TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 21 gennaio 2026, n. 1207

In tema di gare pubbliche, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale previsto dall'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 per l'adozione di politiche sulla parità di genere, la certificazione UNI/PdR 125:2022 deve essere rilasciata esclusivamente da organismi accreditati da Accredia specificatamente per tale schema, non essendo sufficiente un accreditamento generico o il rilascio da parte di enti esteri non accreditati per lo specifico settore, anche se aderenti ad accordi di mutuo riconoscimento internazionale.

Guida alla lettura

La recente pronuncia del TAR Lazio con la sentenza n. 1207 del 21 gennaio 2026 offre un contributo di estremo rilievo nell'interpretazione della disciplina sulla certificazione della parità di genere negli appalti pubblici, tema di crescente attualità dopo l'introduzione del punteggio premiale previsto dal nuovo Codice dei contratti.

La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta da ANAS per l'affidamento di un accordo quadro triennale relativo all'esecuzione di lavori di posa in opera e fornitura di barriere di sicurezza metalliche, suddivisa in otto lotti. Il ricorso riguarda specificamente il Lotto 5, aggiudicato al RTI Eurostrade con un punteggio di 74,859 punti, a fronte dei 74,4 punti conseguiti dal Consorzio Stabile Vitruvio, secondo classificato e ricorrente.

Lo scarto minimo tra i due concorrenti, pari a soli 0,459 punti, rende decisivo il punteggio di 2 punti attribuito all'aggiudicatario per il criterio B.4 "Adozione politiche per la parità di genere". La lex specialis della gara prevedeva che il punteggio venisse attribuito se il concorrente avesse dimostrato il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46bis del Codice delle Pari Opportunità, precisando che in caso di RTI tale certificazione dovesse essere posseduta da tutti i componenti.

Il nodo della questione risiede nella validità delle certificazioni sulla parità di genere presentate dalla mandataria Eurostrade e dalla mandante Palistrade, entrambe rilasciate dall'organismo Audiso.

Il ricorrente contesta che tale ente certificatore non risulti accreditato da Accredia né iscritto nell'elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022, circostanza peraltro incontroversa tra le parti.

Il TAR Lazio, accogliendo integralmente il primo motivo di ricorso, sviluppa un ragionamento giuridico di particolare interesse che parte dall'analisi del quadro normativo di riferimento. Il punto di partenza è l'art. 108, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, che richiama espressamente la certificazione prevista dall'art. 46bis del Codice delle Pari Opportunità. Quest'ultima disposizione, a sua volta, demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione dei parametri per il conseguimento della certificazione, individuando così nel D.M. 29 aprile 2022 la fonte normativa immediatamente applicabile. Il decreto ministeriale, all'art. 2, comma 1, stabilisce in modo inequivoco che al rilascio della certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono esclusivamente gli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

Il TAR ritiene infondata la tesi di parte resistente secondo cui la lex specialis non conterrebbe alcun riferimento esplicito alla necessità di accreditamento presso Accredia, poiché tale requisito deriva direttamente dalla norma primaria richiamata dalla lex specialis stessa, essendo il decreto ministeriale adottato in diretta attuazione dell'art. 46-bis che gli assegna vincolatività. Altrettanto priva di pregio viene considerata l'argomentazione di ANAS secondo cui sarebbe sufficiente un accreditamento generico in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, senza necessità di accreditamento specifico per lo schema UNI/PdR 125:2022.  Il Collegio sottolinea come l'accreditamento, secondo il Regolamento europeo, operi per ambiti specifici e non generici, trattandosi di un'attestazione che certifica che un determinato organismo soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

I Giudici, in definitiva, ribadiscono che la lex specialis, nel richiamare espressamente la norma UNI/PdR 125:2022, era chiara nel richiedere l'accreditamento specifico nel settore della parità di genere.

Particolarmente interessante risulta, poi, l'analisi che il Collegio dedica alla tesi dell'equivalenza basata sugli accordi di mutuo riconoscimento internazionale.

La stazione appaltante aveva sostenuto che Audiso, essendo accreditato dall'Istituto Ceco per l'Accreditamento per i principali standard internazionali e tale istituto essendo firmatario degli accordi multilaterali EA MLA IAF, potesse ritenersi equivalente a un organismo accreditato da Accredia, l’Ente italiano di accreditamento.

Il TAR, pur non escludendo in astratto la possibilità di riconoscimento di certificazioni rilasciate da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, ritiene tale difesa infondata per una pluralità di ragioni: in primo luogo, risulta incontroverso che Audiso non sia accreditato, neanche da organismi esteri, in modo specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022; inoltre, un generico accreditamento al rilascio di certificazioni per standard internazionali non può sostituire l'accreditamento specifico richiesto dalla normativa. Infine, e in modo dirimente, ANAS non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie affermazioni, rimanendo indimostrato sia l'accreditamento di Audiso presso l'Istituto Ceco sia l'adesione di quest'ultimo agli accordi EA/MLA.

La pronuncia, oltre ad essere di particolare interesse, assume valore di leading case nella materia e impone agli operatori economici la massima attenzione nella selezione degli enti certificatori. I Giudici laziali hanno chiarito in modo inequivoco che non è sufficiente possedere una generica certificazione sulla parità di genere, ma occorre verificare scrupolosamente che l'organismo emittente sia specificamente accreditato da Accredia per lo schema UNI/PdR 125:2022. Le stazioni appaltanti, dal canto loro, devono intensificare i controlli in fase di verifica dell'offerta, non potendosi limitare alla mera presa d'atto della presentazione di un certificato formalmente corrispondente alla denominazione richiesta, ma dovendo accertare l'effettiva abilitazione dell'ente certificatore.

La sentenza evidenzia, inoltre, come il principio di equivalenza delle certificazioni europee, pur astrattamente applicabile, richieda comunque la dimostrazione puntuale dell'accreditamento specifico e non possa operare in presenza di mere affermazioni generiche prive di supporto probatorio.

In conclusione, la pronuncia del TAR Lazio costituisce un monito per tutti gli attori del sistema dei contratti pubblici e consolida un orientamento rigoroso nella verifica dei requisiti premiali, sottolineando come la ratio sottesa all'introduzione del punteggio aggiuntivo per la parità di genere non possa essere aggirata attraverso certificazioni rilasciate da organismi privi della necessaria qualificazione tecnica e dell'indispensabile accreditamento specifico.

 

Pubblicato il 21/01/2026

N. 01207/2026 REG.PROV.COLL.

N. 12418/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12418 del 2025, proposto da Consorzio Stabile Vitruvio S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4CB62065C, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Zaccone, Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpiero Iannozzi, Monica Ortolano, Alessandro Tabarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eurostrade S.r.l.,, Palistrade 2000 S.r.l. e Consorzio Stabile A.R.E.M. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in costituendo R.T.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eurostrade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

 - degli atti e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione resistente in relazione alla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di un accordo quadro per "l'esecuzione di lavori di posa in opera e fornitura di barriere di sicurezza metalliche  - aree gestione rete  - 2024, suddiviso in 8 lotti", con riguardo al Lotto 5, riguardante "Area Gestione Rete Abruzzo Molise e Puglia, codice CIG B4CB62065C", nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l'aggiudicazione del Lotto 5 al RTI EUROSTRADE S.R.L. (mandataria)  - PALISTRADE 2000 S.R.L. - CONSORZIO STABILE A.R.E.M e, in particolare: 

- del provvedimento prot. n. 780536 del 10.9.2025, con il quale ANAS ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 5 in favore del RTI Eurostrade; 

- del verbale del 3.9.2025, recante la proposta di aggiudicazione del Lotto 5 in favore del RTI Eurostrade; 

- del verbale dell'8.5.2025, recante l'assegnazione dei punteggi tecnici agli operatori economici partecipanti al Lotto 5; 

- di tutti i verbali (anche istruttori) e, in particolare, dei verbali di gara del 10.4.2025; del 11.4.2025; del 16.4.2025, del 17.4.2025 e dell'8.5.2025, relativi all'apertura della busta tecnica ed economica, nonché alle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche; 

- dei giudizi della Commissione giudicatrice e delle schede di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi, dalle quali risulta che la Commissione, con riferimento al criterio B.4, al sub - criterio B.3.3. ed al sub-criterio B.1.1. dell'offerta tecnica, ha dato corso ad una errata attribuzione dei punteggi in violazione della legge di gara e ella normativa primaria, ed ha illogicamente valutato e quotato l'offerta tecnica del RTI aggiudicatario; 

- delle operazioni di verifica e delle risultanze delle verifiche condotte dalla S.A. al fine di accertare il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, nonché la serietà e sostenibilità dell'offerta prima graduata e, quindi, al fine di pervenire all'aggiudicazione (definitiva); 

- di ogni altro atto, operazione o valutazione, anche non conosciuti, adottati o posti in essere dall'Amministrazione con riferimento alla procedura di gara de quo; 

- per quanto di ragione ed in via subordinata, delle previsioni del Disciplinare di gara e di ogni altro eventuale e non conosciuto chiarimento o indicazione resi dalla S.A. in merito alla valutazione e quotazione delle offerte per il criterio B.4. e per il sub-criterio B.1.1., ove da intendersi in senso difforme da quello desumibile dalla legge ed a seguire prospettato; 

- di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguente a quelli impugnati; 

per la condanna:

- della S.A. al subentro dell'odierno ricorrente nel contratto sottoscritto con il controinteressato, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.; 

 - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa, Eurostrade S.r.l., Palistrade 2000 S.r.l. e Consorzio Stabile A.R.E.M. in costituendo R.T.I. e di Eurostrade S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

1. Con Determinazione n. 1061892 del 5 dicembre 2024, ANAS ha indetto la gara per l’affidamento di un Accordo quadro triennale per “L’ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA IN OPERA E FORNITURA DI BARRIERE DI SICUREZZA METALLICHE – AREE GESTIONE RETE – 2024, SUDDIVISO IN 8 LOTTI”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente ha partecipato alla procedura evidenziale per il lotto 5 collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale, con il punteggio complessivo di 74,4, a distanza di 0,459 punti dal RTI EUROSTRADE S.R.L. (mandataria) – PALISTRADE 2000 S.R.L. - CONSORZIO STABILE A.R.E.M, primo classificato con il punteggio complessivo di 74,859, al quale la gara è stata aggiudicata.

Con il ricorso principale, proposto avverso l’aggiudicazione e i connessi atti di gara, la società ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I. Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di gara in punto di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo al Criterio B.4. Illegittima attribuzione del punteggio per il criterio B.4. all’offerta del RTI Eurostrade Violazione dell’art. 108, comma 7 del D.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 46-bis del D.Lgs. 6 n. 198 del 11 aprile 2006, nonché dell’art. 2, comma 2 del d.P.C.M. 29 aprile 2022. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e irragionevolezza.

II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, 108 e 110 del D.lgs. 36/2023, nonché dell’Allegato II.12 del medesimo Codice. Violazione della legge di gara in punto di criterio di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi Violazione dei principi di par condicio, certezza e affidabilità dell’offerta. Eccesso di potere per travisamento e illogicità manifesta.

III. Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni di gara in punto di attribuzione dei punteggi e di valutazione dell’offerta tecnica con particolare riguardo al sub-criterio B.1.1. Illegittima attribuzione del punteggio per il criterio B.1.1. all’offerta del RTI Eurostrade. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e irragionevolezza”.

La società ricorrente ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di “annullare il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto disposto in favore del soggetto controinteressato, disponendo il subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato in violazione delle norme di legge con il RTI Eurostrade, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso”.

2. Si sono costituite l’Amministrazione intimata e il raggruppamento aggiudicatario, quale controinteressato, chiedendo la reiezione del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, lamenta che “gli atti gravati sono illegittimi, anzitutto, nella misura in cui, per il criterio valutativo B.4 – denominato “Adozione politiche per la parità di genere” – la S.A. ha assegnato il punteggio previsto (pari a 2 punti) all’offerta del RTI Eurostrade nonostante il difetto in capo ad esso del requisito ammesso a punteggio, ossia, pur avendo la mandataria Eurostrade e la mandante Palistrade allegato all’offerta delle certificazioni sulla parità di genere inutilizzabili e, comunque, non valutabili, poiché rilasciate da un organismo (Audisio) non rientrante nell’elenco dei soggetti accreditati alla relativa emissione; tanto, in violazione delle clausole di gara e della normativa primaria vigente in materia”.

Ai fini dell’esame della censura va premesso che:

1) con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica B.4 (“ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE”), per il quale era stabilita l’assegnazione di un punteggio pari a 2 punti, la lex specialis prevedeva che: “Come previsto all’art. 108 comma 7 del Codice, la Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso della “Certificazione della Parità di Genere” (UNI/PDR 125:2022) di cui all’art. 46-bis del “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” del Dlgs n.198 del 11/04/2006”. Precisava, inoltre, che “Nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 65 comma 2 lett. e), f), g), verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti del RTI/Consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE”;

2) il D.M. 29 aprile 2022 (“Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese”, adottati in attuazione del menzionato art. 46-bis) chiarisce, all’art. 2, comma 1, che “al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese, in conformità alla Uni/Pdr 125:2022, provvedono gli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008”: solo gli enti accreditati dall’Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) - unico ente nazionale di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (cft. l’art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e il Decreto 22 dicembre 2009, recante “Designazione di ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”) - sono, pertanto, abilitati al rilascio della certificazione della parità di genere ai sensi della UNI/PdR 125:2022;

3) l’art. 2, comma 2, del D.M. 29 aprile 2022 precisa che “il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022”. Come, infatti, osservato in giurisprudenza “l’accreditamento, secondo il Regolamento Ue n.765/08, opera per ambiti specifici, ossia per determinati processi, prodotti, servizi, ecc. In tal senso, è possibile citare: - il par. 2, n.10 (“definizioni”), che reca la definizione di “accreditamento”: “attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”); - il par.5.1 (“funzionamento dell’accreditamento”), ai sensi del quale “Un organismo nazionale di accreditamento che ne abbia ricevuto domanda da un organismo di valutazione della conformità valuta se quest’ultimo sia competente a svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. In caso affermativo, l’organismo nazionale di accreditamento rilascia un certificato di accreditamento” (TAR Lazio Roma, sez. II, 02/07/2025, n. 12991).

Ciò premesso, nel caso di specie è incontroverso in giudizio il fatto che Audiso - il soggetto che ha rilasciato le certificazioni presentate dalla mandataria Eurostrade e dalla mandante Palistrade del raggruppamento aggiudicatario - non sia un organismo di certificazione accreditato da Accredia e non risulti iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema UNI/PdR 125:2022.

Ne consegue che la parte controinteressata, essendo in possesso di certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti da Accredia, non avrebbe dovuto vedersi assegnato il punteggio aggiuntivo per il suddetto criterio B.4 “ADOZIONE POLITICHE PER LA PARITÀ DI GENERE” (come detto, la lex specialis precisava, infatti, che “verrà attribuito il punteggio se tale certificazione è in possesso di tutti i componenti del RTI/Consorzio/aggregazione di imprese di rete/GEIE”).

5. Non conducono a una diversa soluzione le difese articolate dalla stazione appaltante e dalla parte controinteressata.

Non può ritenersi persuasiva la tesi difensiva esposta dalla parte controinteressata, incentrata sull’argomentazione secondo cui “la norma di gara non conteneva alcun riferimento alla necessità che gli organismi certificatori fossero a loro volta accreditati presso Accredia o iscritti in specifici elenchi”.

Infatti, la regola secondo cui solo l’ente ufficiale di accreditamento nazionale è abilitato al rilascio della certificazione della parità di genere è contenuta all’art. 2, comma 1, del D.M. 29 aprile 2022, il quale è stato adottato in diretta attuazione della norma primaria espressamente richiamata dalla lex specialis (cft. art. 46-bis, comma 2, lett. a, che demanda a uno o più decreti attuativi il compito di fissare parametri minimi di rilascio della certificazione della parità di genere); dunque è la norma primaria ad assegnare direttamente “vincolatività” al decreto ministeriale in questione (cft. sentenza n. 12991/2025 cit.).

Del resto lo stesso codice dei contratti pubblici, al comma 7 dell’art. 108, parimenti richiamato dalla lex specialis, prevede che “l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere” debba essere “comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”, precisando che “la stazione appaltante verifica l’attendibilità dell’autocertificazione dell’aggiudicataria con qualsiasi adeguato mezzo”.

Si rivelano altresì infondate le argomentazioni formulate da ANAS tendenti a sostenere che, nella vicenda in esame, “l’ente che rilascia la certificazione sulla parità di genere debba essere accreditato [solo] a livello generale in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1721-1 (accreditamento obbligatorio), [e non anche] in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 (accreditamento specifico), affinché la certificazione possa considerarsi valida”, posto che lex specialis, nel richiamare espressamente la norma UNI/PdR 125:2022, era chiara nel richiedere la necessità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’accreditamento “specifico” nel settore di cui si discute.

Priva di pregio risulta infine la tesi esposta dalla stazione appaltante che, nell’avallare “un’interpretazione ampia del principio di equivalenza della certificazione di genere” secondo la quale “i certificati di conformità emessi da enti che aderiscono agli accordi di mutuo riconoscimento sono da considerare equivalenti a quelli prodotti a livello nazionale”, sostiene che “la Audiso è accreditato al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali dall’organismo di accreditamento europeo CIA- (o CAI- Istituto Ceco per l’Accreditamento), firmatario degli accordi multilaterali EA MLA IAF in conformità alla norma UNI CEI ENISO/IEC 17021. Infatti, gli accordi multilaterali EA (European Accreditation), MLA (Mutual Recognition Arrangement) e IAF (International Accreditation Forum) sono sistemi di mutuo riconoscimento che assicurano l'equivalenza e l'affidabilità dei risultati di valutazione della conformità forniti da organismi accreditati. L'obiettivo è che un accreditamento ottenuto in un paese membro sia valido anche negli altri, facilitando il commercio globale. Questo principio è applicato in conformità alla norma ISO/IEC 17021-1 (per gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione), e alla norma ISO/IEC 17011 (per gli organismi di accreditamento). Quindi, in buona sostanza, l'ente nazionale di accreditamento, aderendo agli accordi EA e IAF, garantisce che i certificati emessi da organismi da lui accreditati siano riconosciuti reciprocamente da altri organismi di accreditamento a livello europeo (attraverso l'EA MLA) e globale (attraverso l'IAF MLA)”.

Anche riconoscendo che possa in astratto ammettersi il riconoscimento, nei termini prospettati dalla stazione appaltante, dei certificati rilasciati da organismi analoghi ad Accredia stabiliti in altri Stati membri, rimarrebbero ferme le conclusioni che precedono ove si consideri che:

- è incontroverso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., che Audiso non sia accreditato, neanche da organismi stabiliti in altri Stati membri, in modo specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere, in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022. Tale circostanza, affermata nella memoria depositata dal ricorrente in data 12 dicembre 2025 (pag. 3), non è, invero, stata in alcun modo smentita dalle controparti;

- in ogni caso, la generica circostanza che “la Audiso è accreditato al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali … dall’Istituto Ceco per l’Accreditamento” non rileva ai fini dell’ottenimento del punteggio in contesa atteso che, come prima detto, è necessario un accreditamento specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere, non essendo sufficiente ai suddetti fini un generico accreditamento “al rilascio di certificazioni per i principali standard internazionali”;

- comunque, anche prescindendo dalle precedenti considerazioni, è dirimente rilevare che ANAS non ha indicato alcun elemento probatorio a sostegno di quanto affermato: è rimasto del tutto indimostrato tanto il fatto che Audisio sia accreditato dall’Istituto Ceco per l’Accreditamento, quanto il fatto che tale Istituto rientri tra i firmatari degli accordi EA/MLA.

In conclusione, le certificazioni presentate dal RTI aggiudicatario e rilasciate dall’ente certificatore Audiso non possono consentire alla parte controinteressata di fruire del punteggio aggiuntivo di 2 punti in relazione al criterio di valutazione dell’offerta tecnica concernente la “Adozione Politiche per la Parità di Genere”.

6. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, degli atti impugnati e con assorbimento delle ulteriori censure (in applicazione del principio del principio della "ragione più liquida"), dal cui esame la parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna ulteriore utilità supplementare.

Invero, dall’accertamento della non spettanza del sopra detto punteggio (2 punti) al raggruppamento controinteressato - punteggio che aveva permesso a quest’ultimo di sopravanzare nella graduatoria la ricorrente con uno scarto di 0,459 punti - discende, sul piano degli effetti conformativi, la necessità per l’Amministrazione resistente di disporre, previa verifica dei requisiti di legge, il subentro nell’aggiudicazione del consorzio ricorrente, con conseguente ottenimento del bene della vita da quest’ultimo anelato.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente ed ANAS e sono liquidate come da dispositivo.

In considerazione delle ragioni della decisione, sussistono i presupposti per compensare le spese processuali tra la ricorrente e la parte controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna ANAS a rimborsare le spese di lite in favore della ricorrente, nella misura complessiva di € 2.500,00, oltre accessori.

Compensa per il resto le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Grauso, Presidente FF

Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore

Giulia La Malfa, Referendario