Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 2025, n. 9967
L’omessa o incompleta dichiarazione di un requisito speciale di partecipazione non è di per sé causa di esclusione, quando il requisito risulta (già) posseduto entro il termine di presentazione delle offerte e dimostrabile – anche – attraverso il soccorso istruttorio processuale.
Guida alla lettura
Con la sentenza in commento, la V Sezione del Consiglio di Stato – adita in sede di riforma della precedente sentenza n. 817/2025 emessa dal Tar Salerno– analizza l’interessantissimo e attuale istituto del soccorso istruttorio soffermandosi, in particolar modo, su quello cd “processuale”.
Appare opportuno analizzare – brevemente – l’istituto in parola per, poi, concentrarsi sul fulcro decisionale della sentenza in commento.
Il soccorso istruttorio – di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 – è, oramai, istituto generalizzato e non più, come in passato, di rigida applicazione residuale ed eccezionale.
In particolare, il cennato art. 101 prevede diverse tipologie del soccorso, ovvero:
- soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a): che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente all’offerta, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di dati acquisibili direttamente dalla stazione appaltante tramite accesso al FVOE;
- soccorso sanante (comma 1 lettera b): che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);
- soccorso in senso stretto (comma 3): che, recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale, abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’ offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;
- soccorso correttivo (comma 4): che faculta direttamente il concorrente fino al giorno di apertura delle offerte alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto.
Il soccorso istruttorio si sostanzia, quindi, in un vero e proprio obbligo in capo alla Stazione appaltante di assegnare (la norma utilizza proprio il verbo assegnare in modo imperativo) un termine all’operatore economico onde poter integrare la documentazione mancante, sanare omissioni, inesattezze o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, nonché completare la documentazione già trasmessa.
Nella fattispecie oggetto della pronuncia in commento, la Sezione adita non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di prime cure con consequenziale conferma dell’impugnata aggiudicazione.
Il Collegio veniva, difatti, adito in sede di riforma della pronuncia - parimenti di rigetto - resa in sede di impugnazione degli esiti di una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento di un servizio di trasporto pubblico locale integrato con quello scolastico di un Comune costiero.
In particolare, la ricorrente impugnava la disposta aggiudicazione in favore della controinteressata poiché nella – erronea – lettura datane la riteneva priva di un requisito speciale di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis di gara.
La cennata controinteressata - da un lato - non avrebbe correttamente dichiarato il possesso del requisito né nella domanda di partecipazione né, tantomeno, nel DGUE. Di contro, la documentazione idonea a dimostrarne l’effettivo possesso del requisito sarebbe stata prodotta solo in un momento successivo, e comunque in modo non completo, sì determinando una violazione delle regole di gara e un’alterazione della par condicio tra i concorrenti.
Di contro, la stazione appaltante, aveva ritenuto sufficiente la documentazione acquisita nella fase successiva all’aggiudicazione, concludendo positivamente la verifica del possesso dei requisiti e confermando la disposta aggiudicazione.
Ivi, nella lettura di parte ricorrente, risiedeva il duplice vulnus della procedura.
Da un alto, la mancata tempestiva attivazione del soccorso istruttorio nella fase procedimentale alla stregua del dettato di cui all’art. 101, cit.; dall’altro, l’asserita inammissibilità di una verifica “postuma” dei requisiti.
Il giudice a quo aveva respinto tale impianto impugnatorio ritenendo che la documentazione prodotta consentisse comunque di accertare il possesso sostanziale del requisito entro il termine di presentazione delle offerte, valorizzando la possibilità di colmare le carenze dichiarative attraverso l’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero alla stregua del cd. soccorso istruttorio processuale.
Seguiva proposizione dell’appello con pari esito di rigetto.
Il Consiglio di Stato, difatti, confermava che l’omissione dichiarativa non si configurasse quale “mancanza del requisito”, bensì quale mera carenza dell’apparato dichiarativo, suscettibile, quindi, di regolarizzazione nel caso in cui non incidesse sull’offerta e consentisse soltanto di verificare un dato già esistente.
Funzionalizzando tanto alla fattispecie dedotta in giudizio, ne derivava che, ove la lex specialis richiedesse un requisito speciale e l’operatore lo avesse effettivamente maturato nei tempi corretti, l’incompletezza della dichiarazione non potesse essere letta in chiave espulsiva. Al contrario, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio come strumento fisiologico di completamento dell’istruttoria.
Nel caso in cui - di contro - la stazione appaltante non avesse correttamente esercitato il soccorso istruttorio, il G.A adito ben può disporlo in senso processuale ove la mancata attivazione fosse eccepita dal ricorrente.
L'appello veniva, quindi, respinto, con conferma della già disposta aggiudicazione
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09967/2025REG.PROV.COLL.
N. 04759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4759 del 2025, proposto da
D’Agostino Tour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B14CAF88C0, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Apicella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ravello Turismo S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00817/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale della Campania – sezione staccata di Salerno ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti dalla società D’agostino Tour s.r.l. contro il Comune di Ravello e nei confronti della società Ravello Turismo s.r.l. per l’annullamento dell’aggiudicazione a quest’ultima della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di trasporto pubblico locale integrato con il trasporto scolastico nel comune di Ravello”, per la durata di cinque anni (2024-2029) e per l’importo complessivo di € 1.392.534,33, oltre IVA, nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti specificamente indicati.
1.1. La sentenza riassume come segue le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo:
- sulla base di quanto trasmesso dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione, la controinteressata non risultava in possesso del requisito di cui al punto 6.3, lett. a, del disciplinare di gara, considerato che in sede di verifica dei requisiti era stata omessa l’acquisizione delle certificazioni di avvenuta esecuzione di servizi analoghi;
- i veicoli da utilizzare per il servizio, stando all’offerta tecnica, erano privi delle dotazioni previste dall’art. 16, punto 3, del capitolato d’appalto né si precisava in che modo sarebbero stati dotati delle caratteristiche richieste dal citato articolo;
- nonostante il tempo trascorso prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, l’aggiudicataria era inadempiente ad una serie di obblighi propedeutici alla fase esecutiva specificati in atti, e riportati in sentenza al punto 3, nonché alle lettere da a) ad h) di un elenco redatto dalla ricorrente, riprodotto nella stessa parte della motivazione della sentenza;
- il RUP non aveva esercitato i poteri previsti dalla legge a fronte della palese carenza dei requisiti di partecipazione e di esecuzione in capo all’aggiudicataria in quanto non aveva provveduto alla sua esclusione dalla procedura.
1.1.1. In sentenza viene quindi dato atto della resistenza della stazione appaltante e della controinteressata, nonché delle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso avanzate da quest’ultima.
1.1.2. Vengono poi riassunti come segue i motivi aggiunti, notificati e depositati il 23 ottobre 2024, in relazione alla documentazione depositata dall'amministrazione e dalla controinteressata il 7 ottobre 2024:
- la mancanza, nell'ambito del DGUE e negli altri documenti che compongono l'offerta della controinteressata, di indicazioni circa il possesso del requisito tecnico e professionale di cui al punto 6.3, lett. a, del disciplinare di gara nonché l'inidoneità dei documenti prodotti in giudizio dalla medesima controinteressata a dimostrare il possesso del predetto requisito, in quanto non allegati alla domanda di partecipazione;
- l’inidoneità ad integrare il requisito dei servizi analoghi nel triennio, per le ragioni specificate in atti, del servizio di trasporto pubblico locale autorizzato con provvedimento della Provincia di Salerno e del servizio di noleggio con conducente autorizzato con provvedimento comunale;
- la mancata tempestiva verifica del possesso dei requisiti, sia di partecipazione che di esecuzione, che, ai sensi del par. 22 del capitolato, avrebbe dovuto precedere l’adozione dell’aggiudicazione;
- l’insussistenza o le gravi lacune degli adempimenti prescritti a fini esecutivi, specificati nel ricorso (e riportati al punto 6 della sentenza).
1.1.3. Viene infine dato atto degli ulteriori motivi aggiunti, notificati e comunicati il 4 dicembre 2024, al fine di contestare la relazione istruttoria depositata dall’amministrazione comunale in data 11 novembre 2024, in ottemperanza all’ordinanza del T.a.r. n. 392 del 10 ottobre 2024.
1.2. Il Tribunale ha respinto le censure della ricorrente in tema di mancata o tardiva dimostrazione del requisito di partecipazione di cui al punto 6.3, lett. a) del disciplinare di gara, ritenendo utile e tempestiva la documentazione prodotta in giudizio dalla controinteressata e dotate di efficacia probatoria le fatture depositate non in formato .xml ma in formato .pdf, prescindendo quindi dal documento n. 22621 del 7 ottobre 2024 prodotto dal Comune di Ravello, unitamente alla relazione istruttoria dell’8 novembre 2024; tutto ciò, in conseguenza dell’attivazione del “soccorso istruttorio processuale”, inteso come dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042, riportata nella motivazione.
1.2.1. Nel merito, ha ritenuto infondati ricorso e motivi aggiunti, reputando che i servizi dimostrati dalla Ravello Turismo fossero “analoghi” al servizio di TPL/trasporto scolastico oggetto di procedura, ai sensi del disciplinare di gara, e che gli stessi fossero stati svolti, come richiesto, nel triennio antecedente la data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (12 aprile 2024).
1.2.2. Ha quindi ritenuto infondate le ulteriori censure relative al mancato possesso dei requisiti di esecuzione.
1.3. Respinti ricorso e motivi aggiunti, le spese processuali sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate nell’importo di € 1.500,00 per ciascuno, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Ravello e della controinteressata.
2. La società D’Agostino Tour s.r.l. ha proposto appello con quattro motivi.
Il Comune di Ravello si è costituito per resistere all’appello.
Non si è invece costituita la Ravello Turismo s.r.l.
2.1. All’udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie difensive e di memorie di replica delle due parti, nonché di istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a. avanzata dalla D’Agostino Tour s.r.l. in data 3 novembre 2025.
3. Col primo motivo è censurata la seguente affermazione della sentenza di primo grado:
“la comprova del requisito compiuta dalla controinteressata in giudizio consente di supplire alla mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante in sede procedimentale (anche in relazione all’omessa dichiarazione del medesimo requisito nell’ambito del DGUE), che avrebbe permesso alla controinteressata la produzione non solo del DGUE completo della prescritta dichiarazione ma anche della stessa documentazione di comprova”.
3.1. L’appellante richiama la giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio, anche riguardo all’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 (applicabile alla procedura de qua), evidenziando come, nel caso di specie, la Ravello Turismo avrebbe fornito la documentazione per la verifica dei requisiti di capacità tecnico professionale soltanto in corso di giudizio, in esecuzione dell’ordinanza collegiale del T.a.r. n. 392/24, e come tale trasmissione sarebbe stata comunque lacunosa (tanto da aver indotto il T.a.r. a confermare la sospensione cautelare degli atti impugnati), laddove soltanto in data 9 marzo 2025 la controinteressata avrebbe depositato in giudizio documentazione ulteriore (rispetto a quella già prodotta in data 7 ottobre 2024, con prot. n. 22261, alla stazione appaltante e da quest’ultima, a sua volta, depositata in giudizio in data 11 novembre 2024). Peraltro, sempre secondo l’appellante, anche la documentazione prodotta il 9 marzo 2025, nella fase conclusiva del giudizio ex art. 73 c.p.a., sarebbe stata lacunosa e i documenti sarebbero stati inopponibili per provenienza, data e contenuto ai sensi degli artt. 2702 e 2704 cod. civ.; infine, la documentazione sarebbe stata completata con un’ulteriore produzione del 24 marzo 2025, dopo la scadenza dei termini per memorie e repliche.
L’appellante precisa che – contrariamente a quanto si legge in sentenza – già in primo grado aveva contestato la produzione documentale della controinteressata sia del 9 che del 24 marzo 2025, senza che perciò si potesse attribuire alla D’Agostino Tour alcuna condotta processuale di riconoscimento o non contestazione della veridicità dei documenti.
3.1.1. Conseguentemente, sarebbe improprio il riferimento fatto dal T.a.r. al soccorso istruttorio giurisdizionale, innanzitutto per violazione del principio dell’autoresponsabilità degli operatori economici e della par condicio dei partecipanti alla procedura, ma a maggior ragione nel caso di specie in quanto l’aggiudicataria aveva già documentato in maniera insufficiente i propri requisiti tecnico professionali, riscontrando la richiesta dell’amministrazione dopo l’aggiudicazione.
3.1.2. L’appellante osserva inoltre che il requisito tecnico professionale non era stato dichiarato né nel DGUE né nella domanda di partecipazione alla gara.
3.2. Col secondo motivo è censurata la seguente affermazione della sentenza di primo grado:
<<la controinteressata è in possesso del requisito di partecipazione in questione, avendo provveduto alla comprova dello stesso nel corso del giudizio, come consentito dalla giurisprudenza in materia di “soccorso istruttorio processuale”>>.
3.2.1. L’appellante sostiene che il T.a.r. avrebbe fatto un’applicazione “estremamente peculiare” di tale istituto, in presenza delle vicende procedurali e processuali già riferite nell’illustrare il primo motivo, ferma restando l’inidoneità alla comprova dei requisiti sia della produzione documentale del 9 marzo 2025 che di quella del 24 marzo 2025; quest’ultima, peraltro inammissibile perché effettuata dalla Ravello Turismo dopo la scadenza del termine per le memorie di replica.
4. I motivi, che -per evidenti ragioni di connessione- vanno trattati congiuntamente, non meritano di essere accolti, pur necessitando la motivazione della sentenza delle integrazioni di cui appresso al fine di chiarire la portata e gli effetti della norma di recente introduzione dell’art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed i rapporti tra soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante e c.d. soccorso istruttorio processuale.
4.1. Come affermato da una delle prime pronunce in tema, l’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici ha accresciuto la centralità dell’istituto del soccorso istruttorio, ampliandone ambito, portata e funzioni e superando talune incertezze della prassi operativa (così Cons. Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870, citata anche dall’appellante).
Un primo chiarimento normativo si deve alla distinzione, che si evince dal primo comma dell’art. 101, tra “soccorso integrativo o completivo” della lett. a) e “soccorso sanante” della lett. b), preceduta dalla previsione che “la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci […]”:
- sia, dal punto di vista quantitativo, per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa al momento della partecipazione alla gara con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo;
- sia, dal punto di vista qualitativo, per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della stessa domanda di partecipazione alla procedura di gara e dello stesso documento di gara unico europeo, nonché della documentazione già trasmessa.
La portata chiarificatrice, ed in parte anche innovativa, della norma si desume dall’impiego dell’indicativo presente (“assegna”) - che ribadisce che il ricorso al soccorso istruttorio, alle condizioni ivi previste, è obbligatorio per la stazione appaltante - nonché dalla possibilità insita nel soccorso “sanante” di porre rimedio anche alle “omissioni” della domanda di partecipazione alla gara e del DGUE.
Pertanto, in primo luogo, ferma restando la non soccorribilità (né integrativa né sanante) degli elementi che compongono l’offerta tecnica ed economica (salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere i chiarimenti di cui al comma 3 e per l’operatore economico di rettificare l’errore materiale di cui al comma 4), è da ritenere sanabile, tra l’altro, l’omessa specifica dichiarazione nel DGUE di un determinato requisito speciale di capacità tecnico professionale richiesto per la partecipazione alla gara, purché effettivamente posseduto dall’operatore economico entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ne consegue il definitivo recepimento normativo dell’orientamento giurisprudenziale - pur presente, ma non univoco, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici - secondo il quale, relativamente a requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati, il soccorso istruttorio è possibile <<non soltanto per ‘regolarizzare’ ma anche per ‘integrare’ la documentazione mancante”, a meno che non si tratti di “carenze e irregolarità” che attengono “all’offerta economica e all’offerta tecnica” e alle “carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”>> (così Cons. Stato, 24 febbraio 2022, n. 1306, richiamata da Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042).
In secondo luogo, quanto alla comprova del requisito speciale così come effettivamente dichiarato dal concorrente al momento della partecipazione alla gara, è esigibile il soccorso istruttorio - come già affermato nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 - per produrre la documentazione mancante, sia in funzione sanante (ai sensi della lettera b) che in funzione integrativa (ai sensi della lettera a).
Resta peraltro fermo che, come già affermato da questa Sezione, in sede di verifica del possesso dei titoli successivamente all'avvenuta aggiudicazione, non è consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540, richiamata da id., V, 6 dicembre 2021, n. 8148).
4.1.1. L’obbligatorietà del soccorso istruttorio in sede procedimentale comporta che quando questo non sia stato attivato dalla stazione appaltante - secondo la scansione temporale dettata dall’art. 101, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 - e la mancata attivazione sia denunciata in sede giurisdizionale, il giudice amministrativo, che ritenga fondata la censura, fa luogo al c.d. “soccorso istruttorio processuale”, consentendo - nell’ipotesi in cui si controverta del possesso di un requisito speciale di partecipazione - di confermarne il possesso e/o fornirne la comprova nel corso del giudizio.
Si tratta di un istituto già ammesso dalla giurisprudenza nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo la quale esso “è ammissibile quando il Giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento” (Cons. Stato, IV, 1 marzo 2024, n. 2042, che richiama in senso conforme Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975; nonché Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826).
L’ammissibilità dell’istituto va ritenuta anche nella vigenza dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 2023, dovendosi perciò affermare che nel caso in cui la stazione appaltante non abbia assegnato il termine di cui al primo comma per integrare, ai sensi della lettera a), o per sanare, ai sensi della lettera b), gli elementi mancanti della documentazione già trasmessa ovvero ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione o del DGUE o di ogni altro documento, la mancata attivazione del soccorso istruttorio è denunciabile al giudice amministrativo e rimediabile in sede processuale.
Peraltro, in corrispondenza dell’ampliamento dell’ambito applicativo, della portata e delle funzioni del soccorso istruttorio di cui al ridetto art. 101, è da ritenere che la portata dell’intervento giurisdizionale “suppletivo” vada modulata, caso per caso. In proposito, ferma la preclusione dell’art. 34, comma 2, primo periodo, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, ai fini della presente decisione è sufficiente osservare che non vi è dubbio che la “regolarizzazione” documentale possa intervenire mediante produzione dei documenti mancanti direttamente in giudizio.
Il caso di specie appare paradigmatico dell’applicazione dei principi sopra sintetizzati.
4.2. Premesso, infatti, che il disciplinare di gara al punto 6.3., rubricato “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, richiede l’esecuzione negli ultimi tre anni di “servizi analoghi di TPL/trasporto scolastico”, da comprovare o con certificati e/o contratti stipulati con amministrazioni pubbliche o con contratti stipulati con privati, risulta dagli atti che:
- la Commissione di gara nella seduta del 28.5.2024 ha effettuato un soccorso istruttorio solo parziale nei confronti della Ravello Turismo s.r.l. “per la comprova dei requisiti economici” e nella seduta del 4.6.2024, verificato, per il tramite dei bilanci allegati, che effettivamente il fatturato (e già considerando solo 2 anni) superava il milione di euro prescritto dagli atti di gara, ha ammesso alla gara la società, senza che nulla fosse rilevato a proposito dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- nelle successive sedute la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi per le offerte tecniche e per quelle economiche e quindi ha proposto che la gara fosse aggiudicata alla Ravello Turismo;
- il provvedimento di aggiudicazione impugnato, adottato con determina del Servizio Affari Generali Area 71 del 15 febbraio 2024, ha quindi dato atto che “ai fini dell’aggiudicazione, risulta necessaria la verifica dei requisiti di ordine speciale e generale dell’operatore economico” e che era stata “effettuata la comprova dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara dall’o.e. aggiudicatario ai sensi dell’art. 17 comma 5 del codice dei contratti […]”.
In effetti, quest’ultima disposizione del d.lgs. n. 36 del 2023, innovando rispetto a quanto previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016, anticipa la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente risultato primo in graduatoria e consente l’aggiudicazione solo dopo tale verifica con esito positivo.
4.2.1. La società D’Agostino Tour, effettuato l’accesso agli atti ed introdotto il presente giudizio (dopo la richiesta di parere all’ANAC ai sensi dell’art. 220 del d.lgs. n. 36 del 2023, non più rilevante), ha chiesto, tra l’altro, l’esclusione dell’aggiudicataria per carenza del requisito speciale di capacità tecnico professionale dell’art. 6.3, lett. a) del disciplinare, contestando quanto affermato nel provvedimento di aggiudicazione circa la comprova fornita dall’aggiudicataria.
A seguito dell’ordinanza cautelare del 10 ottobre 2024 n. 392, la stazione appaltante si è attivata come da relazione istruttoria in data 8 novembre 2024, a firma del Responsabile degli Affari Generali, oltre che RUP della procedura, depositata in giudizio l’11 novembre 2024. Questa relazione contiene in allegato un documento di novanta pagine che risulta trasmesso dall’aggiudicataria al protocollo dell’ente al n. 0022621 del 7 ottobre 2024 (perciò in pendenza di giudizio).
4.2.2. Orbene, a parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, si ritiene che detta relazione istruttoria e la documentazione allegata siano rilevanti ai fini della decisione, con effetti tuttavia diversi da quelli pretesi dall’appellante.
Invero, consentendo alla società aggiudicataria di comprovare il requisito speciale di partecipazione dopo l’aggiudicazione ed in pendenza di giudizio, la stazione appaltante non ha fatto altro che attivare nei confronti della controinteressata Ravello Turismo quella verifica dei requisiti, che prima ed ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, era di fatto mancata o rimasta gravemente lacunosa.
In un caso simile, questa stessa Sezione ha già affermato che “il soccorso istruttorio poteva di certo essere esercitato in relazione ai requisiti di partecipazione non correttamente dichiarati” e ha precisato - in riferimento al fatto che l’attività di verifica supplementare dell’amministrazione fosse stata svolta successivamente all’aggiudicazione, a seguito delle contestazioni mosse in giudizio da altro concorrente - che “non incidono sulla legittimità dell’affidamento e dell’aggiudicazione eventuali inesattezze del sub procedimento di verifica dei requisiti oggetto di autodichiarazione, in quanto l’esito della gara può essere disatteso solo nel caso in cui sia accertata un’effettiva causa di esclusione” e che non si “ravvisa impedimento alla suddetta sanatoria nel fatto che l’istituto sia stato utilizzato, nella sostanza, in seguito all’aggiudicazione della gara e all’impugnazione della stessa da parte del secondo classificato, avendo l’amministrazione posto in essere una sorta di controllo, o meglio, di convalida procedimentale, successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado” (così Cons. Stato, V, 20 febbraio 2025 n. 1425).
4.2.3. In merito, poi, all’asserita incompletezza della documentazione inviata dalla Ravello Turismo al Comune di Ravello con la comunicazione del 7 ottobre 2024 prot. n. 22621, si osserva quanto segue:
- nella relazione istruttoria di accompagnamento si dice - relativamente all’ “Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi al servizio di TPL/ trasporto scolastico per fattispecie o tipologia” – che sarebbero presenti in allegato i seguenti documenti: ALLEGATO B - Contratti rubricati di “Servizio pubblico Passeggeri”; ALLEGATO C - Fatture 2021-2022-2023-2024 (con quietanze partecipate all’ Ente); comprovanti il servizio navetta Ravello - Amalfi a/r eseguito, per conto di “Hotel Caruso S.p.a” (P.i. 05 494971004), nelle annualità 2021-2022-2023-2024; ALLEGATO D - Contratti rubricati di “Servizio giornaliero Navetta a mezzo MINIBUS ”; ALLEGATO E - Fatture 2022-2023 (con quietanze partecipate all’Ente); comprovanti il servizio navetta Ravello-Salerno e/o Napoli a/r eseguito, per conto di “Avino S.r.l.” (P.i, 04865250650) nelle annualità 2022-2023-2024; ALLEGATO F - Titoli autorizzativi con i quali, nel tempo, il Comune di Ravello ha autorizzato la “RAVELLO TURISMO S.R.L.” all’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus;
- per come rilevato dal T.a.r. con l’ordinanza cautelare del 9 gennaio 2025 n. 16, la produzione documentale in giudizio era tuttavia mancante della “copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse” relative “a contratti stipulati con privati”.
Invero, l’art. 6.3, lett. a) del disciplinare di gara prevedeva che la comprova del requisito dell’esecuzione dei servizi analoghi nell’ultimo triennio dovesse essere data, nel caso di committenti privati (come nella specie), o mediante attestazioni di questi ultimi (complete di indicazione dell’oggetto, dell’importo o del periodo di esecuzione) o mediante contratti stipulati con i privati “completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”: avendo la Ravello Turismo scelto di comprovare l’esecuzione dei servizi producendo i contratti stipulati con la Hotel Caruso S.p.a. e la Avino S.r.l., avrebbe dovuto produrre, appunto, anche le fatture quietanzate o i documenti bancari attestanti il pagamento.
Il RUP, nello svolgimento dell’attività valutativa del possesso dei requisiti riservata alla stazione appaltante, ha ritenuto che i documenti acquisiti fossero idonei e sufficienti allo scopo.
Ai fini della presente decisione non è rilevante accertare se tale conclusione sia stata tratta dal RUP sulla base dello stesso compendio documentale depositato in giudizio (mancante della prova del pagamento delle fatture) ovvero di un compendio documentale più completo (solo per errore depositato in giudizio mancante di documenti trasmessi dall’aggiudicataria alla stazione appaltante), poiché fatture e documenti comprovanti il pagamento sono stati prodotti successivamente in giudizio dalla stessa controinteressata.
4.3. In definitiva, è da ritenere che il c.d. soccorso istruttorio processuale abbia avuto ad oggetto nel caso di specie non tutta la documentazione a comprova del requisito, come ritenuto nella sentenza impugnata, ma soltanto il segmento documentale “integrativo” prodotto dalla Ravello Turismo in data 9 marzo 2025, in aggiunta ai contratti stipulati negli anni 2020-2021-2022-2023 con l’Hotel Caruso e negli anni 2022-2023-2024 con la Avino s.r.l. ed agli estratti del sistema di contabilità contenenti menzione delle fatture (già trasmessi alla stazione appaltante). In sintesi, non si è trattato di documentazione riferita a servizi diversi ed ulteriori, a fini di integrazione postuma del requisito (come nel precedente di Cons. Stato, n. 8148/2021, di cui sopra, impropriamente citato dall’appellante), bensì di completamento e regolarizzazione di documentazione carente.
4.3.1. Le obiezioni mosse dall’appellante riguardo alla produzione documentale della controinteressata in data 9 marzo 2024 non meritano favorevole apprezzamento considerato che:
- essa, come detto, è finalizzata soltanto al completamento, in ambito processuale, della documentazione già trasmessa alla stazione appaltante, sulla base della quale, peraltro, quest’ultima aveva concluso positivamente l’attività di verifica del possesso dei requisiti;
- non risulta che la stazione appaltante avesse assegnato alla Ravello Turismo il termine di cui dell’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, sicché non opera di certo la causa di esclusione dello stesso articolo, comma 2 (secondo cui “l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara”), norma da interpretarsi restrittivamente per la portata sanzionatoria della misura ivi prevista; comunque, la Ravello Turismo ha inviato al Comune di Ravello quanto meno i documenti allegati alla relazione istruttoria dell’8 novembre 2024, così positivamente riscontrando la richiesta dell’amministrazione;
- come affermato dal T.a.r., il deposito documentale processuale è tempestivo, ai sensi degli artt. 120, comma 8, 119, comma 2 e 73, comma 1, c.p.a., in quanto svolto nell’esercizio delle facoltà di produzione documentale previste in relazione all’udienza di discussione;
- la produzione documentale del 24 marzo 2025, è in effetti tardiva, ma sostanzialmente irrilevante perché -per quanto rileva ai fini dei contratti stipulati con le due strutture sopra dette- contiene in aggiunta soltanto gli estratti dei conti correnti della società, a corroborare tuttavia la prova dei pagamenti delle fatture, che si evinceva già dalla produzione tempestiva del 9 marzo 2025.
4.4. In conclusione, i primi due motivi di appello vanno respinti.
5. Col terzo motivo di appello, dopo avere ribadito le proprie contestazioni avverso le produzioni documentali della controinteressata, la D’Agostino Tour ripropone nel merito le doglianze di cui appresso:
A) sotto il profilo dell’efficacia probatoria della documentazione a comprova:
- i contratti stipulati tra la Ravello Turismo e l’Hotel Caruso per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sarebbero tutti non registrati e privi di data certa ex art. 2704 cod. civ., oltre che inopponibili ai terzi per provenienza e contenuto ex art. 2702 cod. civ., aspetti del tutto negletti in sede di motivazione della sentenza;
- le fatture prodotte dalla controinteressata sono copie di cortesia e non documenti elettronici creati nativamente in formato .xml; diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r. la copia di cortesia in .pdf non sarebbe idonea a documentare l’avvenuta emissione o registrazione delle fatture elettroniche prodotte o l’invio allo SDI, circostanze non provate agli atti del giudizio di primo grado dalla Ravello Turismo; inoltre, per il rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., dovrebbe ritenersi operante nel processo amministrativo la modifica dell’art. 634 c.p.c.; il deposito sarebbe stato possibile sia nel formato nativo .xml che nel formato .pdf per agevolarne la lettura;
- non risultano allegati agli atti della nota prot. 22261 del 7 ottobre 2024, ricevuta dal Comune di Ravello, né quietanze né bonifici relativi a pagamenti effettuati dai privati in favore della Ravello Turismo, sicché sarebbe rimasta priva di prova l’affermazione del RUP nella relazione istruttoria depositata l’8 novembre 2024, secondo cui vi sarebbero state “quietanze partecipate all’Ente”;
B) sotto il profilo dell’analogia dei servizi documentati dalla Ravello Turismo come svolti nel triennio:
- non vi sono autorizzazioni ex art. 39 della legge regionale Campania n. 3/2002 per i servizi indicati dalla Ravello Turismo, da considerare perciò servizi di trasporto turistico privato, su richiesta dei clienti delle strutture recettive, quindi meri transfer, e non servizi di trasporto pubblico locale, come confermato dagli orari indicati nella corrispondenza con i committenti e dalla variabilità degli importi di fatturazione;
- non sarebbero rilevanti né il provvedimento della provincia di Salerno del 4 marzo 2024, relativo all’esercizio di un TPL residuale, né l’autorizzazione del Comune di Ravello 3/16, relativa ad un servizio di noleggio con conducente.
Le doglianze sono infondate sia quanto all’efficacia probatoria dei documenti prodotti, che quanto all’analogia dei servizi comprovati dalla Ravello Turismo con il servizio oggetto della procedura di gara.
5.1. Quanto al primo profilo, si osserva che:
- per l’opponibilità dei contratti stipulati con le strutture alberghiere private, ai fini della comprova dei requisiti, non è richiesta l’autentica della sottoscrizione, né la registrazione, essendo sufficiente la dimostrazione della data certa ai sensi dell’art. 2704 cod. civ. e dell’avvenuta prestazione dei servizi mediante la produzione delle fatture e dalle risultanze bancarie comprovanti il pagamento;
- l’art. 6.3 lett. a) del disciplinare di gara -costituente lex specialis- richiedeva, per la comprova del requisito, come già detto, oltre ai contratti, “copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse”; quanto alle fatture, le censure dell’appellante sono infondate poiché: già in base al disciplinare di gara sarebbe stata sufficiente la produzione di “copia” delle fatture medesime, senza che fosse prescritto alcun particolare formato; per la produzione in giudizio, poi, valgono le argomentazioni della sentenza appellata (alle quali è sufficiente fare rinvio), concernenti il deposito documentale nel processo amministrativo telematico, basate sull’art. 12, comma 3, lett. a, dell’allegato 2 al d.P.C.d.S. del 28 luglio 2021; l’art. 634, ultimo co., c.p.c. come modificato col d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 (secondo cui per i crediti ivi considerati “costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio istituto dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate”) ha introdotto una semplificazione in tema di “prova scritta”, intesa quale condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, per consentire una più agevole redazione informatica del ricorso per decreto ingiuntivo da inviare telematicamente agli uffici giudiziari competenti, inserendovi appunto la fattura in formato .xml (invece di allegare gli estratti autentici delle scritture contabili o tributarie): evidentemente è norma applicabile nella fattispecie ivi prevista, non certo tale da imporre la produzione della fattura in formato .xml in altri giudizi (ma nemmeno nel giudizio civile, svolto con altri riti), svilendo l’efficacia probatoria dei documenti o delle loro riproduzioni ex art. 2712 cod.civ.;
- quanto alla prova dei pagamenti, va ribadito che – in disparte quanto affermato dal RUP nella relazione istruttoria circa il fatto che all’ente locale sarebbero state trasmesse dall’aggiudicataria le fatture “quietanzate” (che non può dirsi smentito solo perché le quietanze non risultano depositate unitamente agli altri documenti l’11 novembre 2024) – la censura della ricorrente si è rivelata infondata all’esito della produzione documentale fatta in giudizio direttamente dalla controinteressata, come detto sopra.
5.2. Quanto al secondo profilo, non possono che essere condivise e confermate le argomentazioni della sentenza, per nulla incise dalle censure di appello sopra sintetizzate.
In particolare, ai sensi dell’art. 6.3, lett. a) e dell’art. 6.4 del disciplinare di gara (che rispettivamente consentono la prova del requisito speciale di partecipazione mediante contratti stipulati con privati e riferiscono gli stessi alla “esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi al servizio di TPL/trasporto scolastico per fattispecie o tipologia”) l’analogia tra il servizio fatto valere dal concorrente e il servizio di TPL/trasporto scolastico della procedura “deve essere intesa in senso ampio” e di conseguenza “non è possibile valutare l’analogia dei servizi già svolti rispetto al servizio di TPL/trasporto scolastico, pretendendo che i servizi fatti valere abbiano le stesse caratteristiche e siano stati eseguiti alle medesime condizioni tecniche ed economiche del secondo (specie sotto il profilo della periodicità e della sussistenza di obblighi di servizio), in quanto tipiche dei servizi pubblici”.
Va altresì confermata, perché coerente con le regole del disciplinare e con la premessa di cui sopra, la considerazione del T.a.r. che il raffronto va fatto “sulla base di una preliminare individuazione dei connotati strutturali e funzionali” del servizio oggetto di gara, per di più nei limiti di quelli comuni al trasporto pubblico locale e al trasporto scolastico. Di qui la condivisibile conclusione della sentenza, secondo cui “sono sufficienti a integrare il requisito in parola servizi che prevedano, in maniera continuativa e periodica, il trasporto di persone lungo tratte predeterminate, articolate in fermate e orari predefiniti, volti quindi a garantire la mobilità degli utenti tra punti specifici di un determinato territorio secondo tempistiche prestabilite; è questo infatti il nucleo essenziale delle attività previste dai servizi presi in considerazione dal requisito in questione.” (punto 13 della sentenza).
I servizi di trasporto comprovati con i contratti stipulati con le strutture private, le fatture e i documenti bancari attestanti il pagamento di cui sopra, corrispondono alla tipologia di servizi di trasporto richiesta dal disciplinare di gara, come sopra interpretato.
Analogamente è a dirsi per il servizio di noleggio con conducente oggetto dell’autorizzazione del Comune di Ravello 3/16.
5.3. Il terzo motivo di appello va respinto.
6. Col quarto motivo è censurato il rigetto dei motivi di impugnazione riguardanti il possesso dei requisiti di esecuzione in capo alla controinteressata.
In proposito, il T.a.r. ha deciso come segue:
- quanto alla prova della disponibilità della rimessa, alla produzione dell’elenco del personale, all’individuazione del responsabile dei rapporti con l’amministrazione e le scuole e alla stipula di un’assicurazione per danni, ha ritenuto trattarsi di “obblighi non attinenti alla fase di gara, destinati a essere adempiuti dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto ovvero dopo la stessa stipula e prima dell’avvio dell’esecuzione, per espressa previsione del capitolato”; di conseguenza non in grado di condizionare l’adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- analogamente, quanto agli ulteriori oneri indicati dalla ricorrente, riferiti alla sottoposizione del personale a visite mediche e alla produzione delle carte di circolazione dei veicoli, “peraltro non espressamente previsti dal capitolato”;
- quanto ai veicoli indicati in sede di offerta, ha escluso che la loro disponibilità fosse richiesta al momento della partecipazione alla gara e che la ricorrente avesse precisato “le ragioni per cui i mezzi indicati dalla controinteressata per lo svolgimento del servizio risulterebbero non conformi alle prescrizioni del predetto capitolato ovvero non capienti o non sufficienti, posto che non trovano riscontro nell’ambito della disciplina di gara sia la quantificazione dei fruitori operata dalla ricorrente sia la prescrizione relativa al numero minimo di posti riportata dalla medesima ricorrente”; con l’aggiunta che l’adeguamento dei veicoli alle specifiche esigenze del servizio sarebbe potuta avvenire prima dell’avvio dell’esecuzione, senza comportare modifica dell’offerta tecnica;
- ha infine ritenuto l’insussistenza di evidenze contrattuali circa l’impossibilità della controinteressata di trasferire all’amministrazione, alla scadenza del contratto, i veicoli acquisiti mediante leasing.
6.1. Ad avviso dell’appellante, le statuizioni del T.a.r. sarebbero smentite, in primo luogo, dall’art. 16 del Capitolato d’appalto, che specificherebbe la natura “preventiva” dell’assolvimento degli obblighi relativi al personale ed ai contratti assicurativi.
6.1.1. Inoltre, del tutto negletto da parte del giudice di primo grado sarebbe stato il tema della mancata disponibilità dei mezzi e della loro non corrispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara e dalla normativa, anche in materia di accessibilità, per tale tipologia di servizio.
In particolare, non risulterebbero assolti gli obblighi imposti dall’art. 16, comma 3, del capitolato in tema di dotazioni dei veicoli; ritenere che le relative carenze possano essere rimediate in corso di esecuzione significherebbe violare il principio di immodificabilità dell’offerta.
6.1.2. Quanto ai tempi per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esecuzione, l’appellante assume che essa avrebbe dovuto precedere la stipulazione del contratto e che, nel caso di specie, risulterebbe provata per tabulas la perdurante carenza dei detti requisiti in capo all’aggiudicataria per tutta la durata del processo di primo grado, circostanza che avrebbe dovuto precludere la stipula del contratto e comportare la decadenza dall’aggiudicazione.
6.2. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
6.2.1. Con riguardo agli obblighi inerenti al personale ed ai contratti assicurativi, l’art. 16 del capitolato di appalto non va affatto inteso come sostenuto dall’appellante.
Oltre a quanto già esposto in sentenza (sopra riportato), va evidenziato che, degli obblighi specificamente menzionati dall’appellante, gli unici dei quali l’art. 16 prevede l’adempimento come propedeutico alla stipulazione del contratto sono quelli attinenti alla “rimessa dei veicoli” (di cui alle lettere d, da, db) e ad alcuni contratti assicurativi (di cui alla lettera zc); gli altri (compresi quelli specificamente indicati nell’appello, di cui alle lettere h ed i del detto art.16) sono previsti come obbligazioni contrattuali da adempiersi in fase esecutiva.
Ribadito che, come detto in sentenza, nessuno dei detti obblighi è in grado di condizionare l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, va sottolineato che già solo per questo non sarebbe possibile accogliere la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, come infondatamente richiesto dall’appellante.
A ciò si aggiunga che nemmeno vi è la prova dell’inadempimento degli obblighi assicurativi che avrebbero dovuto precedere la stipulazione del contratto. Atteso, poi, che questo è stato stipulato ed è corso di esecuzione, si deve ritenere -in mancanza appunto di prova contraria- che non sussistessero i presupposti per la decadenza dall’aggiudicazione (o, meglio, per la revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023, su cui infra).
6.2.2. Quanto appena detto vale a maggior ragione per le dotazioni dei veicoli, rispetto alle quali l’appellante richiama l’art. 16, comma 3, del capitolato speciale d’appalto.
In sede di offerta gli operatori economici partecipanti alla gara hanno indicato i veicoli che sarebbero stati utilizzati per l’espletamento del servizio, nel numero richiesto dalla stazione appaltante; trattandosi di requisiti di esecuzione, poiché rilevanti solo in fase esecutiva, trova applicazione l’art. 113 del d.lgs. n. 36 del 2023: in conformità a quanto previsto dal secondo comma, risulta che i concorrenti, compresa l’aggiudicataria, si sono impegnati a rispettare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi imposti dal capitolato speciale relativamente alle caratteristiche ed alle dotazioni dei veicoli indicati.
Come già affermato dal T.a.r., non risulta invece esservi alcuna disposizione della legge di gara che prescrivesse che i veicoli indicati dovessero essere nella disponibilità dei concorrenti già al momento della loro partecipazione alla gara.
6.2.3. Quanto all’inidoneità dei veicoli indicati dalla Ravello Turismo, per l’asserita mancanza delle dotazioni di cui all’art. 16, comma 3, del capitolato speciale, è sufficiente richiamare la sentenza gravata nella parte in cui afferma che l’adeguamento dei veicoli alle specifiche esigenze del servizio ben sarebbe potuta avvenire prima dell’avvio dell’esecuzione e che la ricorrente non ha esplicitato “le ragioni per cui i veicoli indicati non potrebbero essere adattati alle necessità di svolgimento del servizio né le ragioni per cui un eventuale adeguamento si tradurrebbe in una modifica dell'offerta tecnica.
In ogni caso, considerato che il par. 15 del disciplinare di gara prevede che l’offerta tecnica si compone di una relazione riportante per i “veicoli utilizzati- classe inquinamento; alimentazione; dotazione di bordo”, l’eventuale adeguamento dei veicoli proposti, volto ad assicurarne la conformità alle prescrizioni esecutive del capitolato, non si tradurrebbe in una modifica né della tipologia del veicolo né delle caratteristiche migliorative indicate nell’offerta tecnica (per definizione, conformi e compatibili con le previsioni del capitolato)” (punto 15, parte finale, della motivazione).
6.2.4. In merito poi ai tempi per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esecuzione, va sottolineato che le dotazioni previste nell’art. 16, comma 3, del capitolato speciale di appalto rientrano negli “obblighi generali dell’appaltatore”, da reputarsi – in difetto di contraria previsione – rilevanti soltanto nella fase esecutiva.
Invero, non risulta, né la parte ricorrente ha dedotto, che vi fossero prescrizioni della legge di gara, corrispondenti a quella di cui al citato art. 16 del capitolato speciale, che consentissero di qualificare le dotazioni dei veicoli come elementi essenziali dell’offerta tecnica od utili per l’attribuzione di punteggi premiali; della loro irrilevanza anche ai fini della stipulazione del contratto si è detto sopra.
Non sono perciò pertinenti i richiami giurisprudenziali di cui all’atto di appello (a loro volta contenuti nella motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, III, 27 giugno 2024, n. 5691, citata dall’appellante), poiché riguardano leggi di gara diversamente congegnate quanto alla rilevanza dei requisiti di esecuzione rispetto alla legge di gara de qua.
6.4. Il terzo motivo di appello va respinto.
7. Con memoria depositata il 21 ottobre 2025 parte appellante ha chiesto autorizzarsi ai sensi dell’art. 104 c.p.a. l’acquisizione al fascicolo del presente giudizio dell’istanza di accesso agli atti del 30 settembre 2025, indirizzata al Comune di Ravello e alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari, finalizzata ad accedere ed estrarre copia dei seguenti atti:
“a. ogni documento presentato dall’aggiudicataria relativamente al personale impiegato in servizio, alla sua formazione e qualifica, all’assolvimento degli obblighi di cui alla clausola sociale prevista dalla disciplina di gara;
b. carte di circolazione ed atti di immissione in linea degli autobus utilizzati per l’espleta-mento dell’appalto;
c. ogni documento presentato dall’aggiudicataria relativamente al possesso dell’autorimessa e del veicolo di scorta, l’itinerario seguito e agli orari di svolgimento del trasporto scolastico e del servizio di trasporto pubblico locale, all’esistenza o meno dei requisiti di accessibilità ai diversamente abili dei mezzi impiegati, oltre che a qualsiasi altro elemento rilevante anche se non espressamente indicato nella presente elencazione;”.
Contestualmente è stata depositata la nota di risposta del Responsabile Area Affari Generali del Comune di Ravello prot. 27705/25 del 17 ottobre 2025.
7.1. Il Comune di Ravello, nell’opporsi all’accoglimento dell’istanza di cui sopra, ha premesso che nel corso del giudizio di primo grado, ed anche prima della sua introduzione, l’attuale appellante (vedi, ad es., istanze di accesso del 14.6.2024 e del 28.6.2024, versate nel giudizio di primo grado) aveva più volte richiesto di accedere agli atti ed il Comune di Ravello, dopo aver seguito il relativo procedimento, aveva sempre favorevolmente riscontrato le istanze.
Ha quindi fatto presente che anche con riferimento all’ultima richiesta di accesso, come risulta dagli atti depositati dallo stesso appellante, il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Ravello con l’atto n. 27705 del 17.10.2025 ha intrapreso il relativo procedimento ed invitato l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, a pronunciarsi su di essa nel termine di 10 giorni, scadenti il 27 ottobre, decorso il quale avrebbe assunto le relative determinazioni, fermo restando lo svolgimento del servizio da parte della Ravello Turismo sin dal 16 maggio 2025, in seguito all’assunzione dell’atto n. 12305 del 13.5.2025 del Responsabile degli Affari Generali del Comune di Ravello.
7.1.1. Con “istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.” depositata il 3 novembre 2025, la D’Agostino Tour ha chiesto l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 30/9/25, acquisita al protocollo di ingresso del Comune di Ravello al nr. 0025811 del 1/10/25 proposta dalla società appellante come sopra.
7.2. L’istanza di accesso agli atti in corso di causa è inammissibile.
Essa è infatti rivolta a verificare la sussistenza dei presupposti perché si pronunci una “eventuale decadenza dell’aggiudicazione o… la declaratoria di risoluzione contrattuale”. Nessuna delle due pronunce rientra nel thema decidendum del presente giudizio, dal momento che:
- la decadenza dall’aggiudicazione va adottata prima della stipulazione del contratto quando risulti che l’aggiudicatario sia privo dei requisiti richiesti per addivenire a tale stipula (con la precisazione che alla nozione di “decadenza”, introdotta dalla giurisprudenza nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, l’art. 18, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha sostituito quella di “revoca” dell’aggiudicazione, operante appunto in caso di “mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario”); quanto detto sopra a proposito delle censure della D’Agostino Tour concernenti i requisiti di esecuzione comporta l’insussistenza dei presupposti per la revoca dell’aggiudicazione o comunque per non addivenire alla stipulazione del contratto tra il Comune di Ravello e la Ravello Turismo;
- sono estranee al presente giudizio, che riguarda la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione dell’affidatario, le vicende attinenti alla fase esecutiva, ivi compresi asseriti inadempimenti della società affidataria del servizio, tali che, secondo la prospettazione dell’appellante, dovrebbero comportare la risoluzione del contratto frattanto stipulato ed in corso di esecuzione.
7.3. Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a.
8. Con un ultimo motivo di appello viene criticata la decisione di condanna alle spese del primo grado di giudizio.
8.1. Il motivo è infondato, considerato che è stata fatta corretta applicazione del criterio della soccombenza, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c..
9. In conclusione, l’appello va respinto.
9.1. Restano definitivamente assorbite le eccezioni di inammissibilità dell’appello avanzate dal Comune di Ravello.
10. La novità delle questioni interpretative ed applicative poste dalla rinnovata disciplina di cui all’art. 101 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in tema di soccorso istruttorio, consente di compensare per giusti motivi le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara inammissibile il ricorso in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere