TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 4 agosto 2026, n. 14084
Le caratteristiche tecniche specificate nel bando di gara devono essere interpretate secondo il criterio dell'equivalenza funzionale e sostanziale, il quale consente la presentazione di offerte diverse dalle specifiche tecniche ma equivalente dal punto di vista funzionale. Tuttavia, tale criterio non può essere invocato per ammettere offerte che comportano aliud pro alio (un diverso prodotto) rispetto a quanto richiesto dal capitolato. Quando la lex specialis richiede, come requisito minimo obbligatorio, una determinata caratteristica tecnica, l'offerta di un bene dotato di diversa qualità integra un aliud pro alio, non ammissibile neppure sotto il profilo della pretesa equivalenza funzionale.
Si pone chiaramente in contrasto con il principio dell’unicità dell’offerta di cui all’art. 17, co. 4, del Codice, l’ipotesi di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché in questi casi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, con pregiudizio della par condicio, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
Guida alla lettura
Il caso esaminato dal Tar Lazio riguarda una procedura di gara nell’ambito della quale è stato offerto un prodotto con caratteristiche diverse da quelle richieste dalla stazione appaltante e descritte nelle specifiche tecniche di progetto.
Il concorrente, consapevole dell’alterità di quanto offerto rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante, ha formulato, in alternativa alla proposta principale, un’offerta condizionata al giudizio di inderogabilità del materiale indicato nelle specifiche, dichiarando, in tale ipotesi, la piena disponibilità a fornire un prodotto realizzato secondo i canoni indicati nelle specifiche tecniche di gara.
L’offerta veniva esclusa, integrando il prodotto un aliud pro alio non rimediabile nonché per violazione del principio di unicità dell’offerta.
Il Tar Lazio, nel confermare la legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante, offre un’interessante ricostruzione degli istituti giuridici sottesi, ripercorrendo i principali arresti giurisprudenziali ad essi riferiti.
Come noto, il principio di equivalenza, disciplinato dall’art. 79 e dall’Allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023, impone di appurare se standard diversi da quelli cristallizzati negli atti di gara possano in concreto soddisfare gli stessi requisiti.
L’equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, essendo espressione del più generale principio del favor partecipationis, e consente alla stazione appaltante di ammettere, a seguito di una propria valutazione discrezionale prodotti con specifiche tecniche equivalenti, certificati di conformità, certificazioni di qualità e in generale mezzi di prova sul possesso dei requisiti equivalenti a quelli richiesti, ovvero titoli di studio e/o professionali equipollenti a quelli prescritti dalla lex specialis.
Le caratteristiche tecniche specificate nel bando di gara devono essere interpretate secondo il criterio dell'equivalenza funzionale e sostanziale, il quale consente la presentazione di offerte diverse dalle specifiche tecniche ma equivalente dal punto di vista funzionale.
Tuttavia, tale principio non può essere invocato per ammettere offerte che comportano aliud pro alio (un diverso prodotto) rispetto a quanto richiesto dal capitolato.
Non è consentito, infatti, disapplicare la lex specialis: le caratteristiche tecniche previste dal capitolato possono essere superate solo quando il fornitore dimostra che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti.
L’accettazione di un prodotto differente lederebbe il principio della par condicio tra i concorrenti posto che, una volta individuato con precisione l’oggetto del contratto, come nel caso di specie, la stazione appaltante si autovincola ad esso, nel senso che non può poi, in sede di valutazione delle offerte, modificarne (in senso ampliativo o riduttivo) il contenuto e le finalità.
Il Tar ha, inoltre, considerato la proposta alternativa offerta violativa dell’art. 17, comma 4, del Codice, in quanto condizionata e subordinata alla mancata accettazione dell’oggetto proposto in via principale.
L’art. 17, co. 4, prevede che: “Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine” dovendosi ritenere, dunque, che con tale previsione, la legge sancisce il principio ineludibile di unicità dell’offerta.
Il principio dell’unicità dell’offerta, per come declinato in giurisprudenza, vieta a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta, ponendosi come scopo quello di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità ed imponendo ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere essenzialmente con un’unica proposta tecnica ed economica.
Si è pertanto affermato in tale ottica che la violazione al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.
La giurisprudenza del Consiglio di Sato ha, inoltre, affermato e chiarito che il principio di unicità dell’offerta è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione. La presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l’aggiudicazione, infatti, è il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, n.4537/2024).
Pubblicato il 04/08/2026
N. 14084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02789/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2789 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“City Net Ecologia & Ambiente” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8FBE2F404, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
“Civitavecchia Servizi Pubblici” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
nei confronti
“Eurosintex” S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia ed Andrea Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della comunicazione ex art 90 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023 del 3.02.2026 con la quale era comunicata l’esclusione dalla procedura di affidamento;
del verbale di gara n 3 del 30.01.2026;
dei verbali di gara;
in via subordinata, per quanto necessario, della disciplina di gara
e per la condanna al risarcimento del danno anche in forma specifica anche tramite subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato, e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/4/2026:
della determina di aggiudicazione del Presidente del CDA di Civitavecchia Servizi Pubblici n 3/2026/FRT del 13.03.2026 comunicata con nota del 17.03.2026, con la quale sono stati approvati gli atti e verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata;
della comunicazione del 17.03.2026 con la quale Civitavecchia Servizi Pubblici ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art 90 comma 1 lett. b) e c) Dlgs 36/2023 con contestuale presa d’atto ex art 36, comma 3 d.lgs. n. 36/2023, l’intervenuta aggiudicazione della gara;
della comunicazione del 10.04.2026 con la quale è stata comunicazione dell’intervenuta stipula del contratto;
del contratto stipulato e dei verbali di gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di “Civitavecchia Servizi Pubblici” S.r.l. e di “Eurosintex” S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2026 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di gravame introduttivo notificato e depositato nei termini di rito, la società ricorrente avversava la comunicazione, effettuata ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, con cui la stazione appaltante comunicava la sua esclusione dalla procedura aperta indetta con determinazione n. 80/2025/FF del 30 settembre 2025 per l’affidamento della fornitura e posa in opera dei dispositivi di raccolta dei rifiuti urbani denominati “Ecostazioni automatizzate per l’ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, in uno con il verbale di gara n. 3 del 30 gennaio 2026 con cui la commissione di gara aveva disposto la suddetta esclusione.
In punto di fatto, la ricorrente esponeva che, con la citata determina a contrarre, era stato dato avvio alla procedura aperta in discorso, per un corrispettivo pari ad euro 342.865,56.
Con propria offerta, essa si era impegnata a fornire le ecostazioni richieste dal bando di gara (strutture monoblocco gestite da un sistema elettronico di controllo con postazioni contenenti cinque cassonetti interni da 1.100 litri) proponendo, a titolo di miglioria, l’impiego di materiali più performanti e resistenti (oltre che più gradevoli alla vista, considerato l’impiego urbano delle strutture in questione) e, in particolare, l’utilizzo dell’alluminio anodizzato (in luogo dell’acciaio previsto dal bando) per la realizzazione della scocca esterna.
Tuttavia, con la nota impugnata, la stazione appaltante comunicava alla ricorrente la propria esclusione “per difformità di quanto proposto rispetto alle specifiche di esecuzione (…) e quindi per inidoneità dell’offerta” nonché per la violazione dell’art. 17, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 in quanto la medesima sarebbe stata affetta da “inammissibile duplicità”.
Nel verbale n. 3 del 30 gennaio 2026 si leggeva che, a parere della commissione giudicatrice, la struttura proposta dalla ricorrente, differentemente da quanto richiesto dalle specifiche di esecuzione (le quali prescrivevano l’impiego dell’acciaio al carbonio per la struttura e dell’acciaio inox per le bascule), consisteva in strutture e bascule in alluminio anodizzato, senza attestare la maggiore leggerezza assicurata dalla ricorrente (dovendo comunque la movimentazione della struttura avvenire tramite autogru) e senza dimostrazione alcuna in ordine alla maggiore durata della stessa.
Inoltre, considerato che l’offerente si era comunque impegnata, ove l’utilizzo dell’acciaio fosse stato ritenuto imprescindibile dalla stazione appaltante, a fornire strutture in quel materiale, l’offerta avanzata dalla ricorrente veniva considerata duplice, con conseguente violazione del principio di unicità delle offerte di cui all’art. 17, comma 4, primo periodo, d.lgs. cit..
Contro siffatti provvedimenti, la ricorrente avanzava due motivi di ricorso con i quali si doleva, in estrema sintesi, della violazione del principio di equivalenza delle offerte di cui all’art. 79 del d.lgs. cit. e dell’allegato II.5 al già menzionato decreto, dell’irragionevolezza e dell’illogicità dell’esclusione disposta dall’amministrazione e della violazione dell’art. 17, comma 4, cod. contr., per quanto concerne l’asserita duplicità dell’offerta avanzata.
Si concludeva il gravame con la domanda di risarcimento del danno patito in conseguenza dell’esclusione dalla procedura di gara e con la dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro nel contratto, nonché con la domanda di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
La stazione appaltante (“Civitavecchia servizi pubblici” s.r.l.) si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa delle disposizioni di gara con cui l’amministrazione si sarebbe vincolata all’esclusione di offerte parziali, plurime, condizionate od alternative nonché prospettando, nel merito, l’infondatezza di tutte le censure mosse in gravame e l’insussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta.
Tra la documentazione prodotta in giudizio, la parte resistente depositava anche la determinazione del 13 marzo 2026, recante l’aggiudicazione definitiva della fornitura in favore della “Eurosintex” s.r.l., oltre a copia della comunicazione di avvenuta aggiudicazione inoltrata alla ricorrente ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023.
Con ordinanza n. 1823 del 24 marzo 2026, il Collegio prendeva atto della rinuncia all’incidente cautelare formulata dalla ricorrente alla camera di consiglio tenutasi nel medesimo giorno, con riserva di successiva riproposizione della medesima alla luce dell’articolazione di eventuali motivi aggiunti di gravame.
Con atto accessorio di ricorso tempestivamente proposto, parte ricorrente domandava l’annullamento della determina di aggiudicazione della gara sopra citata e della comunicazione di avvenuta sottoscrizione del contratto medio tempore pervenuta reiterando, nei confronti di detti atti, le censure già mosse con il ricorso introduttivo e lamentando, altresì, la disparità di trattamento a suo dire subita rispetto all’offerta dell’aggiudicataria la quale, proseguiva la ricorrente, non sarebbe stata oggetto di valutazioni altrettanto analitiche in ordine alle specifiche tecniche dei materiali proposti dalla “Eurosintex”.
Anche il gravame accessorio si concludeva con la domanda di risarcimento del danno – se del caso, anche tramite subentro nell’esecuzione del contratto, previa declaratoria di inefficacia del negozio nel frattempo concluso con l’aggiudicataria – e con la richiesta di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati, anche inaudita altera parte.
Con decreto n. 2178 del 14 aprile 2026, la domanda ex art. 56 c.p.a. veniva respinta.
Si costituiva in giudizio la controinteressata, “Eurosintex” s.r.l., eccependo l’infondatezza dei primi due motivi aggiunti di ricorso, nonché l’inammissibilità del terzo per carenza delle condizioni dell’azione.
Anche l’amministrazione resistente si costituiva in giudizio per resistere al gravame accessorio, contestandone la fondatezza.
Con ordinanza n. 2508 del 28 aprile 2026, la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. veniva respinta, il Collegio fissando comunque al 7 luglio 2026 l’udienza pubblica per la decisione nel merito dell’affare.
In vista di detta udienza, tutte le parti depositavano documenti e memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., con cui insistevano nelle domande ed eccezioni già mosse.
Infine, all’udienza pubblica del 7 luglio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo (reiterato anche come primo motivo del gravame accessorio), parte ricorrente lamentava la “violazione e falsa applicazione dell’art. 79 Dlgs 36/2023, dell’allegato II.5 Dlgs 36/2023, del principio di equivalenza trovante origine nella normativa comunitaria e siccome declinato dalla Giurisprudenza Amministrativa. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria. Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ingiustizia, irragionevolezza, sproporzionalità, inadeguatezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti”.
In estrema sintesi, essa rilevava che:
- scopo della lex specialis sarebbe stato quello non di ottenere una fornitura di ecostazioni in acciaio al carbonio, bensì di acquisire strutture che garantissero “la massima affidabilità e durabilità nel tempo”;
- così ricostruito l’interesse concreto della stazione appaltante, la propria offerta di materiali in alluminio anodizzato avrebbe più che soddisfatto l’esigenza manifestata con le specifiche tecniche di gara (trattandosi di un materiale più leggero rispetto all’acciaio, con conseguente minore usura dei relativi componenti meccanici e, per converso, maggiore resistenza all’azione degli agenti atmosferici), così dimostrando l’equivalenza della propria offerta in ossequio agli insegnamenti pretori secondo cui le clausole di gara non possono essere interpretate in modo strettamente formalistico, dovendo essere, al contrario, interpretate allo scopo di operare in funzione del risultato concretamente perseguito, di talché dovrebbero ammettersi anche offerte equivalenti purché sia soddisfatto l’interesse e lo scopo perseguito dall’amministrazione e garantito lo stesso risultato preventivato.
Con il secondo motivo, ella deduceva la “violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 4 primo periodo del Dlgs 36/2023 ed art 72 RD 827/24. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria. Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ingiustizia, irragionevolezza, sproporzionalità, inadeguatezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti” sostenendo, sempre in sintesi, che le strutture in alluminio offerte non costituirebbero una duplicazione dell’offerta, bensì una miglioria, sotto il profilo oggettivo, di un’offerta che rimarrebbe unitaria.
Infine, con il terzo mezzo di censura (articolato esclusivamente in relazione al gravame accessorio), parte ricorrente lamentava la “violazione e falsa applicazione della Legge di gara, degli artt 1, 2, 3 e 5 Dlgs 36/2023 ed art 72 RD 827/24. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria. Irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà. Disparità di trattamento. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ingiustizia, irragionevolezza, sproporzionalità, inadeguatezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti” contestando l’asserita disparità di trattamento tra la valutazione operata dalla commissione con riguardo alla propria offerta e quella compiuta nei confronti dell’offerta della controinteressata, rispetto alla quale la stazione appaltante non avrebbe considerato la mancata puntuale indicazione del materiale utilizzato per la struttura, genericamente qualificato come “acciaio” senza la specifica dell’impiego di “acciaio al carbonio”.
Oltretutto, sempre secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto escludere l’offerta dell’aggiudicataria per aver proposto un sistema di identificazione tramite lettore “RFID MiFare” con protocollo di sicurezza proprietario anziché tramite tessera sanitaria, come esplicitamente previsto nelle specifiche tecniche di gara.
Inoltre, proseguiva la ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria non avrebbe recato l’impegno ad offrire serigrafie a colori su almeno il cinquanta percento della superficie complessiva delle strutture né, in maniera espressa ed inequivoca, l’impegno a fornire cinque contenitori interni da 1.100 litri in PE con sistema di sollevamento DIN.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter soprassedere dal prendere posizione sull’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso introduttivo mossa dall’amministrazione resistente in ragione della palese infondatezza delle censure relative ai primi due motivi contenuti nel gravame introduttivo del giudizio (e ribaditi con riferimento all’impugnazione accessoria).
Osserva il Collegio infatti come, in tema di equivalenza delle offerte, la più recente giurisprudenza si sia assestata sui seguenti principi:
- “il principio di equivalenza funzionale permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, trovando applicazione non solo per i requisiti di ammissione dei concorrenti ma anche per la valutazione tecnico-discrezionale degli aspetti qualitativi dell'offerta. Tale principio si applica indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, perseguendo il favor partecipationis e il legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione” (Cons. St., sez. III, n. 8840/2025);
- “le caratteristiche tecniche specificate nel bando di gara devono essere interpretate secondo il criterio dell'equivalenza funzionale e sostanziale, il quale consente la presentazione di offerte diverse dalle specifiche tecniche ma equivalente dal punto di vista funzionale. Tuttavia, esso non può essere invocato per ammettere offerte che comportano aliud pro alio (un diverso prodotto) rispetto a quanto richiesto dal capitolato” (così C.G.A.R.S., n. 1017/2025. In termini del tutto analoghi Cons. St., sez. III, n. 668/2026, secondo cui “il principio di equivalenza, previsto dall'art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016, consente di valutare le offerte non in modo puramente formale ma in relazione alla loro idoneità a soddisfare le esigenze funzionali dell'Amministrazione. Tuttavia, non è consentito disapplicare la lex specialis: le caratteristiche tecniche previste dal capitolato possono essere superate solo quando il fornitore dimostra che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti”);
- “in tema di contratti pubblici, il principio di equivalenza non è invocabile quando la lex specialis richiede, come requisito minimo obbligatorio, una specifica caratteristica tecnica (nella specie: "sistema elettrico di allungamento del piano rete" per letti di terapia intensiva), sicché l'offerta di un bene dotato di diverso sistema (nella specie: meccanico/manuale) integra un aliud pro alio, non ammissibile neppure sotto il profilo della pretesa equivalenza funzionale” (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III-quater, n. 6723/2026. Sul punto anche Cons. St., sez. V, n. 4508/2026: “il principio di equivalenza, di derivazione eurounitaria e con funzione eterointegrativa della lex specialis, opera indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara e può essere applicato dalla stazione appaltante anche mediante una valutazione implicita, desumibile dalla documentazione tecnica in atti, restando escluso solo quando l'offerta riguardi un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie e inderogabili previste dalla legge di gara, traducendosi in un inammissibile aliud pro alio”).
Traslando le coordinate ermeneutiche sopra sinteticamente tracciate al caso di specie, appare evidente che, con le specifiche di esecuzione allegate alla lex specialis, l’amministrazione aggiudicatrice avesse espressamente richiesto, per ciascuna ecostazione, che “la scocca dovrà essere costruita interamente in acciaio al carbonio e pannellature coibentate verniciate” mentre, con riferimento alle bocche di conferimento, le stesse “dovranno essere costituite da bascule cilindriche a tamburo, della capacità di 80 litri circa, realizzate in acciaio inossidabile, e dovranno essere posizionate sul lato frontale della struttura”.
Quanto sopra veniva richiesto “al fine di garantire la massima affidabilità e durata nel tempo”.
A tale, precisa, richiesta faceva da contraltare l’offerta tecnica avanzata dalla ricorrente la quale, quanto al materiale costituente la struttura delle ecostazioni, proponeva “una struttura monoblocco in alluminio anodizzato, materiale che assicura elevata resistenza alla corrosione, lunga durabilità e un’estetica moderna perfettamente integrabile nel contesto urbano” – ulteriormente precisando, quanto ai vantaggi, che detto materiale presenterebbe “totale resistenza a corrosione e salsedine (fondamentale in ambiente costiero); leggerezza strutturale → minor usura dei componenti meccanici, maggiore stabilità; riciclabilità totale (CAM, DNSH) superfici idrorepellenti, anti-UV, anti-graffio; durabilità superiore senza necessità di riverniciatura” – mentre, per quanto riguarda le bocchette di conferimento, ella prevedeva che ogni bascula fosse “realizzata in alluminio anodizzato verniciato a polveri termoindurenti, materiale leggero e altamente resistente che riduce i consumi della motorizzazione e garantisce stabilità estetica nel tempo” – chiarendo che detta scelta garantirebbe “resistenza massima agli agenti atmosferici; stabilità cromatica; estetica superiore; riduzione degli attriti → bassissimo consumo energetico durante l’apertura motorizzata” – infine concludendo che “pur essendo le specifiche di esecuzione riferite a scocche in acciaio al carbonio e bascule in acciaio inox, la struttura e le bocchette della (…) sono realizzate in alluminio anodizzato che garantisce prestazioni almeno equivalenti e, sotto il profilo della durabilità, della resistenza alla corrosione e della manutenzione, decisamente superiori”.
Pur non potendosi concordare con quanto sostenuto dalla stazione appaltante (secondo la quale la ricorrente non avrebbe affatto reso alcuna dichiarazione di equivalenza, così rendendo impossibile all’amministrazione effettuare la verifica prescritta giacché, come sopra chiarito, non occorre che la dichiarazione di equivalenza sia contenuta in un documento a tal fine appositamente redatto, potendo la stessa pure ricavarsi dal complesso della documentazione tecnica, purché sia univocamente identificabile il prodotto fornito ed attestata l’equivalenza tecnico-qualitativa anche con le diverse caratteristiche proposte, non potendo la stazione appaltante limitarsi ad un approccio meramente formalistico, cfr. T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, n. 968/2026), nondimeno deve ritenersi che la struttura offerta, ancorché svolga la stessa funzione di conferimento dei rifiuti in ambito urbano di quella richiesta dall’amministrazione, non rispetti i requisiti tecnici minimi strutturali che definiscono l’identità della prestazione richiesta, l’offerta di contenitori e bascule basate su materiali diversi da quelli descritti nelle specifiche di esecuzione integrando un aliud pro alio non rimediabile (in termini analoghi T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, n. 1866/2026, T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 674/2026).
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza del primo mezzo di censura.
Ad analoga sorte va incontro anche il secondo motivo di ricorso, col quale parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 17, comma 4, cod. contr. da parte della stazione appaltante, non potendosi considerare la propria offerta come condizionata alla mancata accettazione dell’oggetto proposto.
Il principio dell’unicità dell’offerta, per come codificato in giurisprudenza, vieta a ciascun concorrente di presentare più di un'offerta, ponendosi come scopo quello di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in condizione di parità.
“La presentazione di offerte plurime o alternative, comportando la possibilità di sfruttare una pluralità di opzioni, genererebbe una situazione di vantaggio idonea ad incidere sulla par condicio tra i partecipanti, rendendo peraltro più difficoltosa l'emersione della migliore offerta nella gara. E' dunque vietato formulare più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all'esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente che, facendo affidamento su di un ventaglio di proposte diverse, possa ottenere una posizione di vantaggio sugli altri, ai quali non rimarrebbe che una possibilità, ovverossia un'unica offerta” (Cons. St., sez. III, n. 6992/2024).
Si pone chiaramente in contrasto con detto principio l’ipotesi “di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante” (Cons. St., sez. V, n. 4537/2024).
Orbene, nel caso di specie l’ipotesi da ultimo menzionata è quella che risulta essersi in concreto verificata: a fronte dell’acclarata proposizione di un prodotto radicalmente diverso da quello costituente oggetto delle specifiche di esecuzione parte ricorrente, ben consapevole dell’alterità delle strutture offerte rispetto a quelle richieste dalla stazione appaltante, ha formulato un’offerta condizionata al giudizio di inderogabilità del materiale indicato nelle specifiche (“Qualora la Stazione Appaltante ritenesse inderogabile il materiale acciaio, City Net conferma sin d’ora la piena disponibilità a fornire le ecostazioni con scocca e bascule realizzate nei materiali indicati nelle Specifiche”).
Appare evidente, quindi, il carattere alternativo delle prestazioni dedotte nella proposta contrattuale, con evidente vantaggio indebito che la ricorrente, ove non fosse stata esclusa, avrebbe conseguito rispetto agli altri concorrenti.
Ne discende, quindi, l’infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione.
Al rigetto dei primi due motivi di ricorso – comportando l’accertamento della legittimità dell’esclusione della ricorrente disposta dalla stazione appaltante – consegue, come correttamente eccepito dalla controinteressata, anche l’inammissibilità del restante motivo di impugnazione, col quale la prima si duole della disparità di trattamento nella valutazione della propria offerta rispetto alla seconda.
Invero, la conferma della correttezza dell’esclusione operata dalla stazione appaltante determina che la ricorrente sia del tutto priva tanto di legittimazione quanto di interesse a ricorrere, non potendo essere riammessa in gara e, tantomeno, conseguire l’aggiudicazione desiderata.
Infine, la radicale infondatezza della pretesa vantata impedisce di colorare di antigiuridicità il pregiudizio subito il quale, al contrario, va ritenuto conforme a diritto e, pertanto, non presenta il presupposto dell’ingiustizia del danno cui l’art. 2043 c.c. riconnette il diritto al ristoro, per equivalente o in forma specifica.
Del che ne discende, quindi, anche il rigetto della domanda risarcitoria per assenza di un danno contra ius risarcibile.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’amministrazione resistente e della società controinteressata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione resistente e della società controinteressata che liquida, per ciascuna delle controparti, in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario