TAR Calabria, Reggio Calabria, 23 febbraio 2026, n. 126
(…) la preferenza accordata alla rinegoziazione con l’aggiudicataria della convenzione precedente (qui: la SIE3) contrasta con la stessa ratio delle convenzioni Consip, le quali si susseguono a ritmi brevi proprio per spuntare le migliori condizioni economiche e tecnologiche: di qui la conferma che lo spazio applicativo per la procedura de qua (n.d.r. rinegoziazione con proroga di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al d.lgs. n. 115/2008) va ravvisato nell’ipotesi della mancanza di una nuova convenzione.
Guida alla lettura
Introduzione
Con sentenza n. 126 del 23 febbraio 2026, il TAR Calabria (Sez. dist. di Reggio Calabria) si è pronunciato sul rapporto esistente tra l’obbligo di adesione alla convenzione Consip attiva (nel caso di specie, la convenzione “Servizio Integrato Energia – ed. 4”) e l’istituto eccezionale della rinegoziazione con proroga di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) dell’Allegato II al D.lgs. n. 115/2018, dando continuità all’orientamento già formatosi in seno al Consiglio di Stato che, con sentenza 9 aprile 2024, n. 3245, si era già espresso sulla prevalenza dello strumento di acquisto Consip.
La vicenda in esame
La questione controversa discende dal ricorso di un operatore economico affidatario della convenzione Consip “Servizio Integrato Energia – ed. 4” avverso la Determinazione con la quale l’Amministrazione regionale, anziché aderire a tale convenzione, ha approvato la rinegoziazione con proroga, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Allegato II del D.lgs. n. 115/2008 del contratto di “Servizio Energia” stipulato con l’aggiudicatario della precedente edizione della convenzione Consip “Servizio Integrato Energia”. Quanto sopra in virtù del fatto che, nell’ottica del ricorrente, la disciplina normativa di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 e art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 impone l’obbligo di adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e prevale, pertanto, sull’istituto eccezionale della rinegoziazione con proroga contrattuale di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al D.lgs. n. 115/2008.
La decisione del TAR
Il TAR, a seguito dello scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del gravame, ha ricostruito l’intero apparato normativo sottostante agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e all’istituto della rinegoziazione con proroga dei contratti di “Servizio Energia”, concludendo per la fondatezza del ricorso.
In particolare, il Collegio ha affermato, in via preliminare, che la nota con la quale l’Amministrazione regionale accoglie una proposta di rinegoziazione presentata dall’aggiudicatario uscente della Convenzione “Servizio Integrato Energia – ed. 3” non possa configurare un atto dotato di immediata lesività e, perciò, immediatamente impugnabile. Sempre in via preliminare, il TAR non ha nascosto invero dubbi sull’applicabilità del rito appalti alle ipotesi di rinegoziazione con proroga ai sensi dell’Allegato II del D.lgs. n. 115/2008, circoscrivendo tale rito ai casi tassativamente previsti dall’art. 120 c.p.a.
Nel merito, il TAR ha effettuato una ricognizione del quadro normativo vigente, prendendo le mosse dall’art. 1, comma 449, della L. n. 196/2006 (Finanziaria 2007) secondo cui “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado (…) sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”, residuando in capo alle “restanti amministrazioni” la facoltà di aderirvi o meno.
Tali obblighi sono tuttavia divenuti col tempo più stringenti proprio per le “restanti amministrazioni” posto che, così come confermato dal Collegio, l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012 ha introdotto un obbligo “speciale”, per tutti i soggetti pubblici iscritti nell’elenco ISTAT, e dunque anche per le Amministrazioni regionali, di approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip per le categorie merceologiche comprendenti la fornitura di “energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento (…)”. La portata oggettiva di tali categorie è stata altresì ampliata per le Amministrazioni regionali in virtù della disciplina di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 e del DPCM 11 luglio 2018, che hanno aggiunto la categoria della “Manutenzione immobili e impianti” tra quelle soggette all’obbligo di adesione.
In tale contesto, il TAR Calabria ha dato continuità alle coordinate ermeneutiche espresse dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3245 del 9 aprile 2024, propendendo per la prevalenza della convenzione stipulata da Consip rispetto all’istituto della rinegoziazione con proroga del contratto di “Servizio Energia”. Difatti, il Collegio ha statuito che, nel complesso quadro normativo di cui sopra, la portata dell’istituto della rinegoziazione di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II del D.lgs. n. 115/2008 è da considerarsi eccezionale, non potendo andare a discapito di convenzioni Consip già stipulate. Tale impostazione, a dire del TAR, “finirebbe per vanificare le convenzioni Consip e portare alla marginalizzazione, se non abrogazione, dell’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 nella materia in esame (servizio energia): con il ché, però, la disciplina dell’art. 6, comma 2, lett. b), cit., perderebbe il suo carattere eccezionale e derogatorio e diverrebbe generale, tradendo la sua stessa ratio ispiratrice”.
In definitiva, il Collegio ha dunque concluso per l’accoglimento del ricorso e contestuale declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dall’Amministrazione regionale con l’aggiudicatario uscente della convenzione Consip “Servizio Integrato Energia – ed. 3”.
Conclusioni
Come si è avuto modo di appurare nella brevissima trattazione, la pronuncia del TAR Calabria assume primario rilievo nell’attuale settore della contrattualistica pubblica, in quanto ha il pregio di ridisegnare i confini, spesso controversi, tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza nazionale e gli istituti eccezionali, quale quello della rinegoziazione con proroga, sorti con evidenti fini di risparmio energetico e tutela dell’ambiente. Tale pronuncia centralizza il ruolo delle convenzioni Consip nel panorama nazionale e allo stesso tempo circoscrive l’utilizzo dell’istituto di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), dell’Allegato II al D.lgs. n. 115/2008 a casi residuali e marginali, che dovranno essere valutati caso per caso dall’Amministrazione procedente a seconda della sussistenza, o meno, di una convenzione Consip attiva nella categoria merceologica di interesse.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 00126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecosfera Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Ciervo e Matteo Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gullo e Angela Marafioti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Regionale della Calabria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Siram S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Zagaria e Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensiva
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
(i) per l'annullamento
(a) della Determinazione del Dirigente del settore tecnico del Consiglio Regionale della Calabria in data 25 marzo 2025 n. 131, comunicata in data 31 marzo 2025, recante “Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) dell’Allegato II al d.lgs. 115/08 del contratto avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede del Consiglio regionale della Calabria, stipulato in adesione alla Convenzione SIE 3. CIG B6243055D2”;
(b) di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente, ivi inclusi, ove occorrer possa, la relazione istruttoria del 21 febbraio 2025 prot. 1087, recante il confronto comparativo tra l’adesione alla Convenzione SIE4 e la prosecuzione contrattuale ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 115 del 2008 e il parere dell’avvocatura regionale in data 26 febbraio 2025 prot. 4627;
(ii) nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Consiglio Regionale della Calabria e Siram S.p.A. in data 27 marzo 2025 n. 6864, recante “Rinegoziazione con proroga, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) dell’Allegato II al d.lgs. 115/08 del contratto avente ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici della sede dl Consiglio regionale della Calabria. CIG B6243055D2”; (iii) per la condanna dell’Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente;
(iv) per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere copia integrale della proposta ex art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008 e degli altri documenti trasmessi da Siram S.p.A. nel corso del procedimento; e, quindi, per la condanna dell’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., all’ostensione della documentazione richiesta in sede di accesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 16.12.2025:
(i) per l’annullamento degli atti gravati dal ricorso principale, nonché (ii) per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Consiglio Regionale della Calabria e Siram S.p.A. in data 27 marzo 2025 n. 6864 e (iii) per la condanna dell’Amministrazione resistente ad aderire alla Convenzione Consip SIE4 e a stipulare il relativo contratto con la ricorrente, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Siram S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 30.4.2025 e depositato il 9.5.2025 la Ecosfera Servizi S.p.A. ha esposto:
-) la ricorrente è affidataria, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con Graded S.p.A. e CONMAR - Consorzio Stabile Marchese Società Consortile a r.l., della convenzione Consip stipulata in data 4.11.2022 per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi Connessi - Edizione 4 (di seguito, Convenzione SIE4), ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, in relazione al Lotto 15, che copre le Regioni Calabria e Sicilia;
-) in tale qualità, il 21.3.2024 riceveva dalla Regione Calabria una richiesta preliminare di fornitura (RPF), come prescritto dal Capitolato tecnico, contenente le informazioni anagrafiche e tecniche per la successiva adesione alla Convenzione SIE4;
-) il 21.8.2024 la ricorrente trasmetteva alla Regione il Piano Tecnico Economico (PTE) onde definire nel dettaglio e quantificare economicamente i servizi richiesti dall’Amministrazione e, sulla base delle richieste di quest’ultima, lo rielaborava e lo trasmetteva da ultimo il 19.12.2024;
-) nel frattempo, il 23.10.2024 la controinteressata SIRAM S.p.A., in qualità di affidatario uscente del Servizio Integrato Energia (di seguito Convenzione SIE3), trasmetteva una prima proposta di prosecuzione del citato servizio ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008 contenente una serie di interventi di efficientamento relativi all’immobile sede del Consiglio Regionale sito in Reggio Calabria, onde ottenere una rinegoziazione con proroga del suo contratto, ormai prossimo alla scadenza; a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Regione, la proposta veniva quindi rimodulata e ritrasmessa il 10.2.2025;
-) nel frattempo, non avendo ricevuto riscontro al PTE trasmesso all’Amministrazione regionale, il 12.3.2025 la ricorrente rappresentava a quest’ultima la propria disponibilità a mantenere fermi i termini e le condizioni indicate nel citato PTE nonostante l’imminente scadenza del contratto SIE3 ed invitava l’ente a riscontrare le proprie valutazioni sui contenuti della proposta, invitando altresì l’Ente -avendo avuto notizia della condotta serbata in situazione analoga in riferimento alla quale pende distinto giudizio dinanzi al TAR Calabria–Sede di Catanzaro (R.G. 400/2025)– a non sottoscrivere eventuali proposte ai sensi del d.lgs. 115/2008 trasmesse dall’affidatario uscente SIRAM; veniva inoltre chiesto l’accesso ai documenti relativi all’eventuale proposta trasmessa ai sensi del d.lgs. 115/2008 trasmessa dall’affidatario uscente;
-) a seguito di sollecito inviato il 25.3.2025, il successivo 31.3.2025 la ricorrente acquisiva dall’Amministrazione resistente la determinazione dirigenziale n.131 del 25.3.2025, con la quale è stata approvata la proposta formulata da SIRAM ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 115 del 2008;
-) il successivo 3.4.2025 la ricorrente sollecitava l’accesso agli atti del procedimento di approvazione della suindicata proposta, a fronte del quale in data 8.4.2024 l’amministrazione resistente ostendeva solo parte di quanto richiesto (segnatamente, la copia oscurata della relazione istruttoria del 21.2.2025 recante valutazione comparativa della (seconda) proposta ex art. 6, comma 2, lett. b) dell’Allegato II al d.lgs. n. 115 del 2008 trasmessa da Siram nonché del PTE trasmesso dalla ricorrente, copia delle due proposte trasmesse da SIRAM parzialmente oscurate, il contratto stipulato tra la Regione Calabria – Consiglio Regionale e SIRAM in data 27.3.2025 e i chiarimenti prodotti da quest’ultima nel corso del procedimento).
1.1- Ritenendo illegittima la predetta determinazione dirigenziale n. 131 del 2025 se ne chiede l’annullamento peri seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Violazione dell’art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. Violazione dell’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Violazione dell’art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89. Violazione del DPCM 11 luglio 2018. Errore nei presupposti di fatto e di diritto.
La ricorrente afferma che l’Amministrazione resistente non avrebbe potuto approvare la prosecuzione contrattuale proposta dalla controinteressata SIRAM ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008 in quanto, ove intenzionata ad avvalersi di prestazioni oggetto del Servizio Integrato Energia, in base all’assetto normativo vigente –segnatamente dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) come risultante dalle modifiche da ultimo apportate dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, dell’art. 1, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135) come risultante dalle modifiche da ultimo introdotte con la legge 13 gennaio 2023 n. 6, all’art. 9, comma 3, del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito con legge 23 giugno 2014 n. 89) e del D.P.C.M. 11 luglio 2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”- avrebbe dovuto necessariamente aderire alla Convenzione SIE4.
Né, soggiunge per tuziorismo la ricorrente, sarebbe applicabile l’art. 1, comma 510, della legge n. 28 dicembre 2015 n. 208 atteso che tale disposizione, per la sua eccezionalità rispetto all’obbligo di approvvigionamento tramite centrali di committenza ed altri strumenti di aggregazione, deve considerarsi di stretta interpretazione e quindi non applicabile oltre i casi in essa rigorosamente previsti, ossia di assenza di beni e servizi disponibili tramite gli strumenti di aggregazione che possiedano le “caratteristiche essenziali” necessarie a soddisfare il fabbisogno della singola amministrazione, ipotesi non sussistente nella fattispecie.
2) Violazione dell’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 30 maggio 2008 n. 115. Violazione dei principi di trasparenza e concorrenza. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta.
Parte ricorrente, pur evidenziando il carattere assorbente del precedente motivo, deduce l’assenza, nella fattispecie, dei presupposti legittimanti la rinegoziazione prevista dall’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008, in quanto la predetta disposizione, derogando al principio generale di libera concorrenza, avrebbe natura eccezionale e sarebbe dunque applicabile solo in presenza di specifici presupposti e condizioni, insussistenti qualora, come nel caso controverso, la proroga venga disposta pochi mesi prima della scadenza del rapporto contrattuale e in presenza di un’iniziativa alternativa della centrale di committenza non solo già bandita ma conclusasi con l’aggiudicazione.
In via subordinata, qualora la contestata rinegoziazione di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008 sia ritenuta applicabile nella fattispecie controversa, la ricorrente chiede la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione relativa alla compatibilità di tale disposizione con i principi previsti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, recepiti nelle direttive che regolano l’affidamento dei contratti pubblici, nello specifico la Direttiva 2014/23/UE, la Direttiva 2014/24/UE e la Direttiva 2014/25/UE, con particolare riferimento al primo considerando.
3) Violazione, sotto altro profilo, dell’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. n. 30 maggio 2008 n. 115. Violazione dei paragrafi 3.2., 5.3. e 6.3. del capitolato tecnico relativo alla Convenzione SIE4. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta.
La ricorrente, precisando di non avere ancora contezza della documentazione integrale presentata da SIRAM alla Regione Calabria e positivamente valutata da quest’ultima, afferma che, da quanto in suo possesso, emergerebbero già elementi di illogicità ed erroneità delle valutazioni che -sotto il profilo economico-qualitativo- hanno indotto l’amministrazione regionale a ritenere più conveniente la proposta di SIRAM rispetto a quella contenuta nella Convenzione SIE4.
Deduce la ricorrente che nella proposta presentata da SIRAM risulterebbe anzitutto carente un’analisi minima dei reali impatti arrecati all’amministrazione.
Ancora, la ricorrente contesta l’asserita maggiore convenienza del canone proposto da SIRAM rispetto alla proposta contenuta nel proprio PTE a suo tempo trasmesso all’amministrazione resistente, soffermandosi in particolare sull’ambito del “full risk” e delle attività extra-canone, ivi comprese le attività di manutenzione, ritenuta complessivamente meno conveniente nella proposta SIRAM rispetto alla Convenzione SIE4.
Soggiunge la ricorrente che, avendo SIRAM calcolato il canone sulla base della Convenzione SIE3 e stante l’inadeguatezza dello stesso a rappresentare i reali oneri a carico dell’amministrazione in costanza di rapporto -a motivo della fluttuazione del costo del gas sul mercato e il calcolo al ribasso effettuato da Consip sui prezzi indicati nella convenzione SIE3 che hanno comportato l’aggiudicataria SIRAM a presentare richieste di adeguamento in fase esecutiva- la proposta finirebbe per esporre l’amministrazione al rischio di future contestazioni laddove sia stato mantenuto il disallineamento esistente rispetto ai valori di mercato.
La ricorrente osserva, da ultimo che, dalla relazione istruttoria a sua disposizione a seguito dell’accesso parziale emergerebbe, quanto ai risparmi energetici, una valutazione comparativa dei risparmi termici conseguibili con le due proposte, circostanza da cui deriverebbe altresì vizio di istruttoria.
1.2- La ricorrente chiede altresì, in conseguenza dell’annullamento della predetta determinazione dirigenziale n. 131/2025, la declaratoria di inefficacia del contratto conseguentemente stipulato il 27.3.2025.
1.3- Da ultimo, la ricorrente formula istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a. a tutta la documentazione del procedimento, ivi compresa quella parzialmente oscurata di cui viene chiesta l’ostensione integrale.
2- In data 13.5.2025 si è costituita la SIRAM S.p.A. per resistere al ricorso.
3- In data 14.5.2025 si è costituita la Regione Calabria per resistere al ricorso che, con successiva memoria depositata il 16.5.2025 eccepisce:
a) l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la lesione in capo alla parte ricorrente si sarebbe prodotta in seguito all’attivazione, da parte dell’amministrazione regionale, dello strumento derogatorio di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) dell’allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e dunque all’atto dell’accettazione, avvenuta in data 26.6.2023, della proposta di rinegoziazione da parte della SIRAM;
b) in via subordinata, l’inammissibilità del ricorso, sempre per tardività, avuto riguardo al fatto che la Determinazione dirigenziale n. 131 del 25.3.2025 è stata pubblicata sul BURC in data 28.3.2025, ragion per cui da tale data decorrerebbe il termine per l’impugnazione, da computare in 30 giorni alla luce dell’art. 120 c.p.a.;
c) l’infondatezza del ricorso.
4- Alla camera di consiglio del 21.5.2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare auspicando una celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito.
5- In data 11.9.2025 la ricorrente e la controinteressata hanno depositato documenti.
6- Il 19.9.2025 la controinteressata SIRAM ha depositato memoria.
7- Il 26.9.2025 la ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie.
8- Alla camera di consiglio dell’8.10.2025, con ordinanza n. 654 depositata il 13.10.2025 è stata accolta l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a.
9- In data 11.12.2025 la ricorrente ha notificato atto di motivi aggiunti, depositato il successivo 16.12.2025, nel quale ha affermato che, a seguito dell’ostensione della documentazione del procedimento, non sarebbero emersi nuovi vizi ma resterebbero comunque confermate per tabulas le censure articolate con il terzo motivo del ricorso principale, che pertanto vengono riproposte.
10- In data 9.1.2026 la Regione Calabria e la controinteressata SIRAM hanno depositato memorie ribadendo le proprie eccezioni e conclusioni.
11- All’udienza pubblica dell’11.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
12- Il Collegio scrutina anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale dedotte dall’amministrazione regionale.
12.1- In particolare, viene dapprima scrutinata l’eccezione di inammissibilità per tardività prospettata in riferimento alla nota del 26.6.2023 (v. sopra, § 3.a).
12.1.1- L’eccezione è infondata.
12.1.2- In primo luogo, non è esatta l’affermazione della Regione resistente per cui la ricorrente avrebbe avuto certezza del conseguimento della commessa in favore della SIRAM (e dunque del mancato conseguimento della commessa) nel momento in cui l’Amministrazione regionale ha accolto la proposta di rinegoziazione inviata da quest’ultima il 16.6.2023, avvenuta, in tesi, con nota del 26.6.2023 e che, in detta prospettazione, costituirebbe un atto connotato da immediata lesività e dunque meritevole di impugnazione immediata.
Come si evince dal suo stesso tenore letterale -nel quale l’amministrazione si limita ad affermare l’interesse a ricevere la proposta soggiungendo che “all’esito di attività istruttoria specifica, se ritenuta conforme alle normative vigenti, nonché vantaggiosa (…) potrà essere sottoposta agli organi preposti per le valutazioni propedeutiche alla eventuale approvazione”- la nota del 26.3.2023, rinviando per ogni valutazione di merito a verifiche istruttorie e alle conseguenziali determinazioni, riveste portata meramente interlocutoria, al più utile ad avviare un “dialogo” privo di portata impegnativa per l’Ente, ragion per cui non presenta alcun connotato lesivo.
12.1.3- In tale ottica, non risulta conferente alla fattispecie controversa la giurisprudenza richiamata dall’amministrazione regionale a sostegno della propria tesi -segnatamente, Consiglio di Stato, Sez. V, 15.3.2023, n. 2728– atteso che in tale controversia si questionava della determinazione dell’amministrazione di approvvigionarsi a seguito di un’autonoma gara in luogo dell’adesione alla convenzione Consip: detta ipotesi è ben lungi da quanto riscontrabile nell’odierna controversia, nella quale l’amministrazione regionale non aveva indetto alcuna gara ma, come già osservato, si era limitata a manifestare il proprio interesse ad approfondire la proposta di SIRAM onde verificarne la maggior convenienza rispetto all’adesione alla Convenzione SIE4.
D’altronde, sempre a conferma di quanto da ultimo osservato si puntualizza che, sempre nella fattispecie ivi controversa, il Consiglio di Stato collocava il momento in cui l’aggiudicataria della Convenzione Consip aveva avuto certezza della lesione del proprio interesse nel momento dell’adozione della comunicazione nella quale l’amministrazione affermava chiaramente che intendeva proseguire con le proprie gare autonome per inidoneità dei lotti Consip a soddisfare le proprie esigenze informando di tale intenzione anche la Corte di conti, e ciò avveniva sulla base di una comparazione di costi già effettuata in occasione della determinazione a contrarre. Orbene, i suddetti segmenti procedimentali risultano del tutto insussistenti nell’odierna controversia.
12.2- Viene quindi delibata l’eccezione di tardività prospettata dalla Regione con riferimento alla gravata data di pubblicazione della Determinazione n. 131 del 25.3.2025, avvenuta sul B.U.R.C. del 28.3.2025 (v. sopra, § 3.b).
12.2.1- L’eccezione è infondata tanto che si ritenga applicabile il termine di impugnazione di cui all’art. 120 c.p.a. -ipotesi su cui, per il vero, il Collegio nutre seri dubbi stante il carattere eccezionale del rito (in argomento v. anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2016, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 2 luglio 2020, n. 7584 e Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2023, n. 9298) e l’inesistenza di una vera e propria procedura di gara- sia che si ritenga applicabile il termine ordinario di cui all’art. 29 c.p.a.
12.2.2- Nel secondo caso, il ricorso, notificato il 30.4.2025 a fronte di una determinazione adottata il 25.3.2025, pubblicata il 26.3.2025 e trasmessa alla ricorrente il 31.3.2025, è all’evidenza tempestivo.
12.2.3- Ma anche ove si consideri quale parametro di riferimento l’art. 120 c.p.a. le conclusioni non muterebbero, in quanto:
a) ove si ritenga applicabile il comma 2 e così far decorrere il dies a quo per l’impugnazione dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36 del 2023, il primo atto con valenza lato sensu equipollente a tale comunicazione individuale è la comunicazione del 31.3.2025 con cui l’amministrazione regionale ha trasmesso la determinazione dirigenziale n.131/2025 e rispetto a detto termine il ricorso, notificato il 30.4.2025, è tempestivo;
b) ove si assimili la negoziazione de qua ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando con applicazione del comma 3 vi sarebbe da considerare che la gravata determinazione dirigenziale -anche a volerla assimilare ad un avviso di avvenuta aggiudicazione- non contiene comunque tutti gli elementi previsti da detto comma (quanto meno all’indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti), ragion per cui varrebbe comunque il termine semestrale previsto dall’ultimo alinea del medesimo comma, nella fattispecie ampiamente rispettato essendo stato il contratto stipulato il 27.3.2025.
13- Nel merito, il ricorso è fondato.
14- Riveste portata dirimente il primo motivo di ricorso, che è fondato.
14.1- Sul punto il Collegio, mutatis mutandis, intende dare continuità all’orientamento manifestato dal Consiglio di Stato (da ultimo sentenza n. 3245 del 9.4.2024) che ha ricostruito ed inquadrato la tematica dei rapporti tra rinegoziazione con l’uscente gestore SIE3 e adesione alla Convenzione Consip SIE4 nei termini che seguono.
14.1.1- In primo luogo, va ricostruito il quadro normativo, nel senso che:
-) l’art. 1, comma 449, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), nel testo in vigore dal 1° gennaio 2019, stabilisce che “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
-) l’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (conv. con l. 7 agosto 2012, n. 135), rubricato “riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, nel testo vigente all’epoca dei fatti (in vigore dal 18 gennaio 2023), al primo periodo del comma 1 stabilisce che “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”. L’ultimo periodo del comma 1 aggiunge, tuttavia, che “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”. Il successivo comma 7 dell’art. 1, al primo periodo, così recita: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”;
-) infine, l’art. 6 dell’allegato II al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone al comma 1 che “Il contratto servizio energia e il contratto servizio energia «Plus» devono avere una durata non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni” e al comma 2, lett. b) aggiunge che, in deroga a quanto previsto al comma 1, “qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto”.
14.1.2- In sostanza, l’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 contiene al primo periodo un elenco di Amministrazioni (“tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche”) che sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, senza previsione di deroghe e il secondo periodo del comma 449 reca invece una diversa disciplina per “le restanti amministrazioni pubbliche”, le quali “possono” ricorrere alle citate convenzioni (si tratta, dunque, non di un obbligo, ma di una mera facoltà), ovvero le utilizzano quale riferimento per i parametri di prezzo/qualità (tra queste, precisa il Collegio, vanno annoverate le amministrazioni regionali).
14.1.3- Quanto ai rapporti tra l’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 e la normativa “speciale” di cui all’art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, esse hanno un diverso ambito soggettivo di applicazione: infatti, l’obbligo “speciale” ex art. 1, comma 7, cit. riguarda tutti i soggetti pubblici iscritti nell’elenco ISTAT, cioè una platea di soggetti molto più ampia di quelli sottoposti all’obbligo ex art. 1, comma 449, della Finanziaria 2007 (che si limita a “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche”), ragion per cui l’interpretazione più ragionevole del rapporto tra la clausola di salvezza contenuta nell’incipit dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 e l’obbligo “speciale” di aggregazione solo per talune categorie merceologiche previsto dal secondo periodo del comma 7, risulta la seguente:
i) da un lato, per i soggetti già considerati dall’art. 1, comma 449, della Finanziaria 2007, sebbene compresi in via di principio nell’ampia platea dei soggetti indicati dal citato secondo periodo (siccome iscritti nell’elenco ISTAT), restano fermi, in virtù della clausola di salvezza, tutti gli obblighi previsti dalla normativa del 2006 e quindi per tali soggetti l’obbligo di aggregazione non è circoscritto alle categorie merceologiche di cui all’obbligo “speciale” ex art. 1, comma 7, cit.;
ii) dall’altro lato, invece, i soggetti non sottoposti all’obbligo di aggregazione ex art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 (le “restanti amministrazioni pubbliche” del secondo periodo del comma 449, per le quali l’adesione alle convenzioni Consip non è un obbligo, ma una facoltà), in quanto compresi nella normativa del 2012, vengono a propria volta sottoposti a un obbligo di aggregazione, che, però, è più circoscritto, perché è quello “speciale” di cui all’art. 1, comma 7, secondo periodo, del d.l. n. 95 cit. e perciò riguarda solo le categorie merceologiche elencate da tale disposizione.
14.1.4- Tale soluzione viene avvalorata viepiù per il carattere eccezionale e derogatorio della procedura di rinegoziazione prevista dall’art. 6, comma 2, lett. b), cit., che invece è stato sottolineato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 15 aprile 2016, n. 1532), nel senso che: vero è che non ci si trova innanzi a una semplice proroga del contratto originario, poiché la norma in esame prevede una rinegoziazione del contratto di servizio energia con modifica delle condizioni per il conseguimento di una maggiore efficienza energetica e con allungamento della durata originaria (solo in tale senso potendo parlarsi di “proroga”), tuttavia la deroga al divieto di rinnovazione senza gara si giustifica unicamente al fine di conseguire migliori risultati ambientali e un miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia (v. art. 1 del d.lgs. n. 115/2008), attraverso l’applicazione dei requisiti di cui all’allegato II (C.d.S., Sez. III, n. 1532/2016, cit.).
Sul punto, infatti, un’applicazione della procedura di rinegoziazione estesa ai casi in cui sia sopravvenuta una nuova convenzione alla quale si debba aderire e a prescindere da un confronto rigoroso tra tale convenzione e le clausole della rinegoziazione, finirebbe per vanificare le convenzioni Consip e portare alla marginalizzazione, se non abrogazione, dell’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 nella materia in esame (servizio energia): con il ché, però, la disciplina dell’art. 6, comma 2, lett. b), cit., perderebbe il suo carattere eccezionale e derogatorio e diverrebbe generale, tradendo la sua stessa ratio ispiratrice.
14.1.5- Per tal via, si soggiunge, non si perverrebbe neanche a un’abrogazione sostanziale della disciplina del d.lgs. n. 115/2008 essendo in contrario agevole osservare che residuano comunque spazi di operatività per detta disciplina, innanzitutto perché gli obblighi di aggregazione hanno un perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione più ristretto di quello del d.lgs. n. 115/2008, riguardando i soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, nonché i soggetti di cui all’art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 entro i limiti delle categorie merceologiche ivi previste. Inoltre, perché detti obblighi operano solo in virtù dell’effettiva presenza di una convenzione Consip, che può anche non esserci (è questo, ad es., il caso deciso dal T.A.R. Piemonte, Sez. II, con sentenza n. 664/2022 del 14 luglio 2022, in cui la convenzione Consip è stata aggiudicata ma non stipulata, sicché il servizio ivi previsto non era disponibile per l’adesione degli Enti).
Anche a voler ammettere che l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012 consenta ancora di esperire la procedura di rinegoziazione ex art. 6 cit. in deroga all’obbligo di aggregazione ex art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, alla condizione (ulteriore, oltre a quella dei benefici ambientali e di efficienza energetica) della sua maggiore convenienza economica, ciò potrà avvenire unicamente all’esito di un confronto con la convenzione, da cui emerga detta maggiore convenienza: ma si è già visto poc’anzi al punto A) che tale confronto richiede l’omogeneità delle grandezze da comparare, sicché, ove detta omogeneità manchi e quindi un confronto comparativo rigoroso e puntuale non sia possibile, la rinegoziazione – dato il suo carattere facoltativo (C.d.S., Sez. III, n. 1532/2016, cit.) – va senz’altro rifiutata, dovendo accordarsi preferenza all’istituto generale.
Del resto, il carattere residuale ed eccezionale della procedura ex art. 6, comma 2, lett. b), cit. rispetto all’obbligo di adesione alle convenzioni Consip non è in alcun modo scalfito dal fatto che sia la convenzione SIE3, sia la successiva convenzione SIE4, richiamino espressamente il d.lgs. n. 115/2008 e dunque, annota la sentenza appellata, “implicitamente, anche le disposizioni di cui all’art. 6 dell’Allegato II”. Tale residualità emerge anche, sul piano logico, dalla considerazione che la preferenza accordata alla rinegoziazione con l’aggiudicataria della convenzione precedente (qui: la SIE3) contrasta con la stessa ratio delle convenzioni Consip, le quali si susseguono a ritmi brevi proprio per spuntare le migliori condizioni economiche e tecnologiche: di qui la conferma che lo spazio applicativo per la procedura de qua va ravvisato nell’ipotesi della mancanza di una nuova convenzione.
14.1.6- Non potrebbe neanche sostenersi, di contro, alcun carattere eccezionale della disciplina di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 115/2008, la quale per il suo carattere di specialità prevarrebbe sul generale principio di selezione del contraente tramite procedura ad evidenza pubblica e sul principio analogo, ma indiretto, di avvalersi in via esclusiva di soggetti aggiudicatari (all’esito di gara) di convenzioni Consip. Una lettura di tal fatta mortificherebbe palesemente i principi concorrenziali di matrice comunitaria e che risulta confutata dalla sentenza di questo Consiglio n. 3761/2019, oltre a muovere da un equivoco tra i concetti di norma eccezionale (di stretta interpretazione) e norma speciale (di deroga a quelle generali), servendosi della “specialità” per attribuire all’art. 6, comma 2, lett. b), cit. un ambito applicativo tale da contrastare con la sua natura eccezionale e derogatoria.
14.1.7- In definitiva, la logica pro-concorrenziale non consente di articolare i rapporti tra le varie disposizioni normative ora richiamate e gli istituti in esse contemplati secondo la sola regola della successione di leggi nel tempo. Il rapporto tra l’art. 6, comma 2, lett. b), dell’allegato II al d.lgs. n. 115/208 e l’art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006 deve leggersi alla luce della diversità degli istituti ivi previsti: in sintesi, la prima disposizione, consentendo il ricorso a una procedura negoziata in deroga al canone dell’evidenza pubblica, è norma eccezionale e di stretta interpretazione (cfr. C.d.S., Sez. VII, 2 marzo 2022, n. 1490; Sez. V, 23 febbraio 2015, n. 883; id., 17 ottobre 2012, n. 5292; Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251); la seconda, invece, disciplina un meccanismo – quello delle convenzioni – che si pone oltre le stesse normali procedure di affidamento (coniugando concorrenzialità e risparmio di spesa), tanto che le deroghe al relativo obbligo di adesione sono anch’esse eccezionali.
14.2- Riportate le suddette coordinate normative ed interpretative all’odierna fattispecie, si osserva anzitutto che, ad avviso del Collegio, la questione controversa attiene al dato se, gradatamente, i servizi oggetto di rinegoziazione siano, o meno, compresi nel novero di quelli per i quali esista l’obbligo di convenzione in base alla legge e, a seguire, se detti servizi siano o meno compresi nella convenzione SIE4. Non assume, di contro, specifico rilievo la questione -posta dalla controinteressata SIRAM- se Convenzione SIE4 comprenda anche altri servizi rispetto alla Convenzione SIE3: una questione di tal fatta si potrebbe porre, a tutto concedere, nel caso -non ricorrente nella fattispecie quivi controversa- in cui la nuova Convenzione comprenda servizi per i quali non sussista l’obbligo di adesione giusta le succitate disposizioni normative e, al contempo, l’amministrazione, aderendo alla Convenzione Consip, debba necessariamente approvvigionarsi a tutti i servizi ivi contemplati (ossia, tanto a quelli per cui c’è l’obbligo di approvvigionamento su Consip quanto a quelli per i quali un siffatto obbligo non sussista).
14.3- Orbene, per quanto di interesse nell’odierna controversia, l’art. 1 comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 prevede l’obbligo per le Regioni di aderire alle Convenzioni Consip (salvo il ricorso a centrali di committenza regionali di riferimento ovvero le ipotesi derogatorie condizionate al fatto che le procedure conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, ipotesi estranee all’odierna controversia) per le categorie merceologiche “energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 4 1992, n. 285” D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, Art. 54 - Autoveicoli, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati”. Ad essi, poi, il D.P.C.M. 11 luglio 2018 ha aggiunto l’ulteriore categoria “Manutenzione immobili e impianti”.
Da quanto ora esposto si ricava dunque che la Regione è tenuta aderire alla Convenzione ove intenda approvvigionarsi di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile, autoveicoli, manutenzione immobili e impianti.
14.4- Nella fattispecie controversa:
i) la Regione Calabria aveva a suo tempo aderito, con riferimento agli uffici del Consiglio Regionale, alla Convenzione Consip SIE3 chiedendo alla sua aggiudicataria SIRAM l’approvvigionamento per i servizi, rientranti nella Convenzione Consip SIE3, denominati Servizio Energia “A”, Servizio Tecnologico Climatizzazione “C”, Servizio Tecnologico impianti Elettrici “D”, Servizio Energy Management “E”, Servizi di Governo “F”;
ii) la successiva rinegoziazione con la medesima SIRAM, svolta al di fuori della Convenzione Consip, copre, in base all’art. 3 del contratto, i seguenti servizi:
a) la realizzazione di investimenti, con oneri economici a carico di SIRAM, finalizzati al completamento della razionalizzazione dei vettori energetici, ricomprendendo in tale azione la realizzazione degli interventi finalizzati all’efficientamento energetico, comprensivi dei costi derivanti dai connessi servizi di ingegneria e architettura, individuati nel Piano di Riqualificazione Energetica che è parte integrante del presente contratto;
b) il servizio integrato energia che, come da Convenzione SIE3, prevede tutte le seguenti attività: − gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, e di tutti gli impianti ad essi connessi; − fornitura del vettore energetico termico; − interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico del sistema edificio/impianto; − gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e degli impianti elettrici; − presidio e servizio di pronto intervento;
iii) vi è però da considerare che la convenzione Consip SIE4, che vede aggiudicataria la ricorrente, all’art. 3 del Capitolato (ripreso dall’art. 4 della Convenzione) prevede il servizio Energia “A”, il Servizio Energetico Elettrico “B”, il Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva “C”, il Servizio Tecnologico Impianti Elettrici “D”, il Servizio Energy Management “E” e i Servizi di Governo “F” (cfr. docc. 9 e 10 allegati alla produzione del 9.5.2025).
14.5- In sostanza, da quanto ora esposto emerge che, per un verso, la Convenzione SIE4 ha ad oggetto categorie merceologiche annoverabili tra quelle per le quali esiste, anche per la Regione, l’obbligo di approvvigionamento mediante Convenzione Consip e per le quali è disponibile una Convenzione (SIE4) e, per altro verso, la rinegoziazione con SIRAM ha ad oggetto forniture e servizi sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto della Convenzione SIE3 e per le quali, si ribadisce, è operativa la Convenzione SIE4.
Peraltro, non assume neanche consistenza -almeno nei termini in cui è stato dedotto- l’assunto di SIRAM in punto di non piena sovrapponibilità delle prestazioni oggetto di rinegoziazione rispetto alle categorie merceologiche per cui vi è l’obbligo di approvvigionamento in forma centralizzata. A prescindere dalla genericità dell’apparato argomentativo a sostegno dell’assunto, a tutto concedere il quid pluris rispetto alla convenzione SIE3 sarebbe costituito dai servizi di cui alla declaratoria sub a) (v. sopra, § 14.4.ii) ma, dalla piana lettura di tale declaratoria, emerge che essa si riferisce a (non meglio precisati) investimenti finalizzati al completamento della razionalizzazione dei vettori energetici comprensivi degli interventi individuati nel Piano di Riqualificazione energetica (che è, in sostanza, la proposta di rinegoziazione trasmessa da SIRAM). Detto in altri termini, non è dato comprendere in cosa possa consistere l’elemento di reale e sostanziale estraneità dei servizi rientranti nella proposta di rinegoziazione SIRAM rispetto a quelli per i quali è operativa la Convenzione SIE4 idoneo a consentire la fuoriuscita della Regione dalla Convenzione stessa. Tutto ciò, si osserva per completezza, risulta viepiù confermato dall’osservazione per cui anche quest’ultima Convenzione comprende il Servizio Energy Management “E” che, a sua volta, include la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, l’installazione, gestione e manutenzione del Sistema di controllo e monitoraggio, l’installazione, gestione e manutenzione del Sistema di Telegestione e Telecontrollo degli impianti e l’elaborazione della Diagnosi Energetica.
14.6- Anche le ulteriori argomentazioni spese dalla Regione, nel senso che l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip anche in presenza di offerte comparabili e più convenienti darebbe luogo ad un ingiustificato aggravio per la spesa pubblica, non considera che, come si evince dalla precitata giurisprudenza del Consiglio di Stato, proprio l’ampliamento delle ipotesi -di natura eccezionale- della rinegoziazione finirebbe per rendere residuale l’utilizzo delle Convenzioni Consip (o di quelle equipollenti) che, nell’ottica del legislatore, sono intese come strumento operativo per consentire un risparmio di spesa in aggregato su larga scala.
14.7- In conclusione, alla luce di quanto ora esposto non poteva la Regione Calabria sottrarsi ad aderire alla Convenzione SIE4 per i succitati servizi.
15- Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che si espongono di seguito.
15.1- Osserva la giurisprudenza che l’art. 6, comma 2, lett. b) dell’Allegato II del d.lgs. 115 del 2008 prevede che la proposta debba essere presentata “nel corso della vigenza di un contratto”: tale non può ritenersi la proposta di rinegoziazione presentata pochi mesi prima della scadenza del rapporto contrattuale in quanto oggettivamente tardiva alla luce dello scopo dell’affidamento e della ratio della norma che è quella di consentire un più rapido adeguamento di servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica (sempre Consiglio di Stato, sentenza n. 3230/2018; ma v. anche id., sentenza n. 1774/2021, n. 3761/2019, n. 1532/2016).
15.2- Nella fattispecie controversa, la tempistica è così ricostruibile:
-) in data 16.6.2023 la SIRAM inviava alla Regione Calabria una proposta di prosecuzione e rinegoziazione contrattuale, fornendo alcuni dati e manifestando la propria disponibilità a fornire ulteriori dettagli della proposta e ad approfondire i temi ivi riportati;
-) il successivo 26.6.2023 l’Amministrazione regionale riscontrava positivamente la proposta, rendendosi disponibile a ricevere maggiori dettagli che si riservava di valutare nell’ambito di una specifica istruttoria;
-) nel frattempo, il 21.3.2024 la Regione Calabria inviava alla ricorrente Ecosfera, aggiudicataria della Convenzione SIE4, la RPF con le informazioni necessarie e il successivo 21.8.2024 sempre Ecosfera riscontrava trasmettendo alla Regione il PTE, che poi aggiornava il successivo 19.12.2024;
-) in data 3.10.2024 SIRAM trasmetteva alla Regione la proposta di rinegoziazione;
-) il 15.1.2025 (nota prot. n. 1377- pag. 44 del doc. 34, depositato dalla ricorrente il 16.12.2025) la Regione riscontrava alla SIRAM nel senso che, dall’analisi del documento, emergevano alcuni aspetti meritevoli di ulteriori approfondimenti per la corretta valutazione della proposta medesima, sui quali venivano richiesti chiarimenti e/o integrazioni;
-) il successivo 10.2.2025 (prot. n. 3477 – pag. 73 ss. del doc. 34 depositato il 16.12.2025 dalla ricorrente) la SIRAM trasmetteva un documento di chiarimenti integrato da ulteriori condizioni migliorative;
-) la Regione avviava l’istruttoria per il mezzo di una Commissione tecnica, che in data 21.2.2025 redigeva la “Relazione Tecnica” con esito positivo quanto alla maggior convenienza della proposta SIRAM;
-) la Regione chiedeva quindi un parere all’Avvocatura regionale circa la compatibilità giuridica della rinegoziazione, la quale il 26.2.2025 si esprimeva positivamente;
-) il successivo 25.3.2025 veniva approvata la proposta di rinegoziazione con la gravata determinazione dirigenziale;
-) il 27.3.2025 veniva sottoscritto il contratto;
-) in data 31.3.2025 terminava naturalmente l’efficacia del contratto stipulato tra la Regione Calabria e SIRAM su Convenzione SIE3.
15.3- Orbene, da quanto ora esposto emerge che gli elementi di dettaglio della proposta possono dirsi pervenuti all’amministrazione in prima battuta con la proposta del 3.10.2024 e che soltanto con l’integrazione del 10.2.2025 –la quale contiene non solo ulteriori chiarimenti su detta proposta ma una vera e propria revisione della stessa per l’opzione contrattuale standard pari a 6 anni nella quale vengono proposte ulteriori condizioni migliorative ivi riportate (pagg. 75 ss. del doc. 34 depositato il 16.12.2025 dalla ricorrente)– può affermarsi che la Regione abbia avuto a sua disposizione tutti i dati e gli elementi su cui ha assunto le proprie determinazioni quanto a convenienza tra adesione alla Convenzione SIE4 con la ricorrente o rinegoziazione con l’operatore uscente SIRAM, mentre, si ribadisce, è del tutto neutro il mero contatto interlocutorio di cui alla nota del 16.3.2023.
15.4- In sostanza:
-) ove si consideri come punto di riferimento la data di approvazione della proposta di rinegoziazione, essa è intervenuta solo 6 giorni prima della scadenza della Convenzione “SIE3”;
-) a considerare la produzione della proposta da parte di SIRAM le suesposte conclusioni non muterebbero, giacché la proposta definitiva, su cui è stata effettuata una valutazione di convenienza, è da ritenersi definita compiutamente soltanto il 10.2.2025.
Per completezza, anche a considerare, quale parametro temporale di riferimento, la presentazione della proposta del 3.10.2024 le conclusioni muterebbero tampoco.
Difatti, nella vicenda stigmatizzata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3230 del 29.5.2018, richiamata, sia pure per ragioni opposte, dalla ricorrente e dalla controinteressata, la presentazione della proposta è intervenuta, come affermato in sentenza, a distanza di circa tre mesi prima della scadenza del contratto originario e detta tempistica non risulta sensibilmente -viepiù se raffrontata alla durata temporale del contratto SIE4- da quella riscontrabile nella presente controversia, sostanzialmente a distanza minima rispetto al termine naturale di scadenza della Convenzione stipulata su SIE3, ragion per cui anche nell’odierna controversia può mutuarsi la considerazione ivi resa dal Consiglio di Stato per cui “l’art. 6, comma 2, si inserisce in una normativa che mira alla tutela dell’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza negli usi finali dell’energia; la sua ratio ha dunque carattere ambientale, ed è legata all’opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola mediante l’allungamento della durata, con possibilità quindi di spalmare su un periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari per far fronte agli interventi volti al conseguimento dell’efficienza energetica. (...) Tanto più nel caso in esame, dato che la prima proposta progettuale era stata presentata all’Azienda pochi mesi prima della scadenza decennale del contratto, e quindi l’opportunità di anticipare, mediante la rinnovazione, l’applicazione dell’Allegato II del d.lgs. 115/2008, era ormai pressoché virtuale” (Cons. Stato, Sez. III, 15 aprile 2016, n. 1532)”.
16- La fondatezza dei primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l’an della rinegoziazione con proroga, comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso -sovrapponibile a quanto dedotto dalla ricorrente nell’atto di motivi aggiunti- con il quale si contesta la correttezza delle valutazioni in ordine alla maggior convenienza dell’offerta di SIRAM, in quanto, come osservato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3245/2024) una volta accertato che l’amministrazione avrebbe dovuto astenersi dalla procedura di rinegoziazione diventa allora irrilevante stabilire la legittimità o meno delle modalità con cui, nel dare corso alla suddetta procedura, la Regione ha provato a comparare la proposta di SIRAM con quella della Convenzione SIE4.
17- Il ricorso in quanto fondato va dunque accolto, con conseguenziale annullamento dell’impugnata determinazione del Settore Tecnico del Consiglio Regionale della Calabria n. 131 del 25.3.2025 e va altresì accolta la domanda di declaratoria dell’inefficacia del conseguente contratto concluso tra la Regione Calabria e la controinteressata SIRAM il 27.3.2025 (in argomento v. sempre Consiglio di Stato n. 3245/2024).
Va, invece, respinta la domanda di condanna della Regione Calabria ad aderire alla Convenzione SIE4, trattandosi di decisione che spetta a detto Ente di prendere in esito alla valutazione che il medesimo dovrà effettuare e sulla quale, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., è precluso a questo giudice di interferire.
18- La complessità del quadro normativo giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
1) accoglie la domanda di annullamento e per l’effetto:
1.a) annulla la determinazione del Settore Tecnico del Consiglio Regionale della Calabria n. 131 del 25.3.2025, oggetto di impugnazione;
1.b) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato tra la Regione Calabria e la SIRAM in data 27.3.2025.
2) Rigetta la domanda di condanna della Regione Calabria ad aderire alla Convenzione SIE4.
3) Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario