Cons. Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7749
L’obbligo di indicare i costi e gli oneri della sicurezza può determinare, in caso di non corretto adempimento, l’esclusione dell’offerente solo nel caso in cui ciò sia previsto chiaramente e senza possibilità di equivoci nel bando, ovvero nel caso in cui l’ordinamento contempli una normativa imperativa altrettanto chiaramente accessibile dai partecipanti in gara che preveda un tale obbligo. Ne consegue che, nel caso di specie, è legittimo l’operato della stazione appaltante che in una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico delle strutture in connessione ai lavori di ristrutturazione di un plesso ospedaliero non ha escluso l’aggiudicatario, che ha omesso di indicare nella relativa offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ritenendo esigibile nel caso di specie la prescrizione di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.