TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 27 agosto 2025, n. 15825
Invero la possibilità, sancita dal legislatore, di prevedere l’aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l’accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso. La previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto medio tempore, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire. Tanto al fine di avvicinare le chances competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un curriculum formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione.
Guida alla lettura
La pronuncia in commento ha ad oggetto una controversia nata nell’ambito di una procedura concorsuale finalizzata all’assunzione in servizio di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia. La parte ricorrente adiva il TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento della graduatoria finale di merito nella quale non risulta inclusa a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e della presenza di un quesito errato/fuorviante nel suo questionario prova.
I Giudici amministrativi romani nel pronunciarsi definitivamente sul ricorso lo rigettano in quanto non apprezzabili di fondamento tutte le doglienze avanzate da parte ricorrente.
I motivi del rigetto
Quanto al primo motivo di ricorso, ossia la presenza di un quesito ambiguo nel questionario somministrato e quindi la richiesta di azzeramento della penalità con conseguente attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta, il Collegio evidenzia come nelle prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali tipologie di prove, infatti, si distinguono da quelle aventi ad oggetto una dissertazione scritta in quanto essendo caratterizzate da un forte taglio nozionistico assicurano una limitazione della discrezionalità valutativa da parte dell’amministrazione procedente tanto che la risposta corretta non potrà che essere, come nel caso in esame, quella contenuta nella norma.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di ricorso la Corte (ri)conferma l’orientamento assunto dalla Sezione in altre analoghe controversie. La pretesa di vedersi attribuito il punteggio premiale per titoli ulteriori, previsto da bando, in riferimento al possesso del titolo di laurea di secondo livello qualora lo stesso sia stata utilizzato per l’accesso alla procedura è infondata. Il bando di concorso, in stretta adesione a quanto indicato all’art. 14 del d.l. 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n.113, identifica, infatti, “una misura premiale a favore di chi possieda più titoli accademici universitari, non elargibile, dunque, a chi, di contro, come nel caso in esame, possieda solo ed esclusivamente il titolo di laurea utilizzato ai fini dell’accesso al concorso (ancorchè tale titolo presenti natura composita)”. Ragionevolmente, quindi, i titoli di accesso alla procedura concorsuale sono stati posti tutti sullo stesso livello al netto che essi potessero riferire a lauree di primo o secondo livello e ciò in “ragione della loro identica idoneità a consentire l’ammissione alla procedura di reclutamento”.
Il raddoppio del punteggio attribuito al titolo di laurea
Se per i punti che precedono potremmo pacificamente affermare che il Collegio ha confermato il già consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, lo stesso non si può dire per le motivazioni sottese al rigetto del terzo motivo di ricorso che segna un tassello importante (al netto di possibili cambi di orientamento) nelle controversie in materia di procedure concorsuali.
La parte ricorrente censurava la legittimità della regola del bando di concorso che prevedeva il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso laddove lo stesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione.
Preliminarmente è necessario evidenziare che la regola oggetto di censura si attiene al dettato dell’art. 14, comma 2 del d.l. n.80/2021, convertito in legge n. 113/2021, il quale espressamente dispone che “i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”.
Ciò detto, il Collegio non condividendo le argomentazioni a sostegno della censura proposta dalla parte ricorrente sposa, invece, la tesi secondo la quale la regola del bando e di conseguenza la disposizione normativa ad essa sottesa siano in linea con il dettato costituzionale ed in particolare con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e con quelli di ragionevolezza e di uguaglianza. A sostegno della propria tesi la Sezione evidenzia che prevedere il raddoppio del punteggio attribuibile al titolo di laurea conseguito entro un termine antecedente allo scadere del bando di concorso, come nel caso in esame 7 anni, risulta coerente con il principio di principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale in quanto “consente ai partecipanti neolaureati di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto medio tempore, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi”.
Conclusioni
Il TAR Lazio fissa un punto importante nella materia dei concorsi pubblici. L’attribuzione di un punteggio maggiore ai neolaureati, o comunque alle lauree più recenti, mira a diminuire il divario tra giovani laureati e personale già impiegato o immesso nel modo del lavoro puntando ad equilibrare le chance competitive.
Pubblicato il 27/08/2025
N. 15825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09844/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9844 del 2024, proposto da
Antonio Dicristofalo, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio n. 3, e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei ministri, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Daniela Mocciaro, Valentina Licata, Nicoletta Spinoccia, Elena Maria Giuseppina Piazza, Mariateresa Cerniglia, Monica Vitale, Anna Canale, Giulia Santoro, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno 2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato/fuorviante nel suo questionario prova;
- della graduatoria rettificata del concorso de quo, per il Distretto di Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 26 agosto 2024, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierno ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo, a causa dell’errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato/fuorviante nel suo questionario prova;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l’odierna parte ricorrente;
- dell’Avviso del 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna parte ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di Palermo;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- dell’avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno 2024, nella parte in cui è stato attribuito all’odierna parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- dell’esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito errato e/o fuorviante;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta, pari a 22,875 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento al quesito n. 15, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 15, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
- del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti, inviata in data 12 luglio 2024;
- di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna parte ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
previo sollevamento della questione di costituzionalità e/o per la disapplicazione del comma 11 dell’art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”, per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;
nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria finale di merito per il Distretto della Corte di Appello di Palermo (Codice Concorso PA);
e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e dell’esito prova conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente si duole degli esiti del concorso indicato in oggetto, al quale ha partecipato, impugnando gli atti in epigrafe e lamentandone l’illegittimità per le ragioni puntualmente esposte nell’atto introduttivo. In particolare, lamenta:
- quanto al punteggio, l’ambiguità del quesito: “A norma dell'art. 25 della legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente:
A Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la determinazione di diniego.
B Può inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'amministrazione resistente.
C Può solo presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per ambito territoriale.”;
- sempre relativamente al punteggio, l’illegittimità della omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi previsti dall’articolo 6, comma 3, lettera b) del bando per eventuali titoli accademici “ulteriori” rispetto a quelli utilizzati ai fini dell’accesso alla selezione, assumendone la spettanza anche con riguardo al titolo di laurea a tal fine speso in quanto titolo accademico di secondo livello;
- l’illegittimità dell’art. 6, comma 3, lett. a), del bando, nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso laddove sia conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, con conseguente richiesta di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;
- l’omessa pubblicazione dalla graduatoria finale di merito, recante l’elenco di tutti i candidati idonei della procedura ai sensi dell’articolo 10 del bando di concorso.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, depositando dapprima documentazione e successivamente memoria difensiva, nella quale hanno in primis eccepito in rito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concluso per il rigetto nel merito del ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n. 2056 del 30 gennaio 2025 è stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione all’istanza ex art. 116 c.p.a..
4. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
5. Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, conformemente all’orientamento assunto da questa Sezione con riferimento al concorso in oggetto, secondo il quale “Merita accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio” (sentenza n. 14185/2024).
6. Nel merito il ricorso è infondato con riferimento a tutti i punti di doglianza e pertanto va rigettato anche sulla base dei precedenti di questa Sezione resi in identiche fattispecie.
7. In particolare, infondata è la doglianza con la quale si sostiene l’ambiguità del quesito n. 15 del questionario somministrato e per tale ragione si richiede l’azzeramento della penalità per la risposta errata e l’attribuzione del punteggio previsto per la risposta corretta.
In proposito, dopo aver evidenziato che la risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione resistente è la B), mentre il ricorrente ha indicato come corretta la risposta A), deve dirsi che certamente corretta è unicamente quella individuata dall’Amministrazione.
7.1. Sul punto deve premettersi che in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o “a quiz” in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali “a norma di”, “secondo l’articolo”, “dispone l’articolo”, “prevede l’articolo” e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente “critiche” – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’Amministrazione tutelato dall’art. 97, II comma, della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche con maggiore certezza la par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’Amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso;
7.2. Passando all’esame del censurato quesito, la risposta fornita dal ricorrente non può considerarsi corretta, giacché l’art. 25 della l. n. 241/1990 non prevede l’intervento del difensore civico allorché si tratti di atti e documenti delle amministrazioni dello Stato.
D’altro canto, la risposta sub B) è corretta, atteso che, non contenendo l’avverbio “esclusivamente” (o simili), tale da escludere il ricorso al T.a.r., semplicemente reca soltanto una delle possibili forme di tutela accordate al privato.
8. Infondata è anche la censura di parte ricorrente avente ad oggetto l’omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l’accesso al concorso, non potendo il titolo in questione, come detto dichiarato ai fini dell’ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo “ ulteriore” valutabile ai fini dell’assegnazione del punteggio premiale disciplinato dall’articolo 6, comma 3, lettera b), del bando, né la parte ricorrente ha comunque dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, IV ter, sentenze nn. 3325, 3372 e 3546 del 2024).
Deve considerarsi al riguardo che:
- a riprova della circostanza che la misura di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), identifichi una misura premiale a favore di chi possieda più titoli accademici universitari, non elargibile, dunque, a chi, di contro, possieda solo ed esclusivamente il titolo di laurea utilizzato ai fini dell’accesso al concorso (ancorchè tale titolo presenti natura composita), il richiamato comma precisa anche che “Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell’attribuzione di punteggio”;
- la regola di bando di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), attua pedissequamente quanto prescritto dall’articolo 14, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, a norma del quale “La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso (…)”;
- la citata disposizione di legge e, pertanto, la regola di bando che la recepisce, pone ragionevolmente i titoli per l’accesso, indipendentemente dalla circostanza di fatto che identifichino un titolo di laurea di primo livello (laurea triennale) o di secondo ( laurea magistrale o vecchio ordinamento), sullo stesso piano valoriale, proprio in ragione della loro identica idoneità a consentire l’ammissione alla procedura di reclutamento, differenziando il punteggio attribuibile al candidato per i ridetti titoli di accesso solo in base al voto di laurea. Tanto in corretta applicazione di quanto sancito dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, contiene appunto la tabella di equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) e classi delle lauree D.M. 270/2004 (lauree triennali) e tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
- appare pertanto ragionevole la circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000 del Ministro della funzione pubblica, di cui si è pure fatta applicazione, in base alla quale “Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri 9 comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale”.
9. Infondato è altresì il motivo con cui si assume l’illegittimità dell’art. 6, comma 3, lett. a), del bando, nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso laddove sia conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, con conseguente richiesta di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;
9.1. Al riguardo si rileva che il bando del concorso pubblico in esame, prevedendo, all’art. 6, comma 3, lett. a), che il punteggio attribuito al candidato per il voto di conseguimento del titolo di studio utilizzato ai fini dell’accesso alla selezione venga raddoppiato nel caso di acquisizione del ridetto titolo entro i 7 anni antecedenti alla scadenza del termine per la partecipazione alla stessa, recepisce pedissequamente quanto previsto, al comma 2, dall’ art 14 del d.l. n. 80/2021, convertito in legge n.113/2021, senza porsi in contrasto con i principi di cui all’articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994.
La norma di cui all’articolo 14 del d.l. n. 80/2021 prevede infatti che “i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento”.
9.2. La citata disposizione normativa si pone, a sua volta, in linea con i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e con quelli di ragionevolezza e di uguaglianza, principio quest’ultimo in particolare proprio attuato, nella sua dimensione sostanziale, tramite la citata disposizione per le ragioni di seguito esplicate. Invero la possibilità, sancita dal legislatore, di prevedere l’aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l’accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso. La previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto medio tempore, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire. Tanto al fine di avvicinare le chances competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un curriculum formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione.
10. Infine è sfornito di fondamento il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata pubblicazione della graduatoria di tutti gli idonei, atteso che la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori, diversamente da quanto assunto da parte ricorrente, è conforme all’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, IV ter, ordinanza n. 3903 del 2024 e sentenza n. 16088 del 2024).
11. In conclusione, in ricorso va respinto, stante l’infondatezza delle censure proposte.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in € 1.500 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario