Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza non definitiva 16 giugno 2026, n. 464
Gli accordi di riservatezza tra imprese e fornitori non possono impedire l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. La tutela dei segreti industriali richiede una dimostrazione concreta delle informazioni da proteggere e una valutazione autonoma della stazione appaltante. Il concorrente deve poter verificare la regolarità dell’aggiudicazione senza essere costretto a contestare valutazioni fondate su documenti che non conosce.
Guida alla lettura
La riservatezza commerciale non può trasformarsi in uno strumento per sottrarre al controllo dei concorrenti le caratteristiche dei prodotti offerti in una gara pubblica. Neppure gli accordi di non divulgazione stipulati con i produttori giustificano, da soli, l’oscuramento della documentazione tecnica dell’aggiudicataria. Per limitare l’accesso occorre dimostrare l’esistenza di informazioni effettivamente segrete, il pregiudizio derivante dalla loro divulgazione e le ragioni per cui la loro protezione debba prevalere sull’interesse del concorrente a verificare la legittimità dell’aggiudicazione.
Sono i principi alla base della sentenza n. 464 del 16 giugno 2026, con cui il Tar Calabria ha ordinato a un’azienda ospedaliera di consentire l’accesso alla documentazione tecnica presentata dall’impresa aggiudicataria di una fornitura di dispositivi medici.
La controversia nasceva dal rifiuto di rendere disponibili le schede tecniche e gli altri documenti relativi ai prodotti offerti. L’aggiudicataria aveva chiesto di sottrarre all’accesso l’intera offerta tecnica, richiamando la necessità di proteggere il proprio patrimonio di conoscenze industriali e gli obblighi di riservatezza assunti nei confronti dei produttori. La seconda classificata intendeva invece verificare se i dispositivi proposti possedessero effettivamente le caratteristiche richieste dal capitolato e se la valutazione della commissione fosse corretta.
La distinzione tra caratteristiche del prodotto e informazioni industriali riservate è essenziale per comprendere i limiti della tutela del segreto commerciale. La conoscenza delle prestazioni dichiarate, delle specifiche tecniche e degli elementi utilizzati per attribuire i punteggi non comporta necessariamente la divulgazione dei processi produttivi, delle soluzioni industriali riservate o delle conoscenze che assicurano all’impresa un vantaggio competitivo.
Non tutto ciò che appartiene al patrimonio informativo aziendale costituisce, infatti, un segreto giuridicamente protetto. L’articolo 98 del Codice della proprietà industriale tutela le informazioni che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, possiedano un valore economico proprio in ragione della loro segretezza e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate. La semplice natura specialistica di un documento, la sua utilità commerciale o il timore che possa essere utilizzato dai concorrenti non bastano a soddisfare questi requisiti.
La protezione riguarda quindi informazioni individuate e concretamente qualificate come segrete, non indistintamente tutta la documentazione che descrive una soluzione tecnica o un prodotto. Un’impresa può avere un interesse commerciale a non divulgare le proprie conoscenze, ma tale interesse non coincide automaticamente con il diritto di impedirne l’accesso nell’ambito di una procedura pubblica.
Questa distinzione assume particolare rilievo quando le informazioni richieste riguardano proprio gli elementi sui quali si fonda l’aggiudicazione. Se la stazione appaltante considera un prodotto conforme alle prescrizioni tecniche, il concorrente che contesta tale valutazione deve poter conoscere gli elementi necessari a verificarla. Diversamente, l’esito dell’istruttoria amministrativa finirebbe per essere sottratto a qualsiasi controllo effettivo da parte degli operatori interessati.
L’accesso non attribuisce al concorrente il potere di sostituire il proprio giudizio tecnico a quello della commissione, ma gli consente di verificare se la valutazione sia stata compiuta sulla base di presupposti corretti, di un’istruttoria adeguata e di criteri coerenti con la disciplina di gara. La conoscenza dell’offerta costituisce pertanto uno strumento necessario per esercitare il diritto di difesa, non una richiesta di informazioni svincolata da un interesse giuridicamente rilevante.
Per questa ragione, non può pretendersi che il concorrente individui preventivamente e con assoluta precisione le irregolarità contenute in documenti ai quali non ha avuto accesso. Una simile condizione renderebbe la tutela giurisdizionale dipendente dalla conoscenza di informazioni che l’amministrazione impedisce di acquisire. È sufficiente che emerga un collegamento concreto tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica da tutelare, senza necessità di dimostrare anticipatamente la fondatezza delle contestazioni (Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280; Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 13 maggio 2024, n. 3097).
Nel caso esaminato, la posizione della seconda classificata rendeva particolarmente evidente questo collegamento: l’eventuale accertamento della non conformità dei prodotti dell’aggiudicataria avrebbe potuto incidere direttamente sull’esito della gara. La circostanza che la commissione avesse già attestato la conformità dei dispositivi non eliminava l’interesse all’accesso, poiché era proprio l’attendibilità di tale accertamento a essere contestata.
La tutela dei segreti industriali conserva naturalmente la propria rilevanza anche nelle gare pubbliche. L’articolo 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici consente di escludere dall’accesso le informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente. La previsione risponde all’esigenza di evitare che la partecipazione a una gara comporti la perdita ingiustificata di conoscenze riservate, sviluppate attraverso investimenti e attività di ricerca.
La disciplina non riconosce però all’impresa un potere autonomo di decidere quali parti dell’offerta debbano rimanere inaccessibili. La dichiarazione di riservatezza deve essere verificata dalla stazione appaltante, che è tenuta a individuare le informazioni effettivamente protette e a motivare le eventuali limitazioni all’accesso. L’oscuramento deve inoltre essere circoscritto a quanto necessario, evitando di sottrarre alla conoscenza del concorrente informazioni che non presentano i requisiti del segreto.
In questo quadro assume particolare importanza la distinzione tra segretezza delle informazioni e obblighi contrattuali di riservatezza. Gli accordi di non divulgazione, frequentemente utilizzati nei rapporti tra produttori e distributori, vincolano le parti che li hanno sottoscritti, ma non possono modificare la disciplina pubblicistica dell’accesso né comprimere automaticamente i diritti dei concorrenti.
Un accordo di riservatezza può contribuire a dimostrare che determinate informazioni sono sottoposte a misure di protezione. Non prova, tuttavia, che esse possiedano tutti i requisiti necessari per essere qualificate come segreti industriali. Soprattutto, non consente di sottrarre indiscriminatamente all’accesso documenti che l’impresa ha utilizzato per dimostrare la conformità della propria offerta alle condizioni di gara.
Diversamente, sarebbe sufficiente inserire una clausola di non divulgazione nei rapporti commerciali con il produttore per impedire agli altri concorrenti di conoscere le caratteristiche dei beni offerti. La possibilità di verificare la regolarità dell’aggiudicazione dipenderebbe così da accordi privati ai quali gli altri partecipanti alla gara sono estranei.
La stazione appaltante deve quindi esercitare un controllo effettivo sulle richieste di oscuramento, senza limitarsi a recepire le dichiarazioni dell’aggiudicataria. Nel caso esaminato, l’amministrazione aveva escluso l’accesso all’intera offerta tecnica richiamando gli obblighi contrattuali di riservatezza, senza individuare e dimostrare l’esistenza di specifici segreti industriali. La mancanza di una valutazione autonoma e di una motivazione adeguata ha determinato l’illegittimità del diniego.
L’obbligo di motivazione assume un rilievo particolare perché la decisione sull’oscuramento incide contemporaneamente sulla protezione delle conoscenze aziendali e sull’effettività della tutela giurisdizionale. La stazione appaltante deve valutare entrambi gli interessi, verificando anche se le esigenze di riservatezza possano essere soddisfatte mediante limitazioni circoscritte, anziché attraverso l’esclusione integrale della documentazione.
Il principio trova un ulteriore riferimento nell’articolo 35, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, che ammette l’accesso anche alle informazioni riservate quando sia indispensabile per la difesa in giudizio degli interessi giuridici del concorrente in relazione alla procedura di affidamento. La tutela del segreto non opera quindi come limite assoluto: anche quando le informazioni possiedono effettivamente natura riservata, occorre considerare la loro necessità rispetto all’esercizio del diritto di difesa.
La conseguenza è che la protezione delle informazioni industriali e la trasparenza delle gare non costituiscono interessi necessariamente incompatibili. La prima impedisce la divulgazione ingiustificata di conoscenze economicamente rilevanti; la seconda consente ai concorrenti di controllare la correttezza delle decisioni che determinano l’affidamento del contratto. Il loro equilibrio richiede una valutazione concreta delle informazioni richieste, delle ragioni della riservatezza e delle esigenze difensive.
L’impresa aggiudicataria non perde la tutela del proprio patrimonio industriale partecipando a una gara pubblica, ma non può utilizzare quella tutela per rendere incontrollabili le caratteristiche dell’offerta sulla cui base ha ottenuto l’aggiudicazione. La riservatezza protegge le informazioni effettivamente segrete, non la decisione amministrativa dal controllo di legittimità.