TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 16 luglio 2025, n. 14053
La sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, del 16 luglio 2025, n. 14053, affronta la legittimità dell'esclusione di un concorrente da una procedura di gara per inottemperanza agli obblighi di assunzione dei disabili ex L. 68/1999. Il Tribunale ha confermato la piena vincolatività dei certificati rilasciati dagli enti competenti (AFOL e altri CPI), dichiarando inapplicabile il regime di gradualità in caso di fusione societaria. La pronuncia offre interessanti spunti sul rapporto tra diritto alla partecipazione, poteri valutativi della stazione appaltante e vincolatività delle certificazioni amministrative.
Guida alla lettura
- INTRODUZIONE
Il contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici rappresenta da sempre un ambito denso di implicazioni giuridiche e sistematiche, specie quando il tema si innesta sull’interpretazione delle clausole escludenti e sull’interazione tra obblighi normativi extra-gara e requisiti partecipativi. La sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, del 16 luglio 2025, n. 14053, si inserisce in tale contesto, esaminando il caso dell’esclusione da una gara di un RTI per violazione della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili. La controversia ruota attorno alla validità della certificazione rilasciata da AFOL Metropolitana, all’applicabilità del regime di gradualità previsto dal DPR 333/2000 e alla possibilità di compensazione territoriale degli obblighi assunzionali. Il TAR, valorizzando la funzione certificativa e vincolante degli atti degli enti preposti, rigetta la tesi del concorrente escluso e riafferma i limiti del sindacato della stazione appaltante in materia di regolarità dei partecipanti, contribuendo al consolidamento di un orientamento rigoroso in tema di requisiti generali.
- LA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ OCCUPAZIONALE COME CRITERIO DIRIMENTE PER L’ESCLUSIONE DALLA GARA
La sentenza del TAR Lazio n. 14053/2025 si articola attorno al tema della regolarità del concorrente rispetto alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, e alla conseguente possibilità di esclusione automatica in caso di irregolarità accertata dagli enti preposti.
Il caso trae origine dalla partecipazione del RTI Technital S.p.A. alla procedura aperta indetta da ANAS S.p.A. per l’affidamento di servizi di progettazione, indagini e supporto tecnico, nell’ambito dell’Accordo Quadro DG 17/23, Lotto 3. Il RTI in parola risultava inizialmente aggiudicatario, ma in seguito veniva escluso per l’accertata inottemperanza della mandante White Lab S.r.l. agli obblighi previsti dalla L. 68/1999 alla data di presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante, a seguito di verifiche amministrative, aveva acquisito certificazioni da AFOL Metropolitana attestanti il mancato rispetto di tali obblighi alla data del 27 marzo 2024, termine di scadenza per la presentazione delle offerte. L’RTI Technital contestava l’esclusione, invocando l’applicabilità del regime di gradualità previsto dall’art. 2, comma 2, del DPR 333/2000, a seguito di una fusione societaria che aveva fatto salire il numero di dipendenti oltre la soglia dei 15 lavoratori. Secondo il ricorrente, tale operazione, avvenuta il 1° gennaio 2024, avrebbe comportato l’applicazione del termine di dodici mesi per l’adeguamento agli obblighi assunzionali, con scadenza dunque al 1° gennaio 2025.
Il TAR, con motivazione ampia e articolata, rigetta questa interpretazione, affermando che la disposizione regolamentare richiamata (art. 2, comma 2, DPR 333/2000) deve ritenersi abrogata implicitamente per effetto della soppressione dell’art. 3, comma 2, della legge 68/1999 operata dal d.lgs. 151/2015. Ne deriva, secondo il Collegio, la decadenza del regime di gradualità anche per le operazioni straordinarie societarie, nonostante gli interpelli ministeriali in senso contrario. In particolare, la sentenza fa propria una linea interpretativa già consolidata presso la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, I Quater, n. 2020/2022), secondo cui la riforma del 2015 ha inciso anche sulle previsioni regolamentari, rendendo non più applicabili i termini differiti per l’adempimento dell’obbligo assunzionale.
Altro punto di rilievo è rappresentato dalla questione della compensazione territoriale delle scoperture. Il RTI Technital aveva infatti eccepito che le quattro scoperture accertate presso i centri per l’impiego territorialmente competenti (Ancona, Bologna, Pisa, Napoli) sarebbero state bilanciate da eccedenze in altre sedi (Mantova, Rimini). Anche questa doglianza viene respinta: secondo il TAR, in assenza di specifiche convenzioni programmatiche ex art. 11 L. 68/1999 regolarmente perfezionate, non può parlarsi di reale compensazione. Le assunzioni meramente programmate, e non concretamente attuate, non sono idonee a generare un “credito compensativo”.
L’elemento centrale della pronuncia è tuttavia rappresentato dal riconoscimento del carattere vincolante delle certificazioni rilasciate dagli enti preposti (AFOL, CPI regionali), che la stazione appaltante non può sindacare né disapplicare. In tal senso, il TAR richiama la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen. 1/2024) che ha equiparato tali certificazioni, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso. Ne deriva che la P.A. procedente non ha margini valutativi: se il certificato attesta l’irregolarità, l’esclusione diventa un atto dovuto. Tale principio, sebbene già noto, viene qui ribadito con forza, ridimensionando le possibilità difensive del concorrente in sede procedimentale e processuale.
Altro profilo giuridicamente rilevante riguarda l’interpretazione dell’art. 80, comma 5, lett. i), d.lgs. 50/2016, nella versione ratione temporis vigente, quale causa autonoma e automatica di esclusione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili. Il TAR conferma che la falsa dichiarazione in ordine al possesso di tale requisito comporta un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche indipendentemente dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta. In particolare, viene valorizzata l’autonomia dei motivi di esclusione: è sufficiente la sussistenza anche di uno solo di essi per rendere legittimo il provvedimento espulsivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure (Cons. Stato, VI, n. 5816/2024).
La sentenza si distingue per un’applicazione rigorosa del principio di autoresponsabilità del concorrente: il possesso continuativo dei requisiti deve sussistere sin dal termine di presentazione delle offerte e deve essere oggetto di dichiarazione veritiera e riscontrabile. Non rileva, ai fini della legittimità dell’esclusione, l’avvenuto adeguamento in epoca successiva o l’intento programmatico di regolarizzazione.
- CONCLUSIONE
La sentenza n. 14053/2025 del TAR Lazio fornisce un importante chiarimento sul valore delle certificazioni degli enti competenti in materia di collocamento obbligatorio e sulla non sindacabilità, da parte della stazione appaltante, dei relativi contenuti. In un sistema di gare pubbliche che impone il rispetto di requisiti stringenti per tutelare la par condicio e l’efficienza dell’azione amministrativa, il principio della certezza certificativa viene qui posto al centro della vicenda. Allo stesso tempo, il provvedimento conferma la decadenza del regime di gradualità in seguito alla riforma del 2015, sancendo l’obbligo per le imprese di adeguarsi ai nuovi limiti temporali previsti dalla normativa. L’esito della controversia, infine, conferma la centralità dell’art. 80, co. 5, lett. i), quale clausola generale di legalità sostanziale che tutela l’interesse pubblico al rispetto delle norme sociali nella selezione dei contraenti pubblici.
Pubblicato il 16/07/2025
N. 14053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10277/2024 REG.RIC.
N. 03741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10277 del 2024, proposto da
Bolina Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9889409679, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D’Oro 285;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Borello, Paola Cannata, Flavia De Pellegrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Coding S.R.L, Seteco Ingegneria S.R.L, Ak Ingegneria Geotecnica S.R.L, Its S.R.L, Vicenzetto S.R.L, Veneta Engineering S.R.L, Technital S.p.A. in proprio e in qualità di mandataria del relativo RTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difeso dall’avvocato Stefano Sablone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
White Lab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3741 del 2025, proposto da
Technital S.p.A., White Lab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9889409679, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Afol Metropolitana, Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’orientamento e il Lavoro, rappresentata e difesa dall’avvocato David Giuseppe Apolloni, con domicilio eletto presso lo studio David Giuseppe Apolloni in Roma, via Conca D’Oro n. 285;
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Borello, Paola Cannata, Flavia De Pellegrin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Gianluca Daniele, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Daniele in Ancona, piazza Cavour, n. 23;
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Bolina Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Menditto, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Menditto in Roma, via Conca D’Oro 285;
Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti, Claudia Menini, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 10277 del 2024:
degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la procedura indetta da ANAS S.p.A. per l’affidamento dell’appalto “DG 17/23 - Accordo Quadro per l’esecuzione di prestazioni, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione e per l’affidamento di servizi per le indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi chimiche e biologiche, rilievi e indagini strutturali, relativi ai livelli di approfondimento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva di opere di importo orientativo inferiore ad Euro 100.000.000,00, per la durata di 730 (settecentotrenta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto ed un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 97.800.000,00, Lotto 3 Strutture Territoriali Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, Codice CIG 9889409679”,.
quanto al ricorso n. 3741 del 2025:
per l’annullamento,
previa adozione di misura cautelare ordinaria,
del provvedimento di ANAS s.p.a. 20 febbraio 2025, prot. n. CDG.U.0152880, con cui è stato disposto l’annullamento della Determina di approvazione dell’aggiudicazione in data 8 agosto 2024, prot. n. CDG.U.0698212 a favore del RTI Technital s.p.a., del Lotto 3 (codice CIG 9889409679) della procedura aperta DG 17/23 indetta con Bando 22 giugno 2023, prot. n. CDG.U.0490714, pubblicato sulla GURI del 26 giugno 2023, n. 72, e successive rettifiche, per l’aggiudicazione dello “Accordo Quadro per l’esecuzione di prestazioni, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione e per l’affidamento di servizi per le indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi chimiche e biologiche, rilievi e indagini strutturali, relativi ai livelli di approfondimento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva di opere di importo orientativo inferiore ad euro 100.000.000,00”, suddivisa in n. 7 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché l’esclusione dal Lotto n. 3 del RTI Technital s.p.a. con incameramento della relativa garanzia fideiussoria provvisoria, lo scorrimento della graduatoria a favore del secondo classificato RTI Bolina Ingegneria s.r.l., con conseguenti adempimenti del Seggio di gara volti a disporre la relativa aggiudicazione, nonché di segnalazione all’ANAC delle asserite dichiarazioni “false” rese da parte di White Lab s.r.l., ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis);
nonché, dei seguenti ulteriori atti e provvedimenti allo stesso presupposti e conseguenti:
- Nota ANAS s.p.a. 25 ottobre 2024, prot. n. CDG.U.0924947, di richiesta di chiarimenti circa il certificato in data 21 ottobre 2024 di AFOL Metropolitana;
- certificato in data 21 ottobre 2024, prot. n. 2765311, comunicazione n. 1001524202765311, di AFOL Metropolitana;
- Nota ANAS s.p.a. 5 novembre 2024, prot. n. CDG.U.0957221, di richiesta di ulteriori chiarimenti in merito al certificato 28 ottobre 2024 di AFOL Metropolitana;
- certificato in data 28 ottobre 2024, prot. n. 2831737, comunicazione n. 1001524202831737, di AFOL Metropolitana;
- Nota ANAS s.p.a. 7 gennaio 2025, prot. n. CDG.U.0006500, di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della Determina di approvazione dell’aggiudicazione in data 8 agosto 2024, prot. n. CDG.U.0698212 a favore del RTI Technital s.p.a.;
- certificato in data 20 dicembre 2024, prot. n. 3362997, comunicazione n. 1001524203362997, di AFOL Metropolitana;
- certificato in data 20 dicembre 2024, prot. n. 3363007, comunicazione n. 1001524203363007, di AFOL Metropolitana;
- Nota di AFOL Metropolitana in data 13 gennaio 2025, prot. n. 1048, di motivazione dei certificati in data 20 dicembre 2024, prot. nn. 3362997 e 3363007;
- Riscontro n. 1537975 del 5 dicembre 2024 della Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, Settore Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro, Centro per l’Impiego di Ancona, Ufficio Categorie Protette (non posseduto);
- Riscontro 29 novembre 2024, n. 0422627.U dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna (non posseduto);
- Riscontro 17 dicembre 2024, prot. n. CPI/2024/0185426 della Regione Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, Servizio Territoriale Provinciale di Napoli (non posseduto);
- Riscontro del 22 novembre 2024 prot. n. 163700 dell’Agenzia Regionale Toscana per L’Impiego (non posseduto);
- Nota ANAS s.p.a. 20 febbraio 2025, prot. n. CDG.U.153018 di trasmissione del provvedimento di ANAS s.p.a. 20 febbraio 2025, prot. n. CDG.U.0152880 (doc. 10);
- Nota AFOL Metropolitana 26 febbraio 2025, prot. n. 6932 (doc. 11) di rigetto dell’istanza di riesame in data 29 gennaio 2025 (doc. 12) (come integrata in data 5 febbraio, doc. 13, e 7 febbraio 2025, doc. 14) da parte di White Lab s.r.l., dei certificati in data 20 dicembre 2024, prot. nn. 3362997 e 3363007;
- laddove ciò occorra, della segnalazione effettuata da ANAS s.p.a. nei confronti di ANAC con la Nota 13 marzo 2025, CDG.U.224367, e relativo Modello A;
- laddove ciò occorra, della comunicazione del 10 marzo 2025, prot. n. CDG.U.0209352, di escussione della cauzione provvisoria. già saldata da parte di Technital s.p.a. in data 13 marzo 2025 e all’esito dell’annullamento dovrà essere restituita a favore della stessa;
- laddove ciò occorra, della nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2017, n. 454;
- della Determina di approvazione dell’aggiudicazione 17 marzo 2025, prot. n. 235591 di ANAS s.p.a. a favore del RTI Bolina Ingegneria s.r.l. per la gara oggetto del presente giudizio, comunicato con Nota in pari data di ANAS s.p.a. prot. n. 236771, nonché del Verbale rep. N. 15752/25 del 13 marzo 2025 del Seggio di gara, nonchè di ogni eventuale atto o verbale del Seggio di gara o della Commissione di gara, allo stato non conosciuti e non conoscibili, oltre che dell’eventuale consegna in via d’urgenza del servizio oggetto del contratto, i quali sarebbero tutti viziati per illegittimità derivata del provvedimento di ANAS s.p.a. 20 febbraio 2025, prot. n. CDG.U.0152880;
nonché, nei confronti di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, presupposto o consequenziale a quelli sopra citati, allo stato non conosciuto e non conoscibile,
nonché’, per la dichiarazione di inefficacia
dell’accordo quadro e dei contratti esecutivi eventualmente già stipulati, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con efficacia ex tunc o, in subordine, ex nunc, nonché’, per il risarcimento del danno o tutela in forma specifica, con domanda di subentro nel contratto, ex art. 124 c.p.a., con riserva di proposizione di domanda risarcitoria per equivalente per la parte di contratto eventualmente non eseguito.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas Spa e di Technital S.p.A., di White Lab S.r.l. e di Bolina Ingegneria S.r.l., dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Afol Metropolitana, dell’Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro e di Regione Marche, della Regione Campania e di Anas Gruppo Fs Italiane e di Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premettono il RTI Technital s.p.a. (ricorrente nel ricorso n.r.g. 3741/2025) e il RTI Bolina Ingegneria s.r.l. (ricorrente nel ricorso 10277/2024) di avere partecipato alla procedura di gara DG 17/23, indetta da ANAS s.p.a. con Bando 22 giugno 2023, prot. n. CDG.U.0490714, pubblicato sulla GURI del 26 giugno 2023, n. 72, e successive rettifiche, per l’affidamento dell’Accordo Quadro “per l’esecuzione di prestazioni, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione e per l’affidamento di servizi per le indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi chimiche e biologiche, rilievi e indagini strutturali, relativi ai livelli di approfondimento della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva di opere di importo orientativo inferiore ad euro 100.000.000,00” prendendo parte al Lotto 3, Strutture Territoriali Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia – codice CIG 9889409679.
Con il Verbale della Commissione di Gara rep. n. 15381/24 del 25 giugno 2024, il RTI Technital s.p.a. è stato individuato quale aggiudicatario provvisorio in quanto primo graduato, avendo ottenuto un punteggio complessivo di 77,173 punti, mentre si è collocato al secondo posto il RTI Bolina Ingegneria s.r.l., odierno controinteressato, con 72,250 punti.
Con il successivo Verbale 7 agosto 2024, rep. n. 15452/24, il Seggio di gara, dopo avere positivamente verificato la documentazione amministrativa, ha proposto l’aggiudicazione a favore dello stesso RTI Technital s.p.a., e successivamente approvato l’aggiudicazione in favore di quest’ultima con nota prot. CDG U.0698212.08-08-2024, comunicata con pec 08.08.2024.
Tale aggiudicazione viene impugnata dall’RTI Bolina s.r.l. con il primo ricorso in trattazione n.r.g. n. 10277/24, notificato alle parti il 30.09.2024 e depositato in data 9.10.2024, fondato sui seguenti motivi:
IN VIA PRINCIPALE: SULL’ESCLUSIONE DEL RTI TECHNITAL
I) MANCANZA DEL REQUISITO PARTECIPATIVO – “INESISTENZA” DELLA MANDANTE WHITE LAB A FRONTE DI COSTITUZIONE DELLA STESSA DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO – MANCANZA DELLA “QUALIFICAZIONE” RICHIESTA IN CAPO ALLA STESSA E QUINDI DEL RAGGRUPPAMENTO TECHITAL – VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 59, CO. 4, LETT. B), D.L.VO N. 50/2016 – VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA DOVEROSA ED AUTOMATICA ESCLUSIONE IN CARENZA DEI REQUISITI.
II) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 7.2, LETT. G-BIS), DEL DISCIPLINARE – VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 59, CO. 4, LETT. B), D.L.VO N. 50/2016 – ASSENZA, IN CAPO ALLA MANDANTE WHITE LAB E QUINDI DEL RAGGRUPPAMENTO TECHITAL, DEI REQUISITI SPECIALI PRESCRITTI DALLA LEX GENERALIS E DALLA LEX SPECIALIS PER LA PARTECIPAZIONE E QUINDI PER L’AGGIUDICAZIONE – VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA DOVEROSA ED AUTOMATICA ESCLUSIONE IN CARENZA DEI REQUISITI.
III) MANCATA E/O VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL DISCIPLINARE E DELL’ART. 80 D.L.VO N. 50/2016 – MANCATA VALUTAZIONE E/O CONSIDERAZIONE DELLA “FALSA DICHIARAZIONE” RESA DALLA MANDATARIA NEL DGUE – CONTRADDITORIETA’ ED OSCURITA’ DELLA DICHIARAZIONE DELLA MANDATARIA – MANCATA VALUTAZIONE DEL “GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE”, SIA DELLA MANDATARIA CHE DELLA MANDANTE WHITE LAB – ASSENZA DI VALIDE DICHIARAZIONI DA PARTE DELLA MANDANTE – TOTALE ASSENZA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DICHIARATI DAL RTI ITS – CONTRADDITORIETA’ E PERPLESSITA’ MANIFESTE – VIOLAZIONE DELLE BASILARI REGOLE DI CUI ALLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA DOVEROSA ED AUTOMATICA ESCLUSIONE IN CARENZA DEI REQUISITI GENERALI PRESCRITTI DALLA LEGGE.
IN VIA DI SUBORDINE: SULLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE IV) ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 16 E ART. 18.1 (PUNTI B.3, B.6.1., B.6.2. E B.7) – ERRONEA E/O TRAVISATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEI DOCUMENTI DELL’OFFERTA TECNICA – MANCATA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSIVA PORTATA APPLICATIVA DEI CRITERI B.2, B.6.1, B.6.2 E B.7 – VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E DELL’ISTRUTTORIA, SIA CON RIFERIMENTO AI GIUDIZI ESPRESSI CHE AI PUNTEGGI ASSEGNATI – ILLOGICITA’, INCOERENZA, ERRONEITA’ E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTE – INGIUSTIZIA SOSTANZIALE E SPROPORZIONALTA’ – TOTALE INATTENDIBILITA’ DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE DALLA COMMISSIONE DI GARA.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE (MA “IN OGNI CASO”): SULLE OPERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA S.A. V) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITA’ DELLA VERBALIZZAZIONE RISPETTO ALLE VALUTAZIONI OPERATE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA’ – INCOMPLETEZZA DEL VERBALE E CARENZA DELLE SINGOLE VALUTAZIONI OPERATE SU “DELEGA ISTRUTTORIA” – CARENZA DI ATTRIBUZIONI IN CAPO AL SEGGIO DI GARA – MANCATA E/O IRREGOLARE COSTITUZIONE DELLO STESSO – VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL D.L.VO N. 50/2016 E DELL’ART. 23 DEL DISCIPLINARE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE – COMPLESSIVA “INVALIDITA’” DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “OPACITA’” DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
1.1. Nel corso dell’espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, svolte al fine di procedere, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, con l’efficacia dell’aggiudicazione nei confronti del RTI Technital, Anas rilevava che la certificazione relativa all’ottemperanza agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili, prescritti dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 della Società mandante White Lab S.r.l., richiesta da Anas S.p.A. il 18 settembre 2024, dava esito negativo alla data del 21 ottobre 2024.
Pertanto, ANAS s.p.a., con nota 25 ottobre 2024, prot. n. CDG.U.0924947, ha richiesto a White Lab s.r.l., mandante del RTI Technital s.p.a., di fornire chiarimenti in merito al certificato emesso in data 21 ottobre 2024, prot. n. 2765311, comunicazione n. 1001524202765311, da AFOL Metropolitana, che, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili, ha reso certificazione di non ottemperanza.
All’esito dei chiarimenti resi da White Lab s.r.l. in data 28 ottobre 2024, la Stazione Appaltante ha richiesto nuova certificazione ad AFOL Metropolitana, la quale ha reso un nuovo certificato in data 28 ottobre 2024, prot. n. 2831737, comunicazione n. 1001524202831737, di ottemperanza, ma “dal 28/10/2024”.
Successivamente, ANAS s.p.a., con nota 5 novembre 2024, prot. n. CDG.U.0957221, ha richiesto nuovi chiarimenti a White Lab s.r.l. in quanto dal nuovo certificato di AFOL Metropolitana avrebbe potuto esservi una scopertura per il periodo precedente al 28 ottobre 2024, essendo emersa una nuova certificazione in data 28 ottobre 2024, con riportata la seguente dicitura “La società dal 28/10/2024, ha adeguato gli strumenti per adempiere agli obblighi normativi previsti dalla L. 68/99”, evincendosi che l’adeguamento degli strumenti per adempiere agli obblighi previsti dalla legge de qua fosse avvenuto solo a partire dal 28 ottobre 2024, con conseguente discontinuità nel possesso del requisito.
Si apriva pertanto il procedimento volto a verificare l’ottemperanza alla legge n. 68/1999 da parte dell’impresa al 27 marzo 2024, momento del termine della scadenza della presentazione delle offerte, e la conseguente veridicità della dichiarazione della White Lab S.r.l., presentata all’interno del DGUE ove veniva dichiarato che “ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.i) del D. Lgs.50/16, la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”.
I chiarimenti resi da White Lab s.r.l. in data 18 novembre 2024 non sono stati ritenuti sufficienti da parte di ANAS s.p.a., la quale, con nota 7 gennaio 2025, prot. n. CDG.U.0006500, ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della Determina di approvazione dell’aggiudicazione in data 8 agosto 2024, prot. n. CDG.U.0698212 a favore del RTI Technital s.p.a.
Proprio per confermare il mancato possesso continuativo del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del d.lgs.50/16 in capo alla White Lab S.r.l., con nota Prot. CDG.U.1002446 del 19 novembre 2024, Anas chiedeva al citato Servizio per l’occupazione della Provincia di Milano di avere contezza dello stato di ottemperanza alla l.68/99 dell’operatore economico di cui sopra, alla data della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
A tal fine Afol avviava apposita istruttoria volta alla ricostruzione della situazione aziendale della White Lab S.r.l., decorrente dal giorno 27 marzo 2024 che si concludeva con esito negativo, venendo confermato con certificato di non ottemperanza del 20 dicembre 2024 che “…alla data del 27 marzo 2024, la società White Lab S.r.l. non era risultata ottemperante rispetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99, risultando altresì ottemperante su tutto il territorio nazionale a far data dal 18 novembre 2024”.
All’esito di tale istruttoria Anas S.p.A., ai sensi degli artt. 7, 8, 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. CDG.U.0006500 del 7 gennaio 2025, dava avvio, per difetto del possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. i), del d.lgs. 50/2016 sin dal termine per la presentazione delle offerte, da parte dell’Impresa mandante White Lab S.r.l, al procedimento di annullamento in autotutela della Determina di Approvazione di Aggiudicazione disposta in favore del RTI Technital S.p.A.
Esaminate le controdeduzioni di White Lab S.r.l. e concessa una sospensione del procedimento di autotutela, più volte prorogata, ai fini di una rivalutazione della posizione della stessa, veniva disposto con provvedimento prot. n.0152880 del 20/2/2025:
- l’annullamento della Determina di Approvazione di Aggiudicazione prot. n. CDG.U.0698212 del 08 agosto 2024, disposta nei confronti del RTI Technital;
- l’esclusione dal Lotto n. 3 della procedura di gara DG 17/23, del R.T.I. Technital S.p.A. - Coding S.r.l. - Seteco Ingegneria S.r.l. - AK Ingegneria Geotecnica S.r.l. - ITS S.r.l. - Vicenzetto S.r.l. - Veneta Engineering S.r.l. - White Lab S.r.l. e conseguente incameramento della garanzia fideiussoria provvisoria n. PC89TIYV emessa dalla Zurich Insurance Europe AG;
- lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato R.T.I. Bolina Ingegneria S.r.l. - Zollet Ingegneria S.r.l. - TFE Ingegneria S.r.l. - Studio API S.r.l. - Studio Schvarcz ing. Riccardo - Safe S.r.l., Studio dott. geol. Gianpaolo Gazzano - Georicerche S.r.l. - RGM Prove di Ing. Rosa Marcello & C. S.r.l. - Sogen S.r.l. - L.G.T. – Laboratorio Geotecnico S.r.l. - Gelab S.r.l.;
- che il Seggio di gara procedesse alla verifica della busta di qualifica di detto concorrente;
- di dover procedere con apposita segnalazione all’A.N.A.C. per falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i) e lett. f-bis) resa da parte della White Lab S.r.l., per gli effetti di quanto previsto dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
In conseguenza di tale esclusione, valutata positivamente la documentazione amministrativa presentata dal RTI Bolina nei confronti del quale veniva attivato positivamente soccorso istruttorio, veniva disposta l’approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, della proposta di aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del medesimo D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione in favore del R.T.I. Bolina Ingegneria S.r.l.
Con nota prot. 0236771 del 17/3/2025 ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), d.lgs. 50/2016, veniva comunicata a tutti i concorrenti l’aggiudicazione nei confronti del RTI Bolina ingegneria S.r.l.
Quanto sopra premesso, con il secondo ricorso in trattazione, n.r.g. 3741/2025, notificato in data 21.03.2025 e depositato in pari data, il RTI Technital s.p.a. impugna il citato provvedimento di ANAS s.p.a. del 20 febbraio 2025, con cui è stato disposto l’annullamento della Determina di approvazione dell’aggiudicazione in data 8 agosto 2024, prot. n. CDG.U.0698212 a favore del RTI Technital s.p.a., del Lotto 3, congiuntamente alla Determina di approvazione dell’aggiudicazione 17 marzo 2025, prot. n. 235591 di ANAS s.p.a. a favore del RTI Bolina Ingegneria s.r.l. per la gara oggetto del presente giudizio, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1. Regolarità sostanziale di White Lab s.r.l. rispetto alla Legge n. 68/1999 nel periodo rilevante ai fini della procedura di gara (ovvero, dal 27 marzo 2024 al 18 novembre 2024) ed illegittimità/erroneità delle certificazioni contrarie rese da AFOL Metropolitana e dagli altri centri per l’impiego.
1.A. White Lab s.r.l., avendo superato la soglia di rilevanza ex art. 3 della Legge n. 68/1999 per effetto di un’operazione straordinaria societaria (fusione per incorporazione) con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2024, sarebbe stata assoggettata all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili non prima del 1° gennaio 2025, in virtù del regime di c.d. gradualità;
1.B. In ogni caso, White Lab s.r.l. dal 27 marzo 2024 al 18 novembre 2024 era in regola con gli obblighi assunzionali ex art. 3 della Legge n. 68/1999 grazie alle c.d. eccedenze maturate a livello nazionale su unità produttive che ricadono in ambito territoriale diverso rispetto a quello in cui operano i Centri per l’impiego che hanno contestato le quattro c.d. scoperture.
2. Violazione dell’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016 (CCP), applicabile ratione temporis, in quanto dall’eventuale erroneità della dichiarazione resa dall’operatore economico non può discendere l’esclusione dello stesso, tantomeno in via automatica.
2. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
2.1. Il Collegio ritiene preliminarmente di dover disporre la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 10277 del 2024 e 3741 del 2025, stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, in quanto vertenti tra le medesime parti ed afferenti la stessa procedura di gara.
3. Ciò posto, occorre prioritariamente, in ordine logico, scrutinare il secondo ricorso, n.r.g 3741/2025, proposto dal RTI Technital S.p.A. avverso la propria esclusione dalla procedura in oggetto, per effetto della quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del RTI Bolina S.r.l., posto che lo stesso si pone come pregiudiziale rispetto al precedente provvedimento di aggiudicazione nei confronti del medesimo RTI Technital – impugnato dal RTI Bolina S.r.l. con il primo ricorso n.r.g. 10277/2024 – in quanto in caso di rigetto del secondo ricorso, il RTI Bolina S.r.l. vedrebbe consolidata la propria posizione di aggiudicataria, con conseguente definitiva cessazione della materia del contendere rispetto al primo ricorso.
4. Con il primo motivo di doglianza del ricorso n.r.g. 3741/2025 il RTI Technital s.p.a. contesta il provvedimento di esclusione dalla gara “per difetto del possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016, sin dal termine per la presentazione delle offerte da parte dell’impresa mandante White Lab s.r.l. …”, sostenendo la regolarità sostanziale della sua mandante White Lab s.r.l. rispetto alla legge n. 68/1999 e la conseguente erroneità ed illegittimità di tutte le certificazioni di segno contrario rese dai Collocamenti mirati provinciali e da AFOL Metropolitana, in ragione della applicabilità del c.d. regime di gradualità e, comunque, per l’insussistenza delle n. 4 scoperture a livello nazionale in virtù della compensazione da operarsi attraverso le ulteriori eccedenze di lavoratori disabili presenti in altre unità produttive della stessa White Lab s.r.l.
Esso rileva che la Società White Lab s.r.l., mandante del RTI Technital s.p.a., ha effettuato un’operazione straordinaria societaria ex art. 2112 c.c. di fusione per incorporazione con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2024, per effetto della quale è passata da avere n. 8 dipendenti al 31 dicembre 2023, ad avere n. 224 dipendenti all’1 gennaio 2024, distribuiti su diverse unità produttive sul territorio nazionale, ovvero Milano, Bologna, Napoli, Rimini, Viterbo, Mantova, Roma, Sardegna, Pisa, Ancona, Vicenza e con competenza a favore del Collocamento Mirato della provincia di Milano (AFOL Metropolitana), in virtù della propria sede legale insistente su Milano, rientrando pertanto, a seguito di tale operazione, all’interno dell’ambito di operatività dell’art. 3 della Legge n. 68/1999, il quale stabilisce l’obbligo assunzionale di un certo numero di lavoratori disabili in ragione del personale occupato sul territorio a livello nazionale.
Contesta, segnatamente, l’illegittimità del provvedimento di esclusione gravato nella parte in cui ha ritenuto non applicabile il regime di gradualità al caso in oggetto.
Cita a tal punto gli interpelli del Ministero del Lavoro nn. 30/2011 e 23/2012, i quali “hanno esteso il c.d. regime di gradualità (accesso al termine annuale per adempiere all’obbligo di assunzione dei disabili) all’ipotesi in cui il datore di lavoro rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della Legge n. 68/1999 per effetto di un’operazione straordinaria societaria (quale è la fusione per incorporazione che ha interessato White Lab s.r.l.) ex art. 2112 c.c., attraverso l’interpretazione analogica od estensiva di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 333/2000”.
Secondo il RTI ricorrente, invero, in caso di operazioni societarie straordinarie come la fusione societaria, l’obbligo assunzionale di lavoratori con disabilità, previsto dal comma 1 dell’art. 3 l. 68/1999, sarebbe soggetto al criterio di gradualità, di cui all’art. 2, comma 2, d.p.r. 333/2000.
Asserisce quindi l’erroneità della valutazione con cui il Ministero del Lavoro ha ritenuto abrogato implicitamente l’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 333/2000 per effetto dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 151/2015 che ha abrogato il citato art. 3, comma 2, Legge n. 68/1999 con decorrenza al 1° gennaio 2017.
Sostiene a tal punto che le due disposizioni avrebbero due meccanismi di applicazione differenti e, in specie, che: “l’art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999 i) presupponeva la piena operatività della Legge n. 68/1999; ii) si applicava al datore di lavoro che per effetto di una nuova assunzione aveva n. 15 dipendenti, così formalmente rientrando all’interno di una fascia (15-35 dipendenti) che lo avrebbe obbligato ad effettuare l’ulteriore assunzione di un disabile; iii) ma tale obbligo era rimandato alla successiva assunzione, ovvero al momento in cui il datore avesse effettuato assunto il sedicesimo dipendente; - l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 333/2000 i) ha creato un regime transitorio all’entrata in vigore della Legge n. 68/1999; ii) che consente ai datori di lavoro che si sono trovati assoggettati ad un obbligo prima insussistente (assunzione dei lavoratori disabili in proporzione al numero di proprio dipendenti); iii) di adempiere a tale obbligo secondo un criterio di gradualità (c.d. regime di gradualità), ovvero un termine di dodici mesi (anziché, l’ordinario termine di sessanta giorni)”.
Il motivo va respinto.
Il provvedimento di esclusione è infatti basato sulla certificazione di non ottemperanza del 20 dicembre 2024 dell’Afol, già confermativa dei precedenti provvedimenti di analogo tenore emessi dal medesimo ente, con i quali veniva accertata e dichiarata l’inottemperanza agli obblighi previsti dalla l. n. 68/1999, i quali non sono stati ritualmente impugnati nei termini decadenziali previsti dal codice di rito.
Tali atti, come correttamente sostenuto dalla controinteressata Bolina Ingegneria, devono essere considerati quali autonomi provvedimenti amministrativi prodromici al provvedimento di esclusione gravato che, in mancanza di tempestiva impugnazione, vanno ritenuti definitivi sotto il profilo della certificazione della irregolare posizione della ricorrente per mancato rispetto alla data del 27 marzo 2024 degli obblighi di cui all’art. 3 l. 68/1999, che pertanto non può essere ulteriormente sindacato nella presente sede.
Si rileva in proposito, come, analogamente a quanto avviene per le attestazioni rilasciate dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate – rispettivamente in materia di regolarità contributiva e di regolarità tributaria delle imprese partecipanti a procedure concorsuali – anche in subiecta materia debba essere adottato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le certificazioni relative alle imprese concorrenti, emanate dagli organi preposti, si impongono alla stazione appaltante, che non può in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 16/04/2012, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. V, 17/05/2013, n. 2682), avendo tali certificati “natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti: tale orientamento riguarda, unicamente, il profilo della prova circa la sussistenza del requisito e degli accertamenti richiesti al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni all’uopo rese dal concorrente in sede di gara, come si desume dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 80, applicabile alla fattispecie ratione temporis (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2016, n. 10; 4 maggio 2012, n. 8; Sez. III, 18 dicembre 2020 n. 8148; Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2682)” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 1/2024).
4.1 Si evidenzia ulteriormente che, ferma restando l’esposta insindacabilità nella presente sede dei certificati della AFOL, non appare revocabile in dubbio la correttezza della valutazione dalla stessa effettuata e posta alla base del provvedimento di esclusione per mancanza dei requisiti generali, nella presente sede impugnato.
Invero, in base alla versione ratione temporis vigente dell’art. 3 l. 68/1999:
“1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti”.
Tale disposizione prevedeva un secondo comma abrogato con d.lgs. 14.09.2015, n. 151, il quale disponeva che “Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni”.
In attuazione della versione originaria prevista dal precitato art. 3 l. 68/1999, comprensivo del citato secondo comma attualmente abrogato, veniva emanato il regolamento di cui al D.P.R. 333/2000 il quale prevedeva al comma 2 dell’art. 2, rubricato “obbligo di riserva”, che “2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione”.
Tale disposizione regolamentare, facente espresso riferimento all’effettuazione di almeno una “nuova assunzione”, non è tuttavia più applicabile all’attuale quadro normativo in ragione dell’abrogazione espressa del secondo comma dell’art. 3 l. 68/1999 che consentiva il regime di gradualità per il caso di nuove assunzioni di datori di lavori pubblici aventi da 15 a 35 dipendenti.
In sostanza, il comma secondo dell’art. 2 D.P.R. 333/2000 deve considerarsi implicitamente abrogato in quanto specificazione dell’abrogato secondo comma dell’art. 3 l. 68/1999, non essendo pertanto più applicabile il principio di gradualità per le assunzioni di nuovi lavoratori alle quali erano state equiparate, nel predetto e superato quadro normativo, le ipotesi di cessione di ramo di azienda e le altre operazioni di fusione comportanti un aumento del numero di dipendenti.
Risultano pertanto superati gli interpelli citati dalla parte ricorrente, con la conseguenza che le imprese aventi un ampliamento del proprio organico in ragione di nuove assunzioni, della cessione di ramo di azienda o di altre operazioni di fusione, sono tenute a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione dei lavoratori di cui alle categorie dell’art. 1 l. cit. non già entro dodici mesi successivi alla data di assunzione, ma nel termine ordinario di 60 giorni, che sono quindi decorsi nell’ipotesi che qui ci occupa dall’1 gennaio 2014, avendo avuto l’operazione di fusione societaria che ha interessato la White Lab S.r.l. effetto da tale data, sicché l’obbligo di assunzione del personale di cui alla Legge 68/1999 avrebbe dovuto essere perfezionato entro 60 giorni da tale data e dunque dal 1 marzo 2024 e non dal 1 gennaio 2025, come invece affermato dal R.T.I. Technital S.p.A. nel proprio ricorso.
Proprio sul punto, in relazione alla non applicabilità dei principi di cui ai citati interpelli del Ministero del Lavoro, la giurisprudenza di questo Tribunale (Tar Lazio, sez. I quater, sentenza n. 2020/2022), a prescindere dalla estendibilità per analogia del principio di gradualità anche al caso di fusioni societarie o di cessione di ramo di azienda, ha ritenuto, con riferimento alle assunzioni successive all’entrata in vigore del d.Lgs. n. 151/2015, ininfluente “la risposta all’interpello n. 30 del 2011 del Ministero del Lavoro, che fa riferimento al termine di 12 mesi successivi alle nuove assunzioni, a cui potrebbe farsi rientrare l’aumento della base occupazione per cessione di ramo di azienda, invece che a quello di 60 giorni. La nota ministeriale, infatti, fa riferimento alla disposizione dettata dal secondo comma dell’art. 3 della legge n. 68/1999, che è stata però abrogata dal d.lgs. n. 151 del 2015 e che, come chiarito dallo stesso Ministero del Lavoro (nota n. 454 del 2017), ha comportato l’abrogazione, in via implicita, della previsione transitoria di cui al comma 2 dell’art. 2 del Dpr n. 333 del 2000, che consentiva ai datori di lavoro, che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti e che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i 12 mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione. Insomma, come chiarito dallo stesso Ministero del Lavoro nella nota n. 454 del 2017, a seguito dell’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 3 della legge n. 68/1999 i datori di lavoro sono ora tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal superamento della soglia occupazionale prevista, secondo le modalità indicate dall’art. 7 della legge n. 68/1999”.
Alla luce dell’esposto quadro normativo, appare pertanto incontestabile l’inapplicabilità al caso che qui ci occupa del regime della gradualità il quale consentiva all’operatore economico di ottemperare alla normativa sull’assunzione di lavoratori con disabilità nei 12 mesi successivi dall’intervenuta variazione soggettiva e non nel termine ordinario di 60 giorni.
Ne deriva che i rilievi formulati dal R.T.I. Technital S.p.A. non possano trovare accoglimento in quanto fondati su elementi normativi e prassi non più vigenti, né alla data odierna, né alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
5. Con un ulteriore profilo di doglianza la parte ricorrente lamenta che le scoperture non sussisterebbero a livello nazionale, essendo queste risultanti da 4 scoperture in capo a White Lab s.r.l. per effetto di altrettante certificazioni negative rilasciate dai Collocamenti mirati di Ancona, Pisa, Bologna e Napoli, per essere queste compensate in altre unità produttive sempre di White Lab s.r.l..
Sostiene, quindi, che le n. 4 scoperture contestate dai Collocamenti mirati di Pisa, Ancona, Bologna e Napoli a White Lab s.r.l. sarebbero compensate da 5 lavoratori disabili, risultanti dalle eccedenze a livello nazionale presso Mantova e Rimini.
Anche tale motivo va rigettato, attesa la natura vincolante della valutazione compiuta dalla Afol con la certificazione di non ottemperanza del 20 dicembre 2024, già confermativa dei precedenti provvedimenti di inottemperanza emessi dal medesimo ente, la quale, in quanto non tempestivamente e autonomamente impugnata, va ritenuta definitiva sotto il profilo della attestazione della irregolare posizione della ricorrente in relazione al mancato rispetto alla data del 27 marzo 2024 degli obblighi di cui all’art. 3 l. 68/1999, che pertanto non può ulteriormente essere sindacato nella presente sede e in quanto, come sopra rilevato dal Collegio, “i certificati rilasciati dalle autorità competenti, in ordine alla regolarità fiscale o contributiva del concorrente, hanno natura di dichiarazioni di scienza e si collocano fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso, per cui si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti” (Ad. Plenaria, 7 aprile 2024, n. 1).
Si rileva ulteriormente che, ferma restando l’esposta insindacabilità nella presente sede dei certificati della AFOL, non appare revocabile in dubbio la correttezza della valutazione dalla stessa effettuata circa la non operatività della compensazione nel caso che qui ci occupa.
Pretende, infatti, il RTI ricorrente di servirsi, ai fini della predetta compensazione, delle convenzioni programmatiche ex art. 11 l. 68/99 – della cui esistenza non è stata peraltro data dimostrazione – non ancora perfezionatesi, nonostante tale possibilità sia ammessa per le sole effettive assunzioni e non per quelle meramente programmate.
Come condivisibilmente evidenziato dalla AFOL, intatti, tali convenzioni non possono essere considerate fonte di eccedenza – e quindi di compensazione territoriale automatica – fin quando le assunzioni da esse programmate non si perfezionano, non potendo essere considerate quali reali assunzioni.
6. Deve essere infine assorbito l’esame dell’ultimo profilo di doglianza proposto dal RTI Technital, relativo alla dedotta mancata integrazione da parte del RTI della fattispecie di cui alla lett. f-bis), del comma 5 dell’art. 80 del Codice, stante la natura plurimotivata del gravato provvedimento di esclusione, risultando, pertanto, sufficiente, ai fini della legittimità della disposta esclusione, la sola integrazione della fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 i) in ragione del mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalla lex generalis e specialis; trattandosi nella specie di ragione espulsiva autonoma, da sola sufficiente a reggere la determinazione amministrativa assunta.
Ne deriva la piena legittimità del gravato provvedimento di esclusione, essendo questo fondato sul mancato possesso da parte della ricorrente dei requisiti generali a prescindere dalla qualificabilità come false delle dichiarazioni effettuate dall’RTI Technital e dalla conseguente integrazione della fattispecie di cui alla lett. f-bis), del comma 5 dell’art. 80 del Codice da parte dell’RTI ricorrente.
Per costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficiente che anche soltanto una delle autonome ragioni poste a sostegno del provvedimento resista alle censure formulate, perché il provvedimento possa sostenersi e, dunque, restare insuscettibile di annullamento (“Nel caso in cui determinazioni amministrative negative siano impugnate davanti all’autorità giudiziaria e si basino su più motivi, ognuno dei quali potenzialmente valido per sostenere il dispositivo del provvedimento, è sufficiente che almeno uno di essi resista all’esame del giudice affinché il provvedimento nel suo insieme rimanga immune dalle censure proposte. In tale contesto, il ricorso può essere dichiarato infondato o addirittura inammissibile per mancanza di interesse a contestare ulteriori ragioni ostative, poiché l’esito di queste ultime è assorbito dalla pronuncia negativa riguardante la prima ragione.” (Consiglio di Stato sez. VI, 02/07/2024, n. 5816).
In conclusione deve essere respinto il ricorso n. 3741/2025 proposto dal RTI Technital S.p.a. e dichiarata, conseguentemente, la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso n.r.g. 277/2024 proposto dal RTI Bolina Ingegneria, avendo quest’ultima ottenuto l’aggiudicazione del contratto quadro per effetto del provvedimento di esclusione e del conseguente scorrimento della graduatoria in suo favore.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe:
- riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 10277/2024 e 3741/2025 R.G.;
- respinge il ricorso n.r.g. 3741/2025 proposto dal RTI Technital S.p.A.
- dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso n. 10277/2024 proposto dal RTI Bolina S.r.l.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario