TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 18 giugno 2026 n. 1766

La giurisprudenza amministrativa ha affrontato il tema alla luce dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che interagiscono con i sistemi digitali pubblici e che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, concludendo che si debba verificare in concreto se la pretesa non visibilità di alcune informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica sia superabile attraverso l’uso di comandi digitali comuni o di software standard.

Rientra nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo, quali l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale (“scorrimento a destra”) o la parziale riduzione dello zoom della pagina (riduzione al 75%) che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale.

 

Guida alla lettura

La sentenza affronta la questione dell’accessibilità degli strumenti informatici delle pubbliche amministrazioni, richiamando il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, al quale, similmente a quanto viene chiesto alle stazioni appaltanti, è richiesta una diligenza professionale minima per l’esecuzione di elementari operazioni di navigazione, alla luce dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico e privato), che interagiscono con i sistemi digitali.

La controversia trae origine dalla procedura aperta di affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Ragusa, nella quale la ricorrente si classificava al terzo posto, senonché successivamente la prima classificata veniva esclusa per carenza dei requisiti richiesti e la seconda per gravi irregolarità fiscali. La terza classificata si vedeva tuttavia annullare la proposta di aggiudicazione, in quanto la seconda classificata chiedeva l’annullamento in autotutela della propria esclusione, producendo una certificazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che veniva accolto dal Comune, con conseguente annullamento dell’esclusione e aggiudicazione della gara disposta con atto del 31 dicembre 2025.

In data 8 gennaio 2026 veniva presentata istanza di accesso agli atti, all’esito della quale la ricorrente adiva il Tribunale amministrativo articolando il ricorso in cinque distinti motivi, adducendo, da ultimo, la violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara per l’illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara della seconda classificata per mancato assolvimento del sopralluogo obbligatorio, previsto dal bando a pena di esclusione. Sia il Comune sia la cooperativa aggiudicataria si costituivano in giudizio, eccependo la tardività di questa censura, in quanto il ricorso veniva notificato in data 6 febbraio 2026, mentre l’attestazione del sopralluogo era già resa disponibile sul portale della procedura di gara in data 31 dicembre 2025.

Nell’esaminare l’eccezione, il Collegio ricorda preliminarmente come il dies a quo per l’impugnazione decorra dalla data in cui i documenti rilevanti per la proposizione del ricorso sono stati resi accessibili alla parte, distinguendo, nel caso concreto, tra quelli resi disponibili a seguito di accesso agli atti e il verbale di sopralluogo visibile sulla piattaforma in data anteriore

Sull’accessibilità di quest’ultimo documento emergeva, a seguito di ordinanza istruttoria, che la sezione “Accesso agli atti” della piattaforma era stata sbloccata il 31 dicembre 2025 e il documento risultava regolarmente acquisito a sistema e reso accessibile ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 36/2023. Parte ricorrente, preso atto di un tanto, contestava tuttavia la conformità della pubblicazione al quadro normativo in materia di accessibilità digitale, poiché “la riduzione della visualizzazione della pagina web al 75 % (in luogo del parametro predefinito del 100%)” rendeva “percepibile una colonna fino a quel momento occultata”, chiedendo altresì la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. per errore scusabile. Il Tribunale ha tuttavia disatteso tali argomentazioni accogliendo l’eccezione di tardività.

Nel motivare la decisione il Collegio affronta il peculiare tema della disciplina sulla accessibilità degli strumenti informatici prevista dalla L. 9 gennaio 2004 n, 4, modificata dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 106, e i requisiti tecnici richiesti. La legge infatti stabilisce che per accessibilità deve intendersi la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, come stabilito dall’art. 3 bis, per cui i siti web e le applicazioni “sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi”, il quale rinvia alle linee guida per l’individuazione delle regole tecniche, ovvero quelle adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, le quali recepiscono come standard tecnico vincolante per la P.A. le Web Content Accessibility Guidelines, sviluppate dal World Wide Web Consortium (W3C). Queste linee guida stabiliscono lo standard minimo per guidare lo sviluppo di risorse web accessibili a persone con disabilità, definendo tra l’altro, il criterio chiamato “Ricalcolo del flusso”, che consente che il contenuto sia presentato integralmente sull’interfaccia utente senza perdita di informazioni o funzionalità e senza necessità di scorrimento bidimensionale.

La ricorrente contestava che l’interfaccia della piattaforma utilizzata dall’amministrazione per la gestione della procedura di gara non consentisse una immediata percezione e accessibilità del contenuto della pagina, in quanto non sarebbe stato rispettato questo standard, ovvero la risoluzione del 100 per cento di zoom, e quindi la visibilità delle informazioni senza necessità di scorrimento. La questione su cui il Collegio si è pronunciato riguarda quindi se tale circostanza sia di per sé idonea ad inficiare la pubblicazione o giustificare la mancanza di conoscenza del documento in contestazione.

I Giudici richiamano l’orientamento giurisprudenziale sui doveri di leale collaborazione dei soggetti sia pubblico sia privato che interagiscono con strumenti digitali e che utilizzando la modalità digitale per la loro attività, secondo cui si deve “verificare in concreto se la pretesa non visibilità di alcune informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica sia superabile attraverso l’uso di comandi digitali comuni o di software standard”, che pur riferendosi allo “sforzo esigibile dalla stazione appaltante nel codificare la documentazione trasmessa dai concorrenti” esso possa “trovare applicazione, in via di reciprocità e in ossequio al principio di autoresponsabilità del concorrente, anche nei confronti dell’operatore economico che consulta la piattaforma telematica di gara”. Il Collegio quindi conclude che “rientra nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo, quali l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale (“scorrimento a destra”) o la parziale riduzione dello zoom della pagina (riduzione al 75%), che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale”. La ricorrente non poteva, pertanto, giustificare la mancata conoscenza del verbale di sopralluogo semplicemente perché lo stesso non era immediatamente visibile. In motivazione viene infatti richiamato il particolare principio di autoresponsabilità nelle pubbliche gare, svolte con modalità telematiche, dell’operatore economico, che nel partecipare deve avere consapevolezza dell’esperienza e abilità informatica, fermo restando che nel caso di specie l’attività di spostamento del cursore o riduzione dello zoom sono da considerarsi competenze digitali ordinarie.

Per queste ragioni il Collegio ha ritenuto il motivo irricevibile poiché tardivo e contestualmente ha rigettato la richiesta di remissione in termini, poiché si tratta di istituto di natura eccezionaledi stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi”, non sussistenti nel caso sottoposto a giudizio del TAR.

 

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