TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 ottobre 2025, n. 1638
La sentenza in commento si distingue per aver chiaramente affermato che anche in base al nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 (d.lgs. n. 36/2023), gli affidamenti di servizi o forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura) in favore di raggruppamenti temporanei di imprese, non soggiacciono ex lege al principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa del raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza.
Ciò a differenza di quanto previsto per gli appalti di lavori nell’ambito dei quali, invece, la corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione del raggruppamento costituisce un principio cardine (cfr. in tal senso Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 6)
Viene così data continuità a quell’orientamento interpretativo cristallizzato dapprima nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 aprile 2014, n. 27, e poi nella sentenza CGUE del 28 aprile 2022 nella causa C-642/20, secondo cui per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”.
Guida alla lettura
La vicenda da cui origina la sentenza in esame è quella di una procedura di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, nonché esecutiva (comprensiva di rilievi e indagini) e della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, in relazione ad uno specifico scalo aeroportuale.
Ciò che è accaduto è che il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario – pur essendo complessivamente munito dei requisiti di capacità tecnico-professionale – aveva però assegnato l’integrale realizzazione della progettazione all’impresa mandataria, che era completamente priva dei relativi requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara.
L’operatore economico non aggiudicatario ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione sul presupposto – per quel che qui rileva – che il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per difetto dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti dal disciplinare di gara.
Ad avviso del ricorrente, infatti, nel caso di specie l’aggiudicazione sarebbe avvenuta in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione del raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 68 del d.lgs. n. 36/2023.
La sentenza in commento ha respinto il ricorso. Gli snodi argomentativi essenziali della sentenza sono i seguenti:
(i) l’art. 68, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato ii.12.”;
(ii) dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014, non può più dubitarsi del fatto che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei raggruppamenti temporanei di imprese, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara;
(iii) pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti;
(iv) tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del R.T.I. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di elusione del principio di affidabilità degli operatori economici, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del R.T.I., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa;
(v) pertanto, ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talché in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza etero-integrativa, non può disporsi l’esclusione della concorrente aggiudicataria;
(vi) quanto precede trova conferma nell’art. 63 della direttiva EU 2014/24, il quale afferma che un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria (nonché i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali). Esso precisa, peraltro, al suo paragrafo 2, che, per taluni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, “le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (…), da un partecipante al raggruppamento” (sentenza Caruter della CGUE (causa c-642/20) del 28 aprile 2022);
(vii) tutto ciò senza dimenticare, infine, che nell’ambito dei raggruppamenti temporanei occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: “- i requisiti di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione dell’appalto messo a gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa eventualmente aggiudicatogli; – la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di “presenza” della singola impresa all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della stazione appaltante sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto; – la quota di esecuzione è la parte di lavoro, servizio o fornitura che verrà effettivamente realizzato da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento dell’appalto” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mci Infrastructures Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Fraccastoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Aeroportuale Calabrese - S.A.Cal. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Adriana Amode e Fabrizio D'Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ird Engineering S.r.l., Gis Design S.r.l., Cilento Ingegneria S.r.l., Sequas Ingegneria S.r.l. Società Benefit, Setin Servizi Tecnici Infrastrutture S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Engeko S.C.A.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Romana Gaito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina del 7.2.2025, pubblicata e comunicata in data 10.2.2025, avente ad oggetto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della “progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, comprensiva di rilievi e indagini, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferenti all’intervento “CIS Volare - C1: Aeroporto di Crotone – sviluppo infrastrutture air-side per realizzazione base aerea di protezione civile – sub-intervento b: realizzazione di hangar e facilities per protezione civile e nuova bretella nord” (CIG B354FFCDEC – CUP H44G22000060002), in favore dell’RTP costituendo tra Engeko S.c.ar.l. e le mandanti IRD Engineering S.r.l. e GIS Design S.r.l.;
- della nota di Invitalia S.p.A. prot. n. 0041500 del 10.2.2025, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva della gara;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, ivi espressamente inclusi il verbale n. 1 della seduta di apertura delle offerte 12.11.2024, i verbali n. 2 del 28.11.2024 e n. 3 del 5.12.2024, relativi alla valutazione delle offerte tecniche, il verbale n. 4 della seduta del 5.12.2024, di apertura delle offerte economiche, i verbali n. 5 del 13.12.2024 e n. 6 del 7.1.2025, relativi alle operazioni di gara della fase di valutazione della busta amministrativa dell’RTP aggiudicatario;
- della relazione del RUP prot. n. 0036457 del 4.2.2025;
- nonché di tutti gli ulteriori atti, anche di estremi non cogniti, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara dell’RTP costituendo tra la Engeko S.c.ar.l. e le mandanti IRD Engineering S.r.l. e GIS Design S.r.l.;
- di ogni atto, anche di estremi non cogniti, adottato dalla Società Aeroportuale Calabrese - SACAL S.p.A. in recepimento dei provvedimenti anzidetti e di conferma della determina di aggiudicazione del 7.2.2025;
- ove occorrer possa, della determina a contrarre prot. SACAL n. 1582/2024 del 27.9.2024, del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato e, in ogni caso, di tutta la documentazione di gara, nella parte in cui e laddove dovessero essere intesi in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso, con particolare riguardo all’art. 8.5.3. del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “Non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.”, ove inteso nel senso di consentire l’esecuzione di prestazioni professionali da parte di soggetti privi dei relativi requisiti di qualificazione, in violazione dell’art. 68, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023;
- del silenzio serbato da Invitalia S.p.A. sulle richieste trasmesse da MCI Infrastructures Engineering S.r.l. tramite portale di gara nelle date del 13.2.2025 e del 18.2.2025, qualora intese come diniego implicito;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti,
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con diritto al subentro della ricorrente,
e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 28.4.2025:
- del provvedimento prot. n. 111965 del 4.4.2025, avente ad oggetto la conferma dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, comprensiva di rilievi e indagini, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferenti all’intervento “CIS Volare - C1: Aeroporto di Crotone – sviluppo infrastrutture air-side per realizzazione base aerea di protezione civile – sub-intervento B: realizzazione di hangar e facilities per protezione civile e nuova bretella nord” (CIG B354FFCDEC – CUP H44G22000060002), disposta in favore dell’RTP Engeko con provvedimento prot. n. 41499, comunicato in data 10.2.2025;
- della nota di Invitalia prot. n. 0111968, con cui è stata comunicata l’adozione del provvedimento prot. n. 111965 del 4.4.2025;
- del provvedimento di Invitalia prot. n. 0106560 dell’1.4.2025, avente ad oggetto “conclusione del procedimento avviato con comunicazione prot. n. 0076206 del 7 marzo 2025 per l’annullamento ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 del provvedimento di aggiudicazione prot n. 0041499 del 10 febbraio 2025. Archiviazione”;
- della relazione del RUP prot. n. 0105365 del 1.4.2025 avente ad oggetto la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0041499 del 10.2.2025;
- della nota di Invitalia prot. n. 0076206 del 7.3.2025 di avvio del procedimento di annullamento del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0041499 del 10.2.2025;
- della relazione del RUP prot. n. 0075297 del 7.3.2025;
- della richiesta della documentazione propedeutica alla stipula contrattuale, inviata dal RUP all’RTP Engeko tramite Piattaforma Telematica in data 10.2.2025 e successiva richiesta integrativa del 19.2.2025;
- di tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che si danno qui per trascritti;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato, con diritto al subentro della ricorrente e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A., di Engeko S.C.A.R.L e della Società Aeroportuale Calabrese - S.A.Cal. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. La ricorrente, in qualità di operatore economico partecipante alla procedura di gara per l’affidamento della “progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, comprensiva di rilievi e indagini, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferenti all’intervento Cis volare - C1: Aeroporto di Crotone (CIG B354FFCEDC)”, indetta da Invitalia per conto della Società Aeroportuale Calabrese - Sacal s.p.a., in cui è risultato aggiudicatario l’RTP controinteressato Engeko, ha lamentato la sussistenza di plurimi vizi rispetto a quanto stabilito nel disciplinare di gara (mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara nell’esecuzione della progettazione; assenza della documentazione a comprova della sussistenza in capo ai due professionisti indicati dei titoli richiesti “prima della presentazione dell’offerta”), idonei a determinare l’esclusione dell’aggiudicataria, RTP Engeko.
2. Con il ricorso principale la ricorrente ha, quindi, impugnato la determina del 7.2.2025, pubblicata e comunicata in data 10.2.2025, con cui l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione della gara in favore dell’RTP costituendo tra Engeko S.c.ar.l. e le mandanti IRD Engineering S.r.l. e GIS Design S.r.l..
3. Con i motivi del ricorso principale, rubricati il primo “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, per aver illegittimamente ammesso l’RTP Engeko alla gara nonostante la carenza dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 8.3 del disciplinare di gara.”, il secondo “II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8.2. del disciplinare per l’illegittima ammissione dell’RTP Engeko in gara nonostante l’omessa presentazione di documenti richiesti a pena di esclusione”, il terzo “III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 dell’All. II.12 al D.lgs. n. 36/2023. violazione e falsa applicazione dell’art. 8.5.2. del disciplinare”, la ricorrente ha denunciato che l’RTP Engeko avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver assegnato l’integrale realizzazione della progettazione per la categoria T.02 alla mandataria Engeko, pur essendo quest’ultima del tutto priva dei relativi requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal Disciplinare di gara, in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione di cui all’art. 68, comma 11, del D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; che l’RTP Engeko avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver omesso di presentare la documentazione a comprova della sussistenza di un rapporto di collaborazione occasionalmente stabilito ad hoc con l’Archelogo Riccardo Consoli “prima della presentazione dell’offerta”, come richiesto, “a pena di esclusione” dalla gara, dall’art. 8.2 del disciplinare di gara; che l’RTP Engeko avrebbe omesso di indicare il ruolo svolto dal giovane professionista all’interno della compagine, in violazione dell’art. 39 dell’All.II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. Nel costituirsi la parte resistente, Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda rilevando che, dall’analisi dell’art. 68, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, emergeva l’assenza di vincolo circa la necessaria conciliabilità della quota partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico raggruppato; che il disciplinare di gara non aveva previsto la produzione – all’atto della partecipazione – dei documenti tesi a comprovare il rapporto tra il concorrente e i propri consulenti; che, nella successiva fase di comprova dei requisiti, nonché preliminarmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto ovvero nel corso del procedimento di autotutela avviato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., RTP Engeko aveva fornito sufficienti evidenze documentali idonee a dimostrare la sussistenza dei titoli professionali richiesti nel disciplinare di gara.
5. Nel costituirsi la parte controinteressata, Engeko S.c.a.r.l., ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda deducendo che l’art. 8.5.3. del disciplinare di gara aveva richiesto il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al raggruppamento nel suo complesso (senza che fosse necessario che una percentuale minima fosse posseduta dai membri del R.T.); che nessuna disposizione del disciplinare aveva imposto di produrre, con l’offerta, documentazione a comprova del rapporto con l’archeologo indicato; che alcuna disposizione normativa avrebbe imposto l’attribuzione al giovane progettista di un compito specifico nella fase di partecipazione alla gara essendo sufficiente inserirlo nel gruppo di lavoro.
6. Nel costituirsi la Società Aeroportuale Calabrese - S.A.CAL. S.p.A. ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda, ma senza sviluppare con memoria argomentazioni.
7. Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 111965 del 4.4.2025, avente ad oggetto la conferma dell’aggiudicazione definitiva della gara e adottato, successivamente alla proposizione del ricorso principale, all’esito dell’attività istruttoria espletata da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. in riferimento alla produzione dei titoli dei professionisti (Archeologo Riccardo Consoli e Ingegnere Davide Alecci) individuati dall’aggiudicataria.
8. Con i relativi motivi, rubricati il primo “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8.2. del disciplinare per l’illegittima ammissione dell’RTP Engeko in gara nonostante l’omessa presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di un valido rapporto di collaborazione con il “responsabile della relazione sui requisiti acustici” Ing. Davide Alecci. Violazione e falsa applicazione degli artt. 66 del D.lgs. n. 36/2023 e 35-36 dell’All. II.12 al D.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico. Carenza dei requisiti minimi dell’offerta. Violazione dell’art. 21- nonies l.n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.”, il secondo “II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8.2. del disciplinare per l’illegittima ammissione dell’RTP Engeko in gara nonostante l’omessa presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di un valido rapporto di collaborazione con l’Archeologo Riccardo Consoli. Carenza dei requisiti minimi dell’offerta. Difetto di istruttoria. Illogicità manifesta.”, il terzo “III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. esclusione dalla gara dell’RTP Engeko per aver presentato informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”, il quarto “IV. Illegittimità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo”, la ricorrente ha denunciato che l’aggiudicataria non aveva dimostrato la sussistenza, “prima della presentazione dell’offerta”, di un valido rapporto di collaborazione con l’Ing. Davide Alecci, sia quale consulente su base annua, secondo quanto disposto dall’All. II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che come collaboratore “ad hoc” e che i documenti forniti dall’RTP Engeko, ossia il preventivo ed il conferimento d’incarico al professionista, pur riportando le date, rispettivamente, del 7 e 8 novembre 2024, erano privi di qualsivoglia elemento in grado di provarne la preesistenza rispetto alla data di presentazione dell’offerta; che l’RTP Engeko non aveva dimostrato la sussistenza di un rapporto di collaborazione occasionalmente stabilito ad hoc con l’Archeologo Riccardo Consoli “prima della presentazione dell’offerta”, così come richiesto, “a pena di esclusione” dalla gara, dall’art. 8.2 del disciplinare di gara e che il contratto concluso con l’Archeologo Consoli era datato 20.2.2025 ossia oltre il termine fissato per la scadenza per la presentazione delle offerte, e finanche alla richiesta documentale di Invitalia del 19.2.2025 e che il preventivo riportante nel testo data “4.11.2024” e munito di sola firma autografa del professionista archeologo era privo di data certa; che l’RTP Engeko avrebbe dovuto essere, in ogni caso, escluso dalla gara per aver fornito alla Stazione Appaltante “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, riportando i documenti una data diversa rispetto a quella di effettiva creazione e sottoscrizione del file; che i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti erano, altresì, illegittimi nella parte in cui, nel confermare l’aggiudicazione disposta in favore dell’RTP Engeko, non avevano tenuto conto degli ulteriori aspetti già denunciati con il ricorso principale.
9. L’RTP Engeko, nella memoria del 5.5.2025, quanto alla denunciata mancanza di certezza dei titoli prodotti a dimostrazione del rapporto con i professionisti indicati nell’offerta, ha rilevato che la denunciata discrasia tra le date sarebbe derivata esclusivamente dallo svolgimento di prassi standard di lavorazione del file idonee a determinare, come conseguenza, l’alterazione della data di creazione del file, in alcun modo incidendo sulla creazione del documento ivi contenuto; e che nella lex specialis non erano presenti precise prescrizioni sulle formalità necessarie per dimostrare l’esistenza del rapporto professionale con i consulenti.
10. Con le successive memorie difensive (depositate in data 5.5.2025, 1.9.2025 e 5.9.2025) la parte resistente, Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., ha ribadito che l’aggiudicataria aveva adempiuto agli obblighi nascenti dal disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti tecnici richiesti fornendo adeguata prova dei medesimi.
11. Con le memorie difensive depositate in data 1.9.2025 e 5.9.2025 l’RTP Engeko ha ulteriormente dedotto, da parte sua, che i titoli richiesti erano conformi alle prescrizioni del disciplinare di gara non essendo presenti nella lex specialis precise prescrizioni sulle formalità necessarie per dimostrare l’esistenza del rapporto professionale con i consulenti; che la denunciata discrasia tra le date dei titoli prodotti sarebbe derivata esclusivamente dallo svolgimento di prassi standard di lavorazione del file idonee a determinare, come conseguenza, l’alterazione della data di creazione del file, in alcun modo incidendo sulla creazione del documento ivi contenuto.
12. Con ordinanza n. 211 dell’8.5.2025, l’istanza cautelare è stata rigettata per carenza del requisito del fumus boni iuris in quanto non sussistevano “prima facie” i presupposti richiesti dalla legge per l’invocata tutela.
13. All’udienza del 17 settembre 2025, la causa è stata infine trattenuta per la decisione di merito.
14. Con il primo motivo del ricorso principale, la parte ricorrente ha denunciato che l’RTP Engeko avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver assegnato l’integrale realizzazione della progettazione per la categoria T.02 alla mandataria Engeko, pur essendo quest’ultima del tutto priva dei relativi requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara, in violazione del principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione di cui all’art. 68, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che avrebbe esteso il c.d. Principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione interne agli R.T.I.– ( e la cui applicazione era in precedenza circoscritta al solo settore degli appalti di lavori ai contratti di servizi e forniture-); conseguentemente sarebbe illegittimo anche l’art. 8.5.3. del disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.”, qualora fosse inteso nel senso di consentire la partecipazione alla gara e la successiva esecuzione da parte di soggetti privi della qualificazione per la categoria che si impegnano ad eseguire.
15. Il motivo è infondato.
L’art. 68, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che “i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato ii.12.”.
16. Il Collegio osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente e condividendo l’orientamento consolidatosi [v. TAR Campania, 15 settembre 2025, n. 1471 secondo cui “Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 non può, infatti, dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige più ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei r.t.i., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del R.T.I. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del R.T.I., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).” nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48 che ha affermato che “Corretta, tuttavia, appare la soluzione data dal giudice di primo grado: per l’appalto di servizi (e di forniture) non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alla lex specialis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1101; V, 2 dicembre 2019, n. 8249; III, 17 giugno 2019, n. 4025)”], per gli appalti aventi ad oggetto servizi e forniture, a far data dall’orientamento di cui all’adunanza plenaria 28 aprile 2014, n. 27, e in seguito all’impostazione (sostanzialistica) assunta dalla sentenza CGUE il 28 aprile 2022 nella causa C-642/20, “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”: rientra pertanto nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere eventualmente possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti (ex multis, Cons. Stato ad. Plen. 28 aprile 2014, n. 27, cit.). Ove non sia stata espressamente richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talché in mancanza di una specifica previsione contenuta nella lex specialis, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non può disporsi l’esclusione della concorrente aggiudicataria.
17. Il raggruppamento temporaneo è, del resto, istituto che consente a più imprese di associarsi, tramite un contratto costitutivo, al fine di partecipare congiuntamente ad una selezione pubblica per l’acquisizione di una specifica commessa.
18. I requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza vincolo alcuno in ordine alla ripartizione prestabilita e obbligatoria dei requisiti fra gli operatori che ne fanno parte recependo così quanto statuito a livello eurocomunitario. E, infatti, l’art. 63 della direttiva EU 2014/24 afferma che un operatore economico può, per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria nonché i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali, e che, alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può fare affidamento sulle capacità di partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. Esso precisa, peraltro, al suo paragrafo 2, che, per taluni tipi di appalto, tra cui gli appalti di servizi, “le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici (…), da un partecipante al raggruppamento” (sentenza Caruter della Cgue (causa c-642/20) del 28 aprile 2022).
19. Nell’ambito dei raggruppamenti temporanei, occorre distinguere tra requisiti di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione: “- i requisiti di qualificazione, ossia i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, attengono alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione dell’appalto messo a gara e riguardano un aspetto essenziale per la valutazione della capacità del concorrente di realizzare la commessa eventualmente aggiudicatogli; – la quota di partecipazione rappresenta la percentuale di “presenza” della singola impresa all’interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell’appalto; – la quota di esecuzione è la parte di lavoro, servizio o fornitura che verrà effettivamente realizzato da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, nel caso di affidamento dell’appalto” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 maggio 2022, n. 4425).
20. Di conseguenza la quota di partecipazione al raggruppamento è profilo diverso dalla quota dei lavori/servizi che l’impresa s’impegna ad eseguire, indicando – in particolare- anche la misura di responsabilità che l’impresa assume nei confronti della stazione appaltante e che, in quanto tale, non può non riguardare l’insieme dei lavori che sono oggetto di affidamento (anche se del caso subappaltati).
21. Soccorre sul punto l’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il quale stabilisce che “per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.
22. Disposizione questa ultima che consente, pertanto, la libera determinazione della quota di partecipazione al raggruppamento di ciascun associato purché siano rispettati i requisiti di qualificazione dal medesimo posseduti.
23. Ne deriva, occorre ribadire, che negli appalti di servizi e forniture “non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara…” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n.39).
24. E, infatti, i servizi, diversamente dai lavori, anche se realizzati in unico lotto, non possono essere suddivisi e, quindi, non può trovare applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza.
25. Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso che “Negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa di un raggruppamento temporaneo e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara. Pertanto, ad eccezione del caso in cui il bando di gara preveda una quota minima di possesso dei requisiti da parte 11 delle imprese partecipanti, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto” (cfr. Delibera ANAC, 20.7.2023, n. 365).
26. La lex specialis – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente- ben potrà richiedere la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione oppure potrà prevedere i requisiti di capacità tecnica in capo all’intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti.
27. Per quanto di interesse deve osservarsi che nell’art. 8.3 del disciplinare di gara – quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale- è previsto che: “a pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 167 co. 1, lettera d) e 100, co. 11, del codice dei contratti, l’operatore economico, dovrà aver svolto nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla singola classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento”, come indicato nella allegata tabella in cui è compresa, come categoria ex D.M. 17.6.2016 –id opera- la voce “tecnologie della informazione e della comunicazione – T.02” con grado di complessità pari a 0.70, importo dei lavori di € 200.000,00 e requisito minimo richiesto pari ad € 80.000,00.
28. Sempre nell’art. 8.3 del disciplinare di gara è stabilito che “con riferimento alla categoria tecnologie della informazione e della comunicazione ID Opera T.02 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche quando relative al seguente id opera t.02.”.
29. Nell’art. 8.5.3. del disciplinare di gara è stato previsto che “non è richiesto il possesso di una percentuale minima di requisito ai membri del R.T.”.
30. La mandataria Engeko nella attestazione richiesta ai sensi dell’art. 8.3., pur non possedendo i requisiti quanto alla categoria “Tecnologie della informazione e della comunicazione ID Opera T.02”, ne ha indicato il possesso in capo alla mandante Ird Engineering s.r.l. per l’esecuzione di attività pari ad € 498.357,18 ed € 486.684,25.
31. Ne consegue che l’RTI Engeko ha dimostrato di possedere i requisiti speciali di cui alla voce “tecnologie della informazione e della comunicazione – t.02” in capo alla mandante Ird Engineering s.r.l. secondo quanto disposto dalla lex specialis, non emergendo alcun vizio idoneo a determinarne l’esclusione.
32. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale non meritano seguito, salvo quanto si dirà in sede di disamina nel merito in base ai motivi aggiunti, in quanto formalmente avevano ad oggetto elementi documentali dell’offerta – in particolare requisiti professionali dei tecnici indicati dall’aggiudicataria - che potevano essere oggetto di supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
33. E, infatti, all’esito della espletata istruttoria supplementare da parte di Invitalia in ordine ai possibili vizi sui titoli professionali rispetto alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara si è addivenuti al provvedimento prot. n. 111965 del 4.4.2025, recante la conferma dell’aggiudicazione definitiva della gara per cui è causa in favore dell’RTP Engeko e che la ricorrente ha impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.
34. Con il primo e il secondo dei motivi del ricorso per motivi aggiunti, oltre che con il secondo motivo del ricorso principale, la parte ricorrente ha definitivamente denunciato che l’aggiudicataria RTP Engeko non avrebbe provato la sussistenza di un rapporto di collaborazione stabilito ad hoc con l’Archeologo Riccardo Consoli e con l’Ing. Davide Alecci “prima della presentazione dell’offerta”, come richiesto, “a pena di esclusione” dalla gara, dall’art. 8.2 del disciplinare, atteso che la documentazione successivamente prodotta dall’RTP Engeko sarebbe priva di data certa.
35. I motivi meritano adesione nei sensi appresso indicati.
36. Occorre premettere che l’art. 1326, comma 1, del codice civile stabilisce che “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.
37. L’art. 8.2 del Disciplinare di gara, in tema di requisiti di idoneità professionale, ha stabilito che “In ogni caso, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere un Gruppo di lavoro, costituito da un elenco di figure professionali minime per l’espletamento del servizio, tra cui,: - per la redazione della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, figura professionale di tecnico competente in acustica, in possesso dell’iscrizione all’elenco del MITE di cui all’articolo 21 del D.L.gs. 17 febbraio 2017 n. 42; […] - per la verifica preventiva di interesse archeologico, qualifica di Archeologo, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60 – Fascia I, e della regolare iscrizione nell’Elenco Nazionale del Ministero della Cultura ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, dell’Allegato I.8 del Codice dei Contratti”.
38. Inoltre l’art. 8.2, nella Tabella n. 3, per entrambe le figure minime professionali, ha riconosciuto la possibilità di indicare professionisti legati al concorrente da un rapporto sia di consulenza su base annua, sia “di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in oggetto prima della presentazione dell’offerta”.
39. E, in specie, ha previsto, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve possedere i requisiti per ciascuna figura professionale indicata e che “All’interno della medesima Tabella che segue, per ciascuna figura professionale, è precisato: a) se sia possibile ricorrervi in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in oggetto prima della presentazione dell’offerta; b) se, invece, la figura professionale dovrà essere legata all’operatore economico mediante uno dei seguenti rapporti, anch’essi instaurati prima della presentazione dell’offerta: - componente di un raggruppamento temporaneo; - associato di una associazione tra professionisti; - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”.
40. Orbene, dalla documentazione prodotta emerge che l’RTP Engeko nel DGUE e nella Offerta Tecnica ha indicato l’Ing. Davide Alecci quale “Responsabile della relazione sui requisiti acustici” identificandolo come “Consulente su base annua della GIS Design S.r.l”, mandante del raggruppamento; il dott. Riccardo Consoli, quale “Archeologo”, indicandolo come “Consulente occasionale”.
41. In sede procedimentale, a seguito delle osservazioni della odierna ricorrente, Invitalia, come si diceva, ha avviato una specifica istruttoria e, con nota del 19.2.2025, ha invitato l’RTP Engeko a produrre “il contratto di consulenza occasionale ad hoc per l’appalto in questione con allegato il preventivo ricevuto prima della scadenza dell’offerta” quanto alle posizioni dell’Archeologo Riccardo Consoli e dell’Ing. Davide Alecci.
42. Con comunicazione del 24.2.2025 l’RTP Engeko ha prodotto:
- relativamente alla posizione dell’Archeologo Riccardo Consoli, un contratto concluso con il professionista in data 20.2.2025 e un preventivo, riportante nel testo la data “4.11.2024” sottoscritto con firma autografa dal solo dott. Consoli;
- quanto all’Ing. Davide Alecci, ha prodotto un preventivo riportante nel testo la data del “7.11.2024”, sottoscritto con firma autografa dal solo professionista e un contratto di conferimento di incarico professionale recante in calce la data dell’8.11.2024 ma sottoscritto con firma digitale in formato PDF Pades però dal solo rappresentante della mandante committente (GIS Design s.r.l.).
43. Orbene, ritiene il collegio che la documentazione successivamente prodotta dall’RTP Engeko, a seguito della sollecitazione della stessa stazione appaltante per ovviare alle lacune documentali, non sia comunque idonea, nella forma e nella sostanza, a provare la pre-esistenza di un rapporto contrattuale tra l’operatore economico e i professionisti in questione e dunque il possesso dei requisiti nei termini indicati dalla lex specialis in quanto il contratto del 20.2.2025 è stato stipulato successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 12.11.2024 e perché parimenti i preventivi prodotti non valgono a provare la sussistenza del rapporto contrattuale dei professionisti con l’Rtp Engeco essendo atti unilaterali sottoscritti dal solo professionista, specificamente contestati dalla parte ricorrente, dovendosi richiamare ancora una volta l’art. 1326, co. 1, cod.civ., circa il momento conclusivo del contratto, mentre da ultimo il contratto di collaborazione professionale con l’Ing. Alecci vede la sottoscrizione con data certa (e utile) della sola mandante committente e una mera sigla del professionista.
44. Nel caso di specie quanto ai preventivi, ai fini della opponibilità ai terzi e, quindi, rispetto a quanto richiesto nel disciplinare di gara, non v’è prova che le proposte dei professionisti di cui ai preventivi in esame siano state accettate dall’RTP Engeko prima della presentazione dell’offerta, essendo detti documenti stati sottoscritti dal solo professionista e, quindi, difettando la prova della conclusione del contratto e della sussistenza del rapporto contrattuale come richiesto dall’art. 8.2 del disciplinare di gara (sulla necessità della sottoscrizione dell’accettazione della proposta ai fini del perfezionamento del contratto si veda, in tema di cessione del credito, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 4 gennaio 2023, 108).
45. Attesa la fondatezza, con valenza assorbente, delle esaminate censure, deve pertanto disporsi l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del 7.2.2025, pubblicato e comunicato in data 10.2.2025 nonché del successivo provvedimento prot. n. 111965 del 4.4.2025, avente ad oggetto la conferma dell’aggiudicazione definitiva della gara di cui in oggetto, in conseguenza dell’illegittima mancata esclusione dalla procedura selettiva della prima graduata, con declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato.
46. La peculiarità della vicenda e la complessità dei profili interpretativi giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione del 7.2.2025, pubblicato e comunicato in data 10.2.2025, nonché il successivo provvedimento prot. n. 111965 del 4.4.2025, avente ad oggetto la conferma dell’aggiudicazione definitiva della gara.
Dichiara l’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario