TAR Calabria, Sez. I, 4 luglio 2025, n. 1176

Sebbene l’articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non preveda alcun termine di durata per la sospensione, statuendo soltanto che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto deve tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall'art. 21-quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che circoscrive la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare.
Qualora la sospensione del titolo abilitativo sia disposta per una durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca dell’autorizzazione, la quale esige la sussistenza di specifici presupposti fattuali e giuridici, rispetto ai quali si impone una distinta valutazione dell’amministrazione procedente.

 

Guida alla lettura

La Sezione Prima del Tar Calabria, con la sentenza in commento, si pronuncia sul ricorso avverso un provvedimento recante la sospensione, per la durata di validità, di una licenza di porto di fucile per uso di caccia di competenza del Questore.

Nell’ordinare la sospensione di suddetta licenza l’autorità amministrativa competente motivava sulla base del presunto decadimento delle condizioni di affidabilità possedute dal richiedente. Quest’ultimo, infatti, era stato sottoposto a indagini per i delitti di concorso in traffico illecito di rifiuti, concorso in frode nelle pubbliche forniture e concorso in corruzione elettorale.

Il ricorrente deduce il vizio di legittimità di suddetto provvedimento di secondo grado (rectius sospensione) per violazione degli artt. 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 (c.d. Testo Unico di Pubblica Sicurezza), 21-quater e 21-nonies della L. n.241/1990. Con particolare riferimento a questi ultimi due articoli il ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere e la violazione delle garanzie procedimentali.

Nella sentenza in esame i Giudici dichiarano fondato il ricorso e ritengono assorbente rispetto agli altri motivi di annullamento quello della violazione dell’art. 21-quater comma secondo della L. n. 241/1990 inerente alla durata del provvedimento di sospensione.

Il comma secondo dell’art. 21-quater, cit. prevede, infatti, che l’efficacia del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Fondamentale è, poi, l’indicazione nel provvedimento del termine di sospensione, che non può in ogni caso travalicare i limiti temporali per l’esercizio del potere di annullamento ex art. 21-nonies.

Quello di cui all’articolo 21-quater, comma secondo, è pertanto un provvedimento di secondo grado di natura cautelare. Quest’ultimo, infatti, viene rilasciato dallo stesso organo che ha adottato il primo provvedimento o altro organo previsto dalla legge per eccezionali ragioni di interesse pubblico e per il tempo strettamente necessario a farvi fronte.

Qualora la sospensione del titolo abilitativo (provvedimento amministrativo di natura autorizzatoria) sia disposta, come nel caso di specie, per una durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento, seppur qualificato dalla PA quale sospensione, assume la connotazione giuridica di una revoca dell’autorizzazione.

La revoca, come la sospensione, è annoverata nell’ambito dei poteri di autotutela amministrativa; tuttavia, mentre la seconda ha natura cautelare, la prima ha natura decisoria. Da questo rilievo consegue che la PA, nell’esercizio di quest’ultimo potere, è vincolata ex art. 21-quinquies a presupposti valutativi differenti rispetto a quelli di cui all’art. 21-quater.

Ciò posto, i Giudici del caso in esame respingono il rilievo della difesa erariale secondo cui l’organo giudicante, anziché annullare, potrebbe assegnare una diversa qualificazione giuridica al provvedimento avversato. Ad una simile soluzione, però, osterebbe l’articolo 34, comma secondo, c.p.a. Quest’ultimo prevede, infatti, che, in nessun caso, il giudice può pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati. Si tratta, a ben vedere, di una delle concretizzazioni del più generale principio costituzionale di separazione dei poteri.

A ciò consegue, pertanto, l’annullamento per violazione di legge (art. 21-quater) del provvedimento amministrativo rilasciato dal Questore e impugnato dal ricorrente. Viene, comunque, fatto salvo il ri-esercizio del potere amministrativo.

 

Pubblicato il 04/07/2025

 

 

N. 01176/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01229/2023 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo, Francesco Verri e Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Crotone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Crotone prot. n. -OMISSIS- recante la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Crotone e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Questore di Crotone ha disposto la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Espone di coltivare l’hobby del tiro a piattello e della caccia, per il quale detiene legalmente alcuni fucili, essendo da quarantacinque anni titolare di relativa licenza, da ultimo rilasciata dalla Questura il-OMISSIS- con scadenza al -OMISSIS-. Sennonché, l’autorità di polizia, sull’erroneo presupposto di un presunto “decadimento delle condizioni di affidabilità possedute dal richiedente”, ha decretato “che la licenza di porto di fucile per uso caccia, …, è sospesa per la durata della validità del titolo, a decorrere dalla data della notifica del presente decreto”.

In particolare, la sospensione del titolo è stata disposta poiché il deducente è stato sottoposto ad indagine per i delitti di concorso in traffico illecito di rifiuti, concorso in frode nelle pubbliche forniture e concorso in corruzione elettorale.

Di tale determinazione ne è denunciata l’illegittimità per violazione degli artt. 10, 11 e 43 R.D. n. 773/1931, 21-quater, 21-nonies L. n. 241/1990, vizio di eccesso di potere, nonché per violazione delle garanzie procedimentali.

2. Si è costituita l’intimata amministrazione, la quale ha confutato le censure, concludendo per la reiezione del ricorso.

3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela interinale per carenza di periculum in mora.

4. All’udienza camerale del 2 luglio 2025, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato, risultando suscettibile di favorevole valutazione, con valenza assorbente, la prospettata violazione dell’art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/90, inerente alla durata del provvedimento di sospensione.

Giova osservare, in prima battuta, come la sospensione dell'autorizzazione sia un provvedimento di natura cautelare, come tale caratterizzato da una delimitazione temporale certa e funzionale solo a fronteggiare situazioni temporanee, delle quali l'amministrazione è tenuta a dar conto con adeguata motivazione.

In argomento, è stato in particolare osservato come sebbene l’art. 10 R.D. n. 773/1931 non preveda alcun termine di durata, statuendo soltanto che le autorizzazioni di polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata, il precetto debba tuttavia essere interpretato in aderenza ai principi desumibili dall'art. 21-quater, comma 2, L. n. 241/1990, che circoscrive, appunto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi ad una durata predeterminata, commisurata al tempo strettamente necessario a soddisfare gli interessi pubblici perseguiti e, comunque, non superiore ai termini previsti per l'esercizio del potere di annullamento disciplinato dall'art. 21-nonies, di cui il potere sospensivo costituisce proiezione cautelare (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 18 giugno 2018, n. 1266; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1346; T.A.R. Valle d'Aosta, Aosta, Sez. I, 18 maggio 2020, n. 10).

Ne consegue, pertanto, che qualora la sospensione titolo abilitativo sia disposta, come nel caso di specie, per una durata pari all’efficacia quinquennale della licenza di caccia, il provvedimento assume la connotazione giuridica di una revoca dell’autorizzazione, la quale, ad ogni evidenza, esige la sussistenza di presupposti fattuali e giuridici di diverso tenore, rispetto ai quali si impone una distinta valutazione dell’amministrazione procedente.

Sul punto, non risulta quindi congruente il rilievo della difesa erariale, secondo cui l’organo giudicante potrebbe assegnare una diversa qualificazione giuridica alla determinazione avversata, poiché in tal caso la pronuncia andrebbe ad involgere, in sostanza, poteri amministrativi non ancora esercitati, ponendosi pertanto in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., proiezione del principio di separazione dei poteri.

6. A ciò consegue, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Arturo Levato, Presidente FF, Estensore

Nicola Ciconte, Referendario

Cristiano De Giovanni, Referendario