TAR Liguria, Sez. I, 22 novembre 2025, n. 1299

Il Collegio osserva che il riferimento ad «ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, consequenziale, esecutivo e/o comunque connesso», contenuto nell’epigrafe del ricorso, non è idoneo a radicare l’impugnazione degli atti di gara, posto che si tratta di «una mera clausola di stile che non vale ad assolvere l’onere di specificare il provvedimento impugnato, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.» (Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459).

Non trova accoglimento l’istanza di esibizione dei documenti che afferiscono alla fase di esecuzione e privi di rilievo per verificare la legittimità dell’aggiudicazione.

 

Guida alla lettura

La vicenda riguarda un ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero dei rifiuti in metallo provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per il quale è previsto, come indicato nell’avviso di manifestazione di interesse,  una opzione «di gestione frazione estranea contenente eventuali rifiuti pericolosi», riconoscendo un compenso «all’aggiudicatario dotato di un impianto in grado di effettuare un’analisi in contradditorio della presenza di frazioni estranee anche pericolose e di un processo di lavorazione per la selezione delle stesse».

La ricorrente lamenta il mancato possesso in capo all’aggiudicataria dell’abilitazione necessaria per il trattamento dei suddetti rifiuti pericolosi.

Tuttavia, la stessa non ha impugnato espressamente la documentazione di gara, neanche unitamente al provvedimento di aggiudicazione.

Sul punto, infatti, il Collegio ha osservato che la mera clausola di stile «ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, consequenziale, esecutivo e/o comunque connesso», contenuto nell’epigrafe del ricorso, non è idoneo a radicare l’impugnazione degli atti di gara, posto che si tratta di «una mera clausola di stile che non vale ad assolvere l’onere di specificare il provvedimento impugnato, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.» (Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459).

Nonostante ciò, emerge dall’avviso di manifestazione di interesse e dal capitolato che il requisito richiesto riguarda la fase di esecuzione, per la quale è riconosciuto un compenso aggiuntivo all’operatore dotato di un impianto in grado di operare delle frazioni pericolose: scelta, peraltro, non censurata dalla ricorrente. Tale componente accessoria non richiede necessariamente che l'operatore economico sia iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali per tutte le categorie di rifiuti pericolosi potenzialmente rinvenibili, potendo l'affidatario avvalersi di soggetti terzi abilitati per il trattamento delle specifiche frazioni pericolose individuate, in assenza di divieti nella lex specialis e considerato che nei contratti attivi non operano le condizioni previste dal d.lgs. n. 36 del 2023 per il subappalto. 

Il Collegio ha ritenuto, al riguardo, di rigettare l’istanza di esibizione documentale formulata dalla ricorrente che riguardava nella sostanza la documentazione relativa al trattamento delle frazioni pericolose dal momento di avvio all’esecuzione del contratto, in quanto trattandosi di documentazione afferente alla fase di esecuzione non rileva per la valutazione della legittimità dell’aggiudicazione.

Ricorda, però, il Tar Ligure che la ricorrente, essendo operatore economico utilmente collocato in graduatoria, potrebbe ottenere l’accesso agli atti per le finalità e secondo i principi enucleati nella nota sentenza dell’Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10.

In conclusione, la sentenza in commento si presenta interessate soprattutto sotto l’aspetto di natura processuale in relazione alla necessità di impugnare espressamente gli atti di gara di cui si lamenta la lesione e sotto l’aspetto sostanziale nel richiamare per l’accesso agli atti la sentenza della citata Adunanza Plenaria.

 

 

Pubblicato il 22/11/2025

N. 01299/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00551/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Vico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ghirardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

l’Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

della Ferrotrade s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
delle società Cerosillo Rag. Dario s.r.l., Cerosillo Trasporti s.r.l., Cancellieri Giuseppe s.r.l., Ferrometal s.r.l., non costituite in giudizio; 

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione a favore dell’A.T.I. Ferrotrade s.r.l. (capogruppo mandataria) - Cerosillo Rag. Dario s.r.l. - Cerosillo Trasporti s.r.l. - Cancellieri Giuseppe s.r.l. - Ferrometal s.r.l. (mandanti) Prot. n. 1108/25 del 1° aprile 2025, recante «OGGETTO: (283/2024) Affidamento del servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero dei rifiuti in metallo codice CER 16.01.17 – 17.04.05 – 20.01.36 – 20.01.40 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche gestite da A.M.I.U. Genova S.p.A. nei siti di Comune di Genova, Comuni del Genovesato, Golfo Paradiso e dalle proprie officine, compresa la fornitura di cassoni scarrabili per la durata di 12 mesi con possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi»;

- della comunicazione della A.M.I.U. Genova s.p.a. a Vico s.r.l. prot. n. 5438/25 del 3 aprile 2025, recante «OGGETTO: (283/2024) Affidamento del servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero dei rifiuti in metallo codice CER 16.01.17 – 17.04.05 – 20.01.36 – 20.01.40 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche gestite da A.M.I.U. Genova S.p.A. nei siti di Comune di Genova, Comuni del Genovesato, Golfo Paradiso e dalle proprie officine, compresa la fornitura di cassoni scarrabili per la durata di 12 mesi con possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi - Comunicazione di affidamento e di esecuzione anticipata del contratto»;

- del verbale della seduta telematica in data 20 gennaio 2025 e degli atti e/o verbali della procedura di affidamento, anche non conosciuti, lesivi dei diritti e/o degli interessi legittimi di Vico s.r.l.;

- della valutazione, ad opera del R.U.P. di A.M.I.U. Genova s.p.a., della relazione tecnica dell’A.T.I. e delle relative integrazioni fornite in data 11 febbraio 2025 e 13 marzo 2025, nonché delle determinazioni, degli atti e delle valutazioni del R.U.P. medesimo e della Committente/Appaltante e/o della commissione di gara nella parte in cui hanno mantenuto ovvero non hanno escluso dalla procedura di gara l’A.T.I. predetta o abbiano confermato definitivamente l’aggiudicazione, nonché del contratto eventualmente stipulato dalle parti nelle more del presente giudizio;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, consequenziale, esecutivo e/o comunque connesso a quelli che precedono, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto, relativo all’indicata procedura, ivi compresi gli eventuali verbali e le graduatorie, provvisoria e/o definitiva, dell’anzidetta procedura nella parte in cui dispongano l’aggiudicazione, provvisoria e/o definitiva, dell’affidamento del servizio;

- nonché per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia ex tunc e/o di invalidità e/o per la revoca e/o l’annullamento del contratto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario/affidatario e per la conseguente condanna di A.M.I.U. Genova s.p.a. al risarcimento del danno cagionato a Vico s.r.l., da disporsi in forma specifica mediante l’aggiudicazione in suo favore della suddetta procedura e del relativo contratto e/o anche mediante subentro nel contratto stesso medio tempore stipulato tra A.M.I.U. e l’A.T.I. ovvero, in via meramente subordinata, per equivalente monetario nella misura da accertare e determinare in giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Vico s.r.l. il 25 giugno 2025: 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di aggiudicazione a favore dell’A.T.I. Ferrotrade s.r.l. (capogruppo mandataria) - Cerosillo Rag. Dario s.r.l. - Cerosillo Trasporti s.r.l. - Cancellieri Giuseppe s.r.l. - Ferrometal s.r.l. (mandanti) Prot. n. 1108/25 del 1° aprile 2025, recante «OGGETTO: (283/2024) Affidamento del servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero dei rifiuti in metallo codice CER 16.01.17 – 17.04.05 – 20.01.36 – 20.01.40 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche gestite da A.M.I.U. Genova S.p.A. nei siti di Comune di Genova, Comuni del Genovesato, Golfo Paradiso e dalle proprie officine, compresa la fornitura di cassoni scarrabili per la durata di 12 mesi con possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi»;

- della comunicazione della A.M.I.U. Genova s.p.a. a Vico s.r.l. prot. n. 5438/25 del 3 aprile 2025, recante «OGGETTO: (283/2024) Affidamento del servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero dei rifiuti in metallo codice CER 16.01.17 – 17.04.05 – 20.01.36 – 20.01.40 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche gestite da A.M.I.U. Genova S.p.A. nei siti di Comune di Genova, Comuni del Genovesato, Golfo Paradiso e dalle proprie officine, compresa la fornitura di cassoni scarrabili per la durata di 12 mesi con possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi - Comunicazione di affidamento e di esecuzione anticipata del contratto»;

- del verbale della seduta telematica in data 20 gennaio 2025 e degli atti e/o verbali della procedura di affidamento, anche non conosciuti, lesivi dei diritti e/o degli interessi legittimi di Vico s.r.l.;

- della valutazione, ad opera del R.U.P. di A.M.I.U. Genova s.p.a., della relazione tecnica dell’A.T.I. e delle relative integrazioni fornite in data 11 febbraio 2025 e 13 marzo 2025, nonché delle determinazioni, degli atti e delle valutazioni del R.U.P. medesimo e della Committente/Appaltante e/o della commissione di gara nella parte in cui hanno mantenuto ovvero non hanno escluso dalla procedura di gara l’A.T.I. predetta o abbiano confermato definitivamente l’aggiudicazione, nonché del contratto eventualmente stipulato dalle parti nelle more del presente giudizio;

- di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, consequenziale, esecutivo e/o comunque connesso a quelli che precedono, anche nel frattempo intervenuto e al momento non conosciuto, relativo all’indicata procedura, ivi compresi gli eventuali

verbali e le graduatorie, provvisoria e/o definitiva, dell’anzidetta procedura nella parte in cui dispongano l’aggiudicazione, provvisoria e/o definitiva, dell’affidamento del servizio;

- nonché per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia ex tunc e/o di invalidità e/o per la revoca e/o l’annullamento del contratto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario/affidatario e per la conseguente condanna di A.M.I.U. Genova s.p.a. al risarcimento del danno cagionato a Vico s.r.l., da disporsi in forma specifica mediante l’aggiudicazione in suo favore della suddetta procedura e del relativo contratto e/o anche mediante subentro nel contratto stesso medio tempore stipulato tra A.M.I.U. e l’A.T.I. ovvero, in via meramente subordinata, per equivalente monetario nella misura da accertare e determinare in giudizio.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ferrotrade s.r.l. e dell’Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con ricorso notificato e depositato in data 28 aprile 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.

2. L’AM.I.U. s.p.a. ha emanato un avviso pubblico per manifestazione di interesse avente ad oggetto l’«affidamento del servizio di ritiro trasporto e avvio a recupero dei rifiuti in metallo codice CER 16.01.17 – 17.04.05 – 20.01.36 – 20.01.40 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani presso le piattaforme ecologiche gestite da A.M.I.U. Genova S.p.A. nei siti di Comune di Genova, Comuni del Genovesato, Golfo Paradiso e dalle proprie officine, compresa la fornitura di cassoni scarrabili per la durata di 12 mesi con possibilità di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi».

In seguito alle manifestazioni di interesse, l’A.M.I.U. ha inviato alla ricorrente e agli altri predetti operatori economici la richiesta di offerta con l’allegato capitolato tecnico, nella quale ha stimato il valore presunto del servizio, soggetto a rialzo a proprio vantaggio, in misura pari a euro 422.000,00 annui, oltre i.v.a., restando a carico della committente gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, quantificati in euro 300,00. Sempre il medesimo paragrafo prevede che l’aggiudicazione, oltre che sulla base del maggior rialzo, avvenga sulla base di una relazione tecnica con determinati contenuti, valutata dal R.U.P. prendendo in considerazione «il minor impatto ambientale e la maggior tutela per l’ambiente».

Pervenute le offerte della ricorrente e dell’a.t.i. Ferrotrade, all’apertura delle buse è risultato un rialzo unico percentuale del 15,60% da parte dell’A.t.i. e dello 0,55% da parte della Vico s.r.l. Pertanto, è stata demandata al R.U.P. la valutazione delle relazioni tecniche presentate dai concorrenti. A seguito di duplice richiesta di integrazioni pervenuta dall’A.M.I.U., l’affidamento è intervenuto in favore dell’A.t.i.

3. La Vico s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata, deducendo che non è in possesso dell’abilitazione per la gestione dei rifiuti contenenti amianto e che l’Amministrazione ha compiuto un’erronea valutazione delle relazioni tecniche delle concorrenti.

Si sono costituite in giudizio la resistente e la Ferrotrade s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria dell’A.t.i., eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lex specialis e instando nel merito per il rigetto delle pretese avversarie. 

Le altre componenti dell’A.t.i. sono rimaste intimate.

All’esito della camera di consiglio del 9 maggio 2025, con ordinanza della Prima Sezione, 12 maggio 2025, n. 115, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Con motivi aggiunti depositati in data 25 giugno 2025 la ricorrente ha articolato un nuovo motivo, deducendo la violazione dell’art. 187 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, nonché l’eccesso di potere. 

Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 7 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Preliminarmente, deve essere accolta l’istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria difensiva della ricorrente in data 22 ottobre 2025 alle ore 12.14. Il Difensore ha dedotto un malfunzionamento della connessione internet allegando le segnalazioni inoltrate all’operatore telefonico: si tratta di circostanze che il Collegio reputa nel complesso verosimili.

4.1. Deve essere rigettata la richiesta di un termine a difesa, avanzato dalla controinteressata, posto che nelle suddette memorie la ricorrente ribadisce argomentazioni già ampiamente sviluppate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti. 

5. Nel merito, il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. 

5.1. Il primo motivo è inammissibile. 

La ricorrente censura essenzialmente il mancato possesso, in capo all’A.t.i., dell’abilitazione necessaria per il trattamento dei rifiuti pericolosi e, in particolare, dell’iscrizione alla categoria 10b dell’albo nazionale dei gestori ambientali, necessaria per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto. Sennonché, tale requisito non è previsto dai documenti di gara, i quali non sono stati impugnati dalla ricorrente, neanche unitamente al provvedimento di aggiudicazione. A tal proposito, il Collegio osserva che il riferimento ad «ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, consequenziale, esecutivo e/o comunque connesso», contenuto nell’epigrafe del ricorso, non è idoneo a radicare l’impugnazione degli atti di gara, posto che si tratta di «una mera clausola di stile che non vale ad assolvere l’onere di specificare il provvedimento impugnato, imposto dall’art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.» (Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2014, n. 3459).

5.1.1. Del resto, non appare superfluo evidenziare che questo Tribunale, già con la sentenza della Sezione Prima, 31 dicembre 2024, n. 947, aveva dichiarato improcedibile un altro ricorso della Vico s.r.l. avverso gli atti di una precedente procedura avviata dall’A.M.I.U., andata deserta per esclusione dell’unico partecipante, proprio rilevando che nelle more era stata avviata la presente procedura e i relativi atti non erano stati impugnati.

5.2. Anche a voler prescindere dal suddetto profilo, il motivo è comunque infondato. 

5.2.1. Va premesso che nell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse (doc. 13 ricorrente) si legge chiaramente che la procedura ha ad oggetto un contratto attivo; coerentemente con tale qualificazione, uno dei due criteri di aggiudicazione è quello del maggior rialzo, previsto nello stesso avviso e nella successiva richiesta di offerta (doc. 4 ricorrente). Si potrebbe opinare circa la correttezza di un siffatto inquadramento, posto che «nella complessiva prestazione assunta dall’appaltatore il rilievo maggiore è invero da attribuire al servizio di avvio al recupero/riciclaggio del materiale ferroso», con l’effetto di realizzare una sostanziale esternalizzazione di una parte del ciclo di gestione del rifiuto (così Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018, n. 1228; per la qualificazione come contratto attivo si vedano invece T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 aprile 2025, n. 516 e T.A.R. Liguria, Sez. II, 21 maggio 2018, n. 467); nondimeno, sotto questo profilo la scelta dell’A.M.I.U. non è stata sottoposta a censure. 

5.2.2. Nell’avviso di manifestazione di interesse l’A.M.I.U. ha inserito una «opzione gestione frazione estranea contenente eventuali rifiuti pericolosi», riconoscendo un compenso «all’aggiudicatario dotato di un impianto in grado di effettuare un’analisi in contradditorio della presenza di frazioni estranee anche pericolose e di un processo di lavorazione per la selezione delle stesse». Si tratta, come risulta dalla rubrica, di un contenuto eventuale del contratto, praticabile solo laddove l’aggiudicatario disponga di un impianto idoneo alla selezione delle frazioni estranee. In senso contrario non può deporre la previsione del capitolato (doc. 5 ricorrente) secondo la quale «l’impianto dovrà effettuare il recupero del rifiuto metallico in argomento garantendo la separazione ed il corretto smaltimento dei componenti di assemblaggio dello stesso rifiuto che, visti singolarmente rispetto all’articolo principale di cui fanno parte, potrebbero essere ricompresi nei materiali pericolosi» (art. 3), in quanto contrastante anzitutto con altra previsione del capitolato stesso che configura il trattamento dei rifiuti pericolosi come opzionale (art. 3.2) e, soprattutto, con l’anzidetta disposizione dell’avviso, destinata a prevalere su quella del capitolato (Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2013, n. 3735).

Il contratto ha dunque come oggetto principale la cessione di rifiuti metallici a fronte del riconoscimento di un corrispettivo, come contenuto accessorio ed eventuale il trattamento delle frazioni pericolose ricavabili dai primi; tale secondo oggetto si configura come un contratto passivo per l’A.M.I.U., posto che è riconosciuto un compenso per l’espletamento del servizio. Va osservato che neanche la scelta di una tale configurazione del servizio è stata censurata dalla ricorrente. 

Ebbene, coerentemente con tale assetto, il capitolato ha previsto che l’operatore economico disponga dell’iscrizione nell’albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie alle quali l’affidamento si riferisce; per l’eventualità in cui si rinvengano frazioni pericolose è riconosciuto un compenso all’operatore dotato di un impianto in grado di operare una selezione delle stesse. 

Anzitutto, va dato atto che, stando almeno a quanto dichiarato dall’A.t.i. nel riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dall’A.M.I.U. (doc. 69 ricorrente), al ritrovamento di frazioni pericolose segue «una cernita manuale per poterle isolare completamente evitando contaminazioni con altri rifiuti, e classificarle tramite analisi visive e chimiche, quest’ultime effettuate da laboratori specializzati, al fine di avviarle a recupero e/o smaltimento in base alle loro caratteristiche come da normativa vigente».

Nondimeno, né dai documenti di gara né dalle allegazioni della resistente e della controinteressata emerge in maniera univoca quale sia il seguito del trattamento al quale è sottoposta la frazione pericolosa, una volta individuata. Stando al verbale di avvio del servizio del 14 maggio 2025 (doc. 86 ricorrente), «l’impianto dovrà effettuare il recupero del rifiuto metallico in argomento garantendo la separazione ed il corretto smaltimento dei componenti di assemblaggio dello stesso rifiuto che, visti singolarmente rispetto all’articolo principale di cui fanno parte, potrebbero essere ricompresi nei materiali pericolosi». È verosimile ritenere che, laddove l’impianto non sia abilitato al trattamento della specifica categoria di rifiuto pericoloso individuato, lo stesso venga tempestivamente affidato a un soggetto in possesso delle necessarie abilitazioni per la prosecuzione del ciclo; diversamente, il gestore del servizio si esporrebbe, a seguito dei controlli del committente e delle autorità preposte, alle conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa di settore. La circostanza che nell’offerta e nei chiarimenti la facoltà di avvalersi di un operatore abilitato per lo smaltimento non sia stata espressamente indicata non inficia l’offerta né l’aggiudicazione, posto che, trattandosi di contratto attivo, non operano le condizioni previste dal d.lgs. 21 marzo 2023, n. 36 per il subappalto, in assenza di prescrizioni della lex specialis.

Del resto, come osservato dalla resistente e dalla controinteressata, un problema analogo è suscettibile di porsi con riferimento a frazioni estranee di rifiuti pericolosi differenti dall’amianto: ne discende che, ragionando secondo le cadenze argomentative della ricorrente, l’affidatario dovrebbe dotarsi delle autorizzazioni relative a tutte le categorie potenzialmente rinvenibili nei rifiuti metallici.

5.3. A tal proposito, non può trovare accoglimento l’istanza di esibizione documentale formulata dalla ricorrente, che riguarda sostanzialmente la documentazione relativa al trattamento delle frazioni pericolose dal momento di avvio dell’esecuzione. Si tratta di documenti che afferiscono alla fase esecutiva e in quanto tali privi di rilievo per apprezzare la legittimità dell’aggiudicazione; del resto, la ricorrente, in quanto operatore economico utilmente collocato in graduatoria, potrebbe ottenere l’accesso agli stessi per le finalità e secondo i principi fissati dalla nota sentenza dell’Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10. 

5.4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. 

La ricorrente si duole dell’erronea valutazione della relazione tecnica prevista nell’avviso di manifestazione di interesse, deducendo essenzialmente che l’abilitazione al trattamento dell’amianto dalla stessa posseduta avrebbe dovuto comportare un maggior apprezzamento della propria offerta.

5.4.1. Preliminarmente, va osservato che dalla documentazione versata in atti non emerge alcun dettaglio circa la valutazione effettuata dal R.U.P. con riguardo alle relazioni tecniche presentate dagli operatori economici: nel provvedimento di aggiudicazione (doc. 9 resistente) si dà conto della relazione e dei chiarimenti dell’aggiudicataria ma non constano giudizi sintetici né griglie di valutazione. Nondimeno, il provvedimento non viene impugnato sotto tale profilo in quanto, come già anticipato, la ricorrente reitera le stesse critiche articolate nel primo motivo, sostanzialmente trasferendole dal piano delle condizioni di partecipazione a quello della valutazione delle offerte. 

5.4.2. Considerata l’articolazione della doglianza in questi termini, il Collegio non può dunque che rilevare l’inidoneità della stessa a scalfire la legittimità del provvedimento gravato. 

Anzitutto, va considerato che l’illustrazione delle «procedure di identificazione di eventuali frazioni estranee pericolose» costituisce solo una componente del complessivo contenuto della relazione tecnica, come si evince chiaramente dall’avviso, dalla richiesta di offerta e dal capitolato. Ebbene, il gravame non contiene censure con riferimento agli altri contenuti della relazione tecnica («mezzi e attrezzature usate, impianti di destinazione, […] procedure di estrazione e lavorazione»), i quali riguardano l’oggetto principale della commessa e non (o quantomeno non solo) i rifiuti pericolosi.

Inoltre, non si può obliterare che la componente tecnica, soprattutto nell’ambito di un contratto attivo – come quello in esame è stato configurato – non può sopravanzare quella economica: nel caso di specie il rialzo offerto dalla controinteressata è notevolmente superiore a quello della ricorrente.

6. Si può ora procedere alla disamina dei motivi aggiunti.

6.1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata, basata sulla notazione che la competenza a conoscere delle vicende esecutive spetterebbe al giudice ordinario; infatti, la ricorrente si limita ad articolare un nuovo motivo, essenzialmente omogeneo rispetto a quelli contenuti nel ricorso introduttivo, avverso gli stessi atti già gravati.

7. Per il resto, i motivi aggiunti devono essere respinti sulla scorta di ragioni analoghe a quelle già espresse. 

La circostanza che nel verbale di avvio dell’esecuzione si è dato atto che l’affidatario dovrà garantire la selezione e lo smaltimento delle componenti pericolose attesta che l’A.M.I.U. ha inteso fare concreta applicazione dell’opzione configurata nell’avviso e nel capitolato, che – non è superfluo ribadirlo – non sono stati impugnati dal ricorrente. In disparte ciò, valga quanto già considerato in merito al ricorso principale circa la possibilità dell’A.t.i. di avvalersi un soggetto abilitato al trattamento dei rifiuti pericolosi e delle conseguenze in caso di violazione della normativa di settore.

8. In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto in quanto in parte inammissibile e in parte infondato; i motivi aggiunti devono essere respinti in quanto infondati. 

9. Le spese possono essere in parte compensate attesa la peculiarità della vicenda; per la restante parte vanno poste a carico della ricorrente e sono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.

Compensa parzialmente le spese di lite e condanna la ricorrente al pagamento delle restanti spese, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge, in favore dell’A.M.I.U. Genova s.p.a. e in euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre accessori di legge, in favore della Ferrotrade s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felleti, Primo Referendario

Nicola Pistilli, Referendario, Estensore