,75.

Con nota del 9 ottobre 2025, la società ricorrente ha rappresentato al Comune la contestuale pendenza del giudizio di impugnativa dell’interdittiva prot. n. 0055520 del 24 luglio 2025 e della domanda di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis del d.lgs. 151/2011, funzionali a paralizzare gli effetti dell’interdittiva, e ha invitato il Comune a riconsiderare la determina di revoca degli incentivi e, comunque, a sospenderne nelle more gli effetti.

Con sentenza n. 3024 del 27 ottobre 2025 del Tribunale adito, è stato annullato il provvedimento interdittivo impugnato.

In ragione di ciò, con nota del 7 novembre 2025, -OMISSIS- S.r.l. ha comunicato al Comune di -OMISSIS- gli esiti del giudizio invitandolo e diffidandolo a voler riconsiderare le proprie determinazioni, entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni.

Essendo tale richiesta rimasta inevasa la società ricorrente ha proposto, con l’atto introduttivo del giudizio, le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo il rigetto delle istanze cautelari e, nel merito delle censure formulate in ricorso in quanto inammissibili, improcedibili, infondate e non provate.

Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Siracusa, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della medesima Amministrazione e di essere estromesso dal giudizio; in via gradata, ha chiesto di rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, a seguito di rinuncia da parte del difensore della società ricorrente all’istanza cautelare, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.

1.3. Le parti - società ricorrente e Comune resistente - hanno depositato in giudizio documenti e scritti difensivi (memorie).

1.4. All’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026, presenti i difensori della società ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

Illegittimità in via derivata.

Per l’esponente, i provvedimenti avversati e il conseguente silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sulla richiesta avanzata con le note del 9 ottobre 2025 e del 7 novembre 2025 sono illegittimi anzitutto, in via derivata, per le medesime ragioni già fatte valere con ricorso r.g. n. 1717/2025.

Illegittimità in via autonoma.

Violazione di legge (art. 94 del d.lgs. 159/2011). Eccesso di potere per difetto di adeguata e corretta istruttoria e valutazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione e della motivazione. Ingiustizia manifesta e sviamento di potere.

Per la deducente il Comune di -OMISSIS- ha disposto la risoluzione del contratto di appalto (adottando altresì ulteriori atti pregiudizievoli) stante l’intervenuta adozione da parte della Prefettura di Siracusa di una interdittiva antimafia poi annullata in sede giurisdizionale.

Dunque, argomenta la società ricorrente, tanto il provvedimento di risoluzione contrattuale prot. n. 369 del 28 agosto 2025, quanto i successivi provvedimenti lesivi adottati (quale l’escussione della polizza) riposano integralmente sul provvedimento interdittivo, unico presupposto fattuale dei succitati atti.

Con nota del 7 novembre 2025, l’esponente ha provveduto ad informare il Comune dell’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento interdittivo in parola; tuttavia, l’Ente Comunale non ha ritenuto di annullare in autotutela gli atti precedentemente adottati, seppur fondati sull’unico presupposto fattuale dell’interdittiva antimafia, annullata in sede giurisdizionale.

Per l’esponente, a tanto consegue l’illegittimità degli atti gravati nella misura in cui, venuta meno l’esistenza dell’interdittiva antimafia, il Comune avrebbe dovuto disporre l’annullamento in autotutela di tutti gli atti in precedenza adottati.

Lamenta la società ricorrente che il Comune resistente è rimasto inerte alle richieste avanzate.

2. Il Comune di -OMISSIS- ha contrastato i motivi di ricorso articolati nonché le domanda avanzate dalla parte ricorrente.

Il Ministero dell’Interno - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Siracusa, ha chiesto di essere estromesso dal giudizio e, in via gradata, di rigettare il ricorso.

3. Il Collegio prescinde, per ragioni di economia processuale, dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso frapposta dal Comune resistente (memoria depositata in data 18 febbraio 2026) in ragione dell’adozione, nelle more del giudizio, di una nuova informazione interdittiva prefettizia prot. n. 2867 del 14 gennaio 2026 ai danni della ricorrente -OMISSIS- S.r.l..

Si anticipa sin d’ora, invero, che il proposto ricorso non può essere accolto.

4. In via preliminare, alla luce dell’eccezione frapposta dal Comune resistente, deve essere dichiarata l’inammissibilità parziale del ricorso nella parte in cui sono state impugnate:

a) la nota prot. n. 0009643 del 5 agosto 2025 del Comune di -OMISSIS- di comunicazione dell’avvio del procedimento di risoluzione del contratto d’appalto;

b) la nota prot. n. 9518 del 1 agosto 2025 con cui la centrale unica di committenza -OMISSIS- ha comunicato al Comune di -OMISSIS- l’intervenuta adozione del provvedimento interdittivo a danno dell’esponente;

c) le note prot. n. 55760 e 0055736 del 24 luglio 2025 con cui la Prefettura di Siracusa ha comunicato alla centrale unica di committenza l’intervenuta adozione a carico della società ricorrente della misura interdittiva;

d) la nota prot. n. 3692 del 25 marzo 2025, con la quale, come evidenzia il Comune resistente, è stato previsto un incontro tra le parti ove esaminare le ragioni di recesso già rappresentate.

Trattasi, invero, di atti privi di spessore provvedimentale, in quanto di natura endoprocedimentale ovvero meramente informativa, carenti di carica lesiva.

5. Deve parimenti essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stata impugnata la misura interdittiva adottata dalla Prefettura di Siracusa il 24 luglio 2025 (impugnazione che rende priva di base l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, proprio in quanto è stato avversato - sia pure inammissibilmente, per le ragioni che si diranno a breve - un atto della predetta Amministrazione).

Come eccepito dalla parte resistente (e come la stessa parte ricorrente evidenzia) la misura interdittiva de qua è stata già impugnata (con ricorso iscritto al n. r.g. 1717/2025) e annullata (con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 27 ottobre 2025, n. 3024), donde l’inammissibilità del ricorso in parte qua per violazione del principio di ne bis in idem e per evidente carenza di interesse (essendo quella misura già espunta dal mondo giuridico); peraltro, come ulteriormente eccepito dal Comune resistente, l’impugnazione in questione è comunque tardiva e, dunque, irricevibile.

6. Quanto all’impugnazione della nota prot. n. 369 del 28 agosto 2025 con cui l’Ente comunale resistente ha adottato il provvedimento di risoluzione del contatto d’appalto stipulato inter partes, il ricorso si rivela - in parte qua – infondato per le ragioni di seguito specificate.

6.1. Preliminarmente, il Collegio osserva che, contrariamente a quanto argomentato dal Comune resistente, la ratio decidendi posta a fondamento della predetta nota prot. n. 369 del 28 agosto 2025 riposa esclusivamente nella disposta misura interdittiva a carico della società ricorrente (si legge, infatti, nella detta nota, che “il Comune di -OMISSIS-, in caso di interdittiva antimafia a carico dell’appaltatore, intervenuta in corso di esecuzione del contratto d’appalto, è tenuto a procedere alla risoluzione dello stesso, quale atto di Amministrazione vincolata”).

Da quanto sopra discende l’infondatezza delle ulteriori eccezioni frapposte dal Comune resistente di difetto di interesse ad agire della società ricorrente e di difetto di giurisdizione del plesso adito.

In relazione a detto ultimo aspetto, giova evidenziare che il recesso della stazione appaltante per sopravvenuta informativa antimafia è un atto estraneo alla sfera di diritto privato, che esprime uno speciale potere pubblicistico che spetta alla stazione appaltante anche nella fase esecutiva del contratto, finalizzato a scongiurare il rischio di intrattenere rapporti contrattuali con imprese legate alla criminalità organizzata: prevale l’interesse pubblicistico e non trovano applicazione le regole del diritto privato, sicché la giurisdizione a conoscere delle relative controversie appartiene al giudice amministrativo (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 1 aprile 2025, n. 251).

6.2. La domanda di annullamento della nota prot. n. 369 del 28 agosto 2025, come sopra anticipato, è infondata.

La giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente chiarito quanto segue:

- nel caso in cui l’interdittiva sopravvenga in corso di esecuzione di un contratto di appalto o di concessione, le amministrazioni “recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite” (art. 94, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), con la precisazione, contenuta nel comma 4 dell’art. 92, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che “La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto”;

- a fronte di un’interdittiva che accerti il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata (valutazione compiuta dal Prefetto, a monte), non residua in capo all’Ente committente (a valle) alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico, “il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza” (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 25 maggio 2023, n. 368);

- ogni successiva statuizione della stazione appaltante, quindi, si configura come dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore (espresso con l’interdittiva) dell’impresa con la quale è stato stipulato il contratto, salvo che essa non ritenga di esercitare il potere di cui all'art. 94, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al ricorrere degli eccezionali presupposti previsti da tale disposizione;

- “In forza del provvedimento preventivo del Prefetto, all’impresa considerata sospetta e pericolosa deve essere immediatamente interdetto di avere rapporti con la pubblica amministrazione. A fronte di un provvedimento prefettizio efficace, pertanto, (anche se nelle more sottoposto alla verifica di legittimità innanzi al giudice amministrativo) la pubblica amministrazione deve adottare con assoluta immediatezza i provvedimenti previsti dalla legge. E, altresì, ciò l’amministrazione è tenuta a fare in modo totalmente vincolato – a fronte di un’interdittiva persistentemente efficace, quand’anche sub iudice – e altresì definitivamente, anche rispetto alle successive vicende giurisdizionali dell’interdittiva prefettizia: della cui eventuale illegittimità, che pur fosse successivamente dichiarata in un giudizio […], risponderebbe – anche per gli eventuali profili risarcitori – unicamente l’organo statale che ebbe a emanare l’interdittiva e quindi a subirne l’annullamento giurisdizionale. Diversamente opinando si frustrerebbero – in una con la piana interpretazione letterale e sistematica delle norme di settore – le ragioni e le finalità che giustificano nel nostro ordinamento la sussistenza dei provvedimenti amministrativi di prevenzione e sarebbe messa in non cale l’esigenza della tutela anticipata del mercato e della società dal pericolo dell’infiltrazione mafiosa nell’economia” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 25 maggio 2023, n. 372);

- in altri termini, la stazione appaltante adotta (rectius: deve adottare) il conseguente recesso da un contratto in corso di esecuzione unicamente in base al provvedimento interdittivo al momento efficace, rispetto al quale non può svolgere alcuna disamina in merito alla legittimità; né può attendere che tale verifica venga definitamente accertata dal giudice amministrativo, perché in tale caso verrebbero tradite le esigenze di celerità e di prevenzione che connotano l’adozione dell’interdittiva e soprattutto verrebbero meno gli effetti ex lege propri del provvedimento interdittivo (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 478);

- in tale contesto, la validità del provvedimento in subiecta materia “deve essere apprezzata dal giudice, in forza del principio del tempus regit actum, con riferimento alla data della sua adozione, rimanendo ininfluenti le successive vicende giurisdizionali dell'interdittiva prefettizia” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2025, n. 4524).

In sintesi, la giurisprudenza prevalente condivisibilmente afferma che l’esito del giudizio avverso l’interdittiva non può rilevare ai fini della valutazione della legittimità dei provvedimenti di risoluzione adottati anteriormente all’annullamento giurisdizionale, dovendo questi ultimi essere accertati sulla base della situazione esistente al momento della loro adozione (cfr., più di recente, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 16 gennaio 2026, nn. 88, 89 e 90 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

In conclusione, applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi esente dai vizi denunciati il provvedimento con il quale il Comune di -OMISSIS-, a seguito dell’avvenuta conoscenza della misura interdittiva antimafia a carico della società ricorrente, ha proceduto alla risoluzione del (id est, recesso dal) contratto; né la circostanza che fosse pendente il giudizio avverso il provvedimento interdittivo (i cui effetti non sono stati mai sospesi) ovvero la circostanza che la detta misura interdittiva sia stata successivamente caducata in sede giurisdizionale può inficiare la legittimità della contestata risoluzione (recesso), per quanto sin qui esposto.

L’infondatezza della contestazione de qua consente al Collegio di prescindere dalla evidenziata questione dell’inconfigurabilità, in capo al Comune resistente, di un obbligo conformativo rispetto alla sentenza da cui è conseguita la caducazione dell’interdittiva.

7. In ordine all’impugnazione:

- della nota prot. n. 0012132 dell’1 ottobre 2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha richiesto all’esponente la refusione della somma di Euro 60.000,00 a titolo di obbligazione restitutoria;

- della nota prot. n. 12131 dell’1 ottobre 2025 con cui il Comune di -OMISSIS- ha escusso, a prima richiesta, la polizza fideiussoria n. 024129 del 16 maggio 2024 per l’importo garantito di Euro 31.044,75, in relazione al contratto dichiarato risolto con nota prot. n. 369 del 28 agosto 2025;

il Collegio osserva quanto segue.

7.1. In primo luogo, si rivela infondata l’eccezione - frapposta dal Comune resistente - di tardività dell’impugnazione dei detti atti, non trovando applicazione alla fattispecie de qua la disciplina processuale prevista dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm. (mancando la ratio per la quale il Legislatore ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici in ambiti individuati).

7.2. Inoltre, non sembrano esservi dubbi sul fatto che rientra nella giurisdizione amministrativa l'impugnazione dell'atto di incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia del proprio esatto adempimento quando a monte della pretesa amministrativa di incameramento si ponga, come nel caso di specie, una ragione diversa da una mera causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Sul punto occorre ricordare che l’art. 20 del contratto stipulato fra le parti prevedeva che il concessionario “contestualmente alla stipula del contratto costituirà apposita garanzia fidejussoria assicurativa a favore dell’Amministrazione a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Polizza fideiussoria -OMISSIS- n. 024129 emessa il 16/05/2024”.

7.3. Premesso quanto sopra, le censure articolate dalla parte ricorrente sul punto sono generiche, come fondatamente eccepito dal Comune resistente; invero:

a) con la nota prot. n. 0012132 dell’1 ottobre 2025 il Comune di -OMISSIS- ha richiesto alla società ricorrente il pagamento di Euro 60.000,00 a titolo di obbligazione restitutoria e, nella stessa nota, è racchiusa la ricostruzione delle ragioni (ripetizione dell’indebito guadagno trattenuto dall’impresa) ed i calcoli del quantum dovuto;

b) la nota prot. n. 12131 dell’1 ottobre 2025 racchiude l’escussione della garanzia, a prima richiesta, (polizza fideiussoria n. 24129 del 16 maggio 2025) per effetto della risoluzione del contratto a seguito dell’interdittiva.

La società ricorrente, in merito all’impugnazione dei suddetti atti, non ha contestato le specifiche ragioni poste alla base della sopra richiamata affermazione della titolarità passiva dell’obbligazione restitutoria, né ha contestato i calcoli elaborati (ai fini della determinazione del quantum) dal Comune resistente.

Inoltre, la pretesa della società ricorrente di vedere caducate le note impugnate alla luce del venir meno (per effetto dell’annullamento giurisdizionale della misura interdittiva) del presupposto fondante le misure contestate si rivela infondata, atteso che, come sopra evidenziato, la determinazione di risoluzione (recesso) del contratto si rivela immune dai vizi denunciati.

8. Infine, è infondata la contestazione concernente il ritenuto diniego tacito frapposto dal Comune resistente alle richieste dell’esponente di riconsiderare le determinazioni adottate.

Il Comune resistente, infatti, ha chiaramente manifestato - con nota prot n. 14657 del 13 novembre 2025 - le ragioni per le quali non intende riconsiderare la propria posizione (in punto di recesso dal contratto), insistendo inoltre per la debenza, in capo alla società ricorrente, dell’obbligazione restitutoria.

L’infondatezza della contestazione consente al Collegio, dunque, di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni frapposte dal Comune resistente sul punto.

9. In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte deve essere respinto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ordine ai rapporti fra società ricorrente e Comune resistente, mentre possono essere compensate quanto ai rapporti fra società ricorrente e Amministrazione statale resistente, stante la limitata attività difensiva di quest’ultima parte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e per la restante parte lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente, liquidate in €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge; spese compensate nei rapporti fra la società ricorrente e l’Amministrazione statale resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Agnese Anna Barone, Presidente

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere, Estensore

Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario