Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2025, n. 7106

Per costante giurisprudenza, a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla ‘utilità’ della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione” (cita Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676).

La motivazione della utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, e non la possibile rilevanza … di pertinenza della stazione appaltante. Non si tratta, dunque, di un potere di valutazione tecnica e tanto meno discrezionale, ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza … in vista dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore.

Può dunque dirsi che l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario” (cita Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448).

Non rileva … la natura giuridica del provvedimento di annotazione, che non sembra comunque al Collegio essere sanzionatoria … ma di pubblicità notiziale … il termine per la comunicazione all’Anac delle informazioni non può avere … natura perentoria … potendo l’Anac avviare il procedimento anche ex officio …”.

Non occorre infatti attendere la conclusione del contenzioso … allorchè l’Anac accerti che la notizia … segnala fatti o condotte che sono astrattamente idonee a valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico.

 

 

Guida alla lettura

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7106 del 2025, affronta in modo sistematico e chiarificatore le delicate questioni giuridiche relative al potere dell’ANAC di disporre l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, ex art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, alla luce delle regole contenute nel Regolamento per la gestione del casellario (Delibera n. 861/2019). In particolare, si conferma l’indirizzo interpretativo secondo cui tale annotazione ha funzione meramente informativa e non sanzionatoria, non richiedendo pertanto la sospensione del procedimento in caso di impugnazione del provvedimento sottostante (es. risoluzione contrattuale) né l’obbligo di audizione del soggetto interessato. L’elemento centrale di valutazione è l’“utilità” e la “non manifesta inconferenza” della notizia rispetto alla finalità del casellario, senza necessità per l’ANAC di valutare la fondatezza del contenuto della segnalazione. La decisione rafforza la posizione dell’ANAC quale soggetto incaricato di garantire la trasparenza del mercato degli appalti pubblici, nel rispetto di un delicato equilibrio tra esigenze pubblicistiche e diritti degli operatori economici.

Nel caso di specie, la società appellante, mandataria in un RTI aggiudicatario di un appalto pubblico indetto dal Comune di Sassari, aveva impugnato l’annotazione disposta dall’ANAC a seguito della segnalazione della risoluzione contrattuale per presunti gravi inadempimenti. La società contestava l’illegittimità del provvedimento ANAC per vari motivi: infondatezza dei fatti alla base della risoluzione, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e tardività della segnalazione. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, aderendo integralmente all’impostazione difensiva dell’ANAC e della controinteressata, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario in tema di funzione e limiti dell’attività di annotazione.

 

La natura giuridica dell’annotazione ANAC: non è un provvedimento sanzionatorio.

Uno degli snodi principali della sentenza riguarda la qualificazione giuridica dell’annotazione ANAC. Il Consiglio di Stato ribadisce che si tratta di un atto di pubblicità notiziale, privo di effetti direttamente sanzionatori o interdittivi. In particolare, l’annotazione nell’Area B del casellario ha valore informativo per le stazioni appaltanti e le SOA, che potranno considerare tali notizie nell’ambito del giudizio discrezionale sull’affidabilità professionale degli operatori, ai fini dell’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, D.lgs. n. 50/2016). La pubblicità dell’annotazione non determina, quindi, automaticamente effetti limitativi della partecipazione alle gare, e ciò giustifica la non perentorietà dei termini del procedimento e la non necessaria sospensione in caso di pendenza di un contenzioso sul fatto segnalato.

 

Il potere dell’ANAC: verifica della “utilità” e non della veridicità sostanziale dei fatti.

La sentenza richiama una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 676/2024; n. 4359/2024) secondo cui l’ANAC non esercita un potere di accertamento tecnico o valutazione giuridica sull’illiceità o sulla gravità del fatto segnalato.

Il potere dell’Autorità si limita a verificare: la utilità della notizia, intesa come potenziale rilevanza per valutare l’affidabilità dell’operatore; la non manifesta inconferenza, ossia l’idoneità della notizia a rientrare nei fini del casellario informatico.

Si precisa che la verifica sulla veridicità e rilevanza giuridica del fatto è demandata alle stazioni appaltanti (per le procedure di gara) o all’autorità giudiziaria competente.

 

L’irrilevanza della pendenza di un giudizio sul fatto oggetto di annotazione.

L’appellante aveva invocato la sospensione del procedimento di annotazione in attesa della definizione del giudizio civile sulla risoluzione contrattuale. Anche tale richiesta è stata disattesa. Il Collegio chiarisce che: il regolamento ANAC (art. 8 e 16) non prevede la sospensione per la pendenza di giudizi sul provvedimento segnalato; la sospensione è limitata a specifiche ipotesi istruttorie e ha durata massima; attendere la definizione di un giudizio, potenzialmente pluriennale, frustrerebbe la funzione preventiva e informativa del casellario.

Viene, inoltre, richiamata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-41/18), che ha confermato la legittimità di valutazioni ex ante sull’affidabilità dell’operatore, anche in pendenza di contenziosi.

La questione della tempestività della segnalazione e il termine dei 30 giorni

Altro motivo d’appello riguardava la presunta tardività della segnalazione da parte del Comune di Sassari, trasmessa oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 11 del Regolamento ANAC. La Sezione ha chiarito che: il termine dei 30 giorni è ordinatorio, non perentorio; la sua funzione è garantire la tempestività delle segnalazioni, ma non limita il potere dell’ANAC; l’annotazione non può essere vanificata da ritardi imputabili a soggetti terzi (le stazioni appaltanti). Questa impostazione garantisce un equilibrio sistemico tra effettività dell’attività dell’Autorità e garanzie degli operatori.

 

Audizione facoltativa e potere istruttorio dell’ANAC

Ulteriore doglianza dell’appellante ha riguardato il diniego di audizione, che l’ANAC ha ritenuto non necessaria. Anche in questo caso, la sentenza conferma l’orientamento che attribuisce natura facoltativa all’audizione (art. 15 del Regolamento). L’audizione può essere disposta solo in presenza di elementi nuovi, rilevanti e non già acquisiti. Nel caso concreto, l’ANAC aveva già a disposizione gli scritti difensivi e gli atti del RTI da cui emergeva la ripartizione delle responsabilità tra mandataria e mandanti. Di qui la ritenuta non necessità dell’audizione, non essendovi ulteriori profili da chiarire.

 

Conclusioni

La sentenza in commento costituisce un consolidamento della funzione sistemica del casellario informatico come strumento di trasparenza e prevenzione nei contratti pubblici. L’annotazione, pur non avendo effetti direttamente escludenti, è un presidio utile per le stazioni appaltanti nella valutazione discrezionale dell’affidabilità degli operatori economici. La decisione riafferma la linea giurisprudenziale che vede nell’ANAC un soggetto dotato di poteri limitati, ma cruciali, e ribadisce il carattere non giustiziale della funzione informativa. Allo stesso tempo, chiarisce che le garanzie procedimentali non possono essere strumentalizzate per paralizzare un sistema di trasparenza costruito a tutela della concorrenza e della legalità.

 

Pubblicato il 26/08/2025

N. 07106/2025REG.PROV.COLL.

N. 01103/2025 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1103 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Anac - Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 44;

nei confronti

Comune di Sassari, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I-quater, n. 19502 del 2024, resa tra le parti;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac-Autorità nazionale anticorruzione e di -OMISSIS- s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Carlomagno, in sostituzione dell'avv. Sticchi Damiani, e l'avv. Corbyons;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- La -OMISSIS- s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 5 novembre 2024, n. 19502 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento dell’Anac, Ufficio Sanzioni Soa e operatori economici, in data 14 novembre 2023 con cui è stata disposta un’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, a mente dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, avverso i provvedimenti in data 17 e 24 novembre con cui è stato dapprima espunto e poi reinserito nel testo dell’annotazione l’inciso relativo all’assenza di responsabilità della mandante -OMISSIS- s.p.a., nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse, avverso il regolamento per la gestione del casellario di cui alla delibera Anac n. 861 del 2 ottobre 2019.

La società appellante è risultata, con determinazione dirigenziale del 23 aprile 2020, aggiudicataria, quale mandataria e capogruppo del costituendo RTI con -OMISSIS- s.p.a. (subentrata per effetto della fusione per incorporazione della -OMISSIS- s.r.l.) e -OMISSIS- (cui è poi subentrata -OMISSIS-), della gara indetta, in data 23 ottobre 2019, dal Comune di Sassari per l’affidamento del “servizio di gestione globale degli atti di violazione delle norme del codice della strada e di quelli previsti dalle leggi, regolamenti e ordinanze comunali”, di durata quinquennale; il contratto è stato stipulato il 16 dicembre 2020.

Il Comune di Sassari ha comminato delle penali (per l’importo complessivo di euro 867.146,71) in danno della società appellante (ai sensi dell’art. 10 del contratto) previa contestazione di inadempimenti.

Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- in data 3 febbraio 2023 il Comune ha dichiarato risolto il contratto di appalto e tale provvedimento è stato impugnato dalla società -OMISSIS- dinanzi al Tribunale di Cagliari, sezione imprese, unitamente alle penali irrogate.

Con nota del 5 aprile 2023 il Comune di Sassari ha poi segnalato all’Anac di avere disposto la risoluzione del contratto nei confronti del raggruppamento -OMISSIS- per grave inadempimento ex art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016.

L’Anac, disattese le deduzioni difensive di -OMISSIS-, ha disposto l’annotazione, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, a suo carico nel casellario informatico con il provvedimento gravato in primo grado.

2. – Con il ricorso di primo grado la -OMISSIS- s.p.a. ha impugnato il suindicato provvedimento di annotazione nel casellario essenzialmente contestando il grave inadempimento a fondamento della presupposta risoluzione contrattuale, ancora sub iudice, e comunque deducendo che la notizia (o segnalazione) sarebbe priva dei requisiti della utilità e conferenza prescritti dall’art. 17 del regolamento per la gestione del casellario informatico, oltre che tardiva, in quanto trasmessa dal Comune di Sassari bene oltre i trenta giorni (decorrenti dalla comunicazione della risoluzione contrattuale) previsti dal predetto regolamento. A questo riguardo ha anche impugnato, in via subordinata, l’art. 11 del regolamento, ove inteso nel senso che il termine della segnalazione non sia perentorio, lamentando altresì il mancato accoglimento, da parte dell’Anac, della domanda di sospensione del procedimento in attesa della decisione del contenzioso sulla risoluzione, come pure della richiesta di audizione.

3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto che sussistevano i presupposti per l’annotazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 e 8, comma 2, del regolamento Anac per la gestione del casellario informatico e che per consolidata giurisprudenza l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengano in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi (risultando indubbia l’utilità della notizia annotata riguardante una risoluzione contrattuale per grave inadempimento). La sentenza ha altresì affermato che il termine, previsto dall’art. 11 del regolamento, di 30 giorni per la segnalazione dei fatti rilevanti all’Anac da parte delle stazioni appaltanti non è perentorio; allo stesso modo, l’art. 16 dello stesso regolamento non enuclea tra le ipotesi di sospensione la pendenza di un giudizio avente ad oggetto il provvedimento segnalato; neppure può ravvisarsi un vizio procedurale nella mancata audizione del soggetto interessato.

4.- Con il ricorso in appello la -OMISSIS- s.p.a. ha dedotto l’erroneità della sentenza appellata, reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado, concernenti in particolare l’illegittimità dell’annotazione nel casellario viziata dall’infondatezza delle notizie fornite dalla stazione appaltante in ordine alla risoluzione contrattuale, comunque prive dei requisiti dell’utilità e della conferenza; la conferma del difetto di istruttoria e di motivazione sarebbe ravvisabile nel fatto che il provvedimento di annotazione ha inserito una precisazione suggerita dalla mandante -OMISSIS-, stralciata e poi reinserita, senza svolgere apposita attività di verifica al riguardo, da cui sarebbe emerso che -OMISSIS- non può ritenersi esclusa dalle contestazioni contenute nel provvedimento di risoluzione. E’ stata inoltre dedotta la tardività della segnalazione da parte del Comune di Sassari, come pure l’illegittimità della mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Cagliari e della mancata instaurazione del contraddittorio formulata per due volte dal soggetto interessato.

5. - Si sono costituite in resistenza l’Anac e la -OMISSIS- s.p.a. concludendo per la reiezione del ricorso in appello, ed in particolare la -OMISSIS- eccependo la propria estraneità ai fatti oggetto del giudizio.

6. – All’udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.– Il primo motivo di appello deduce l’illegittimità del provvedimento di iscrizione dell’annotazione nel casellario in ragione dell’infondatezza delle notizie segnalate dalla stazione appaltante, concernenti fattispecie peraltro ancora sub iudice, comunque prive dei caratteri della “utilità” e “conferenza”, prescritti dal combinato disposto degli artt. 8, comma 2, lett. b), e 17 del regolamento Anac, in quanto non risulterebbe il sottostante grave inadempimento; per l’appellante, la risoluzione disposta dal Comune di Sassari è viziata irrimediabilmente da una serie di macroscopici “abusi” imputabili all’amministrazione comunale che ha mantenuto un comportamento poco collaborativo sin dal momento della stipula del contratto, con minaccia di penali esorbitanti nell’ottobre 2021, poi reiterate alla fine del 2022, senza rispetto delle garanzie procedimentali, come asseritamente dimostrato dalle allegazioni difensive svolte dalla società -OMISSIS- con l’atto di citazione avverso la risoluzione e le penali. Lamenta che Anac non abbia tenuto conto delle allegazioni difensive e della produzione documentale e deduce che la sentenza impugnata ha adottato una decisione non coerente con il quadro normativo e con i precedenti, specie con riguardo all’intensità dell’obbligo motivazionale in ordine alla utilità della notizia a fronte di una risoluzione contrattuale per inadempimento. Al contrario, l’Anac avrebbe dovuto valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dall’annotazione, tenendo conto delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico negli scritti difensivi.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza, a fronte della segnalazione di un grave illecito professionale, proveniente da una stazione appaltante, l’Anac non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale. L’Anac, piuttosto, è chiamata ad effettuare una valutazione in ordine alla “utilità” della notizia da annotarsi (ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016), e in ciò deve concentrarsi il suo onere di motivazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676). La motivazione della utilità della notizia deve investire la sola veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, e non la possibile rilevanza di questi nell’ambito della fattispecie del requisito, della causa di esclusione, ovvero della causa di risoluzione del contratto, di pertinenza della stazione appaltante. Non si tratta dunque di un potere di valutazione tecnica e tanto meno discrezionale, ma di un’attività di ricognizione e di mero accertamento di un fatto nei limiti della sua esistenza (escluso ogni profilo di natura valutativa), in vista dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore, da parte delle stazioni appaltanti, per future procedure di gara (Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4359). La natura della gravità dell’inadempimento contrattuale commesso spetta dunque, istituzionalmente, alla sola stazione appaltante che l’ha subito e poi al giudice che conosca della relativa controversia.

Può dunque dirsi che l’utilità dell’annotazione deve essere valutata dall’Anac ex ante e in astratto, esaminando la possibile (e teorica) rilevanza della notizia, mentre la valutazione della non manifesta inconferenza è volta ad evitare la pubblicazione di notizie avulse dal rispetto delle finalità del casellario (Cons. Stato, V, 4 dicembre 2023, n. 10448).

Nella descritta cornice di inquadramento, va detto che nel caso di specie l’Anac ha valutato la utilità della notizia e la sua manifesta non inconferenza, come richiesto dall’art. 17, comma 2, del regolamento Anac per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 (modificata con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020); in particolare il provvedimento impugnato ha ritenuto attendibili gli elementi di fatto descritti nel provvedimento di risoluzione contrattuale (con particolare riguardo alla mancata notificazione dei verbali di accertamento e sanzione delle violazioni, che ha causato la decadenza del Comune dal potere di riscuotere le relative sanzioni), ed inadeguate le deduzioni difensive dell’appellante volte a dimostrare l’insussistenza degli inadempimenti contrattuali in ragione di elementi straordinari.

L’annotazione è avvenuta nell’Area “B” del casellario informatico e non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche; detta Sezione è riservata alle stazioni appaltanti e alle SOA e contiene, come inferibile dall’art. 8, comma 2, lett. b), del regolamento, “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a : i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) i provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali”.

Né appare sostenibile che la valutazione di utilità della notizia sia avvenuta senza tenere conto delle prospettazioni difensive della società appellante, e ciò non solo perché il provvedimento impugnato dà atto delle stesse, ma soprattutto in quanto è la stessa annotazione che riproduce i contenuti essenziali sia della segnalazione del Comune di Sassari, sia delle difese della -OMISSIS- s.p.a., come pure della mandante -OMISSIS- s.p.a.

2. – Il secondo motivo, volto a ribadire il difetto di istruttoria e il vizio motivazionale del provvedimento di annotazione, si riferisce specificamente alla posizione della mandante -OMISSIS-, rispetto alla quale è stata inizialmente affermata l’estraneità, in quanto le prestazioni oggetto di contestazione risultavano di competenza della mandataria, indicazione stralciata in data 17 novembre 2023 e poi reintrodotta il 24 novembre 2023; si tratterebbe di un’annotazione contraddittoria risultando illegittimo l’inserimento di una precisazione suggerita dalla stessa mandante, ma smentita dalla documentazione versata in atti, in assenza di un’autonoma verifica. Deduce l’appellante che dal verbale del comitato di coordinamento del raggruppamento in data 28 novembre 2022 non emerge l’attribuzione di responsabilità esclusiva alla mandataria, come del resto risulta confermato dal fatto che la risoluzione è intervenuta nei confronti dell’intero raggruppamento.

Anche tale motivo è infondato.

La precisazione stigmatizzata alla stregua di sintomo di difetto di istruttoria è quella secondo cui “le prestazioni oggetto di contestazione sono di esclusiva competenza della mandataria, indipendenti da quelle che la mandante si è obbligata ad eseguire nell’ambito del RTI. -OMISSIS- s.p.a. è dunque completamente estranea a tali contestazioni”; detta indicazione è stata dapprima inserita, poi espunta su richiesta di -OMISSIS- e poi reintrodotta, proprio all’esito di una valutazione compiuta da Anac, tenendo conto di quanto emerge dal verbale del comitato di coordinamento del RTI in data 28 novembre 2022, da cui si evince che «le prestazioni oggetto di contestazione […] sono solo di esclusiva competenza della mandataria -OMISSIS- s.p.a. e della mandante -OMISSIS- s.r.l. in virtù delle responsabilità che si andranno ad accertare e tali attività sono indipendenti da quelle che la mandante -OMISSIS- s.p.a. si è obbligata ad eseguire nell’ambito del RTI che non sono neppure ad esse connesse, e pertanto la mandante -OMISSIS- s.p.a. è completamente estranea a tali contestazioni, atteso che le prestazioni che quest’ultima si è impegnata ad eseguire e correttamente esegue, pari al 5% dell’oggetto dell’appalto, sono assolutamente indipendenti e non connesse alle prestazioni oggetto di contestazione». L’esclusione di responsabilità della mandante -OMISSIS- risulta dunque accertata e deliberata dal comitato di indirizzo e correttamente apprezzata da Anac sotto il profilo dell’utilità della notizia per le finalità di tenuta del casellario (come, del resto, confermato dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I-quater, 7 novembre 2024, n. 19664, che, su ricorso della -OMISSIS-, ha annullato la delibera Anac nella parte in cui è stata disposta l’annotazione anche a carico della ricorrente).

3. – Il terzo motivo critica la statuizione di primo grado che ha disatteso la censura di violazione dell’art. 11 del regolamento Anac sul termine per l’assolvimento dell’obbligo informativo, nell’assunto che la segnalazione all’Anac doveva essere effettuata dal Comune di Sassari nel termine di trenta giorni dall’adozione dell’atto di risoluzione (risalente al 3 febbraio 2023), mentre è stata inviata dal Comune in data 5 aprile 2023. Deduce che erroneamente la sentenza appellata avrebbe affermato la non perentorietà del termine suddetto, nell’assunto della natura non sanzionatoria dell’annotazione “non interdittiva”; in subordine deduce l’illegittimità della prescrizione regolamentare in quanto contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha affermato che quello di cui all’art. 11 del regolamento è termine acceleratorio e ordinatorio in ragione della natura non sanzionatoria della annotazione c.d. “non interdittiva”, rilevando altresì che il diverso opinamento (della perentorietà del termine) farebbe dipendere l’avvio del procedimento di annotazione da un soggetto terzo, destinatario dell’obbligo informativo, con conseguente vulnus delle finalità proprie dell’annotazione.

Ritiene il Collegio che la statuizione di primo grado sia condivisibile, e peraltro coerente con la giurisprudenza (essenzialmente di primo grado) in materia di obbligo informativo (giova ricordare che l’art. 11 del regolamento per la gestione del casellario dispone che «le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse»).

Non rileva, invero, tanto la questione della natura giuridica del provvedimento di annotazione, che non sembra comunque al Collegio essere sanzionatoria (nonostante una, seppure prudente, affermazione in tale senso sembra evincersi nel precedente della Sezione 23 giugno 2022, n. 5189), ma di pubblicità notiziale, quanto piuttosto la disciplina procedimentale prevista dalla normativa regolamentare, che non indica come perentorio il termine di trenta giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle informazioni (correlando lo stesso ai fini dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti all’obbligo informativo, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del regolamento e dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016). Il termine per la comunicazione all’Anac delle informazioni non può avere, anche per ragioni sistematiche, di tutela del fondamento di razionalità del casellario, natura perentoria, bene potendo l’Anac avviare il procedimento anche ex officio, ove acquisisse aliunde l’informazione da annotare, colpevolmente omessa alla stazione appaltante.

Giova rilevare che il precedente della Sezione citato dall’appellante (sentenza 21 novembre 2022, n. 10197) riguarda il differente ambito dell’esercizio dei poteri sanzionatori, rispetto ai quali il termine di comparazione è pur sempre la legge n. 689 del 1981.

Il descritto inquadramento dell’obbligo informativo esclude anche che possa postularsi un’illegittimità dell’art. 11 del regolamento, ove inteso nel senso che il termine indicato non sia perentorio, non assumendo valore parametrico il principio di ragionevolezza o di proporzionalità.

4. - Il quarto mezzo contesta poi la statuizione che ha disatteso il motivo avverso il diniego opposto all’istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio civile proposto da -OMISSIS- avverso le penali e la risoluzione contrattuale disposte dal Comune di Sassari; in subordine deduce l’illegittimità dell’art. 16 del regolamento, ove inteso nel senso di non consentire la sospensione del procedimento in caso di pendenza del giudizio avverso il provvedimento costituente motivo di annotazione.

Il motivo è infondato.

Dal regolamento Anac si evince che l’iscrizione nella “Sezione B” contiene “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a : i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio […]» (art. 8, comma 1, lett. b), risultando dunque chiaro che la impugnazione dei provvedimenti concernenti le notizie oggetto di iscrizione non determina la sospensione dell’annotazione.

Il che appare peraltro assolutamente ragionevole, oltre che in linea con la giurisprudenza europea, la quale ha ritenuto che l’art. 57, par. 4, lett. c) e g), della direttiva 2014/24/UE osta ad una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta dall’amministrazione, impedisce all’amministrazione, che indice una nuova gara di appalto, di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase di selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce (Corte giust. UE, IV, 19 giugno 2019, in causa C-41/18).

Non occorre infatti attendere la conclusione del contenzioso instaurato tra la stazione appaltante e l’impresa sulla risoluzione o l’imputabilità degli inadempimenti, allorchè l’Anac accerti che la notizia acquisita dalla stazione appaltante segnala fatti o condotte che sono astrattamente idonee a valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico (Cons. Stato, V, 22 gennaio 2024, n. 676). L’Anac è infatti chiamata a valutare solamente l’utilità della notizia da annotarsi nella prospettiva dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore da parte di altre stazioni appaltanti, per future procedure di gara.

Peraltro l’esito del giudizio è informazione che può essere oggetto di ulteriore annotazione.

Coerentemente con il profilo funzionale dell’annotazione ora rilevato, l’art. 16 del regolamento prevede, quali ipotesi di sospensione dei termini del procedimento, adempimenti procedurali, di natura istruttoria ovvero difensiva, inquadrabili nella sola prospettiva di una migliore delibazione dell’utilità della notizia; e comunque la sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1, e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.

5. – Il quinto ed ultimo motivo di appello lamenta infine il fatto che l’Anac abbia deliberato per bene due volte (con riguardo alle istanze di luglio e novembre 2023) di disattendere, in pretesa violazione dell’art. 15 del regolamento, le richieste formulate dalla odierna appellante di essere convocata in audizione per fornire i necessari chiarimenti. L’appellante critica la statuizione di prime cure che ha condiviso l’assunto dell’Anac circa la non necessità dell’audizione anche con riguardo allo specifico della posizione della mandante -OMISSIS-.

Anche tale motivo è infondato.

Infatti l’art. 15 del regolamento configura inequivocabilmente come facoltà discrezionale del dirigente dell’Ufficio quella dell’audizione dei soggetti cui è stata data comunicazione di avvio del procedimento e che quindi dello stesso sono parte. Il criterio alla base della scelta di procedere con l’audizione riguarda la rilevanza delle circostanze rappresentate, profilo che peraltro è logicamente subordinato alla completezza del quadro conoscitivo già acquisito, secondo le regole che presiedono ad ogni istruttoria procedimentale, caratterizzata dall’introduzione degli interessi in gioco nonché degli elementi di prova.

Nella specie, non vi è la dimostrazione che sussistessero circostanze da approfondire in ordine all’utilità dell’annotazione. Peraltro, la prospettazione di parte appellante sul preteso difetto di istruttoria con riguardo all’annotazione della posizione della -OMISSIS- risulta infondata, per le ragioni già esposte al precedente punto sub 2) della motivazione in diritto.

6. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle due parti resistenti, delle spese di giudizio, liquidate in euro tremila/00 (3.000,00) per ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'appellante e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Valerio Perotti, Presidente FF

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Alberto Urso, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere