Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2022, n. 4949
Il criterio discriminante tra ‘componente beni’ e ‘componente servizi’ è individuabile negli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, qualificano necessariamente il rapporto in termine di servizi.