Comunicato del Presidente dell’ANAC n. 6 del 24 marzo 2026

Ai sensi degli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute a escludere gli operatori economici che abbiano commesso gravi violazioni degli obblighi tributari o contributivi, rispettivamente in forma automatica per le violazioni definitivamente accertate e previa valutazione discrezionale per quelle non definitivamente accertate. In tale contesto, il Comunicato del Presidente ANAC n. 6 del 24 marzo 2026 ha precisato che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari integra una violazione tributaria suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalle procedure di affidamento, ove ricorrano i presupposti e le soglie di gravità previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici e dall’Allegato II.10.

 

Guida alla lettura

Quando si fa riferimento alle violazioni fiscali gravi definitivamente accertate e a quelle non definitivamente accertate, di cui agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante esclude gli operatori economici per aver commesso violazioni gravi in merito agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Come noto, mentre, nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 94, comma 6, del Codice, l’esclusione è automatica, perché riferita ad una violazione definitivamente accertata; con riferimento all’art. 95, comma 2 del medesimo Codice, la S.A. esclude l’Operatore economico qualora dovesse ritenere che lo stesso abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Inoltre, entrambi gli articoli sopra richiamati, rinviano all’Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023, dove il legislatore ha voluto indicare:

  1. le gravi violazioni definitivamente accertate, di cui al richiamato art. 94, comma 6 del Codice;
  2. le gravi violazioni non definitivamente accertate, di cui al richiamato art. 95, comma 2 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Ai fini dell’applicazione dell’esclusione non automatica, di cui al richiamato art. 95, comma 2 del Codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto.

Fatta questa premessa, risulta interessante richiamare il Comunicato del Presidente dell’ANAC n. 6 del 24 marzo 2026, secondo il quale è precisato che l’eventuale mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituiscono violazione tributaria e come tale suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6 e 95, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

 

 

Comunicato del Presidente n. 6 del 24 marzo 2026

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTI gli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, che disciplinano, rispettivamente, le violazioni fiscali gravi definitivamente accertate e non definitivamente accertate;

VISTO il d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia);

CONSIDERATO che sono pervenute all’Autorità segnalazioni concernenti il mancato versamento del contributo unificato dovuto nell’ambito dei giudizi incardinati presso la giustizia amministrativa;

CONSIDERATO il riconoscimento, da parte della prevalente giurisprudenza civile ed amministrativa, della natura tributaria del contributo unificato;

RITENUTO che tali condotte, ove accertate, possono assumere rilevanza ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi del d. lgs. n. 36/2023;

COMUNICA

che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari costituisce violazione tributaria e, come tale, è suscettibile di integrare una causa di esclusione dalle procedure di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, e 95, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia