TAR Campania, Salerno, Sez. I, 23 luglio 2026, n. 1404

Si fa quindi questione di un potere amministrativo che, eccezionalmente, incide sulla fase di esecuzione del contratto, in quanto volto a modificare, altrettanto eccezionalmente, le condizioni tecnico-economiche di aggiudicazione.

Solo a seguito della preventiva verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ovvero del ricorrere di circostanze impreviste e imprevedibili, della conservazione della natura del contratto e dei rispetto dei limiti di importo indicati (…), l’Amministrazione può autorizzerà la variante e le parti possono modificare la condotta esecutiva.

Guida alla lettura

La sentenza presenta due profili interessanti uno sul piano processuale e l’altro sul piano sostanziale.

In merito al primo profilo, il giudice chiarisce che, sebbene non sia stata messa in dubbio da alcuna delle parti,  nel caso in esame, insisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’atto impugnato è un provvedimento di diniego opposto dalla stazione appaltante ad una richiesta dell’esecutore di approvazione di una variante riferita al contratto in essere con la stessa (si trattava di una variante ex art. 106 del d.lgs. 50/2016 relativa alla compensazione dei maggiori costi sostenuti dall’appaltatore connessi all’inidoneità di uno dei centri di cottura che la ricorrente avrebbe dovuto utilizzare nell’ambito dell’esecuzione del contratto).

Ciò in quanto l’atto di diniego adottato dalla stazione appaltante è espressione del potere amministrativo che, eccezionalmente, incide sulla fase di esecuzione del contratto, modificando le condizioni tecnico-economiche dell’affidamento.

Pertanto, la controversia in esame, pur riguardando un aspetto della fase di esecuzione del contratto, ricade nel sindacato del giudice amministrativo, nell’ambito, tuttavia, della giurisdizione generale di legittimità, in quanto la giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici si arresta alla fase di gara.

Il secondo profilo riguarda, invece, la legittimità o meno del diniego alla richiesta di variante che il giudice individua (dalla lettura della documentazione in atti non è chiara la disposizione legislativa) nell’art. 106, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 ove si evince la necessità che preventivamente l’Amministrazione debba verificare i presupposti previsti dalla normativa per autorizzare la variante a seguito della quale le parti possono modificare la condotta esecutiva.

Pertanto, l’autorizzazione alla variante deve precedere e non seguire la modifica del contratto in essere, ciò a tutela della stazione appaltante che potrebbe, in assenza, trovarsi esposta a modifiche unilaterali della prestazione affidata con eventuali costi non previamente quantificati e valutati, ma anche a tutela dell’esecutore che dovrà sostenere costi difficilmente riconosciuti dall’amministrazione.

In altri termini, l’esecutore prima di procedere ad una variazione delle prestazioni, pur in presenza di un mero verbale rilasciato dal DEC, necessita di una preventiva autorizzazione del RUP che valuta le ragioni sottese alla modifica delle prestazioni affidate e dei conseguenti costi che dovrà sopportare l’amministrazione.

 

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