Cons. Stato, Sez. V, 30 dicembre 2025, n. 10427
Il Consiglio di Stato ha escluso che l’erronea indicazione delle quote di esecuzione del RTI possa essere emendata mediante soccorso istruttorio, quando tale indicazione incida sulla corrispondenza tra requisiti di qualificazione posseduti e prestazioni assunte dalle imprese raggruppate.
Nel caso di specie, applicabile ratione temporis il d.lgs. n. 50/2016, il Collegio ha ribadito che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori dichiarata da una componente del raggruppamento comporta l’esclusione dell’intero RTI, anche ove lo scostamento sia minimo e anche qualora il raggruppamento, nel suo complesso, possieda requisiti sufficienti.
La sentenza sembrerebbe dare tuttavia atto della diversa disciplina introdotta dal nuovo Codice, che ammette (in corso di esecuzione) la modifica delle quote indicate in offerta previa autorizzazione della stazione appaltante e verifica della compatibilità con i requisiti posseduti, sempre nel rispetto della lex specialis.
Resta comunque esclusa la possibilità di ricondurre a errore materiale una discrasia non immediatamente riconoscibile, specie quando l’indicazione errata risulti da più documenti allegati, tra cui anche dal mandato collettivo di rappresentanza.
Guida alla lettura
Con la sentenza in commento, la V Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla possibilità o meno di emendare la dichiarazione errata delle quote di esecuzione/partecipazione del RTI tramite soccorso istruttorio, laddove l'operatore sostenga che si tratti di un errore materiale.
La risposta del Collegio, in tal caso, è negativa, sia con riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 sia alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il caso di specie: la questione ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in autotutela della Stazione Appaltante – in questo caso Anas – con cui aveva annullato l’aggiudicazione ed escluso il raggruppamento partecipante. Il ricorrente, sia in sede di primo grado che di gravame, ha sostenuto che l’annullamento d’ufficio fosse illegittimo in quanto l’operatore economico avrebbe dovuto essere ammesso a soccorso istruttorio, trattandosi di un errore materiale di digitazione compiuto in sede di indicazione delle quote di riparto delle singole categorie SOA tra i membri del raggruppamento, in contrasto con quanto dichiarato nel DGUE.
Il Collegio ripercorre la giurisprudenza formatasi sul punto, distinguendo tra la disciplina del previgente Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla fattispecie, e quella introdotta dal nuovo Codice del 2023.
In particolare, ribadisce che:
- nel regime del d.lgs. n. 50/2016, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori assunta da una delle imprese componenti il raggruppamento temporaneo comporta l’esclusione dell’intero RTI. Ciò anche nell’ipotesi in cui lo scostamento sia minimo e anche qualora il raggruppamento, considerato nel suo complesso — o altra impresa componente dello stesso — sia comunque in possesso del requisito di qualificazione necessario.
- Diversamente, il nuovo Codice ammette, all’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12, la possibilità di modificare le quote indicate in sede di offerta, purché ciò avvenga previa autorizzazione della stazione appaltante, chiamata a verificarne la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Tale possibilità, tuttavia, resta comunque subordinata alle previsioni della lex specialis di gara.
Alla luce di questo quadro normativo e giurisprudenziale, il Consiglio di Stato esclude che, nel caso di specie, possa essere utilmente invocato il principio del risultato. Quest’ultimo, infatti, non può spingersi fino a consentire la modifica postuma delle quote del raggruppamento, specie quando tale modifica incida sulla corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni assunte in sede di offerta.
Esclusa l’ammissibilità di una modifica delle quote del RTI, il Collegio nega altresì la configurabilità di un errore materiale di digitazione.
Sul punto, la sentenza richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui può qualificarsi come errore materiale solo quello chiaramente riconoscibile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza necessità di complesse indagini ricostruttive.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato esclude la sussistenza di un errore emendabile anche perché l’erronea indicazione delle quote, riferita a due categorie di lavori, non risultava soltanto dal foglio di riparto, ma anche dal mandato collettivo di rappresentanza. Proprio tale circostanza impedisce di ravvisare una mera svista redazionale, non essendo configurabile una “fortuita divergenza tra la volontà e la sua manifestazione letterale, imputabile a mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta”.
Peraltro, la legittimità dell’esclusione del RTI risulta ulteriormente rafforzata dalla natura della dichiarazione di impegno con cui le imprese raggruppate specificano le quote di esecuzione assunte da ciascuna di esse. Tale dichiarazione, afferma il Collegio, costituisce un elemento essenziale dell’offerta e, proprio per questa ragione, non può essere modificata attraverso il soccorso istruttorio.
La sentenza ricorda, in questa prospettiva, che il soccorso istruttorio è ammesso — a tutela del principio di parità di trattamento tra i concorrenti — solo per sanare carenze o irregolarità dichiarative che non incidano sul contenuto sostanziale dell’offerta. Ad esempio, può operare con riferimento alle carenze relative all’allegazione dei requisiti di ordine generale, ma non rispetto ai requisiti di ordine speciale, quando questi contribuiscano a strutturare i termini dell’offerta sotto il profilo della capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione dell’appalto.
In conclusione, la sentenza conferma che, nel regime del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis alla fattispecie, la discrasia tra quote di esecuzione dichiarate e requisiti di qualificazione posseduti comporta l’esclusione del RTI, non potendo essere sanata mediante soccorso istruttorio ove incida su un elemento essenziale dell’offerta.
La pronuncia dà atto, con riferimento al d.lgs. n. 36/2023, che astrattamente sembrerebbe ammissibile una modifica delle quote indicate in offerta, entro limiti rigorosi e previa autorizzazione della Stazione appaltante. Anche in questa prospettiva, laddove si dovesse ritenere concretamente ammissibile una simile ipotesi, pare indubbio che la correzione non può tradursi in una libera rimodulazione dell’offerta, dovendo comunque rispettare i requisiti di qualificazione, la lex specialis e, soprattutto, la par condicio tra i concorrenti.
Pubblicato il 30/12/2025
N. 10427/2025REG.PROV.COLL.
N. 05226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5226 del 2025, proposto da
Aleandri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 96662287AF, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Donati e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
Anac-Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Anna Ninni, Monica Ortolano e Fiorella Forziati, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Valori s.c. a r.l. Consorzio stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Zaccone e Francesco Mollica, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Doronzo Infrastrutture, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, n. 640 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anas s.p.a. e dell’Anac -Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Valori s.c.a r.l. consorzio stabile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Aleandri s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 6 maggio 2025, n. 640 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti avverso il provvedimento in data 13 marzo 2024 con cui Anas s.p.a. ha annullato in autotutela (all’esito di vigilanza collaborativa con Anac) l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI formata dalla ricorrente unitamente alla società Sideco, conseguenzialmente dichiarando improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale e i motivi aggiunti esperiti dalla Valori s.c. a r.l., risultata seconda graduata, avverso gli atti di gara, nella parte in cui non avevano disposto l’esclusione della ricorrente principale in ragione di asserite violazioni degli obblighi tributari.
Il provvedimento impugnato è correlato alla procedura aperta concernente la “S.S. 89 Garganica” per l’affidamento dei “lavori di realizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzazione dell’asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno. 1° Stralcio-Manfredonia (Km 172+000)- Aeroporto militare di Amendola (km 186+000) e relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera”, nella quale era risultata aggiudicataria, con determinazione in data 20 dicembre 2023, l’ATI con mandataria Aleandri e mandante Sideco.
Il costituendo raggruppamento, nel formulare l’offerta, unitamente all’indicazione delle corrispondenti qualificazioni SOA, ha dichiarato, per quanto in questa sede di interesse, il possesso del requisito della cifra di affari richiesto dalla lex specialis, e segnatamente di euro 322.017.082 la mandataria Aleandri (superiore al 100 per cento del requisito) e di euro 33.378.646 la mandante Sideco (corrispondente al 12,25 per cento).
L’appellante espone come peraltro, in ragione di un errore nella digitazione del foglio excel, con riguardo alle categorie scorporabili OG6 e OS21, per la mandante Sideco è stato scritto 40 per cento (in luogo di 10 per cento), conseguendone un riparto di quote di partecipazione del 16 per cento per la mandante, laddove la quota assunta da Sideco era pari al 12,25 per cento, in coerenza con il requisito di cifra d’affari posseduto, quale dichiarato nel DGUE.
Tale errore è stato rilevato dalla stazione appaltante in un momento successivo all’aggiudicazione, e cioè in sede di verifica dei requisiti, avendo ciò comportato l’esclusione del raggruppamento con annullamento dell’aggiudicazione; ne è conseguita una nuova aggiudicazione, in data 15 maggio 2025, in favore del secondo graduato consorzio Valori s.c. a r.l. (fatta oggetto di separato gravame, pendente in primo grado, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia).
2. - Con il ricorso in primo grado ed i successivi motivi aggiunti la Aleandri s.p.a. ha, rispettivamente, impugnato il provvedimento dell’Anas di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e la nota Anac in data 30 aprile 2024, assunta in sede di vigilanza collaborativa, deducendone l’illegittimità essenzialmente per non essersi l’Anas avveduta della sussistenza di un errore materiale in sede di digitazione delle quote di riparto, al quale avrebbe dovuto conseguire non già l’autotutela sull’aggiudicazione in favore dell’appellante, bensì la sola rettifica dell’errore medesimo mediante soccorso istruttorio, dovendosi escludere qualsiasi intento elusivo atteso che il raggruppamento aveva correttamente dichiarato i requisiti posseduti da ciascun suo componente in sede di partecipazione alla procedura di gara.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, nell’assunto che non sia ravvisabile l’errore materiale, che, per essere tale, deve essere riconoscibile; al contrario, nella fattispecie controversa «l’asserita fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale non emerge affatto ictu oculi e […] la ricostruzione dell’asserita corretta volontà non è anch’essa desumibile dai documenti prodotti in gara. Emerge ex actis, infatti, che l’asserita erronea dichiarazione per ben due categorie di lavori (OG6 e OS21) di una quota di esecuzione pari al 40% in luogo di quella “corretta” pari al 10% non è un errore di calcolo del foglio Excel : la quota di esecuzione del 40%, infatti, risulta anche dal mandato collettivo di rappresentanza, che riporta le medesime quote di partecipazione al RTI espresse all’interno del DGUE presentato in sede di offerta». La sentenza ha dunque rilevato che, nel caso in cui l’offerente incorra in un errore nella formulazione dell’offerta (nella specie, nell’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione delle lavorazioni), l’esclusione è dovuta non solo alla carenza del requisito di qualificazione, ma anche alla errata compilazione dei documenti di partecipazione, non emendabili a pena di una violazione della par condicio fra i concorrenti. La reiezione del ricorso principale ha poi determinato una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti allo stesso.
4.- Con il ricorso in appello la Aleandri s.p.a. ha dedotto l’erroneità della sentenza reiterando, alla stregua di motivo di critica della sentenza, la censura di primo grado, incentrata sull’errore materiale di digitazione compiuto in sede di indicazione delle quote di riparto delle singole categorie SOA tra i membri del raggruppamento, in contrasto con quanto dichiarato nel DGUE; ciò anche nell’assunto che il disciplinare di gara, all’art. 14, prevedeva come sanabili sia le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, sia le dichiarazioni delle categorie di lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023.
5. - Si sono costituite in resistenza l’Anas s.p.a., l’Anac e la Valori s.c. a r.l. puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello (l’Anac ha anche eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo intervenuta nel procedimento di gara solo nell’esercizio di una vigilanza collaborativa); la controinteressata società Valori ha inoltre esperito appello incidentale reiterativo dei motivi incidentali dichiarati improcedibili in primo grado.
6.- All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello principale critica la sentenza in quanto avrebbe violato l’interesse pubblico a mantenere la migliore offerta senza alcun nocumento per la concorrenza e per la par condicio, in quanto, a suo dire, solo in ragione di un palese errore materiale di digitazione compiuto al momento dell’indicazione delle quote di riparto delle singole categorie SOA tra i membri del raggruppamento è stata attribuita alla mandante Sideco s.r.l. una quota di partecipazione al raggruppamento stesso non coerente con i requisiti di qualificazione dichiarati in fase di partecipazione alla procedura. Contesta dunque la statuizione di prime cure che non ha riconosciuto l’errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, in specie nella digitazione delle quote nelle due categorie minori scorporabili OG6 e OS21 (40, anziché 10 per cento), generando una partecipazione al 16 per cento, non corrispondente alla cifra di affari dichiarata, pari al 12,25 per cento, in quanto, a suo dire, si tratterebbe di un errore evincibile dallo stesso documento di gara. Ciò risulta palese considerando che non avrebbe avuto alcun senso dichiarare in gara il corretto possesso del requisito di qualificazione, da parte della mandante, in una determinata misura, e poi attribuirle una quota di partecipazione diversa e maggiore, facilmente rilevabile dalla stazione appaltante e comportante l’inidoneità dell’offerta. Né potrebbe ritenersi preclusivo del riconoscimento di un errore emendabile il fatto che sia necessaria una minima attività interpretativa da parte della stazione appaltante, finalizzata alla correzione dell’errore stesso. L’Anas avrebbe dunque dovuto, come già in altre occasioni accaduto, chiedere chiarimenti e procedere al soccorso, anche in conformità di quanto previsto dall’art. 14 del disciplinare di gara, che qualifica come sanabili sia le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, sia le dichiarazioni e gli elementi a corredo dell’offerta, compresa la dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell’art. 48, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Né con la correzione dell’errore si avrebbe alcuna lesione della par condicio dei concorrenti, trattandosi di errore materiale accedente ad un’ipotesi di modifica della ripartizione dei lavori e della compagine dell’ATI già previste dalla disciplina applicabile (art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 48, comma 17 e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016); superato sarebbe dunque il precedente di cui a Cons. Stato, Ad. plen., n. 6 del 2019, anche perché in contrasto con il principio del risultato, oltre che con una direttiva antiformalistica cui l’ordinamento si è uniformato.
Oggetto del contendere è il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione in favore dell’appellante e di conseguente esclusione dello stesso dalla gara, disposto da Anas in conseguenza della indicazione di quote del raggruppamento non corrispondenti alla dichiarazione dei requisiti posseduti.
In particolare, è emerso, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale, che la mandante Sideco ha dichiarato una quota di partecipazione al raggruppamento pari al 16 per cento, corrispondente ad una cifra di affari di importo non inferiore ad euro 43.089.371,73; dai bilanci trasmessi dalla stessa società risultava però che l’importo relativo alla cifra di affari maturata, calcolata nei migliori cinque anni indicati, era pari ad euro 33.378.646,00 e dunque non sufficiente a coprire la quota di partecipazione espressa; conseguentemente Sideco è risultata priva del requisito di qualificazione (requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dal punto 7.3, lett. b, del disciplinare) in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si era impegnata al momento della presentazione dell’offerta.
L’assunto dell’appellante è che tale discrasia sia espressione di un errore materiale di digitazione, in quanto tale suscettibile di correzione in sede di soccorso istruttorio (peraltro contemplato dall’art. 14 del disciplinare di gara).
Il motivo è infondato.
Giova premettere che il disciplinare di gara, con riguardo ai raggruppamenti, all’art. 7.4, disponeva, conformemente a quanto previsto dall’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, che «i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti 7.2 e 7.3, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti […] in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori».
La giurisprudenza in materia ha affermato che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra impresa del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori (Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6).
Ne discende dunque che, sul piano astratto, la disposta esclusione appare legittima, trattandosi di procedura adottata nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016; solamente con il d.lgs. n. 36 del 2023 viene fatta salva, dall’art. 30, comma 2, dell’All. II.12, la modifica delle quote indicate in sede di offerta, in ogni caso previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Anche con il nuovo codice, dunque, la possibilità di modifica delle quote deve tenere conto di quanto previsto dalla lex specialis di gara.
Quanto premesso vale ad escludere che possa attribuirsi rilievo al principio del risultato nella prospettiva della modifica delle quote di raggruppamento.
Peraltro nella fattispecie in esame ciò che appare controversa è la sussistenza di un errore materiale nella digitazione; tale situazione viene prospettata dall’appellante come idonea a superare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza dei requisiti di partecipazione non può essere sanata ricorrendo al soccorso istruttorio mediante la modifica delle quote di partecipazione ad un raggruppamento, trattandosi di vizi inficianti l’offerta nel suo complesso (tra le tante, Cons. Stato, V, 3 maggio 2021, n. 3462).
Sennonché, ad avviso del Collegio, non è configurabile un errore materiale nella digitazione sul foglio elettronico di distribuzione delle quote (con indicazione delle quote del 40 per cento nelle categorie scorporabili OG6 ed OS21, anziché di quelle corrette del 10 per cento) giuridicamente rilevante.
Invero, per consolidata giurisprudenza, l’errore può essere considerato tale solamente nel caso in cui sia chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza necessità di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una discrepanza tra volontà chiaramente riconoscibile e rilevabile dal contesto stesso dell’atto (in termini Cons. Stato, V, 28 giugno 2022, n. 5344).
Nel caso di specie, come rilevato dal primo giudice, l’asserita erronea dichiarazione per due categorie di lavori di una quota di esecuzione risulta anche nel mandato collettivo di rappresentanza, oltre che nell’offerta, non potendosi dunque parlare di una fortuita divergenza tra la volontà e la sua manifestazione letterale, imputabile a mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta.
Quanto, poi, alla soccorribilità delle dichiarazioni, che l’art. 14 del disciplinare di gara ammette anche con riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione e alla dichiarazione della cetegoria di lavori ai sensi dell’art. 48, comma 3, del codice, occorre rilevare che il soccorso è consentito dal disciplinare con riguardo all’omessa od incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni. Non è però ammissibile (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) per gli elementi integranti il contenuto dell’offerta, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti; allo stesso modo, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quante atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (così Cons. Stato, V, 23 maggio 2025, n. 4526).
Sotto altro profilo, appare evidente che la dichiarazione di impegno con cui le imprese che partecipano alla gara in raggruppamento specificano le quote che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti costituisce un elemento essenziale dell’offerta, rispetto al quale non può dunque operare il soccorso istruttorio, atteso che, diversamente, e cioè consentendone una modifica successiva a quella inizialmente dichiarata ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, si determinerebbe un vulnus del principio di parità di trattamento (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372). Detto in altri termini, nell’ambito di una procedura di gara, l’impegno ad eseguire un appalto in base ad una determinata ripartizione delle quote di esecuzione tra imprese che, nello specifico, rientrano in un raggruppamento temporaneo non può essere modificato in corso di gara, mediante il ricorso al potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante (Cons. Stato, V, 12 gennaio 2021, n. 400).
2. - La reiezione dell’appello principale rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello incidentale del consorzio stabile Valori s.c. a r.l., finalizzato a contestare la mancata esclusione della ricorrente principale (principalmente in ragione di una presunta irregolarità fiscale, grave e definitivamente accertata, a carico della società mandataria Aleandri), il che esime il Collegio anche dalla disamina della preliminare eccezione di inammissibilità svolta dalla stessa società Aleandri.
3. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello principale va respinto, mentre quello incidentale va dichiarato improcedibile.
Sussistono, in ragione della complessità della controversia, le ragioni previste dalla legge per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere