Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2026, n. 5282

In base alla legge di gara, non impugnata, né censurata sul punto, gli offerenti avrebbero dovuto possedere la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS in riferimento all’ambito territoriale di cui al lotto 28, cioè per la provincia di Catanzaro, o avrebbero quanto meno dovuto avere presentato l’istanza di estensione territoriale.

Nel caso di specie si controverte sull’estensione territoriale della licenza prefettizia alla provincia di Catanzaro e sull’istanza volta a ottenerla.

In tale prospettiva si distingue la licenza prefettizia in quanto tale e l’istanza di estensione rispetto alla fattispecie abilitante.

Infatti, la legge di gara, quanto all’estensione territoriale, richiede la mera presentazione dell’istanza.

Anche nel caso di specie, al quale si applica il d.lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicataria è infatti risultata priva del  requisito di idoneità, così come richiesto dalla sopra richiamata legge di gara, per avere presentato l’istanza di estensione territoriale alla provincia di Catanzaro il 15 maggio 2025, dopo averla persa il 18 settembre 2024.

Né assume rilevanza la fase di interruzione nel possesso del requisito, definita fase di “quiescenza della gara” dal giudice di primo grado, posto appunto che ne è richiesta la continuità.

Guida alla lettura

Con la sentenza n. 5282 del 2026 i Giudici della V sezione del Consiglio di Stato hanno statuito che, qualora ai fini della partecipazione a una gara sia richiesto il possesso di una licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 TULPS per l’intero territorio oggetto della procedura di affidamento, è sufficiente che il concorrente abbia presentato, in relazione alle province non contemplate nella licenza, l’istanza prefettizia di estensione territoriale. Muovendo da tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’appello della seconda graduata e, per l’effetto, ha dichiarato l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione emesso in favore dell’operatore economico che, non avendo presentato l’istanza di estensione territoriale dopo averla persa, non ha assicurato la continuità nel possesso del requisito della licenza prefettizia.

Nel caso di specie, nell’ambito di una procedura indetta nel 2020 ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia, l’aggiudicataria, dopo aver perso l’estensione territoriale della licenza prefettizia per la provincia di Catanzaro il 18 settembre 2024, aveva presentato l’istanza di estensione territoriale in data 15 maggio 2025. In tale intervallo temporale (settembre 2024-maggio 2025) l’aggiudicataria era rimasta priva del requisito relativo all’omessa presentazione dell’istanza di estensione territoriale, sicché l’estensione della licenza era rimasta circoscritta alla sola Provincia di Reggio Calabria.

Ma cosa si intende per istanza di estensione territoriale della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS? E perché la relativa presentazione alla Prefettura è determinante ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis di gara?

Muovendo dal dato normativo, il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 134 TULPS, “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”; il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere la predetta licenza sono individuati nell’art. 257 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS.

A seguito della pronuncia della Corte di giustizia (Causa C-465/05) - con cui è stato rilevato il contrasto degli articoli 134 TULPS e 257 del Regolamento contrastano con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (corrispondenti agli attuali articoli 49 TFUE, sulla libertà di stabilimento, e 56 TFUE, sulla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione) - la giurisprudenza amministrativa ha precisato che:

  • la notifica della richiesta di estensione territoriale al Prefetto deve intendersi come una comunicazione di inizio attività;
  • all’esito della comunicazione, la Prefettura può attivare i controlli e revocare l’autorizzazione ai sensi dell’art. 257-quater del Regolamento di esecuzione, nel caso riscontrasse il venir meno dei requisiti che avevano portato al suo rilascio.

Secondo la ricostruzione normativa e giurisprudenziale dei Giudici, appare evidente che la mera presentazione dell’istanza di estensione territoriale consente alla Prefettura di svolgere i necessari controlli per rilasciare o revocare l’autorizzazione.

Pertanto, qualora ai fini della partecipazione a una gara sia richiesto il possesso di una licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 TULPS per l’intero territorio oggetto della procedura di affidamento, è sufficiente che il concorrente abbia presentato, in relazione alle province non contemplate nella licenza, l’istanza prefettizia di estensione territoriale. In altri termini, l’importante è effettuare la comunicazione perché l’istanza di estensione è “elemento sufficiente ed idoneo ad integrare il requisito di partecipazione richiesto che si consegue con il mero inoltro della segnalazione”, mentre “l’autorizzazione di estensione” può “intervenire prima della stipula del contratto” (Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2025 n. 1617).

Chiarito che deve distinguersi tra la licenza prefettizia in quanto tale e l’istanza di estensione territoriale, secondo il Collegio, la controversia si innesta sul fatto che “è intercorso un intervallo temporale di non pochi mesi nel quale l’aggiudicataria non ha presentato la suddetta istanza di estensione territoriale”.

Ebbene, già in una precedente pronuncia della V sezione (Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2025 n. 8114) si disponeva l’esclusione per il caso in cui la licenza prefettizia non coprisse il territorio oggetto del servizio da affidare. Inoltre, si dava conto di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 18 aprile 2018, con parere reso all’Anac, n. 1173 del 2018, sullo schema di linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata, “in merito al fatto che il “requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata è il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 Tulps”, per cui “deve necessariamente essere richiesta quale condizione di partecipazione il possesso della licenza prefettizia”, con la precisazione che si tratta di verificare che “l’aggiudicatario possegga detta autorizzazione non solo al momento dell’affidamento ma anche per tutta la durata dell’esecuzione del contratto”.

Infine, in una recentissima pronuncia, i Giudici della medesima sezione, a fronte di una legge di gara che richiedeva quale requisito di idoneità la licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 del TULPS unitamente alla “richiesta di estensione territoriale … presentata alla competente Prefettura entro la data di presentazione dell’offerta”, avevano annullato l’aggiudicazione. In particolare, l’aggiudicataria era risultata priva del requisito relativo all’estensione territoriale della licenza prefettizia ed “era comunque venuto meno, in corso di gara, il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, principio il quale richiede l’obbligo per i concorrenti di possedere i requisiti di partecipazione dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla sottoscrizione del contratto nonché per tutta la fase esecutiva” (Cons. St., sez. V, 24 giugno 2026 n. 5053).

Considerata l’analogia fra i casi, secondo il Collegio, anche nel caso di specie - in cui trova applicazione il d.lgs. n. 50 del 2016 - l’aggiudicataria è risultata priva del requisito di idoneità professionale, poiché ha presentato l’istanza di estensione territoriale alla provincia di Catanzaro solo molti mesi dopo averla persa.

Accolto il primo motivo di appello avverso la sentenza di primo grado, il Collegio, per l’effetto, ha dichiarato l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e l’assorbimento delle ulteriori censure.

Infine, con riferimento alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato e di subentro nello stesso da parte dell’appellante - proposta con il ricorso introduttivo e devoluta in appello -, il Collegio, tenuto conto dell’oggetto del contratto (servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia), valutati la durata (36 mesi) e lo stato di esecuzione dello stesso, ha ritenuto possibile il subentro da parte dell’appellante, alla luce dell’apprezzamento complessivo degli interessi e delle situazioni di fatto e sussistendo i presupposti previsti dall’art. 122 c.p.a.

 

 

Pubblicato il 02/07/2026

N. 05282/2026REG.PROV.COLL.

N. 03149/2026 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2026, proposto da
Pol Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8164769486, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella e Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ancr Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 272/2026, resa tra le parti,

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ancr Security s.r.l. e di Consip s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2026 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Tripodi, in delega dell'avvocato Mattarella, Abbamonte e gli avvocati dello Stato Palatiello e Rillo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. La controversia riguarda la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, suddivisa in 34 lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia, indetta con bando pubblicato in data 9 gennaio 2020 da Consip s.p.a.

2. La gara del lotto 28 è stata inizialmente aggiudicata a una società che non è parte del presente giudizio che è stata tuttavia esclusa in un secondo momento per carenza dei requisiti di legge.

3. A seguito della predetta esclusione, la stazione appaltante ha disposto, in data 4 luglio 2025, l’aggiudicazione in favore di ANCR Security s.r.l. (di seguito: “ANCR”).

4. Pol Service s.r.l. (di seguito: “Pol Service”), collocata in seconda posizione, ha impugnato:

- il provvedimento di aggiudicazione a ANCR, comunicato alla ricorrente con pec del 4 luglio 2025;

- per quanto occorrer possa, tutti i provvedimenti inerenti al procedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo alla ANCR e alla verifica dell’offerta dell’aggiudicataria;

- tutti i verbali di gara;

- ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Con il ricorso è stata chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con l’illegittima aggiudicataria, e il risarcimento in forma specifica con aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio.

5. Il Tar Calabria, con sentenza 11 febbraio 2026 n. 272, ha respinto il ricorso.

6. Pol Service ha appellato la sentenza con ricorso n. 3149 del 2026.

7. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita ANCR e Consip s.p.a.

8. All’udienza del 18 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. L’appello è fondato.

10. Con il primo motivo l’appellante Pol Service ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha ritenuto che l’aggiudicataria ANCR non abbia assicurato la continuità nel possesso del requisito della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.

La qui controversa gara ha riguardo al lotto 28, che ha ad oggetto il servizio di vigilanza nella provincia di Catanzaro.

Secondo l’appellante la perdita del requisito per la provincia di Catanzaro dal 18 settembre 2024 fino al 15 maggio 2025, periodo nel quale l’efficacia territoriale della licenza è stata circoscritta alla sola provincia di Reggio Calabria e non anche a quella di Catanzaro, determina l’esclusione del candidato pur in presenza della perdurante vigenza della licenza nella fase intermedia, benché non estesa alla provincia di Catanzaro, e della circostanza che l’ampliamento territoriale della licenza sia assoggettato a una scia e che la fase di non vigenza per la provincia di Catanzaro sia coincisa con un periodo nel quale la gara, inizialmente aggiudicata ad altra società, è stata interessata da un contenzioso che ha visto ANCR in una posizione di attesa.

10.1. Il motivo è fondato.

10.2. Non è controverso che ANCR sia stata in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A, con efficacia territoriale estesa alla provincia di Catanzaro sino al 18 settembre 2024, allorquando l’estensione della licenza è stata circoscritta alla sola Provincia di Reggio Calabria, e ripristinata il 15 maggio 2025.

L’art. 7.1 lett. b) del disciplinare prevede come requisito di idoneità professionale il “possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per la classe funzionale A di cui all’art. 2 del D.M. 269/2010 che includa tutti i servizi previsti per il lotto/i a cui si intende partecipare” che sia “valida nell’intero territorio del Lotto/i a cui si intende partecipare” oppure che sia “valida per una qualsiasi delle province, o parti di provincia, del territorio italiano unitamente alla notifica della richiesta di estensione provinciale, presentata alla competente Prefettura entro la data di scadenza dell’offerta, con riguardo all’intero territorio del Lotto/i a cui si intende partecipare”.

Pertanto, in base alla legge di gara, non impugnata, né censurata sul punto, gli offerenti avrebbero dovuto possedere la licenza prefettizia ex art. 134 TULPS in riferimento all’ambito territoriale di cui al lotto 28, cioè per la provincia di Catanzaro, o avrebbero quanto meno dovuto avere presentato l’istanza di estensione territoriale.

Nel caso di specie, l’aggiudicataria ANCR, a seguito della perdita dell’estensione territoriale della licenza prefettizia per la provincia di Catanzaro il 18 settembre 2024, ha presentato l’istanza di estensione territoriale il 15 maggio 2025, sicché in detta fase è rimasta priva del requisito quanto meno in riferimento all’omessa presentazione dell’istanza di estensione territoriale. Ciò che rileva è infatti l’istanza, atteso che la Corte di giustizia ha ritenuto l'art. 134 del TULPS e l'art. 257 del regolamento di esecuzione contrastino con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (corrispondenti agli attuali articoli 49 TFUE, sulla libertà di stabilimento, e 56 TFUE, sulla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione), nella parte in cui dette norme stabiliscono che l'autorizzazione a esercitare il servizio di vigilanza privata abbia una validità territoriale limitata e che le imprese di vigilanza privata debbano avere una sede operativa in ogni provincia in cui esse esercitano l’attività.

In ragione di detta pronuncia il Consiglio di Stato ha ritenuto che la notifica al Prefetto debba intendersi come una “comunicazione di inizio attività, non subordinata al decorso dell’ulteriore termine di novanta giorni, salvo il potere del prefetto di inibire l’attività entro il predetto termine di novanta giorni dalla notifica qualora la stessa non potesse essere assentita, ovvero ricorressero i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater” (Cons. St., sez. V. 11 marzo 2021 n. 2087).

La successiva giurisprudenza amministrativa ha affermato che, qualora ai fini della partecipazione a una gara sia richiesto il possesso di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per l’intero territorio oggetto della procedura di affidamento, è sufficiente che il concorrente abbia presentato, in relazione alle province non contemplate nella licenza, l’istanza prefettizia di estensione territoriale (Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2025 n. 8114), tenuto conto che “è coerente con la finalità del controllo anche la semplice comunicazione delle variazioni che si intende effettuare perché all’esito della stessa la Prefettura attiverà i controlli e revocherà l’autorizzazione ai sensi del successivo art. 257-quater nel caso riscontrasse il venire meno dei requisiti che avevano portato al suo rilascio. L’importante, dunque, è effettuare la comunicazione” (Cons. St., sez. III, 20 febbraio 2024 n. 1695).

Il precedente richiamato a supporto della tesi della non comparabilità fra temporanea limitazione della licenza alla sola estensione territoriale (ossia l’esclusione della provincia di Catanzaro) e perdita della licenza prefettizia conferma la suddetta impostazione, rilevando la differenza fra l’istanza di estensione territoriale, “elemento sufficiente ed idoneo ad integrare il requisito di partecipazione richiesto che si consegue con il mero inoltro della segnalazione”, e “l’autorizzazione di estensione”, che può “intervenire prima della stipula del contratto” (Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2025 n. 1617).

Nel caso di specie si controverte sull’estensione territoriale della licenza prefettizia alla provincia di Catanzaro e sull’istanza volta a ottenerla.

In tale prospettiva si distingue la licenza prefettizia in quanto tale e l’istanza di estensione rispetto alla fattispecie abilitante.

Infatti, la legge di gara, quanto all’estensione territoriale, richiede la mera presentazione dell’istanza.

Il tema che si pone è che è intercorso un intervallo temporale di non pochi mesi nel quale l’aggiudicataria non ha presentato la suddetta istanza di estensione territoriale. E ciò nonostante l’onere non sia di particolare gravosità (come ammesso dalla stessa Consip), così potendosi pretendere il tempestivo adempimento in ragione del principio di autoresponsabilità e di tempestività della procedura di gara.

Con riferimento alla mancanza di licenza prefettizia ex art. 134 TULPS avente la richiesta estensione territoriale, la Sezione si è di recente pronunciata.

Essa ha ritenuto che sia causa di esclusione la mancanza di adeguata estensione territoriale della licenza, nel senso che va disposta l’esclusione nel caso in cui la licenza prefettizia non copre il territorio oggetto del servizio da affidare (Con. St., sez. V, 20 ottobre 2025 n. 8114, che ha deciso una controversia nella quale è lamentata l’assenza di un requisito di partecipazione in capo al raggruppamento aggiudicatario e in particolare il difetto di requisito di idoneità professionale di cui all’art. 134 TULPS).

Nella stessa pronuncia si dà conto di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 18 aprile 2018, con parere reso all’Anac, n. 1173/2018, sullo schema di linee guida per l’affidamento del servizio di vigilanza privata in merito al fatto che il “requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata è il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 Tulps”, per cui “deve necessariamente essere richiesta quale condizione di partecipazione il possesso della licenza prefettizia”, con la precisazione che si tratta di verificare che “l’aggiudicatario possegga detta autorizzazione non solo al momento dell’affidamento ma anche per tutta la durata dell’esecuzione del contratto”.

La stessa Adunanza plenaria ha più volte ribadito che “i requisiti di partecipazione devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto (e poi ancora fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali)” (Ad. Plen. 24 aprile 2024 n. 7 e 20 luglio 2015 n. 8).

Ancor più recentemente la Sezione ha annullato l’aggiudicazione in quanto, rispetto a una legge di gara avente quale requisito di idoneità la licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 del TULPS nonché la “richiesta di estensione territoriale … presentata alla competente Prefettura entro la data di presentazione dell’offerta”, l’aggiudicataria era priva del requisito relativo all’estensione territoriale della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.

In tale occasione è stato rilevato, sempre rispetto al suddetto requisito di idoneità, che “era comunque venuto meno, in corso di gara, il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, principio il quale richiede l’obbligo per i concorrenti di possedere i requisiti di partecipazione dal momento della presentazione dell’offerta e sino alla sottoscrizione del contratto nonché per tutta la fase esecutiva” (Cons. St., sez. V, 24 giugno 2026 n. 5053).

In entrambi i precedenti è stata attribuita rilevanza all’estensione territoriale della licenza prefettizia, così non potendosi accogliere la prospettazione del giudice di primo grado circa la rilevanza secondaria dell’estensione territoriale rispetto al possesso della licenza in quanto tale.

Considerata l’analogia fra i casi, il Collegio non può che richiamare dette pronunce.

Anche nel caso di specie, al quale si applica il d. lgs. n. 50 del 2016, l’aggiudicataria è infatti risultata priva del requisito di idoneità, così come richiesto dalla sopra richiamata legge di gara, per avere presentato l’istanza di estensione territoriale alla provincia di Catanzaro il 15 maggio 2025, dopo averla persa il 18 settembre 2024.

Né assume rilevanza la fase di interruzione nel possesso del requisito, definita fase di “quiescenza della gara” dal giudice di primo grado, posto appunto che ne è richiesta la continuità.

Del resto, nel caso di specie, Consip ha annullato l’aggiudicazione a favore di altra società già nel giugno 2024, cioè prima della perdita del requisito territoriale della licenza prefettizia da parte di ANCR, avvenuta il 18 settembre 2024.

Anche a considerare il successivo contenzioso, esso non giustifica l’attesa del 15 maggio 2025, anche in ragione del fatto che il giudizio si è concluso successivamente, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 18 agosto 2025 n. 7062, che ha confermato l’esclusione dell’originaria aggiudicataria.

Né può essere attribuita rilevanza al fatto che l’istanza è stata presentata da ANCR il 15 maggio 2025, dopo la nota 30 aprile 2025, con cui Consip ha comunicato il superamento della verifica di anomalia. Infatti, altrimenti, dovrebbe essere giustificata, in generale, la derogabilità del possesso dei requisiti durante la verifica di anomalia.

10.3. Il motivo deve quindi essere accolto.

11. La fondatezza del suddetto motivo comporta l’assorbimento degli ulteriori assunti e delle ulteriori censure (con le quali è stata, fra l’altro, dedotta la falsità della dichiarazione resa nel dgue circa il possesso della licenza prefettizia di cui all’art. 134 TULPS, anche in relazione alla copertura radio, e l’omessa comunicazione della perdita del requisito in corso di gara), posto che è comunque assicurato l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

11.1. Ciò consente al Collegio di non esaminare l’eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti in appello, posto che il motivo accolto (e assorbente) non richiede di valutare detti documenti.

12. Tanto basta per accogliere la domanda demolitoria annullando la determina di aggiudicazione, unitamente agli atti prodromici, nei limiti dell’interesse di parte appellante, assorbito ogni altro profilo.

13. Deve a questo punto essere esaminata la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato e di subentro nello stesso di Pol Service, proposta con il ricorso introduttivo e devoluta in appello.

Pol service risulta seconda in graduatoria in base alla nota di Consip 30 aprile 2025, recante “Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”.

Risulta determinante per la decisione sull’inefficacia del contratto e sul subentro la valutazione della sussistenza dei presupposti della declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. “tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto”.

Il “Ministero della Giustizia, e precisamente l’ufficio di Procura Generale di Catanzaro, in data 2.9.2025 (e dunque prima della notifica del ricorso) ha provveduto alla stipula del contratto con ANCR Security, con avvio dell’esecuzione a far data dal 01.10.2025” (così la memoria 11 maggio 2025 di Consip e la memoria depositata 11 maggio 2025 di ANCR).

Non è stata prospettata da Consip la sussistenza di ostacoli alla dichiarazione di inefficacia del contratto concluso con l’aggiudicataria e alla condanna al subentro nel contratto, in favore dell’appellante. Anzi, la stazione appaltante ha specificato che “la stipula del nuovo contratto non preclude, nel denegato caso di esito negativo per la S.A. del giudizio di merito, l’eventuale subentro della ricorrente nell’esecuzione dello stesso, tenuto conto che l’appalto oggetto di affidamento ha una durata di 36 mesi: da qui, la denunciata impossibilità del risarcimento del danno in forma specifica appare remota, se non da escludersi in radice” (memoria 11 maggio 2026)

Oggetto del contratto è il servizio di vigilanza armata presso le sedi del Ministero della Giustizia (art. 1) e la durata è di 36 mesi (art. 2).

14. L’oggetto del contratto e lo stato di esecuzione dello stesso consentono, quindi, di ritenere possibile, alla luce dell’apprezzamento complessivo degli interessi e delle situazioni di fatto, il subentro nello stesso da parte di Pol Service, così sussistendo i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato ai sensi dell’art. 122. c.p.a. e di conseguente subentro.

15. Il Collegio dichiara pertanto inefficace, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., il contratto già stipulato con ANCR Security s.r.l. e fissa la decorrenza dell’inefficacia a far data dal cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.

Entro tale arco temporale la stazione appaltante procederà alle verifiche di legge nei confronti di Pol Service s.r.l. e, in caso di esito positivo, alla stipulazione del contratto, curando le operazioni di subentro nello stesso.

16. In conclusione, assorbita ogni altra censura, il Collegio accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:

- accoglie la domanda demolitoria contenuta nel ricorso introduttivo e annulla la determina di aggiudicazione comunicata il 4 luglio 2025, unitamente agli atti prodromici, nei limiti dell’interesse di parte appellante;

- dichiara inefficace, in applicazione e in forza dell’art. 122 c.p.a., il contratto stipulato a seguito dell’illegittima aggiudicazione a far data dal cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione e, a far tempo dalla stessa data, dispone il subentro di Pol Service s.r.l., previa verifica positiva dei requisiti di detto raggruppamento.

La complessità della lite e la novità delle questioni giuridiche alla stessa sottese giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata:

- accoglie la domanda demolitoria contenuta nel ricorso introduttivo e annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione, unitamente agli atti prodromici, nei limiti dell’interesse di parte appellante;

- dichiara inefficace, in applicazione e in forza dell’art. 122 c.p.a., il contratto stipulato a seguito dell’illegittima aggiudicazione a far data dal cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione e, a far tempo dalla stessa data, dispone il subentro di Pol Service s.r.l., previa verifica positiva dei requisiti.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere