TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, 15 settembre 2026, n. 14923

Una società che alla scadenza del termine non possiede i requisiti per partecipare a una gara di servizi di ingegneria non può acquisirli modificando successivamente l’oggetto sociale. Se fa parte di un RTI, inoltre, la sua estromissione non può essere utilizzata a gara avviata per rimediare liberamente alla carenza originaria: l’art. 97 del Codice consente la modifica del raggruppamento soltanto alle condizioni e nei tempi stabiliti dalla norma.

Guida alla lettura

L’attività concretamente svolta da un’impresa non basta a qualificarla come società di ingegneria se, alla scadenza del termine per partecipare alla gara, manca la corrispondenza con il modello previsto dal Codice dei contratti. E una successiva modifica dello statuto non può sanare la carenza. Il TAR Lazio parte da questo principio per confermare l’esclusione di un raggruppamento che aveva presentato la migliore offerta in una gara Trenitalia per servizi di ingegneria relativi alla vulnerabilità sismica e alla progettazione degli interventi di adeguamento di alcuni fabbricati.

La causa riguardava in particolare una mandante che, al momento della presentazione dell’offerta, svolgeva attività di supporto tecnico, gestione digitale dei processi e servizi informatici, ma non aveva inserito nel proprio oggetto sociale i servizi di architettura e ingegneria. Queste attività sono state aggiunte soltanto dopo la scadenza del termine per partecipare alla gara. Per il TAR la modifica non ha semplicemente chiarito ciò che la società poteva già fare, ma ha ampliato l’attività statutariamente prevista.

La distinzione è decisiva. L’art. 66 del d.lgs. n. 36/2023 individua i soggetti ammessi alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e comprende, tra gli altri, le società di ingegneria e gli altri operatori abilitati dal diritto nazionale. Il possesso della struttura organizzativa e delle competenze tecniche necessarie a eseguire alcune prestazioni non consente però di superare i requisiti richiesti per appartenere a una delle categorie ammesse dalla legge.

Il TAR esclude quindi che possa prevalere un criterio puramente sostanziale, fondato sulle attività che l’impresa sostiene di avere già esercitato. Nel caso esaminato, oltretutto, non risultavano precedenti prestazioni tipiche di una società di ingegneria, come progettazione o direzione dei lavori con assunzione della relativa responsabilità professionale. Ma la sentenza va oltre questo accertamento concreto: per le società commerciali assume rilievo l’attività definita dall’oggetto sociale e resa conoscibile attraverso il registro delle imprese, non la possibilità di dimostrare successivamente di avere esercitato di fatto attività ulteriori. Il TAR richiama sul punto la giurisprudenza civile che attribuisce rilievo all’oggetto sociale statutario (Cass., sez. III, 4 ottobre 2010, n. 20597; Cass., sez. I, 11 marzo 2019, n. 6968).

La conclusione è ancora più netta per gli operatori riconducibili all’art. 66, comma 1, lett. e), del Codice. L’art. 37, comma 1, dell’Allegato II.12 richiede espressamente che questi soggetti comprendano nell’oggetto sociale le prestazioni attinenti all’architettura e all’ingegneria. Una modifica statutaria intervenuta dopo il termine per presentare l’offerta non può dunque trasformarsi in uno strumento per acquisire in corso di gara un requisito che doveva essere già posseduto alla scadenza.

La carenza del requisito in capo a una delle mandanti pone anche il problema della possibile conservazione del raggruppamento mediante la sua estromissione. L’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023 consente, infatti, a determinate condizioni, di evitare l’esclusione del RTI sostituendo o estromettendo il componente interessato da una causa di esclusione o privo di un requisito. Questa possibilità, tuttavia, non consente di modificare liberamente la composizione del raggruppamento una volta presentata l’offerta.

Il Codice costruisce un meccanismo preciso, destinato a conciliare la continuità della partecipazione con la parità di trattamento tra i concorrenti e con l’immodificabilità sostanziale dell’offerta.

La differenza fondamentale riguarda il momento in cui esiste la causa che impedisce la partecipazione. Se il problema è già presente prima dell’offerta, l’art. 97, comma 1, lett. a), impone al raggruppamento di comunicarlo alla stazione appaltante al momento della partecipazione e di indicare le misure adottate – sostituzione o estromissione – oppure di dimostrare perché non sia stato possibile adottarle prima. Se invece la causa nasce successivamente, le misure possono essere adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione.

Nel caso deciso dal TAR, la mandante era priva del requisito sin dall’origine. Il raggruppamento non aveva però segnalato questa situazione con l’offerta, né aveva allora prospettato l’estromissione della società o spiegato perché non fosse possibile intervenire tempestivamente. La possibilità di modificare il RTI non poteva quindi essere invocata soltanto dopo che la stazione appaltante aveva accertato la carenza.

È un passaggio importante perché chiarisce la funzione dell’art. 97. La norma tutela il raggruppamento dalle conseguenze automaticamente espulsive di vicende riguardanti un suo componente, ma non elimina il principio secondo cui i requisiti devono esistere quando l’operatore entra in gara. Per le carenze già esistenti, la conservazione del RTI dipende proprio dalla tempestiva attivazione del meccanismo previsto dalla legge. Diversamente, l’estromissione successiva consentirebbe al concorrente di presentarsi con una determinata composizione e verificare solo dopo i controlli della stazione appaltante se sia necessario modificarla.

Non è sufficiente neppure sostenere che gli altri componenti ignorassero la situazione della mandante. Il TAR richiama il principio di autoresponsabilità del raggruppamento: chi sceglie di presentare un’unica offerta insieme ad altri operatori assume anche le conseguenze della composizione prescelta. Ammettere una correzione successiva fondata semplicemente sulla mancata conoscenza della carenza altererebbe la parità con i concorrenti che hanno verificato prima della gara il possesso dei requisiti. È la stessa logica che la relazione al Codice pone alla base dell’art. 97: salvaguardare il raggruppamento quando abbia tempestivamente affrontato la causa ostativa, non quando avrebbe potuto farlo prima dell’offerta e non lo abbia fatto.

La sentenza conferma infine l’escussione della garanzia provvisoria. Anche su questo punto il TAR evita di attribuirle natura punitiva. La garanzia svolge una funzione compensativa quando, dopo l’individuazione del concorrente destinato all’aggiudicazione, la stipula non può avvenire per una circostanza imputabile all’operatore. Nel caso concreto il raggruppamento era risultato primo, ma il contratto non aveva potuto essere stipulato perché uno dei componenti era privo di un requisito che avrebbe dovuto essere verificato e gestito attraverso l’art. 97.

Il TAR applica così l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 8470/2025: l’escussione della garanzia trova giustificazione nel pregiudizio procedurale prodotto dall’impossibilità di concludere l’affidamento con l’operatore individuato all’esito della gara. Non opera quindi come conseguenza automatica di qualsiasi esclusione, ma richiede quella funzione compensativa che, secondo il giudice, nel caso concreto era presente.

La decisione mette in relazione tre regole che operano in momenti diversi ma rispondono alla stessa esigenza. I requisiti necessari per partecipare devono esistere alla scadenza del termine e non possono essere costruiti successivamente modificando lo statuto; l’art. 97 permette di salvaguardare il raggruppamento anche quando il problema riguarda uno soltanto dei componenti, ma impone di affrontare tempestivamente le carenze già esistenti; la garanzia provvisoria può infine essere escussa quando proprio la mancata osservanza di questi obblighi impedisce di stipulare il contratto con l’operatore risultato primo. La flessibilità riconosciuta dal nuovo Codice ai RTI, dunque, non consente di rinviare alla fase dei controlli la verifica della legittimazione dei soggetti con i quali si è scelto di partecipare alla gara.

 

Pubblicato il 15/09/2026

N. 14923/2026 REG.PROV.COLL.

N. 02630/2026 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Litos Progetti S.r.l., in proprio e quale mandataria di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, Archliving S.r.l., Cervarolo Ingegneria S.r.l., Project Building Art S.r.l. e One Team S.p.A., tutte in proprio e in qualità di mandanti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in relazione alla procedura CIG B41DBC2E61, rappresentate e difese dagli avvocati Giovanni Spataro, Massimo Nunziata, Stefano Rametta e Jacopo Recla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Falzone e Francesco Oliverio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, via degli Scipioni, 281;

per l’annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo,

- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta da “Trenitalia S.p.A.” per l’affidamento di un “Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali - LOTTO 3 Sud Italia - CIG: B41DBC3F34”, nella parte in cui con gli stessi è stata disposta l’esclusione del raggruppamento qui rappresentato ed in particolare:

- della delibera di esclusione dell’Operatore economico n. 20/2026 del 29 gennaio 2026 comunicata in pari data e della relativa comunicazione, ivi compresa la “contestuale comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione”;

- della nota di Trenitalia prot. TRNIT/DACQ.ACI/P/2025/48563 del 17 dicembre 2025 di richiesta chiarimenti e documenti;

- della nota di Trenitalia Prot. nr. TRNIT-DACQ.ACIP2026006921 del 19 febbraio 2026 recante il rigetto dell’istanza di riesame e annullamento in autotutela;

- della nota di Trenitalia avente a oggetto “escussione fideiussione per garanzia provvisoria” trasmessa con pec del 20 febbraio 2026;

- di ogni verbale o atto, anche istruttorio, relativo alla verifica della sussistenza dell’invocata causa di esclusione, ancorché non conosciuto nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata;

- dei verbali di gara, ancorché non conosciuti perché non pubblicati né resi ostensibili nonostante l’istanza di accesso agli atti avanzata;

- dell’aggiudicazione ove medio tempore intervenuta;

- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dalla Stazione Appaltante in dipendenza od in relazione ai provvedimenti sopra indicati, ove lesivi, allo stato non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;

nonché, per quanto di necessità, in quanto lesivi:

- del bando e del disciplinare, per quanto di ragione, ove da intendersi nel senso fatto proprio da Trenitalia S.p.A. e/o interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato nelle more, in relazione al quale la ricorrente, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., formula espressamente domanda di subentro;

e per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto;

ovvero, in subordine, all’integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa, ove per fatto e/o colpa della stazione appaltante non risulti praticabile la reintegrazione in forma specifica;

con istanza istruttoria per l’ostensione degli atti di gara richiesti e in particolare tutti i verbali delle operazioni della Commissione di gara;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificati in data 26 maggio 2026 e depositati in data 27 maggio 2026,

- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

- della determina n. 88 dell’11 maggio 2026 con la quale il RUP ha disposto l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento di un “Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. suddivisi in n. 3 lotti territoriali – Lotto 3 – Sud Italia – CIG: B41DBC3F34”, pubblicata in pari data sulla piattaforma di gara;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1.) Le società Litos Progetti a r.l., Archliving a r.l., Cervarolo Ingegneria a r.l., Project Building Art a r.l. e One Team S.p.A. hanno esposto di aver partecipato con un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI Litos”) alla gara a procedura aperta indetta da Trenitalia S.p.A. (“Trenitalia”) per l’affidamento di un “Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di ingegneria per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento per i fabbricati presenti all’interno degli impianti di manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A.”, suddivisa in tre lotti territoriali, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e aperta ai soli operatori economici previsti dall’articolo 66 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante codice dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, anche solo “c.c.p.”).

1.1.) Per quanto di interesse ai fini del presente ricorso, il RTI Litos, pur avendo presentato la migliore offerta per il lotto tre, è stato escluso dalla gara in applicazione di quanto previsto dal paragrafo XI, lett. a), del disciplinare, che prevede l’esclusione degli operatori economici partecipanti in caso di “mancato rispetto delle condizioni poste a base di gara e/o mancato possesso dei requisiti di partecipazione”.

1.2.) Più in dettaglio, l’esclusione del RTI Litos è stata disposta a causa della posizione della mandante One Team S.p.A., essendo emerso in corso di gara che la stessa, alla data di scadenza del bando, non fosse qualificabile come società di ingegneria ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lett. c), c.c.p.

Tale circostanza, secondo la valutazione operata dalla stazione appaltante, è risultata ostativa alla partecipazione del RTI Litos alla gara in questione in ragione del fatto che tale raggruppamento aveva chiesto di partecipare come operatore economico plurisoggettivo previsto dall’articolo 66, comma 1, lett. f), c.c.p. e, quindi, avrebbe dovuto essere necessariamente costituito dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e), del medesimo comma 1, dell’articolo 66 c.c.p., tra i quali, appunto, rientrano anche le società di ingegneria (lett. c).

1.3.) Trenitalia, come emerge dal provvedimento di esclusione, ha ritenuto che la mandante One Team S.p.A. non potesse essere qualificata come società di ingegneria per le seguenti ragioni:

- nel documento di gara unico europeo di One Team S.p.A., quest’ultima aveva dichiarato di non possedere i requisiti di cui all’allegato II.12, parte V, c.c.p.;

- in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, era emerso come l’indicazione nell’oggetto sociale delle attività di “gestione e l’organizzazione di attività di formazione nonché dei mezzi e dei servizi necessari per l’apprendimento del personale dei clienti ed anche per l’esecuzione di progetti e prestazioni nell’ambito dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi comprese le funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte in tali campi, da svolgersi nei confronti di imprese pubbliche e private operanti in qualsiasi settore commerciale ed industriale, nonché di operatori professionali operanti nell’ambito delle attività di ingegneria ed architettura” fosse stata aggiunta successivamente alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per cui è causa (ossia, con atto del 21 ottobre 2025, iscritto nel Registro delle imprese in data 26 novembre 2025, mentre il termine per la presentazione delle domande era fissato per il 12 febbraio 2025 e, quindi, già scaduto);

- la stazione appaltante ha escluso la portata meramente chiarificatrice e ricognitiva della sopravvenuta modifica dell’oggetto sociale, ritenendo che le prestazioni già indicate in precedenza non fossero riferibili a servizi di architettura e ingegneria;

- dalla visura camerale di One Team S.p.A. risultava che tale società, prima della modifica dell’oggetto sociale, non potesse svolgere attività riservate dalla legge unicamente a soggetti iscritti in albi professionali;

- One Team S.p.A., in ogni caso, non rientrava nell’alveo dei soggetti abilitati ex articolo 66, comma, 1 lett. e), c.c.p., stante la originaria carenza del requisito di idoneità professionale previsto dall’articolo 37, comma 1, dell’Allegato II.12, c.c.p.

2.) Le società ricorrenti, con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, hanno impugnato il provvedimento di esclusione del RTI Litos dal lotto tre della gara in questione, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e chiedendone l’annullamento.

Le stesse, inoltre, hanno chiesto la dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro, ove stipulato con altro operatore economico nelle more del giudizio, con domanda di subentro, nonché la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara al RTI Litos ovvero, in subordine, la condanna all’integrale risarcimento del danno subito per effetto dell’asserita illegittimità dell’operato di Trenitalia.

2.1.) Con il primo motivo del ricorso introduttivo è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento di esclusione per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 66 comma 1 lettere c) e e) e comma 2, nonché dell’Allegato II.12 parte V artt. 36 e 37 d.lgs. 36/2023. Violazione del punto V.1 del disciplinare di gara. Violazione dei principi del risultato e del favor partecipationis (artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Difetto di motivazione. Eccesso di potere per presupposto erroneo e difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento, sviamento, ingiustizia grave e manifesta”.

Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione disposto nei confronti del RTI Litos giacché, a differenza di quanto accertato dalla stazione appaltante, One Team S.p.A. rientrerebbe tra le società di ingegneria secondo la previsione dell’articolo 66, comma 1, lett. c), c.c.p., trattandosi di: i) una società di capitali; ii) non essendo richiesta, a mente di quanto previsto dall’articolo 36, dell’Allegato II.12, Parte V, c.c.p., l’esplicita ricomprensione delle attività di ingegneria e architettura all’interno dell’oggetto sociale; iii) essendo, per converso, sufficiente lo svolgimento, anche di fatto, delle attività indicate dall’articolo 66, comma 1, lett. c), c.c.p., ipotesi, questa, che sussisterebbe nel caso di specie in quanto One Team S.p.A. da alcuni anni svolgerebbe anche talune di tali attività (i.e., studi di fattibilità, consulenza e progettazione) e di ciò è stata fornita prova alla stazione appaltante nel corso dell’interlocuzione istruttoria endoprocedimentale.

Ad avviso delle ricorrenti, Trenitalia avrebbe violato il disposto del paragrafo V.1 del disciplinare, in quanto lo stesso non avrebbe previsto un’incidenza omnicomprensiva dell’oggetto sociale, limitandosi a rimandare alla normativa codicistica.

Il mancato riconoscimento dello svolgimento di fatto di attività rientranti tra i servizi di ingegneria e architettura integrerebbe anche la violazione dei canoni di tassatività delle cause di esclusione, di trasparenza e stretta interpretazione dei requisiti di partecipazione.

Peraltro, la specifica indicazione delle attività di ingegneria nell’oggetto sociale non sarebbe richiesta per le società di ingegneria, ma unicamente per agli altri soggetti previsti dall’articolo 66, comma 1, lett. e), c.c.p.

Risulterebbe, altresì, fuorviante l’affermazione secondo la quale alla One Team S.p.A., prima della modifica dell’oggetto sociale, sarebbe stata preclusa “ogni attività riservata per legge ai soggetti iscritti ad albi professionali”, atteso che per le attività che essa avrebbe dovuto svolgere in esecuzione dell’accordo quadro in parola (i.e., programmazione, pianificazione e gestione processi BIM) non sarebbe richiesta l’iscrizione ad albi professionali. In tal senso, in particolare, propenderebbero l’articolo 43 c.c.p. – concernente l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione – nonché il d.m. n. 560 del 2017, attinente ai metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

In ogni caso, il RTI Litos non avrebbe potuto essere legittimamente escluso in quanto la One Team S.p.A. sarebbe comunque riconducibile nel novero degli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura” di cui all’articolo 66, comma 1, lett. e), c.c.p. Invero, la mandante One Team S.p.A. vanterebbe personale, esperienze e competenze specifiche e di alta professionalità nel settore BIM, settore che, peraltro, ricomprenderebbe attività e servizi ontologicamente destinati alla progettazione, costruzione e manutenzione di edifici. Laddove la stazione appaltante avesse adottato un approccio sostanzialistico e non meramente formalistico, quindi, sarebbe risultata soddisfatta la condizione prevista dall’articolo 37, comma 1, dell’Allegato II.12, Parte V, c.c.p., a mente della quale gli operatori economici indicati dall’articolo 66, comma 1, lett. e), c.c.p. “sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

2.2.) Con il secondo motivo del ricorso introduttivo è stata prospettata l’illegittimità sia del gravato provvedimento di esclusione, sia del provvedimento di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 d.lgs. 36/2023 – Violazione dei principi del risultato, del favor partecipationis e di proporzionalità (artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento – Ingiustizia grave e manifesta”.

Con tale mezzo di gravame è stata dedotta l’illegittimità dei suddetti provvedimenti per violazione dell’articolo 97, comma 2, c.c.p., atteso che tale previsione normativa consente espressamente, a determinate condizioni che risulterebbero soddisfatte nel caso di specie, la modificazione soggettiva in riduzione dei raggruppamenti temporanei di imprese laddove uno dei componenti risulti privo di un requisito di partecipazione.

In particolare, risulterebbe dimostrato che l’attività che avrebbe dovuto svolgere la mandante One Team S.p.A., prevista dalla lex specialis come elemento opzionale e migliorativo dell’offerta tecnica, poteva essere svolta anche dalla mandataria e dagli altri componenti del RTI, tutti dotati delle necessarie competenze tecniche, mediante l’utilizzo di “risorse professionali alternative” e “senza alcuna variazione dell’offerta sotto il profilo tecnico ed economico” (cfr. pag. 13 del ricorso introduttivo).

Trenitalia, quindi, si sarebbe dovuta unicamente limitare alla estromissione della mandante One Team S.p.A..

Non avrebbe alcuna rilevanza, secondo la tesi delle ricorrenti, la circostanza per cui la riduzione del raggruppamento non sia stata formalmente dichiarata prima della presentazione dell’offerta, non costituendo una modifica volontaria della compagine soggettiva, ma l’effetto legale di una sopravvenuta o accertata carenza dei requisiti.

Il RTI Litos, peraltro, avrebbe fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni rese da One Team S.p.A. e, inoltre, l’articolo 97, comma 2, c.c.p. non conterrebbe alcuna distinzione tra perdita sopravvenuta e originaria del requisito, distinzione prevista unicamente dal primo comma di tale disposizione codicistica.

2.3.) Con il terzo motivo del ricorso introduttivo è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento di escussione della garanzia provvisoria per “Illegittimità derivata nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 106 d.lgs. 36/2023, 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 4 Protocollo 7 CEDU, art. 6 del TUE, nonché dei principi di proporzionalità, concorrenza, libera prestazione di servizi di cui agli articoli 49, 50, 54 e 56 del TFUE, in ragione del difetto di motivazione della scelta dell’Amministrazione di escutere la garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 36 del 2023”.

Con tale mezzo di gravame è stata prospettata l’illegittimità del provvedimento di escussione della fideiussione n. 331/00021449 per garanzia provvisoria, sia in via derivata dalla asserita illegittimità del gravato provvedimento di esclusione, sia per vizi propri.

In particolare, l’impugnato provvedimento di escussione della garanzia fideiussoria risulterebbe illegittimo sia per carenza di motivazione, sia perché frutto di un inammissibile automatismo che lo avrebbe reso non proporzionato e gravemente lesivo delle prerogative di libertà di stabilimento e concorrenza.

3.) Trenitalia si è costituita in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 20 marzo 2026, ha eccepito l’infondatezza del ricorso introduttivo, chiedendone il rigetto.

4.) All’udienza camerale del 23 marzo 2026 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalle società ricorrenti e poi la causa è stata trattenuta in decisione.

4.1.) La Sezione, con ordinanza n. 1831 del 25 marzo 2026, ha accolto solo parzialmente la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti, disponendo la sospensione dell’efficacia del solo provvedimento di escussione della garanzia provvisoria e fissando, per la trattazione nel merito, l’udienza pubblica del 19 maggio 2026.

5.) Le ricorrenti, con memoria depositata in data 30 aprile 2026, hanno controdedotto alle difese articolate dalla stazione appaltante resistente, hanno specificato le proprie doglianze e hanno instato per l’accoglimento del gravame.

6.) Trenitalia, con memoria depositata in data 2 maggio 2026, ha specificato le proprie difese e ha insistito per la reiezione del gravame.

6.1.) Tanto Trenitalia, quanto le società ricorrenti, in data 8 maggio 2026, hanno depositato memorie di replica.

7.) All’udienza pubblica del 19 maggio 2026 la causa è stata discussa.

Il patrono delle società ricorrente, nel corso della discussione, ha formulato una istanza di rinvio, prospettando la necessità di proporre ricorso per motivi aggiunti avverso l’intervenuto provvedimento di aggiudicazione relativo al lotto tre.

Tale istanza è stata accolta dal Collegio e la causa è stata rinviata a data da destinarsi per consentire la proposizione del prospettato ulteriore mezzo di impugnazione e ciò è stato fatto constare debitamente nel verbale di udienza.

7.) Le società ricorrenti, in data 26 maggio 2026 hanno notificato il prospettato ricorso per motivi aggiunti (depositato il successivo 27 maggio 2026), con il quale hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione relativo al lotto tre della gara per cui è causa, prospettandone l’illegittimità unicamente in via derivata dalla asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con tale mezzo di gravame, inoltre, è stata anche chiesta, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione.

8.) Trenitalia, con memoria depositata in data 20 giugno 2026, ha eccepito l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti e della ivi spiegata domanda cautelare.

9.) All’udienza camerale del 23 giugno 2026 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti con il ricorso per motivi aggiunti.

Il Collegio, concordi le parti come fatto constare nel verbale di udienza, ha rinviato la causa all’udienza camerale del 14 luglio 2026.

10.) Trenitalia, con memoria depositata in data 10 luglio 2026, ha eccepito l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, ha ulteriormente specificato le proprie difese e ha instato per la reiezione dell’intero gravame.

11.) Le ricorrenti, con memoria depositata in data 10 luglio 2026, hanno specificato le proprie doglianze e hanno instato per l’accoglimento del gravame e della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

12.) All’udienza camerale del 14 luglio 2026 la causa è stata discussa.

All’esito della discussione, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo del presente giudizio sia infondato per le seguenti ragioni di diritto.

2. È innanzitutto infondato il primo motivo del ricorso introduttivo, con il quale le società ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità del provvedimento di esclusione del RTI Litos per violazione dell’articolo 66, commi 1, lett. c) ed e), e 2, c.c.p., degli articoli 36 e 37 dell’Allegato II.12, parte V, c.c.p., della lex specialis, nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per erroneità dei presupposti, sull’assunto che la mandante One Team S.p.A. sarebbe stata qualificabile come società di ingegneria già prima della modifica dell’oggetto sociale e che, in ogni caso, tale modifica statutaria risulterebbe del tutto priva di rilievo avuto riguardo all’attività imprenditoriale in concreto svolta e alla sua attinenza con le prestazioni di ingegneria che tale operatore economico si era impegnato a rendere ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro per cui è causa.

2.1. Vale anzitutto considerare che, come espressamente evidenziato dalla stazione appaltante resistente nel gravato provvedimento di esclusione, nel documento di gara unico europeo di One Team S.p.A., tale società aveva dichiarato di non possedere i requisiti di cui all’Allegato II.12, parte V, c.c.p., ossia i requisiti che la legge prevede ai fini della qualificazione di un operatore economico quale società di ingegneria ai sensi del combinato disposto dell’articolo 66, comma 1, lett. c), e dell’articolo 36, dell’Allegato II.12, parte V, c.c.p.

Atteso che alla gara per cui è causa, avente ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria, potevano partecipare unicamente gli operatori economici indicati dall’articolo 66 c.c.p., giusta quanto previsto dal bando, la mandante One Team S.p.A., con la modifica dell’oggetto sociale intervenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ha inammissibilmente cercato di colmare l’originaria carenza dei requisiti di partecipazione prescritti dalla legge e dalla lex specialis di gara.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalle società ricorrenti, le attività indicate nell’originaria formulazione dell’oggetto sociale di One Team S.p.A. non risultavano riferibili a servizi di architettura e/o ingegneria, bensì ad attività di supporto tecnico, gestione digitale dei processi e servizi informatici avanzati.

Su tale aspetto, invero, la stazione appaltante resistente si è espressamente pronunciata nel gravato provvedimento di esclusione, affermando in maniera condivisibile e con adeguata motivazione che “l’effettuazione di studi di fattibilità che, però, costituivano una specificazione dell’attività di organizzazione aziendale unitamente alla pianificazione strategica, all’assistenza all’Alta Direzione ed al Management Audit e, quindi, non erano riferibili ad appalti di servizi di architettura e ingegneria”.

In proposito, peraltro, giova anche aggiungere che l’afferenza delle attività indicate nell’originario oggetto sociale all’ambito informatico risulta anche confermata dai codici ATECO indicati nella visura societaria di One Team S.p.A. versata in atti (i.e., codice 62.20.10 – attività di consulenza informatica; codice 62.90.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.; codice 62.02 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica; codice 62.09.09 - altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a.).

2.2. Che la modifica postuma dell’oggetto sociale da parte di One Team S.p.A. non potesse essere qualificata come avente una finalità meramente esplicativa e ricognitiva delle attività già indicate nell’originaria formulazione dell’oggetto sociale, come correttamente ritenuto da Trenitalia nel gravato provvedimento di esclusione, emerge dalla circostanza, precipuamente valorizzata dalla stazione appaltante resistente nel predetto provvedimento, che “l’espletamento dei servizi di architettura e ingegneria è stato aggiunto, insieme ad altre attività, all’elencazione dei compiti che ONE TEAM poteva già svolgere senza alcuna modificazione di tali precedenti attività e senza alcun elemento da cui desumere l’asserita natura chiarificatrice della variazione statutaria”.

Tale valutazione risulta corretta in quanto, come emerge dalla documentazione prodotta da One Team S.p.A. in sede procedimentale in seguito all’attivazione del soccorso istruttorio, non v’è in atti alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento diretto di prestazioni tipiche delle società di ingegneria, quali progettazioni, direzioni lavori o attività comportanti l’assunzione di responsabilità professionale mediante sottoscrizione di elaborati tecnici da parte di professionisti abilitati.

Per tale ragione, quindi, neppure può essere valorizzato il profilo di doglianza con il quale le ricorrenti hanno prospettato l’illegittimità dell’operato provvedimentale di Trenitalia alla luce della mancata valutazione delle attività di ingegneria asseritamente svolte in via di fatto dalla mandante One Team S.p.A.

A tal proposito, in ogni caso, risulta dirimente considerare che l’oggetto sociale costituisce un limite invalicabile all’esercizio dell’attività di impresa, posto a garanzia della stessa compagine sociale e del c.d. ordine pubblico economico di cui all’articolo 41 della Costituzione, da coordinarsi, per la sicurezza dei rapporti economici, con la utilità sociale dell’impresa, risultando affetti da nullità le delibere societarie che autorizzano previamente e contra legem un atto estraneo all’oggetto sociale (cfr. Corte di Cassazione, sezione III civile, 4 ottobre 2010, n. 20597). Peraltro, per le società costituite in una delle c.d. forme commerciali, risulta decisiva l’indicazione delle attività rappresentate nell’oggetto sociale, di cui allo statuto pubblicato nel registro delle imprese, senza che possa avere rilievo l’esercizio effettivo delle corrispondenti attività (cfr. Corte di Cassazione, sezione I civile, ord. 11 marzo 2019, n. 6968).

2.3. Neppure colgono nel segno le doglianze con le quali è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento di esclusione per violazione dell’articolo 66, comma 1, lett. e), c.c.p.

In proposito, è sufficiente evidenziare che, con riguardo agli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”, la normativa vigente richiede espressamente che gli stessi “sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (articolo 37, comma 1, dell’Allegato II.12, c.c.p.), ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie come già ampiamente esposto in precedenza, atteso che One Team S.p.A. ha ricompreso nel proprio oggetto sociale servizi attinenti all’ingegneria solo in seguito alla modifica statutaria intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande sancito dalla lex specialis della gara per cui è causa.

3. Anche il secondo motivo del ricorso principale risulta infondato.

3.1. Con tale mezzo di gravame, come già illustrato in narrativa, le società ricorrenti hanno prospettato la illegittimità degli impugnati provvedimenti di esclusione e di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela per violazione dell’articolo 97 c.c.p. e per eccesso di potere sotto distinti profili.

In particolare, la stazione appaltante resistente non avrebbe dovuto escludere il RTI Litos dal lotto tre della gara in parola, ma limitarsi unicamente ad estromettere la mandante One Team S.p.A., atteso che detto raggruppamento, nella rimanente compagine modificata in riduzione, sarebbe stato in grado di garantire l’esecuzione della quota di commessa pubblica che One Team S.p.A. si era impegnata a svolgere.

3.2. In proposito, giova innanzitutto evidenziare in punto di fatto, alla luce delle considerazioni giuridiche svolte in sede di disamina del primo motivo del ricorso introduttivo, che la mandante One Team S.p.A. era priva del requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis già alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per il lotto tre della gara per cui è causa.

Pertanto, per le ragioni di seguito esposte, non risulta che il provvedimento di esclusione adottato da Trenitalia nei confronti del RTI Litos sia illegittimo per violazione dell’articolo 97 c.c.p., il quale contiene la disciplina del c.d. sub-procedimento rimediale che interessa gli operatori economici che partecipano mediante lo strumento del raggruppamento temporaneo di imprese alle gare per l’affidamento di contratti pubblici.

3.3. Per ciò che concerne il dato normativo, l’articolo 97 c.c.p. ammette, a determinate condizioni, che il raggruppamento possa sostituire o estromettere i propri componenti, nella prospettiva comunque dell’unitarietà e dell’immodificabilità dell’offerta (è “fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”, così infatti dispone il comma 2 della citata disposizione normativa).

In tal modo l’articolo 97 c.c.p. istituisce una modalità di superamento della regola generale, dettata dall’articolo 96, comma 1, c.c.p., in base alla quale “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.

L’articolo 97 è volto all’attuazione dell’articolo 63, par. 1, comma 2, della direttiva n. 2014/24/UE, in base al quale l’Amministrazione:

- “impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione”;

- “può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione”.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha, peraltro, richiamato l’articolo 63, par. 1, della direttiva n. 2014/24/UE, nella parte in cui fa riferimento all’istituto della sostituzione, proprio con riguardo ai RTI (cfr. CGUE, Grande sezione, 7 settembre 2021, in causa C-927/2019).

Richiamata la disciplina eurounitaria di riferimento, il comma 1 dell’articolo 97 c.c.p. prevede che “il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:

a) in sede di presentazione dell’offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell’offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell’offerta”.

Il successivo comma 2 dispone che, “se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”.

Le misure prese sono valutate dalla stazione appaltante e, “se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto”, mentre, “Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l’operatore economico è escluso con decisione motivata” (sempre il comma 2).

3.4. Pertanto nel caso di specie, che si caratterizza per il fatto che uno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento era privo di un requisito di partecipazione richiesto dalla lex specialis già “prima della presentazione dell'offerta”, risulta integrata la fattispecie di cui all’articolo 97, comma 1, lett. a), c.c.p. e, dunque, il RTI Litos sarebbe stato tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, tale circostanza, il soggetto che ne era interessato (i.e., la mandante One Team S.p.A.) e a comprovare le misure adottate ai sensi del comma 2, cioè l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata, o l’impossibilità di adottarle prima della presentazione dell’offerta.

Che tali prescrizioni normative sancite dall’articolo 97 c.c.p. non siano state osservate dal RTI Litos non risulta in contestazione; infatti, non risulta che detto raggruppamento abbia comunicato alla stazione appaltante resistente la mancanza del requisito di partecipazione in capo alla mandante One Team S.p.A., né che abbia comunicato il motivo dell’impossibilità di fare fronte a tale circostanza prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara in parola.

3.5. La stazione appaltante, quindi, non era tenuta ad estromettere la mandante One Team S.p.A. dal RTI Litos e a consentire a tale raggruppamento la permanenza in gara, né l’asserita mancata conoscenza da parte del RTI Litos della mancanza del requisito di partecipazione in capo a uno degli operatori economici mandanti vale a rendere allo stesso non imputabile tale circostanza escludente.

In proposito, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che i principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità “supportano la conclusione in merito al fatto che il raggruppamento non può farsi scudo della posizione individuale dei partecipanti allo stesso che hanno ritenuto di non partecipare singolarmente ma di presentare un’offerta unica insieme ad altre soggettività giuridiche, dovendo sopportare le conseguenze della scelta imprenditoriale effettuata.

Mina infatti lo stesso principio di parità di trattamento consentire ai partecipanti del raggruppamento di ovviare alla mancanza dei requisiti di ammissione attraverso la semplice dichiarazione di non essere a conoscenza del motivo escludente del soggetto con il quale hanno presentato la domanda in quanto fa venir meno la cogenza degli obblighi dichiarativi connessi alla domanda di partecipazione, che costituiscono espressione della par condicio e richiedono l’esercizio dei doveri di autoresponsabilità.

E ciò in quanto la dichiarazione costituisce un’attività agevole per chi la rende (priva di costi, di ogni tipo), nonché effettuabile a posteriori da parte del soggetto, il raggruppamento, che può beneficiare delle conseguenze positive di detta affermazione e che, anche per tali motivi, non costituisce uno strumento idoneo ad assicurare la tutela di quelle situazioni particolari che meritano di essere attenzionate.

Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, che ‘costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici’, con lo ‘scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese’, presuppongono infatti che gli offerenti ‘devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici’ (Cgue, Grande Sezione, 24 maggio 2016, n. C-396/14).

[…] Per quanto di interesse in questa sede si legge nella relazione di accompagnamento all’art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023 che la facoltà di sostituire o estromettere l’operatore è stata riconosciuta per le cause escludenti che si verificano prima della gara ‘per le quali l’offerente abbia comprovato l’impossibilità di farvi fronte prima della presentazione dell’offerta, così ritenendo di contemperare il principio di par condicio con la pretesa del candidato di partecipare alla gara, sacrificando la posizione di colui che non ha posto rimedio per tempo alla causa (pur potendolo fare) a favore della parità di trattamento con gli altri offerenti’.

Il contemperamento effettuato dal legislatore del 2023 offre la possibilità al raggruppamento di partecipare alla gara pur in presenza di un componente interessato da una causa escludente [e lo stesso dicasi per le ipotesi nelle quali uno dei componenti sia privo dei requisiti di qualificazione o partecipazione, n.d.r.].

E rispetta, da un lato, la par condicio, che richiede ai partecipanti di essere in possesso dei requisiti alla data di presentazione dell’offerta. E, dall’altro lato, assicura le esigenze pubbliche di finalizzazione della gara all’esecuzione della commessa attraverso una procedimentalizzazione della sequenza del subprocedimento rimediale che garantisca il rispetto della tempistica dell’affidamento della commessa e dell’esecuzione della stessa in tempi compatibili con i programmi pubblici, nel rispetto del principio del risultato […]”.

4. Anche il terzo motivo del ricorso introduttivo risulta infondato.

Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità del provvedimento di escussione della garanzia sia in via derivata dalla asserita illegittimità del provvedimento di esclusione, sia in via autonoma sulla scorta della dedotta sussistenza di vizi propri di tale provvedimento.

4.1. Quanto alla prospettata illegittimità derivata del suddetto provvedimento, la stessa può essere esclusa sulla scorta delle considerazioni che hanno condotto il Collegio a non accogliere i primi due mezzi di gravame, stante la accertata legittimità del provvedimento di esclusione del RTI Litos dal lotto tre della gara in questione.

4.2. Quanto invece alla dedotta illegittimità per vizi propri del gravato provvedimento di escussione della garanzia fideiussoria prestata dal RTI Litos, non sussistono il lamentato difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità, libertà di stabilimento e concorrenza, poiché nella fattispecie in esame il RTI Litos risultava aggiudicatario del lotto tre e la stazione appaltante non ha potuto stipulare l’accordo quadro con tale operatore economico in ragione della mancanza di un requisito di partecipazione in capo a una delle società mandanti, non oggetto di tempestiva comunicazione, né dell’adozione delle misure previste dall’articolo 97 c.c.p. Ciò, alla luce di quanto esposto in sede di delibazione del secondo motivo del ricorso introduttivo, risulta imputabile al RTI concorrente che, adottando la diligenza professionale richiesta per partecipare alla gara in questione mediante un modulo organizzativo plurisoggettivo, non avrebbe potuto non conoscere la mancanza di un requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, in capo a uno dei componenti del raggruppamento.

4.3. Nella fattispecie in esame, quindi, può farsi applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di escussione della garanzia provvisoria, in base ai quali:

- “la garanzia provvisoria ha una ‘funzione indennitaria’ dei danni cagionati, relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornire in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando (Cons. Stato, n. 3866 del 2003, id. n. 4098 del 2007). Il fatto di non poter dare seguito agli obblighi assunti da parte dell’operatore economico, anche rispetto al possesso dei requisiti, non consente la stipula del contratto con la conseguenza dell’escussione della cauzione (Cons. Stato, n. 2896 del 2018; id. n. 4328 del 2019)” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8470 del 31 ottobre 2025);

- “La posizione del concorrente che si sia collocato primo in graduatoria destinatario della proposta di aggiudicazione, come nel caso in esame, si connota per complessità, trovandosi nella fase intermedia tra la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione definitiva. La proposta di aggiudicazione è un atto fondamentale nell’ambito delle procedure di gara e rappresenta il passaggio successivo alla valutazione delle offerte, costituendo l’atto preparatorio che anticipa l’aggiudicazione definitiva del contratto stesso, con il quale si individua l’operatore economico ritenuto idoneo a conseguire l’affidamento. La stazione appaltante, una volta formulata la proposta di aggiudicazione, ha il compito di adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico proposto. Quindi, ha un ruolo peculiare distinto da quello del ‘non aggiudicatario’. Si è detto che la cauzione provvisoria ha una funzione compensativa e non sanzionatoria nei confronti della stazione appaltante ed è volta a garantire la serietà dell’offerta, pertanto, laddove, come nella specie, l’operatore economico ha comunicato false dichiarazioni alla stazione appaltante, la funzione compensativa della cauzione deve essere garantita, atteso che l’esclusione dell’operatore individuato come aggiudicatario definitivo ha certamente determinato un danno effettivo per l’Amministrazione nei termini sopra ampiamente chiariti. Invero, si ribadisce che l’art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023 tutela l’interesse dell’amministrazione ad evitare l’inutile e non proficuo svolgimento di complesse attività selettive, pertanto, la funzione complessa della garanzia provvisoria e la sua escussione si giustifica perché rafforza complessivamente la posizione giuridica della stazione appaltante a tutela dell’interesse pubblico alla concorrenza, trasparenza e legalità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui essa è portatrice” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8470/2025, cit.).

4.4. Pertanto, nel caso in esame, sussistono i presupposti enunciati dalla giurisprudenza e rappresentati dalla necessità della funzione compensativa e non sanzionatoria della cauzione provvisoria in ragione di un danno procedurale effettivo.

Oltretutto, il provvedimento di escussione della garanzia fideiussoria in parola reca un espresso riferimento al provvedimento di esclusione, adottato dalla stazione all’esito di una interlocuzione procedimentale con il RTI Litos nella quale è stata debitamente accertata e congruamente motivata la carenza di un requisito di partecipazione in capo alla mandante One Team S.p.A., il che risulta sufficiente a ritenere congruamente motivato per relationem anche il gravato provvedimento di escussione della garanzia provvisoria.

5. Sulla scorta delle suesposte considerazioni, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti proposto dalle ricorrenti.

Tale improcedibilità, in particolare, discende dal fatto che con tale mezzo di gravame è stato impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto tre prospettandone l’illegittimità solo in via derivata dalla asserita illegittimità del provvedimento di esclusione del RTI Litos dalla gara in questione, che il Collegio ha escluso, ritenendo legittimo l’operato di Trenitalia.

6. Stante la legittimità dell’operato di Trenitalia per le ragioni sin qui esposte, merita di essere disattesa anche la domanda risarcitoria esperita dalle società ricorrenti con il ricorso introduttivo, non sussistendo il requisito strutturale della responsabilità aquiliana dell’Amministrazione consistente nella realizzazione di una condotta contra ius e non iure.

7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Sussistono giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e della parziale novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- respinge il ricorso introduttivo;

- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario