Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 2026, n. 2123
In ordine alla mancata proposizione di rituale impugnativa endofederale da parte dell’interessato, si osserva il coerente portato del principio della cd. “pregiudiziale sportiva”, previsto in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati in ambito sportivo a mente dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220 del 2003, conv. l. n. 280 del 2003, del successivo comma 2 e dell’art. 3, che inverano il più generale principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale.
Guida alla lettura
Con la decisione n. 2123 del 16 marzo 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato affronta il tema delle condizioni di ammissibilità dell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo in relazione a provvedimenti disciplinari sportivi.
La vicenda tra origine da una radiazione disciplinare disposta dal Tribunale federale nei confronti di un tesserato, confermata davanti alla Corte d’appello federale, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del reclamo, per essere stato proposto dall’interessato senza l’assistenza di un difensore. Su ricorso della Procura generale dello sport, tale ultima decisione veniva impugnata presso il Collegio di garanzia del CONI, ritenendo che il procedimento disciplinare dovesse essere dichiarato estinto, in virtù della carenza motivazionale della decisione sulla gravità della sanzione inflitta al tesserato, e segnalando l’opportunità di adottare possibili misure volte a rimuovere gli effetti della radiazione.
L’interessato aveva, quindi, agito davanti al TAR Lazio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle decisioni degli organi di giustizia federale e del Collegio di garanzia del CONI, che non aveva di fatto annullato il provvedimento disciplinare nonostante la sua accertata illegittimità.
Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, sul presupposto che la decisione del Collegio di garanzia del CONI era da ritenersi legittima, stante la preclusione all’organo di giustizia sportiva dell’annullamento dei provvedimenti federali in mancanza di rituale ricorso dell’interessato, avendo la decisione un’esclusiva funzione nomofilattica nell’interesse dell’ordinamento sportivo. Quanto ai provvedimenti degli organi di giustizia federale, il giudice amministrativo aveva osservato che la decisione del Tribunale era passata in giudicato per effetto dell’irrituale costituzione personale dell’interessato nel giudizio d’appello.
Avverso la decisione del TAR Lazio, il tesserato ha proposto appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo che:
- il Collegio di garanzia del CONI non può adottare decisioni cassatorie in assenza di una rituale impugnazione proposta dal soggetto soccombente;
- il ricorso della Procura generale, se non accompagnato da soccombenza, ha funzione esclusivamente nomofilattica, non demolitoria;
- la mancata impugnazione delle decisioni endofederali da parte dell’interessato costituisce un fattore causale assorbente, che esclude il risarcimento del danno;
- è corretta la necessità della difesa tecnica nei giudizi sportivi, espressamente prevista sia dal Codice di giustizia sportiva CONI sia dai regolamenti federali, non sanata dalla carenza (o ineffettività) del sistema di gratuito patrocinio.
Ponendo l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio come presupposto imprescindibile anche dell’azione risarcitoria, la pronuncia della sezione V del Consiglio di Stato ribadisce che le controversie disciplinari sportive rientrano primariamente nell’autonomia dell’ordinamento sportivo, avendo, di conseguenza, l’accesso al giudice amministrativo carattere residuale.
Come noto, ispirandosi al principio della pluralità degli ordinamenti giuridici, il legislatore ha distinto le controversie riservate all’ordinamento sportivo e ai suoi organi di giustizia dalle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.
Più precisamente, l’art. 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, riconosce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale, mentre, l’art. 2, comma 1, prescrive che, in applicazione di tale principio, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 2 introduce, invece, il c.d. vincolo di giustizia, affermando che nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Infine, a proposito della c.d. pregiudiziale sportiva, l’art. 3 del citato decreto-legge 220 del 2003, dispone che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
A quest’ultima disposizione si ricollega l’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., che, a sua volta, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Dal combinato disposto degli artt. 2 e 3, del D.L. 220/2003, e dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., emergono, quindi, tre specifiche forme di tutela: a) la cognizione degli organi di giustizia sportiva a garanzia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo delle controversie relative all’osservanza e all’applicazione delle norme regolamentari organizzative statutarie nonché alle contestazioni disciplinari; b) la devoluzione al giudice ordinario delle questioni di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive e atleti, in ragione della loro matrice schiettamente privatistica; c) l’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai provvedimenti del CONI o delle federazioni sportive, che non siano riservate alla cognizione degli organismi sportivi o del giudice ordinario.
In tale contesto, ove la tutela davanti al giudice amministrativo assume un portato di residualità rispetto al sistema di giustizia endofederale, il rituale esperimento dei rimedi interni alla giustizia sportiva costituisce, di regola, presupposto per l’accesso all’azione davanti al giudice amministrativo.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato che la c.d. pregiudiziale sportiva non comporta una preclusione assoluta ad adire il giudice statale, quanto, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo e necessario espletamento di tutti i gradi della giustizia sportiva (cfr., di recente, Cons. Stato, 7 gennaio 2026, n. 123).
In conclusione, la sentenza in commento si colloca nel solco della giurisprudenza consolidata sulla pregiudiziale sportiva, riaffermando la centralità dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e il carattere sussidiario della tutela amministrativa in materia.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02123/2026REG.PROV.COLL.
N. 04872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 4872 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Morabito, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Marino in Roma, via Giuseppe Donati, 32;
contro
-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Danila Iacovelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungo Tevere Prati, 21;
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21771/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- - -OMISSIS- e del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Guglielmo Pulzella in delega dell’avv. Alessandro Morabito, Giulio Napolitano e, in delega dell’avv. Danila Iacovelli, l’avv. Angelo Clarizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il giudizio origina da un contenzioso davanti agli organi della giustizia sportiva che può essere sintetizzato nei termini che seguono.
Con decisione del 25 luglio 2017, il Tribunale federale della -OMISSIS- - -OMISSIS-, su conformi deferimenti della Procura federale, disponeva la radiazione di -OMISSIS- dalla stessa -OMISSIS- per aver violato l’account associato al canale youtube -OMISSIS-, del quale era stata modificata la password e che era stato svuotato dei suoi contenuti, e per aver successivamente pronunciato frasi lesive nei confronti della Federazione.
Il successivo reclamo davanti alla Corte d’appello federale veniva dichiarato inammissibile per essere stato proposto dall’interessato senza l’assistenza di un difensore, sicché la Corte non poteva in quel contesto esaminare neanche la richiesta del Procuratore federale di dichiarare estinto il procedimento disciplinare per decorso del relativo termine.
Tale ultima decisione veniva impugnata dalla Procura generale dello sport presso il Collegio di garanzia del Coni, il quale, con decisione -OMISSIS- a Sezioni Unite, accoglieva il ricorso secondo il principio di cui all’art. 363 Cod. proc. civ., cioè nell’interesse dell’ordinamento sportivo (stante il difetto della soccombenza formale in capo alla Procura), ritenendo che il procedimento dovesse essere dichiarato estinto (già) dal Tribunale federale, ravvisando una carenza motivazionale della decisione di primo grado in ordine alla gravità della sanzione inflitta, e segnalando alla -OMISSIS- l’opportunità di adottare possibili misure volte a rimuovere gli effetti della radiazione.
Il Consiglio federale -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 61 del Regolamento Organico, prendeva atto che non sussistevano i termini e tempi per poter prendere in esame la segnalazione.
Avverso tale delibera il -OMISSIS- non proponeva gravame davanti agli organi di giustizia sportiva.
Tanto premesso, col ricorso di primo grado il -OMISSIS- -OMISSIS- agiva nei confronti del Coni e della -OMISSIS- per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla decisione -OMISSIS- delle Sezioni Unite del Collegio di garanzia del Coni con la quale, nonostante l’accertata illegittimità della decisione del Tribunale federale e della Corte di appello, il Collegio non aveva di fatto annullato i detti provvedimenti, nonché per far valere e ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle decisioni degli organi di giustizia federale.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Coni e della -OMISSIS-, respingeva il ricorso.
Riteneva il giudice di primo grado, quanto alla posizione del Coni, che difettava l’elemento oggettivo dell’illegittimità della decisione -OMISSIS- del Collegio di garanzia, stante la preclusione all’organo di giustizia sportiva dell’annullamento dei provvedimenti federali in mancanza di rituale ricorso dell’interessato (in specie, il -OMISSIS-), avendo la decisione un’esclusiva funzione nomofilattica nell’interesse dell’ordinamento sportivo.
D’altra parte, difettava in capo al Coni anche l’elemento soggettivo dell’illecito, avendo il Collegio di garanzia rivolto alla -OMISSIS- l’invito a valutare l’adozione di possibili misure volte a rimuovere gli effetti della radiazione del ricorrente; così come difettava un nesso causale tra la decisione e i danni invocati dal ricorrente.
Analoghe conclusioni il Tar raggiungeva in ordine ai provvedimenti degli organi di giustizia federale, considerato che la decisione del Tribunale era passata in giudicato per effetto dell’irrituale costituzione personale dell’interessato nel giudizio di appello, correttamente affermata dalla Corte federale di appello.
Allo stesso modo, il -OMISSIS- aveva prestato acquiescenza alla determinazione del Consiglio federale del 24 febbraio 2018 di non dar seguito all’invito del Collegio di garanzia, così come aveva omesso di richiedere la grazia, pur avendone facoltà.
Di qui l’assenza di responsabilità in capo alla -OMISSIS-, nonché di nesso causale tra il comportamento della Federazione e i danni invocati dal -OMISSIS-
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente di primo grado deducendo:
I) illegittimità della gravata sentenza (capi 8.2 e 8.3) per violazione dell’art. 54, comma 2, e art. 49, comma 2, Cod. giust. sport.; violazione degli artt. 2, 3, 13 e 111 Cost.; illogicità e contraddittorietà della motivazione; sulla illegittimità della decisione -OMISSIS- del Collegio di garanzia e sulla conseguente sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana in capo al Coni;
II) illegittimità della gravata sentenza (capi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 10); violazione dell’art. 24, comma 4, art. 35, comma 1, art. 41 e art. 49, comma 2, Regolamento di giustizia -OMISSIS-; illogicità e contraddittorietà della motivazione; sulla illegittimità (già accertata con sent. -OMISSIS- SS.UU. del Collegio di garanzia) dei provvedimenti resi dagli organi di giustizia -OMISSIS- (sentenza Tribunale federale prot. n. 1396 del 2017, sentenza Corte federale d’appello prot. -OMISSIS- del 2017); sulla conseguente sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana in capo alla -OMISSIS-.
L’appellante ripropone a seguire i motivi già avanzati in primo grado sulla spettanza e quantificazione del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
4. Resistono al gravame il Coni e la -OMISSIS-, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di doglianza - stante il rigetto nel merito dell’appello.
2. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel ritenere assente l’elemento oggettivo dell’illecito aquiliano in capo al Coni a fronte della mancata proposizione di ricorso davanti al Collegio di garanzia da parte del -OMISSIS-, circostanza che avrebbe generato l’effetto di impedire al medesimo Collegio di pronunciarsi con effetti cassatori sulla pronuncia della Corte federale d’appello.
In tale contesto, il Tar avrebbe trascurato la rilevanza degli interessi in gioco (peraltro di natura pubblicistica) che il ricorso della Procura generale mirava a tutelare, e per i quali - anche a fronte del coinvolgimento di elementi inerenti alla dignità della persona umana - era richiesta una tutela “rafforzata”, riconoscendo al ricorso proposto dalla Procura generale la natura di ricorso impugnatorio con effetti cassatori sulla decisione gravata.
Di qui la violazione dell’art. 54, comma 2, Cod. giust. sport., che legittima anche la Procura generale dello sport alla proposizione di impugnazioni senza alcuna limitazione.
Inoltre il Tar avrebbe trascurato la circostanza che il Procuratore federale aveva chiesto all’udienza del 30 settembre 2017 davanti alla Corte federale d’appello la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare per violazione del termine di legge previsto per la conclusione dell’azione disciplinare, di guisa che la Procura federale era in effetti risultata soccombente in appello.
Inoltre la Procura generale vantava una legittimazione autonoma all’impugnativa presso il Collegio di garanzia, stante la mancata iscrizione della notizia di illecito disciplinare da parte del Procuratore federale nella piattaforma Coni, in violazione dell’art. 49, comma 2, Regol. giustizia -OMISSIS-, con impedimento alla Procura generale del coordinamento e della vigilanza delle attività inquirenti, profilo dedotto dalla stessa Procura generale davanti al Collegio di garanzia e non esaminato da quest’ultimo.
A ciò si aggiungerebbe che la scelta (obbligata) del -OMISSIS- di difendersi personalmente nel corso dei primi due gradi di giudizio endofederale fu causata dalla sostanziale inattività dell’ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il Coni, ove non risultava iscritto alcun difensore, come più volte denunciato dallo stesso -OMISSIS-.
Né rileverebbe, in senso contrario, l’invito rivolto dal Collegio di garanzia alla -OMISSIS- di valutare l’adozione di possibili misure per la rimozione degli effetti della radiazione, giacché il Collegio avrebbe dovuto ordinare di per sé l’eliminazione della radiazione mediante statuizione ad hoc.
Allo stesso modo, non rileverebbe al fine di escludere la responsabilità del Collegio di garanzia la mancata impugnativa della successiva determinazione del 24 novembre 2018 del Consiglio federale.
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Si premette che, come anticipato in narrativa, le doglianze formulate sono dirette a far valere, in riforma della sentenza impugnata in relazione ai singoli profili sopra precisati, la responsabilità del Coni per l’operato del Collegio di garanzia consistito nel non annullare le decisioni degli organi di giustizia federale e non ordinare l’eliminazione della disposta radiazione dell’appellante.
In tale contesto, le censure dedotte non sono condivisibili.
2.1.1.1. Va osservato anzitutto che, come pacifico, il -OMISSIS- non ha interposto rituale impugnazione avverso la decisione federale d’appello di dichiarata inammissibilità del reclamo, né tale può considerarsi la mera memoria che faceva propri gli argomenti della Procura, tardiva a fini impugnatori, ai sensi dell’art. 59, comma 1 e 5, Cod. giust. sport. Coni, come correttamente affermato dal Collegio di garanzia e peraltro non specificamente censurato dall’appellante.
In tale contesto, non è condivisibile l’assunto per cui il Collegio di garanzia potrebbe adottare pronunce cassatorie delle decisioni impugnate anche in assenza di gravame interposto dalla parte soccombente, in specie a fronte del ricorso proposto dalla Procura generale a norma dell’art. 54, comma 2, Cod. giust. sport. Coni.
In senso inverso è sufficiente osservare come, da un lato, la soccombenza processuale costituisce il presupposto indefettibile per l’impugnazione di ogni decisione giudiziale, anche a mente dei principi generali del processo civile, cui l’ordinamento sportivo s’ispira (cfr. l’art. 2, comma 6, Cod. giust. sport. Coni, che, per quanto non disciplinato, rimanda “ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”); dall’altro la Procura generale dello sport, ancorché provvista di proprie prerogative, poteri, e statuto d’indipendenza, partecipa comunque sotto il profilo organizzativo e soggettivo al sistema delle procure, ed è dunque legittimata all’impugnazione della decisione federale, a fini demolitori, solo se essa stessa (nei casi ammessi: cfr. l’art. 51, comma 6 , Cod. giust. sport. Coni, in rapporto all’art. 12-ter, oggi art. 12-quater, Statuto Coni) o la Procura federale siano risultate soccombenti nel giudizio endofederale.
Né conduce a diverse conclusioni il richiamo alla rilevanza degli interessi sottesi al sistema di giustizia sportiva - per il quale, peraltro, già la presenza e l’azione delle procure vale a introdurre strumenti e moduli di giurisdizione oggettiva - atteso che viene qui in rilievo un diverso principio, di ordine endo-processuale, valido in ogni sistema giurisdizionale, e cioè quello della possibile impugnabilità delle decisioni giudiziali solo da parte dei soggetti che ne siano risultati soccombenti (salva l’ipotesi eccezionale dell’opposizione di terzo, qui non ricorrente), senza che da ciò possa scaturire alcun deficit di tutela.
In tale prospettiva, l’art. 54, comma 2, Cod. giust. sport. Coni, nel prevedere che “Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport” presuppone pur sempre, a fini cassatori, la condizione della (previa) soccombenza del soggetto impugnante, salva la possibilità di ricorso della Procura generale nell’interesse dell’ordinamento sportivo, analogamente a quanto previsto dall’art. 363 Cod. proc. civ., come correttamente ritenuto dal Collegio di garanzia.
Allo stesso modo non rileva, in diverso senso, il fatto che all’udienza davanti alla Corte federale d’appello il Procuratore federale avesse dedotto di ritenere, “valutati gli atti del giudizio […] che si rientr[asse] nella fattispecie di cui all’art. 41, comma 4, del Regolamento Giustizia e Disciplina della FID”, relativo all’estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza dei termini in ciascuno dei gradi di merito.
Il giudizio d’appello s’è svolto infatti su impugnativa proposta (personalmente) dal solo -OMISSIS-, sicché la Procura non ha proposto alcuna rituale domanda avente a oggetto la riforma della decisione di primo grado tale da esporla a soccombenza; e d’altra parte, qualunque (eventuale) reclamo o domanda incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 40, comma 5, Regol. giust. sport. -OMISSIS-, sarebbe da ritenere inammissibile, e comunque tale diverrebbe, ai sensi dell’art. 334, comma 2, Cod. proc. civ. - quale norma espressiva di principio processuale di portata generale - una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione principale.
In tale contesto, neppure la dedotta mancata iscrizione nel Casellario federale ex art. 49, comma 2, Regol. giust. sport. -OMISSIS- della notizia di illecito disciplinare vale a fondare una legittimazione della Procura generale all’impugnazione della sentenza di appello in cui la stessa (e già la Procura federale) non è risultata soccombente, ponendosi il vizio su tutt’altro piano - inerente al rapporto fra la Procura generale e quella federale - ben diverso da quello processuale stricto sensu.
Né rileva di suo, sempre ai fini processuali qui in rilievo, correlati alla (dedotta) erronea pronuncia adottata dal Collegio di garanzia - come evocata dal -OMISSIS- con l’appello per fondare la responsabilità del Coni - il fatto che la mancata partecipazione ai giudizi federali tramite difensore fosse dipesa, nelle deduzioni dell’appellante, dall’assenza di un effettivo sistema di gratuito patrocinio endofederale, non potendo ciò incidere sic et simpliciter sulle regole processuali applicabili.
In ogni caso, è assorbente rilevare al riguardo che l’appellante non contraddice quanto osservato dalla decisione del Collegio di garanzia in merito (con richiamo anche della decisione n. -OMISSIS- della Sezione rimettente), laddove si dà conto che “non risultava che l’interessato avesse formulato, in relazione al giudizio di primo e di secondo grado, un’istanza di gratuito patrocinio ammissibile, cioè corredata delle indicazioni e delle dichiarazioni formali richieste per via regolamentare, con la conseguenza che il lamentato vulnus alle prerogative defensionali, derivante dalla mancata attivazione (all’epoca) dell’Ufficio del gratuito patrocinio risultava ‘dequotato a fronte di una richiesta di ammissione articolata non ritualmente nei gradi di merito’”.
Il che è sufficiente al rigetto del motivo, difettando l’elemento oggettivo dell’illecito invocato dall’appellante nei confronti del Coni.
3. Col secondo motivo di gravame l’appellante si duole del rigetto delle domande risarcitorie formulate nei riguardi della -OMISSIS-.
In proposito il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore nel trascurare i gravi vizi da cui il procedimento disciplinare era affetto, in specie in relazione: alla violazione del termine perentorio di 90 giorni per la sua conclusione; alla fissazione dell’udienza oltre il termine perentorio di 10 giorni di cui all’art. 35, comma 1, Regol. giust. -OMISSIS-; alla carenza motivazionale in ordine alla gravità della sanzione inflitta, coincidente con la radiazione, sproporzionata in relazione ai fatti occorsi, profilo di carenza affermato chiaramente dalla stessa decisione -OMISSIS- del Collegio di garanzia.
A sua volta la mancata iscrizione della notizia di illecito disciplinare nella piattaforma Coni avrebbe determinato la nullità dell’intero procedimento.
D’altra parte, il -OMISSIS- non era stato dichiarato contumace in primo grado, ove il collegio aveva anzi tenuto in conto le difese dallo stesso presentate, così implicitamente ammettendo la difesa personale dell’appellante e inducendolo perciò a proseguire analogamente nella propria difesa in appello, né alcunché aveva eccepito il Procuratore federale al riguardo.
In tale contesto, la Corte federale d’appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità dell’appello, che peraltro, laddove integrata, avrebbe travolto l’intero giudizio a fronte della mancata difesa tecnica del -OMISSIS- anche in primo grado.
Di qui la responsabilità della -OMISSIS- a fronte delle numerose violazioni commesse dagli organi di giustizia federale, nei termini suesposti.
3.1. Il motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
3.1.1. Ai fini del rigetto è sufficiente considerare l’effetto assorbente, in relazione alla produzione del danno invocato, della mancata rituale proposizione del reclamo avverso la decisione di primo grado da parte del -OMISSIS- (oltreché, poi, nei confronti della decisione d’appello, su cui v. comunque infra).
Tutte le doglianze formulate in ordine ai vizi della decisione e del procedimento disciplinare in primo grado avrebbero infatti potuto (e dovuto) essere ritualmente introdotte dell’interessato davanti alla Corte federale d’appello; in mancanza, l’omissione ha avuto effetto causalmente assorbente in relazione al pregiudizio, agli effetti di cui all’art. 1227, comma 2, Cod. civ. e art. 30, comma 3, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti»; cfr. al riguardo anche, in termini tipizzati nel regime della responsabilità per errori nell’esercizio dell’attività giudiziaria, l’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, che ammette l’azione risarcitoria «soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari»).
Analoghe considerazioni valgono d’altra parte per la decisione d’inammissibilità del reclamo, non ritualmente gravata davanti al Collegio di garanzia dall’interessato (il quale peraltro, come posto in risalto, neppure ha impugnato la decisione del Consiglio federale di non dare seguito alle indicazioni formulate dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia giusta decisione -OMISSIS-).
Ciò in un contesto in cui è del resto da ritenere corretta, nel merito, la valutazione del Collegio di garanzia in ordine alla necessaria difesa tecnica nel giudizio endofederale, come risultante dall’art. 30, comma 2, Regol. giust. -OMISSIS- (“Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore”) e dall’art. 27, comma 2, Cod. giust. sport. Coni (“Salva diversa previsione dello Statuto federale, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore”), oltreché dalla previsione generale di cui all’art. 30, comma 3, lett. f), Cod. giust. sport. Coni (“Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. […]. 3. Il ricorso contiene: […] f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura”) con principi di ordine generale ben applicabili anche al giudizio di reclamo.
Il conseguente vizio - inerente alla rituale costituzione del reclamante e rifluente sull’ammissibilità del reclamo - è come tale ben rilevabile d’ufficio dall’organo giudicante, né rispetto ad esso può assumere diverso rilievo la circostanza che in primo grado il giudizio si fosse irritualmente svolto con partecipazione personale dell’incolpato: di qui la corretta valutazione compiuta, al riguardo, sia dal Collegio di garanzia, sia dalla Corte federale d’appello, e l’effettiva assenza di una rituale impugnativa (di cui il -OMISSIS- era onerato) che avrebbe consentito di far valere i vizi qui invocati a fini risarcitori dall’appellante.
Del resto, sotto altro concorrente profilo, proprio il contenuto della decisione del Collegio di garanzia - ove si dà conto dell’effettiva estinzione del procedimento disciplinare a carico del -OMISSIS- per decorso dei termini - conferma l’assorbente ed esclusiva rilevanza causale, rispetto al danno invocato dall’appellante, della mancata rituale impugnazione della decisione federale di primo grado da parte dell’interessato.
Il che, come anticipato, è sufficiente a assorbente ai fini del rigetto della doglianza.
Si osserva peraltro, rispetto a quanto suesposto in ordine alla mancata proposizione di rituale impugnativa endofederale da parte dell’interessato, il coerente portato del principio - pur operante sotto un differente profilo e in una diversa prospettiva - della cd. “pregiudiziale sportiva”, previsto in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati in ambito sportivo a mente dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 220 del 2003, conv. l. n. 280 del 2003 (a tenore del quale «è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: […] b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»), del successivo comma 2 (per cui «Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo») e dell’art. 3 (a tenore del quale «Esauriti i gradi della giustizia sportiva […] ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo»), che inverano il più generale principio di autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO (cfr. l’art. 1 d.l. n. 220 del 2003 e, al riguardo, Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49; Id., 25 giugno 2019, n. 160).
In un tale contesto, ove la tutela davanti al giudice amministrativo assume un portato di residualità rispetto al sistema di giustizia endofederale (cfr. Corte cost., n. 49 del 2011, cit., spec. par. 4.5), il rituale esperimento dei rimedi interni alla giustizia sportiva costituisce, di regola, presupposto per l’accesso all’azione davanti al giudice amministrativo (cfr., di recente, Cons. Stato, VI, 7 gennaio 2026, n. 123, ove si pone in risalto, tra l’altro, che “la pregiudiziale sportiva non comporta una preclusione assoluta ad adire il giudice statale, quanto, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo e necessario espletamento di tutti i gradi della giustizia sportiva”; Id., V, 2 ottobre 2023, n. 8612: “l’art. 3 comma 1 del medesimo d.l. [n. 220 del 2003] […] impone il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva per ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, prima di adire il giudice amministrativo”; sulla cd. “pregiudizialità sportiva” cfr. anche, inter multis, Cons. Stato, V, 22 settembre 2023, n. 8487; Cass., SS.UU., 11 settembre 2023, n. 26318 e richiami ivi; cfr. anche Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1852; 5 febbraio 2019, n. 880, ove si richiama “La consolidata giurisprudenza amministrativa [che] ha condiviso la medesima linea interpretativa della c.d. ‘pregiudiziale sportiva’ delle controversie risarcitorie, le quali possono essere avviate solo dopo ‘esauriti i gradi della giustizia sportiva’, come prevede l’art. 3 del d.-l. 220 del 2003 (Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302; 24 settembre 2012, n. 5065; 27 novembre 2012, n. 5998; 31 maggio 2013, n. 3002, che richiama Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; Cons. Stato, VI, 20 giugno 2013, n. 3368)”).
4. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
4.1. La peculiarità della fattispecie e la complessità di alcune delle questioni controverse giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, mentre l’istanza del difensore di parte appellante per la liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio, depositata in limine dell’udienza, sarà trattata in separata camera di consiglio da fissarsi a tale fine.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di tutte le altre persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere