Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2026, n. 5630

In materia di gare telematiche, il termine minimo di trenta giorni per la presentazione delle offerte, previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, decorre dalla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e non dalla sua pubblicazione nazionale. L'eventuale malfunzionamento della piattaforma rileva solo se accertato come impeditivo e formalmente gestito dalla stazione appaltante mediante sospensione o proroga dei termini ai sensi dell'art. 25 del Codice; in difetto, il ritardo nell'invio dell'offerta resta imputabile all'operatore economico in applicazione del principio di autoresponsabilità.

Guida alla lettura

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 14 luglio 2026, n. 5630, affronta alcune delle questioni più delicate connesse allo svolgimento delle procedure di affidamento integralmente telematiche, offrendo un'importante ricostruzione sistematica dei rapporti tra il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, il corretto utilizzo delle piattaforme digitali di e-procurement e i poteri della stazione appaltante in presenza di presunti malfunzionamenti del sistema informatico. La decisione assume particolare rilievo poiché interviene in un contesto caratterizzato dalla progressiva digitalizzazione delle procedure di gara introdotta dal d.lgs. n. 36/2023, chiarendo come debbano essere interpretate le disposizioni contenute negli articoli 25, 71, 84 e 92 del Codice dei contratti pubblici e fornendo indicazioni operative di notevole interesse tanto per le amministrazioni aggiudicatrici quanto per gli operatori economici.

La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta dall'INPS per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali dell'Istituto. Un operatore economico, non riuscendo a completare l'invio della propria offerta entro il termine previsto dalla lex specialis, aveva denunciato l'esistenza di malfunzionamenti della piattaforma telematica gestita da Consip, ottenendo inizialmente la riapertura dei termini e la successiva aggiudicazione dell'appalto, espressamente subordinata all'esito delle verifiche tecniche sui log di sistema. Gli accertamenti informatici avevano tuttavia escluso qualsiasi malfunzionamento impeditivo della partecipazione alla gara, inducendo l'amministrazione ad annullare l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico. Il Consiglio di Stato conferma integralmente la legittimità dell'operato della stazione appaltante e coglie l'occasione per precisare alcuni principi destinati ad assumere una rilevanza generale nell'ambito delle gare telematiche.

Un primo profilo di particolare interesse riguarda la corretta individuazione del termine minimo di trenta giorni previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la presentazione delle offerte nelle procedure aperte sopra soglia europea. La pronuncia chiarisce che tale termine decorre dalla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 84 del Codice e non dalla successiva pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici o sul sito istituzionale della stazione appaltante. L'affermazione appare particolarmente significativa perché elimina un'incertezza interpretativa che aveva dato luogo a numerose contestazioni. Il Collegio valorizza il dato letterale della disposizione, osservando come il rinvio operato dall'art. 71 riguardi esclusivamente l'art. 84, dedicato alla pubblicazione europea, mentre la pubblicazione nazionale disciplinata dall'art. 85 assume carattere meramente successivo e complementare. La soluzione adottata rafforza l'esigenza di uniformità delle procedure sopra soglia nell'ambito del mercato europeo e garantisce una lettura coerente del sistema di pubblicità delineato dal nuovo Codice.

Ancora più rilevante risulta la parte della decisione dedicata ai malfunzionamenti delle piattaforme telematiche. Negli ultimi anni il crescente ricorso alle procedure interamente digitali ha moltiplicato il contenzioso relativo alle difficoltà tecniche incontrate dagli operatori economici nella trasmissione delle offerte. In tale contesto il Consiglio di Stato propone una ricostruzione particolarmente rigorosa, distinguendo nettamente tra il semplice verificarsi di anomalie tecniche e l'accertamento di un vero e proprio malfunzionamento impeditivo imputabile alla piattaforma. Secondo il Collegio, il malfunzionamento può assumere rilevanza giuridica soltanto quando sia oggettivamente dimostrato attraverso gli strumenti di tracciabilità messi a disposizione dal sistema informatico e quando sia concretamente idoneo ad impedire la tempestiva presentazione dell'offerta. Non è pertanto sufficiente che l'operatore economico alleghi rallentamenti, messaggi di errore o difficoltà di utilizzo della piattaforma. Occorre, invece, dimostrare l'esistenza di un preciso nesso causale tra il disservizio denunciato e l'impossibilità di rispettare il termine finale fissato dalla legge di gara. Nel caso esaminato, l'analisi dei log di sistema ha evidenziato che l'operatore aveva iniziato le operazioni decisive per la generazione, la firma digitale e il caricamento dell'offerta soltanto pochi minuti prima della scadenza del termine, completando l'upload quando il termine era già spirato. Da tale ricostruzione il Consiglio di Stato trae una conclusione destinata ad incidere significativamente sulla futura giurisprudenza: il mancato rispetto del termine non era conseguenza di un malfunzionamento della piattaforma, bensì della scelta organizzativa dell'operatore economico di concentrare le operazioni essenziali negli ultimissimi minuti disponibili.

La sentenza attribuisce quindi ai log di sistema un valore probatorio particolarmente elevato. La completa tracciabilità delle operazioni compiute dagli utenti rappresenta infatti una delle principali caratteristiche delle piattaforme di approvvigionamento digitale e consente di ricostruire con precisione cronologica tutte le attività svolte dall'operatore economico. In presenza di tali registrazioni informatiche, non risultano sufficienti mere allegazioni difensive o valutazioni ipotetiche sull'esistenza di rallentamenti non riscontrati dai dati tecnici. Particolarmente significativa appare anche la ricostruzione del principio di autoresponsabilità. Il Collegio ribadisce che la partecipazione ad una procedura telematica richiede uno specifico livello di diligenza professionale, particolarmente elevato quando il concorrente è un operatore economico qualificato e abitualmente operante nel settore degli appalti pubblici. Ne consegue che grava sul partecipante l'obbligo di programmare con congruo anticipo tutte le attività necessarie alla predisposizione dell'offerta, alla firma digitale dei documenti e al loro caricamento sulla piattaforma.

La decisione valorizza espressamente le clausole del disciplinare che invitavano gli operatori ad avviare tempestivamente le operazioni di trasmissione, sottolineando come i fisiologici rallentamenti della rete, le difficoltà di connessione o i normali tempi necessari alla firma digitale costituiscano eventi pienamente prevedibili e, pertanto, ricadano nella sfera di rischio dell'operatore economico.

Il principio di autoresponsabilità viene così adattato al contesto digitale. Non si tratta più soltanto dell'obbligo di compilare correttamente la documentazione amministrativa o di rispettare le prescrizioni della lex specialis, ma anche del dovere di utilizzare gli strumenti informatici secondo criteri di prudenza, prevedendo i tempi tecnici necessari al completamento dell'intera procedura di invio. Sotto questo profilo la pronuncia contribuisce a delimitare con maggiore precisione la linea di confine tra rischio operativo del concorrente e responsabilità della stazione appaltante.

Altro passaggio di notevole interesse riguarda l'interpretazione dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici. Il Consiglio di Stato chiarisce che la sospensione o la proroga dei termini di presentazione delle offerte costituisce una misura eccezionale che può essere adottata soltanto a seguito di una formale decisione della stazione appaltante, accompagnata dalla necessaria pubblicità e trasparenza. I periodi durante i quali si siano eventualmente verificati disservizi informatici non possono essere automaticamente sottratti dal termine complessivo previsto per la presentazione delle offerte. Diversamente, il termine finale perderebbe quella funzione di certezza che rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'intera procedura di evidenza pubblica.

La decisione valorizza pertanto il collegamento tra il principio di trasparenza e la disciplina delle piattaforme digitali. Qualunque modifica dei termini di gara deve infatti essere conosciuta da tutti gli operatori economici interessati e non può derivare da ricostruzioni successive fondate su presunti malfunzionamenti denunciati dal singolo concorrente. La proroga dei termini diviene così uno strumento eccezionale destinato a ristabilire la parità di trattamento tra gli operatori e non un rimedio individuale utilizzabile caso per caso.

Particolarmente innovativa appare inoltre la parte della sentenza dedicata all'autotutela amministrativa. Il Collegio osserva come, nel caso concreto, l'aggiudicazione fosse stata espressamente subordinata all'esito positivo delle verifiche tecniche sui malfunzionamenti denunciati. Ciò comporta che il successivo provvedimento con il quale l'INPS ha eliminato gli effetti dell'aggiudicazione non costituisce una vera e propria rivalutazione discrezionale dell'interesse pubblico, bensì l'attuazione di una condizione già contenuta nel provvedimento originario. Ne deriva un'importante attenuazione del principio di tutela dell'affidamento. L'operatore economico non poteva infatti confidare nella definitiva stabilità dell'aggiudicazione, essendo perfettamente consapevole che essa era subordinata al positivo esito degli accertamenti tecnici.

Anche qualora si voglia qualificare il provvedimento come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, osserva comunque il Consiglio di Stato, risultano pienamente integrati tutti i relativi presupposti. L'illegittimità dell'aggiudicazione discende infatti dall'accertato mancato rispetto del termine di presentazione dell'offerta, mentre l'interesse pubblico è rappresentato dalla necessità di garantire la parità di trattamento tra tutti i concorrenti e il corretto svolgimento della competizione. Sotto questo profilo la decisione valorizza il principio del risultato introdotto dall'art. 1 del nuovo Codice dei contratti pubblici. Il Collegio precisa che tale principio non può essere interpretato esclusivamente come ricerca della massima efficienza amministrativa o del miglior rapporto qualità-prezzo. Il risultato deve essere perseguito nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza, sicché il corretto confronto competitivo costituisce esso stesso parte integrante dell'interesse pubblico perseguito dalla disciplina degli appalti.

La sentenza offre quindi una lettura equilibrata del nuovo Codice, nella quale digitalizzazione, semplificazione e rapidità delle procedure non comportano alcuna attenuazione delle garanzie fondamentali poste a presidio della concorrenza. Le piattaforme telematiche non modificano i principi tradizionali delle procedure di evidenza pubblica, ma ne rappresentano semplicemente il nuovo ambiente operativo. Anzi, proprio la completa tracciabilità delle operazioni informatiche rende oggi ancora più rigoroso l'accertamento delle responsabilità delle parti coinvolte.

La pronuncia n. 5630 del 2026 consolida un orientamento improntato al rigore nell'applicazione dei termini di gara, rafforza il principio di autoresponsabilità degli operatori economici, delimita con precisione l'ambito dei malfunzionamenti rilevanti delle piattaforme digitali e chiarisce che la tutela della concorrenza e della par condicio impone che ogni eventuale modifica dei termini procedimentali avvenga esclusivamente attraverso provvedimenti formali, trasparenti e conoscibili da tutti i partecipanti. La decisione contribuisce così a definire un quadro interpretativo coerente con gli obiettivi del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel quale innovazione digitale e certezza delle regole procedurali sono destinate a procedere congiuntamente, senza sacrificare i principi fondamentali dell'evidenza pubblica.

 

Pubblicato il 14/07/2026

N. 05630/2026REG.PROV.COLL.

N. 03195/2026 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3195 del 2026, proposto da
Recrytera s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8D2F40C1F, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Archilletti, Damiano Lipani e Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps – Istituto nazionale della previdenza sociale – Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti, non costituito in giudizio;
Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

nei confronti

Selexi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Tommaso Gomitoni e Stefano Invernizzi, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Angiolini in Milano, via Chiossetto 14;
Merito s.r.l., non costituito in giudizio;
Power Giob s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 5300/2026, resa tra le parti,

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Selexi s.r.l. e di Power Giob s.r.l. e di Inps - Istituto nazionale della previdenza sociale e di Consip s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Daniele Archilletti, Damiano Lipani, Daniela Anziano, Lucio Perone e Stefano Invernizzi;

Si dà atto che l'avvocato dello Stato Marcello D'Errico ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. La controversia riguarda la procedura aperta telematica, indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, per l’affidamento di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, di durata pari a 12 mesi, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto i “Servizi per l’espletamento delle attività relative ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nei ruoli dell'INPS”.

2. l’Inps, con determinazione 3 febbraio 2026 n. RS 30/70/2026, ha disposto l’annullamento parziale in autotutela “dell’aggiudicazione disposta con determinazione RS 30/2025/777 del 12/12/2025 nei confronti dell’operatore Recrytera S.r.l.”.

3. Recrytera s.r.l. (di seguito: “Recrytera”) ha impugnato detto provvedimento, oltre a:

- la nota dell’INPS del 19 gennaio 2026, inviata a Recrytera in pari data con messaggio PEC prot. INPS.0017.19/01/2026.0019051, avente come oggetto la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio in autotutela dell’Aggiudicazione (Doc. 3);

- l’eventuale nuovo provvedimento dell’INPS, di aggiudicazione della Gara;

- ove occorrer possa, in quanto atto istruttorio, la nota di Consip S.p.A. a socio unico (d’ora in avanti, “Consip”) prot. n. 0061570 del 19 dicembre 2025, con cui è stato fornito riscontro alla richiesta dell’INPS di dare evidenza di eventuali malfunzionamenti della piattaforma di Gara (d’ora in avanti, “Piattaforma” o “Sistema”) che possano aver impedito la corretta partecipazione di Recrytera alla Procedura (Doc. 4);

- in via subordinata, ossia nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la censura prospettata con il primo motivo del ricorso, il bando e il paragrafo 13.6 del disciplinare e, comunque, di tutti gli atti e documenti che compongono la lex specialis – ai fini della sua eventuale riedizione – limitatamente alle parti in cui è stato imposto agli operatori economici interessati a prendervi parte di procedere con l’invio telematico delle proprie offerte, a pena di irricevibilità delle stesse, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29 novembre 2025, ossia entro un periodo di tempo inferiore al termine minimo di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del bando – nel caso di specie avvenuta il 30 ottobre 2025 – stabilito dagli artt. 71, 84 e 85 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto.

Con il ricorso Recrytera ha chiesto il subentro nell’accordo quadro eventualmente medio tempore stipulato, previa declaratoria d’inefficacia dello stesso, nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi.

4. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 20 marzo 2026 n. 5300, ha dichiarato irricevibile il secondo motivo e ha respinto il primo motivo.

5. Recrytera ha appellato la sentenza con ricorso n. 3195 del 2026.

6. Nel corso del presente grado di giudizio si cono costituiti l’Inps, Consip, Selexi s.r.l. e Power Giob s.r.l.

7. All’udienza del 9 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. L’appello è infondato.

L’esito della controversia esime il Collegio dal valutare le eccezioni di rito avverso il ricorso in appello e le relative censure.

9. Con il primo motivo l’appellante Recrytera ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto intempestivo il secondo, e subordinato, mezzo dedotto in primo grado.

Con detta censura la ricorrente, qui appellante, ha sostenuto l’illegittimità del bando di gara in quanto, tra la data di pubblicazione del bando (30 ottobre 2025) e il termine di presentazione delle offerte (29 novembre 2025 ore 10:00), intercorrono, in tesi, 29 giorni e 10 ore, anziché 30 giorni, e dunque un periodo inferiore al termine minimo, pari a 30 giorni, di cui all’art. 71 del d. lgs. n. 26 del 2023. E ciò a maggior ragione considerando il periodo di asserita interruzione per malfunzionamento

Secondo il Tar l’impugnazione in via subordinata, proposta solo a seguito dell'adozione del provvedimento di autotutela, è “irricevibile”, in quanto “era immediatamente conoscibile sin dalla pubblicazione del bando”, con conseguente onere di impugnare il bando entro il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione di quest’ultimo, non dall’atto applicativo (nel caso, il provvedimento di autotutela).

L’appellante ha dedotto l’erroneità della pronuncia sul punto, riproponendo la censura di violazione dell’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023.

9.1. Ai sensi dell’art. 71 comma 2 d. lgs. n. 36 del 2023 “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84”.

Ai sensi dell’art. 84 “I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione”.

Pertanto, il termine di trenta giorni fissato dall’art. 71 decorre dalla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Né si può ritenere che siano coinvolte altre forme di pubblicazione, atteso che l’art. 71 richiama l’art. 84, che si occupa appunto della pubblicazione in ambito unionale, come evidente dall’art. 85.

Infatti quest’ultima disposizione, non l’art. 84 richiamato dall’art. 71, fa riferimento alla altre fome di pubblicazione di sponendo che “I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente”, con la precisazione che “la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84” (evenienza, quest’ultima, che non risulta ricorrere nel caso di specie).

A fronte di quanto sopra la legge di gara dispone che “L’Offerta dovrà pervenire, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 29 novembre 2025, a pena di irricevibilità”, con la precisazione che il “sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta” (par. 13.6 del disciplinare).

Risulta dal bando depositato che la legge di gara è stata trasmessa per la pubblicazione il 27 ottobre 2027 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 29 ottobre 2025.

Detti elementi, che trovano un riscontro oggettivo nella documentazione depositata, non sono specificamente censurati.

Parte appellante si è limitata ad affermare, nella parte in fatto, che la legge di gara avrebbe individuato per la presentazione delle offerte “un periodo di tempo inferiore al termine minimo di trenta giorni, decorrenti dalla pubblicazione del Bando stesso – nel caso di specie avvenuta il 30 ottobre 2025 – come stabilito dagli artt. 71, 84 e 85 del Codice” e, nell’ambito del motivo di ricorso, che i “trenta giorni [decorrono] dalla data di trasmissione del bando di gara, nel caso di specie avvenuta in data 30 ottobre 2025”.

Sicché parte appellante, da un lato, non ha specificamente richiamato quanto risulta dal bando depositato. Dall’altro lato, ha formulato la censura facendo riferimento a un presupposto dalla stessa configurato in modo non certo, posto che il termine di decorrenza è stato individuato nel 30 ottobre 2025 senza fare riferimento a quanto indicato in calce al bando (e sopra riportato) e richiamando detta data, in un caso, come data di trasmissione del bando e, in un altro caso, come data di pubblicazione.

Considerato quanto si legge in calce al bando, risultano rispettati i trenta giorni di cui all’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023.

Né si può muovere dagli asseriti periodi di malfunzionamento per ritenere che possano implicitamente detrarsi dal periodo indicato dalla legge di gara per la presentazione delle offerte il tempo corrispondente alle fasi di malfunzionamento.

Il termine svolge infatti la funzione di rendere certo il momento ultimo nel quale possono essere presentate le offerte, sicché il termine può essere modificato solo assicurando un’adeguata trasparenza e pubblicità.

L'obbligo di trasparenza “implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri” (Cgue, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/23 e 10 novembre 2016, C-140/16, C-697/15 e C-162/16).

La trasparenza delle regole di gara è strumentale a tutelare l’interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un’offerta ammissibile e competitiva (Cgue, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15).

La trasparenza costituisce quindi il corollario del principio di parità di trattamento (CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019 n. 309).

Del resto, laddove è previsto che i malfunzionamenti della piattaforma digitale possano riverberarsi sul termine per la presentazione delle offerte, è espressamente stabilito che le stazioni appaltanti provvedano “disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento” (art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023). Nell’art. 92 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 36 del 2023 è precisato che la stazione appaltante “dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale”.

Peraltro, posto che ciò che rileva è la finestra temporale nella quale gli operatori interessati possono presentare l’offerta, la circostanza che vi sia qualche intervallo di malfunzionamento non risulta necessariamente determinante, se è comunque assicurata la possibilità di fare affidamento su un complessivo periodo di tempo e sul termine finale.

Infatti lo stesso art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che l’eventuale sospensione del termine (finale) di presentazione delle offerte è decisa considerando il tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Pertanto non possono essere considerati i giorni di malfunzionamento che non sono stati oggetti di una decisione trasparente dell’amministrazione, al fine di conteggiare il numero di giorni che intercorrono fra il termine di cui all’art. 71 del d. lgs. n. 36 del 2023 e il termine di ricezione delle offerte.

9.2. Tanto basta per ritenere il motivo infondato nel merito, assorbita ogni altra considerazione ed eccezione.

10. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato il primo mezzo dedotto in primo grado.

Con detta censura la ricorrente, qui appellante, ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento di autotutela per omessa considerazione dei malfunzionamenti di sistema e mancato rispetto dei presupposti della fattispecie di annullamento in autotutela.

10.1. Il motivo è infondato.

10.2. Oggetto di scrutinio è la determinazione 3 febbraio 2026, mediante la quale l’Inps ha disposto di “annullare parzialmente in autotutela l’aggiudicazione” precedentemente disposta in favore di Recrytera, escludendo l’operatore economico.

L’antefatto, illustrato nella determinazione di autotutela, può essere così riassunto:

- alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previsto dalla lex specialis di gara alle ore 10:00 del giorno 29 novembre 2025, sono pervenute una serie di offerte ma non quella dell’appellante;

- in data 29 novembre 2025 l’appellante ha chiesto la riapertura dei termini di presentazione dell’offerta a casa di asseriti malfunzionamenti;

- il rup, con nota primo dicembre 2025, ha comunicato di avere “riaperto il termine per la presentazione delle offerte fino alle ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2025”;

- Recrytera ha presentato offerta entro detto ultimo termine;

- la stazione appaltante, con nota 2 dicembre 2025, inviata per conoscenza anche all’appellante, ha chiesto a Consip “la verifica di accesso ai log di sistema di detta piattaforma dell'O.E. Recrytera S.r.l.” (così dal provvedimento in autotutela);

- con determinazione 12 dicembre 2025 n. RS30/2025/777 la stazione appaltante ha aggiudicato la gara a tre operatori economici, fra i quali Recrytera, riservandosi espressamente “di adottare i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuni all’esito dell’esame tecnico svolto da CONSIP S.p.A. in merito ai log di sistema dell’operatore Recrytera S.r.l.” e procedendo “all’aggiudicazione condizionandone l’esito ai controlli successivi ut supra che la Stazione appaltante si è riservata”;

- Consip, con nota 19 dicembre 2025, ha relazionato sulle verifiche effettuate, rilevando che “non si riscontrano malfunzionamenti del Sistema che abbiano potuto impedire la corretta partecipazione del citato OE”.

10.3. La determinazione 3 febbraio 2026 è un provvedimento con il quale l’Inps ha accertato che l’esito dei controlli che l’amministrazione si è riservata di compiere ha dato esito negativo e ha quindi disposto il venir meno degli effetti del provvedimento di aggiudicazione nei confronti dell’appellante.

Il qui impugnato provvedimento costituisce quindi esecuzione del procedimento di verifica dei malfunzionamenti il cui svolgimento è stato preannunciato alla società nella determinazione di aggiudicazione.

Il potere di autotutela si esercita nei confronti di un precedente provvedimento amministrativo o di una fattispecie legislativamente equivalente sulla quale il privato fa affidamento, nel senso che confida nel fatto che il rapporto di diritto pubblico delineato in quel provvedimento si perpetui per il tempo indicato nel provvedimento stesso.

Con il provvedimento di autotutela viene infatti nuovamente regolamentato l’assetto di interessi già considerati nel provvedimento originario.

Nondimeno, il principio di continuità dell’azione amministrativa e di cura dell’interesse pubblico nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) spiega la previsione di istituti volti a consentire all’amministrazione di intervenire anche dopo l’adozione del provvedimento, modificando la regolamentazione del rapporto pubblico, al fine di assicurare nel corso del tempo la rispondenza delle decisioni assunte con l’evolversi degli interessi coinvolti.

Pertanto il potere di riesaminare gli atti in sede di autotutela ha come presupposto che il provvedimento oggetto del riesame produca i propri effetti, così non essendo esaurito il potere amministrativo.

L’affidamento sugli effetti prodotti dal provvedimento riesaminato costituisce la nota caratteristica dell’annullamento e della revoca, atteso che, di norma, l’affidamento del privato non incide sulla legittimità degli atti amministrativi.

Nel caso di specie la regolamentazione del rapporto pubblico contenuta nella determinazione di aggiudicazione prefigura l’esito del rapporto nel caso in cui le verifiche informatiche sul malfunzionamento della piattaforma diano esiti negativi.

il provvedimento 3 febbraio 2026 non contiene una nuova regolamentazione degli interessi che connota il provvedimento di autotutela, né una valutazione rinnovata dell’interesse pubblico, né la ponderazione dell’affidamento del privato.

Piuttosto, la determinazione 3 febbraio 2026 contiene l’accertamento dell’esito negativo delle verifiche informatiche e il conseguente venir meno dell’aggiudicazione, nei termini già disposti dalla determinazione 12 dicembre 2025.

In ogni caso, anche a ritenere che si tratti di provvedimento di annullamento in autotutela, comunque risultano integrati i requisiti di fattispecie.

Infatti, ai sensi dell’art. 21 novies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo illegittimo “può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” dall'organo che lo ha emanato.

Presupposti dell’annullamento sono quindi l’illegittimità del provvedimento e le ragioni di interesse pubblico, oltre che la valutazione dell’affidamento del destinatario, di cui è espressione la previsione di un termine finale entro il quale può essere esercitato il potere di autotutela.

Nel caso di specie, essendo stato accertato, attraverso la verifica dell’inesistenza dei malfunzionamenti informatici, il mancato rispetto del termine di presentazione dell’offerta da parte dell’appellante, l’aggiudicazione è illegittima.

L’interesse pubblico all’annullamento è già prefigurato nella determinazione di aggiudicazione, laddove si afferma la necessità di valutare il malfunzionamento, sul presupposto implicito della necessità di rispettare quest’ultimo.

In ogni caso, nel provvedimento 3 febbraio 2026, si fa espresso riferimento al “principio di parità di trattamento, in virtù del quale tutti gli offerenti devono disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e pertanto, che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti”.

La stessa Inps, nella determinazione 3 febbraio 2026, ha precisato che “i principi della fiducia, dell’accesso al mercato di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché del principio di risultato di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023” sono “volti a tutelare l’esigenza di garantire il corretto confronto competitivo, funzionale al raggiungimento del miglior risultato possibile a tutela dell’interesse pubblico e della fiducia posta dagli altri concorrenti che hanno presentato l’offerta nei termini previsti dal bando”.

Infatti, in base all’art. 1 del d. lgs. n. 36 del 2023, “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza” (comma 1).

Detta prospettiva è in linea con la disciplina di settore.

Il principio del risultato rappresenta, infatti, il punto di caduta delle due prospettive alle quali risponde la disciplina della contrattualistica pubblica, le esigenze (di tradizione contabilistica) dell’Amministrazione quale centro di spesa, che ha interesse a spendere nel modo più efficiente possibile le proprie risorse e a ottenere la migliore prestazione, e le esigenze (che trovano fonte nel diritto Ue) di implementare il mercato interno attraverso la concorrenza per il mercato (appunto le gare pubbliche).

Il principio del risultato ha come obiettivo la tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, a condizione che vengano rispettati i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, con la conseguenza, implicita, che non sempre dette esigenze sospingono nella stessa direzione, dovendo, in alcuni casi, provvedere a contemperarle.

La concorrenza, in particolare, “è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti” (comma 2). Pertanto la nozione di miglior risultato possibile non è da interpretare esclusivamente nell’ottica della specifica Amministrazione contraente (miglior commessa al minor prezzo) ma considerando anche che le regole di competizione che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo.

L’affidamento del privato non può essere riconosciuto considerata l’espressa riserva apposta dall’Inps nella determinazione di aggiudicazione.

Pertanto risultano affrontati, nella determinazione 3 febbraio 026, i presupposti della fattispecie di annullamento in autotutela.

11.3. Rimane da esaminare il profilo della verifica dei malfunzionamenti.

Recrytera ha innanzitutto dedotto la rilevanza dei malfunzionamenti occorsi in data 15 novembre 2025, dalle ore 9,00 alle ore 15,00 e dalle ore 8,00 di venerdì 21 novembre 2025 alle ore 8:00 di martedì 25 novembre 2025.

Detti malfunzionamenti non risultano determinanti.

Infatti, Consip ha accertato, con nota 19 dicembre 2025, che Recrytera:

- “ha avviato la procedura di partecipazione alle ore 12:35:25 del 25/11/2025”;

- “Dalle ore 17:10:02 alle ore 17:21:05 del 27/11/2025 l’utente ha caricato la documentazione amministrativa e ha visualizzato il messaggio di errore”, che “non ha impedito all’OE di proseguire con l’operatività e ha caricato la documentazione a Sistema”;

- “Alle ore 09:56:16 e alle ore 09:59:25 del 29/11/2025 ha generato e scaricato il documento di offerta economica obbligatorio di Sistema denominato “OE_NG5749410_L1_NP1147944.pdf”;

- “dalle ore 10:00:03 alle ore 10:01:03 ha caricato il citato documento firmato digitalmente” e ha visualizzato il messaggio “Il termine per l’invio dell’offerta è scaduto”;

- “alle ore 13:26:07 del 01/12/2025 l’OE ha validato il “Passo Documentazione Amministrativa” e nello stesso giorno ha “generato, scaricato, e ricaricato il documento di offerta economica obbligatorio di Sistema denominato “OE_NG5749410_L1_NP1147944_1_.pdf.p7m” e, alle ore 13:27:26 del 01/12/2025, ha inviato la propria partecipazione”.

L’analisi dei log di sistema ha evidenziato le seguenti operazioni effettuate da Recrytera sulla piattaforma e così riassunte dal giudice di primo grado:

- tra le ore 9:53:42 e le ore 9:58:33, l’operatore ha avviato le attività di compilazione dell’offerta economica (righe 9507 e 9508 dell’allegato 2);

- alle ore 9:58:34 l’operatore ha provveduto al salvataggio della compilazione dell’offerta economica, completato dal sistema alle ore 9:58:35 (riga 9509 dell’allegato 2).

- tra le ore 9:58:39 e le ore 9:59:03 (da riga 9513 a riga 9547) l’operatore ha effettuato la consultazione delle diverse sezioni dell’applicativo, effettuando un check dei documenti e dei campi compilati all’interno delle diverse sezioni ed un nuovo salvataggio dell’offerta;

- alle ore 9:59:05 (riga 9551) l’operatore ha validato l’offerta, operazione andata a buon fine, la cui durata è stata pari ad 1 secondo;

- alle ore 9:59:06 (riga 9552) e alle ore 9:59:13 (riga 9562) l’operatore ha effettuato un nuovo check/consultazione dei campi compilati nelle diverse sezioni;

- alle ore 9:59:15 (riga 9563) l’operatore ha richiesto la generazione del documento di offerta economica;

- alle ore 9:59:16 (riga 9564) è stata generata dal sistema l’offerta economica;

- alle ore 9:59:17 (cfr. righe 9565-9566) l’operatore ha consultato la sezione ‘documenti generati’;

- alle ore 9:59:25 (cfr. righe 9567-9568) Recrytera ha effettuato il download del documento di riepilogo della gara, poi da sottoscrivere digitalmente a cura del legale rappresentante;

- soltanto alle ore 10:00:03 (cfr. riga 9569), e quindi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, è stata avviata l’attività di upload del documento di offerta.

A fronte di quanto illustrato e considerato che Recrytera non risulta avere effettuato accessi alla piattaforma prima del 25 novembre 2025 alle ore 12,35, non risultano determinanti gli asseriti malfunzionamenti avvenuti in precedenza.

Né l’appellante ha allegato e comprovato le ragioni in base alle quali gli asseriti malfunzionamenti occorsi in precedenza abbiano precluso alla stessa di partecipare alla gara.

Non è quindi comprovato il nesso causale tra i suddetti malfunzionamenti e la presentazione oltre il termine di scadenza (su cui infra) dell’offerta, atteso anche che la scadenza è prevista per le ore 10.00 del giorno 29 novembre 2025, quindi dopo quattro giorni dall’asserito ultimo malfunzionamento del 25 novembre 2025, terminato alle ore 8,00.

Del resto, detti asseriti malfunzionamenti non hanno determinato una decisione di sospensione del termine, con le già sopra illustrate modalità di cui all’art. 25 comma 2 e all’art. 92 comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 36 del 2023, né una qualche forma di immediata sollecitazione in tal senso da parte di Recrytera, la quale è piuttosto intervenuta dopo la scadenza del termine.

Peraltro, l’art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023 qualifica la decisione di sospensione come “eventuale”, così dando conto di un margine di apprezzamento riconosciuto alla stazione appaltante sul punto, che, evidentemente, nel caso di specie, non ha ritenuto di utilizzare (posto anche che la nota di riapertura dei termini non costituisce attuazione di detta previsione, come illustrato infra).

Infatti, l’Inps ha disposto la riapertura del termine di ricezione delle offerte e la conseguente aggiudicazione a favore di Recrytera, non solo riservandosi di svolgere le verifiche del denunciato malfunzionamento ma anche ritenendo detta riapertura giustificata in caso di accertamento di un malfunzionamento ostativo alla presentazione dell’offerta.

Nella stessa istanza di riapertura dei termini si legge che “Recrytera S.r.l. non è riuscita a perfezionare entro le ore 10.00 del 29 novembre 2025 l’invio della stessa per malfunzionamenti e rallentamenti tecnici della piattaforma prescelta dalla Stazione appaltante”, precisando che “nella peculiare fattispecie in esame l’operatore economico aveva già caricato a sistema tutti gli elaborati e documenti di offerta”, così sottolineando come il problema si è verificato nelle fasi finali di presentazione dell’offerta.

Pertanto, non risultano determinanti, rispetto alla riapertura dei termini di presentazione dell’offerta e alla conseguente aggiudicazione (con riserva), gli asseriti malfunzionamenti avvenuti prima delle ore 8,00 del 25 novembre.

Né sono stati accertati rallentamenti sulla piattaforma “nei minuti immediatamente antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte”.

Piuttosto, il tempo intercorrente tra l’utilizzo della funzione “Salva Offerta” effettuato da Recrytera in data 29 novembre 2025 alle ore 9:58:34 (riga 9509 dell’allegato 2) e la risposta del sistema in data 29 novembre 2025 alle ore 9:58:35 (riga 9512 dell’allegato 2) è stato pari a 1 secondo.

La società appellante ha generato e scaricato l’offerta economica “alle ore 09:56:16 e alle ore 09:59:25 del 29/11/2025”, caricando il documento firmato digitalmente “dalle ore 10:00:03 alle ore 10:01:03” e visualizzando il messaggio “Il termine per l’invio dell’offerta è scaduto” (così dalla nota Consip 19 dicembre 2025 con allegati i log di sistema).

Consip ha altresì rilevato che l’asserito malfunzionamento si è configurato come un errore “interno” e “di natura non sistematica e non bloccante”, il quale “non ha impedito all’OE di proseguire con l’operatività e [di] carica[re] la documentazione a Sistema”.

Tuttavia Consip non ha accertato “malfunzionamenti del Sistema che abbiano potuto impedire la corretta partecipazione del citato OE”.

Né può ritenersi che Consip abbia ammesso (in giudizio) il malfunzionamento desumendolo dal fatto che l’Inps si sia difesa anche osservando che il termine del 29 novembre, cadendo di sabato, sarebbe stato «automaticamente differito al lunedì 1° dicembre 2025» ai sensi dell’art. 155 c.p.c., peraltro senza che detta osservazione sia dirimente per lo scrutinio del primo motivo d’appello.

Né detti malfunzionamenti sono desumibili dalle tempistiche di svolgimento delle operazioni tecniche necessaria per presentare l’offerta in quanto Consip ha escluso il ricorrere di problemi tecnici e le stesse tempistiche sopra indicate non risultano particolarmente gravose in termini temporali.

Infatti, l’appellante si è attivata a ridosso della scadenza del termine, avendo generato l’offerta economica alle 9,56 e avendola scaricata alle 9,59.

Recrytera ha poi caricato l’offerta firmata digitalmente in un intervallo di tempo fra le 10:00:03 e le ore 10:01:03, successivo al limite temporale delle 10,00 anche nel momento dell’avvio (10:00:03), nel senso che è la società ad essersi attivata dopo le 10,00.

La circostanza che il sistema abbia generato il messaggio “Il termine per l’invio dell’offerta è scaduto” non è quindi indice di malfunzionamento del sistema. Si spiega, piuttosto, con il caricamento dell’offerta in un momento successivo alle ore 10,00, quindi oltre il termine ultimo indicato nel bando.

I minuti che hanno preceduto il caricamento dell’offerte economica completa e firmata non sono stati utilizzati solo per compiere le operazioni informatiche prodromiche alla presentazione dell’offerta ma anche per svolgere attività di compilazione e firma dell’offerta, di cui l’operatore avrebbe dovuto tenere conto nella programmazione dell’attività.

Il ritardato invio dell’offerta è quindi dipeso dalle scelte dell’appellante, che ha dato avvio alle operazioni di compilazione, salvataggio, generazione, sottoscrizione digitale e caricamento del documento di offerta economica, nonché alla consultazione delle sezioni precedentemente compilate (busta amministrativa; offerte tecnica), con tempistiche che si sono rivelate inadeguate.

Sul punto il disciplinare, dopo avere specificato che le operazioni di sono “ad esclusivo rischio del concorrente”, invita lo stesso “ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto” (par. 1.1 punto 8).

Neppure trova conferma quanto allegato nel ricorso in appello in merito al fatto che i rallentamenti sulla piattaforma nei minuti immediatamente antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarebbero “agevolmente desumibile dai log di sistema trasmessi da Consip all’Amministrazione in data 19 dicembre 2025”.

L’assunto non è conducente. Esso è infatti generico, non individuando le specifiche risultanze contenute nei log, che consentono (in tesi) di imputare alla piattaforma il ritardo avvenuto nella presentazione dell’offerta.

Inoltre i log di sistema sono stati utilizzati e interpretati da Consip per desumere la mancanza di malfunzionamenti.

Pertanto parte appellante avrebbe dovuto indicare quali specifici motivi ed elementi di fatto desunti dai log smentiscono le conclusioni di Consip.

Infatti, nei termini in cui la gestione telematica della gara assicura la tracciabilità delle operazioni compiute, il partecipante non può prescindere da quanto risulta tracciato. In tal senso, infatti, il disciplinare dispone che “Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema” (par. 1.1 punto 7).

Piuttosto, nell'ambito delle gare pubbliche, è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, a quanto previsto dal bando e dalle norme tecniche, a garanzia della par condicio di tutti i partecipanti.

L’incauto utilizzo degli strumenti informatici e la mancata programmazione degli adempimenti da svolgere per presentare l’offerta rimane una responsabilità del partecipante, che si assume il rischio della propria attività in ragione del principio di autoresponsabilità.

La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico, sì da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta, che, nel caso di specie, si connotano per interessare un operatore di settore che è tenuto ad attrezzarsi al fine di esaminare e applicare gli accorgimenti tecnici che accompagnano la presentazione delle offerte.

In base al canone dell'autoresponsabilità dei concorrenti, “ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione” (Cons. St., sez. V, 2 aprile 2025 n. 2789).

Detto canone trova una specifica declinazione nelle gare che si svolgono con modalità telematiche.

Si innesca infatti una “dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta”.

Infatti lo stesso disciplinare specifica che “La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza” (par. 14).

In un tale contesto, si presuppone che l’operatore economico abbia l'esperienza e l’abilità necessaria per partecipare alla gara, sicché è onere del medesimo la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali. Perfino “il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni” (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2024 n. 8947).

Non ci sono quindi i presupposti per addebitare alla stazione appaltante le conseguenze del mancato rispetto del termine iniziale.

Risultano quindi non rilevanti i riferimenti alla giurisprudenza amministrativa sulle conseguenze del malfunzionamento del sistema e al parere Anac 17 dicembre 2025 n. 506, che presuppone il malfunzionamento del sistema e il comportamento non negligente dell’operatore.

L’esito negativo dell’accertamento, compiuto da Consip, della sussistenza di malfunzionamenti impeditivi della presentazione dell’offerta ha inverato quanto espressamente rappresentato dall’Inps nella riserva apposta alla determinazione di aggiudicazione.

Tanto basta per ritenere che sussistano i presupposti del qui impugnato provvedimento 3 febbraio 2026.

Quest’ultimo infatti contiene una riserva che si riferisce direttamente alle verifiche di Consip.

In ogni caso, la stessa riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta (comunicazione primo dicembre 2025), di cui si è avvalsa l’appellante per partecipare alla procedura, è connessa alle attività di “espletamento delle verifiche volte ad accertare l’effettiva incidenza dei malfunzionamenti del sistema informatico sulla possibilità, per gli operatori economici, di presentare regolarmente le offerte sulla piattaforma Acquisti in rete di Consip S.p.A.” (così la determinazione 3 febbraio 2026).

Detta riapertura, concessa dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, come evidente dal riferimento alla “riapertura” (e non alla proroga alla sospensione), avvenuta dopo la scadenza del termine, e come risulta anche dall’istanza presentata dall’appellante al fine di ottenerla, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 25 comma 2 ultima parte del d. lgs. n. 36 del 2023.

Allo stesso modo la nota primo dicembre 2025 non rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.1., punto 7 del disciplinare, che traspone il portato dell’art. 25 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023 nella legge di gara. In base ad esso, in caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non imputabili all’operatore economico, “che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l’Istituto valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet dell’Istituto al seguente link www.inps.it, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, l’Istituto rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura”.

Nel caso di specie, manca il presupposto di operatività della suddetta previsione, cioè il fatto che ciò che è accaduto, cioè la presentazione dell’offerta oltre il termine del 29 novembre 2025 alle ore 10,00, sia imputabile a un malfunzionamento del sistema addebitabile alla stazione appaltante. Che, anzi, risulta proprio che l’appellante ha presentato l’offerta sulla piattaforma in ritardo, così non riscontrando neppure l’evenienza di cui al punto 8 del par. 1.1 del disciplinare, cioè il caso in cui si verifichi un malfunzionamento di cui non è possibile accertare la causa.

Pertanto, l’appellante non può muovere dal par. 1.1. punto 7 del disciplinare per giustificare la condotta dell’appellante, per giustificare la comunicazione primo dicembre 2025, comunque superata dal contenuto del provvedimento di aggiudicazione 12 dicembre 2025, e per giustificare quest’ultimo, contenente la sopra illustrata riserva, che predetermina il venir meno dell’aggiudicazione a favore di Recrytera in caso di esito negati delle verifiche di Consip.

In ogni caso lo stesso atto del primo dicembre 2025, di riapertura dei termini procedimentali, è connesso alla nota, inviata per conoscenza anche all’appellante, con la quale è stata chiesta a Consip “la verifica di accesso ai log di sistema di detta piattaforma dell'O.E. Recrytera S.r.l.” (così dal provvedimento in autotutela).

Pertanto risulta anc’esso giustificato dalla necessità di effettuare le verifiche da parte di Consip, con le conseguenti determinazioni contenute nel provvedimento 3 febbraio 2026, che quindi risultano supportate dall’esito dell’esame svolto da Consip.

10.4. Tanto basta per ritenere infondato il ricorso in appello.

11. In conclusione, l’appello è infondato.

12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.

Condanna parte appellante a rimborsare le spese del presente grado di giudizio alle controparti costituite, Consip, Inps, Selexi s.r.l. e Power Giob s.r.l., che si liquidano in euro 3,000,00, oltre accessori, a favore di ognuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere